L igiene e la sicurezza dei mangimi Study tour CIDASC Brazil Colleatterrato (TE) 20 Gennaio 2010

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1 L igiene e la sicurezza Study tour CIDASC Brazil Colleatterrato (TE) 20 Gennaio 2010 Dr.ssa Laura Contu Dirigente veterinario delle Professionalità Sanitarie Ministero della Salute Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario Ufficio VII Alimentazione Animale

2 Argomenti: Materie prime vietate e consentite nella produzione sul territorio UE; Requisiti di igiene e sicurezza : Il Reg.(CE) 183/05; Registrazione e riconoscimento degli operatori del settore ; Requisiti supplementari per i mangimi medicati.

3 Mangime (o alimento per animali): qualsiasi sostanza o prodotto, compresi gli additivi, trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato alla nutrizione per via orale degli animali; (Reg.(CE)178/02)

4 Cosa NON è un mangime: Un farmaco veterinario Un alimento per uso umano Un coadiuvante tecnologico L acqua

5 Ingredienti vietati e ammessi nella produzione di mangimi sul territorio UE

6 Ingredienti di un mangime Materie prime o mangimi semplici Additivi Premiscele di additivi Premiscele medicate

7 Materie prime per mangimi Reg. (CE)767/09 Prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele.

8 Lista non esaustiva di materie prime per mangimi Catalogo comunitario (art. 24 Reg.CE 767/09) Prima versione Marzo 2010 Aggiornamenti da parte degli stakeholders adottati tramite Comitatologia

9 Gli alimenti zootecnici: aspetti normativi, produttivi, etichettatura e controllo Elenco non esclusivo delle principali materie prime per mangimi a) cereali, loro prodotti e sottoprodotti Numero Denominazione Descrizione Dichiarazioni obbligatorie Riso estruso Prodotto ottenuto da farina di riso con un processo che ne consente l agglomerazione Amido Farina di riso Sottoprodotto del riso derivante dalla macinazione del riso lavorato Amido Germe di riso Sottoprodotto del riso costituito dall embrione Sostanze grasse grezze fibra grezza

10 Materie prime con restrizioni Regolamento(CE) n. 1774/2002 (sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano CAT 3); Prossima sostituzione da parte del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; Reg.(CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 (mangimi GM, contenenti OGM o prodotti da OGM); Regolamento (CE) 999/2001 e successive modifiche (prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili)

11 CATEGORIA 3 a) parti di animali macellati idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria, ma non destinate al consumo umano per motivi commerciali; b) parti di animali macellati dichiarate inidonee al consumo umano ma che non presentano segni di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali e provenienti da carcasse idonee al consumo umano in virtù della normativa comunitaria; c) pelli, zoccoli e corna, setole di suini e piume ottenuti da animali macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria; d) sangue ottenuto da animali, esclusi i ruminanti, macellati in un macello dopo aver subito un'ispezione ante mortem e considerati, in seguito a detta ispezione, idonei alla macellazione ai fini del consumo umano in virtù della normativa comunitaria;

12 Categoria 3 e) sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi i ciccioli e le ossa sgrassate; f) prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, nonono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale; g) latte crudo proveniente da animali che non presentano sintomi clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tale prodotto; h) pesci o altri animali marini, ad eccezione dei mammiferi, catturati in alto mare e destinati alla produzione di farina di pesce;

13 Categoria 3 i) sottoprodotti freschi dei pesci provenienti da impianti che fabbricano prodotti a base di pesce destinati al consumo umano; j) gusci, sottoprodotti dei centri di incubazione e sottoprodotti ottenuti da uova incrinate provenienti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti; k) sangue, pelli, zoccoli, piume, lana, corna, peli e pellicce ottenuti da animali che non presentavano segni clinici di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali attraverso tali prodotti; l) rifiuti di cucina e ristorazione non contemplati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e).

