I REATI. Avv. Claudio Schiaffino e Avv. Antonella Zoni Partners - Studio Legale Arata & Associati Milano

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1 I REATI Avv. Claudio Schiaffino e Avv. Antonella Zoni Partners - Studio Legale Arata & Associati Milano

2 Riciclaggio Avv. Claudio Schiaffino

3 Art. 648 bis c.p. «fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da a La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di una attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l ultimo comma dell art. 648».

4 Cenni storici Introdotto dal D.L. n. 59/1978 convertito in L. n. 191/1978. All entrata in vigore individuava solo quattro tipologie di reati-presupposto: rapina aggravata, estorsione, sequestro dipersona, traffico distupefacenti. L introduzione del reato di riciclaggio, a fianco di quello di ricettazione, rappresenta la manifestazione normativa della presa di consapevolezza che il percorso economico finanziario appare l unico rimedio per un efficace azione di contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso. L. n. 328/1993 apporta una profonda innovazione: con la sostituzione dei quattro reati presupposto con la formula «provenienti da delitto non colposo», il legislatore amplia la platea dei possibili reati-presupposto. La riforma si inquadra all interno degli interventi di adeguamento da parte dell Italia alla Convenzione di Strasburgosul riciclaggio, ricerca, sequestro e confisca dei proventi da reato. L. n. 186/2014 (recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonché per il potenziamento della lotta all evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio) innalzamento dei limiti edittali della multa, in analogia alla nuovadisposizione in materia diautoriciclaggio.

5 Analisi del reato BENI TUTELATI: patrimonio e ordine economico, garantiti attraverso la punibilità di comportamenti atti a sfruttare capitali illegittimamente acquisiti mettendoli in circolazione nel mercato. ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice. ALTRE CARATTERISTICHE: reato comune può essere commesso da chiunque - di pericolo concreto: si consuma nel momento in cui viene realizzata la sostituzione, il trasferimento o l operazione atta ad impedire l identificazione della provenienza delittuosa

6 Elemento oggettivo: condotta punibile Fuori dai casi di concorso nel reato: integra il reato di riciclaggio la condotta di colui che sostituisce, trasferisce o compie altre operazioni per occultare la provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo al quale egli non abbia preso parte prima dell introduzione del reato di autoriciclaggio si voleva evitare la doppia punibilità di una medesima condotta assorbimento nel reato presupposto. Sostituire: scambiare e rimpiazzare il denaro o un altra utilità provenienti dalla commissione di fatti criminosi con denaro, beni o altre utilità «puliti» (es: sostituzione della targa di un autovettura rubata). Trasferire: far passare la titolarità dei beni provenienti da un reato dalla sfera giuridica di un soggetto a quella di un altra persona mediante strumenti negoziali o forme giuridiche diverse (es: deposito denaro in un altro conto corrente diversamente intestato ed acceso presso un altro istituto di credito). Denaro, beni (intesi in senso civilistico come qualsiasi cosa che può formare oggetto di diritti) e altre utilità: comprendente qualsiasi vantaggio derivante dall esercizio di una qualunque attività economicamente rilevante.

7 Reato-presupposto: Reato-presupposto: perché il delitto in questione sia configurabile è necessario che sussista un reato-presupposto che può consistere in qualunque delitto non colposo, compreso lo stesso riciclaggio (cd. riciclaggio indiretto). La norma, nella sua nuova formulazione, è quindi svincolata dalla pregressa tassativa indicazione dei reati-presupposto; pertanto, anche il delitto diassociazione mafiosa puòrientrarvi. Reati fiscali: applicabilità. Il riferimento alle altre utilità può ricomprendere il risparmio di spesa che l agente ottiene evitando di pagare le imposte dovute (dichiarazione infedele/omessa dichiarazione). L illecito fiscale penalmente rilevante nel paese straniero nel cuiterritorio è stato integralmente consumato puòcostituire reato presupposto. Accertamento giudiziale del reato-presupposto: ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiedono l esatta individuazione e l accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che lo stesso risulti, alla stregua degli elementi di fatto acquisiti ed interpretati secondo logica, almeno astrattamente configurabile (Cass. n /2013).

