Il recepimento della Direttiva ATAD in materia di interessi passivi
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- Gino Cocco
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1 Il recepimento della Direttiva ATAD in materia di interessi passivi di Alessandra Serena (*) e Sophia Pavanetto (**) Il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Atad riscrive totalmente l art. 96 del T.U.I.R., recante le regole di deducibilità degli interessi passivi. In particolare, è stato modificato l ambito oggettivo e (parzialmente) l ambito soggettivo di applicazione della normativa, è stata prevista la riportabilità in avanti, senza limiti di tempo, delle eccedenze di interessi attivi ed è stata modificata la misurazione del ROL, che da contabile diventa fiscale, con limitazioni al riporto agli anni successivi. Premessa Il Decreto legislativo di cui si discute, approvato dal governo in via definitiva il 28 novembre 2018 (1), contiene le norme volte a dare attuazione alla Direttiva UE 2016/1164(c.d. ATAD 1)- così come modificata e integrata dalla Direttiva UE 2017/952 (c.d. ATAD 2) - nata dall esigenza di stabilire linee guida contro la pianificazione fiscale aggressiva e favorire l emanazione, da parte degli Stati membri, di provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un equa ed efficace imposizione nell Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato (2). L art. 1 del Decreto prevede una completa riscrittura dell art. 96 del T.U.I.R., con l obiettivo di uniformare la normativa interna in tema di interessi passivi a quella comunitaria contenuta nell art. 4 della già menzionata Direttiva (3). In particolare, viene (parzialmente) modificato l ambito soggettivo di applicazione della norma, non risultando più esclusi tout court determinati soggetti (i.e.: le società consortili costituite per l esecuzione unitaria dei lavori di cui all art. 96 del D.P.R. n. 554/1999, le società di progetto di cui all art. 156 del D.Lgs. n. 163/ 2006 e le società costituite per la realizzazione e l esercizio di interporti di cui alla Legge n. 240/ 1990), ma solo alcune fattispecie oggettivamente individuate. I soggetti in precedenza esclusi potranno, quindi, ora beneficiare, solo qualora soddisfino le condizioni normativamente previste, della nuova eccezione di tipo oggettivo, riferita agli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine. Le novità comportano modifiche anche sul piano oggettivo. Infatti, per l individuazione degli interessi attivi e passivi e degli oneri e proventi finanziari assimilati rilevanti, si deve fare riferimento ai principi contabili adottati dall impresa, ma a condizione che la definizione ivi prevista assuma rilevanza anche fiscale in base alle norme di attuazione del principio di derivazione rafforzata. Devono ora essere ricompresi, nell ambito della disciplina in commento, anche gli interessi passivi capitalizzati, gli interessi per dilazioni di pagamento commerciali qualora contabilmente rilevati e, per effetto dell abrogazione dell art. 32, comma 13, del D.L. n. 83/2012, le spese di Note: (*) Dottore commercialista, partner BDO Tax & Law (**) Dottore commercialista, manager BDO Tax & Law (1) Pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre (2) Si veda la relazione illustrativa al Decreto. (3) Per una critica in merito alle opportunità non ancora colte si veda G. Ferranti, L attuazione della direttiva Atad 1: il meccanismo di calcolo degli interessi deducibili, in Corr. Trib., n. 37/2018, pag Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019 5
2 collocamento sul mercato delle obbligazioni e dei titoli similari. Viene, infine, prevista la possibilità di riportare in avanti, senza limiti di tempo, l eccedenza di interessi attivi rimasta inutilizzata, mentre viene ridotto ad un periodo massimo di cinque anni il termine entro il quale possono essere utilizzate le eccedenze di ROL. Quest ultimo non viene più calcolato in base ai dati di bilancio, ma considerando il valore fiscale delle componenti reddituali rilevanti per il calcolo. Perimetro soggettivo L art. 96 del T.U.I.R., anche così come riscritto dal Decreto, disciplina la deduzione degli interessi passivi per i soli soggetti IRES. Per le società di persone e gli imprenditori individuali, continua, quindi, a trovare applicazione l art. 61 del T.U.I.R. che prevede la deducibilità degli interessi che soddisfano il requisito dell inerenza nei limiti del rapporto tra l ammontare complessivo dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito (o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Viene, inoltre, confermata, come nella precedente versione, la non applicabilità della disposizione agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione e alle società capogruppo dei gruppi assicurativi. La definizione di intermediari finanziari è ora contenuta nel nuovo art. 162-bis del T.U.I.R., introdotto dall art. 12 del Decreto, che trova applicazione, oltre che con riferimento all art. 96, anche ad altre fattispecie in materia di imposte sui redditi ed IRAP. È stata viceversa eliminata, come accennato in premessa, l esclusione dall ambito di applicazione della norma delle società consortili costituite per l esecuzione unitaria dei lavori di cui all art. 96 del D.P.R. n. 554/1999, delle società di progetto di cui all art. 156 del D.Lgs. n. 163/ 2006 e delle società costituite per la realizzazione e l esercizio di interporti di cui alla Legge n. 240/1990, in quanto tale esclusione, essendo fondata su un criterio soggettivo, come precisato dalla relazione illustrativa, non risultava compatibile con la Direttiva, che prevede la possibilità di inserire solo esclusioni di tipo oggettivo. In sostituzione, è stato introdotto, all art. 96, il comma 8 che esclude dai limiti di deducibilità contenuti nell articolo in esame gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (4), che non sia garantito da beni appartenenti al gestore diversi da quelli oggetto del progetto stesso, né da soggetti diversi da detto gestore. Occorre, inoltre, l ubicazione all interno del territorio europeo tanto del gestore del progetto, quanto dei beni impiegati per realizzare il progetto e di quelli che ne costituiscono l oggetto. Infine, l art. 14 del Decreto abroga il comma 36 della Legge n. 244/2007 (5) che, peraltro, risulta essere stato ripristinato dalla Legge di bilancio 2019 (6). Il salvataggio di detta disposizione agevolativa, operato dalla Legge di bilancio con una formulazione alquanto inusuale, si deve probabilmente alla forte penalizzazione che avrebbero altrimenti subito le immobiliari costituite sotto forma di società di capitali, per le quali gli interessi sui finanziamenti ipotecari gravanti sugli immobili concessi in locazione, prima esclusi dall ambito di applicazione dell art. 96 T.U.I.R., avrebbero dovuto ora sottostare, al pari di ogni altro onere finanziario, alle limitazioni in esso previste. Si sarebbe, inoltre, creato un trattamento asimmetrico nella deducibilità di questa tipologia di interessi, a seconda che le società immobiliari fossero costituite in forma di società di capitali ovvero di persone in quanto, per quest ultime, la deducibilità degli oneri finanziari rimane disciplinata, come sopra visto, dall art. 61 del T.U.I.R. e non soffre dunque delle limitazioni contenute nell art. 96. Note: (4) Il comma 11 del nuovo art. 96 del T.U.I.R. stabilisce che per progetto infrastrutturale pubblico si deve intendere uno di quelli a cui si applicano le disposizioni della parte V del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). (5) Tale norma dispone, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività di gestione immobiliare, che la disciplina dell art. 96 non si applichi (risultando pertanto deducibili senza limitazione alcuna) agli interessi passivi sostenuti su finanziamenti garantiti da ipoteca sugli immobili destinati a locazione. (6) Art. 1, comma 7, Legge n. 145/2018, che così recita Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizione di cui all art. 1, comma 36, della Legge 24 dicembre 2007, n Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019
3 Perimetro oggettivo Per quanto riguarda l ambito oggettivo vanno annoverate tre importanti modifiche, ovvero la definizione di interessi attivi e passivi ed oneri e proventi finanziari assimilati a cui applicare la disciplina in esame, l estensione delle limitazioni disposte dalla norma in commento anche agli interessi passivi capitalizzati e alle spese di collocamento sul mercato delle obbligazioni e titoli similari. Innanzitutto, il comma 3 definisce l ambito di applicazione oggettivo della disposizione in commento, delimitandolo agli interessi, attivi e passivi: che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall impresa; per i quali tale qualificazione sia confermata dalle disposizioni fiscali emanate per dare attuazione al principio di derivazione rafforzata (7); che derivino da un operazione avente causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa (8). Come chiarito dalla relazione illustrativa, la necessità che la qualificazione contabile di interesse trovi conferma sul piano fiscale comporta, ad esempio, che non rientrino nell ambito di applicazione della norma gli interessi contabilizzatiinrelazioneaoperazionidipronticontro termine, aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni, ai sensi dell art. 44 del T.U.I.R. A