Allegato parte integrante ATTO DI ORGANIZZAZIONE SUL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE
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- Viviana Alfano
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1 Allegato parte integrante ATTO DI ORGANIZZAZIONE SUL SERVIZIO DI MEDIAZIONE FAMILIARE 1. Premessa L'obiettivo della riforma del welfare provinciale, introdotta con la legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 n. 13, è quello di dotare la provincia di Trento di un nuovo sistema di politiche sociali in grado di affrontare nodi e criticità dell'oggi e dei prossimi anni, e rilanciare il Trentino come laboratorio di ricerca e innovazione in questo particolare ambito. Il panorama dei bisogni a cui il comparto si rivolge è in continuo mutamento, passando da forme di disagio di maggior evidenza assistenziale a manifestazioni più complesse, nelle quali assumono significato e richiedono attenzione gli aspetti relazionali a livello interpersonale e a livello delle relazioni sociali nella comunità. Particolari fenomeni sociali hanno caratterizzato l'attuale periodo storico a seguito di profondi cambiamenti culturali, economici, legislativi: le trasformazioni dei ruoli di genere e dei ruoli familiari, le nuove forme che la famiglia sta assumendo, le difficoltà dei genitori e degli adulti a far fronte alla funzione educativa, la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, in particolare per la donna, una maggiore consapevolezza dei propri diritti non sempre coniugata con eguale consapevolezza delle proprie responsabilità. Il sistema famiglia è divenuto più incerto, più fragile e nel contempo è impegnato in compiti resi più gravosi dalla diffusa assenza di reti familiari allargate. Si diffondono comportamenti che indicano la diminuzione della capacità di contenimento e guida e la fragilità dei ruoli educativi nei confronti dei figli. Le famiglie si compongono e si scompongono, la separazione e il divorzio costituiscono una scelta frequentemente caratterizzata da un clima di conflittualità più o meno elevata che ricade sui figli, sulla qualità della loro crescita e sulla loro relazione con i genitori. Si riscontra pertanto la necessità che l'ente pubblico allarghi le opportunità di aiuto precoce e preventivo alle famiglie anche in via di separazione, in particolare sostenendo e diffondendo l'utilizzo della mediazione familiare, per aiutare la coppia ad affrontare in modo costruttivo la vicenda separativa e pervenire a soluzioni condivise e più adeguate per svolgere responsabilmente il compito di genitori. 2. Quadro normativo Il quadro normativo nel quale si colloca il servizio di mediazione familiare è rappresentato dalle seguenti fonti: - legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), art. 155, comma sexies: prevede che " il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l adozione dei provvedimenti di cui all articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell interesse morale e materiale dei figli. - legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento): in attuazione dei principi della riforma istituzionale recati dalla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino all'art. 34) adotta il modello della titolarità in capo agli enti locali (comunità) delle funzioni amministrative in materia socio-assistenziale e all'art. 34, comma 2, lettera c), tra gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni Pag. 1 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
2 proprie del nucleo familiare prevede la mediazione familiare, quale intervento volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori. - deliberazione della Giunta provinciale n del 30 novembre 2007: istituisce i "Punti di ascolto per il cittadino", quali sportelli interdisciplinari e multiprofessionali, collocati sul territorio, che rappresentano uno strumento di prima rilevazione dei bisogni individuali e delle problematiche sociali, garantendo il coordinamento e l'integrazione degli interventi sociali, sanitari, educativi e della sicurezza, rispondendo al cittadino in termini di informazioni e/o servizi. Nell'ambito delle attività dirette alla promozione della famiglia è prevista la possibilità di offrire il servizio della mediazione familiare. - deliberazione della Giunta provinciale n di data 9 ottobre 2009 e s.m. "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali delegate ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14": prevede che la mediazione familiare sia un servizio volto a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori. Si caratterizza come un servizio a favore di coppie di genitori in fase di separazione o divorzio, per superare conflitti e recuperare un rapporto positivo nell'interesse dei figli. Nello specifico è finalizzato ad aiutare i genitori a recuperare la capacità genitoriale di gestire, di comune accordo, il rapporto con i figli e la quotidianità connessa. La mediazione familiare ha come obiettivo principale quello di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità, salvaguardando i loro rapporti affettivi con entrambi i genitori. - deliberazione della Giunta provinciale n di data 10 luglio 2009: sono approvate le linee guida per l'organizzazione del servizio di mediazione familiare. - deliberazione della Giunta provinciale n. 556 di data 25 marzo Atto di indirizzo e coordinamento