8 Aggravanti e attenuanti «La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di una attività professionale». Ratio: tale circostanza trova fondamento nel fatto che il legislatore ha inteso scoraggiare l intervento di esperti nell attività di «ripulitura» del denaro sporco. «La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni». Ratio: minore gravità delle fattispecie di riciclaggio che trovano base in un reato dotato di un basso disvalore giuridico.

9 Ultimo comma Si applica la disposizione prevista dall ultimo comma dell art. 648 c.p. (ricettazione) ai sensi del quale la disciplina prevista per la ricettazione, e quindi, nel nostro caso, per il riciclaggio, trova applicazione anche quando l autore del delitto base non è imputabile o non è punibile, o quandomanca una condizione di procedibilità.

10 Autoriciclaggio

11 Art. 648 ter1 c.p. «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro a euro a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro a euro se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

12 Cenni storici Introduzione: Il reato di autoriciclaggio è stato introdotto dall art. 3 comma 3 della L. n. 186 del 15 dicembre 2014 recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonchéper il potenziamento della lotta all evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio. prima della L. n. 186/2014: il c.d. autoriciclaggio non era considerato punibile in quanto la sostituzione, il trasferimento o altre attività idonee ad ostacolare l accertamento della provenienza illecita di denaro beni o altre utilità da parte di colui che aveva commesso anche il reato-presupposto, costituiva un semplice post factum non punibile che veniva assorbito nella punibilità della prima condotta dalla quale è scaturito l arricchimento ingiusto ratio: evitare la doppia punibilità di una medesima condotta. Dopo la L. n. 186/2014: - Punibilità soggetti (in particolare contribuenti) che abbiano realizzato proventi con condotte illecite e che successivamente abbiano deciso di immetterli in attività lecite di carattere imprenditoriale, commerciale e finanziario. - Previsione di meccanismi, da un lato, premiali nei confronti dei contribuenti che spontaneamente decidono di denunciare le proprie disponibilità estere, dall altro inasprimento conseguenze penali per coloro che invece non vogliono accedervi. - Considerazione dell autoriciclaggio come una sorta di completamento «ideale» della procedura di autodenuncia

13 Motivi giuridici ed economico-sociali dell introduzione Ratio normativa: immobilizzare il cespite illecitamente acquisito nella sfera del soggetto autore del delitto non colposo presupposto, al fine di ostacolare il suo successivo impiego nel tessuto economico che ne subirebbe una profonda lesione, meritevole come tale diulteriore e diversa sanzione. Ragionieconomico-sociali dell introduzione: 1. Effetti distorsivi della concorrenza e del mercato causati dall immissione di risorse finanziarie che non hanno subìto l onerosità del prelievo fiscale, incentivandodifatto l illegalità. 2. Globalizzazione e internazionalizzazione dei mercati finanziari e, di conseguenza, del fenomeno illecito del riciclaggio esigenza di una disciplina transnazionale di coordinamento e armonizzazione tra i paesi UE Convenzioni di Strasburgo sul riciclaggio e corruzione (1990e 1999). 3. In Italia aumento segnalazioni di operazioni sospette da parte degli operatori del settore.

14 Autoriciclaggio negli altri paesi: cenni comparatistici Il modello italiano di contrasto al riciclaggio, tripartito in altrettante figure di reato (artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.), non è rintracciabile in altri ordinamenti. USA: Money Laundering control act (1996) e sviluppo giurisprudenziale (United States v. Edgmond, 1991)). FRANCIA: art , secondo comma, Code penal che, secondo una sentenza della Suprema Corte francese del 2004, confermata nel 2008 punisce anche le condotte di autoriciclaggio. SVIZZERA: art. 305 bis, terzo comma, c.p. sempre in via interpretativa (sentenza 21Settembre 1994). SPAGNA: Ley 10/2010: disciplina espressa sull autoriciclaggio.

