RAVVEDIMENTO OPEROSO: CARATTERISTICHE E PROCEDURE

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "RAVVEDIMENTO OPEROSO: CARATTERISTICHE E PROCEDURE"

Transcript

1 Attenzione: la Guida che state stampando è aggiornata al 14/11/2012. I file allegati con estensione.doc,.xls,.pdf,.rtf, etc. non verranno stampati automaticamente; per averne copia cartacea è necessario aprire il singolo allegato e stamparlo. File PDF creato in data 14/11/2012 Per maggiori informazioni rivolgersi: Servizio Tributario Piazza Castello, Vicenza tel fax fisco@assind.vi.it RAVVEDIMENTO OPEROSO: CARATTERISTICHE E PROCEDURE Introduzione Capitolo n. 1. Le finalità del ravvedimento Capitolo n. 2. Il ravvedimento di violazioni sostanziali Sotto Capitolo n Ravvedimento in caso di omesso o insufficiente versamento Sotto Capitolo n Ravvedimento in caso di regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, entro un anno dall'omissione Sotto Capitolo n Ravvedimento in caso di omessa presentazione della dichiarazione Capitolo n. 3. Il ravvedimento relativo all'imposta di registro sulle locazioni Capitolo n. 4. Il ravvedimento nel caso di omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA Capitolo n. 5. Indebita detrazione di IVA oggettivamente indetraibile Capitolo n. 6. Compensazione di crediti per un importo superiore a quello consentito Capitolo n. 7. Compensazione di un credito inesistente Capitolo n. 8. Violazioni di natura formale Capitolo n. 9. Il ravvedimento in alcuni casi particolari Sotto Capitolo n Il ravvedimento per errata indicazione del codice tributo nel modello F23 o nel modello F24 Sotto Capitolo n Omessa presentazione dell'f24 a zero Sotto Capitolo n Ravvedimento dello splafonamento Sotto Capitolo n Ravvedimento operoso nel caso di invio errato della dichiarazione di intento Sotto Capitolo n Tardiva trasmissione degli elenchi intrastat Sotto Capitolo n Ravvedimento delle operazioni soggette al regime del reverse-charge Sotto Capitolo n Omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi dei costi relativi ad acquisti intercorsi con fornitori residenti in paesi black-list Introduzione Ravvedimento operoso: caratteristiche e procedure L istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall art. 13 del Dlgs. n 472/97, è una procedura che consente la regolarizzazione spontanea di violazioni di carattere tributario commesse dai contribuenti, nel rispetto di specifici limiti temporali e quantitativi, fruendo di una significativa riduzione delle sanzioni amministrative previste.

2 In considerazione delle difficoltà che talvolta gli operatori incontrano, dovute principalmente alle diverse misure sanzionatorie applicabili a seconda del tipo di violazione commessa, abbiamo ritenuto opportuno predisporre una guida al fine di illustrare gli aspetti più rilevanti di questo istituto, fornendo, nel contempo, precise istruzioni operative per sanare alcuni degli errori più frequenti.

3 Capitolo n. 1 Le finalità del ravvedimento La finalità dell'istituto del ravvedimento operoso è quella di dirimere futuri contenziosi con i contribuenti allo scopo di ridurre i costi dell accertamento e allo stesso tempo tramite una riduzione delle sanzioni incentivare la spontanea regolarizzazione degli errori commessi. La riduzione delle sanzioni varia a seconda della tempestività del ravvedimento e del tipo di violazione. Il ravvedimento è consentito solo se: la violazione che si intende sanare non sia già stata formalmente contestata; non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche ; non siano iniziate altre attivit à amministrative di accertamento (ad esempio inviti, richieste o questionari inviati al contribuente) di cui l autore o i soggetti solidalmente responsabili abbiano avuto formale conoscenza. Per quanto riguarda gli accessi, le ispezioni e le verifiche, con la circolare n 180/E/98, l Amministrazione finanziaria ha chiarito che qualora l accesso, l ispezione o la verifica riguardino specifici periodi d imposta, il ravvedimento rimane esperibile per le violazioni commesse in periodi d imposta diversi da quello o quelli oggetto di controllo. Ugualmente dicasi circa la possibilità di regolarizzazione per le violazioni relative ad un tributo diverso da quello oggetto di verifica. Si rileva, inoltre, che poiché la norma cita espressamente tra le cause ostative al ravvedimento le attività di accertamento di natura amministrativa, sarà possibile accedere alla procedura di regolarizzazione spontanea nel caso di indagini di natura penale in corso, anche se da queste procedure potrebbero emergere violazioni di natura tributaria. A tal proposito, ricordiamo che il decreto disciplinante la materia dei reati tributari (il D.lgs. n 74/2000) stabilisce che l avvenuto pagamento del tributo, anche tramite ravvedimento operoso, costituisce una circostanza attenuante dei reati commessi, comportando una riduzione della sanzione penale fino alla metà. Infine, secondo la circolare n 18/E/2011, qualora si riceva la comunicazione dell esito del controllo automatizzato della dichiarazione (ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n 600/73 e 54-bis del DPR n 633/72) prima della scadenza del termine per avvalersi del ravvedimento operoso, è preclusa la possibilità di beneficiare della riduzione delle sanzioni con riferimento alle irregolarità riscontrate nell ambito di tale attività. Il blocco del ravvedimento operoso riguarda dunque solo le infrazioni oggetto del controllo automatizzato della dichiarazione, mentre resta ferma la possibilità di regolarizzare altre violazioni non riscontrabili in sede di controllo automatico (ad esempio, l omessa dichiarazione di un reddito percepito).

4 Capitolo n. 2 Il ravvedimento di violazioni sostanziali Le violazioni sostanziali sono quelle che influenzano la determinazione del tributo o incidono, in qualsiasi maniera, sul pagamento dello stesso. L art. 13, commi 1 e 2, del D.lgs. n 472/97 permette al contribuente di sanare spontaneamente tali violazioni, provvedendo al pagamento contestuale, oltre che della sanzione ridotta, anche del tributo (se dovuto) e degli interessi moratori (calcolati sul solo tributo in base al tasso legale con maturazione giorno per giorno), entro il termine ultimo di presentazione della dichiarazione relativa all anno in cui è stata commessa la violazione oppure, se non è prevista alcuna dichiarazione, entro un anno dalla data in cui è stata commessa l omissione. In tema di ravvedimento operoso, la Legge Finanziaria per il 2011 ha modificato la misura delle riduzioni applicabili alle sanzioni: le nuove misure si applicano con riferimento alle violazioni commesse a decorrere dal 1 febbraio Di conseguenza, un adempimento in scadenza prima di tale data, anche se regolarizzato a partire dal 1 febbraio 2011, sconta le precedenti e più vantaggiose misure di definizione. A partire dal 1 febbraio 2011, risulta applicabile una sanzione ridotta pari: ad 1/10 (in sostituzione della precedente riduzione a 1/12) della sanzione minima prevista, nel caso di versamento di un tributo o di un acconto regolarizzato entro 30 giorni dalla scadenza naturale; ad 1/8 (in sostituzione della precedente riduzione a 1/10) della sanzione minima prevista, nel caso di regolarizzazione di errori o omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o pagamento del tributo, oltre 30 giorni dalla scadenza naturale, ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, nell ipotesi in cui non sia prevista la dichiarazione, entro un anno dall'omissione; ad 1/10 (in sostituzione della precedente riduzione a 1/12) della sanzione minima prevista per l omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.

