DETRAZIONI FISCALI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

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1 DETRAZIONI FISCALI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DECRETO ATTUATIVO PER IL TRIENNIO 2008/2010 GUIDA PRATICA COMPLETA: QUADRO NORMATIVO INTERVENTI AGEVOLATI SOGGETTI BENEFICIARI EDIFICI INTERESSATI SPESE AMMISSIBILI ENTITÀ DELLA DETRAZIONE ITER BUROCRATICO (nota a cura di Dino de Paolis - È vietata la riproduzione e/o la diffusione del presente scritto, anche parziale e con qualsiasi mezzo, senza il consenso espresso da parte dell Editore) Con la pubblicazione in G.U. del D.M e l attivazione, sul sito web dell Enea (vedi più avanti) della procedura per l invio dei documenti, sono ora operanti tutti gli strumenti attuativi per la fruizione dei benefici fiscali relativi alle spese sostenute a partire dall per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, benefici introdotti dalla L. 296/2006 BLT n. 1/2007] e successivamente prorogati ed estesi dalla L. 244/2007 BLT n. 1/2008]. Riportiamo un quadro riepilogativo completo della normativa in materia alla luce delle recenti modifiche. Si ricorda altresì che ulteriori dettagli saranno forniti in un ampio articolo pubblicato sul prossimo numero dei «Quaderni di Legislazione Tecnica», in distribuzione a breve. Quadro normativo di riferimento Il nuovo decreto in data in sostanza integra e modifica il precedente decreto attuativo del , del quale pubblichiamo il testo coordinato, che rappresenta quindi la norma di riferimento sia per gli interventi già terminati nel 2007 che per quelli iniziati o terminati successivamente. L emanazione di questo nuovo decreto deriva dalla necessità di recepire ed attuare le previsioni della citata L. 244/2007, la quale ha prorogato per tutto il triennio 2008/2010 le disposizioni agevolative previste dalla L. 296/2006, estendendole altresì ad altre categorie di interventi, nonché di superare la mancanza di disposizioni attuative per gli interventi relativi alle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), inizialmente rinviate per consentire la correzione, operata dal comma 23, art. 1, della L. 244/2007, della Tabella 3 allegata alla L. 296/2006, in modo da permettere ai soggetti aventi diritto di beneficiare delle detrazioni in oggetto. Occorre inoltre fare riferimento anche al recente D.M BLT n. 4/2008], con il quale sono stati definiti i valori limite di fabbisogno energetico annuo ai fini della climatizzazione invernale e di trasmittanza termica da rispettare per beneficiare delle agevolazioni fiscali nel triennio 2008/2010. Restano inoltre sostanzialmente valide le delucidazioni ed interpretazioni fornite dall Agenzia delle Entrate con la circolare n. 36/E del BLT n. 7-8/2007], delle quali si è tenuto conto nella stesura del presente elaborato. Gli interventi oggetto di agevolazione ed i requisiti da rispettare Come già accennato le agevolazioni hanno preso origine dalla L. 296/2006, che con i commi da 344 a 349 dell unico articolo ha introdotto quattro distinte fattispecie di interventi, consentendo la detrazione dalle imposte sul reddito delle spese sostenute nel corso del 2007 per la realizzazione degli stessi. La L. 244/2007 è successivamente intervenuta prorogando le disposizioni agevolative di cui sopra anche alle spese sostenute dall al , estendendole ad ulteriori categorie di interventi ed introducendo alcune modifiche alle disposizioni attuative. Dunque alla luce delle successive innovazioni riportiamo uno schema riepilogativo delle agevolazioni in essere per il triennio 2008/2010. Ove non diversamente indicato, il riferimento agli articoli si intende al testo del D.M come modificato dal D.M

2 1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI ESISTENTI (COMMA 344 DELL ARTICOLO UNICO DELLA L. 296/2006) Il comma 344 dell articolo unico della L. 296/2006 prevede la possibilità di detrarre dall imposta lorda una quota pari al 55% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino ad un massimo della detrazione di Si tratta quindi di una categoria di interventi che coinvolge la struttura edilizia nel suo complesso e non una singola parte di essa, e nella quale possono dunque rientrare anche interventi non previsti da alcuna delle altre categorie di seguito illustrate, o che non trovano capienza nei limiti per ciascuna di queste specificati, a patto ovviamente di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico previsti. Stante il limite massimo della detrazione previsto, nell ambito di questa categoria possono trovare capienza interventi che comportino una spesa fino a ,18. Non essendo puntualmente individuate le opere o gli impianti che occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste (si veda più avanti il paragrafo relativo alle tipologie di spesa ammissibili), l intervento rientrante nella categoria in oggetto è definito solo in funzione della prestazione da conseguire. La categoria degli interventi di riqualificazione energetica comprende quindi qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell edificio consentendo di conseguire la prestazione energetica richiesta dalla norma. Prestazione da conseguire o