Il recepimento della Direttiva ATAD in materia di interessi passivi

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Il recepimento della Direttiva ATAD in materia di interessi passivi"

Transcript

1 Il recepimento della Direttiva ATAD in materia di interessi passivi di Alessandra Serena (*) e Sophia Pavanetto (**) Il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Atad riscrive totalmente l art. 96 del T.U.I.R., recante le regole di deducibilità degli interessi passivi. In particolare, è stato modificato l ambito oggettivo e (parzialmente) l ambito soggettivo di applicazione della normativa, è stata prevista la riportabilità in avanti, senza limiti di tempo, delle eccedenze di interessi attivi ed è stata modificata la misurazione del ROL, che da contabile diventa fiscale, con limitazioni al riporto agli anni successivi. Premessa Il Decreto legislativo di cui si discute, approvato dal governo in via definitiva il 28 novembre 2018 (1), contiene le norme volte a dare attuazione alla Direttiva UE 2016/1164(c.d. ATAD 1)- così come modificata e integrata dalla Direttiva UE 2017/952 (c.d. ATAD 2) - nata dall esigenza di stabilire linee guida contro la pianificazione fiscale aggressiva e favorire l emanazione, da parte degli Stati membri, di provvedimenti per scoraggiare le pratiche di elusione fiscale e garantire un equa ed efficace imposizione nell Unione in modo sufficientemente coerente e coordinato (2). L art. 1 del Decreto prevede una completa riscrittura dell art. 96 del T.U.I.R., con l obiettivo di uniformare la normativa interna in tema di interessi passivi a quella comunitaria contenuta nell art. 4 della già menzionata Direttiva (3). In particolare, viene (parzialmente) modificato l ambito soggettivo di applicazione della norma, non risultando più esclusi tout court determinati soggetti (i.e.: le società consortili costituite per l esecuzione unitaria dei lavori di cui all art. 96 del D.P.R. n. 554/1999, le società di progetto di cui all art. 156 del D.Lgs. n. 163/ 2006 e le società costituite per la realizzazione e l esercizio di interporti di cui alla Legge n. 240/ 1990), ma solo alcune fattispecie oggettivamente individuate. I soggetti in precedenza esclusi potranno, quindi, ora beneficiare, solo qualora soddisfino le condizioni normativamente previste, della nuova eccezione di tipo oggettivo, riferita agli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine. Le novità comportano modifiche anche sul piano oggettivo. Infatti, per l individuazione degli interessi attivi e passivi e degli oneri e proventi finanziari assimilati rilevanti, si deve fare riferimento ai principi contabili adottati dall impresa, ma a condizione che la definizione ivi prevista assuma rilevanza anche fiscale in base alle norme di attuazione del principio di derivazione rafforzata. Devono ora essere ricompresi, nell ambito della disciplina in commento, anche gli interessi passivi capitalizzati, gli interessi per dilazioni di pagamento commerciali qualora contabilmente rilevati e, per effetto dell abrogazione dell art. 32, comma 13, del D.L. n. 83/2012, le spese di Note: (*) Dottore commercialista, partner BDO Tax & Law (**) Dottore commercialista, manager BDO Tax & Law (1) Pubblicato in G.U. n. 300 del 28 dicembre (2) Si veda la relazione illustrativa al Decreto. (3) Per una critica in merito alle opportunità non ancora colte si veda G. Ferranti, L attuazione della direttiva Atad 1: il meccanismo di calcolo degli interessi deducibili, in Corr. Trib., n. 37/2018, pag Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019 5

2 collocamento sul mercato delle obbligazioni e dei titoli similari. Viene, infine, prevista la possibilità di riportare in avanti, senza limiti di tempo, l eccedenza di interessi attivi rimasta inutilizzata, mentre viene ridotto ad un periodo massimo di cinque anni il termine entro il quale possono essere utilizzate le eccedenze di ROL. Quest ultimo non viene più calcolato in base ai dati di bilancio, ma considerando il valore fiscale delle componenti reddituali rilevanti per il calcolo. Perimetro soggettivo L art. 96 del T.U.I.R., anche così come riscritto dal Decreto, disciplina la deduzione degli interessi passivi per i soli soggetti IRES. Per le società di persone e gli imprenditori individuali, continua, quindi, a trovare applicazione l art. 61 del T.U.I.R. che prevede la deducibilità degli interessi che soddisfano il requisito dell inerenza nei limiti del rapporto tra l ammontare complessivo dei ricavi e proventi che concorrono a formare il reddito (o che non vi concorrono in quanto esclusi) e l ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Viene, inoltre, confermata, come nella precedente versione, la non applicabilità della disposizione agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione e alle società capogruppo dei gruppi assicurativi. La definizione di intermediari finanziari è ora contenuta nel nuovo art. 162-bis del T.U.I.R., introdotto dall art. 12 del Decreto, che trova applicazione, oltre che con riferimento all art. 96, anche ad altre fattispecie in materia di imposte sui redditi ed IRAP. È stata viceversa eliminata, come accennato in premessa, l esclusione dall ambito di applicazione della norma delle società consortili costituite per l esecuzione unitaria dei lavori di cui all art. 96 del D.P.R. n. 554/1999, delle società di progetto di cui all art. 156 del D.Lgs. n. 163/ 2006 e delle società costituite per la realizzazione e l esercizio di interporti di cui alla Legge n. 240/1990, in quanto tale esclusione, essendo fondata su un criterio soggettivo, come precisato dalla relazione illustrativa, non risultava compatibile con la Direttiva, che prevede la possibilità di inserire solo esclusioni di tipo oggettivo. In sostituzione, è stato introdotto, all art. 96, il comma 8 che esclude dai limiti di deducibilità contenuti nell articolo in esame gli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine (4), che non sia garantito da beni appartenenti al gestore diversi da quelli oggetto del progetto stesso, né da soggetti diversi da detto gestore. Occorre, inoltre, l ubicazione all interno del territorio europeo tanto del gestore del progetto, quanto dei beni impiegati per realizzare il progetto e di quelli che ne costituiscono l oggetto. Infine, l art. 14 del Decreto abroga il comma 36 della Legge n. 244/2007 (5) che, peraltro, risulta essere stato ripristinato dalla Legge di bilancio 2019 (6). Il salvataggio di detta disposizione agevolativa, operato dalla Legge di bilancio con una formulazione alquanto inusuale, si deve probabilmente alla forte penalizzazione che avrebbero altrimenti subito le immobiliari costituite sotto forma di società di capitali, per le quali gli interessi sui finanziamenti ipotecari gravanti sugli immobili concessi in locazione, prima esclusi dall ambito di applicazione dell art. 96 T.U.I.R., avrebbero dovuto ora sottostare, al pari di ogni altro onere finanziario, alle limitazioni in esso previste. Si sarebbe, inoltre, creato un trattamento asimmetrico nella deducibilità di questa tipologia di interessi, a seconda che le società immobiliari fossero costituite in forma di società di capitali ovvero di persone in quanto, per quest ultime, la deducibilità degli oneri finanziari rimane disciplinata, come sopra visto, dall art. 61 del T.U.I.R. e non soffre dunque delle limitazioni contenute nell art. 96. Note: (4) Il comma 11 del nuovo art. 96 del T.U.I.R. stabilisce che per progetto infrastrutturale pubblico si deve intendere uno di quelli a cui si applicano le disposizioni della parte V del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti). (5) Tale norma dispone, per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività di gestione immobiliare, che la disciplina dell art. 96 non si applichi (risultando pertanto deducibili senza limitazione alcuna) agli interessi passivi sostenuti su finanziamenti garantiti da ipoteca sugli immobili destinati a locazione. (6) Art. 1, comma 7, Legge n. 145/2018, che così recita Nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applicano e sono fatte salve le disposizione di cui all art. 1, comma 36, della Legge 24 dicembre 2007, n Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019

