CORSO DI FORMAZIONE PER L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO. Apprendistato

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1 CORSO DI FORMAZIONE PER L ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TORINO Apprendistato 25 Febbraio 2009 A cura di: OPEN Dot Com - Servizio Paghe On-Line 1

2 Apprendistato *** 2

3 Definizione Il rapporto di apprendistato è un rapporto speciale di lavoro nel quale, il datore di lavoro si obbliga ad impartire l insegnamento necessario affinché l apprendista possa conseguire la capacità di diventare un lavoratore qualificato; nello stesso tempo il datore di lavoro ha diritto ad utilizzare l opera del dipendente all interno della propria impresa. Il rapporto di apprendistato è denominato tirocinio dal codice civile. Pertanto, in questa tipologia di rapporto, l insegnamento non è fine a se stesso poiché viene sempre svolto in funzione dell attività produttiva consentendo al datore di lavoro di trarre dall apprendista delle prestazioni lavorative in modo sempre crescente; il lavoratore ha diritto a percepire una retribuzione a fronte della propria prestazione lavorativa e a ricevere l insegnamento professionale. 3

4 Caratteristiche comuni ai tre tipi di apprendistato Limiti numerici all assunzione L art. 47, comma 2, D. Lgs. 276/2003 stabilisce le limitazioni all assunzione di giovani con contratto di apprendistato: il numero degli apprendisti non può superare il 100% dei lavoratori specializzati o qualificati presenti all interno dell azienda; il numero degli apprendisti non può superare le tre unità nel caso in cui il datore di lavoro non abbia dipendenti qualificati o né abbia meno di tre. I limiti numerici sopraccitati non sono invece applicabili alle imprese artigiane per le quali la materia è disciplinata dalle disposizioni di cui all art.4, L.8 agosto 1985, n.443 secondo le quali possono valersi di prestazione d opera di personale dipendente entro determinati limiti a seconda dei settori. E ammesso il superamento dei limiti con il mantenimento dell iscrizione all Albo, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a 3 mesi nell anno. 4

5 Autorizzazioni Dal 24 Ottobre 2004 non vi è più l obbligo di richiedere preventivamente alla Direzione Provinciale del Lavoro competente l autorizzazione per poter procedere all assunzione di un apprendista. Visite mediche preventive La Manovra d Estate ha abrogato definitivamente la visita medica preassuntiva per i gli apprendisti maggiorenni; resta l obbligo della visita medica preventiva per i soli lavoratori minorenni la quale può anche essere effettuata presso le strutture sanitarie locali. Rimane l obbligo di effettuare la visita medica preventiva presso il medico competente nominato nell autocertificazione o 81/08 ex 626. Ulteriori specifiche Manovra d Estate (art. 23) Dal 25 Giugno 2008 è stato abrogato l obbligo di comunicare alla Regione, entro 30 giorni dalla data di assunzione, i dati relativi dell apprendista e del tutor per lo svolgimento della formazione; l informativa periodica ogni sei mesi alla famiglia dell apprendista minorenne; la comunicazione al Centro per l Impiego relativa al conseguimento o al mancato conseguimento della qualifica. 5

6 Tutor Il tutor è il lavoratore designato dall impresa ad assicurare il necessario collegamento tra l apprendimento e la formazione dell apprendista; il tutor accompagnerà quest ultimo per tutta la durata dell apprendistato. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese di tipo artigiane la funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante. I compiti principali del tutor sono i seguenti: trasmettere all apprendista l insegnamento necessario per lo svolgimento dell attività lavorativa; affiancare l apprendista durante il periodo di apprendistato; favorire l integrazione con le iniziative esterne all azienda e la formazione sul luogo di lavoro; entrare in contatto con la struttura di formazione esterna al fine di valorizzare il percorso di apprendimento esterno dell apprendista (in particolare in caso di apprendistato professionalizzante); esprimere le proprie opinioni e valutazioni relative alle competenze professionali che l apprendista ha acquisito al fine della qualificazione da parte del datore di lavoro. Le caratteristiche del tutor sono le seguenti: il lavoratore che svolge le mansioni di tutor deve possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l apprendista raggiungerà alla fine del periodo di apprendistato; il tutor deve avere una esperienza lavorativa di almeno tre anni e deve svolgere un attività lavorativa coerente con quella dell apprendista; un tutor non può affiancare più di 5 apprendisti. 6