14 Reg.(CE) 999/2001 La somministrazione agli animali di allevamento di proteine animali è vietata. Deroghe: Ruminanti: Latte, pbl, colostro Uova, pbu Gelatine ricavate da non ruminanti Proteine idrolizzate derivate da non ruminanti e da pelli di ruminanti Ruminanti non svezzati: Farine di pesce solo per la produzione di sostituti del latte

15 Suini Equini Conigli Pollame Latte, pbl, colostro Uova, pbu Gelatine ricavate da non ruminanti Proteine idrolizzate derivate da non ruminanti e da pelli di ruminanti Farina di pesce Fosfato dicalcico e tricalcico Prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti

16 Pesci: Latte, pbl, colostro Uova, pbu Gelatine ricavate da non ruminanti Proteine idrolizzate derivate da non ruminanti e da pelli di ruminanti Farina di pesce Fosfato dicalcico e tricalcico Prodotti a base di sangue ricavati da non ruminanti Farine di sangue di non ruminanti

17 Materie prime vietate per la commercializzazione e l utilizzo come mangimi (Decisione 2004/217/CE) Feci, urine nonché il contenuto separato del tubo digerente.. Pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami. Semi e altri materiali di moltiplicazione dei vegetali che, dopo la raccolta, hanno subito un trattamento particolare con prodotti fitofarmaceutici.. e prodotti derivati. Legno, compresa la segatura o altri materiali derivati dal legno, trattato con prodotti di preservazione del legno, di cui all'allegato V della Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

18 Materie prime vietate per la commercializzazione e l utilizzo come mangimi (Decisione 2004/217/CE) Tutti i rifiuti ottenuti nel corso delle diverse fasi del processo di trattamento delle acque reflue urbane, domestiche e industriali di cui all'articolo 2 della direttiva 91/271/CE, senza tenere conto dell'ulteriore trattamento di questi rifiuti e dell'origine delle acque reflue. Rifiuti urbani solidi come i rifiuti domestici. Imballaggi e parti d'imballaggio provenienti dall'utilizzazione di prodotti dell'industria agroalimentare.

19 Additivi per mangimi Intenzionalmente aggiunti ai mangimi per svolgere una o più funzioni: Influenzare favorevolmente le caratteristiche del mangime Influenzare favorevolmente le caratteristiche dei prodotti di origine animale Influenzare favorevolmente il colore di pesci e uccelli ornamentali Soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali

20 Additivi per mangimi Gli additivi per mangimi vengono autorizzati a livello comunitario secondo la procedura stabilita nell art.7 del Reg.(CE) 1831/2003. La Commissione Europea mantiene aggiornato il Registro comunitario degli additivi per mangimi, consultabile sul sito della CE:

21 Requisiti di sicurezza I mangimi possono essere immessi sul mercato solo se: sono di qualità sana, leale e mercantile; non hanno un effetto nocivo per la salute umana o animale; non hanno effetti nocivi sull ambiente; non rendono a rischio, per il consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare; sono correttamente etichettati.

22 Il Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce requisiti per l igiene

23 Il Reg.(CE) 183/05 Stabilisce i requisiti per l igiene, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo lungo tutta la filiera. E nato dalla consapevolezza che la libera circolazione nella Comunità può realizzarsi solo se i requisiti di sicurezza dei prodotti non presentano differenze significative fra gli Stati Membri

24 Responsabilità degli operatori del settore Gli operatori del settore sono direttamente responsabili della sicurezza mediante l attuazione di procedure basate sull analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l applicazione di buone pratiche igieniche, nonché mediante l utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del regolamento.

25 Il Regolamento prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano registrati o riconosciuti da parte dell autorità competente, tranne per le attività incluse nel campo di NON applicazione: Ad esempio: Vendita di pet food al dettaglio; Somministrazione di mangimi ad animali non produttori di alimenti; Alimentazione di animali produttori di alimenti per consumo domestico privato.

26 Registrazione: è una comunicazione all autorità competente di qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il controllo dell operatore del settore dei mangimi, attivo in una qualsiasi fase di produzione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, al fine dell inclusione in uno o più registri. Riconoscimento: è una vera e propria autorizzazione preventiva all attività, successiva ad un ispezione svolta nello stabilimento da parte dell Autorità competente. L unico caso in cui non viene effettuata l ispezione intermediari che non detengono fisicamente i prodotti.