3 Perimetro oggettivo Per quanto riguarda l ambito oggettivo vanno annoverate tre importanti modifiche, ovvero la definizione di interessi attivi e passivi ed oneri e proventi finanziari assimilati a cui applicare la disciplina in esame, l estensione delle limitazioni disposte dalla norma in commento anche agli interessi passivi capitalizzati e alle spese di collocamento sul mercato delle obbligazioni e titoli similari. Innanzitutto, il comma 3 definisce l ambito di applicazione oggettivo della disposizione in commento, delimitandolo agli interessi, attivi e passivi: che siano qualificati come tali dai principi contabili adottati dall impresa; per i quali tale qualificazione sia confermata dalle disposizioni fiscali emanate per dare attuazione al principio di derivazione rafforzata (7); che derivino da un operazione avente causa finanziaria o da un rapporto contrattuale contenente una componente di finanziamento significativa (8). Come chiarito dalla relazione illustrativa, la necessità che la qualificazione contabile di interesse trovi conferma sul piano fiscale comporta, ad esempio, che non rientrino nell ambito di applicazione della norma gli interessi contabilizzatiinrelazioneaoperazionidipronticontro termine, aventi ad oggetto titoli azionari o strumenti finanziari assimilati alle azioni, ai sensi dell art. 44 del T.U.I.R. A tali operazioni, infatti, non si applica, per effetto dell art. 3 del D.M. n. 48/2009, la derivazione rafforzata e pertanto ne discende l irrilevanza ai fini fiscali (e quindi anche ai fini della norma in esame) dei suddetti interessi. Un altro esempio riportato nella relazione è quello degli interessi contabilizzati per effetto dell attualizzazione delle passività di scadenza o ammontare incerti in quanto ad essi, l art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, attribuisce la natura di accantonamenti e, in quanto tali, deducibili solo se normativamente disciplinati, così come disposto dall art. 107 del T.U.I.R. Diversamente dalla precedente versione del comma 3 dell art. 96, possono ora subire limitazioni alla deducibilità anche gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, qualora essi siano rilevati contabilmente in quanto il contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contenga una componente di finanziamento da ritenersi significativa ai sensi dell IFRS 15. Come accennato, la seconda modifica riguarda l estensione del limite di deducibilità agli interessi inclusi nel costo dei beni, ai sensi dell art. 110, comma 1, lett. b), del T.U.I.R. Nella relazione illustrativa è stato precisato che ciò comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi nell anno in cui sono rilevati contabilmente e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione. Infine, è opportuno segnalare che l art. 14 del Decreto abroga l art. 32, comma 13, del D.L. n. 83/2012 che consentiva la deduzione per cassa delle spese di collocamento sul mercato delle obbligazioni e dei titoli similari, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio. A seguito di tale abrogazione anche dette spese saranno deducibili con le regole previste dall art. 96 del T.U.I.R. Riportabilità degli interessi attivi Nella precedente formulazione della disciplina, era preclusa la possibilità di riportare a periodi d imposta successivi l eccedenza di interessi attivi non utilizzata. Il Decreto prevede, invece, il riporto in avanti della stessa, senza limitazioni temporali, per l utilizzo in compensazione degli interessi passivi di periodo. In pratica, ipotizzando nell anno n interessi passivi pari a zero e interessi attivi pari a 100, sarà possibile utilizzare l eccedenza di 100 nell anno n+1 per compensare gli interessi passivi di periodo ad esempio pari a 80 e riportare l eccedenza residua di 20 all anno n+2 (assumendo che nell esercizio n+1 non ci siano ulteriori interessi attivi). Note: (7) Si tratta del D.M. n. 49/2009, del D.M. 8 giugno 2011, del D.M. 3 agosto 2017 e dei Decreti che saranno emanati al fine di disciplinare i profili fiscali dei nuovi principi contabili che verranno adottati dall OIC e/o IASB. (8) Per approfondimenti si rinvia a G. Albano, Interessi deducibili: si riscrive la disciplina,inil Sole - 24 Ore del 6 novembre 2018, pag. 26. Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019 7