15 Analisi del reato Reato proprio per una qualifica naturalistica e non giuridica: il soggetto agente deve essere necessariamente colui il quale ha commesso, o è concorso nel commettere, il delitto non colposo presupposto dal quale provengono il denaro o le utilità su cuicade la condotta. Interesse tutelato l ordine economico; il costante monitoraggio e la tracciabilità da parte dello Stato dei beni e dei mezzi finanziari utilizzati e impiegati dai consociati e della loro provenienza, al fine di impedire che un delitto possa produrreattività utili agli investimenti produttivio speculativi. Delitto di condotta si consuma con l espletamento della condotta attiva tipica, a nulla rilevando il momento successivo in cui venga concretamente ostacolata qualsivoglia attività volta ad identificare la provenienza illecita di quantoimpiegato. Elemento soggettivo dolo generico

16 Elemento oggettivo: condotta punibile (primo comma) Impiega, sostituisce, trasferisce: cfr. art. 648 bis c.p. per le nozioni di sostituzione e trasferimento. L aggiunta dell attività di impiego, rispetto al reato di riciclaggio, lascia trasparire che alla base del delitto di cui all art. 648 ter.1 vi sia una filosofia diversa e ulteriore della semplice patrimonialità o dello scopo di profitto. L impiego di beni di provenienza illecita nel tessuto economico comporta ancheuninquinamento del mercato. In attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative: formula per indicare le attività in cui vengono utilizzati i proventi del reato presupposto che sembra avere una portata più ampia rispetto a quella prevista dall art. 648ter c.p. Denaro, beni o altre utilità: come già detto in tema di riciclaggio, si fa riferimento a qualsiasi cespite, mobile o immobile, che presenti una consistenza economico-patrimoniale e quindi dotato di un valore di scambio apprezzabile. La provenienza potrà essere diretta (dalla commissione di qualsiasi reato) o indiretta (risultato di un riciclaggio anteriore o di una condotta di autoriciclaggio in precedenza non punibile. In modo da ostacolare concretamente l identificazione della loro provenienza delittuosa: l aggiunta dell avverbio concretamente comporta che il delitto è punito solo in presenza di un ostacolo qualificato che si frapponga all identificazione della provenienza delittuosa dei cespiti.

17 Attenuanti Secondo comma: la pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Fanno eccezione ai sensi del terzo comma le condotte compiute sui beni provenienti da delitti commessi avvalendosi della condizionipreviste dall art. 416 bis c.p., relativo alle associazioni distampo mafioso, ovvero compiuti al fine di agevolare tali associazioni, per le quali la pena applicabile sarà sempre quella prevista dal primo comma (reclusione da due a otto anni). Sesto comma circostanza attenuante ad effetto speciale (diminuzione della pena fino alla metà): casi di ravvedimento, laddove il soggetto attivo si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori; o qualora il soggetto attivo si adoperi per assicurare le prove del reato e la individuazionedelle attività provenienti dadelitto.

18 Mera utilizzazione e godimento personale: Un esempio Quarto comma: «fuori dai casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale». Clausola di non punibilità per quelle condotte che riguardano una destinazione di utilizzazione o godimento del bene di carattere meramente personale. Non deve trattarsi dunque di un impiego a fini di investimento speculativo e simili (ad esempio: mettere in affitto una casa acquistata illecitamente = equivarrebbe ad una attività economica).

19 Aggravanti: l esercizio di un attività professionale Quinto comma: la pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell esercizio di un attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. Diversamente da quanto previsto per le condotte di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, oltre a citare in generale ogni altra attività professionale, nella nuova fattispecie il Legislatore ha specificato in primis le attività bancarie e finanziarie, con l evidente volontà di sanzionare maggiormente quei soggetti che, abusando della propria qualifica, possono fornire un contributo di carattere tecnico tale da rendere ancora più insidiosa la condotta di autoriciclaggio.