27 Quali operatori devono essere registrati e quali riconosciuti?

28 Deve essere riconosciuto (art.10 Reg.(CE) 183/05): A) chi fabbrica e/o commercializza alcuni additivi ( ad es antiossidanti con limite max, coccidiostatici..); B) chi fabbrica e/o commercializza alcune premiscele di additivi: (ad es. di coccidiostatici, istomonostatici, promotori della crescita, vitamine..); C) chi fabbrica per autoconsumo o per la commercializzazione mangimi composti che contengono additivi o premiscele di additivi coccidiostatici, istomonostatici, promotori della crescita. Il Ministero della Salute è l AC per il riconoscimento di chi produce alcuni additivi (lettera A), per tutte gli altri riconoscimenti e per le registrazioni l AC è l Assessorato alla Sanità delle Regioni o PA.

29 Ai riconosciuti viene rilasciato un codice alfanumerico : αit000034ss Indica che l operatore è riconosciuto Codice ISO dello Stato Membro Numero di riferimento nazionale max 8 caratteri alfanumerici

30 La registrazione Tutte le altre attività per cui non è richiesto il riconoscimento necessitano di una registrazione. Non è necessaria un ispezione in loco preventiva all avvio dell attività. Per la prima volta la conoscenza anagrafica degli operatori del settore dei mangimi ha coperto la anche la produzione primaria, da ciò deriva un gran numero di operatori registrati. Gli operatori registrati e riconosciuti vengono sottoposti ad attività di vigilanza ispettiva da parte dei servizi veterinari delle AASSLL. (vedi PNAA)

31 Gli elenchi degli operatori del settore registrati e riconosciuti devono essere accessibili e pubblici. label=alim&id=444

32 Requisiti per gli operatori Il regolamento prevede requisiti diversi per la produzione primaria di mangimi e per le operazioni diverse dalla produzione primaria. Produzione primaria di mangimi: la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l allevamento da cui derivano esclusivamente prodotti che dopo la raccolta, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico.

33 E assimilabile alla produzione primaria: Il trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione; Il trasporto dei prodotti primari dal luogo di produzione al primo stabilimento di lavorazione; La miscelazione per autoconsumo in allevamento, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilaggio.

34 Requisiti per gli operatori primari Devono dimostrare di essere registrati (presenza negli elenchi regionali o copia della notifica all AC). Pulizia di locali, attrezzature, contenitori, veicoli.. Prevenzione di contaminazioni pericolose da parte di animali, parassiti, rifiuti e sostanze pericolose, materiali di imballaggio. Registrazione delle informazioni: - fonte e quantità di ogni mangime in entrata; - destinazione e quantità di ogni mangime in uscita; - utilizzo di prodotti fitosanitari, biocidi, sementi OGM - insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicare la sicurezza dei prodotti primari; - risultati delle analisi effettuate aventi importanza per la sicurezza.

35 Requisiti per gli operatori primari Devono dimostrare di essere registrati (presenza negli elenchi regionali o copia della notifica) o riconosciuti (numero). Devono mettere in atto gestire e mantenere una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi HACCP. Devono fornire prove e documentazione adeguata del sistema messo in atto su richiesta dell autorità competente.

36 Il personale: - numericamente sufficiente; - in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione dei prodotti in questione; - organigramma in cui siano definite le qualifiche (es. diplomi, esperienze professionali) e le responsabilità del personale; - tutto il personale deve essere informato chiaramente per iscritto dei suoi compiti, delle sue responsabilità e competenze; - Deve essere individuata una persona qualificata responsabile della produzione.

37 Impianti e attrezzatura: Che consentano adeguata pulizia e disinfezione; Che consentano di evitare le contaminazioni crociate; Sottoposte a verifica adeguata e periodica (procedure scritte); Bilance e miscelatori appropriati per gamme di pesi e volumi; Acqua di qualità adatta agli animali; Smaltimento acque luride e reflue; Controllo parassiti e accumulo di sporco.

38 Controllo qualità : Disponibilità di un laboratorio dotato di personale qualificato (interno o convenzione); Piano di controllo qualità scritto (punti critici, frequenze di campionamento, destinazione in caso di NC..) Rintracciabilità: documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale tenuta almeno per un periodo commisurato (prodotti sul mercato); - Procedura predeterminata di prelievo di campioni sigillati ed etichettati (materie prime, mangimi finiti e fasi di produzione); Conservazione dei campioni; - tenuta dei campioni a disposizione delle autorità competenti per un periodo appropriato (prodotti sul mercato). Nel caso responsabile qualità individuato per iscritto.

