Interessi passivi: verso nuove regole in vigore dal 2019

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1 Interessi passivi: verso nuove regole in vigore dal 2019 di Luca Gaiani (*) Lo schema di Decreto legislativo emanato dal Governo in attuazione della Direttiva 2016/1164/UE riscrive, con decorrenza dall esercizio 2019, le regole per la deduzione degli oneri finanziari da parte dei soggettiires.fermorestandoilmeccanismogiàprevistodall attuale art. 96 del T.U.I.R., basato su di una soglia pari al 30% del c.d. R.O.L., cambiano molti dei criteri da utilizzare per applicare la disposizione. Tra le tante novità, si segnala la definizione degli interessi rilevanti, tra cui si comprenderanno anche quelli capitalizzati, le regole per quantificare il R.O.L., con il passaggio ad un calcolo secondo i valori fiscali dei costi e dei ricavi, il riporto a nuovo anche delle eventuali eccedenze di interessi attivi e il limite quinquennale per il R.O.L. inutilizzato. Una complessa disposizione transitoria prevede, tra l altro, la salvaguardia delle eccedenze di interessi passivi indeducibili maturate al 31 dicembre Premessa L art. 4 della Direttiva UE 2016/1164 del 12 luglio 2016, c.d. Atad (Anti tax avoidance directive) prevede l introduzione di disposizioni tese a limitare, nella determinazione del reddito di impresa, la deduzione degli oneri finanziari nel limite del 30% dell Ebitda, dettando i criteri applicativi che devono essere seguiti dagli Stati membri nel recepimento di tale disposizione. La normativa fiscale italiana riguardante le imprese soggette all IRES (1) è, da diversi anni, sostanzialmente allineata con la prescrizione di base della Direttiva Atad. Ciononostante,lo schema di Decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2018 e attualmente al vaglio delle Commissioni parlamentari (2) prevede una completa riscrittura del testo dell art. 96 del T.U.I.R. al fine di uniformare anche le regole applicative della disciplina interna a quelle della norma comunitaria (3). Le modifiche intervengono su diversi punti e certamente finiranno per rendere più complessa la determinazione del reddito da parte delle imprese, anche in considerazione del fatto che il coordinamento tra la attuale e la futura normativa è affidata ad una norma transitoria particolarmente articolata. Le novità riguardano in primo luogo l ambito oggettivo: per l individuazione degli interessi si dovrà fare riferimento ai principi contabili, ma a condizione che la definizione ivi prevista sia confermata dalle norme di attuazione della derivazione rafforzata OIC e IFRS. Saranno inoltre rilevanti (e dunque da confrontare con il (*) Dottore commercialista in Modena. (1) Art. 96 del T.U.I.R. introdotto, nella attuale versione, dalla Legge n. 244/2007, che stabilisce come noto una soglia di deducibilità degli interessi pari al 30% del c.d. R.O.L. La norma, lo ricordiamo, opera (e così sarà anche in futuro) solo per il calcolo del reddito delle imprese soggette all IRES. Per imprese IRPEF (ditte individuali, società di persone), la deduzione degli interessi passivi è invece disciplinata dall art. 61, che non subisce modifiche. (2) Decreto legislativo la cui emanazione è prevista dalla Legge delega n. 163/2017. (3) Segnaliamo che il nostro legislatore non si è avvalso della facoltà, concessa dalla Direttiva, di introdurre un limite (previsto in euro 3 milioni di oneri finanziari) al di sotto del quale le regole del R.O.L. non si applicano e la deduzione è dunque libera. il fisco 36/

2 R.O.L.) anche gli interessi capitalizzati sul costo dei beni. Viene tolta l esclusione per gli interessi di dilazione, anche impliciti, mentre viene introdotto, in conformità alla Direttiva, l esonero, dai limiti di deducibilità, degli oneri finanziari derivanti da prestiti utilizzati per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine. La soglia di deduzione (composta dalle voci del conto economico già oggi previste, ma senza alcuna deroga per i componenti derivanti da trasferimenti di azienda) si calcolerà con valorizzazione fiscale e non contabile. I costi, dunque, rileveranno solo nella misura e al momento in cui sono fiscalmente deducibili, e correlativamente i proventi si assumeranno se ed in quanto imponibili. Sarà inoltre previsto il riporto a nuovo, senza limite temporale, delle eventuali eccedenze di interessiattivisuquellipassivi.confermataanche la riportabilità