L Agenzia delle Entrate e l ODCEC di Bologna si confrontano sulle recenti novità fiscali. La disciplina della deducibilità degli interessi passivi
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1 L Agenzia delle Entrate e l ODCEC di Bologna si confrontano sulle recenti novità fiscali La disciplina della deducibilità degli interessi passivi Antonino Cantale DRER Ufficio Grandi Contribuenti Matteo Cornacchia Componente della Commissione Rapporti con l Agenzia delle Entrate ODCEC di Bologna 29 maggio 2019
2 Fonti internazionali Principali riferimenti DIRETTIVA UE n. 2016/1164 del 12 luglio 2016 (c.d. ATAD 1), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno, come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 (c.d. ATAD 2): Considerando n. (5), (6) (7) (8) e (9) Artt. 2, 4 e 11 (Definizioni e Norma relativa ai limiti sugli interessi) Progetto BEPS, OECD/G20 Limiting base erosion involving interest deductions and other financial payments - ACTION 4: 2016 Final Report. 2
3 D.Lgs. 29 novembre 2018, n. 142 Articoli 1, 13 e 14 Nuovo art. 96 TUIR L art. 1 sostituisce il testo dell art. 96 del TUIR con un nuovo testo, allineato alle indicazioni contenute nella Direttiva 2016/1164 ATAD1 Gli artt. 13 e 14 contengono invece le disposizioni volte a disciplinare la transizione dalla precedente alla nuova normativa, nonché le abrogazioni che ne conseguono Entrata in vigore A partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
4 Nuovo Art. 96 TUIR Principali novità nel regime di deduzione nozione innovativa di interessi attivi e passivi e di proventi ed oneri assimilati; inclusione degli interessi passivi capitalizzati nel perimetro oggettivo di applicazione dell art. 96 TUIR; riporto in avanti degli interessi attivi non utilizzati; limite temporale al riporto del ROL non utilizzato; sostituzione del ROL contabile con quello di matrice fiscale (c.d. «ROL fiscale»). 4
5 Nuovo Art. 96 TUIR Ambito soggettivo Conferme e novità L ambito soggettivo dell attuale art. 96 del TUIR viene sostanzialmente confermato. Pertanto, il regime di deducibilità degli interessi passivi si rivolge a: soggetti IRES residenti (incluse le holding industriali); società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust con o senza personalità giuridica, non residenti, relativamente alle attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. Non è più prevista la specifica esenzione per le società consortili costituite per l esecuzione di lavori pubblici, le società di progetto e quelle costituite per l esercizio e la realizzazione di interporti. Esclusi gli intermediari finanziari, le imprese assicurative e le società capogruppo di gruppi assicurativi (art. 96, c. 12 TUIR). 5
6 Nuovo Art. 96 TUIR, co. 1 e 3, TUIR Ambito oggettivo: nozione di interessi attivi e passivi e di proventi ed oneri assimilati Il nuovo art. 96, comma 3, TUIR prevede in tal senso che: si debba fare riferimento agli interessi attivi e passivi, nonché ai proventi e agli oneri finanziari ad essi assimilati; gli interessi devono derivare da un operazione o da un rapporto contrattuale aventi causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene una componente di finanziamento significativa; gli interessi devono essere qualificati come tali dai principi contabili adottati dall impresa; la qualificazione contabile non deve essere disattesa dai decreti fiscali di attuazione della derivazione rafforzata (D.M. 1 aprile 2009, n. 48, D.M. 8 giugno 2011, D.M. 3 agosto 2017, D.M. 10 gennaio 2018). Dubbio in merito all applicabilità di tale condizione per le MICROIMPRESE 6
7 Nuovo Art. 96 TUIR, co. 1 e 3, TUIR Ambito oggettivo: nozione di interessi attivi e passivi e di proventi ed oneri assimilati Focus su Interessi passivi capitalizzati: da includere nel test del ROL quelli capitalizzati ai sensi dell art. 110, co. 1, lett. b) del TUIR (compresi anche quelli costituenti rimanenze di magazzino c.f.r. R.M. 3/DPF/2008); Non chiaro dal tenore della norma se la verifica di deducibilità vada fatta: a) nel periodo di imposta di sostenimento per l intero importo degli interessi capitalizzati; oppure b) in relazione alle singole quote imputate a C/E unitamente all ammortamento del bene. La soluzione adottata nella Relazione illustrativa è la sub a) Interessi passivi di natura commerciale: non dovrebbero essere più esclusi, così come invece previsto in via interpretativa con riferimento alla previgente versione dell art. 96; Modifica in senso peggiorativo per il contribuente 7