39 Deposito, conservazione e trasporto: separazione trasformati dai componenti di mangimi non trasformati e dagli additivi; utilizzo di adeguati materiali di imballaggio; luoghi identificati per il magazzinaggio, adatti e in ordine, accessibili solo ad operatori autorizzati; i mangimi durante il trasporto devono essere facilmente identificabili per evitare contaminazioni crociate e il deterioramento; pulizia e disinfezione delle attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la movimentazione, la pesatura.

40 Tenuta dei registri e trattamento dei reclami: documenti relativi al processo e ai controlli; documenti relativi alla rintracciabilità (prodotti in entrata e uscita) sistema per il rapido ritiro/richiamo dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione nel caso in cui sia necessario; procedure scritte per il destino dei prodotti ritirati che, nel caso in cui vengano rimessi in circolazione, devono essere sottoposti preventivamente a un nuovo controllo di qualità.

41 Requisiti per l alimentazione di animali produttori di alimenti i veicoli utilizzati per il trasporto devono essere puliti ed asciutti; i mangimi vanno protetti mediante copertura dalla pioggia e dalle feci degli uccelli; ricambio frequente di alimenti e lettiere in modo da impedire la formazione di muffe; personale addetto alla somministrazione e manipolazione di alimenti per gli animali in possesso delle necessarie conoscenze, abilità e competenze.

42 Requisiti per l alimentazione di animali produttori di alimenti Gestione dei pascoli in modo da ridurre il minimo la contaminazione da pericoli, fisici, chimici e biologici; manipolazione separata di mangimi medicati con attrezzature di stoccaggio gestite in modo da evitare la contaminazione crociata; Mangimi immagazzinati separatamente da altri prodotti chimici e prodotti vietati nell alimentazione animale; Sementi non accessibili agli animali; Edifici e attrezzature per la somministrazione puliti Acqua di qualità adeguata per gli animali allevati.

43 Requisiti aggiuntivi per il settore medicati Direttiva 90/167/CEE che stabilisce le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione medicati nella Comunità

44 Definizioni Mangime medicato: qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e mangime, preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive. Premiscela medicata: qualsiasi medicinale veterinario preparato in anticipo per la successiva preparazione di mangimi medicati. Prodotto intermedio: il prodotto medicato ottenuto dalla miscelazione di una premiscela medicata autorizzata con uno o più mangimi; Contiene una concentrazione di principio attivo multipla della dose giornaliera consentita per la specie animale di destinazione (fino a 20 volte), è destinato alla fabbricazione di mangimi medicati pronti per l uso.

45 L impiego di MM e PI è consentito SOLTANTO su prescrizione di un medico veterinario iscritto all albo professionale. La prescrizione è in singola copia per gli animali familiari e in triplice copia per gli animali produttori di alimenti per l uomo. Il veterinario può prescrivere solo ad animali che esso stesso ha in cura; Deve indicare la quantità e il tipo di mangime (completo, complementare), la data di compilazione, il dosaggio della premiscela medicata nel mangime; i tempi di sospensione; Una ricetta può contenere solo un trattamento con i mangimi medicati prescritti (non ripetibile) e solo la quantità necessaria a raggiungere lo scopo del trattamento (non maggiore di 1 mese).

46 I mangimi medicati, possono essere preparati solo con UNA premiscela medicata autorizzata In deroga, è consentito al veterinario far effettuare sotto la propria responsabilità e dietro prescrizione, la fabbricazione di MM con più di una premiscela medicata autorizzata (max 4), a condizione che non esista alcun agente terapeutico autorizzato specifico, sotto forma di premiscela, per la malattia da trattare o per la specie o la categoria animale in questione.

47 Attività soggette ad autorizzazione: Produttori per vendita (mangimifici); Produttori per autoconsumo (allevamenti); Utilizzatori di PI per autoconsumo (allevamenti) Distributori; Laboratori che svolgono analisi sui mangimi medicati (interni alle aziende di produzione o esterni convenzionati).

48 ..L autorizzazione: E di competenza del Ministero della Salute, a volte di concerto col Ministero dello Sviluppo Economico (produttori). E subordinata ad un parere favorevole della Commissione Provinciale (laboratori, produttori) o dell A.S.L. competente per territorio. Il verbale favorevole da titolo alla ditta di iniziare l attività in attesa dell autorizzazione del Ministero. Non è richiesto un sopralluogo per i distributori che già distribuiscono i farmaci veterinari.