avente ad oggetto "Finanziamento, criteri e modalità d'esercizio delle funzioni socio-assistenziali di livello locale e delle funzioni delegate per l'anno 2011'': prevede quali competenze della Provincia il coordinamento del gruppo dei mediatori familiari ed ogni attività afferente alla promozione, sensibilizzazione, formazione e monitoraggio relativa al servizio di mediazione familiare; agli enti locali attribuisce invece la competenza sulla materia, escluso quanto riservato alla Provincia. - deliberazione della giunta provinciale n di data 24 giugno 2011: è approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la provincia autonoma di Trento ed il Tribunale Ordinario di Trento per l'istituzione di un Punto informativo di mediazione familiare presso il Tribunale Ordinario di Trento, sottoscritto poi il 28 giugno deliberazione della Giunta provinciale n di data 30 settembre 2011: è approvato lo schema di protocollo d'intesa tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Tribunale Ordinario di Trento per l'istituzione di un Punto informativo di mediazione familiare presso il Tribunale Ordinario di Rovereto; sottoscritto poi il 6 ottobre deliberazione della Giunta provinciale n di data 14 dicembre 2011 Modifica della deliberazione n. 556 di data 25 marzo 2011: prevede che il servizio di "mediazione familiare" sia svolto dalla Provincia e dagli enti locali direttamente in regime di cogestione. Tale cogestione presuppone che ciascun ente eroghi il servizio direttamente con proprie risorse umane e finanziarie. Pag. 2 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
3 - deliberazione della giunta provinciale n. 399 di data 2 marzo 2012 Atto di indirizzo e coordinamento: finanziamento delle attività socio-assistenziali di livello locale e criteri e modalità d esercizio delle funzioni socio-assistenziali per l anno 2012 : è individuato il livello essenziale transitorio per il 2012 in tema di mediazione ed è confermato il regime di cogestione diretta tra la Provincia, le Comunità e il Territorio Val d Adige già esplicitato nella deliberazione di Giunta provinciale n del Finalità della mediazione familiare La mediazione familiare si caratterizza come un intervento a favore di genitori in fase di separazione e/o divorzio, per affrontare e superare i conflitti al fine di recuperare un rapporto positivo, anche e soprattutto nell'interesse dei figli. Più specificamente si propone di aiutare la coppia a riacquisire la capacità di gestire di comune accordo il rapporto reciproco e con i figli in relazione alla quotidianità connessa ("restare sempre e comunque buoni genitori"). Ha come principale obiettivo quello di promuovere il benessere e la qualità di vita dei figli, spesso coinvolti in modo strumentale nelle conflittualità dei genitori, salvaguardandone i rapporti affettivi con entrambi. La mediazione familiare può essere richiesta in ogni fase del percorso di separazione e/o divorzio oppure anche a distanza di tempo dagli stessi; può essere consigliata dal giudice o da un consulente nel corso del procedimento giudiziale, dall'avvocato o dai servizi/enti socio-assistenziali. Il modello adottato in provincia di Trento non prevede la partecipazione dei figli alle sedute di mediazione. La mediazione familiare si prefigge quindi di: - tutelare e promuovere la crescita dei figli ed aiutare i genitori a tener conto dei loro bisogni; - rendere protagonisti entrambi i genitori negli accordi che riguardano i figli, assumendo una responsabilità condivisa; - evitare che la conflittualità diventi dominante e distruttiva; - favorire la cultura di un atteggiamento non conflittuale, consapevole e responsabile, nel percorso separativo/divorzile. 4. Metodologia della mediazione familiare Il percorso prevede dieci/dodici incontri della durata media di un ora e mezzo e richiede l adesione libera e volontaria dei genitori. Presuppone una fase preliminare di rilevazione delle seguenti condizioni base richieste per l'attivazione del percorso di mediazione (valutazione di mediabilità): - l'adesione di entrambi i genitori (volontarietà); - il reciproco riconoscimento della funzione di genitore; - l'assenza di una conflittualità distruttiva; - la scelta di non utilizzare gli strumenti giudiziali per non alimentare ulteriormente il conflitto (tregua giudiziale) durante il percorso mediativo, né di utilizzare le sedute di mediazione per ottenere vantaggi in sede giudiziale; - l'assenza di casi di "semaforo rosso", cioè di condizioni personali di patologia mentale, dipendenza da alcol e droghe, violenza domestica o altri abusi (specie su minori), rifiuto/incapacità di accettare le regole base della mediazione, disonestà provata (es. informazioni false). Nella fase della negoziazione facilitata i genitori sono supportati nella ricerca di soluzioni reciprocamente soddisfacenti ed hanno l'opportunità di sperimentare l'efficacia e la tenuta nel tempo e nella qualità degli accordi intrapresi. Pag. 3 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
