Cri$cità Opera$ve nella Applicazione della nuova procedura di classificazione dei rifiu$ Rossana Cintoli ARPA Lazio

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1 Cri$cità Opera$ve nella Applicazione della nuova procedura di classificazione dei rifiu$ Rossana Cintoli ARPA Lazio

2 Evoluzione recente dei riferimen$ norma$vi in materia di classificazione dei rifiu$ D.Lgs 152/2006 parte quarta (allegato D) Decisione 2000/532/CE (elenco dei rifiuti) Legge 116/ art.13 comma 5 Decreto Recepimento della Decisione??? Decisione 2000/955/EU (elenco dei rifiuti)

3 Evoluzione della norma$va in materia di classificazione Allegato D - Elenco dei rifiu3 is3tuito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI: 1. La classificazione dei rifiu3 è effeluata dal produlore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE. 2. Se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso assoluto, esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua ges3one. 3. Se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso assoluto, esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione. 4. Se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le seguen3: a) individuare i compos3 presen3 nel rifiuto alraverso: la scheda informa3va del produlore; la conoscenza del processo chimico; il campionamento e l'analisi del rifiuto; b) determinare i pericoli connessi a tali compos3 alraverso: la norma3va europea sulla e3chelatura delle sostanze e dei prepara3 pericolosi; le fon3 informa3ve europee ed internazionali; la scheda di sicurezza dei prodo\ da cui deriva il rifiuto; c) stabilire se le concentrazioni dei compos3 contenu3 compor3no che il rifiuto presen3 delle caraleris3che di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componen3, ovvero effeluazione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo. 5. Se i componen3 di un rifiuto sono rileva3 dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non sono perciò no3 i compos3 specifici che lo cos3tuiscono, per individuare le caraleris3che di pericolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i compos3 peggiori, in applicazione del principio di precauzione. 6. Quando le sostanze presen3 in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi preceden3, ovvero le caraleris3che di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso. 7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione

4 Cosa rimane e cosa cambia con la Decisione 2000/955/UE RIMANE Iden3ficazione del Rifiuto alraverso il segue: codice a 6 cifre (CER) Il Percorso di scelta del CER L elenco dei CER I diversi 3pi di rifiu3 inclusi nell elenco sono sono defini3..per iden3ficare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come Regolamento 2014/1357/EU specificatamente - Regolamento della mediante il Iden3ficare la fonte Commissione che genera del il rifiuto 18 dicembre codice consultando 2014 a sei che cifre i capitoli sos3tuisce per ogni singolo da 01 a 12 o da 17 a 20 l'allegato per risalire III della al codice dire\va rifiuto a 2008/98/CE sei cifre e i corrisponden3 riferito del Parlamento al codici a europeo e del Consiglio rela3va ai rifiu3 e che abroga rifiuto in ques3one, ad eccezione dei codici qualro dei sudde\ e a due capitoli cifre per i rispe\vi alcune dire\ve che terminano con le Decisione cifre 99. Occorre 2014/955/EU rilevare capitoli - Decisione che è possibile della che un determinato impianto Commissione, o stabilimento del 18 debba dicembre classificare 2014, che le modifica la proprie a\vità in capitoli decisione diversi. 2000/532/CE Per esempio rela3va un costrulore all'elenco dei di rifiu3 ai automobili può reperire sensi i rifiu3 della dire\va che produce 2008/98/CE sia nel del capitolo Parlamento 12 (rifiu3 dalla lavorazione europeo e dal tralamento e del Consiglio superficiale Le prime due di disposizioni metalli), che nel capitolo 11 (rifiu3 allineano inorganici i criteri contenen3 di classificazione metalli dei rifiu3 ai criteri di provenien3 da le tralamento voci passano classificazione e rives3mento da 839 delle a sostanze 842 di metalli) e delle o miscele ancora pericolose nel Limi3 di concentrazione capitolo 08 (rifiu3 riferimento da uso disciplinate rives3men3), a allegato dal regolamento in funzione 2008/1272/CE delle varie III della dire\va fasi della 2008/98/CE produzione. Sono e introdo\ non (regolamento nuovi CLP), codici: che dal 1 giugno 2015 ha CLP sos3tuito integralmente la dire>va 1967/548/CEE Se nessuno dei * codici dei capitoli da 01 a 12 o 17 a 20 si rela3va fanghi alle sostanze rossi derivan3 e la dire>va dalla 1999/45/CE produzione rela3va presta per la classificazione di allumina contenen3 di un determinato sostanze rifiuto, pericolose, occorre esaminare i capitoli diversi 13, da 14 quelli e 15 per di cui iden3ficare alla voce il 01 codice correlo. Se nessuno di * ques3 codici mercurio risulta metallico adeguato, occorre definire il rifiuto u3lizzando i codici di cui al capitolo * mercurio parzialmente stabilizzato Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre u3lizzare il codice 99 (rifiu3 non specifica3 Alcune altrimen3) voci vengono preceduto rivisitate: dalle cifre del capitolo che corrisponde Il codice all'a\vità iden3ficata che viene nella ri- definito prima fase. "fanghi rossi derivan$ dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce Il Riferimento alle sostanze e ai prepara3 pericolosi ai (CLP prepara3 e REACH) Limi3 di concentrazione per Pericolosità dei Rifiu3