requisiti da rispettare Come accennato, per determinare gli obiettivi da conseguire per poter accedere alle agevolazioni occorre fare riferimento alla normativa dell anno in cui i lavori sono iniziati. Dunque se i lavori sono iniziati nel 2007, gli interventi che rientrano in questa categoria sono quelli che consentono di conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D. Leg.vo 192/2005 BLT n. 3/2007]. Invece se i lavori sono iniziati nel 2008, l indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal menzionato D.M BLT n. 4/2008]. Si rammenta che, come chiarito dalla citata circolare 36/E, per la tipologia di interventi in commento l indice predeterminato di fabbisogno energetico da conseguire deve essere riferito all intero edificio e non alle singole unità che lo compongono. 2 - INTERVENTI SULL INVOLUCRO DI EDIFICI ESISTENTI (COMMA 345 DELL ARTICOLO UNICO DELLA L. 296/2006) Il comma 345 dell articolo unico della L. 296/2006 prevede la possibilità di detrarre dall imposta lorda una quota pari al 55% delle spese sostenute per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l esterno o verso vani non riscaldati, fino ad un massimo della detrazione di Stante il limite massimo della detrazione previsto, nell ambito di questa categoria possono trovare capienza interventi che comportino una spesa fino a ,90. Prestazione da conseguire o requisiti da rispettare Si ribadisce che per determinare gli obiettivi da conseguire per poter accedere alle agevolazioni occorre fare riferimento alla normativa inerente l anno in cui i lavori sono iniziati. Per la categoria di interventi in esame occorre inoltre tenere conto del fatto che, stante il più volte citato refuso nella tabella 3, le modalità attuative degli interventi sulle strutture opache orizzontali effettuati nel 2007 sono state individuate nel nuovo D.M

3 Dunque se i lavori sono iniziati nel 2007, gli interventi che rientrano in questa categoria sono quelli che rispettano i requisiti di trasmittanza termica riportati nella tabella di cui al comma 23 dell art. 1 della L. 244/2007, che ha sostituito l originaria tabella 3, errata, richiamata dal comma 345 della L. 296/2006 (a questo proposito si veda più avanti in merito alle modalità per il riconoscimento delle spese sostenute nel 2007 riguardo a coperture e pavimenti, per le quali le modalità attuative non erano state previste dall originario testo del D.M ). Invece se i lavori sono iniziati nel 2008, i requisiti di trasmittanza termica cui conformarsi sono quelli definiti dal citato D.M BLT n. 4/2008]. Solo nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l asseverazione sul rispetto dei requisiti di trasmittanza termica sopra citati può essere sostituita da una certificazione dei produttori che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. La circolare n. 36/E ha altresì precisato che gli infissi debbono ritenersi comprensivi delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore, quali ad esempio scuri, persiane o cassonetti per avvolgibili. Per questi elementi si può ricorrere, per il calcolo, alla raccomandazione del Comitato Termotecnico Italiano (CTI) 03/2003, consultabile sul Cd-Rom allegato al volume «Certificazione energetica di edifici e impianti», ed agli esempi di calcolo pubblicati sul sito oltreché, eventualmente, a rapporti di prova di laboratorio. 3 - INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI (COMMA 346 DELL ARTICOLO UNICO DELLA L. 296/2006) Il comma 346 dell articolo unico della L. 296/2006 prevede la possibilità di detrarre dall imposta lorda una quota pari al 55% delle spese sostenute per interventi relativi all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, fino ad un massimo della detrazione di Stante il limite massimo della detrazione previsto, nell ambito di questa categoria possono trovare capienza interventi che comportino una spesa fino a ,90. Prestazione da conseguire o requisiti da rispettare Sia per i lavori iniziati nel 2007 che per quelli iniziati successivamente occorre il rispetto dei seguenti requisiti: i pannelli solari ed i bollitori devono essere garantiti per almeno cinque anni; gli accessori ed i componenti elettrici ed elettronici devono essere garantiti per almeno due anni; i pannelli solari devono essere in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme UNI o UNI o equiparate (si veda l art. 8, comma 1, lettera c), rilasciata da un laboratorio accreditato; l installazione dell impianto deve essere avvenuta in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti. Nel caso di installazione di pannelli solari realizzati in autocostruzione, in alternativa alla garanzia ed alla certificazione di qualità, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, nonché l attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. 4 - INTERVENTI DI SOSTITUZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (COMMA 347 DELL ARTICOLO UNICO DELLA L. 296/2006) Il comma 347 dell articolo unico della L. 296/2006 prevede la possibilità di detrarre dall imposta lorda una quota pari al 55% delle spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di 399