4 Tale modifica ha risolto un tema che si era effettivamente creato con la previgente normativa. Poteva, infatti, accadere, con riferimento ad una medesima operazione e alle regole contabili di rappresentazione della stessa, che si generasse un periodo d imposta caratterizzato da un eccedenza di interessi attivi, seguito da periodi d imposta caratterizzati da eccedenza di interessi passivi. Si pensi, come evidenziato anche nella relazione illustrativa, all accensione di un finanziamento con tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di interesse di mercato ed alla conseguente attualizzazione del valore del finanziamento con rilevazione dell one day profit, al momento di accensione dello stesso, e la successiva contabilizzazione di interessi passivi figurativi al tasso di mercato (superiore al tasso contrattuale), durante la vita del finanziamento. La preclusione al riporto in avanti degli interessi attivi eccedenti (rappresentati dall one day profit rilevato al momento di accensione del finanziamento) poteva fortemente limitare, se non escludere, la deducibilità degli interessi figurativi rilevati nei periodi di imposta successivi e che erano frutto di una rilevazione contabile unitaria dell operazione di finanziamento a tasso inferiore a quello di mercato. Il pregio della nuova disposizione sta non solo nel fatto di aver eliminato detto effetto distorsivo ma anche nella circostanza di aver chiarito, tramite la relazione illustrativa, la natura finanziaria dell one day profit su cui in passato non vi erano certezze. Nell ambito del consolidato fiscale nazionale, nella determinazione del reddito complessivo di gruppo, l eccedenza di interessi passivi generata in capo ad un soggetto aderente al regime, potrà essere compensata non solo con l eccedenza di ROL generatasi in capo ad altri soggetti, ma anche con l eccedenza di interessi attivi generata in capo ai medesimi (fermo restando la regola di non trasferibilità delle eccedenze generate antecedentemente all opzione). ROL fiscale e meccanismo di consumazione Una novità dirompente, che complica notevolmente il calcolo della quota di interessi passivi non deducibile, è la determinazione del ROL che da contabile diventa fiscale. Infatti, in base alla disciplina ante modifiche, lo stesso era facilmente determinabile sulla base dei valori di bilancio, in quanto veniva calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione (A meno B di conto economico), con irrilevanza degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e dei canoni di leasing. Per effetto delle modifiche apportate al comma 4 dell art. 96, per la determinazione del ROL si dovrà ora essere in possesso non solo del bilancio, ma anche del calcolo delle imposte in quanto è stabilito che le voci che lo compongono devono essere assunte in misura pari al loro valore fiscale, rilevante ai fini della determinazione del reddito d impresa. A titolo di esempio i costi auto rileveranno nella misura del 70% o del 20%, a seconda che l auto sia o meno assegnata ai dipendenti, i costi telefonici rileveranno nella misura dell 80% del loro ammontare, le spese di vitto e alloggio rileveranno per il 75%, etc. (9). Come precisato dalla relazione ministeriale, la rilevanza dei valori fiscali comporta che, nel caso di doppio binario civile-fiscale, i valori rilevanti saranno quelli previsti dalla normativa fiscale. A titolo di esempio, per un soggetto che redige il bilancio in base agli OIC e che valuta in bilancio le opere di durata ultrannuale con il metodo della commessa completata, il ROL fiscale dovrà essere determinato assumendo i ricavi e le variazioni di rimanenze nella misura determinata ai sensi dell art. 93 del T.U.I.R., indipendentemente dalla loro mancata contabilizzazione nel conto economico. Inoltre, potrebbero esserci voci incluse tra quelle da computarsi ai fini del calcolo del ROL il cui valore rilevante, ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d impresa, è determinato computando anche componenti contabilizzate in voci diverse da quelle che devono essere considerate ai fini del calcolo del ROL. In tali casi, il ROL fiscale deve essere determinato considerando il valore fiscale complessivo di tali voci. Si pensi, ad esempio, al costo annuo relativo al TFR, contabilizzato in una voce rilevante ai fini del calcolo del ROL, il cui valore fiscale, per i soggetti IAS adopter, include anche Nota: (9) Per esemplificazioni del calcolo del ROL fiscale si rimanda a L. Gaiani, Definitive le modifiche al regime degli interessi passivi in vigore dal 2019,inil fisco, n. 1/2019, pag Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019

5 l interest cost, contabilizzato tra gli oneri finanziari, e le actuarial gain and losses, contabilizzate nell Other Comprehensive Income (OCI). Ai fini del calcolo del ROL fiscale il costo annuo del TFR, comprensivo tanto dell interest cost quanto delle actuarial gain and losses, sarà assunto nei limiti dell accantonamento fiscalmente deducibile che non può mai portare ad avere a fine esercizio un fondo TFR fiscale superiore a quello calcolato ai sensi dell art del Codice civile. Per quanto concerne l impatto sul ROL fiscale dei provvedimenti che escludono da tassazione una quota del reddito, esso sarà diverso a seconda che tale esclusione sia configurabile come detassazione di un componente positivo di reddito classificato contabilmente tra le voci di conto economico rilevanti ai fini del ROL, oppure sia configurabile come detassazione di un ammontare di reddito privo di collegamento specifico con voci di conto economico rilevanti ai fini della determinazione dello stesso. Infatti, nel primo caso (la relazione ministeriale riporta gli esempi dell esclusione da tassazione di una quota del reddito per effetto dell applicazione del regime di Patent Box o l esclusione del reddito delle stabili organizzazioni estere nel caso di opzione per il regime di Branch Exemption), il reddito escluso da imposizione dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo del ROL fiscale, mentre nel secondo caso (ad esempio la deduzione dal reddito complessivo derivante dall applicazione dell ACE) il reddito escluso da imposizione non dovrà essere computato con segno negativo ai fini del calcolo. Con riferimento alla riportabilità in avanti delle eccedenze di ROL inutilizzate, il comma 7 dispone che esse non saranno più riportabili per periodi di tempo illimitati, ma per un periodo massimo di cinque esercizi sociali. Vengono, inoltre, definite le modalità di consumazione del ROL. È stato disposto, infatti, che è necessario prioritariamente utilizzare quello formato nell esercizio e, successivamente, l eccedenza formatasi in esercizi precedenti, a partire dal periodo d imposta più remoto secondo un metodo FIFO. Decorrenza e disciplina transitoria Le modiche apportate all art. 96 del T.U.I.R. entreranno in vigore, come previsto dall art. 13 del Decreto, dal periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, pertanto dal 2019 per i soggetti solari. Viene confermato il riporto a nuovo, per un periodo illimitato, degli interessi passivi rimasti indeducibili al termine del periodo d imposta Non viene, invece, prevista la possibilità di riportare ai successivi periodi d imposta lo stock di eccedenza di ROL emergente dalla dichiarazione relativa al periodo d imposta Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per consentire la deduzione degli interessi passivi che matureranno su finanziamenti già in essere al 17 giugno 2016, la cui durata non sia stata allungata o il cui importo non si sia incrementato dopo tale data (10). Qualora la durata originaria o l importo siano aumentati successivamente a tale data, detta regola transitoria, come precisato dalla relazione illustrativa, troverà applicazione solamente sulla parte di interessi passivi corrispondenti alla durata e all importo esistenti alla suddetta data. Per quanto riguarda la transizione dal ROL contabile al ROL fiscale, al fine di evitare la duplicazione di valori positivi o negativi nel calcolo della soglia, è previsto che non si dovranno considerare i componenti positivi e negativi di reddito rilevati nel valore o nei costi della produzione del conto economico dell esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o di uno degli esercizi precedenti che, al termine di tale esercizio, non abbiano ancora assunto rilevanza fiscale e che la assumano negli esercizi successivi. È questo il caso, ad esempio, di un compenso all amministratore contabilizzato per competenza nell esercizio chiuso il 31 dicembre 2018, ma pagato nell esercizio Nota: (10) Va ricordato che la Direttiva ATAD consentiva, agli Stati che, prima della sua adozione, non avevano una norma analoga a quella da essa introdotta, di escludere dai nuovi vincoli di deducibilità gli interessi su passività anteriori alla suddetta data del 17 giugno In Italia, peraltro, una norma sulla deduzione degli interessi passivi già esisteva, ragion per cui non è stato ritenuto corretto esonerare in toto gli interessi maturati sui prestiti in questione. Si è così valutato di stabilire che, per questi interessi, sia possibile continuare a utilizzare l eventuale ROL eccedente esistente al 31 dicembre Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019 9