8 Nuovo Art. 96 TUIR, co. 1 e 3, TUIR Ambito oggettivo: nozione di interessi attivi e passivi e di proventi ed oneri assimilati Focus su Immobiliari di gestione: nessuna modifica significativa; Continuano ad essere esclusi gli interessi passivi sui finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione; Resta in vigore la norma che prevede che gli interessi passivi relativi all acquisto di immobili patrimonio debbano essere assoggettati al test del ROL. Società che operano con la P.A.: non si devono più considerare gli "interessi virtuali" ma diventano rilevanti gli interessi di mora prima esclusi; Spese di emissione dei Bond e titoli similari: viene eliminata la possibilità di dedurre tale costo (incluse le spese legali, notarili, tributarie, ecc..) per cassa nell esercizio di sostenimento del costo ora tali spese saranno rilevate in base all applicazione di corretti principi contabili e, se del caso, sottoposti alla disciplina dell art. 96 TUIR; Titoli esteri deducibili per l emittente: la Relazione Illustrativa precisa che sono da includere tra gli interessi attivi i proventi imponibili in capo al percettore residente relativi a strumenti finanziari rappresentativi del capitale di emittenti non residenti e relativi oneri sono deducibili nello Stato estero. 8
9 Nuovo Art. 96 TUIR, co. 3 e 6, TUIR Eccedenze di interessi attivi Possibilità di riporto a nuovo senza limiti di tempo delle eccedenze di interessi attivi Possibilità di trasferimento al consolidato fiscale delle eccedenze di interessi attivi (con esclusione di quelle ante consolidato) Norma 2018 Esercizio 1 Esercizio 2 Interessi passivi Interessi attivi ROL 0 0 Interessi passivi indeducibili Norma 2019 Esercizio 1 Esercizio 2 Interessi passivi Interessi attivi ROL 0 0 Interessi passivi indeducibili 0 0 9
10 Nuovo Art. 96 TUIR, co. 3 e 6, TUIR Eccedenze di interessi attivi Adozione di una definizione di interessi passivi basata sui principi contabili (problematica del day one loss/profit) Le eccedenze di interessi attivi non dovrebbero essere assoggettate alle norme antielusive di cui agli art. 84, 172 e 173 del TUIR Così come per le eccedenze di ROL, anche sulle eccedenze di interessi attivi non va stanziata la fiscalità anticipata Necessità di adeguare gli accordi di consolidato 10
11 Nuovo Art. 96 TUIR, co. 4, TUIR Definizione e calcolo del ROL «fiscale» Nella determinazione del ROL si passa da un approccio basato sul dato contabile ad uno fondato su quello fiscale, pertanto: si continuano a prendere in considerazione le poste di conto economico ma nella misura che risulta dall applicazione delle norme fiscali (es. costi telefonici all 80%); viene eliminata l esclusione dei componenti straordinari derivanti da trasferimenti di azienda; vengono attratte componenti reddituali anche non contabilizzate nel ROL (TFR IAS); si dovrà tenere conto della detassazione di eventuali componenti positivi non rilevanti fiscalmente (credito d imposta R&D); regimi di esclusione o non imponibilità: Patent Box e Branch Exemption esempi di regimi che si basano sulla somma algebrica di componenti positivi e negativi classificati in voci rilevanti ai fini del ROL e, come tali, da scomputare dal ROL; Iper/Super ammortamento: nessun impatto in quanto agevolazione relativa a poste non rilevanti ai fini del ROL; ACE: nessun impatto in relazione alle eventuali eccedenze ACE riportabili da esercizi precedenti in quanto agevolazione non collegata a specifiche voci di C/E rilevanti ai fini del ROL. 11
12 ESEMPIO 1 Tabella 1 - Valori di bilancio al 31/12/2018 A) Valore della produzione 1000 B) Costi della produzione 800 8) Canoni locazione finanziaria di beni strumentali 0 10a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 15 10b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 35 Nel caso in esame il ROL risulterebbe pari a: ROL = ( ) ROL =
13 ESEMPIO 2 Tabella 2 - Valori di bilancio al 31/12/2019 A) Valore della produzione 1000 B) Costi della produzione 800 8) Canoni locazione finanziaria di beni strumentali 0 10a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 15 10b) Ammortamento immobilizzazioni materiali 35 Nel caso in esame per il calcolo del ROL non sarà più sufficiente l utilizzo dei dati derivanti dal conto economico, bensì occorrerà prendere in considerazione i valori fiscali che concorrono alla formazione del reddito d impresa. 13
14 ESEMPIO 2 Tabella 3 - Valori fiscalmente rilevanti al 31 dicembre 2019 Voci di bilancio Importo Deducibilità Valore fiscale Var. in aumento Spese telefoniche 1 80% 0,8 0,2 Spese autovettura 2,5 20% 0,5 2 Compensi amministratori non pagati 50 0% 0 50 In base alla tabella 3 il ROL al 31/12/2019 sarà determinato nel seguente modo ROL = ( , ) ROL = ,80 ROL = 302,20 Questa novità determinerà delle complicazioni in termini gestionali: bisognerà ricostruire un C/E fiscale, differente da quello civilistico. 14