4 caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, nonché, solamente per le spese sostenute a partire dall , con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione, fino ad un massimo della detrazione di Stante il limite massimo della detrazione previsto, nell ambito di questa categoria possono trovare capienza interventi che comportino una spesa fino a ,45. Rientra in questa categoria di interventi anche la trasformazione di impianti di climatizzazione invernale (sia autonomi che centralizzati) in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore, mentre sono esclusi gli interventi per il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi (art. 9, comma 3). Si rammenta inoltre che il comma 20, secondo periodo, dell art. 1 della L. 244/2007, ha esteso le agevolazioni previste dal citato comma 347 alle spese sostenute entro il per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale con caldaie anche non a condensazione. Le modalità attuative di tali tipologie di incentivi, per le quali è previsto un limite massimo di stanziamento di 2 milioni annui, dovranno essere individuate da un ulteriore decreto ministeriale, che a tutt oggi risulta ancora non emanato. Prestazione da conseguire o requisiti da rispettare Sia per i lavori iniziati nel 2007 che per quelli iniziati successivamente, per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione, occorre il rispetto dei seguenti requisiti: devono essere installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kw, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kw si applica il limite massimo corrispondente a 400 kw; devono essere installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 C (per «valvole termostatiche a bassa inerzia termica» si intendono le valvole caratterizzate da un tempo di risposta, determinato in conformità al punto della norma UNI EN 215, inferiore a 40 minuti; le valvole in possesso del marchio di conformità CEN ottemperano a tale requisito). Ulteriori condizioni da rispettare per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti con potenza nominale maggiore o uguale a 100 kw sono le seguenti: adozione di un bruciatore di tipo modulante; regolazione climatica che agisca direttamente sul bruciatore; installazione di una pompa di tipo elettronico a giri variabili. Per quanto riguarda invece gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, occorre il rispetto dei seguenti requisiti: devono essere installate pompe di calore con un Coefficiente di Prestazione (COP, con il quale si intende il rapporto tra il calore fornito e l energia, elettricità o gas, consumata), ed un Indice di Efficienza Energetica (EER, con il quale si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l energia, elettricità o gas, consumata) in caso di apparecchi che forniscono anche il servizio di climatizzazione estiva, pari ai valori minimi fissati, con riferimento all anno di effettuazione degli interventi, dall allegato H del D.M come modificato dal D.M Detti requisiti possono essere ridotti del 5% in caso di installazione di pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter). Per impianti con potenza 400

5 nominale del focolare, ovvero di potenza elettrica nominale, inferiore a 100 kw l asseverazione del rispetto dei requisiti di cui sopra può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica, ovvero dei produttori delle pompe di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Soggetti beneficiari Nulla è mutato rispetto al 2007 per quanto riguarda l individuazione dei soggetti ammessi alla fruizione dei benefici, elencati all art. 2 in maniera analitica. Si tratta in particolare delle seguenti categorie di soggetti, a condizione che abbiano effettivamente sostenuto le spese: persone fisiche, società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e imprese familiari, non titolari quindi di reddito d impresa; soggetti titolari di reddito d impresa. Per quanto riguarda le persone fisiche l agevolazione spetta anche al coniuge, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado, conviventi con il titolare (possessore o detentore in base ad un titolo idoneo, che può consistere nella proprietà, nuda proprietà, diritto reale o contratto di locazione, leasing o comodato) dell unità immobiliare interessata ai lavori. Anche in questo caso, ovviamente, è condizione necessaria che tali soggetti abbiano effettivamente sostenuto le spese per gli interventi. Segnaliamo infine che anche i condomìni possono fruire delle agevolazioni: in tal caso si veda quanto riportato più avanti relativamente alle modalità per la suddivisione del beneficio in caso di presenza di una pluralità di aventi diritto. TRASFERIMENTO DI UNITÀ IMMOBILIARE In analogia con quanto chiarito dall Amministrazione finanziaria relativamente alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, in caso di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sul fabbricato oggetto dell intervento, il beneficio si trasmette all acquirente in misura pari alle quote di detrazione residue. Inoltre, qualora le spese siano state sostenute dal conduttore o dal comodatario, il diritto al beneficio continua a permanere in capo a tali soggetti, anche quando cessi il relativo contratto di