5 Cosa rimane e cosa cambia con la Decisione 2000/955/UE CAMBIA LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INTRODOTTA DAL D.LGS DEL 18 Introduzione di definizioni 1. «sostanza pericolosa», una sostanza classificata come pericolosa in quanto conforme ai criteri di cui alle par3 da 2 a 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008; 2. «metallo pesante», qualunque composto di an3monio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche nella misura in cui ques3 sono classificate come pericolose; 3. «policlorodifenili e policlorotrifenili» (PCB), i PCB, conformemente alla definizione di cui all'ar3colo 2, lelera a), della dire\va 96/59/CE del Consiglio (1); 4. «metalli di transizione», uno dei metalli seguen3: qualsiasi composto di scandio vanadio, manganese, cobalto, rame, ilrio, niobio, afnio, tungsteno, 3tanio, cromo, ferro, nichel, zinco, zirconio, molibdeno e tantalio, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche, nella misura cui ques3 sono classifica3 come pericolosi; 5. «stabilizzazione», i processi che modificano la pericolosità dei componen3 dei rifiu3 e trasformano i rifiu3 pericolosi in rifiu3 non pericolosi; 6. «solidificazione», processi che influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiu3 per mezzo di apposi3 addi3vi, senza modificare le proprietà chimiche dei rifiu3 stessi; 7. «rifiuto parzialmente stabilizzato», un rifiuto che con3ene, dopo il processo di stabilizzazione, componen3 pericolosi, che non sono sta3 completamente trasforma3 in componen3 non pericolosi e che potrebbero essere rilascia3 nell'ambiente nel breve, medio o lungo periodo.

6 Cosa rimane e cosa cambia con la Decisione 2000/955/UE CAMBIA LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INTRODOTTA DAL D.LGS DEL 18 Introduzione di definizioni Nomenclatura e Descrizione delle CaraLeris3che di Pericolo

7 Cosa rimane e cosa cambia con la Decisione 2000/955/UE CAMBIA LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INTRODOTTA DAL D.LGS DEL 18 Introduzione di definizioni Nomenclatura e Descrizione delle CaraLeris3che di Pericolo

8 Cosa rimane e cosa cambia con la Decisione 2000/955/UE CAMBIA LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INTRODOTTA DAL D.LGS DEL 18 Introduzione di definizioni Nomenclatura e Descrizione delle CaraLeris3che di Pericolo

9 Cosa rimane e cosa cambia con la Decisione 2000/955/UE CAMBIA LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INTRODOTTA DAL D.LGS DEL 18 Introduzione di definizioni Nomenclatura e Descrizione delle CaraLeris3che di Pericolo