illimitata degli interessi indeducibili (anche se maturati fino al 2018), mentre verrà introdotto un termine di cinque esercizi per il riporto delle eccedenze di R.O.L. 2. Soggetti interessati L art. 96 del T.U.I.R. disciplina la deduzione degli interessi passivi per i soggetti IRES. Perle società di persone e per le imprese individuali, che assoggettano ad IRPEF il reddito di impresa (o che hanno optato per l imposta sul reddito d impresa di cui all art. 55-bis del T.U.I.R.), invece, le regole sugli oneri finanziari continuano ad essere fissate dall art. 61 del T.U.I.R. Il meccanismo di deduzione per i soggetti IRES, di seguito illustrato e basato come oggi sulla c.d. soglia del R.O.L., non riguarda, come già attualmente stabilito, le banche e gli intermediari finanziari (4), le imprese di assicurazione e i soggetti assimilati. Scompare invece (5) l espresso esonero dalla disposizione per altri soggetti attualmente indicati nel comma 5 dell art. 96, quali le società consortili costituite per l esecuzione di lavori di cui all art. 96 del D.P.R. n. 554/1999, le società di progetto di cui all art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006 e le società per l esercizio di interporti. In luogo di tali esclusioni soggettive, questi contribuenti, in futuro regolarmente assoggettati all art. 96, potranno eventualmente fruire del nuovo esonero oggettivo previsto per gli interessi relativi a finanziamenti di opere infrastrutturali pubbliche (si veda oltre nel testo). 3. Ambito oggettivo L individuazione dei componenti di reddito (interessi passivi e oneri finanziari assimilati) soggetti al meccanismo di deducibilità basato sul R.O.L. è affidata ai commi 1 e 3 del nuovo art. 96. Si stabilisce innanzitutto, con modifica peggiorativa rispetto al regime attuale, che le regole si applicano agli interessi passivi e agli oneri finanziari assimilati compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell art. 110, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. Attualmente, la legge prevede invece una espressa esclusione degli oneri finanziari che sono capitalizzati sul valore dei beni ammortizzabili (6). Nell anno di sostenimento e di contabilizzazione degli oneri finanziari capitalizzati (7), questi ultimi dovranno dunque formare oggetto di confronto con il R.O.L. unitamente agli altri interessi, con la eventuale indeducibilità totale o parziale, ferma restando la rilevanza fiscale del maggior valore contabile del bene (risultante, cioè, dopo la descritta capitalizzazione) (8). Il comma 3 prevede che la disciplina dell art. 96 riguarda gli interessi passivi e attivi (9), nonché gli oneri e i proventi finanziari assimilati, che si qualificano come tali in base ai principi contabili adottati dall impresa a condizione che detta qualificazione sia confermata dai decreti attuativi del principio di derivazione (10). (4) Per i quali viene introdotta una specifica definizione dal nuovo art. 162-bis del T.U.I.R. (5) In quanto ritenuto incompatibile con la Direttiva Atad. (6) Nonché, a seguito di una interpretazione ministeriale (cfr. risoluzione 14 febbraio 2008, n. 3/DPF), degli interessi compresi nel valore delle rimanenze dei beni secondo corretti principi contabili. Anche questi interessi dovrebbero dunque essere ricompresi nel nuovo regime del R.O.L. (7) I principi contabili stabiliscono che gli interessi capitalizzati devono essere iscritti nell area finanziaria del conto economico per essere poi rilevati nella voce A4, non essendo invece corretto uno storno diretto sul conto (OIC 12, par. 55). (8) In questo senso si esprime la relazione ministeriale. In effetti l importo iscritto nel conto economico alla voce A4 concorre a formare il reddito, sicché si giustifica la piena rilevanza fiscale del maggior costo del bene. (9) Questi ultimi rilevano, come si dirà, in quanto costituiscono la prima soglia di deduzione di quelli passivi. (10) Si tratta in particolare del D.M. n. 48/2009, del D.M. 8 giugno 2011 e del D.M. 3 agosto 2017, nonché di futuri Decreti che dovessero essere emanati al riguardo. Ad esempio, come indica la relazione ministeriale, non rientreranno nell ambito oggettivo della norma gli interessi maturati in relazione a pronti contro termine su titoli azionari. A tali interessi, pienamente rilevanti in termini contabili, non si applica infatti la derivazione rafforzata ai sensi dell art. 3 del D.M. n. 48/ il fisco 36/2018