5 Sotto Capitolo n. 2.1 Ravvedimento in caso di omesso o insufficiente versamento La lettera a) del comma 1 dell art. 13 del D.lgs. n 472/97 disciplina il ravvedimento nel caso di mancato pagamento di un tributo o di un acconto ovvero delle ritenute alla fonte. Tale violazione può essere sanata entro 30 giorni dalla data della sua commissione con il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo (cioè al 3% dell importo non versato) e con il contestuale versamento del tributo o della differenza, oltre che degli interessi moratori. La stessa violazione, inoltre, può essere regolarizzata entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno nel corso del quale è stato commesso l errore, ovvero, quando non è prevista la dichiarazione, entro un anno dall omissione o dall errore. In quest'ultimo caso, la sanzione da pagare è pari ad 1/8 del minimo (cioè al 3,75% dell importo non versato), oltre che, ovviamente, al contestuale versamento del tributo o della differenza e degli interessi moratori. In entrambi i casi sopra esaminati, anche se la norma fa riferimento alla data di effettuazione dell errore per cominciare il conteggio dei 30 giorni o dell anno entro cui effettuare i versamenti, la corretta interpretazione fa decorrere il conteggio dalla data immediatamente successiva alla scadenza del termine previsto per l adempimento dell obbligo. Pertanto, ipotizzando un insufficiente versamento mensile di IVA effettuato il giorno 14 del mese, il termine di 30 giorni per l effettuazione del ravvedimento decorrerà dal giorno 17 (considerato che il giorno 16 rappresenta il termine ordinario per effettuare i versamenti mensili) e non dal giorno dell inesatto adempimento. Affinché il ravvedimento si perfezioni, non è necessario che i versamenti della sanzione, del tributo e degli interessi siano simultanei, ma è sufficiente che tutti vengano effettuati entro il termine ultimo previsto per il tipo di ravvedimento prescelto. Il contribuente può altresì effettuare il ravvedimento in modo frazionato, pur facendo attenzione a versare I imposta, le sanzioni e gli interessi nei termini previsti dalla legge. Sul tema, la risoluzione n 67/E/2011 ha ammesso la possibilità di versare a scaglioni l importo dovuto, sempre che le varie tranches vengano pagate entro i termini per il ravvedimento, corrispondendo le sanzioni e gli interessi commisurati alla frazione di debito versato tardivamente, a seconda del momento in cui il ravvedimento parziale viene effettuato. Di conseguenza, se il contribuente versa le somme derivanti dal ravvedimento in più volte, non ha rilievo il fatto che vengano sforati i 30 giorni, a patto che l ultimo versamento avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è previsto l obbligo di dichiarazione, entro un anno dall omissione. Per la porzione di tributo sanata oltre i 30 giorni, è necessario che la riduzione delle sanzioni non venga computata in base ad 1/10 del minimo, bensì in ragione di 1/8 del minimo, in ottemperanza a quanto disposto dall art. 13, comma 1, lett. b), del D.lgs. n 472/97. Se tra un versamento e l altro inizia una verifica fiscale, allora il ravvedimento non può più perfezionarsi, se non limitatamente alla quota versata anteriormente al sopravvenire di questa causa ostativa. Ricordiamo che per i versamenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP e ritenute alla fonte deve essere utilizzato il modello F24 (anche per interessi e sanzioni), mentre per i versamenti relativi ad

6 imposta di registro, successioni, donazioni, imposta ipotecaria e catastale deve essere utilizzato il modello F23. Gli interessi di mora devono essere calcolati, commisurandoli all imposta non versata, al tasso legale annuo con maturazione giornaliera dal giorno immediatamente successivo al termine entro cui avrebbe dovuto essere assolto l adempimento fino al giorno in cui si effettua il versamento. Con il decreto 7 dicembre 2011, il ministro dell Economia e delle Finanze ha disposto l aumento di un punto percentuale del saggio degli interessi legali (dall'1,5 al 2,5%) con decorrenza 1 gennaio Per il ravvedimento delle violazioni commesse nel 2011 e regolarizzate nel 2012, ai fini del computo degli interessi, si doveva applicare il tasso dell'1,5% per i giorni fino al 31 dicembre 2011 e il nuovo tasso del 2,5% dal 1 gennaio 2012 fino alla data dell effettivo versamento. L evoluzione del tasso legale da considerare ai fini della determinazione degli interessi di mora è riportata nella tabella seguente : Dal Al Tasso di interesse legale 01/01/01 31/12/01 3,50% 01/01/02 31/12/03 3,00% 01/01/04 31/12/07 2,50% 01/01/08 31/12/09 3,00% 01/01/10 31/12/10 1,00% 01/01/11 31/12/11 1,50% 01/01/12 2,50% L importo degli interessi si determina attraverso la formula della capitalizzazione semplice di seguito indicata: Interessi = (C * R * N) / 365 dove C è il capitale (cioè l imposta da versare), R è il saggio di interesse legale, N è il numero di giorni di ritardo e 365 rappresenta il numero di giorni di cui è composto l anno civile. Anche per gli anni bisestili, gli interessi moratori dovuti in caso di ravvedimento operoso vanno calcolati indicando in ogni caso al denominatore del rapporto 365, cioè il numero di giorni che compongono l anno civile, così come chiarito dalla risoluzione n 296 del 14 luglio Al numeratore va sempre indicato il numero effettivo di giorni di ritardo dato che gli interessi moratori sono dovuti fino al momento in cui il tributo è materialmente versato e che gli stessi maturano giorno per giorno. E importante sottolineare che, a decorrere dal 22 maggio 2007, gli interessi legali non si sommano più al tributo cui si riferiscono, ma vanno versati con uno specifico codice. Infatti, con la risoluzione n 109/E/2007, l Agenzia delle entrate ha istituito sette nuovi codici da utilizzare per la separata esposizione, nel modello F24, degli interessi legali applicabili sugli importi dovuti nel caso di regolarizzazione spontanea degli omessi o ritardati versamenti di alcuni tributi. I nuovi codici tributo per l indicazione degli interessi sono i seguenti: 1989 denominato Interessi sul ravvedimento Irpef ; 1990 denominato Interessi sul ravvedimento Ires ; 1991 denominato Interessi sul ravvedimento Iva ; 1992 denominato Interessi sul ravvedimento Imposte sostitutive ; 1993 denominato Interessi sul ravvedimento Irap ; 1994 denominato Interessi sul ravvedimento Addizionale regionale ; 1995 denominato Interessi sul ravvedimento Addizionale comunale (soppresso dal 1 gennaio 2008 ad opera della risoluzione n 368 del 12 dicembre 2007);

7 1998 denominato Interessi sul ravvedimento Addizionale comunale (istituito, con decorrenza 1 gennaio 2008, dalla risoluzione n 368 del 12 dicembre 2007). Per quanto riguarda l'imu, la risoluzione n 35/E/2012 ha istituto il codice tributo 3923 per il versamento degli interessi da corrispondere in caso di tardivo versamento del tributo. Le suddette modalità non si applicano invece ai versamenti degli interessi relativi al ravvedimento operoso delle violazioni concernenti il pagamento delle ritenute operate dai sostituti d imposta. Tali versamenti continuano ad essere effettuati con il codice tributo dell imposta, a cui si somma quanto dovuto per interessi, dandone successivamente distinta indicazione nel quadro ST in sede di trasmissione del modello 770. Dal momento che gli interessi non devono più essere cumulati con l imposta, è necessario compilare tre distinti righi sull F24 relativi rispettivamente: all imposta dovuta; alla sanzione ridotta; agli interessi da ravvedimento. Gli interessi devono essere indicati nella stessa sezione in cui va riportato il tributo che si intende regolarizzare. Ciò significa che i codici 1989, 1990, 1991 e 1992 devono invece essere indicati nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati. I codici 1993 e 1994 devono invece essere riportati nella sezione Regioni, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, associando il codice della regione desumibile dalla tabella T0 codici delle regioni e delle province autonome pubblicata sul sito nella sezione codici attività e tributo. Il codice 1998 deve essere indicato nella sezione Imu e altri tributi locali, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati, associando il codice dell ente desumibile dalla tabella relativa ai codici catastali dei comuni pubblicata sul sito dell Agenzia. Per tutti i casi illustrati, l'anno di versamento degli interessi da indicare sul modello F24 è quello per cui la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione. In relazione alla sanzione, l anno di versamento da indicare sul modello F24 è quello per cui la regolarizzazione viene effettuata, senza indicazione della rateazione. La sanzione deve essere indicata nella stessa sezione in cui si riporta il tributo che si intende regolarizzare. Sanzioni relative ai tributi pi ù frequenti Codice tributo Sanzione pecuniaria Irpef 8901 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef 8902 Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef 8903 Sanzione pecuniaria Iva 8904 Sanzione pecuniaria Ires 8918 Sanzione pecuniaria imposte sostitutive 8913 Sanzione pecuniaria sostituti d imposta 8906 Sanzione pecuniaria Irap 8907 Per quanto riguarda l Imu, la risoluzione n 35/E/2012 ha precisato che, in caso di ravvedimento, gli interessi e le sanzioni devono essere versati unitamente all'imposta dovuta, barrando l'apposita casella Ravv. del modello F24. Ravvedimento sprint Si segnala che il D.L. n 98/2011 ha introdotto, con decorrenza 6 luglio 2011, una riduzione delle sanzioni per i versamenti effettuati entro i 15 giorni successivi alla scadenza naturale : ciò significa che la sanzione prevista per i tardivi versamenti (pari al 30% dell importo versato in ritardo), effettuati

8 con un ritardo non superiore a 15 giorni, è pari a 1/15 (ovvero al 2%) della sanzione prevista per ciascun giorno di ritardo. In sostanza, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge, la sanzione ordinaria (cioè quella del 30%) varia, a secondo dei giorni di ritardo, dal 2% per un solo giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (cioè 14/15 del 30%). Se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso (cosiddetto ravvedimento sprint ), tali sanzioni sono ulteriormente ridotte a 1/10, variando quindi da un minimo dello 0,2% per un solo giorno di ritardo (1/15 del 30% diviso 10) ad un massimo del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30% diviso 10). Ai fini del ravvedimento operoso, contestualmente alla sanzione ridotta, devono essere pagati l importo dovuto e gli interessi calcolati al tasso legale (2,5% a partire dal 1 gennaio 2012), con maturazione dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento fino al giorno in cui il versamento viene eseguito. Nel caso in cui venga superato il termine previsto per avvalersi del ravvedimento sprint, è possibile regolarizzare l omesso versamento attraverso il ravvedimento breve, cioè entro 30 giorni dalla scadenza originaria. In tal caso, la lett. a) del comma 1 dell art. 13 del D.lgs. n 472/97 prevede la riduzione della sanzione ad 1/10 del minimo, vale a dire pari al 3% nell ipotesi in cui il mancato pagamento venga effettuato entro 30 giorni. Superato il termine di 30 giorni, la regolarizzazione potrà comunque avvenire tramite il ravvedimento nel termine lungo, con la sanzione ridotta pari al 3,75% dell importo non versato.