7 Tipologie di apprendistato Il D. Lgs. 276/2003 individua tre diversi percorsi di formazione: Apprendistato per l espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione Apprendistato per l acquisizione di un diploma e/o per i percorsi di alta formazione Apprendistato professionalizzante 7

8 Apprendistato per l espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione L apprendistato per l espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è riservato ai giovani e agli adolescenti che abbiano compiuto (dall ) i 16 anni di età ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. Con adolescenti, si intendono, i minori di età compresa tra i 16 ed i 18 anni di età che abbiamo assolto l obbligo scolastico pari a 10 anni. Con giovani, si intendono, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni di età. Tuttavia, questa tipologia di apprendistato, è operativa soltanto in quelle Regioni e Provincie Autonome che, d intesa con il Ministero del lavoro e con il Ministero dell istruzione, hanno provveduto a disciplinare i profili di tale tipologia di apprendistato. Particolarità di questa tipologia di apprendistato è la durata che non può essere superiore ai 3 anni. 8

9 Apprendistato per l acquisizione di un diploma o per i percorsi di altra formazione L apprendistato per l acquisizione di un diploma o per percorsi di altra formazione, rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni (si intendono 29 anni e 364 giorni), è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario, di altra formazione e di specializzazione tecnico superiore. Tale contratto inoltre può essere attivato anche peri i dottorati di ricerca. Le modalità, la disciplina e la durata di tale contratto, sono rimesse alle Regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro, con le università e tutte le altre istituzioni formative. Tale contratto di lavoro deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere: la qualifica che l apprendista dovrà conseguire al termine dell apprendistato, la durata del contratto e il piano formativo individuale contenente tutto il percorso formativo dell apprendista. Tale percorso formativo, non presuppone una netta divisione tra l attività lavorativa svolta dall apprendista all interno dell azienda e la frequenza dell apprendista a determinati corsi teorici di livello secondario, universitario, di alta formazione e di specializzazione tecnico superiore. L attività lavorativa può e deve integrare perfettamente il percorso di formazione stabilito all atto dell assunzione nel piano formativo individuale. Inizialmente tale tipologia di apprendistato era operativa sono in alcune Regioni e Provincie Autonome che avevano sottoscritto con il Ministero del Lavoro un particolare accordo. L art. 23 del D. L. 112/2008 ha stabilito che tale contratto può essere attivato anche nel caso in cui non vi sia una regolamentazione regionale. 9

10 Apprendistato professionalizzante L apprendistato professionalizzante può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (si intendono 29 anni e 364 giorni) ed è finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. L impresa deve garantire all apprendista la realizzazione della formazione professionale. Regolamentazione L art. 23 del D. L. 112/2008 ha stabilito che la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante può essere pari a 6 anni e la durata minima pari a 2 anni; tale regolamentazione è però rimessa a quanto previsto da ogni singolo contratto collettivo nazionale. Si è inoltre precisato che il monte ore di formazione deve essere di 120 ore annue che possono essere effettuate sia presso l azienda che presso le agenzie formative presenti sul territorio. Precedenti rapporti di lavoro Il Ministero ha precisato che non vi sono problemi ad instaurare un rapporto di apprendistato con un giovane che abbia già avuto delle esperienze lavorative purché le precedenti esperienze non siano state effettuate nella stessa qualifica professionale. Nel caso in cui le esperienze lavorative precedenti, risultassero le medesime del rapporto che si va ad instaurare, è necessario prendere in considerazione la durata del precedente rapporto di lavoro ed andare a stornare i mesi/gli anni già effettuati nella stessa mansione. La nota ministeriale prot. n.1223, precisa che non è ammessa la stipula di un contratto di apprendistato con un lavoratore che in precedenza abbia già svolto un periodo di lavoro, continuativo o frazionato, in mansioni corrispondenti alla stessa qualifica oggetto del contratto formativo, per una durata superiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. Nella valutazione devono essere coinvolte le parti sociali. 10