3 Deve in ogni caso trattarsi di componenti reddituali che derivano da una operazione o da un rapporto contrattuale con causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale contenente una componente finanziaria significativa. La definizione di interessi rilevanti è dunque tale da comprendere tra gli oneri da confrontare con la soglia del R.O.L. anche quelli derivanti da debiti di natura commerciale laddove essi vengano rilevati contabilmente, sia in quanto espliciti(interessididilazione),siainquanto impliciti e scorporati in base ai principi contabili (11). Viene dunque meno l esonero previsto dalla attuale normativa per gli interessi su debiti di fornitura, siano essi impliciti o espliciti e quindi anche se addebitati separatamente dal fornitore per la dilazione di pagamento (12). Lo schema di Decreto legislativo non si occupa degli interessi delle società immobiliari. L attuale normativa (13) esclude dal regime di deduzione limitata gli interessi su mutui ipotecari relativi a fabbricati concessi in locazione. Tale disposizione, come chiarito dal D.Lgs. n. 147/2015, interessa solo le società che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di gestione immobiliare, cioè quelle società che rispettano congiuntamente i seguenti requisiti: (i) il valore dell attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e (ii) i ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o da canoni di affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati. Poiché la disposizione che stabilisce questo esonero è tuttora al di fuori dell art. 96 del T.U.I.R. (14) e non viene abrogata espressamente, resta il dubbio se essa possa continuare ad applicarsi anche dopo l entrata in vigore del Decreto legislativo. La risposta dovrebbe essere negativa, non essendo una simile disposizione prevista dalla Direttiva Atad. La questione merita comunque di essere chiarita in sede di emanazione del provvedimento definitivo. Non sono da considerare quali oneri rilevanti, alla luce della nuova definizione normativa, gli interessi che non derivano da operazioni o rapporti con causa finanziaria, né da rapporti contrattuali con componente finanziaria significativa. È il caso, ad esempio, come ricorda la relazione ministeriale, degli interessi derivanti dalla attualizzazione di passività con scadenza o ammontare incerti, l interest cost deltfreilvalore temporale delle opzioni e dei contratti forward. 4. Meccanismo applicativo: confronto con gli interessi attivi Il nuovo comma 1 dell art. 96 stabilisce che gli interessi passivi sono prioritariamente ed integralmente deducibili fino a concorrenza della sommatoria degli interessi attivi e proventi finanziari di competenza del periodo di imposta e di quelli riportati da periodi di imposta precedenti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 96. In pratica, innovando rispetto all attuale meccanismo, la norma futura stabilisce che, laddove gli interessi attivi del periodo superino quelli passivi (15), e non vi siano eccedenze di interessi passivi indeducibili da compensare, la differenza positiva di interessi attivi è riportabile in avanti senza limite temporale. L applicazione di questa novità (16) può essere descritta con un semplice esempio. Si supponga che, in presenza di un R.O.L. sempre pari a zero (17), nell esercizio t si rilevino interessi attivi per a fronte di interessi passivi pari a 800. Nell esercizio t+1, la società si trova invece in una situazione ribaltata sostenendo interessi passivi per e interessi attivi per 800. Con la attuale disposizione, gli interessi (11) La relazione ministeriale richiama al riguardo il documento IFRS 15, ma una analoga situazione si avrà per le società che adottano gli standard italiani in presenza di debiti di fornitura valorizzati al costo ammortizzato con attualizzazione (OIC 19). (12) Art. 96, comma 3, T.U.I.R., testo attualmente vigente e circolare n. 38/E/2010. (13) Art. 1, comma 36, della Legge n. 244/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 147/2015. (14) Art. 1, comma 36, Legge n. 244/2007. (15) E dunque prima ancora di effettuare il confronto con la soglia di deducibilità costituita dal R.O.L. (16) La Relazione ministeriale precisa che la possibilità di riporto a nuovo anche delle eccedenze di interessi attivi è la conseguenza di aver adottato una definizione di interessi basata suiprincipicontabili.cosìfacendo, infatti, vi