9 Sotto Capitolo n. 2.2 Ravvedimento in caso di regolarizzazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non prevista, entro un anno dall'omissione La lett. b) del comma 1 dell art. 13 del D.lgs. n 472/97 consente di sanare gli errori formali arrecanti pregiudizio all azione accertatrice, oltre che gli errori sostanziali (cioè incidenti sulla determinazione o pagamento dell imposta), entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel quale è stata commessa la irregolarità ovvero, quando non è prevista una dichiarazione (si pensi ad esempio all imposta di registro ed agli altri tributi non legati ad obblighi dichiarativi), entro un anno dalla omissione o dall errore. Le modalità per avvalersi del ravvedimento prevedono il versamento della sanzione ridotta ad 1/8 del minimo attraverso i modelli F23 o F24, secondo il tipo di violazione commessa. Tale tipologia di ravvedimento è estremamente ampia, in quanto consente di correggere praticamente ogni tipo di errore sostanziale, con l unica esclusione dell omessa presentazione di dichiarazioni periodiche o annuali e delle irregolarità non dovute ad errori od omissioni ma a precisa volontà fraudolenta del contribuente (si pensi, ad esempio, all emissione o all annotazione di fatture per operazioni inesistenti). L'Amministrazione finanziaria, inoltre, ha più volte chiarito che, se l errore sostanziale (ad esempio un'omessa fatturazione) ha determinato un minore versamento di imposta alle scadenze previste, per sanare completamente la posizione del contribuente sarà necessario correggere anche tale violazione mediante la procedura precedentemente illustrata. Inoltre, intervenendo con la circolare n 59/E del 18 giugno 2001, il Ministero delle finanze ha espressamente disposto che nel caso in cui il contribuente abbia commesso un errore sostanziale incidente su una dichiarazione annuale dalla quale risultava un credito di imposta non richiesto a rimborso, per avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso, dopo aver presentato una dichiarazione integrativa con l esposizione del minor credito (o dell imposta dovuta), occorre effettuare il pagamento del tributo dovuto (differenza tra l importo esposto nella dichiarazione originaria e nella dichiarazione integrativa), nonché degli interessi moratori e della sanzione ridotta (pari ad 1/8 del 30% in caso di errori rilevabili in sede di liquidazione o controllo formale della dichiarazione o ad 1/8 del 100% in caso di errori differenti). Così operando l ammontare del credito risultante dalla dichiarazione originaria potrà essere interamente utilizzato nelle future compensazioni.

10 Sotto Capitolo n. 2.3 Ravvedimento in caso di omessa presentazione della dichiarazione Un ultimo tipo di violazione sanabile mediante il pagamento di una sanzione ridotta è quello relativo all omessa presentazione delle dichiarazioni, fattispecie regolata dalla lett. c) del comma 1 del D.lgs. n 472/97. Per tali violazioni la possibilità di ricorrere al ravvedimento è prevista in tempi estremamente ristretti, in quanto per l omessa presentazione delle dichiarazioni è previsto un termine ultimo di 90 giorni dalla scadenza dell obbligo di dichiarazione. Per sanare l omessa presentazione di una dichiarazione è necessario versare, entro il suddetto termine di 90 giorni, la sanzione ridotta pari ad 1/10 del minimo (cioè 1/10 del 120% dell imposta risultante dalla dichiarazione omessa).

11 Capitolo n. 3 Il ravvedimento relativo all'imposta di registro sulle locazioni I contratti di locazione e affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici) devono essere obbligatoriamente registrati dal locatore o dal conduttore, versando le imposte dovute. Il termine per la registrazione del contratto di locazione è di 30 giorni dalla data di stipula o, se anteriore, da quella della sua decorrenza. Se la durata del contratto non supera i 30 giorni complessivi nell anno, non si è tenuti alla registrazione del contratto. L importo dell imposta di registro varia a seconda dell immobile locato, così come evidenziato nella tabella sottostante. Il versamento dell imposta dovuta per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. Immobile Fabbricati ad uso abitativo Fabbricati strumentali per natura Fondi rustici Altri immobili Percentuale 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità 1% del canone annuo se la locazione è effettuata da soggetti passivi Iva 2% del canone negli altri casi 0,50% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità 2% del corrispettivo annuo moltiplicato per il numero delle annualità Per le cessioni, proroghe e risoluzioni di contratti registrati, gli interessati (locatore e conduttore) devono versare l imposta dovuta, con il modello F23, entro 30 giorni e, nei successivi 20 giorni, sono tenuti a presentare l attestato di versamento all ufficio presso cui è stato originariamente registrato il contratto, oltre che il modello 69 nel quale occorre indicare la tipologia di evento oggetto della denuncia. In caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione, si applica una sanzione dal 120 al 240% dell imposta dovuta. Nell ipotesi invece di tardivo versamento dell imposta di registro, è prevista una sanzione pari al 30% dell imposta versata in ritardo. Laddove il contribuente volesse avvalersi dell istituto del ravvedimento operoso, nel caso di tardiva registrazione del contratto di locazione, la violazione può essere regolarizzata: entro 90 giorni dal termine di scadenza previsto, con il versamento della sanzione del 12% (1/10 del 120%), presentando, entro il suddetto termine, anche l atto per la registrazione; entro un anno dal termine di scadenza previsto, con il versamento della sanzione del 15% (1/8 del 120%), presentando, entro il suddetto termine, anche l atto per la registrazione. Nell ipotesi di tardivo versamento dell imposta di registro relativa alle annualit à successive alla prima, si dovrà procedere come segue: entro 30 giorni dal termine di scadenza previsto è dovuta una sanzione del 3% (1/10 del 30%); entro un anno dal termine di scadenza previsto la sanzione ammonta al 3,75% (1/8 del 30%). Oltre alla sanzione ridotta, il contribuente deve provvedere anche al versamento dell imposta e degli interessi dovuti in ragione del tasso legale del 2,5% per i giorni di ritardo. Il versamento di quanto dovuto deve avvenire utilizzando il modello F23, indicando i seguenti codici tributo: Codice Descrizione Note

12 107T 115T 114T 113T 112T 110T 112T 671T 731T Imposta di registro (intero periodo) Imposta di registro prima annualità Proroga Risoluzione Imposta di registro annualità successive Cessione Rinnovo Sanzione Interessi Da utilizzare quando si versa l imposta di registro per l intera durata del contratto Da utilizzare quando si versa l imposta di registro per il primo anno di durata del contratto Da utilizzare in caso di proroga del contratto per una durata pari a quella pattuita alla prima stipula Da utilizzare in caso di cessazione del contratto prima della data pattuita Da utilizzare quando si versa l imposta di registro relativa ad uno degli anni di durata del contratto successivi al primo Da utilizzare quando cambia uno dei contraenti ed il contratto resta il medesimo Da utilizzare per le scadenze intermedie tra la registrazione e la scadenza o proroga