11 Profili formativi e Piano formativo individuale I profili formativi che servono per poter effettuare la compilazione del Piano Formativo Individuale, normalmente vengono direttamente individuati dai contratti collettivi nazionali. Nel caso in cui i C.C.N.L. non forniscono informazioni in merito, viene fatto riferimento a quanto previsto dal repertorio dell ISFOL. Il piano formativo individuale (PFI) viene considerato parte integrante del contratto di assunzione (lettera di assunzione) ed è formato a sua volta da due parti: PFI generale nel quale viene descritto il percorso formativo dell apprendista in base alle competenze scelte nel profilo formativo; PFI di dettaglio nel quale viene descritta l attività formativa. Questo PFI deve essere compilato per tutte le annualità previste dalla durata dell apprendistato stesso e rappresenta l articolazione della formazione dell apprendista la quale è finalizzata al raggiungimento delle varie competenze indicate nel profilo formativo. E importante specificare che sia il PFI generale e sia il PFI di dettaglio possono essere modificati nella loro struttura fino alla fase di valutazione delle competenze acquisite dall apprendista. Gli strumenti e le modalità per la compilazione del Piano Formativo generale sono differenti da Regione a Regione e nel caso del Piemonte, è stato messo a disposizione l applicativo sul sistema della Gestione on-line delle Comunicazioni Obbligatorie. 11

12 Capacità formativa dell impresa Il percorso formativo dell apprendista, il quale ha durata per tutto il rapporto dell apprendistato stesso, può essere svolto tramite: FORMAZIONE ESTERNA: presso gli Operatori della Pubblica Amministrazione Competenti in materia di apprendistato (Agenzie Formative presenti sul territorio); FORMAZIONE INTERNA: presso l azienda stessa nel caso l azienda abbia i requisiti per la capacità formativa. Siccome per attivare la formazione esterna è sufficiente scegliere tra le varie agenzie che si occupano di formazione presenti sul territorio, è bene soffermarsi sulla formazione di tipo interna all azienda stessa. Formazione Interna Con l introduzione della formazione interna prevista dall articolo 23, comma 2 del D.L. n. 112/2008 (comma 5 ter dell art. 49 del D. Lgs. n. 276/2003) viene stabilito che nel caso di formazione interamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi dell apprendistato professionalizzante, anziché essere affidata alle Regioni e alle Provincie Autonome, è rimessa esclusivamente: ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati a livello territoriale o aziendale; agli Enti Bilaterali. 12

13 Ciò comporta che sia i contratti collettivi che gli Enti Bilaterali devono: definire la formazione aziendale; determinare per i profili formativi: o la durata e le modalità di erogazione della formazione; o le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali; o la registrazione nel libretto formativo del lavoratore. Inoltre, i contratti collettivi nazionali, devono: stabilire cosa si intende con la definizione formazione esclusivamente aziendale ; determinare il monte ore di formazione formale, il quale può anche essere di durata inferiore alle 120 ore annue, necessario per l acquisizione delle competenze di base e quelle tecnico-professionali. In merito alla formazione, è stato precisato che non necessariamente tale formazione deve essere erogata fisicamente all interno dell azienda stessa, l importante è che ad erogare tale formazione sia esclusivamente l azienda ma soprattutto tale formazione, essendo interna, non deve assolutamente implicare finanziamenti di tipo pubblico. In questo modo vi è una responsabilità di tipo diretta del datore di lavoro che, nel caso di inadempienze, comporta aspetti sanzionatori qualora vi siano degli ostacoli nella formazione che possono determinare una mancanza di qualifica da parte dell apprendista. In questo caso il datore di lavoro è tenuto a versare all INPS la differenza tra quanto versato e quella dovuta facendo riferimento al livello finale di inquadramento dell apprendista per tutta la durata dell apprendistato con una maggiorazione del 100%. 13