tali operazioni, infatti, non si applica, per effetto dell art. 3 del D.M. n. 48/2009, la derivazione rafforzata e pertanto ne discende l irrilevanza ai fini fiscali (e quindi anche ai fini della norma in esame) dei suddetti interessi. Un altro esempio riportato nella relazione è quello degli interessi contabilizzati per effetto dell attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti in quanto ad essi, l art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, attribuisce la natura di accantonamenti e, in quanto tali, deducibili solo se normativamente disciplinati, così come disposto dall art. 107 del T.U.I.R. Diversamente dalla precedente versione del comma 3 dell art. 96, possono ora subire limitazioni alla deducibilità anche gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, qualora essi siano rilevati contabilmente in quanto il contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contenga una componente di finanziamento da ritenersi significativa ai sensi dell IFRS 15. Come accennato, la seconda modifica riguarda l estensione del limite di deducibilità agli interessi inclusi nel costo dei beni, ai sensi dell art. 110, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. Nella relazione illustrativa è stato precisato che ciò comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi nell anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione. Infine, è opportuno segnalare che l art. 14 del Decreto abroga l art. 32, comma 13, del D.L. n. 83/2012 che consentiva la deduzione per cassa delle spese di collocamento sul mercato delle obbligazioni e dei titoli similari, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. A seguito di tale abrogazione anche dette spese saranno deducibili con le regole previste dall art. 96 del T.U.I.R. Riportabilità degli interessi attivi Nella precedente formulazione della disciplina, era preclusa la possibilità di riportare a periodi d imposta successivi l eccedenza di interessi attivi non utilizzata. Il Decreto prevede, invece, il riporto in avanti della stessa, senza limitazioni temporali, per l utilizzo in compensazione degli interessi passivi di periodo. In pratica, ipotizzando nell anno n interessi passivi pari a zero e interessi attivi pari a 100, sarà possibile utilizzare l eccedenza di 100 nell anno n+1 per compensare gli interessi passivi di periodo ad esempio pari a 80 e riportare l eccedenza residua di 20 all anno n+2 (assumendo che nell esercizio n+1 non ci siano ulteriori interessi attivi). Note: (7) Si tratta del D.M. n. 49/2009, del D.M. 8 giugno 2011, del D.M. 3 agosto 2017 e dei Decreti che saranno emanati al fine di disciplinare i profili fiscali dei nuovi principi contabili che verranno adottati dall OIC e/o IASB. (8) Per approfondimenti si rinvia a G. Albano, Interessi deducibili: si riscrive la disciplina,inil Sole - 24 Ore del 6 novembre 2018, pag. 26. Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019 7
4 Tale modifica ha risolto un tema che si era effettivamente creato con la previgente normativa. Poteva, infatti, accadere, con riferimento ad una medesima operazione e alle regole contabili di rappresentazione della stessa, che si generasse un periodo d imposta caratterizzato da un eccedenza di interessi attivi, seguito da periodi d imposta caratterizzati da eccedenza di interessi passivi. Si pensi, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, all accensione di un finanziamento con tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di interesse di mercato ed alla conseguente attualizzazione del valore del finanziamento con rilevazione dell one day profit, al momento di accensione dello stesso, e la successiva contabilizzazione di interessi passivi figurativi al tasso di mercato (superiore al tasso contrattuale), durante la vita del finanziamento. La preclusione al riporto in avanti degli interessi attivi eccedenti (rappresentati dall one day profit rilevato al momento di accensione del finanziamento) poteva fortemente limitare, se non escludere, la deducibilità degli interessi figurativi rilevati nei periodi di imposta successivi e che erano frutto di una rilevazione contabile unitaria dell operazione di finanziamento a tasso inferiore a quello di mercato. Il pregio della nuova disposizione sta non solo nel fatto di aver eliminato detto effetto distorsivo ma anche nella circostanza di aver chiarito, tramite la relazione illustrativa, la natura finanziaria dell one day profit su cui in passato non vi erano certezze. Nell ambito del consolidato fiscale nazionale, nella determinazione del reddito complessivo di gruppo, l eccedenza di interessi passivi generata in capo ad un soggetto aderente al regime, potrà essere compensata non