15 Nuovo Art. 96 TUIR, co. 7, TUIR Riporto del ROL «fiscale» E prevista la deducibilità dell eccedenza degli interessi passivi rispetto alla somma tra gli interessi attivi del periodo e l eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d imposta precedenti, nei limiti del 30% del ROL del periodo e del 30% del ROL riportato dai periodi precedenti. Il ROL non utilizzato può essere riportato in avanti nel limite di cinque periodi di imposta Ciò ha comportato l introduzione di specifiche modalità di «utilizzo» del ROL: prioritariamente il 30% del ROL di periodo; Successivamente, il 30% del ROL riportato dai periodo d imposta precedenti, a partire dal meno recente (criterio FIFO). 15
16 Nuovo Art. 96 TUIR, co. 1, 2 e 5, TUIR Priorità di utilizzo Sequenza temporale di utilizzo degli interessi passivi Gli interessi passivi devono essere compensati utilizzando nell ordine: Interessi attivi e proventi assimilati relativi al periodo d imposta Interessi attivi e proventi assimilati eccedenti provenienti da precedenti periodi d imposta 30% del ROL «fiscale» relativo al periodo d imposta 30% del ROL «fiscale» eccedente proveniente da precedenti periodi d imposta (criterio FIFO) 16
17 D.Lgs. n. 142/2018, art. 13 Regime transitorio Ai fini della determinazione del ROL fiscale: non si tiene conto dei componenti di reddito già imputati a C/E negli esercizi precedenti al 2019 e che al termine dell esercizio 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte, rilevanza fiscale (es: compenso amministratori, plusvalenza rateizzata); le voci del valore e dei costi della produzione che siano una rettifica di segno opposto di voci rilevati in vigenza della vecchia disciplina devono essere assunte per il loro valore contabile, anche se diverso da quello fiscale (es: rilascio di un fondo tassato, sopravvenienza passiva indeducibile); le eccedenze di interessi passivi generatesi anteriormente alla nuova normativa (i.e. ante 2019) sono riportabili ai successivi periodi d imposta senza limiti temporali e deducibili secondo le nuove norme Eccedenze di ROL inutilizzato formatesi fino al 2018 non riportabili in avanti salvo l utilizzo per la deduzione di interessi passivi su prestiti stipulati fino al 17/6/2016 non modificati dopo tale data (valutare verifica legale delle clausole contrattuali) Necessità di separata indicazione in dichiarazione del ROL che si intende utilizzare! 17
18 Caso n. 2 Soluzione Caso n. 1 Soluzione D.Lgs. n. 142/2018, art. 13 Eccedenze del ROL pregresso casi e soluzioni Apertura di conto corrente affidato avvenuta nel 2015, che matura nel 2019 interessi passivi per 100, con ROL 2019 pari a 50 e ROL pregresso riportato a nuovo pari a 70. Gli interessi passivi di 100 nel 2019 potranno essere dedotti per 50 utilizzando il tetto del ROL di periodo 2019; per la restante parte di 50 si potrebbe utilizzare l eccedenza di ROL pregressa, ma il punto va chiarito trattandosi di interessi che non derivano da un rapporto a scadenza definita. Mutuo chirografario stipulato il 30 ottobre 2017 dal quale sorgono interessi passivi di periodo per il 2019 pari a 100, con ROL di periodo pari a zero e ROL pregresso pari a 200. Nel 2019 non potrà essere dedotto alcun costo per interessi, poiché essi derivano sì da un rapporto a scadenza definita (mutuo), ma che è stato stipulato oltre la data del 17/06/
19 Caso n. 4 Soluzione Caso n. 3 Soluzione D.Lgs. n. 142/2018, art. 13 Eccedenze del ROL pregresso casi e soluzioni Mutuo ipotecario stipulato il 20 aprile 2016, con interessi passivi generati nel 2019 per 100, ROL pregresso di 150 e ROL del 2019 pari a 30. Trattandosi di interessi derivanti da contratti a scadenza definita e stipulati prima del 17/06/2016, è possibile utilizzare anche il ROL pregresso. Prima si utilizzerà l intero ROL per 30 e per gli ulteriori 70 il ROL pregresso, deducendo l intero importo di interessi passivi e riportando a nuovo l eccedenza di ROL pregresso per 80. Interessi attivi commerciali generati nel 2019 per 100 e interessi passivi dello stesso periodo per 150. Non è possibile compensare gli interessi passivi con quelli attivi poiché dal 2019 gli interessi attivi possono essere utilizzati per dedurre quelli passivi solo se presentano causa finanziaria. 19
20 La disciplina della deducibilità degli interessi passivi Dott. Antonino Cantale Dott. Matteo Cornacchia 20
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