20 Richiamo all ultimo comma dell art. 648 Anche la norma che disciplina il reato di autoriciclaggio, così come l art. 648 bis c.p., richiama, al settimo comma, l ultima disposizione di cui all art. 648 c.p.: la disciplina dell autoriciclaggio trova, perciò, applicazione anche quando l autore del delitto base non è imputabile o non è punibile, o quando manca una condizione di procedibilità.

21 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Avv. Antonella Zoni

22 Art. 648 ter c.p. «Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da a La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell esercizio di un attività professionale. La pena è diminuita nell ipotesi di cui al secondo comma dell articolo 648. Si applica l ultimo comma dell art. 648».

23 Cenni storici La norma è stata introdotta nel codice penale dall art. 24 della L. n. 55 del 1990 («Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale») e modificata a seguito dell emanazione della Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e della direttiva n. 166 del 1991 (recepite dalla legge n. 328 del 1993). La disposizione in esame ha la finalità di completare la tutela già apprestata dall'art. 648 bis, ovvero di intensificare la lotta alla criminalità organizzata, andando così a tutelare, nonostante la posizione di tale reato all'interno del codice, non solo il patrimonio, ma soprattutto l ordine economico.

24 Analisi del reato RATIO NORMATIVA: sanzionare la c.d. "integration stage", ultima fase di dispiegamento della condotta tipica del riciclaggio consistente nell inserimento (integration) dei proventi "ripuliti" nei circuiti dell economia lecita attraverso investimenti o esercizio di attività imprenditoriali. BENE TUTELATO: il patrimonio e l ordine economico contro comportamenti atti a turbare la libera concorrenza nel mercato. ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo generico, inteso come coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice, investendo sia l azione di impiego in attività economiche o finanziarie sia il presupposto della provenienza illecita del denaro, benio altre utilità impiegati. CARATTERISTICHE: reato a forma libera che si consuma nel momento in cui i beni o le altre utilità vengonoimpiegate.

25 Elemento oggettivo: condotta punibile «impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto». IMPIEGARE = investire a scopo di lucro ATTIVITÀ ECONOMICHE O FINANZIARIE = tutte quelle professioni riguardanti la produzione o la circolazione di beni o di servizi, di denaro o di valori mobiliari, purché in tali ambiti imprenditoriali non sia prevalente l aspetto intellettuale, ma lo scopo di profitto (attività bancaria, società di intermediazione mobiliare, ecc.) ATTIVITÀ = continuità nell esecuzione della prestazione dell attività stessa; di conseguenza non sono ricomprese le attività di carattere occasionale o sporadico (ad es. un singolo affare), punibili altrimenti come ricettazione o riciclaggio (clausola di riserva: «fuori dai casi previsti dagli articoli 648e 648bis») OGGETTO MATERIALE: denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto presupposto.

26 Stessa previsione del reato di riciclaggio: Aggravanti e attenuanti Aumento di pena quando il fatto è commesso nell esercizio di un attività professionale (si rimanda a quantodetto in merito all art. 648bis). Diminuzione di pena nell ipotesi di cui al secondo comma dell art. 648 (Ricettazione) a cuirimanda (quandoil fatto è diparticolare tenuità).

27 Differenze con il reato di riciclaggio Assenza della condotta dissimulatoria per configurare il reato di cui si tratta non è necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulatoria, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato (Cass. pen. n /2015) Impiego non occasionale di beni, denaro o altre utilità in attività economiche o finanziarie, atte a turbare il corretto svolgimento delle attività economiche. Unicità o pluralità di risoluzioni/azioni criminose: quando il soggetto agente dapprima riceve beni di provenienza delittuosa e poi decide circa il loro reinvestimento si è in presenza del delitto di riciclaggio; quando invece la ricezione di tali beni è diretta e funzionale ad un loro immediato reinvestimento in altre attività ha luogo il delitto di reimpiego di beni di provenienza illecita (Cass. pen. n /2016).