13 Capitolo n. 4 Il ravvedimento nel caso di omessa fatturazione e/o registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA Per le violazioni relative all omessa fatturazione o all emissione di fatture senza indicazione d imposta o con l indicazione di un imposta inferiore, nonché per le violazioni per l omessa registrazione di operazioni con indicazioni inesatte tali da comportare un imposta inferiore, è prevista una sanzione che va dal 100 al 200% dell imposta relativa all operazione effettuata. In ogni caso, possono essere spontaneamente regolarizzate, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, con il pagamento di una sanzione ridotta al 12,5% dell Iva relativa all operazione non documentata e comunque non inferiore a 64 euro (pari in sostanza ad 1/8 della sanzione minima prevista del 100% dell Iva con un minimo di 516 euro). Nell ipotesi di fatturazione di un operazione imponibile con un ritardo talmente esiguo da consentire comunque la computazione della relativa imposta nella liquidazione periodica di competenza, si configura una violazione meramente formale e come tale non punibile. Se la violazione ha comportato un insufficiente versamento dell imposta, occorre regolarizzare sia la violazione prodromica (omessa o irregolare fatturazione e/o registrazione) sia la violazione indotta (omesso versamento). In tale ipotesi, oltre al versamento della sanzione sopra descritta, occorre eseguire il pagamento dell imposta non versata, degli interessi legali maturati dal giorno successivo a quello in cui l imposta avrebbe dovuto essere versata fino a quello in cui viene effettivamente pagata, nonché della sanzione pari al 3% (cioè 1/10 del 30%) dell Iva se la regolarizzazione avviene nei 30 giorni immediatamente successivi; in caso contrario, la sanzione è ridotta al 3,75% (cioè 1/8 del 30%) sempre che il pagamento venga effettuato non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno in cui è stata commessa la violazione. Nell F24 il versamento dell Iva va indicato con il codice tributo relativo al periodo (mese o trimestre) di effettuazione dell operazione, così come definito dall art. 6 del DPR n 633/72; si utilizza invece il codice tributo 1991 per il pagamento degli interessi, non cumulandosi più con l importo dell imposta. Nonostante la soppressione della dichiarazione periodica, si ritiene tutt'ora consentita la possibilità di avvalersi del cosiddetto ravvedimento semplificato, contabilizzando l'iva non versata e gli interessi moratori nella liquidazione relativa al periodo (mese o trimestre) in cui è stata emessa la fattura, successivo a quello di effettuazione dell operazione, affinché concorrano a formare il risultato (a debito o a credito) della stessa, in luogo di procedere al materiale versamento di detti importi con il modello F24. In ogni caso, tale forma di regolarizzazione risulterebbe praticabile soltanto nel caso in cui la violazione venga sanata tramite ravvedimento nello stesso anno in cui è stata compiuta, così come a suo tempo previsto dalla soppressa dichiarazione periodica. Sul punto, considerata la delicatezza dell argomento, sarebbe comunque auspicabile un esplicita conferma da parte degli organi competenti. Al contrario, se la violazione non ha dato luogo al mancato versamento del tributo, permanendo una posizione creditoria nel periodo di effettuazione dell operazione e in quelli successivi, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della sola sanzione prevista per l omessa o tardiva emissione e/o registrazione della fattura.

14 Capitolo n. 5 Indebita detrazione di IVA oggettivamente indetraibile Nell'ipotesi di detrazione dell'iva relativa ad una operazione per la quale è invece prevista una condizione di oggettiva indetraibilit à, è prevista una sanzione pari al 100% dell'imposta indebitamente detratta. Anche in questo caso, per sanare la propria posizione, il contribuente deve versare con il modello F24 la sanzione ridotta per l indebita detrazione (pari ad 1/8 dell IVA indebitamente detratta ) ed eventualmente la sanzione ridotta per l omesso versamento (pari ad 1/10 del 30% dell IVA se la regolarizzazione avviene nei 30 giorni successivi al termine ultimo previsto per il versamento o, in alternativa, ad 1/8 del 30% dell'imposta non versata se si effettua il pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione).

15 Capitolo n. 6 Compensazione di crediti per un importo superiore a quello consentito Se si utilizza in compensazione un credito per un ammontare superiore a quello consentito dalla legge (ad esempio per un importo eccedente il tetto massimo annuo di ,90 euro), è prevista una sanzione pari al 30% di quanto indebitamente compensato. In caso di ravvedimento, la sanzione è ridotta: ad 1/10 della sanzione ordinaria del 30% (cioè il 3%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta; ad 1/8 della sanzione ordinaria del 30% (cioè il 3,75%) se il pagamento viene effettuato con un ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista, entro un anno dalla violazione. Per perfezionare il ravvedimento, oltre alla sanzione ridotta, occorre procedere al versamento di un importo corrispondente alla somma indebitamente utilizzata in compensazione, maggiorata degli interessi.

16 Capitolo n. 7 Compensazione di un credito inesistente Nell'ipotesi di compensazione di un credito fittizio, si applica una sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell'ammontare utilizzato in compensazione; in caso di importi superiori a euro la sanzione è del 200%. Qualora ci si avvalga del ravvedimento, la sanzione è riducibile: ad 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza prescritta; ad 1/8 del minimo se il pagamento avviene oltre i 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione o, se non è prevista, entro un anno dalla violazione. Si considerano inesistenti sia gli importi artificiosamente rappresentati in sede contabile o dichiarativa sia i crediti ritenuti erroneamente esistenti da parte del contribuente.

17 Capitolo n. 8 Violazioni di natura formale Quando si commettono violazioni di natura formale, occorre distinguere due diverse fattispecie: le violazioni formali che non hanno conseguenze sostanziali, cioè non incidono sulla determinazione della base imponibile e dell imposta, nonché sul versamento del tributo ; le violazioni meramente formal i, cioè quelle che, oltre a non produrre risvolti sostanziali, non arrecano nessun pregiudizio all attività di controllo dell Amministrazione finanziaria. Solo le prime sono punibili (anche se fino all entrata in vigore dello Statuto del contribuente era consentito il ravvedimento gratuito entro tre mesi senza il pagamento di alcuna sanzione); le seconde invece, su valutazione dell ufficio, da effettuare caso per caso, non sono sanzionabili. Le violazioni formali che siano di ostacolo all attività di accertamento dell ufficio possono essere regolarizzate spontaneamente mediante il pagamento di una sanzione ridotta, nei modi e nei termini previsti dalla legge, previa presentazione di una dichiarazione integrativa. Queste infrazioni sono solitamente riferibili al contenuto della dichiarazione, quali, ad esempio: 1. l omessa o errata indicazione di dati rilevanti per l individuazione del contribuente o del suo rappresentante; 2. la compilazione della dichiarazione su modello non conforme a quello approvato con decreto ministeriale; 3. la mancata o errata compilazione di quadri previsti per indicare dati non rilevanti ai fini della determinazione delle somme dovute. In tali ipotesi, è prevista una sanzione compresa tra 258 e euro, in conformità all art. 8, comma 1, del D.lgs. n 471/97: in caso di ravvedimento, la sanzione si riduce a 32 euro (cioè ad 1/8 del minimo di 258 euro).

18 Capitolo n. 9 Il ravvedimento in alcuni casi particolari Precisiamo le modalità di ravvedimento in alcuni casi particolari

19 Sotto Capitolo n. 9.1 Il ravvedimento per errata indicazione del codice tributo nel modello F23 o nel modello F24 Al fine di correggere errori di compilazione del modello di versamento F 24 che non incidono sul pagamento del debito tributario complessivo (ad esempio, errata indicazione del periodo di riferimento, errata attribuzione ad un solo codice tributo dell importo a debito o a credito relativo a più tributi), i contribuenti possono presentare un istanza di rettifica del modello ad un qualsiasi ufficio locale dell Agenzia delle entrate, direttamente o tramite raccomandata A/R, contenente gli elementi necessari per consentire la correzione dell errore. In tale comunicazione devono essere indicati i seguenti dati: dati anagrafici e fiscali del contribuente; codice tributo erroneamente utilizzato; codice tributo corretto. In caso di errore di compilazione dell F23, la comunicazione deve essere inviata all ufficio periferico il cui codice è stato indicato nel modello stesso ovvero, in caso di soppressione di tale ufficio in data successiva a quella della violazione, all ufficio locale dell Agenzia delle entrate che ne ha assunto le funzioni. Per quanto riguarda in particolare l errata indicazione del codice ufficio nel modello F23, il contribuente deve inviare una comunicazione (direttamente o con raccomandata A/R) sia all ufficio locale il cui codice è stato indicato erroneamente sulla delega di pagamento sia quello cui il versamento deve essere correttamente attribuito. In entrambi i casi, posto che si tratta di violazioni formali che non comportano alcun debito d imposta, gli uffici sono tenuti ad accogliere le istanze di correzione senza pretendere l applicazione di sanzioni a carico dei contribuenti. In entrambi i casi, tutta la documentazione inviata all'ufficio deve essere conservata dal contribuente, il quale dovrà esibirla agli uffici finanziari qualora, nonostante l'avvenuta regolarizzazione, venga contestato l'errore nella compilazione del modello di versamento. Attraverso l'esibizione di tutta la suddetta documentazione comprovante il ricorso al ravvedimento operoso, infatti, si potrà dimostrare di avere regolarizzato la propria posizione relativa all'errata compilazione del modello di pagamento e pertanto si potrà richiedere l'annullamento di un eventuale provvedimento sanzionatorio.