locazione o di comodato. Più in particolare, il comma 2 dell art. 9-bis, inserito dal D.M , ha disciplinato il caso in cui un immobile oggetto di interventi agevolati sia trasferito per atto tra vivi o per causa di morte. Nel primo caso le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano all acquirente, solo se persona fisica, per i rimanenti periodi d imposta. Nel secondo caso invece la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. In entrambi i casi è previsto che il nuovo beneficiario possa rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua. INTERVENTI ESEGUITI CON IL RICORSO AL LEASING Il comma 2 dell art. 2 specifica inoltre che la detrazione è applicabile anche per gli interventi eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria, nel qual caso ad usufruirne è l utilizzatore (vale a dire il contribuente che si avvale del contratto di leasing) sulla base della spesa sostenuta dalla società concedente (vale a dire la società di leasing). 401

6 Edifici interessati dalle agevolazioni A differenza di quelle per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riservate agli edifici residenziali, le agevolazioni fiscali in commento riguardano tutti gli edifici «esistenti», di qualsiasi categoria catastale, anche rurale, ivi compresi quindi i fabbricati strumentali. Finalità della norma è infatti quella di potenziare le preesistenti agevolazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero edilizio, escludendo gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell immobile, ovvero in caso di sopraelevazione o ampliamento. Si considerano «esistenti», secondo l interpretazione fornita dalla citata circolare n. 36/E del , gli edifici che risultano iscritti in catasto, ovvero per i quali sia stata inoltrata richiesta di accatastamento, ed inoltre quelli per i quali è stata pagata l Ici, ove dovuta. Dal punto di vista temporale, per privati e lavoratori autonomi si applica il criterio di cassa, per cui il requisito dell esistenza deve sussistere alla data del bonifico bancario o postale effettuato in pagamento delle spese per gli interventi, mentre per le imprese si applica il criterio di competenza, e quindi ci si riferisce alla data di ultimazione della prestazione. REQUISITI PER SPECIFICHE TIPOLOGIE DI INTERVENTI In relazione ad alcune tipologie di interventi agevolabili sono inoltre richieste specifiche caratteristiche che l edificio interessato al beneficio deve possedere: per tutti gli interventi agevolabili, ad eccezione della installazione dei pannelli solari, l edificio deve essere già dotato di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell intervento; nel caso di frazionamento dell unità immobiliare il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle unità immobiliari derivate dal frazionamento stesso; nel caso di ristrutturazioni con demolizione e successiva ricostruzione si può accedere all incentivo solo nel caso di fedele ricostruzione, e restano quindi esclusi, come già detto, gli interventi relativi ai lavori di ampliamento o sopraelevazione. Segnaliamo infine che la circolare n. 36/E del ha chiarito che, per gli interventi di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, gli edifici interessati non sono solo quelli indicati espressamente dalla norma e dal decreto attuativo (abitazioni, impianti industriali, piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici o università), ma l elencazione contenuta a livello normativo è da considerarsi non esaustiva e può essere ampliata ad ogni edificio in cui, per l attività svolta o i servizi prestati, si rende indispensabile la produzione di acqua calda. Spese ammissibili per la detrazione L art. 3 del D.M fornisce poi l elenco completo ed analitico delle spese per le quali il contribuente può usufruire della detrazione. ART. 3, COMMA 1, LETTERA A) Spese sostenute per interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U degli elementi opachi costituenti l involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie. Tali interventi possono essere realizzati attraverso: fornitura e posa in opera di materiale coibente, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo interessato dall intervento. 402

7 ART. 3, COMMA 1, LETTERA B) Spese sostenute per interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica U delle finestre, comprensive degli infissi, volti pertanto al miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture finestrate e dei componenti vetrati esistenti. Tali interventi possono essere realizzati attraverso: fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti. ART. 3, COMMA 1, LETTERA C) Spese sostenute per gli interventi effettuati sugli impianti concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda. Tali interventi possono essere realizzati attraverso: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché effettuazione delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento; smontaggio e dismissione, anche parziale, dell impianto di climatizzazione invernale esistente, con successiva fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione nonché, per gli interventi effettuati dall , con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili. In