28 Casistica giurisprudenziale REATO PRESUPPOSTO: il delitto di cui all art. 648 ter c.p. è configurabile anche se per il reato presupposto commesso all estero sia stata disposta dall autorità giudiziaria straniera l archiviazione per ragioni esclusivamente processuali che non escludonola sussistenza del reato (Cass. pen. n /2013) RICETTAZIONE E RICICLAGGIO: in ragione della clausola di sussidiarietà prevista nell art. 648 ter c.p., la fattispecie incriminatrice del reimpiego illecito non è applicabile a coloro che abbiano già commesso il delitto di ricettazione o quello di riciclaggio e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione di denaro), abbiano poi impiegato ciò che era frutto di delitti già a loro addebitati: in tale evenienza il reimpiego di denaro si atteggia, infatti, come post factum non rilevante. Per converso, la norma incriminatrice del reimpiego è applicabile a coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, abbiano ricevuto o sostituito denaro di provenienza illecita per impiegarlo in attività economiche o finanziarie: in tale evenienza nel reimpiego è assorbita la precedente attività di ricezione o di sostituzione (Cass. pen. n. 4800/2009).

29 Trasferimento fraudolento di valori

30 Art. 12 quinquies D.L. n. 306/1992 convertito in L. 356/1992 «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648 -ter del codice penale, è punito con la reclusione da due a sei anni».

31 Cenni storici Con il D.L. n. 306/1992 convertito in L. n. 356/1992 è stata introdotta tale disposizione nel nostro ordinamento nell ambito delle misure dirette a contrastare le attività di riciclaggio di denaro e di valori ad opera della criminalità organizzata. Nella prassi, infatti, i gruppi criminali organizzati tendono a servirsi di «teste di legno», ovvero dei prestanome a cuiintestare i beniaccumulati illecitamente. Esprime la volontà del legislatore di colpire tutte quelle condotte volte ad eludere la normativa in materia di prevenzione patrimoniale ovvero le condotte di riciclaggio, tanto è vero che proprio tale fattispecie può essere considerata l anticamera normativa di ciò che oggigiorno è il reato di autoriciclaggio, introdotto successivamente nel nostro codice penale all art. 648ter.1 c.p.

32 Analisi del reato RATIO NORMATIVA: contrastare le manovre elusive poste in essere da soggetti sottoponibili potenzialmente a misure di prevenzione patrimoniali e/o volte ad occultare le disponibilità di beni o altre utilità, anchea prescindere da unaccertamento preciso della loro provenienza. INTERESSETUTELATO: ordineeconomico e amministrazione della giustizia. ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo specifico, consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione diunodei delitti di cuiagli artt. 648, 648bis e 648ter c.p.. CONSUMAZIONE: reato istantaneo con effetti permanenti, si consuma nel momento in cui viene realizzata l attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della condotta criminosa, considerata un semplice post factum non punibile, effetto permanente del reato. È necessario perciò distinguere le situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni che si sostanziano nel mantenimento dello status quo, e si connotano quindi di condotte meramente passive finalizzate al semplice godimento del profitto del reato, da situazioni in cui alla prima condotta seguono altre operazioni volte a ostacolare la tracciabilità dei valori. In tal caso il momento consumativo deve essere individuato nell ultima operazione. (Cass. pen. S.U. n. 8/2001) ALTRE CARATTERISTICHE: reato a concorso necessario, di pericolo, a forma libera

33 Elemento oggettivo: condotta punibile Attribuzione fittizia ad altri della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Intestazione fittizia = situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del benedifforme dalla realtà. Accezione ampia di attribuzione fittizia: rinvia non solo alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permanga intatto il potere di colui che effettua l attribuzione patrimoniale e che può legittimamente includere anche una società (Cass. pen. n /2016) esempio del socio occulto.