20 Sotto Capitolo n. 9.2 Omessa presentazione dell'f24 a zero Tale irregolarità è considerata alla stregua di una violazione formale che incide sull attività di controllo della stessa amministrazione e pertanto suscettibile di sanzione. Per l omessa presentazione dell F24 a zero, contenente i dati relativi alla compensazione eseguita, è prevista una sanzione pari a 154 euro, ridotta a 51 euro se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi. Il ravvedimento si perfeziona con la presentazione del modello F24 e il pagamento (con il codice tributo 8911) della sanzione ridotta pari a: 6 euro (1/8 di 51 euro) se l F24 viene presentato con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi; 19 euro (1/8 di 154 euro) se l F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavoratori ma comunque entro un anno dal termine per la presentazione del modello stesso. Il periodo di riferimento da indicare è l anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d imposta a cui si riferisce il versamento.

21 Sotto Capitolo n. 9.3 Ravvedimento dello splafonamento Una procedura particolare è prevista per operare il ravvedimento nel caso in cui un esportatore abituale si accorga di avere effettuato acquisti in regime di non imponibilit à IVA oltre il limite del plafond disponibile. La procedura corretta da seguire per avvalersi del ravvedimento è la seguente: a. b. c. d. emissione in duplice esemplare, entro il termine per la presentazione della dichiarazione IVA annuale relativa al periodo in cui è stato commesso l errore, di un autofattura contenente gli estremi di ciascun fornitore, il numero di protocollo delle fatture ricevute, l imponibile relativo alla parte eccedente il plafond disponibile e l IVA che avrebbe dovuto essere indicata; versamento, entro lo stesso termine, dell imposta che avrebbe dovuto essere addebitata alla società, relativa agli acquisti eccedenti il plafond disponibile, oltre agli interessi maturati giorno per giorno dalla data in cui è stata commessa la violazione ed alla sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (12,5% dell IVA); annotazione dell autofattura nel registro degli acquisti, al fine di poter detrarre l IVA in essa indicata nella dichiarazione periodica di competenza; presentazione all Ufficio delle Entrate di uno dei due esemplari dell autofattura emessa. Per quanto attiene ai versamenti, ricordiamo che, dopo l introduzione del modello F24, i versamenti relativi alla maggior parte dei casi di ravvedimento operoso (ed anche nel caso in esame) si effettuano con tale modello. Nessun adempimento, invece, viene richiesto al cedente dei beni, il quale ha emesso la fattura senza addebito di imposta basandosi sulla dichiarazione di intento rilasciata dal cessionario. In alternativa a tale procedura, inoltre, il cessionario potrebbe richiedere al proprio cedente o prestatore di emettere una nota di variazione o di addebito per l imposta non addebitata in precedenza, fermo restando l obbligo del pagamento degli interessi e delle sanzioni a carico del cessionario o committente. Tale ultima soluzione non appare però consigliabile in quanto foriera di problemi pratici (relativamente al calcolo degli interessi) e poco conforme al dettato normativo.

22 Sotto Capitolo n. 9.4 Ravvedimento operoso nel caso di invio errato della dichiarazione di intento I soggetti che cedono beni e forniscono servizi nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell Iva, in quanto esportatori abituali, sono tenuti a comunicare esclusivamente in via telematica i dati contenuti nelle dichiarazioni d intento ricevute. Ai sensi dell art. 7, comma 4-bis, del D.lgs. n 471/97, il cedente o prestatore che omette di inviare nei termini la comunicazione ovvero la trasmette con dati incompleti o inesatti è soggetto ad una sanzione amministrativa dal 100 al 200% dell imposta che sarebbe stata applicata se la cessione fosse stata realizzata in ipotesi di non sospensione, come previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Inoltre, il fornitore è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell Iva evasa correlata all infedeltà della dichiarazione ricevuta. Con il concetto di imposta evasa si intende l ammontare dell imposta relativa agli acquisti di beni e servizi effettuati in sospensione d imposta oltre il plafond disponibile (circolare n 10 del 16 marzo 2005, paragrafo 9.4). Se invece non sussiste un imposta evasa, in quanto, nonostante l omessa comunicazione dei dati non vi sono irregolarità nell utilizzo del plafond, non si procede ad alcun recupero d imposta. Secondo la circolare n 10/E/2005 (quesito 9.3), la sanzione dal 100 al 200% dell Iva non è applicabile all ipotesi in cui il contribuente, pur non avendo comunicato i dati della dichiarazione di intento, non abbia successivamente effettuato forniture in sospensione d imposta. La suddetta violazione costituisce una violazione formale punita, ai sensi dell art. 11, comma 1, lett. a), del D.lgs. n 471/97, con una sanzione compresa tra 258 e euro. Ad oggi quest'ultima sanzione sembrerebbe non più applicabile alla luce delle novità introdotte dal D.L. n 16/2012, secondo cui la comunicazione telematica non va più trasmessa entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione di intento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l'operazione realizzata senza applicazione dell'iva. Sul punto, occorre segnalare che la risoluzione n 82/E/2012 ha comunque confermato la possibilità di effettuare la comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento anche in assenza di operazioni agevolate: di conseguenza, nell'ipotesi in cui si trasmetta una comunicazione a rettifica di una precedentemente inviata in modo incompleto o inesatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, pur non avendo effettuato per quel mese alcuna operazione non imponibile, si ritiene in ogni caso applicabile la sanzione fissa da 258 e euro. La violazione consistente nell omessa, incompleta o inesatta comunicazione della dichiarazione d intento può essere oggetto di ravvedimento. Il cedente o prestatore può quindi inviare per la prima volta la comunicazione, se omessa, o trasmetterne una corretta, se errata, versando la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo (1/8 del 100%) entro il termine di un anno dalla commissione della violazione. Nell ipotesi di incompleta o inesatta comunicazione della dichiarazione d intento e contemporanea assenza di operazioni senza addebito d'imposta, il cedente può usufruire dell istituto del ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta a 32 euro (cioè ad 1/8 del minimo di 258 euro) sempre entro un anno dalla data in cui è stata commessa la violazione, nell'ipotesi in cui si sia avvalso della facoltà di invio della comunicazione entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento.

23 Sotto Capitolo n. 9.5 Tardiva trasmissione degli elenchi intrastat Con la risoluzione n 20 del 16 febbraio 2005, l Agenzia delle entrate ha precisato che la tardiva presentazione degli elenchi Intrastat non può costituire una violazione meramente formale in quanto arreca pregiudizio all attività di controllo ed è punita pertanto con l applicazione di una sanzione da 516 a euro per ciascun elenco. La sanzione è ridotta alla metà in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla richiesta dell ufficio; va comunque precisato che la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti sono corretti o integrati anche a seguito di richiesta (art.11, comma 4, del D.lgs. n 471/97). Da ciò scaturisce che l integrazione o correzione di un elenco già presentato non necessita di ravvedimento poiché la sanzione non viene applicata se la regolarizzazione avviene spontaneamente o entro 30 giorni dalla richiesta dell ufficio. E possibile fruire della riduzione della sanzione mediante il ravvedimento operoso: a tal proposito, la risoluzione 20/E/2005 stabilisce che la modalità di ravvedimento è quella statuita dalla lett. b) dell art. 13 del D.lgs. n 472/97. Il ravvedimento si effettua come segue: entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all anno in cui è stata commessa la violazione con il pagamento di una sanzione ridotta pari a 103 euro (ossia ad 1/5 di 516 euro). La sanzione ridotta deve esser versata con l F24 indicando il codice tributo 8911 e come anno di riferimento quello a cui si riferisce la violazione.