14 Contratti collettivi operativi per la formazione interna I contratti collettivi nazionali del lavoro che ad oggi risultano essere immediatamente operativi ai fini della formazione interna risultano essere: C.C.N.L. del Terziario; C.C.N.L. del Turismo; C.C.N.L. degli Studi Professionali; C.C.N.L. della Metalmeccanica Industria. Le sostanziali differenze tra i citati contratti collettivi e la modalità di formazione interna è la seguente: il C.C.N.L. del Terziario, del Turismo e degli Studi Professionali hanno confermato che, anche per questo tipo di formazione, i profili formativi di riferimento devono essere quelli contenuti nel Protocollo ISFOL del 10 Gennaio 2002; per quanto riguarda il C.C.N.L. della Metalmeccanica Industria, a differenza dei precedenti contratti, la regolamentazione dei profili formativi è contenuta direttamente all interno dello stesso contratto ed è stata disciplinata con l accordo del 28 Marzo

15 C.C.N.L. Studi Professionali Il C.C.N.L. 29 Luglio 2008 prevede che: Art. 26 sfera di applicazione Art. 34 durata formazione Art. 35 contenuti formazione L apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel 2, 3 Super, 3, 4 Super, 4 livello. L impegno formativo è determinato in un monte ore di formazione interna o esterna allo Studio, di almeno 120 ore per anno. Per la formazione i datori di lavoro faranno riferimento ai contenuti formativi elaborati a titolo sperimentale dalle parti stipulanti il presente accordo secondo il modello sottoscritto presso l ISFOL in data 10/01/2002 con il Ministero del Lavoro. Il Ministero del Lavoro con la circolare n.27/2008 non affronta il problema del regime transitorio, cioè i rapporti di apprendistato professionalizzante già avviati alla data dell entrata in vigore della norma. Si ritiene che la disposizione non ponga alcun ostacolo affinché un datore di lavoro per la formazione residua dei rapporti di lavoro in corso, possa avvalersi della formazione esclusivamente aziendale. Non sono previste specifiche comunicazioni, ma si ritiene utile mettere a conoscenza il lavoratore mediante la modifica del piano individuale o di dettaglio. 15

16 Orario di lavoro Ai sensi dell art. 2, c.4 del D. Lgs. n. 66/2003 gli apprendisti maggiorenni sono stati assimilati agli altri lavoratori. Vale quindi la stessa regolamentazione circa l orario di lavoro, la maturazione di ferie e permessi (un eccezione con il rinnovo del C.C.N.L. Terziario), riposi settimanali. E stata superata la previsione dell art. 10 comma 1, L. n. 25/1955 che stabiliva un orario di lavoro di 8 ore giornaliere e non superiore alle 44 settimanali. Sono stati aboliti i limiti circa il lavoro straordinario e di lavoro notturno, ammesso per gli apprendisti maggiorenni. Per quanto riguarda gli apprendisti minorenni, rimangono confermate le limitazioni previste dalla L. n. 977/1967 sul lavoro dei minori. Orario part-time L apprendistato non è incompatibile con il rapporto di lavoro part-time anche se la durata dell attività lavorativa deve essere tale da consentire l attività formativa. Non sussiste alcun limite di orario minimo di lavoro settimanale ma, il periodo di attività formativa non può essere riproporzionato in relazione all orario ridotto di lavoro. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, la procedura di convalida della trasformazione può essere sede idonea alla valutazione della compatibilità tra orario ridotto e contenuti formativi del contratto di apprendistato (M.L. interpello n. 4/2007). 16

