Regolamento d investimento

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1 Regolamento d investimento Liberty Fondazione di libero passaggio

2 Sommario Art. 1 Scopo Art. 2 Principi Art. 3 Principi di gestione degli investimenti patrimoniali Art. 4 Investimenti patrimoniali in generale Art. 5 Investimenti estesi Art. 6 Investimenti estesi autorizzati Art. 7 Delimitazioni per categoria degli investimenti estesi Art. 8 Requisiti di ammissione dei partner contrattuali come amministratori patrimoniali, consulenti e intermediari Art. 9 Principi per l iscrizione a bilancio Art. 10 Compiti e competenze Art. 11 Scelta degli investimenti patrimoniali o della strategia d investimento Art. 12 Ordini di borsa Art. 13 Procedura per la nomina di un amministratore patrimoniale Art. 14 Cambiamento di strategia Art. 15 Rapporto e controllo Art. 16 Partner esterni Art. 17 Integrità e lealtà nell amministrazione patrimoniale Art. 18 Lacune nel regolamento Art. 19 Modifiche al regolamento Art. 20 Lingua di riferimento Art. 21 Entrata in vigore

3 Regolamento d investimento Ai sensi dell art. 9 dell Atto di fondazione della Liberty Fondazione di libero passaggio («Fondazione»), il Consiglio di fondazione emana il seguente regolamento d investimento. Art. 1 Scopo 1 Nell ambito delle disposizioni legali questo regolamento disciplina gli obiettivi e i principi da osservare per l amministrazione patrimoniale degli averi di libero passaggio nonché l organizzazione dell investimento patrimoniale. La Fondazione è tenuta a rispettare i principi sottoelencati. 2 Funge da direttiva vincolante per tutte le persone giuridiche e fisiche coinvolte nell attività di investimento. 3 Gli interessi finanziari delle persone assicurate sono l unica priorità. 4 Il regolamento viene verificato ed eventualmente adattato almeno una volta all anno. Art. 2 Principi 1 Il Consiglio di fondazione assume la responsabilità direttiva per la gestione patrimoniale e definisce i relativi obiettivi e principi nell ambito delle disposizioni legali. 2 La Fondazione è responsabile per l amministrazione legale dell avere di libero passaggio conformemente a LPP, OPP 2, LFLP e OLP. Deposita gli averi di libero passaggio presso intermediari finanziari, come banche, commissionari di borsa, direzioni di fondi o fondazioni d investimento e li fa amministrare solo da amministratori patrimoniali subordinati alla FINMA. 3 La Fondazione offre prodotti d investimento conformi alla LPP propri o sviluppati in collaborazione con partner contrattuali. 4 La Fondazione mette a disposizione una selezione di banche di deposito e amministratori patrimoniali che può modificare in qualsiasi momento per motivi seri. 5 Su espressa richiesta, le persone assicurate possono amministrare personalmente i loro investimenti. 6 La Fondazione delega l esercizio dei diritti azionari alla banca di deposito. 7 Una volta all anno la Fondazione richiede a tutti i partner contrattuali che operano come amministratori patrimoniali una dichiarazione scritta circa lo svolgimento di un amministrazione patrimoniale che rispetti i principi di integrità e lealtà. 8 Si prevengono possibili conflitti d interesse con una separazione logica dell esecuzione e del controllo. 9 Spese e indennizzo per l amministrazione degli investimenti patrimoniali sono stabiliti in base ai documenti di apertura e/o al regolamento dei costi. Art. 3 Principi di gestione degli investimenti patrimoniali 1 Liquidità: le performance garantite devono poter essere pagate in qualsiasi momento entro i termini convenuti. 2 Sicurezza: la persona assicurata sceglie, d intesa con la Fondazione oppure con il consulente o l amministratore patrimoniale, una strategia d investimento basata sul controllo dei rischi e sul profilo di rischio che sia in linea con la sua capacità di rischio e con la sua propensione al rischio. 3 Diversificazione: i principi di diversificazione del rischio vanno costantemente rispettati motivandone e comprovandone l osservanza coerente. 