6 successivo; esso ha concorso a determinare il ROL contabile del 2018 e nel 2019 non dovrà concorrere nella determinazione del ROL fiscale. Inoltre, è stato stabilito che le voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d imposta di vigenza della nuova disciplina e che rappresentano una rettifica con segno opposto di voci del valore e dei costi della produzione rilevate in periodi d imposta di vigenza della precedente disciplina debbano essere assunte, per il loro valore contabile, anche qualora siano diverse dal valore fiscale. Si pensi, ad esempio, a un accantonamento a un fondo rischi contabilizzato nell esercizio chiuso il 31 dicembre 2018 e fiscalmente indeducibile per il quale, nell esercizio successivo, si verifica la totale o parziale esuberanza, con conseguente contabilizzazione di una sopravvenienza attiva non imponibile. L accantonamento ha concorso a determinare il ROL contabile del 2018 e nel 2019 la sopravvenienza attiva non imponibile non deve essere sterilizzata dalla determinazione del ROL fiscale. Conclusioni Da tutto quanto sopra esposto risulta evidente che l art. 96, così come riformulato, non risulterà di semplice attuazione, non tanto per la nuova definizione di interessi passivi e attivi e di oneri e proventi finanziari nello stesso contenuta, quanto piuttosto per le nuove modalità adottate nella misurazione del ROL che, dovendo ora seguire le regole fiscali, risulteranno meno semplici ed intuitive, con un rischio più marcato di commettere errori. Una rilevante penalizzazione contenuta nella nuova disposizione è sicuramente rappresentata dalla limitazione alla riportabilità del ROL eccedente, ora contenuta al quinto esercizio successivo, oltreché dalle stringenti regole transitorie previste per la riportabilità del ROL maturato negli esercizi antecedenti l entrata in vigore del Decreto. Unica nota positiva è, a parere di chi scrive, rappresentata dalla possibilità di riportare in avanti l eccedenza di interessi attivi, consentendo così di risolvere alcune problematiche che si erano riscontrate nel passato. 10 Bilancio e reddito d impresa n. 2/2019

Il nuovo regime sulla deducibilità degli interessi passivi. Guido Marzorati Direttore Settore Fisco e Diritto d Impresa 22 marzo 2019

Il nuovo regime sulla deducibilità degli interessi passivi. Guido Marzorati Direttore Settore Fisco e Diritto d Impresa 22 marzo 2019 Il nuovo regime sulla deducibilità degli interessi passivi Guido Marzorati Direttore Settore Fisco e Diritto d Impresa 22 marzo 2019 Normativa di riferimento Art. 96 TUIR come modificato dall art. 1 del

Dettagli

Salvatore Sanna (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) Interessi passivi e ROL

Salvatore Sanna (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) Interessi passivi e ROL Salvatore Sanna (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) 1 L art. 1 del D.Lgs. 29.11.2018 n. 142, attuativo della direttiva 12.7.2016 n. 1164/UE, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale

Dettagli

La disciplina della deducibilità degli interessi passivi

La disciplina della deducibilità degli interessi passivi Bilancio e reddito di impresa: le questioni aperte 27 Marzo 2019 La disciplina della deducibilità degli interessi passivi Gianfranco Ferranti Direttore scientifico della Fondazione Telos Professore SNA

Dettagli

Pubblicato il 23 aprile 2009

Pubblicato il 23 aprile 2009 Novità fiscali del 23 aprile 2009: tutti i chiarimenti sulla deducibilità degli interessi passivi; società di persone: le spese su trasferte dei soci sono interamente deducibili; legge sulla privacy: redazione

Dettagli

L Agenzia delle Entrate e l ODCEC di Bologna si confrontano sulle recenti novità fiscali. La disciplina della deducibilità degli interessi passivi

L Agenzia delle Entrate e l ODCEC di Bologna si confrontano sulle recenti novità fiscali. La disciplina della deducibilità degli interessi passivi L Agenzia delle Entrate e l ODCEC di Bologna si confrontano sulle recenti novità fiscali La disciplina della deducibilità degli interessi passivi Antonino Cantale DRER Ufficio Grandi Contribuenti Matteo

Dettagli

La disciplina degli interessi passivi

La disciplina degli interessi passivi ATAD I e ATAD II Analisi della disciplina e suo recepimento in Italia La disciplina degli interessi passivi avv. Gabriele Escalar Componente della Commissione Imposte dirette - Fiscalità internazionale

Dettagli

Sommario: Premessa - Il vigente art. 96 T.U.I.R. - Il contenuto del nuovo art. 96 T.U.I.R. - Il ROL fiscale - La disciplina transitoria

Sommario: Premessa - Il vigente art. 96 T.U.I.R. - Il contenuto del nuovo art. 96 T.U.I.R. - Il ROL fiscale - La disciplina transitoria NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES Amministrazione & Finanza, 2 / 2019, p. 35 NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES di Mauro Sebastianelli

Dettagli

GLI INTERESSI PASSIVI NEL REDDITO DI IMPRESA

GLI INTERESSI PASSIVI NEL REDDITO DI IMPRESA GLI INTERESSI PASSIVI NEL REDDITO DI IMPRESA ASSOLOMBARDA 12 GENNAIO 2009 Pietro Ladisa Il presente documento è di proprietà di SIRTI S.p.A.; ogni copia, riproduzione, modifica o utilizzo del medesimo

Dettagli

Interessi passivi: verso nuove regole in vigore dal 2019

Interessi passivi: verso nuove regole in vigore dal 2019 Interessi passivi: verso nuove regole in vigore dal 2019 di Luca Gaiani (*) Lo schema di Decreto legislativo emanato dal Governo in attuazione della Direttiva 2016/1164/UE riscrive, con decorrenza dall

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 223 12.07.2016 Unico SC 2016: calcolo interessi passivi A cura di Devis Nucibella Categoria: Ires Sottocategoria: Determinazione del reddito Il

Dettagli

INTERESSI PASSIVI Novità Finanziaria 2008

INTERESSI PASSIVI Novità Finanziaria 2008 INTERESSI PASSIVI Novità Finanziaria 2008 ABROGAZIONE THIN CAPITALIZATION ABROGAZIONE PRO-RATA PATRIMONIALE NETTA SEPARAZIONE REGOLE SOGGETTI IRES/IRPEF DECORRENZA: esercizio successivo a quello in corso

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO

LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Circolare N. 22 Area: TAX & LAW Periodico plurisettimanale 24 marzo 2009 LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI ED IL BILANCIO 2008: LE NOVITA DI CUI TENERE CONTO Con l approssimarsi della chiusura

Dettagli

TAX ALERT N gennaio 2019

TAX ALERT N gennaio 2019 TAX ALERT N. 1 29 gennaio 2019 Nel seguito una breve sintesi di alcune delle principali novità fiscali introdotte dal D.Lgs. n. 142/2018 (di recepimento delle direttive comunitarie ATAD 1 e 2): lo scopo

Dettagli

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi

Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi Art. 1 co. 33 lett. i), l) e co. 34 Gli interessi passivi, diversi da quelli che concorrono a formare il costo dei beni ai sensi dell art. 110, co.