possono essere situazioni (ad esempio la contabilizzazione di debiti commerciali a lungo termine infruttiferi con il criterio del costo ammortizzato) in cui, in un primo periodo di imposta, scaturiscono interessi attivi di ammontare rilevante contabilizzati in bilancio (one day profit) a cui fa seguito, negli anni seguenti, la iscrizione degli interessi passivi figurativi. (17) Il caso potrebbe riguardare le holding industriali (definite dal nuovo art. 162-bis del T.U.I.R., pure introdotto dallo schema legislativo in commento, società di partecipazione non finanziaria ) che redigono il conto economico con lo schema OIC le quali non espongono generalmente alcun provento nell area A del conto economico. il fisco 36/

4 passivi dell anno t saranno interamente deducibili, mentre nell anno t+1 si genera una indeducibilità di ( ) = 200. Con la regola introdotta dallo schema di Decreto legislativo, invece, ferma restando la deduzione integrale nell anno t, nell esercizio seguente la società potrà dedurre gli interessi passivi confrontandoli, oltre che con quelli attivi dell anno, con l eccedenza riportata dall esercizio t: [ ( )] = zero. Interessi tutti deducibili. Gli interessi attivi, da identificarsi oggettivamente con gli stessi criteri previsti per i corrispondenti oneri (si veda il paragrafo precedente), rilevano ai fini del meccanismo di deduzione, solo se imponibili (art. 96, comma 3). Quindi, come ricorda la relazione ministeriale, non dovranno essere considerati i proventi finanziari fiscalmente assimilati ai dividendi maturati su strumenti finanziari partecipativi (art. 89, commi 3-bis e 3-ter, T.U.I.R.). Non rileveranno inoltre, come già indicato per gli interessi passivi, quei componenti reddituali qualificati come tali dai principi contabili in relazione ai quali non vi è riconoscimento fiscale nei decreti attuativi. Si pensi al riguardo ai proventi e agli oneri finanziari contabilizzati, in applicazione del criterio del costo ammortizzato, su finanziamenti infruttiferi in essere tra società controllanti e controllate (18). L art. 5, comma 4-bis, del D.M. 8 giugno 2011, come modificato dal D.M. 3 agosto 2017, prevede infatti che in queste operazioni, in deroga alla derivazione rafforzata, si considerano fiscalmente solo gli interessi attivi e passivi desumibili dal contratto di finanziamento (prevalenza degli aspetti giuridico-formali). Il comma 3 dell art. 96, modificando in parte l attuale regime, prevede che per i soggetti aventi rapporti con la Pubblica amministrazione, si considerano tra gli interessi attivi anche quelli legali di mora calcolati ai sensi dell art. 5 del D.Lgs. n. 231/ Meccanismo applicativo: nuovo R.O.L. fiscale L importo degli interessi passivi che eccede quelli attivi di periodo e riportati a nuovo è deducibile, comegiàattualmente, nei limiti del 30% del c.d. R.O.L. Il R.O.L., anche dopo le modifiche dello schema di Decreto legislativo, è dato dalla differenza tra valore della produzione e costi della produzione, senza tener conto, tra questi ultimi, degli ammortamenti (voci 10.a) e 10.b)) e dei canoni di locazione finanziaria. Non viene più prevista l irrilevanza ai fini del conteggio in esame dei proventi e degli oneri derivanti trasferimenti di azienda. Pertanto, una plusvalenza da cessione di azienda incrementerà il R.O.L. mentre una minusvalenza lo ridurrà. A differenza di quanto avviene attualmente, gli importi delle voci che concorrono a formare il R.O.L. si quantificano nella misura risultante dalla applicazione delle disposizioni sul reddito di impresa ( R.O.L. fiscale ). Nel calcolo del nuovo R.O.L. fiscale, ad esempio, i costi dei telefoni (voce B.7 del conto economico) si considereranno all 80%, cioè nell importo deducibile; i compensi agli amministratori non pagati nell esercizio non saranno rilevanti, e così via (19). Questa novità, cheèin linea con le prescrizioni della Direttiva Atad, comporterà una ulteriore e non gradita complicazione per gli operatori, che attualmente, invece, possono rapidamente calcolare la soglia di deducibilità basandosi sui dati di bilancio. Secondo la relazione ministeriale, nel calcolo del nuovo R.O.L. fiscale dovrà tenersi conto anche della eventuale detassazione di componenti positivi inclusi nelle voci della classe A) del conto economico (20) nonché della detassazione di redditi calcolati come differenza tra valore e costi della produzione. Il