49 Requisiti dei locali di produzione I locali di produzione devono essere sufficientemente vasti, con idonei impianti di aspirazione al fine di prevenire la crosscontamination.

50 Locali per il deposito e stoccaggio Locale per lo stoccaggio delle materie prime asciutto, distinto da quello per i prodotti finiti e dal locale di produzione; Locale per le premiscele medicate separato, chiudibile a chiave, può contenere anche le premiscele non medicate (additivi); in allevamento può corrispondere all armadietto dei farmaci veterinari; MM e i PI stoccati in silos o contenitori chiusi (sacchi, confezioni) separati per categoria e chiaramente identificati (cartello : mangime medicato o prodotto intermedio) oppure nei locali di stoccaggio degli altri mangimi purché chiudibili a chiave!

51 Il produttore deve annotare non oltre le 24 ore dalla produzione in un apposito registro (da conservare per almeno 3 anni): Quantità e tipo di premiscele medicate autorizzate e di mangimi impiegati; Quantità e tipo di MM/PI prodotti, esistenti in deposito o ceduti; Nome e indirizzo dell allevatore/detentore di animali/distributore autorizzato a cui vengono venduti i prodotti; Nome e indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione.

52 Il produttore è direttamente responsabile: dell impiego di mangimi corrispondenti alle caratteristiche prescritte (soprattutto privi di altri principi attivi utilizzati nella premiscela); dell utilizzo della premiscela secondo quanto riportato dalla AIC della stessa (non deve interagire negativamente con additivi e mangimi); della reale conservabilità del MM/PI per il tempo prescritto; della formazione di una miscela omogenea e stabile tra mangime e premiscela.

53 Il produttore deve sottoporre a controllo analitico la produzione: Mangimifici: almeno 1 volta nella giornata lavorativa per almeno un principio attivo utilizzato, in modo da controllarli tutti periodicamente) Allevamenti: almeno un controllo ogni 100 miscelate e comunque almeno 1 volta l anno. I controlli devono accertare: la corrispondenza delle concentrazioni tra i principi attivi dichiarati e quelli realmente presenti omogeneità e stabilità fenomeni di contaminazione crociata (evidenziare punti critici dell impianto)

54 Per le analisi il produttore si può avvalere di un laboratorio interno allo stabilimento o esterno con cui stipula una convenzione. In entrambi i casi il laboratorio deve essere autorizzato dal Ministero della Salute allo svolgimento di analisi qualiquantitative sui MM e PI.

55 I risultati delle prove analitiche devono essere riportati su un registro con pagine numerate. Aggiornato sotto la responsabilità di un laureato (agraria, chimica,scienze biologiche, veterinaria) responsabile della produzione (presenza continuativa nel mangimificio che produce PI). Devono essere indicati: Premiscela utilizzata e relativo numero di autorizzazione o Pi Data di fabbricazione Concentrazione di principio attivo prevista nel mangime Concentrazione di principio attivo rilevata dall analisi numero dell analisi (se svolta da un laboratorio esterno i certificati devono essere conservati per 3 anni)

56 Distribuzione e vendita Locali e attrezzature idonei e sufficienti per la corretta conservazione dei prodotti e per il regolare svolgimento dell attività di vendita. Registro di carico/scarico - Quantità e tipo dei prodotti venduti; - Nome e indirizzo dell allevatore/detentore di animali acquirente; - Nome e indirizzo del veterinario che ha effettuato la prescrizione.

57 Etichettatura Denominazione : mangime medicato o prodotto intermedio; Data di scadenza: da consumarsi entro giorno/mese/anno; I tempi di sospensione; Indicazione quali-quantitativa della sostanza farmacologicamente attiva contenuta per kg di mangime; Istruzioni per l uso con l indicazione, dosi d impiego e via di somministrazione; Specie animale a cui il MM/PI è destinato; Precauzioni particolari di conservazione e smaltimento degli scarti; Percentuale d incorporazione nel mangime per ottenere la dose giornaliera terapeutica indicata nell AIC della premiscela medicata utilizzata ( PI o MM complementari); Da cedersi su presentazione di prescrizione veterinaria

58 Grazie per l attenzione!

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