4 Rischio d investimento/redditività: la persona assicurata è la sola responsabile dell evoluzione dei propri investimenti patrimoniali. L investimento in titoli di credito può comportare perdite sui cambi. La Fondazione consiglia pertanto gli investimenti in titoli solamente ai clienti con un profilo di rischio appropriato e un orizzonte d investimento da medio a lungo. La Fondazione non si assume nessuna responsabilità per il profilo di rischio indicato dalla persona assicurata. Art. 4 Investimenti patrimoniali in generale 1 Per tutte le opzioni d investimento messe a disposizione della persona assicurata il Consiglio di fondazione si assicura che siano osservate le prescrizioni d investimento ai sensi dell art. 71 cpv. 1 LPP, degli art OPP 2 e degli art a OLP. 2 Non sono concessi prestiti garantiti o non garantiti alla fondatrice, al datore di lavoro ai sensi dell art. 57 OPP 2 né e ai relativi collaboratori. 3 Nel caso di quote o azioni di investimenti di capitale collettivi, in linea di massima è considerato rischio del debitore il rischio dei valori alla base dell investimento collettivo e non il domicilio dell investimento collettivo. 4 Ai sensi dell art. 50 cpv. 4 OPP 2, la Fondazione offre alla persona assicurata anche un estensione degli investimenti ammessi in osservanza degli art. 5-7 del presente regolamento. 5 Non sono autorizzati investimenti che comportano l obbligo di effettuare versamenti suppletivi. Fanno eccezione gli investimenti in un singolo immobile ai sensi dell art. 53 cpv. 5 lett. c OPP 2.

4 Art. 5 Investimenti estesi 1 Le basi per l estensione delle possibilità d investimento vengono stabilite dalla Fondazione d intesa con la persona assicurata, il consulente o l amministratore patrimoniale nell ambito della strategia d investimento scelta dalla persona assicurata. 2 Se viene presa in considerazione la possibilità di estensione ai sensi dell art. 4 cpv. 4, la Fondazione, il consulente o l amministratore patrimoniale segnalano all assicurato i rischi specifici fornendogli delucidazioni sugli investimenti e consulenza. 3 Ai sensi dell art. 50 cpv. 4 OPP 2, nel suo conto annuale la Fondazione dimostra che vengono rispettate le prescrizioni relative a sicurezza e distribuzione del rischio ai sensi dell art. 50 cpv.1-3 OPP 2. Art. 6 Investimenti estesi autorizzati Sono ammesse le seguenti possibilità d investimento esteso nel rispetto dei principi di diversificazione, se la strategia e la capacità di rischio della persona assicurata sono state garantite e definite per iscritto e, inoltre, è stato stipulato un contratto tra il consulente o l amministratore patrimoniale e la Fondazione. 1 Investimenti in un credito in valuta estera: sono ammessi in euro, dollari statunitensi, sterline britanniche, dollari canadesi o australiani, se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio all estero, investe il credito sotto forma di avere in conto, crediti sicuri a tasso fisso o fondi d investimento con crediti a tasso fisso e i debitori presentano un rating medio A assegnato da un agenzia di rating riconosciuta oppure se gli investimenti sono gestiti da un amministratore patrimoniale subordinato alla sorveglianza della FINMA. Al momento dell operazione in valuta l avere deve essere necessariamente convertito nella valuta del Paese in cui la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio. Se si dovesse trattare di una valuta esotica, l avere va cambiato in una delle valute summenzionate. 2 nvestimenti in valute estere diversificate: sono ammessi fino a un massimo del 30 % per ogni valuta in tutte le valute negoziabili e liquide. 3 Investimenti in azioni, titoli simili e altre partecipazioni 4 Investimenti in immobili: per gli investimenti immobiliari è possibile investire solo in investimenti di capitale collettivi o in società di investimento quotate in borsa con un calcolo regolare di un valore di mercato (NAV, valore dell attivo netto, quotazione di borsa). Gli investimenti in società d investimento quotate in borsa possono ammontare al massimo al 5 % del patrimonio del cliente. 