solo con l eccedenza di ROL generatasi in capo ad altri soggetti, ma anche con l eccedenza di interessi attivi generata in capo ai medesimi (fermo restando la regola di non trasferibilità delle eccedenze generate antecedentemente all opzione). ROL fiscale e meccanismo di consumazione Una novità dirompente, che complica notevolmente il calcolo della quota di interessi passivi non deducibile, è la determinazione del ROL che da contabile diventa fiscale. Infatti, in base alla disciplina ante modifiche, lo stesso era facilmente determinabile sulla base dei valori di bilancio, in quanto veniva calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione (A meno B di conto economico), con irrilevanza degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e dei canoni di leasing. Per effetto delle modifiche apportate al comma 4 dell art. 96, per la determinazione del ROL si dovrà ora essere in possesso non solo del bilancio, ma anche del calcolo delle imposte in quanto è stabilito che le voci che lo compongono devono essere assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai fini della determinazione del reddito d impresa. A titolo di esempio i costi auto rileveranno nella misura del 70% o del 20%, a seconda che l auto sia o meno assegnata ai dipendenti, i costi telefonici rileveranno nella misura dell 80% del loro ammontare, le spese di vitto e alloggio rileveranno per il 75%, etc. (9). Come precisato dalla relazione ministeriale, la rilevanza dei valori fiscali comporta che, nel caso di doppio binario civile-fiscale, i valori rilevanti saranno quelli previsti dalla normativa fiscale. A titolo di esempio, per un soggetto che redige il bilancio in base agli OIC e che valuta in bilancio le opere di durata ultrannuale con il metodo della commessa completata, il ROL fiscale dovrà essere determinato assumendo i ricavi e le variazioni di rimanenze nella misura determinata ai sensi dell art. 93 del T.U.I.R., indipendentemente dalla loro mancata contabilizzazione nel conto economico. Inoltre, potrebbero esserci voci incluse tra quelle da computarsi ai fini del calcolo del ROL il cui valore rilevante, ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d impresa, è determinato computando anche componenti contabilizzate in voci diverse da quelle che devono essere considerate ai fini del calcolo del ROL. In tali casi, il ROL fiscale deve essere determinato considerando il valore fiscale complessivo di tali voci. Si pensi, ad esempio, al costo annuo relativo al TFR, contabilizzato in una voce rilevante ai fini del calcolo del ROL, il cui valore fiscale, per i soggetti IAS adopter, include anche Nota: (9) Per esemplificazioni del calcolo del ROL fiscale si rimanda a L. Gaiani, Definitive le modifiche al regime degli interessi passivi in vigore dal 2019,inil fisco, n. 1/2019, pag Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019
5 l interest cost, contabilizzato tra gli oneri finanziari, e le actuarial gain and losses, contabilizzate nell Other Comprehensive Income (OCI). Ai fini del calcolo del ROL fiscale il costo annuo del TFR, comprensivo tanto dell interest cost quanto delle actuarial gain and losses, sarà assunto nei limiti dell accantonamento fiscalmente deducibile che non può mai portare ad avere a fine esercizio un fondo TFR fiscale superiore a quello calcolato ai sensi dell art del Codice civile. Per quanto concerne l impatto sul ROL fiscale dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, esso sarà diverso a seconda che tale esclusione sia configurabile come detassazione di un componente positivo di reddito classificato contabilmente tra le voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL, oppure sia configurabile come detassazione di un ammontare di reddito privo di collegamento specifico con voci di conto economico rilevanti ai fini della determinazione dello stesso. Infatti, nel primo caso (la relazione ministeriale riporta gli esempi dell esclusione da tassazione di una quota del reddito per effetto dell applicazione del regime di Patent Box o l esclusione del reddito delle stabili organizzazioni estere nel caso di opzione per il regime di Branch Exemption), il reddito escluso da imposizione dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del ROL fiscale, mentre nel secondo caso (ad esempio la deduzione dal reddito complessivo derivante dall applicazione dell ACE) il reddito escluso da imposizione non dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo. Con riferimento alla riportabilità in avanti delle eccedenze di ROL inutilizzate, il comma 7 dispone che esse non saranno più riportabili per periodi di tempo illimitati, ma per un periodo massimo di cinque esercizi sociali. Vengono, inoltre, definite