24 Sotto Capitolo n. 9.6 Ravvedimento delle operazioni soggette al regime del reverse-charge Dal 1 gennaio 2008 è entrato in vigore il nuovo sistema sanzionatorio per le operazioni soggette al meccanismo dell inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi 7 e 8, del DPR n 633/72. Con la circolare n 12 del 18 febbraio 2008, l Agenzia delle entrate ha precisato che le nuove sanzioni si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all entrata in vigore della finanziaria, sempre che non vi sia un provvedimento di irrogazione divenuto definitivo. Le sanzioni previste in materia sono regolate dal comma 9-bis dell art. 6 del D.lgs. n 471/97, introdotto dalla Finanziaria In particolare, il primo periodo del comma 9-bis stabilisce una sanzione variabile tra il 100 e il 200% dell imposta, con un minimo di 258 euro, per i cessionari o committenti che ricevono una fattura senza addebito dell Iva, per operazioni soggette al reverse -charge, nell ipotesi in cui non provvedano ad assolvere l imposta mediante il meccanismo dell inversione contabile. In tal caso, si ritiene che la violazione sia ravvedibile, entro la scadenza della dichiarazione annuale relativa all anno nel corso della quale è stata commessa l irregolarità, secondo le seguenti modalit à: applicazione, ora per allora, dell inversione contabile (integrazione della fattura ricevuta e doppia registrazione); versamento della sanzione ridotta a 1/8 dell imposta omessa, con l F24 (codice tributo 8904), facendo attenzione a non scendere al di sotto dell importo minimo di 32 euro (1/8 di 258 euro). L importo dell operazione regolarizzata dovrà essere evidenziato nella dichiarazione annuale nella quale si sarebbe dovuta indicare l operazione regolarmente documentata e registrata; diversamente la dichiarazione annuale potrebbe risultare infedele. Nella seconda parte viene disposta una sanzione compresa tra il 100 e il 200% dell imposta addebitata, con un minimo di 258 euro, a carico del cedente o prestatore, che, relativamente ad un operazione soggetta al reverse -charge, ha erroneamente addebitato l imposta in fattura omettendone però il versamento. In tal caso, l acquirente è responsabile in solido con il fornitore sia per l imposta evasa che per la sanzione dovuta, in base a quanto prescritto dal quarto periodo del comma 9-bis. Ai sensi del terzo periodo del comma 9-bis, nell ipotesi in cui il cedente proceda al versamento dell imposta applicata erroneamente in fattura, la sanzione di cui sopra si riduce al 3% dell Iva irregolarmente assolta con un minimo di 258 euro e comunque non oltre la soglia di euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle nuove disposizioni, sempre con responsabilità solidale del cessionario per l importo della sola sanzione, salvo il diritto di quest ultimo a detrarre l imposta. Infatti, sulla base di quanto dispone il quarto periodo, l Iva erroneamente addebitata, purché versata dal cedente o prestatore, è comunque ammessa in detrazione. Nonostante le novità introdotte in materia sanzionatoria dalla Finanziaria 2008, si ritiene che il cedente o prestatore possa comunque regolarizzare l errato addebito di Iva, tramite l emissione di una nota di accredito entro il termine di un anno dall effettuazione dell operazione, con obbligo da parte del cessionario o committente di procedere con la conseguente variazione, in conformità alla tesi espressa dalla stessa Agenzia delle entrate nella circolare n 11/E/2007, punto 5.1. Nella circolare n 12/E/2008, punto 10.3, l Agenzia delle entrate ha fatto presente che l acquirente, al fine di evitare l applicazione della sanzione (dal 100 al 200% dell imposta con un minimo di 258 euro) derivante dal comportamento fraudolento del fornitore, che potrebbe non versare l Iva addebitata per errore, ha la possibilità di regolarizzare l operazione presentando all ufficio delle entrate competente nei suoi confronti un documento integrativo in duplice esemplare, recante l indicazione dell imponibile, dell aliquota e della relativa imposta, entro i trenta giorni successivi a quello della sua

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti

La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti Fiscal Adempimento La circolare che guida passo passo al rispetto degli adempimenti N. 49 16.12.2013 Unico: ravvedimento entro il 30.12 Categoria: Intermediari Sottocategoria: Adempimenti A cura di Devis

Dettagli

AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO

AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO Circolare informativa n. 6 del 12 Gennaio 2011 AUMENTATE LE SANZIONI RIDOTTE E IL TASSO D INTERESSE PER IL RAVVEDIMENTO L art. 1, comma 20, Finanziaria 2011, c.d. Legge di stabilità 2011, ha modificato,

Dettagli

HELP 05. a cura di Flavio Chistè. Help Federcircoli n. 5 pag. 1/5

HELP 05. a cura di Flavio Chistè. Help Federcircoli n. 5 pag. 1/5 a cura di Flavio Chistè RESPONSABILITA' CIVILE DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DEI RAPPRESENTANTI LEGALI L'istituto del ravvedimento operoso, introdotto dall'articolo 13 del D.Lgs. 472/97, consente ai contribuenti,

Dettagli

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni

CIRCOLARE N.18/E. OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate in sede di controllo automatizzato delle dichiarazioni CIRCOLARE N.18/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni Roma, 10 maggio 2011 aprile 2011 OGGETTO: Misura e ravvedibilità delle sanzioni applicate

Dettagli

INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag.

INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO. 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag. INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione dell Amministrazione finanziaria... pag. 9 CAPITOLO SECONDO LE SINGOLE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI 1. Gli omessi

Dettagli

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate

Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate Successioni e Visure Ad uso degli Uffici Caaf50&Più e strutture convenzionate RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI Il ravvedimento operoso, come è noto, è un istituto giuridico

Dettagli

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO DICHIARAZIONE DEI REDDITI E VERSAMENTI UNIFICATI: COME SI APPLICA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO A cura di Sabrina Arcangeli Ufficio Controlli Fiscali e Tiziana Sabattini Area di Staff Relazioni Esterne. Riff.

Dettagli

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese

Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Periodico informativo n. 173/2014 Dichiarazioni tardive e rettificative entro fine mese Gentile Cliente, Il contribuente che avrà commesso errori riguardanti l invio delle dichiarazioni fiscali, dovrà

Dettagli

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc

Contribuenti obbligati alla presentazione di Unico Enc E TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANCHE PER GLI ENTI NON COMMERCIALI (Enc) Unico Enti non commerciali ed equiparati (Unico Enc) è un modello unificato che permette di presentare la dichiarazione dei

Dettagli

INDICE LE FINALITA E GLI ASPETTI GENERALI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI

INDICE LE FINALITA E GLI ASPETTI GENERALI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI INDICE LE FINALITA E GLI ASPETTI GENERALI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLE IMPOSTE DIRETTE:LE TIPOLOGIE DI VIOLAZIONI IL RAVVEDIMENTO OPEROSO E IL MODELLO 770 IL MODELLO F24 E CODICI TRIBUTO MAGGIORMENTE

Dettagli

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499

COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 COMUNE DI MARCIANA MARINA PROVINCIA DI LIVORNO Codice Fiscale 82002040499 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Approvato con deliberazione C.C. n. n. 64 del 28.12.1998

Dettagli

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013

Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Circolare N.123 del 25 Luglio 2013 Modello 770-2013 e ravvedimento ritenute 2012. Il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento Gentile cliente con la presente

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 54 11.07.2014 La correzione della dichiarazione Le modalità di presentazione della dichiarazione correttiva e della dichiarazione integrativa

Dettagli

- il pagamento dell IMU relativo all'anno 2012 deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n.

- il pagamento dell IMU relativo all'anno 2012 deve essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel D.M. n. IMU 2012: ULTIMI CHIARIMENTI, SANZIONI APPLICABILI E RAVVEDIMENTO OPEROSO A pochi giorni dalla scadenza del 17 Dicembre 2012 il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n. 1/DF/2012 del 03 dicembre

Dettagli

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI

TITOLO I CRITERI APPLICATIVI DELLE SANZIONI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013

Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro Sedi Circolare n. 4/2014 IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2013 Gentile cliente, La informo che entro il 17 marzo prossimo scade il versamento del saldo iva per il 2013 calcolato sulla

Dettagli

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI CIRCOLARE N. 08 DEL 05/03/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI D INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI

Dettagli

SOMMARIO. Premessa...3

SOMMARIO. Premessa...3 CIRCOLARE N. 47/E Roma, 20 dicembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Questioni interpretative in merito all applicazione dell articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (c.d. cedolare

Dettagli

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO: 30% dell imposta dovuta. OMESSA DENUNCIA E OMESSO PAGAMENTO: 100% del tributo dovuto con un importo

OMESSO/PARZIALE VERSAMENTO DEL TRIBUTO: 30% dell imposta dovuta. OMESSA DENUNCIA E OMESSO PAGAMENTO: 100% del tributo dovuto con un importo I.C.I. - RAVVEDIMENT PERS IMPSTA CMUNALE SUGLI IMMBILI L'istituto del ravvedimento operoso previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32/2001 e dal D.L.185

Dettagli

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio

Allegato A. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. TITOLO II Gestione, costo, tariffe. ART. 3 Gestione e costo del servizio TITOLO II Gestione, costo, tariffe TITOLO II Gestione, costo, tariffe ART. 3 Gestione e costo del servizio 3. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare alla Giunta Comunale, entro il mese di settembre

Dettagli

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012

Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 CIRCOLARE A.F. N. 31 del 1 Marzo 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 16 marzo 2012 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 16 marzo

Dettagli

Registrare un contratto di locazione

Registrare un contratto di locazione Registrare un contratto di locazione Tutti i contratti di locazione e di affitto di beni immobili (compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati da soggetti passivi IVA) devono essere registrati,

Dettagli

IL NUOVO RAVVEDIMENTO

IL NUOVO RAVVEDIMENTO COMMISSIONE DI STUDIO IMPOSTE DIRETTE A cura di Roberto Ferrara IL NUOVO RAVVEDIMENTO L istituto del ravvedimento cd. operoso, Disciplinato dall art. 13, D.lgs. 18 dicembre 1977, n. 472, consente all autore