questo caso sono ammissibili, oltre alle spese inerenti al generatore di calore, anche le quelle relative a: eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione. ART. 3, COMMA 1, LETTERA D) Spese sostenute per le prestazioni professionali relative a tutte le tipologie di interventi sopra elencati, comprensive anche delle spese per la redazione dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica, ove richiesto. Entità della detrazione Alla luce delle quattro diverse categorie di interventi previste, meglio specificate sopra, e dell elenco analitico delle spese ammesse alla detrazione, si riporta in calce al presente paragrafo una tabella riepilogativa completa che riporta per ciascuna categoria di interventi le spese ammissibili con i relativi limiti massimi della detrazione. È riportata anche l entità della spesa ammissibile, in considerazione del fatto che l importo massimo della detrazione è in tutti i casi pari al 55% della spesa sostenuta. Ricordando che sono ammissibili le spese sostenute per le prestazioni professionali relative a tutte le tipologie di interventi sopra elencati, in assenza di indicazioni specifiche riteniamo che dette spese, comprese quelle per la redazione dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica, possano essere fatte rientrare nella categoria relativa alle altre spese sostenute, e come tali fatte concorrere al raggiungimento degli importi massimi indicati. 403

8 RIPARTIZIONE DEL BENEFICIO IN QUOTE ANNUALI Tra le novità introdotte dalla L. 244/2007 va segnalata la modifica relativa alla disciplina delle suddivisione in quote annuali del beneficio. Si ricorda infatti che la L. 296/2006 prevedeva in tutti i casi l obbligo di ripartire la detrazione in tre quote annuali di pari importo. Il comma 24 dell art. 1 della citata L. 244/2007 ha in proposito stabilito che per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci. Sarà lo stesso contribuente ad effettuare in maniera irrevocabile la scelta all atto della prima detrazione (nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui la spesa è stata sostenuta art. 9-bis, comma 1, del D.M come modificato dal D.M ). Per quanto riguarda la possibilità di estendere detta novità anche alle spese sostenute nel 2007, la recente circolare dell Agenzia delle Entrate n. 12/E del BLT n. 3/2008] ha chiarito che in relazione alle spese sostenute nel 2007 per gli interventi agevolativi finalizzati al risparmio energetico, la detrazione del 55% deve essere ripartita necessariamente in tre rate annuali, in quanto la possibilità, prevista dalla finanziaria 2008, di rateizzare la detrazione per un periodo da tre a dieci anni, a scelta del contribuente, ha efficacia dal 1 gennaio 2008 e non è suscettibile di una applicazione retroattiva. LAVORI DI DURATA PLURIENNALE Importanti precisazioni, valide per tutte le tipologie di interventi, vanno fatte per i lavori aventi una durata pluriennale. L art. 11-bis del D.M , introdotto dal nuovo D.M , dispone infatti, come già accennato, che i parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Dunque in altri termini, per i lavori iniziati nel 2007, pur se non terminati entro l anno, occorre fare riferimento ai parametri tecnici validi per il 2007, individuati dalla L. 296/2006, mentre per i lavori iniziati a partire dall vanno applicati i nuovi parametri previsti dal citato D.M BLT n. 4/2008]. Per quanto riguarda invece le modalità di invio della documentazione richiesta, si ritiene invece che in questi casi occorrerà seguire la normativa del 2008, che prevede solo l invio telematico (art. 4, comma 1-bis, D.M ). È inoltre espressamente previsto dal comma 3 dell art. 2 che nel caso gli interventi effettuati nel corso del triennio 2008/2010 consistano in una mera prosecuzione di interventi già iniziati nel 2007, ai fini del computo dei limiti massimi per la detrazione si tiene conto anche delle detrazioni fruite per gli anni precedenti. In altri termini questo comporta per i contribuenti un vantaggio ed uno svantaggio. Il vantaggio: può essere recuperato negli anni successivi il beneficio relativo a saldi di spesa corrisposti dopo il per interventi ultimati nel 2007, che non era stato possibile utilizzare per il periodo d imposta 2007 stante l applicazione di un criterio «di cassa». Lo svantaggio: in caso di interventi di durata pluriennale il limite massimo di detrazione, e quindi di spesa ammissibile, va computato unitariamente, e non con riferimento a ciascun singolo periodo d imposta. SUDDIVISIONE DEI BENEFICI IN CASO DI PLURALITÀ DI AVENTI DIRITTO Si rammenta che i limiti massimi di detrazione per ciascuna tipologia di interventi sono riferiti all unità immobiliare oggetto dell intervento e vanno quindi eventualmente suddivisi se esistono più possessori dell immobile che partecipano alla spesa. Per gli interventi in un condominio l ammontare massimo di detrazione deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l edificio, fatta eccezione per gli interventi ricadenti nella categoria degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, per i quali il tetto massimo di detrazione è unico per tutto il condominio e dovrà essere ripartito tra tutti i condòmini. 404