10 Cosa rimane e cosa cambia con la Decisione 2000/955/UE CAMBIA LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INTRODOTTA DAL D.LGS DEL 18 Introduzione di definizioni Nomenclatura e Descrizione delle CaraLeris3che di Pericolo

11 Cosa rimane e cosa cambia con la Decisione 2000/955/UE CAMBIA Introduzione di definizioni Nomenclatura e Descrizione delle CaraLeris3che di Pericolo Introduzione dei Valori Soglia (Cut Off) Valutazione delle CaraLeris3che di Pericolo alraverso PROVE Una caraleris3ca di pericolo può essere valutata u3lizzando la concentrazione di sostanze nei rifiu3, come specificato nell'allegato III della dire\va 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciu3 a livello internazionale, tenendo conto dell'ar3colo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

12 Cosa rimane e cosa cambia con la Decisione 2000/955/UE CAMBIA Introduzione di definizioni Nomenclatura e Descrizione delle CaraLeris3che di Pericolo Introduzione dei Valori Soglia (Cut Off) Valutazione delle CaraLeris3che di Pericolo alraverso PROVE Una caraleris3ca di pericolo può essere valutata u3lizzando la concentrazione di sostanze nei rifiu3, come specificato nell'allegato III della dire\va 2008/98/CE o, se non diversamente specificato nel regolamento (CE) n. 1272/2008, eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciu3 a livello internazionale, tenendo conto dell'ar3colo 7 del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la sperimentazione animale e umana.

13 Cri$cità allineamento quasi totale con il CLP Classificazione dei rifiu3 come se fossero delle sostanze o dei prepara3 Regolamento 1272/2008 CLP (all art. 1, comma 3) Regolamento 1907/2006 REACH (all art. 2, comma 2) Esclusione di applicazione ai rifiuti Per i rifiuti raramente sia possibile conoscere esattamente la composizione, premessa indispensabile per poter procedere alla nuova classificazione; Esistono dei rifiuti costituiti da oggetti (es. RAEE) per i quali i criteri non sono praticabili; Modesta integrazione dell elenco dei CER Scarsa omogeneità di dettaglio per le classi di attività

14 Cri$cità Integrazione dell elenco dei CER Scarsa omogeneità di dettaglio per le classi di attività Voci non per la classificazione dei rifiuti non adeguate in alcuni settori produttivi Difficile identificazione del giusto CER con rischio di contestazione per non corretta attribuzione Difficoltà di gestione associata all utilizzo di codici XX YY 99

15 Cri$cità Introduzione dei Metodi di Prova (Regolamento 2008/440/CE) Preminenza del Metodo di Prova rispetto alla determinazione analitica delle Caratteristiche di Pericolo Mancanza di regolamenti specifici per i rifiuti Difficoltà nell esercizio della verifica I metodi del Regolamento 440/2008 sono pensati per materiali omogenei caratteristica spesso non attribuibile ai rifiuti

16 Cri$cità Immediata esecu3vità dei Regolamen3 Comunitari Mancanza di disposizioni transitorie Disarmonie nel D.Lgs 152/06 in mancanza di un DM di recepimento Gestione dei rifiuti già prodotti e già in fase di gestione Riclassificazione in capo al detentore Incertezza di gestione in caso di cambio codice CER Annotazione su registro di carico e scarico Specifica procedura di registrazione su SISTRI Deposito temporaneo Elenco CER autorizzati Miscelazioni

17 Cri$cità Immediata esecu3vità dei Regolamen3 Comunitari Mancanza di disposizioni transitorie Disarmonie nel D.Lgs 152/06 in mancanza di un DM di recepimento Adeguamento degli atti Autorizzativi Perché non più rispondenti alle operazioni esercitate Su istanza del Gestore Produttore Su iniziativa dell Autorità Competente Trasportatore Smaltitore/Recuperatore