17 Contribuzione Il contratto di apprendistato comporta l applicazione di benefici contributivi a partire dall 01/01/2007 (circolare INPS n. 22/2007). Per le assunzioni dal 01/01/2007 occorre prendere in considerazione l organico alla data di assunzione e il calcolo degli addetti (più o meno di 9) deve essere effettuato come segue: si contano i dipendenti di qualunque qualifica; i lavoratori part-time devono essere contati in base all orario part-time svolto; i lavoratori intermittenti devono essere contati in proporzione all orario di lavoro effettivamente svolto nell arco di ciascun trimestre; sono esclusi i lavoratori assenti e sostituiti; sono esclusi i contratti di somministrazione; sono escluse le seguenti tipologie contrattuali: contratti di inserimento, contratti di reinserimento, contratti di apprendistato, ex contratti CFL. Tipologia di datori di lavoro Contribuzione Datore di Lavoro Apprendista Totale Con più di 9 addetti 10,00% 5,84% 15,84% Con meno di 9 addetti - primo anno di apprendistato 1,50% 5,84% 7,34% - secondo anno di apprendistato 3,00% 5,84% 8,84% - terzo anno di apprendistato 10,00% 5,84% 15,84% 17

18 Estinzione del rapporto di lavoro Il rapporto di lavoro di apprendistato si può estinguere: a seguito di dimissioni; al compimento del periodo massimo di durata dell apprendistato stabilito dalla legge o alla scadenza del più breve periodo eventualmente fissato dai C.C.N.L.; per conseguimento della qualifica; a seguito licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Nell ambito del periodo di apprendistato, il datore di lavoro non può retrocedere dal contratto se non per giusta causa o giustificato motivo; gli viene consentito soltanto al termine del periodo dell apprendistato anche se, come precisa il Ministero del Lavoro con la circolare n. 40/2004, la qualificazione definita nel piano formativo non sia stata conseguita. Alla scadenza del contratto di apprendistato il datore di lavoro potrà: comunicare la cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere da una giusta causa o di un giustificato motivo; trasformare il rapporto di apprendistato in un normale rapporto di lavoro subordinato e il periodo di apprendistato è valido ai fini dell anzianità di servizio. I benefici contributivi sono mantenuti per un anno a seguito della trasformazione (art. 21, comma 6, L. 56/1987) anche se, quest ultima avviene prima della scadenza del contratto (M.L. nota prot. n. 3883, 02/05/2006). 18

19 Prova inquadramento apprendista Dati apprendista: ROSSI MARIO nato a Torino (TO) il 08/07/1986 Dati azienda: BIANCHI MARIO DOTT. COMMERCIALISTA C.C.N.L. STUDI PROFESSIONALI Obbiettivo datore di lavoro: Il Dott. Bianchi Mario vuole che al termine dell apprendistato il ragazzo sia in grado di svolgere mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali. Ciò comporta che, al termine del contratto di apprendistato il ragazzo, venga inquadrato al 3 livello degli Studi Professionali. Inquadramento: Apprendistato professionalizzante in quanto il ragazzo ha un età compresa tra i 18 ed i 29 anni di età; il C.C.N.L. Studi Professionali prevede il seguente inquadramento a livello retributivo: o 2 livelli inferiori a quello di destinazione, per la prima metà del periodo; o 1 livello inferiore a quello di destinazione, per la seconda metà del periodo; o al termine dell apprendistato il livello di inquadramento sarà quello relativo alla qualifica conseguita. 19

20 L inquadramento del dipendente pertanto sarà il seguente: o 4 livello iniziale; o 4 Super intermedio; o 3 livello finale. la mansione che il ragazzo dovrà raggiungere è quella di contabile; il C.C.N.L. Studi Professionali prevede una durata del rapporto di apprendistato pari a: o 48 mesi per le qualifiche comprese nel 2, 3 Super e 3 livello; o 36 mesi per le qualifiche comprese nel 4 Super e 4 livello. L inquadramento del dipendente pertanto sarà il seguente: o durata contratto di apprendistato 48 mesi. il periodo di prova sarà pari a 30 giorni di effettivo lavoro. l orario di lavoro sarà full-time pari a 40 ore settimanali. Nel caso in cui il Dott. Bianchi Mario avesse deciso di effettuare un contratto part-time, il C.C.N.L. Studi Professionali precisa quanto segue: l orario avrà una durata non inferiore al 60% dell orario previsto per i lavoratori qualificati. Il tutor è lo stesso Dott. Bianchi Mario. 20

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