Dettagli

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio

Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le novità del bilancio D.M. 3/8/2017 pubblicato su G.U. n.187 dell 11/8/2017 - Serie Generale da ultimo modificato dal D.M. 10/1/2018 pubblicato su G.U. n.19

Dettagli

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO MILLE PROROGHE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO MILLE PROROGHE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE LE NOVITÀ FISCALI DEL DECRETO MILLE PROROGHE DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE Recentemente è stata pubblicata sul S.O. n. 14/L alla G.U. 28.2.2017, n. 49, la Legge n. 19/2017, di conversione del DL n. 244/2016,

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) L IRAP delle società di persone e delle società di capitali 1 Società di persone Le società di persone (e gli imprenditori individuali) determinano

Dettagli

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI

NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITA' PER LA DEDUCIBILITA' INTERESSI PASSIVI NOVITÀ PER LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI Nell ambito del c.d. Decreto Internazionalizzazione, pubblicato recentemente sulla G.U., il Legislatore

Dettagli

IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI IL REDDITO OPERATIVO LORDO (ROL) E LA DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI 1 INDEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI: MOTIVAZIONI TEORICHE Indirizzare le fonti di finanziamento dell impresa verso capitale

Dettagli

La nuova disciplina in materia di ammortamenti, canoni di leasing e interessi passivi

La nuova disciplina in materia di ammortamenti, canoni di leasing e interessi passivi La nuova disciplina in materia di ammortamenti, canoni di leasing e interessi passivi On.le Maurizio LEO La Finanziaria 2008 Base imponibile AMMORTAMENTI MATERIALI A DECORRERE DAL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO

Dettagli

STUDIO DALL Osso Società Tra Professionisti

STUDIO DALL Osso Società Tra Professionisti STUDIO DALL Osso Società Tra Professionisti Spettabili Clienti dello studio Loro sedi La deducibilità degli interessi passivi per le imprese soggette all IRES. Le novità dal 2019. L art. 1 del DLgs. 142/2018

Dettagli

Il R.O.L. prodotto o riportato nel 2010

Il R.O.L. prodotto o riportato nel 2010 Il R.O.L. prodotto o riportato nel 2010 di Cosimo Turrisi Pubblicato il 24 marzo 2010 i chiarimenti per il calcolo degli intessi passivi deducibili in dichiarazione rispetto al R.O.L. La legge finanziaria

Dettagli

IFRS 16 - Leasing. D.M. del 5 agosto 2019: coordinamento del principio contabile con le norme fiscali

IFRS 16 - Leasing. D.M. del 5 agosto 2019: coordinamento del principio contabile con le norme fiscali IFRS 16 - Leasing D.M. del 5 agosto 2019: coordinamento del principio contabile con le norme fiscali Indice 1. Definizioni 2. La deduzione dell ammortamento del ROU 3. Modifiche successive al ROU 4. Lease

Dettagli

Raccordo civilistico-fiscale delle principali voci di bilancio (check list)

Raccordo civilistico-fiscale delle principali voci di bilancio (check list) Raccordo civilistico-fiscale delle principali voci di bilancio (check list) Valore della produzione Ricavi delle vendite e delle prestazioni (A.1) Ricavi di vendita Resi, sconti e abbuoni Clausole INCOTERMS

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea) al fine di recepire la Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio

Dettagli

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners

UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners UNICO SC 2015: la deduzione degli interessi passivi Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " FISCO I soggetti IRES, in sede di calcolo

Dettagli

Elena Spagnol - Studio Associato Piazza Eutekne Torino, 27 marzo 2017

Elena Spagnol - Studio Associato Piazza Eutekne Torino, 27 marzo 2017 EFFETTI FISCALI DELLE NOVITÀ CIVILISTICHE Elena Spagnol - Studio Associato Piazza Eutekne Torino, 27 marzo 2017 PREMESSA In un sistema fiscale in cui le regole contabili costituiscono il presupposto iniziale

Dettagli

D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)

D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) Legge di bilancio 2019 e recepimento ATAD I e II Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 Di Lelio Cacciapaglia

Dettagli

Deducibilità interessi passivi

Deducibilità interessi passivi Deducibilità interessi passivi L art. 1, comma 33, lettera i) della Legge 244/2007, (legge Finanziaria 2008), ha apportato profonde modifiche alle regole relative alla deducibilità degli interessi passivi,

Dettagli

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1

LA NOVITA APPORTATA DAL DL 16/2012 1 Prot. n. F89/RNS Bologna, 07 giugno 2012 Oggetto: DEDUCIBILITA DEI CANONI DI LEASING ELIMINAZIONE DEL VINCOLO DELLA DURATA MINIMA DEL CONTRATTO NUOVE REGOLE DI DEDUCIBILITA Modifica apportata, al comma

Dettagli

Circolare del 02 maggio Circolare n : 15/2019

Circolare del 02 maggio Circolare n : 15/2019 Circolare n : 15/2019 Oggetto: I nuovi obblighi di comunicazione per le holding industriali e i riflessi fiscali del DLgs n. 142/2018 Sommario: Il D.Lgs. 142/2018 (normativa europea ATAD) ha introdotto

Dettagli

La fiscalità nelle decisioni finanziarie dell impresa. Lorenzo Faccincani

La fiscalità nelle decisioni finanziarie dell impresa. Lorenzo Faccincani La fiscalità nelle decisioni finanziarie dell impresa Lorenzo Faccincani I principi guida della finanza aziendale La finanza aziendale si base su tre principi fondamentali: Principio di INVESTIMENTO Principio

Dettagli

Il riporto degli interessi passivi nelle operazioni di aggregazione aziendale

Il riporto degli interessi passivi nelle operazioni di aggregazione aziendale Il riporto degli interessi passivi nelle operazioni di aggregazione aziendale di Cosimo Turrisi Pubblicato il 10 maggio 2011 vediamo come calcolare correttamente il pro-rata di deducibilità degli interessi

Dettagli

Effetti legati all applicazione degli Ias/Ifrs. Di Emanuela Fusa Studio di Finanza e Fiscalità

Effetti legati all applicazione degli Ias/Ifrs. Di Emanuela Fusa Studio di Finanza e Fiscalità Effetti legati all applicazione degli Ias/Ifrs Di Emanuela Fusa Studio di Finanza e Fiscalità 1 PROBLEMATICHE FISCALI CONNESSE ALL INTRODUZIONE DEGLI IAS Alcune problematiche specifiche che la normativa

Dettagli

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016

Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Circolare N. 180 del 23 Settembre 2016 Contabilità semplificata: adeguamento alle novità dal 1 gennaio 2017 Gentile cliente, la informiamo che con la legge di Bilancio 2017 (legge n. 232 del 11.12.2016,

Dettagli

Circolare n. 15/2017. Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni

Circolare n. 15/2017. Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni 1 PREMESSA Il DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. milleproroghe ) è stato convertito nella L.

Dettagli

Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP

Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni 1 1 PREMESSA Il DL 30.12.2016 n. 244 (c.d. milleproroghe ) è stato convertito nella

Dettagli

La fiscalità nelle decisioni finanziarie dell impresa. A cura di Lorenzo Faccincani

La fiscalità nelle decisioni finanziarie dell impresa. A cura di Lorenzo Faccincani La fiscalità nelle decisioni finanziarie dell impresa A cura di Lorenzo Faccincani I principi guida della finanza aziendale La finanza aziendale si base su tre principi fondamentali: Principio di INVESTIMENTO

Dettagli

LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES

LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES Partner di LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES Data ultimo aggiornamento: 31 agosto 2019 INDICE LA DISCIPLINA DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRES PREMESSA... 3 1. AMBITO SOGGETTIVO...