34 Problematiche di rapporto con il reato di autoriciclaggio Cass. pen. n. 3935/2017: il delitto di trasferimento fraudolento di valori, di cui all art. 12-quinquies D.L. 306 del 1992 (convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 1992, n. 356), concorre con il delitto di autoriciclaggio introdotto dall art. 648-ter.1 c.p. in quanto la condotta di autoriciclaggio non presuppone e non implica che l autore di essa ponga in essere anche un trasferimento fittizio ad un terzo dei cespiti rivenienti dal reato presupposto; quest ultimo è un elemento ulteriore, che l ordinamento intende punire ai sensi dell art. 12- quinquies D.L. 306/1992; elemento che, proprio in quanto coinvolge un terzo soggetto, non può neanche ricomprendersi tra quelle altre operazioni idonee ad ostacolare l identificazione della provenienza delittuosa dei beni, indicate nella norma di cui all art. 648-ter.1 c.p. e riferibili al solo soggetto agente od a chi si muova per lui senza aver ricevuto autonoma investitura formale. Le due violazioni si pongono anche in momenti cronologicamente distinti, poiché l autore del reato presupposto compie dapprima l operazione di interposizione fittizia che, solo in seguito, darà luogo a quella di autoriciclaggio, senza la quale la condotta sarebbe punibile solo per il reato di cui all art. 12-quinquies d.l. 306/1992. Nel caso di specie, gli imputati, nell esercizio della loro professione di avvocati, investiti dell incarico di recuperare un credito di oltre 16 milioni di euro vantato dalla provincia religiosa di san Pietro dell ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio Benefratelli nel confronti della Asl n. 5 di Benevento, con la complicità di due prelati appartenenti al citato ente ecclesiastico e di un direttore di banca, si erano indebitamente appropriati della parte più cospicua di detta somma, compiendo, su quella pari a quasi otto milioni di euro, diverse operazioni di intestazione fittizia alle loro madri, favorendo così anche l altro soggetto nel riciclaggio della parte della medesima somma (due milioni di euro), proveniente dal reato di cui all art. 646 c.p., infine polverizzandone l intero importo con varie operazioni bancarie a ciò finalizzate, il tutto in danno all ente ecclesiastico.

35 La confisca

36 Norme di riferimento Art. 648 quater c.p. Confisca «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648 bis, 648 ter e 648ter.1, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato. In relazione ai reati di cui agli articoli 648 bis, 648 ter e 648-ter.1 il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti».

37 Art. 12-sexies L. n. 356/ Ipotesi particolari di confisca (vecchio testo) «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 416 bis, 600, 601, 602, 629, 630, 644, 644 bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648 bis, 648 ter del codice penale, nonché dall art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell ordine costituzionale».

38 Art. 12-sexies L. n. 356/1992 (testo così come modificato dall art. 31 della L. 17 ottobre 2017, n. 161 entrata in vigore dal 19 novembre 2017). «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall articolo 51, comma 3- bis, del codice di procedura penale, dagli articoli [ ] 648 bis, 648 ter e 648 ter.1. del codice penale [ ], è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell evasione fiscale».

39 Cenni storici e attualità L art. 648 quater c.p. è stato introdotto dall art. 63 del D.Lgs. 231/2007 di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. La confisca obbligatoria di cui all art. 648 quater c.p. costituisce un rafforzamento alla facoltà di confisca che era già prevista dall art. 12sexies L. n. 356del A seguito dell entrata in vigore della L. n. 186/2014, recante disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all estero nonché per il potenziamento della lotta all evasione fiscale attraverso l introduzione del reato di autoriciclaggio, è stata apportata una modifica di ordine formale all art. 648quater c.p. inserendoil riferimento al nuovoreato di cuiall art. 648ter.1. In merito alla norma di cui all art. 12 sexies D.L. n. 306/1992 convertito in L. n. 356/1992 vale la pena sottolineare che è stata appena modificata dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161 entrata in vigore il 19 novembre 2017 concernente «modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione».