le modalità di consumazione del ROL. È stato disposto, infatti, che è necessario prioritariamente utilizzare quello formato nell esercizio e, successivamente, l eccedenza formatasi in esercizi precedenti, a partire dal periodo d imposta più remoto secondo un metodo FIFO. Decorrenza e disciplina transitoria Le modiche apportate all art. 96 del T.U.I.R. entreranno in vigore, come previsto dall art. 13 del Decreto, dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, pertanto dal 2019 per i soggetti solari. Viene confermato il riporto a nuovo, per un periodo illimitato, degli interessi passivi rimasti indeducibili al termine del periodo d imposta Non viene, invece, prevista la possibilità di riportare ai successivi periodi d imposta lo stock di eccedenza di ROL emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d imposta Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per consentire la deduzione degli interessi passivi che matureranno su finanziamenti già in essere al 17 giugno 2016, la cui durata non sia stata allungata o il cui importo non si sia incrementato dopo tale data (10). Qualora la durata originaria o l importo siano aumentati successivamente a tale data, detta regola transitoria, come precisato dalla relazione illustrativa, troverà applicazione solamente sulla parte di interessi passivi corrispondenti alla durata e all importo esistenti alla suddetta data. Per quanto riguarda la transizione dal ROL contabile al ROL fiscale, al fine di evitare la duplicazione di valori positivi o negativi nel calcolo della soglia, è previsto che non si dovranno considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione del conto economico dell esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che, al termine di tale esercizio, non abbiano ancora assunto rilevanza fiscale e che la assumano negli esercizi successivi. È questo il caso, ad esempio, di un compenso all amministratore contabilizzato per competenza nell esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, ma pagato nell esercizio Nota: (10) Va ricordato che la Direttiva ATAD consentiva, agli Stati che, prima della sua adozione, non avevano una norma analoga a quella da essa introdotta, di escludere dai nuovi vincoli di deducibilità gli interessi su passività anteriori alla suddetta data del 17 giugno In Italia, peraltro, una norma sulla deduzione degli interessi passivi già esisteva, ragion per cui non è stato ritenuto corretto esonerare in toto gli interessi maturati sui prestiti in questione. Si è così valutato di stabilire che, per questi interessi, sia possibile continuare a utilizzare l eventuale ROL eccedente esistente al 31 dicembre Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019 9
6 successivo; esso ha concorso a determinare il ROL contabile del 2018 e nel 2019 non dovrà concorrere nella determinazione del ROL fiscale. Inoltre, è stato stabilito che le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d imposta di vigenza della precedente disciplina debbano essere assunte, per il loro valore contabile, anche qualora siano diverse dal valore fiscale. Si pensi, ad esempio, a un accantonamento a un fondo rischi contabilizzato nell esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e fiscalmente indeducibile per il quale, nell esercizio successivo, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile. L accantonamento ha concorso a determinare il ROL contabile del 2018 e nel 2019 la sopravvenienza attiva non imponibile non deve essere sterilizzata dalla determinazione del ROL fiscale. Conclusioni Da tutto quanto sopra esposto risulta evidente che l art. 96, così come riformulato, non risulterà di semplice attuazione, non tanto per la nuova definizione di interessi passivi e attivi e di oneri e proventi finanziari nello stesso contenuta, quanto piuttosto per le nuove modalità adottate nella misurazione del ROL che, dovendo ora seguire le regole fiscali, risulteranno meno semplici ed intuitive, con un rischio più marcato di commettere errori. Una rilevante penalizzazione contenuta nella nuova disposizione è sicuramente rappresentata dalla limitazione alla riportabilità del ROL eccedente, ora contenuta al quinto esercizio successivo, oltreché dalle stringenti regole transitorie previste per la riportabilità del ROL maturato negli esercizi antecedenti l entrata in vigore del Decreto. Unica nota positiva è, a parere di chi scrive, rappresentata dalla possibilità di riportare in avanti l eccedenza di interessi attivi, consentendo così di risolvere alcune problematiche che si erano riscontrate nel passato. 10 Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019
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