9 DIVIETO DI CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI Va segnalato che le agevolazioni in commento non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi, quali ad esempio le detrazioni dall imposta sul reddito delle persone fisiche del 36% delle spese sostenute per l esecuzione di interventi di recupero di edifici abitativi. Ciò non significa che lo stesso soggetto non possa usufruire nella medesima dichiarazione dei redditi di entrambe le tipologie di agevolazioni, ma semplicemente che non può farlo con riferimento allo stesso intervento. Nel caso quindi un intervento possa essere ammissibile per entrambe le tipologie di agevolazioni, il soggetto dovrà scegliere a quale forma aderire. INTERVENTI RIENTRANTI IN PIÙ CATEGORIE La circolare 36/E BLT n. 7-8/2007], fornendo un esempio, ha chiarito che il risparmio energetico invernale previsto per gli interventi rientranti nella categoria degli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (comma 344 dell articolo unico della L. 296/2006 e numero 1 dell elencazione sopra riportata), per il quale, come detto, è previsto un limite massimo della detrazione pari a , può essere conseguito anche attraverso un insieme di interventi rientranti nelle altre categorie, per i quali sono previsti limiti di detrazione differenti. In tal caso il raggiungimento dell obiettivo di risparmio energetico previsto permette al contribuente di usufruire comunque della detrazione nel limite massimo pari a ; peraltro il beneficio relativo ai lavori globali di riqualificazione energetica non potrà aggiungersi a quello spettante per i singoli interventi effettuati. Dunque, rimanendo all esempio prospettato, se attraverso la sostituzione degli infissi (interventi previsti dal comma 345) si consegue il previsto obiettivo di risparmio energetico invernale di cui al comma 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione di detto comma, usufruendo della detrazione nel limite massimo di (invece di ). Potranno invece essere oggetto di valutazione autonoma i lavori di installazione di pannelli solari (comma 346), per i quali la detrazione specificamente prevista si può cumulare a quella per la riqualificazione globale. TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SPESE AMMISSIBILI PER CIASCUNA TIPOLOGIA DI INTERVENTI AGEVOLATI E DEI LIMITI MASSIMI DI DETRAZIONE E DI SPESA PREVISTI Categoria di interventi 1. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti Comma 344, L. 296/2006 Spese ammissibili Sono ammissibili tutte le spese (comprese quelle di seguito elencate nella presente tabella) sostenute per interventi che complessivamente consentano di ottenere un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all Allegato C del D.M per i soli interventi iniziati nel 2007, ovvero inferiori ai valori definiti dal D.M BLT n. 4/2008]. Limiti di detrazione e spesa Limite detrazione ,00 (55% della spesa) Limite spesa ,18 segue 405

10 2. Interventi sull involucro di edifici esistenti Comma 345, L. 296/ Interventi di installazione di pannelli solari Comma 346, L. 296/ Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Comma 347, L. 296/2006 Spese per interventi effettuati su elementi opachi costituenti l involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie (art. 3, comma 1, lettera a)) realizzati attraverso: fornitura e posa in opera di materiale coibente, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; fornitura e posa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti; demolizione e ricostruzione dell elemento costruttivo interessato dall intervento. Spese per interventi su finestre, comprensive degli infissi (art. 3, comma 1, lettera b)) realizzati attraverso: fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; integrazioni e sostituzioni dei componenti vetrati esistenti. Spese per interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda (art. 3, comma 1, lettera c)) realizzati attraverso: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Spese per interventi su impianti di climatizzazione invernale e/o produzione di acqua calda (art. 3, comma 1, lett. c)) realizzati attraverso: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, con impianti geotermici a bassa entalpia o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; smontaggio e dismissione, anche parziale, dell impianto di climatizzazione invernale esistente. In questo caso nelle spese ammissibili sono comprese, oltre a quelle inerenti al generatore di calore, anche quelle relative a: eventuali interventi sulla rete di distribuzione; sistemi di trattamento dell acqua; dispositivi di controllo e regolazione; sistemi di emissione. Inoltre, stando a quanto riportato all art. 9, comma 3, del D.M , rientra in questa categoria di interventi anche la trasformazione di impianti di climatizzazione invernale (sia autonomi che centralizzati) in impianti centralizzati con contabilizzazione del calore, mentre sono esclusi gli interventi per il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato per l edificio o il complesso di edifici ad impianti individuali autonomi. Limite detrazione ,00 (55% della spesa) Limite spesa ,90 Limite detrazione ,00 (55% della spesa) Limite spesa ,90 * Detrazione cumulabile con quella prevista al punto 1 Limite detrazione ,00 (55% della spesa) Limite spesa ,45 406