caso, sempre secondo la relazione, potrebbe essere quello della parziale non imponibilità di redditi derivanti dal regime del Patent Box. Dalcalcolodel R.O.L. dovrà dunque essere sottratta la quota detassata in forza di tale agevolazione. In presenza invece di agevolazioni riguardanti il reddito imponibile, senza alcun collegamento con voci di conto economico rilevanti per il R.O.L. (ad esempio, agevolazione ACE), nel calcolo non dovranno operarsi rettifiche. (18) Ai sensi dei doc. OIC 15 e OIC 19, in questi casi la controllante creditrice iscrive, negli anni di durata del finanziamento, interessi attivi figurativi al tasso di mercato a fronte di un incremento del costo della partecipazione rilevato nell esercizio di erogazione del prestito. La controllata debitrice iscrive invece interessi passivi figurativi al tasso di mercato contro un incremento iniziale delle riserve di patrimonio netto. (19) Altro esempio di scostamento tra norma attuale e norma in arrivo, formulato dalla relazione ministeriale, riguarda le commesse pluriennali contabilizzate in bilancio al costo. Per il R.O.L., dovrà assumersi il valore fiscale secondo l art. 93 del T.U.I.R. (metodo della percentuale di completamento). (20) Si pensi, ad esempio, a contributi in conto esercizio iscritti nella voce A5 e non imponibili ad IRES in base alla legge che li ha istituiti il fisco 36/2018

5 Nessun impatto si avrà per super e iper ammortamento dato che le relative quote (contabili e fiscali) non concorrono mai a formare il R.O.L. Confermando sul punto l attuale regime, il comma 5 dell art. 96 stabilisce che gli interessi passivi (calcolati come eccedenza di quelli attivi di periodo e riportati) che superano il R.O.L. sono riportati a nuovo (senza limite temporale) per essere compensati nei successivi esercizi con la eventuale eccedenza di interessi attivi e 30% del R.O.L. rispetto agli interessi passivi di periodo. Il riporto a nuovo temporalmente illimitato è stabilito, come già ricordato, anche per le eccedenze di interessi attivi rispetto a quelli passivi. Se il 30% del R.O.L. supera l importo degli interessi passivi di periodo (al netto di quelli attivi) e di quelli riportati da anni precedenti, l eccedenza è riportabile a nuovo per essere compensata con interessi passivi di esercizi successivi, ma non oltre il quinto. In questo caso, dunque, lo schema di Decreto legislativo modifica (in peggio) la normativa attuale che invece prevede, anche per le eccedenze di R.O.L. come per quelle di interessi passivi, una riportabilità temporalmente illimitata. La norma, proprio per effetto della nuova riportabilità temporalmente limitata del R.O.L. eccedente, stabilisce che, ai fini della deduzione degli interessi passivi, si utilizza prioritariamente il 30% del R.O.L. maturato nel periodo di imposta e, solo, successivamente l eccedenza riportata da esercizi precedenti, partendo da quella di formazione più remota (e dunque più vicina alla scadenza quinquennale). Per quanto riguarda le società che aderiscono al consolidato fiscale nazionale, vengono sostanzialmente riprodotte le attuali norme, prevedendo anche la compensazione intercompany delle eccedenze di interessi attivi che, come detto, la nuova disciplina consente di riportare a nuovo. Continuano a non essere utilizzabili nel gruppo le posizioni soggettive (eccedenze di interessi passivi, di interessi attivi e di R.O.L.) sorte prima dell ingresso della società nella fiscal unit. 6. Esonero per i finanziamenti di infrastrutture pubbliche I commi 8, 9 e 10 del nuovo art. 96 disciplinano una nuova esenzione oggettiva dai limiti di deducibilità indicati dalla norma. Si tratta degli oneri finanziari generati da prestiti utilizzati per finanziarie un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (21), che non sono garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto diversi da quelli oggetto del progetto stesso, né da soggetti diversi da detto gestore.occorre, per usufruire dell esonero, che sia il soggetto gestore del progetto che i beni utilizzati per realizzareilprogetto,comepurequellichenecostituiscono l oggetto, siano tutti ubicati in uno Stato UE. Gli interessi a cui si applica l esonero in esame si quantificano in maniera differente a seconda che il progetto sia, o meno, caratterizzato da un regime di segregazione patrimoniale rispetto ad altre attività e passività del gestore. Nel primo caso, sempreché il prestito sia rimborsato esclusivamente con i flussi generati dal progetto, gli interessi esclusi dalla soglia del R.O.L. sono tutti quelli che maturano sui prestiti oggetto di segregazione. Diversamente, gli interessi passivi esonerati dalla norma si calcolano moltiplicando l importo complessivo sostenuto per il rapporto tra ricavi o incremento dei lavori in corso su ordinazione derivanti dalla realizzazione del progetto e totale di ricavi e incremento di lavori in corso della società. 