40 Brevi cenni sulla natura della confisca: a) la confisca diretta PREVISIONE NORMATIVA: Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato (art. 648 quater comma 1 c.p.). NATURA: è una misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria che tende ad evitare la commissione di futuri reati attraverso l espropriazione ad opera dello Stato di beni collegati all esecuzione di fatti criminosi, beni che potrebbero essere ulteriormente utilizzati per continuare a delinquere (vedi art. 240c.p.). RETROATTIVITÀ: avendo natura di misura di sicurezza, si applica la norma di cui all art. 200 comma 2 c.p. («se la legge del tempo in cui deve eseguirsi la misura di sicurezza è diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione»). La confisca obbligatoria diretta di cui al primo comma dell art. 648 quater c.p. si applica, pertanto, anche ai reati commessi precedentemente all entrata in vigore della legge che la prevede.

41 b) la confisca per equivalente PREVISIONE NORMATIVA: nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca diretta (ad esempio tutte le volte in cui le utilità del reato siano andate disperse od occultate), il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato (art. 648 quater comma 2 c.p.). NATURA: la confisca per equivalente ha natura eminentemente sanzionatoria (sent. Cass. n /2015) la confisca per equivalente è una sanzione penale. IRRETROATTIVITÀ: avendo natura sanzionatoria, «non si applica ai reati commessi precedentemente all entrata in vigore della legge che la prevede, non essendo estensibile la regola dettata per le misure di sicurezza ex art. 200 c.p., bensì la più favorevole previsione generale ex art. 2 c.p. Il suddetto limite temporale si applica per la condotta di reato e non ai tempi e alle modalità di acquisizione dei beni destinatari della sanzione, i quali possono retrocedere a tempo addietro alla commissione del reato (fattispecie relativa all applicazione della confisca per la contestazione del reato di cui all art. 648 ter)» sent. Cass. n /2015.

42 c) la confisca allargata La cosiddetta confisca allargata di cui all art. 12 sexies D.L. 306/1992 è stata introdotta con il D.L. n. 399/1994 (conv. con mod. in L. n. 501/1994) con la finalità di intaccare attraverso una misura di sicurezza patrimoniale le grandi ricchezze illecitamente accumulate, anche per interposta persona, dalla criminalità organizzata. Presupposti di applicabilità: sentenza di condanna o applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per uno dei reati contemplati, ivi compresi, per quanto diinteresse, i reati di cui all art. 648, co. 1, c.p., 648 bis c.p., 648 ter c.p., art 12 quinquies D.L. 306/1992 conv. In L. n 356/1992; esistenza di un complesso di elementi patrimoniali attivi costituiti da denaro, beni o altre utilità di cui il soggetto sia titolare o abbia anche per interposta persona fisica o giuridica, la disponibilità a qualsiasi titolo; valore sproporzionato di tale complesso patrimoniale rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o all attività economica svolta; mancata giustificazione della provenienza dei beni suddetti. NATURA: al fine della confisca diretta, è unamisura disicurezza patrimoniale obbligatoria.

43 Casistica giurisprudenziale In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il profitto del reato di infedele dichiarazione dei redditi è sequestrabile solo nei limiti dell importo dell imposta evasa e non può estendersi alle somme derivanti dalle successive operazioni di riciclaggio o reimpiego, in quanto la punibilità delle condotte previste dagli artt. 648 bis e 648 ter c.p. è esclusa quando siano commesse dal soggetto autore o concorrente del reato presupposto (Cass. pen. II sez. pen. n. 9392/2015). Il sequestro preventivo funzionale alla confisca del profitto del reato di cui all art. 648 ter c.p., può riguardare una intera società e il relativo compendio aziendale quando sia riscontrabile un inquinamento dell intera attività della stessa, così da rendere impossibile distinguere tra la parte lecita dei capitali e quella illecita. (Nella concreta fattispecie si trattava di una società che aveva utilizzato capitali di provenienza illecita, riconducibili al gestore del patrimonio di un sodalizio di stampo mafioso, per coprire crisi di liquidità, onorare gli impegni assunti con le banche e i fornitori, ed incrementare l attività aziendale) (Cass. pen. sez. I pen. n. 2737/2010)

44 Grazie per l attenzione. Avv. Claudio Schiaffino e Avv. Antonella Zoni Partners - Studio Legale Arata & Associati Milano

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