5 Investimenti alternativi senza obbligo di effettuare versamenti suppletivi: comprendono, fra gli altri, hedge funds, future funds, investimenti in materie prime, private equity, insurance linked securities, senior secured loans, coco bonds, asset backed securities (ABS), collateralized debt obligations (CDO), prodotti sintetici basati su credit default swaps o progetti infrastrutturali. Per gli investimenti alternativi è possibile investire solo in investimenti di capitale collettivi o società di investimento quotate in borsa con un calcolo regolare di un valore di mercato (NAV, valore dell attivo netto, quotazione di borsa). Gli investimenti di capitale collettivi non diversificati (ad es. ETF Gold) nonché gli investimenti in società di investimento quotate in borsa possono ammontare al massimo al 5 % del patrimonio del cliente. Art. 7 Delimitazioni per categoria degli investimenti estesi Per le singole categorie delle possibilità di investimento estese in base all art. 6 valgono le seguenti delimitazioni relative all avere di libero passaggio disponibile. 1 Investimenti in un credito in valuta estera: 80 % 2 Investimenti in valute estere 60 %, diversificate: max. 30 % per ogni valuta 3 Investimenti in azioni, 60 %, titoli simili e altre partecipazioni: max. 5 % per ogni società 4 Investimenti in immobili, di cui un terzo al massimo all estero: 50 % 5 Investimenti alternativi: investimenti non diversificati max. 5 % per ogni fondo/investimento di capitale collettivo: 20 % Art. 8 Requisiti di ammissione dei partner contrattuali come amministratori patrimoniali, consulenti e intermediari 1 Gli amministratori patrimoniali incaricati della gestione patrimoniale devono essere intermediari finanziari subordinati alla sorveglianza della FINMA, come banche, commissionari di borsa, direzioni di fondi o amministratori patrimoniali LICol. 2 I partner contrattuali operanti solo come consulenti o intermediari, devono essere affiliati a un OAD (organismo di autodisciplina) riconosciuto dalla FINMA oppure direttamente subordinato a quest ultima nell ambito della LRD. La lista degli organismi di autodisciplina OAD riconosciuti si può consultare sulla homepage della FINMA ( In particolare la FINMA riconosce i seguenti OAD: a. Associazione svizzera di gestori di patrimoni (ASG) b. Associazione relativa alla garanzia di qualità nell ambito dei servizi finanziari (VQF) c. Association romande des intermédiaires financiers (ARIF) d. Associazione Generale di Autodisciplina (OAD PolyReg) e. Organismo di Autodisciplina dei Fiduciari del Cantone Ticino (OAD FCT) f. OAD della Federazione svizzera degli avvocati e della Federazione svizzera dei notai (OAD FSA/FSN)

5 3 In ogni caso i partner contrattuali, unitamente all accordo, devono presentare la seguente documentazione: a. attestazione dell adesione a un OAD oppure autorizzazione da parte della FINMA. 4 Eventuali eccezioni vanno trasmesse in forma scritta dal richiedente al Consiglio di fondazione, che le dovrà approvare. Art. 9 Principi per l iscrizione a bilancio I mezzi liquidi, i depositi a termine e i crediti sono ascritti al bilancio al valore nominale, tutte le altre categorie d investimento al valore di mercato. Le eccezioni devono essere approvate dal Consiglio di fondazione. Art. 10 Compiti e competenze 1 In caso di gestione individuale del patrimonio, la Fondazione si assicura che la persona assicurata comunichi per iscritto la propria strategia d investimento, eventuali modifiche e gli ordini di borsa successivi. 2 In caso di violazione delle Direttive d investimento, la direzione della Fondazione può rettificare gli investimenti patrimoniali della persona assicurata. Art. 11 Scelta degli investimenti patrimoniali o della strategia d investimento 1 In caso di investimento patrimoniale, la persona assicurata è tenuta a comunicare per iscritto la sua strategia d investimento o i relativi adattamenti. 