Dettagli

S T U D I O G O R I N I S OC IETA T R A P R O F E S S IO N IST I A RE S P ONSA B IL ITA L I MIT A T A C O M ME R C IA L IST I R E V ISORI L E G A L I

S T U D I O G O R I N I S OC IETA T R A P R O F E S S IO N IST I A RE S P ONSA B IL ITA L I MIT A T A C O M ME R C IA L IST I R E V ISORI L E G A L I Como, 23.3.2017 INFORMATIVA N. 10/2017 NOVITA IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELL IRES E DELL IRAP E PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Coordinamento della

Dettagli

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS REGOLAMENTO Ue N. 1606/2002 DI RECEPIMENTO DEGLI IAS/IFRS

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS REGOLAMENTO Ue N. 1606/2002 DI RECEPIMENTO DEGLI IAS/IFRS PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IAS/IFRS REGOLAMENTO Ue N. 1606/2002 DI RECEPIMENTO DEGLI IAS/IFRS a partire dagli esercizi finanziari aventi inizio il 1 gennaio 2005 o in data successiva, i principi

Dettagli

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista 1/5 DEDUCIBILITÀ FISCALE DEGLI INTERESSI PASSIVI PER LE IMPRESE CLASSIFICAZIONE DT ART 96 TUIR - 20.010.000 RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 4 COMMI ART. 1 COMMI 33-34-35 L. 24.12.2007 N. 244; ART. 96-97-98-109-110

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne) Il calcolo dell IRAP per le società di persone

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne) Il calcolo dell IRAP per le società di persone Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di Studio Eutekne) Il calcolo dell IRAP per le società di persone 1 Rilevanza delle regole IRPEF Le società di persone commerciali e gli imprenditori individuali determinano

Dettagli

Il passaggio ai principi IAS/IFRs dopo il D.Lgs. n. 139/2015

Il passaggio ai principi IAS/IFRs dopo il D.Lgs. n. 139/2015 Dott. Francesco Bontempo Il passaggio ai principi IAS/IFRs dopo il D.Lgs. n. 139/2015 LA FISCALITÀ DEI BILANCI REDATTI SECONDO CRITERI IAS/IFRS Milano, 13 maggio 2015 AGENDA L evoluzione della disciplina

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 263 19.10.2015 Interessi passivi: come cambia la deducibilità Categoria: Ires Sottocategoria: Determinazione del reddito Il Decreto Legislativo

Dettagli

Luciano Bertolini. Firenze, 1 dicembre 2016

Luciano Bertolini. Firenze, 1 dicembre 2016 Luciano Bertolini Firenze, 1 dicembre 2016 Agenda fiscale Dlgs 139/2015 1) Coordinamento tra norma civilistica e fiscale: resta il doppio binario. Mancato coordinamento con la normativa fiscale 2) I possibili

Dettagli

I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani

I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani I SEMPLIFICATI «PER CASSA» a cura di Fabrizio Giovanni Poggiani REGIME DI CASSA il quadro «RG» deve essere compilato dai soggetti in regime di contabilità semplificata, ai sensi dell art. 18, D.P.R. 600/1973

Dettagli

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA. Federico LOZZI

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA. Federico LOZZI IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA Federico LOZZI 1 RIFERIMENTI NORMATIVI D. Lgs. 139/2015 D.L. 244/2016 (art. 13 bis) Art. 83 co. 1 TUIR D.M. 03.08.2017 2 RIFERIMENTI DI PRASSI E DI DOTTRINA Circolare

Dettagli

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) REQUISITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA LA NUOVA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA PER CASSA (DAL 2017) Come noto, l art. 5, Ddl della legge Finanziaria 2017, prevede: la modifica dell art. 66, TUIR, per effetto della quale, a decorrere dall 1.1.2017,

Dettagli

Circolare N.55 del 13 Aprile 2017

Circolare N.55 del 13 Aprile 2017 Circolare N.55 del 13 Aprile 2017 Novità in materia di determinazione dell IRES e dell IRAP e proroga del termine di presentazione delle dichiarazioni Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali

IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali IRAP: nuove modalità di calcolo della base imponibile per le società di persone e le imprese individuali di Sonia Cascarano Pubblicato il 17 novembre 2008 le risultanze di bilancio devono essere assunte

Dettagli

I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali

I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali I chiarimenti al nuovo regime delle perdite fiscali di Francesco Buetto Pubblicato il 13 dicembre 2011 analisi dell interpretazione dell Agenzia delle Entrate sul nuovo regime: i nuovi limiti all utilizzo

Dettagli

Risposta n. 5 Roma, 10 gennaio 2019

Risposta n. 5 Roma, 10 gennaio 2019 Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Risposta n. 5 Roma, 10 gennaio 2019 OGGETTO: Articolo 87, 101 e 110 del TUIR di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 - Cessione in valuta

Dettagli

- Ires I: - Soggetti passivideterminazione

- Ires I: - Soggetti passivideterminazione - Ires I: - Soggetti passivideterminazione del tributo 1 I soggetti Ires (Art. 73 del Tuir) Società di capitali residenti (esempio: s.p.a., s.r.l., s.a.p.a., società cooperative e di mutua assicurazione);

Dettagli

La deducibilità degli interessi passivi alla luce della legge finanziaria per il 2008

La deducibilità degli interessi passivi alla luce della legge finanziaria per il 2008 La deducibilità degli interessi passivi alla luce della legge finanziaria per il 2008 di Roberto Pasquini Pubblicato il 7 febbraio 2008 La legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) pubblicata

Dettagli

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti;

(i) l iscrizione di un provento, che nella voce 22 del conto economico quindi rettifica, in diminuzione, l ammontare delle imposte correnti; Fiscalità differita ed anticipata: casi e soluzioni L iscrizione delle imposte differite attive e passive ad integrazione delle imposte correnti è necessaria al fine di rappresentare correttamente nel

Dettagli

I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir

I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art D.P.R. 917/86 Tuir PLANNING E CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA I.R.E.S. Imposta sul reddito delle società art.72 161 D.P.R. 917/86 Tuir 1 I.R.E.S. ha sostituito l I.R.P.E.G. si applica a S.p.a.,S.a.p.a.,S.r.l.,cooperative,

Dettagli

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio

Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Seminario sugli aspetti fiscali del bilancio Riccardo Cimini Ricercatore di Economia Aziendale rcimini@unitus.it A.A. 2016/2017 1 Tipologia Imposte indirette Imposte dirette Imposte comunali sugli immobili