11 L iter burocratico da seguire Gli artt. da 4 a 9 del D.M , come modificato dal D.M , definiscono nel dettaglio l iter burocratico da seguire per usufruire dei benefici, con la documentazione da acquisire ed eventualmente trasmettere ed i requisiti che, in base agli interventi effettuati, devono essere asseverati da un tecnico abilitato. Prima di tutto va chiarito che non occorre presentare alcuna domanda preventiva. Dunque, ai sensi del comma 1 dell art. 4, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti ad acquisire tre documenti: 1. l asseverazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dell intervento ai requisiti richiesti, secondo quanto previsto dagli artt. da 6 a 9, e come illustrato dettagliatamente in precedenza. 2. l attestato di certificazione o di qualificazione energetica, prodotto ai sensi dell art. 5 del decreto, ove necessario; 3. una scheda informativa relativa agli interventi realizzati, contenente i dati elencati nello schema di cui all Allegato E ovvero, ove previsto, nel modello semplificato presente all Allegato F. 1 ASSEVERAZIONE E TECNICI ABILITATI L asseverazione da parte di un tecnico abilitato, come detto necessaria per attestare la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti richiesti, può essere compresa nell ambito di quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità delle opere realizzate al progetto, obbligatoria ai sensi dell art. 8, comma 2, del D. Leg.vo 192/2005. Inoltre il comma 2 dell art. 4 del D.M prevede che in caso di interventi di diverse categorie su uno stesso edificio o unità immobiliare è sufficiente produrre una dichiarazione unica, nella quale sono fornite in modo complessivo le informazioni richieste. Ai sensi dell art. 1, comma 6, del decreto, si intende per «tecnico abilitato» un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, iscritto agli Ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai Collegi professionali dei geometri o dei periti industriali, senza che sia richiesta alcuna abilitazione o requisito ulteriore. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. 2 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE O QUALIFICAZIONE ENERGETICA L art. 5, comma 1, del decreto in esame dispone che l attestato di certificazione è prodotto, successivamente alla esecuzione degli interventi, in osservanza delle procedure e delle metodologie di cui all art. 6 del citato D. Leg.vo 192/2005 BLT n. 3/2007], ovvero approvate dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano o quelle stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente all L attestato è redatto da un tecnico abilitato, che può essere lo stesso che fornisce l asseverazione di cui sopra si è trattato. In assenza delle procedure di cui sopra l attestato di certificazione energetica viene sostituito da un attestato di qualificazione energetica, redatto in conformità allo schema riportato all Allegato A al decreto stesso, ed asseverato da un tecnico abilitato. Il comma 3 dell art. 5 prevede inoltre che ai fini della redazione dell attestato di qualificazione energetica i calcoli per la determinazione dell indice di prestazione energetica devono essere effettuati in conformità a quanto previsto dall allegato I al D. Leg.vo 192/2005. Infine il comma 4 dell art. 5 prevede che, per gli interventi di cui ai commi 345 e 346 della L. 296/2006, e, limitatamente agli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw, di cui al comma 347 della stessa legge, il tecnico, ai fini della determinazione dell indice di prestazione energetica, possa avvalersi dello schema di procedura semplificata prevista dall Allegato B al decreto in esame, in alternativa al calcolo in base all allegato I al D. Leg.vo 192/

12 È inoltre previsto che per gli interventi realizzati a partire dall di cui al comma 345 (laddove richiesto l attestato, si veda più avanti), e per quelli di cui al comma 347 solo per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con potenza nominale del focolare inferiore a 100 kw, il tecnico possa avvalersi dello schema di procedura semplificata prevista dall Allegato G al decreto , introdotto dal D.M , in alternativa al calcolo in base all allegato I al citato D. Leg.vo 192/2005, ai fini della determinazione dell indice di prestazione energetica. Casi in cui non è richiesto l attestato Si rammenta infine che, in accordo con quanto previsto dalla lettera c) del comma 24 dell art. 1 della L. 244/2007 BLT n. 1/2008], per gli interventi realizzati dall l attestato non viene più richiesto per la sostituzione di finestre comprensive di infissi e per l installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari. La circolare dell Agenzia delle Entrate n. 12/E del BLT n. 3/2008] ha in proposito chiarito che l obbligo di far redigere l attestato di certificazione o di qualificazione energetica per gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari e per l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali permane se gli interventi in questione sono stati eseguiti nel periodo di imposta 2007, in quanto alla disposizione sopra commentata non è stata attribuita efficacia retroattiva. 