Dettagli

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT

NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT NUOVE REGOLE E MODALITA DI TRASMISSIONE DEI MODELLI INTRASTAT EMISSIONE DELLA FATTURA PER I SERVIZI EXTRATERRITORIALI - MODALITA D INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ESTERE PER I SERVIZI GENERICI RESI AD OPERATORI

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 381 22.12.2014 Pagamento dell avviso bonario Categoria: Versamenti Sottocategoria: D imposta L'art. 3-bis del D.Lgs. 462/1997 dispone che le somme

Dettagli

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185

NORMA DI COMPORTAMENTO N. 185 ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI SEZIONE DI MILANO COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA *** *** *** NORMA DI COMPORTAMENTO

Dettagli

ERRORI E DIMENTICANZE

ERRORI E DIMENTICANZE ERRORI E DIMENTICANZE CORREZIONI DI ERRORI E DIMENTICANZE Introduzione Nella predisposizione della dichiarazione 730 è possibile che il contribuente abbia commesso errori o abbia dimenticato ad esempio

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l articolo 3, comma 133 legge 662/1996, recante delega al Governo per l emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina

Dettagli

Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento

Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo momento CIRCOLARE A.F. N. 123 del 25 Luglio 2013 Ai gentili clienti Loro sedi Modello 770/2013 e ravvedimento ritenute 2012: il 31 luglio 2013 è il termine per l invio ed il versamento salvo proroga dell ultimo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 296/E

RISOLUZIONE N. 296/E RISOLUZIONE N. 296/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Modalità di calcolo degli interessi moratori dovuti

Dettagli

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10

STATO CODICE ISO N.RO CARATTERE DEL CODICE IVA. Bulgaria BG 9 ovvero 10 N. 2 del 2007 NOVITA IN MATERIA DI ELENCHI INTRASTAT ADESIONE ALL UNIONE EUROPEA DI DUE NUOVI STATI A decorrere dal 1 gennaio 2007, sono entrati a far parte dell Unione Europea due nuovi Stati: la Bulgaria

Dettagli

SANZIONI (tabelle di sintesi)

SANZIONI (tabelle di sintesi) (tabelle di sintesi) DELL OBBLIGO DI DICHIARAZIONE ANNUALE IVA ART. 5 - DLGS 471/1997 Dichiarazione omessa: con IVA dovuta senza IVA dovuta (IVA a credito o saldo a zero) Dichiarazione infedele con incidenza

Dettagli

Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.

Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio. Studio Associato Cerato & Popolizio Dottori commercialisti Largo Parolini n. 65 36061 Bassano del Grappa Tel. 0424-524809 --- Fax 0424 230553 info@ceratoepopolizio.it www.ceratoepopolizio.it Dott. Sandro

Dettagli

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA

Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Comune di Badia Calavena PROVINCIA DI VERONA Tel. 045 / 7810503 045 / 7810685 Fax. 045 / 7810266 C R I T E R I PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATERIA DI TRIBUTI

Dettagli

Risoluzione n. 375/E

Risoluzione n. 375/E Risoluzione n. 375/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Settore Fiscalità Indiretta ed Internazionale Roma, 28 novembre 2002 Oggetto: Applicazione dello speciale meccanismo del reverse charge di

Dettagli

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012

Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Circolare N.94 del 21 Giugno 2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso al 07.04.2011 la comunicazione agli inquilini è possibile fino al 01.10.2012 Cedolare secca: per i contratti già in corso

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2009 INDICE PREMESSA Art.1 Oggetto del regolamento Art.2 Funzionario Responsabile

Dettagli

D. Liburdi, F. Colombo. Il ravvedimento operoso Aggiornato con Decreto Anti-Crisi n. 185/2008

D. Liburdi, F. Colombo. Il ravvedimento operoso Aggiornato con Decreto Anti-Crisi n. 185/2008 D. Liburdi, F. Colombo Il ravvedimento operoso Aggiornato con Decreto Anti-Crisi n. 185/2008 Edizione 2009 INDICE CAPITOLO PRIMO IL RAVVEDIMENTO OPEROSO 1. Gli aspetti generali e la prima interpretazione

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Circolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE

Circolare 21. del 29 luglio 2015. Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE Circolare 21 del 29 luglio 2015 Modelli 770/2015 - Proroga dei termini di presentazione - Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE 1 Premessa... 2 2 Obbligo di presentazione in via telematica...

Dettagli

LA CEDOLARE SECCA: soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile

LA CEDOLARE SECCA: soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile LA CEDOLARE SECCA: soggetti interessati, ambito oggettivo e base imponibile Art. 3 D.LGS. 14.3.2011, n. 23 Stefano Spina O.D.C.E.C. Torino Torino 14 giugno 2012 LA CEDOLARE SECCA ASPETTI GENERALI Obiettivo

Dettagli

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato

CIRCOLARE N. 16/E. OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato CIRCOLARE N. 16/E Roma, 19 aprile 2011 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di controllo delle compensazioni Iva Nuovo canale di assistenza dedicato 2 INDICE

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013

Dentro la Notizia. 28 Maggio 2013 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 73/2013 MAGGIO/14/2013 (*) 28 Maggio 2013 RAVVEDIMENTO OPEROSO SEMPRE

Dettagli

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale

L AUTOFATTURA. Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Padova, 23 agosto 2010 L AUTOFATTURA Acquisti effettuati da soggetti d'imposta stabiliti nel territorio nazionale Per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni rese da operatori non residenti nei

Dettagli

Sanzioni per indebite compensazioni

Sanzioni per indebite compensazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 68 05.03.2014 Sanzioni per indebite compensazioni Categoria: Versamenti Sottocategoria: In compensazione Come noto, in caso di effettuazione di

Dettagli

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO

COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO COME RIMEDIARE A ERRORI E DIMENTICANZE: IL RAVVEDIMENTO Gli aggiornamenti più recenti ravvedimento con versamenti insufficienti versamento con il modello F24 Elide aggiornamento agosto 2014 DICHIARAZIONE

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014

CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014. Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 CIRCOLARE N. 7/E Roma 20 marzo 2014 Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti OGGETTO: Cinque per mille per l esercizio finanziario 2014 2 INDICE PREMESSA 1. ADEMPIMENTI 1.1 Enti del volontariato 1.2

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 57 del 22/12/98 REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO - COMPETENZA E CRITERI

Dettagli

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV)

COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) COMUNE DI SARTIRANA LOMELLINA (PV) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

Locazione e affitto di beni immobili INDICE

Locazione e affitto di beni immobili INDICE Circolare per la Clientela - 29.1.2014, n. 4 Locazione e affitto di beni immobili -Nuovo modello di registrazione- Pagamento dei tributi con il modello "F24 ELIDE" INDICE 1 Premessa 2 Nuovo modello di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 21/E. Quesito RISOLUZIONE N. 21/E Direzione Centrale Normativa Roma, 20 FEBBRAIO 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Inversione contabile ai sensi dell'articolo 17, comma secondo, del DPR n. 633 del 1972 - irrilevanza

Dettagli

Periodico informativo n. 168/2014. Acconto IVA. La scadenza del 29.12.2014

Periodico informativo n. 168/2014. Acconto IVA. La scadenza del 29.12.2014 Periodico informativo n. 168/2014 Acconto IVA. La scadenza del 29.12.2014 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza del fatto che il prossimo

Dettagli

Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014

Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014 Circolare N.31 del 28 Febbraio 2014 Versamento tassa annuale sui libri sociali entro il 17 marzo 2014 Gentile cliente con la presente intendiamo ricordarle che il 17 marzo 2014 (poiché il 16 cade di domenica)

Dettagli

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014

Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Circolare N.45 del 26 Marzo 2014 Prossimo appuntamento con lo spesometro. 10 aprile per i contribuenti mensili e 20 aprile per tutti gli altri Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che

Dettagli

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.

Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna. Associazione Artigiani e P.M.I. del Biellese Via Repubblica 56-13900 Biella Tel: 015 351121 - Fax: 015 351426 - C. F.: 81067160028 Internet: www.biella.cna.it - email: mailbox@biella.cna.it Certificato

Dettagli

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia

COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Provincia di Venezia In vigore dal 01 gennaio 2001 CRITERI GENERALI PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA TRIBUTARIA Approvato con deliberazione di Consiglio

Dettagli

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento

730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 30 05.07.2013 Liquidazione di srl e presentazione di Unico Categoria: Sottocategoria: Scadenze Nelle società di capitali la fase di è un procedimento

Dettagli

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.

RISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza

Dettagli

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO

LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO LA RESPONSABILITA SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO In questa Circolare 1. Premessa 2. La responsabilità solidale fiscale 3. La responsabilità solidale retributiva / contributiva 1. PREMESSA Come noto

Dettagli

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu

L agenda dei pagamenti di Unico 2013, Irap 2013, Iva 2013 e della prima rata Imu L agenda di Unico, Imu e degli altri pagamenti del Pag. n. 1 L agenda dei pagamenti di Unico, Irap, Iva e della prima rata Imu a cura di Salvina Morina E Tonino Morina Persone fisiche, società di persone,

Dettagli

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE COMUNE DI MANCIANO Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE Art. 1 Oggetto 1. Le norme del presente Regolamento dettano gli indirizzi applicativi

Dettagli

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014 CIRCOLARE N.22/E Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori

Dettagli

Che cos è il Ravvedimento Operoso IMU 2012 e come funziona?

Che cos è il Ravvedimento Operoso IMU 2012 e come funziona? Con il Ravvedimento Operoso IMU 2012 il contribuente può regolarizzare spontaneamente la sua posizione tributaria in caso di omesso, parziale, tardivo o infedele versamento dell imposta municipale propria,

Dettagli

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

Versamenti Iva mensili Scade oggi il termine di versamento dell'iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006). PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 LUGLIO 2013 AL 15 AGOSTO 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 agosto 2013, con il commento dei termini di prossima scadenza. Si segnala che

Dettagli

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 26/2015

221 00 COM O - VI A R OVELLI, 40 - TEL. 03 1.27. 20.13 - F AX 03 1.27. 33.84 INFORMATIVA N. 26/2015 Como, 1.9.2015 INFORMATIVA N. 26/2015 Modelli 770/2015 Proroga dei termini di presentazione Effetti ai fini del ravvedimento operoso INDICE 1 Premessa... pag. 2 2 Obbligo di presentazione in via telematica...

Dettagli

Comune di Palagianello Provincia di Taranto

Comune di Palagianello Provincia di Taranto Comune di Palagianello Provincia di Taranto REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) RELATIVAMENTE ALLE AREE EDIFICABILI ai sensi dell articolo 13 della legge

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Comune di Marcignago PROVINCIA DI PAVIA REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE Luglio 2015 Approvato con delibera CC n. 22 del 09.07.2015 II INDICE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento

Dettagli

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013

1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Principali scadenze 1. PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2013 AL 15 OTTOBRE 2013 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 2013 al 15 ottobre 2013, con il commento dei termini di prossima

Dettagli

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI

STUDIO CATELLANI COMMERCIALISTI -REVISORI CONTABILI Circolare 3/2014 STUDIO CATELLANI Spett.li clienti in indirizzo Reggio Emilia, li 27/02/2014 Locazione e affitto di beni immobili - Nuovo modello di registrazione - Pagamento dei tributi con il modello

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare numero 04 del 3 febbraio del 2012 Oggetto: Comunicazione annuale dati Iva anno d imposta 2011 I soggetti IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale sono obbligati a trasmettere

Dettagli

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena

Burani & Lancellotti COMMERCIALISTI ASSOCIATI Modena Spett.li Clienti Loro Sedi, lì 29 Gennaio 2014 OGGETTO: novità in materia di contratti di locazione e affitto di beni immobili A breve diventeranno operative alcune novità concernenti i contratti di locazione

Dettagli

RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI 2009-2010

RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI 2009-2010 RAVVEDIMENTO OPEROSO ICI -2010 La Legge consente ai contribuenti di regolarizzare spontaneamente, nei termini previsti, le violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento dell'i.c.i. avvalendosi

Dettagli

IL NUOVO MODELLO E LE NUOVE MODALITA DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE D INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI

IL NUOVO MODELLO E LE NUOVE MODALITA DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE D INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI IL NUOVO MODELLO E LE NUOVE MODALITA DI INVIO DELLA DICHIARAZIONE D INTENTO DA PARTE DEGLI ESPORTATORI ABITUALI Chiarimenti della Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 L art.

Dettagli

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti

Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le dichiarazioni risultano omesse Ulteriori chiarimenti CIRCOLARE N. 21/E Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Roma, 25 giugno 2013 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in

Dettagli

RISOLUZIONE N. 200/E

RISOLUZIONE N. 200/E RISOLUZIONE N. 200/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 02 agosto 2007 Oggetto: Istanza d interpello Art. 11, legge 27.07.2000, n. 212. Con l interpello specificato in oggetto, concernente

Dettagli

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014

CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 CIRCOLARE N. 38 2013/2014 DEL 4 APRILE 2014 Lega Italiana Calcio Professionistico Alle Società di 1 a e 2 a Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico LORO SEDI Circolare C.O.N.I. del 2 aprile

Dettagli

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA

NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI SINDACATO NAZIONALE UNITARIO SEZIONE DI ROMA NOVITA IN TEMA DI IVA E DI CRITERI DI TERRITORIALITA Roma, 11 febbraio 2010 Le nuove regole

Dettagli

RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI.

RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI. RIEPILOGO SULLA COSI DETTA CEDOLARE SECCA LEGISLAZIONE DOTTRINA - RISPOSTE A QUESITI FAC SIMILI. La cedolare secca sugli affitti consiste in una alternativa fiscale al regime ordinario applicabile per

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI - 1 - COMUNE DI SGONICO Provincia di Trieste OBČINA ZGONIK Pokrajina Trst REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI Approvato con deliberazione consiliare/giuntale

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREMESSA Art. 1 Oggetto del Regolamento II presente regolamento disciplina i criteri di applicazione delle sanzioni amministrative previste

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013

OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Ai gentili Clienti Loro sedi Circolare n. 4 del 14/1/2014 OGGETTO: UTILIZZO DEL CREDITO IVA 2013 Con la presente vogliamo rammentare ai contribuenti le modalità di utilizzo del credito onde evitare errate,

Dettagli

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

CIRCOLARE N.24/E. Roma,30 aprile 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N.24/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,30 aprile 2003 OGGETTO: Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Sanatorie fiscali Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 del 6 Novembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: novità a decorrere dal 01.01.2017 Secondo quanto previsto dal DLgs. 127/2015, tutti i soggetti passivi IVA possono

Dettagli

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E

RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E Tax Newsletter RESPONSABILITA DEL COMMITTENTE E DELL APPALTATORE PER I DEBITI FISCALI In questa edizione: o Ambito di applicazione. o Decorrenza. o Responsabilità solidale o Obblighi e responsabilità o

Dettagli

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn

Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA. Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale. Ai Direttori delle Strutture dell'infn Circ_017357_18_07_2001_ADEMPIMENTI IVA Ai Dirigenti dell Amministrazione Centrale Ai Direttori delle Strutture dell'infn Ai Responsabili delle Unità Funzionali Organizzazione-Amministrazione delle Strutture

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2

CIRCOLARE N. 15/E 1. DICHIARAZIONE ANNUALE DI SPETTANZA DELLE DETRAZIONI 2 CIRCOLARE N. 15/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 marzo 2008 OGGETTO: Questioni interpretative connesse con gli adempimenti a carico dei sostituti d imposta. Incontro con la stampa specializzata

Dettagli

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi

Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi Circolare n. 7/2013 del 06 febbraio 2013 Ai gentili Clienti loro sedi OGGETTO: Novità 2013 nei rapporti internazionali Gentile cliente, Il decreto salva-infrazioni che ha recepito la Direttiva 2010/45/

Dettagli

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso

CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso CREDITO IVA Il nuovo modello di garanzia per il rimborso Con un apposito provvedimento il Direttore dell Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello di garanzia per la richiesta di rimborso dell

Dettagli

730, Unico 2015 e Studi di settore

730, Unico 2015 e Studi di settore 730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 27 28.04.2015 Imposte da compensare L utilizzo del credito può compensare non solo IMU Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Con l

Dettagli

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127

Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 Circolare 23 del 28 settembre 2015 Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - Novità del DLgs. 5.8.2015 n. 127 INDICE 1 Premessa... 2 2 Regime opzionale per la trasmissione

Dettagli

L ILLECITO TRIBUTARIO

L ILLECITO TRIBUTARIO L ILLECITO TRIBUTARIO Costituisce illecito tributario ogni inosservanza degli obblighi attinenti al rapporto giuridico d imposta. Trattasi di fatti giuridicamente rilevanti da cui l ordinamento tributario

Dettagli

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI

DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2 FEBBRAIO 2011 DIVIETO DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI IN PRESENZA DI RUOLI SCADUTI A decorrere dal 1 Gennaio 2011 sono entrate in vig ore nuove limitazioni per le compensazioni

Dettagli

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B

IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B IL MOMENTO DI EFFETTUAZIONE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI B2B La Legge 217/2011 prevede che le prestazioni di servizi generiche poste in essere con soggetti non residenti si considerino effettuate nel momento

Dettagli