Dettagli

COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA APPLICAZIONE DEL CRITERIO DELL ATTUALIZZAZIONE DEI DEBITI E DEI CREDITI RELATIVI ALL ACQUISTO/VENDITA DI PARTECIPAZIONI

Dettagli

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO OIC 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ASPETTI FISCALI Lorenzo Arienti Commissione Imposte Dirette, ODCEC Bologna Bologna, 26 febbraio 2015 1 PROGETTO DI REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI

Dettagli

INTERESSI PASSIVI: NUOVE MODALITÀ DI DEDUZIONE E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE. Dott. Pasquale SAGGESE

INTERESSI PASSIVI: NUOVE MODALITÀ DI DEDUZIONE E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE. Dott. Pasquale SAGGESE INTERESSI PASSIVI: NUOVE MODALITÀ DI DEDUZIONE E INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE Dott. Pasquale SAGGESE Diretta 18 maggio 2009 SOGGETTI IRES - DISCIPLINA FISCALE COMMA 1: CRITERIO GENERALE DI DEDUCIBILITÀ

Dettagli

La determinazione del carico fiscale

La determinazione del carico fiscale La determinazione del carico fiscale Emanuele Perucci Traccia di Economia aziendale Il candidato, dopo aver illustrato il principio di competenza per la determinazione del reddito d impresa, soffermandosi

Dettagli

NOVITÀ DI BILANCIO (D.LGS. 139/2015)

NOVITÀ DI BILANCIO (D.LGS. 139/2015) 25 / 05 / 2017 Relatore: Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Le fonti Direttiva Comunitaria 2013/34/UE - semplificazione informazioni - informativa finanziaria obiettivi

Dettagli

Determinazione della base imponibile IRAP per le società industriali, commerciali e di servizi

Determinazione della base imponibile IRAP per le società industriali, commerciali e di servizi Determinazione della base imponibile IRAP per le società industriali, commerciali e di servizi di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 26 aprile 2010 come individuare al meglio la base imponibile IRAP per quelle

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 43 01.07.2014 Interessi passivi non deducibili La determinazione dell ammontare degli interessi passivi deducibili ai sensi dell art. 96 TUIR.

Dettagli

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa

RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA. Rif. dispensa RELAZIONE TRA VALUTAZIONI CIVILISTICHE E FISCALI, LA FISCALITÀ DIFFERITA Rif. dispensa 1. Le valutazioni di bilancio nel Codice Civile Sono prioritariamente individuati dall art 2426 del Codice Civile

Dettagli

Aiuto alla crescita economica (ACE) - Nuove disposizioni attuative

Aiuto alla crescita economica (ACE) - Nuove disposizioni attuative Aiuto alla crescita economica (ACE) - Nuove disposizioni attuative Via Leoncino, 22 37121 Verona - IT Foro Buonaparte, 67 20121 Milano IT Via Castiglione, 4 40121 Bologna IT Legal + 39.045.596974 Tax +

Dettagli

Lezione La dipendenza parziale del reddito delle società e degli enti commerciali dal risultato economico: ratio e motivazioni

Lezione La dipendenza parziale del reddito delle società e degli enti commerciali dal risultato economico: ratio e motivazioni Lezione La dipendenza parziale del reddito delle società e degli enti commerciali dal risultato economico: ratio e motivazioni Il d.lgs. n. 38/2005 e la l. n. 244/2007: i principi contabili internazionali

Dettagli

Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano

Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano Interessi passivi nel mod. UNICO 2014 Francesco Leone e Roberto Galiero - Dottori commercialisti in Milano ADEMPIMENTO " FISCO L importo degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, indeducibili

Dettagli

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRES Paolo Fratini Facoltà di Economia Università degli Studi di Perugia Commissione Compliance aziendale CNDCEC CONTATTI Tel: 0744/422841 E-Mail: paolo.fratini@unipg.it

Dettagli

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÁ IMMOBILIARI

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÁ IMMOBILIARI Gruppo di lavoro fiscalità immobiliare LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE SOCIETÁ Stefano SPINA 7 maggio 2018 IMMOBILI MERCE STRUMENTALI PATRIMONIALI per natura e per destinazione 2 NOZIONE DI IMMOBILE

Dettagli

Circolare n. 3. del 18 gennaio Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di IRAP INDICE

Circolare n. 3. del 18 gennaio Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di IRAP INDICE Via Principe Amedeo 11 10123 Torino c.f. e p.iva 06944680013 Tel. 011 8126939 Fax. 011 8122079 Email: info@studiobgr.it www.studiobgr.it Circolare n. 3 del 18 gennaio 2008 Legge Finanziaria 2008 (L. 24.12.2007

Dettagli

Normativa e applicazioni pratiche

Normativa e applicazioni pratiche Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 154 30.05.2014 UNICO 2014 e interessi passivi Normativa e applicazioni pratiche Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: UNICO SC 2014 Il regime

Dettagli

A S S O S I M. Milano, 23 giugno La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci

A S S O S I M. Milano, 23 giugno La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci A S S O S I M Milano, 23 giugno 20004 La eliminazione delle interferenze fiscali effetti del c.d. disinquinamento fiscale dei bilanci Relatore: Dott. Franco Fondi S T U D I O F O N D I ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Dettagli

Consolidato fiscale, le novità in campo (2)

Consolidato fiscale, le novità in campo (2) Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Consolidato fiscale, le novità in campo (2) 11 Giugno 2008 Modificata la disciplina degli interessi passivi A decorrere dal periodo

Dettagli

FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI

FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI FISCALITÀ DIRETTA UTILE PER L IMPRESA, GLI INTERESSI PASSIVI DEDUCIBILI Le novità nei bilanci 2016, con la possibilità di scaricare file excel che riportano 2 esempi di calcolo della deducibilità degli

Dettagli

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE) L IRAP delle persone fisiche

Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE) L IRAP delle persone fisiche Luca Fornero (Commercialista - Gruppo di studio EUTEKNE) L IRAP delle persone fisiche 1 Verifica dell assoggettamento ad IRAP Riguardo agli esercenti arti e professioni e ai piccoli imprenditori, rileva

Dettagli

RISOLUZIONE N. 37/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 37/E QUESITO RISOLUZIONE N. 37/E Direzione Centrale Coordinamento Normativo Roma, 15 maggio 2018 OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Trattamento IRES applicabile ai componenti

Dettagli

REDDITO DI IMPRESA INTERESSI PASSIVI AMMESSI IN DEDUZIONE (art.96 del DPR 917/86) CREDITI DEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

REDDITO DI IMPRESA INTERESSI PASSIVI AMMESSI IN DEDUZIONE (art.96 del DPR 917/86) CREDITI DEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE REDDITO DI IMPRESA INTERESSI PASSIVI AMMESSI IN DEDUZIONE (art.96 del DPR 917/86) CREDITI DEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di Giovanni Mocci Dottore commercialista 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Dettagli