7. Decorrenza e disciplina transitoria Il nuovo testo dell art. 96 del T.U.I.R. si applicherà, come indicato dall art. 13 dello schema di Decreto legislativo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre Viene previsto, in via transitoria, che il riporto a nuovo, temporalmente illimitato, delle eccedenze di interessi passivi indeducibili, previsto dal comma 5 dell art. 96, nuovo testo, si estende anche agli importi in essere al termine del periodo di imposta Pertanto, le società che nel Mod. REDDITI 2019 SC evidenzieranno eccedenze di interessi passivi indeducibili potranno mantenerle per utilizzarle in deduzione a fronte di eccedenze di interessi attivi e/o di R.O.L. formatesi in esercizi dal 2019 in avanti. Non viene invece prevista, nel passaggio dall attuale al nuovo regime, la salvezza delle eccedenze di R.O.L. inutilizzato, le quali, se formatesi fino all esercizio 2018, non saranno riportabili in avanti, salvo quanto di seguito indicato per i prestiti stipulati fino al 17 giugno (21) Il comma 11 stabilisce che si intende per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine uno di quelli a cui si applicano le disposizioni della parte V del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). il fisco 36/

6 Per quanto riguarda invece il transito dal R.O.L. contabile (cioè calcolato sui valori di bilancio), attualmente vigente, a quello fiscale introdotto dalla nuova normativa si prevede che non si tiene conto di componenti contabilizzati fino al bilancio 2018 i quali assumono rilevanza fiscale dal Ciò al fine di evitare duplicazioni di valori positivi o negativi nel calcolo della soglia. Ad esempio, l importo di un compenso ad amministratori iscritto per competenza nel conto economico 2018, e che dunque ha concorso a formare il R.O.L. di tale anno, che viene pagato (e dunque assume rilevanza fiscale) nel 2019 non andrà considerato nel calcolo del R.O.L. di questo esercizio. In secondo luogo, si stabilisce che i componenti reddituali contabilizzati dal 2019, che costituiscono rettifiche, con segno opposto, di costi o di proventi di anni precedenti concorrono al calcolo del R.O.L. nel loro ammontare contabile a prescindere dal loro valore fiscale, eventualmente diverso. Ad esempio, una sopravvenienza passiva indeducibile contabilizzata nel 2019 a fronte di un ricavo iscritto nel 2018 ridurrà il R.O.L (anche se indeducibile e dunque non rilevante fiscalmente). Viceversa, una sopravvenienza attiva non imponibile iscritta nel 2019 per il venir meno di un fondo generato da un accantonamento tassato del 2018 (che era stato considerato nel calcolo del R.O.L. contabile di tale esercizio) sarà pienamente rilevante per il R.O.L. fiscale del Un ultima peculiare regola transitoria riguarda gli interessi su finanziamenti già in essere al 17 giugno 2016, la cui durata non sia stata allungata o il cui importo non sia incrementato dopo tale data (22). La deduzione di tali interessi passivi avviene confrontandoli con una soglia data dalla somma tra l eventuale R.O.L. eccedente esistente al termine dell esercizio 2018 (che per questi prestiti viene dunque ad essere ancora riportabile, in deroga alla regola generale) e la soglia di deducibilità calcolata con le nuove regole. (22) Va ricordato che la Direttiva Atad consentiva, agli Stati che, prima della sua adozione, non avevano una norma analoga a quella da essa introdotta, di escludere dai nuovi vincoli di deducibilità gli interessi su passività anteriori alla suddetta data del 17 giugno In Italia, peraltro, una norma sulla deduzione degli interessi passivi già esisteva, ragion per cui non era corretto esonerare in toto gli interessi maturati sui prestiti in questione. Si è così ritenuto di stabilire che, per questi interessi, è possibile continuare ad utilizzare l eventuale R.O.L. eccedente esistente al 31 dicembre il fisco 36/2018

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