2 La Fondazione o un consulente accreditato dalla stessa decide in base alla capacità di rischio individuale della persona assicurata, se la proposta d investimento o gli adattamenti sono eseguibili nella misura auspicata. 3 Ai fini dell investimento patrimoniale individuale, la Fondazione gestisce per ogni persona assicurata un deposito e un conto presso la rispettiva banca di deposito. 4 Se, su richiesta di un amministratore patrimoniale, presso la banca di deposito occorre gestire conti e depositi collettivi per più persone assicurate, i conti e depositi individuali degli assicurati sono gestiti dalla Fondazione. Art. 12 Ordini di borsa 1 L ordine di acquisto o di vendita di titoli va sempre conferito per iscritto. 2 L acquisto di titoli può essere eseguito solamente quando la ricezione dell avere di libero passaggio ha potuto essere inequivocabilmente attribuita (dopo la ricezione della documentazione completa) alla persona assicurata. 3 Il conto della persona assicurata deve sempre presentare una liquidità sufficiente per coprire gli addebiti delle spese. 4 Una volta addebitati sul conto corrispondente, i titoli acquisiti vengono contabilizzati nel deposito di libero passaggio della persona assicurata. I corsi di esecuzione vengono calcolati dalle banche di deposito in base alle rispettive piazze borsistiche oppure al NAV altrimenti pubblicato. Il ricavo dell eventuale vendita di titoli viene accreditato sul conto corrispondente della persona assicurata. 5 L elaborazione degli ordini di borsa dipende dalla regolamentazione dei giorni festivi del Cantone sede della Fondazione, dalle banche di deposito e dai giorni/orari di contrattazione della piazza borsistica di riferimento. Se non diversamente specificato, gli ordini sono sempre eseguiti al meglio. La Fondazione si impegna ad attuare al meglio i principi di esecuzione, ossia anche in caso di blocchi degli investimenti. Ciò non implica né la promessa vincolante di una prestazione né la possibilità di avanzare alcuna pretesa contrattuale o extracontrattuale. La Fondazione declina ogni responsabilità per ordini in ritardo o non eseguiti di qualunque tipo essi siano. Art. 13 Procedura per la nomina di un amministratore patrimoniale 1 La persona assicurata conferisce all amministratore patrimoniale una procura presso la Fondazione. 2 La Fondazione conferisce all amministratore patrimoniale la relativa procura presso la banca di deposito scelta dalla persona assicurata. 3 L amministratore patrimoniale conferisce gli ordini di borsa direttamente alla rispettiva banca di deposito. 4 Il conto della persona assicurata deve sempre presentare una liquidità sufficiente per coprire gli addebiti delle spese. 5 In caso di ordini collettivi (ad es. ordini di borsa per più persone assicurate seguite dallo stesso amministratore patrimoniale), la ripartizione dei singoli depositi di libero passaggio va imperativamente notificata alla Fondazione via fax o contemporaneamente all ordine di borsa. La Fondazione stila i conteggi e li invia per posta all amministratore patrimoniale. Art. 14 Cambiamento di strategia 1 Con il consenso della Fondazione, la strategia d investimento può essere modificata in ogni momento nel quadro delle soluzioni in titoli offerte. A tale proposito l amministratore patrimoniale o il consulente devono verificare e prendere in considerazione l analisi dei rischi personale, il profilo di rischio e la strategia di investimento adottata dalla persona assicurata e presentarli alla Fondazione. 2 Nel quadro delle soluzioni in titoli, i cambiamenti della strategia di investimento vanno comunicati alla Fondazione per iscritto utilizzando l apposito modulo. 3 Il cambiamento di strategia desiderato viene attuato solo in seguito alla ricezione della comunicazione scritta.