18 Alcune riflessioni LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INTRODOTTA DAL D.LGS DEL 18 DECISIONE 2014/955/UE Classificazione di un rifiuto come pericoloso I rifiuti contrassegnati da un asterisco (*) nell'elenco di rifiuti sono considerati rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 2008/98/CE, a meno che non si applichi l'articolo 20 di detta direttiva. Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: - L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/ o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE. La valutazione della caratteristica di pericolo HP 9 «infettivo» deve essere effettuata conformemente alla legislazione pertinente o ai documenti di riferimento negli Stati membri. - Una caratteristica di pericolo può essere valutata utilizzando la concentrazione di sostanze nei rifiuti, come specificato nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE o,., eseguendo una prova conformemente al regolamento (CE) n. 440/2008 o altri metodi di prova e linee guida riconosciuti..

19 Alcune riflessioni II DECISIONE 2000/532/CE Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimenti specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12; 13 e H14 al momento l'articolo 2 della presente decisione non specifica alcunché. DECISIONE 2014/955/UE Ai rifiuti cui potrebbero essere assegnati codici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, si applicano le seguenti disposizioni: L'iscrizione di una voce nell'elenco armonizzato di rifiuti contrassegnata come pericolosa, con un riferimento specifico o generico a «sostanze pericolose», è opportuna solo quando questo rifiuto contiene sostanze pericolose pertinenti che determinano nel rifiuto una o più delle caratteristiche di pericolo da HP 1 a HP 8 e/o da HP 10 a HP 15 di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE.

20 Alcune riflessioni III DECISIONE 2014/955/UE Classificazione di un rifiuto come pericoloso (segue) I rifiuti contenenti dibenzo-p-diossine e i dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-tricloro-2,2-bis(4- clorofenil)etano), clordano, esaclorocicloesani (compreso il lindano), dieldrin, endrin, eptacloro, esaclorobenzene, clordecone, aldrin, pentaclorobenzene, mirex, toxafene esabromobifenile e/o PCB in quantità superiori ai limiti di concentrazione di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) devono essere classificati come pericolosi. I limiti di concentrazione di cui all'allegato III della direttiva 2008/98/CE non sono applicabili alle leghe di metalli puri in forma massiva (non contaminati da sostanze pericolose). I residui di leghe sono considerati rifiuti pericolosi sono specificamente menzionati nel presente elenco e contrassegnati con un asterisco (*).... Dopo la valutazione delle caratteristiche di pericolo di un tipo di rifiuti in base a questo metodo, si assegnerà l'adeguata voce di pericolosità o non pericolosità dall'elenco dei rifiuti. Tutte le altre voci dell'elenco armonizzato di rifiuti sono considerate rifiuti non pericolosi.

21 Alcune riflessioni LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INTRODOTTA DAL D.LGS DEL 18 PERCORSO LOGICO-CONCETTUALE ALLA BASE DI UNA CORRETTA CLASSIFICAZIONE Distinzioni ai fini della classificazione, Rifiuti Pericolosi (*) per origine (detti anche pericolosi assoluti) Rifiuti non pericolosi per origine (detti anche non pericolosi assoluti) Rifiuti non pericolosi o pericolosi in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose meglio detti rifiuti con codice specchio La caratterizzazione analitica è prevista quindi solo per questa ultima categoria ed è finalizzata a determinare le caratteristiche di pericolo che il rifiuto possiede

22 Alcune riflessioni LA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI INTRODOTTA DAL D.LGS DEL 18 PERCORSO LOGICO-CONCETTUALE ALLA BASE DI UNA CORRETTA CLASSIFICAZIONE Indagini analitiche Pertinenza Opportunità elementi logico-concettuali essenziali ovvero: ² le caratteristiche di composizione del materiale in ingresso ² le fasi del processo e i flussi di materia che esso genera ² le caratteristiche e i volumi dei vari flussi ² le sostanze pericolose per i flussi di interesse. PRODUTTORE

23 GRAZIE

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