3 SCHEDA INFORMATIVA DEGLI INTERVENTI REALIZZATI Lo schema della scheda informativa è quello di cui all Allegato E, e deve contenere i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese e della struttura oggetto dell intervento, i parametri per l identificazione della tipologia di intervento eseguito, l entità del risparmio annuo di energia primaria previsto, nonché gli oneri economici sostenuti per l intervento di riqualificazione energetica e per le spese professionali. Per gli interventi realizzati dall , consistenti nella sostituzione di finestre comprensive di infissi e nella installazione di pannelli solari in singole unità immobiliari, lo schema della scheda informativa da utilizzare è invece quello di cui all Allegato F. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALL ENEA Per le spese sostenute a partire dall i soggetti che intendono avvalersi della detrazione, ai sensi dell art. 4, comma 1, lettera b), sono tenuti a trasmettere all ENEA, esclusivamente per via telematica, entro 90 giorni dalla fine dei lavori: l attestato di certificazione o di qualificazione energetica; la scheda informativa. Per l asseverazione del tecnico c è invece solamente l obbligo di conservazione. Va utilizzata allo scopo la procedura predisposta sul sito disponibile dal , che rilascerà una «ricevuta informatica». Si ricorda che con la risoluzione n. 244/E dell BLT n. 10/2007] l Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l invio della documentazione parte dal giorno del «collaudo» finale dei lavori. Il comma 1-ter dell art. 4 specifica in proposito che solamente in casi di particolare complessità, nei quali i lavori eseguiti non trovino adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall Enea nella sopra citata procedura informatica, la documentazione occorrente potrà essere inviata in copia a mezzo di raccomandata con ricevuta semplice, all indirizzo ivi specificato, sempre entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Per le spese sostenute nel periodo d imposta 2007 i termini per l invio della documentazione sono scaduti il

13 Spese per pavimenti e coperture sostenute nel 2007 Per quanto riguarda esclusivamente gli interventi sulle strutture opache orizzontali (pavimenti e coperture) realizzati nel 2007, la cui attuazione era stata sospesa per via del refuso nella tabella recante i requisiti di trasmittanza termica, del quale si è già dato conto, sono previsti specifici e più ampi termini. L art. 9-ter del D.M , introdotto dal D.M , prevede infatti che i soggetti che hanno sostenuto le spese in questione, fermi restando tutti gli altri adempimenti ed i requisiti da rispettare (nuova tabella 3 introdotta dal comma 23 dell art. 1 della L. 244/2007), possono trasmettere la documentazione necessaria entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE ED ESIBIRE La lettera d) del comma 1 dell art. 4, prevede che debbono essere conservati, ed esibiti a richiesta degli uffici finanziari: l asseverazione fornita dal tecnico abilitato; la ricevuta postale di spedizione o la ricevuta informatica di invio tramite Internet dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica; le fatture e le ricevute fiscali che comprovano le spese effettivamente sostenute. Inoltre, per le persone fisiche ed in generale per i soggetti non titolari di reddito d impresa vi è l obbligo di conservare le ricevute dei bonifici bancari o postali. Qualora inoltre gli interventi siano stati compiuti da soggetti non sottoposti agli obblighi ai fini dell Iva, la prova delle spese può essere fornita tramite altra idonea documentazione. Va infine segnalato che per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici deve essere conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE L art. 4, comma 1, lettera c), prevede che le persone fisiche ed in generale i soggetti non titolari di reddito d impresa debbono pagare le spese sostenute mediante bonifico bancario o postale, con indicazione della causale del versamento, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del numero di partita Iva o del codice fiscale della ditta o del professionista che ha eseguito i lavori, verso cui il bonifico è indirizzato. I soggetti titolari di reddito d impresa sono invece esonerati dall obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. Inoltre, per quanto riguarda inoltre la tempistica dei pagamenti, la citata circolare n. 36/E ha chiarito che per i soggetti non titolari di reddito d impresa sono detraibili le spese sostenute in ciascun periodo d imposta, anche se, come nel caso di saldi o acconti, non sono relative ad interventi effettuati nello stesso periodo (principio di cassa). Invece per i titolari di reddito d impresa, per i quali i lavori sono inerenti all esercizio dell attività commerciale, sono detraibili le spese, a prescindere dal momento in cui siano sostenute, riferibili ad interventi effettuati in ciascun periodo d imposta (principio di competenza). Segue il testo coordinato del D.M >> 409

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