6 4 È possibile passare dalla soluzione di previdenza sotto forma di titoli a quella sotto forma di conto in qualsiasi momento. La Fondazione esegue il passaggio entro il termine utile in seguito alla ricezione della comunicazione scritta. Art. 15 Rapporto e controllo 1 La Fondazione informa la persona assicurata almeno una volta all anno in merito allo stato del suo avere di libero passaggio. 2 Tramite la direzione della Fondazione il Consiglio di fondazione si assicura che la strategia d investimento concordata con la persona assicurata venga rispettata e che le relative direttive d investimento vengano controllate periodicamente. Inoltre, la Fondazione verifica regolarmente la performance, i costi e la qualità del servizio delle persone o degli istituti incaricati della gestione patrimoniale. 3 La Fondazione stabilisce le fonti di corsi e NAV (ad es. Telekurs, Fides, Market Map ecc.) necessari per la valutazione e per l analisi dei depositi delle persone assicurate ai sensi della OPP 2. Art. 16 Partner esterni Per le transazioni di borsa, le provvigioni e le commissioni valgono le disposizioni o i regolamenti dei costi dei partner contrattuali (ad es. banche, fondazioni d investimento ecc.). Art. 17 Integrità e lealtà nell amministrazione patrimoniale 1 Principio: gli organi coinvolti nell organizzazione degli investimenti sono tenuti a rispettare le disposizioni del Diritto federale relative all integrità e alla lealtà nell ambito dell amministrazione patrimoniale (art. 48f-49a OPP 2). 2 Regole di comportamento: Per gli organi interni ed esterni valgono i seguenti requisiti e regole di comportamento: a. dispongono delle competenze tecniche, dell esperienza professionale e della reputazione necessarie per svolgere al meglio i compiti che vengono loro assegnati nell interesse delle persone assicurate. b. Gli atti giuridici con affiliati sono ammessi se giovano agli interessi di tutte le persone assicurate. Vanno approvati singolarmente dal Consiglio di fondazione e presentati all ufficio di revisione con il conto annuale. c. In caso di atti giuridici significativi con affiliati, il Consiglio di fondazione richiede almeno due offerte della concorrenza ed è responsabile per una valutazione obiettiva e trasparente delle stesse. Il processo decisionale dev essere documentato in modo tale che in occasione del controllo annuale del conto annuo l ufficio di revisione possa eseguire la verifica in modo ineccepibile. La decisione va presa nell interesse degli assicurati. d. Sono vietate tutte le operazioni in proprio con gli stessi titoli della Fondazione che sfruttano la conoscenza delle transazioni eseguite dalla Fondazione a proprio vantaggio e per arricchirsi. Tra questi rientrano anche front, parallel e after running. e. Tutti i vantaggi patrimoniali sono destinati alla Fondazione. Sono escluse le piccole donazioni che complessivamente non superano CHF all anno. f. Tutte le persone e gli istituti coinvolti nell organizzazione degli investimenti (in particolare amministratori patrimoniali, consulenti d investimento, banca di deposito, broker) ogni anno devono confermare per iscritto di non aver conseguito ulteriori vantaggi patrimoniali di alcun tipo derivanti dallo svolgimento della loro attività per la Fondazione (al di fuori degli indennizzi previsti nell accordo scritto) e di averli destinati interamente alla Fondazione. Per vantaggi patrimoniali supplementari si intendono tutte le componenti dei ricavi che non spetterebbero dopo la risoluzione della relazione di mandato. g. Vanno comunicati al Consiglio di fondazione eventuali interessi privati. Gli organi interni concedono inoltre al Consiglio di fondazione la consultazione delle loro relazioni patrimoniali. Gli organi sono subordinati a un severo obbligo di riservatezza. h. Tutte le persone e gli istituti coinvolti sono tenuti a mantenere il segreto professionale in merito a eventuali questioni confidenziali di cui sono venuti a conoscenza nell ambito dell esercizio della propria funzione per conto della Fondazione. Art. 18 Lacune nel regolamento Le fattispecie particolari non disciplinate dal presente regolamento sono trattate dal Consiglio di fondazione in osservanza dello scopo della previdenza. Art. 19 Modifiche al regolamento Il Consiglio di fondazione può decidere in qualsiasi momento di apportare modifiche al presente regolamento, che la persona assicurata può consultare liberamente nella sua ultima versione su oppure richiedere alla Fondazione. Art. 20 Lingua di riferimento Per l interpretazione di tutti i regolamenti fa fede la versione in lingua tedesca. Art. 21 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1 settembre 2015 e sostituisce il precedente del 1 gennaio Svitto, 24 settembre 2015 Il Consiglio di fondazione della Liberty Fondazione di libero passaggio

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