Premessa. Sintesi delle criticità fiscali per la redazione del bilancio 2016

Premessa. Sintesi delle criticità fiscali per la redazione del bilancio 2016 Premessa Sintesi delle criticità fiscali per la redazione del bilancio 2016 Colpevole ritardo nell emanazione delle regole definitive. Regole complesse. Necessità di sforzi interpretativi. Interventi sul

Dettagli

Anno 2010 N. RF 66. La Nuova Redazione Fiscale BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI

Anno 2010 N. RF 66. La Nuova Redazione Fiscale BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI ODCEC VASTO Anno 2010 N. RF 66 La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO BILANCIO 2009: DEDUZIONE IRAP 10% 2009 E ANNI PREGRESSI RIFERIMENTI DL N. 185/2008, OIC N. 19, OIC N.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 42/E. Roma, 12 aprile 2011

RISOLUZIONE N. 42/E. Roma, 12 aprile 2011 RISOLUZIONE N. 42/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 aprile 2011 OGGETTO: Art. 172, comma 7, ultimo periodo, TUIR - Riporto degli interessi passivi indeducibili ai sensi dell articolo 96, comma 4,

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 39 28.10.2015 2 Leasing: aspetti contabili e fiscali Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Scritture contabili Continuiamo la nostra analisi

Dettagli

LA NUOVA FISCALITÀ DEI CONTRATTI DI LEASING. CASI PRATICI di Gianluca De Candia. Convegno di Formazione Professionale Continua

LA NUOVA FISCALITÀ DEI CONTRATTI DI LEASING. CASI PRATICI di Gianluca De Candia. Convegno di Formazione Professionale Continua LA NUOVA FISCALITÀ DEI CONTRATTI DI LEASING. CASI PRATICI di Gianluca De Candia Convegno di Formazione Professionale Continua 4 Dicembre 2012 Sede dell Ordine Piazzale delle Belle Arti, 2 Roma AMBITO DI

Dettagli

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta

Indice. Base imponibile. Voci che concorrono in ogni caso a formare il valore della produzione netta Indice Capitolo 1- La determinazione della base imponibile Irap per i soggetti IRES: il principio di derivazione dal bilancio pag.9 Società di capitali Principio di inerenza Base imponibile Voci di corrispondenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009

CIRCOLARE N. 36/E. Roma, 16 luglio 2009 CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 luglio 2009 OGGETTO: Articolo 1, commi 50 e 51 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Modifiche alla determinazione della base imponibile

Dettagli

GLI IMMOBILI NELL IMPRESA. Aggiornato alla Legge 28/01/2009, n. 2 (GU n. 22 del 28/01/ SO n. 14)

GLI IMMOBILI NELL IMPRESA. Aggiornato alla Legge 28/01/2009, n. 2 (GU n. 22 del 28/01/ SO n. 14) 3 Aggiornato alla Legge 28/01/2009, n. 2 (GU n. 22 del 28/01/2009 - SO n. 14) GLI IMMOBILI NELL IMPRESA Coordinamento scientifico a cura di Siro Giovagnoli ed Emanuele Re Legenda Indice LEGENDA: Al fine

Dettagli

Temi speciali di bilancio

Temi speciali di bilancio Università degli Studi di Parma Temi speciali di bilancio Le imposte Riferimenti PRINCIPIO CONTABILE n. 25 (da fare tutto) DOCUMENTO INTERPRETATIVO AL P.C. 25 (N.2) (da fare: 1-15, 18-42) 2 Le imposte

Dettagli

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 96 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 96 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 La deducibilità degli interessi passivi in UNICO SC 2016 di Emiliano Ribacchi - Dottore commercialista in Roma - ACP Studio - Alonzo Committeri & Partners ADEMPIMENTO " FISCO I soggetti IRES sono tenuti

Dettagli

Studio Professionale Dott. Giuseppe Barletta

Studio Professionale Dott. Giuseppe Barletta Studio Professionale Dott. Giuseppe Barletta Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL) Tel. 0933.923244 366.1710075 - Fax 0933.462105 e.mail: studiobarlettag@tiscali.it OGGETTO: Decreto Crescita e

Dettagli

RISOLUZIONE N. 152/E

RISOLUZIONE N. 152/E RISOLUZIONE N. 152/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 ottobre 2005 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ricerca e sviluppo Eliminazione delle interferenze fiscali XZ S.pA. Con l interpello

Dettagli

Articolo pubblicato su FiscoOggi (

Articolo pubblicato su FiscoOggi ( Articolo pubblicato su FiscoOggi (http://fiscooggi.it) Analisi e commenti Ias/Ifrs, dal bilancio immobiliari 3 a Redditi: investimenti 23 Aprile 218 Le quote di ammortamento relative ai beni in argomento,

Dettagli

a cura del Dott. Giulio Tombesi

a cura del Dott. Giulio Tombesi D.Lgs. ATAD: INTERESSI PASSIVI a cura del 22 novembre 2018 Milano LA GENESI 1. Action 4 Progetto BEPS: Ottobre 2015 Obiettivo: contrastare fenomeni di erosione della base imponibile attraverso operazioni

Dettagli

Coordinamento della disciplina fiscale con le novità in materia di bilancio (principali novità del D.M )

Coordinamento della disciplina fiscale con le novità in materia di bilancio (principali novità del D.M ) 17 ottobre 2017 Coordinamento della disciplina fiscale con le novità in materia di bilancio (principali novità del D.M. 03.08.2017) Gentile Cliente, la presente per informarvi che con il DM 3.8.2017, pubblicato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10 /E

RISOLUZIONE N. 10 /E RISOLUZIONE N. 10 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 29/01/2018 Prot. n. OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212.Disciplina Ires per la valutazione titoli con

Dettagli

R RI RISOLUZIONE N. 90/E

R RI RISOLUZIONE N. 90/E R RI RISOLUZIONE N. 90/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 luglio 2005 OGGETTO:Istanza d interpello. Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile ai versamenti

Dettagli

NOTA OPERATIVA N. 10/2013

NOTA OPERATIVA N. 10/2013 NOTA OPERATIVA N. 10/2013 OGGETTO: La deducibilità dei canoni di leasing per le imprese che adottano i principi contabili nazionali dopo le modifiche introdotte dal D.L. 16/2012. Premessa L articolo 4-bis,

Dettagli

Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di reddito d impresa

Legge Finanziaria 2008 (L n. 244) - Principali novità in materia di reddito d impresa Circolare n. 2 del 0.0.2008 Legge Finanziaria 2008 (L. 24.2.2007 n. 244) - Principali novità in materia di reddito d impresa INDICE Premessa 3 2 Riduzione dell aliquota IRES 3 3 Nuove norme in materia

Dettagli

INDICE PARTE I IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE: PRINCIPI E DOCUMENTI

INDICE PARTE I IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE: PRINCIPI E DOCUMENTI INDICE PREMESSA... 13 PARTE I IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE: PRINCIPI E DOCUMENTI 1. IL BILANCIO SECONDO IL CODICE CIVILE... 17 1.1 I principi generali... 17 1.1.1 Le finalità del bilancio d esercizio...

Dettagli