4 Il percorso si considera concluso quando la coppia riconosce le soluzioni individuate come valide e soddisfacenti per entrambi, è in grado di rispettarle ovvero di individuarne altre autonomamente. 5. Organizzazione pregressa del servizio di mediazione familiare La Provincia Autonoma di Trento, tramite il Servizio competente in materia di politiche sociali, dal 1999 al 2001 ha attivato un percorso di formazione gestito dall Associazione Genitori Ancora (GEA) che ha abilitato quali mediatori familiari 17 assistenti sociali, dipendenti degli enti locali che gestivano in delega le funzioni socio-assistenziali. Precedentemente sul territori provinciale era già attivo il servizio di mediazione familiare erogato da un ente del terzo settore, l'associazione Laica Famiglie in Difficoltà (ALFID). Nell'intenzione di assicurare la presenza capillare sul territorio provinciale di questa opportunità, gli enti locali, che gestivano in delega le funzioni socio-assistenziali, hanno attuato scelte organizzative diverse, operando in ogni caso con personale dipendente, senza spese aggiuntive ad esclusione di quelle sostenute per le iniziative di promozione dell'attività. Successivamente alcuni enti locali (il comune di Trento, il comprensorio della Valle dell' Adige, il comprensorio Valle di Flemme, il comprensorio Ladino di Fassa, il comprensorio Valle di Sole, il comprensorio delle Giudicarie e successivamente il comprensorio di Primiero), hanno sottoscritto un accordo operativo che prevede interventi di reciproca collaborazione. Il comune di Rovereto, il comprensorio Vallagarina ed il comprensorio Alto Garda e Ledro, pur non avendo sottoscritto un accordo formale, hanno elaborato un progetto condiviso, realizzando l'attività nella sede di Rovereto per il comune e il C10 e nella sede di Riva per il C9. Altri enti locali (comprensorio Alta Valsugana, comprensorio Valle di Non, comprensorio Bassa Valsugana e Tesino) per motivi organizzativi diversi non hanno ritenuto di essere nelle condizioni per avviare la sperimentazione. Dalle sperimentazioni territoriali realizzate dagli enti locali è emerso che: - gli enti e le istituzioni, a vario titolo coinvolti, nella vicenda separativa esprimono un grande interesse nei confronti della mediazione familiare, sulla base del bisogno percepito e del bisogno potenziale. La cultura della mediazione familiare è invece ancora scarsamente diffusa nella popolazione che non di rado tende ad adottare il conflitto come soluzione; - l'attività di informazione e di sensibilizzazione deve essere adeguata e costante; quella già svolta è stata particolarmente curata nei confronti: - della popolazione mediante strumenti diversi, compresi i mass media, - della magistratura ordinaria e minorile, - dell'ordine degli avvocati, - dei servizi sociali, psicologici e sanitari, - delle scuole, - rispetto alle richieste di mediazione pervenute, i maggiori invianti sono risultati essere il servizio sociale e gli studi legali. Da parte della magistratura sono stati registrati dei segnali di interesse ma è necessario approfondire con la stessa criteri e modalità di invio congruenti con la natura dell' attività. Il comparto scolastico e quello sanitario rappresentano ambiti nei quali migliorare la conoscenza del servizio di mediazione. - la mediazione familiare deve essere collocata presso una sede che garantisca la specificità dell'intervento ed un'attività di segreteria; - il servizio richiede la dimensione di équipe; Pag. 4 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
5 - ai mediatori devono essere assicurate la supervisione e la formazione permanente; - l'attività di mediazione familiare appartiene all'area delle funzioni sociali consultoriali, anche quando viene svolta in sedi diverse. di norma si ritiene inappropriata la sede dei servizi sociali degli enti locali; - l attività della mediazione erogata dagli enti locali è svolta da assistenti sociali che operano all'interno dei consultori o sul territorio. Dal gennaio 2009, vista la necessità di incentivare l'attività di mediazione familiare, ponendo una particolare attenzione alla sensibilizzazione/promozione alla cittadinanza attiva, la Provincia autonoma di Trento allo scopo di favorire la cultura della gestione del conflitto, ha garantito una copertura finanziaria aggiuntiva, rispetto a quella già prevista, alle Comunità e al Comune di Trento di 81 ore settimanali, ripartite nei tre gruppi che operano su altrettante aree territoriali specifiche (gruppo A:Cl, C2, C3, C4 e C11; gruppo B: C5, Comune di Trento, C6, C7 e C8; gruppo C: C9, C 10 e Comune di Rovereto) con l'obiettivo di razionalizzare al meglio le risorse. Tale monte ore è così ripartito:gruppo A 27 ore, Gruppo B 30 ore ed il Gruppo C 24 ore settimanali. Ogni Comunità, il Territorio di Trento e la Provincia Autonoma di Trento si sono fatte carico di individuare una sede adeguata all'attività di mediazione familiare, non identificabile all'interno dei servizi socio-assistenziali, che potrebbe invece trovare collocazione presso i Punti di ascolto per il cittadino, il Consultorio, i Centri dei servizi polifunzionali ecc. 6. Nuova organizzazione del servizio di mediazione familiare Il nuovo modello organizzativo prevede la cogestione diretta del servizio di mediazione familiare tra la Provincia Autonoma di Trento, le Comunità e il Territorio Val d Adige, attraverso personale dipendente e soggetti affidatari del servizio con formazione specifica. Alla Provincia, tramite l utilizzo di risorse umane e finanziarie proprie, competono le attività di: 1. informazione, sensibilizzazione e promozione rivolta all intera comunità provinciale; 2. promozione ed organizzazione di eventi (convegni, seminari ecc.) sul tema della mediazione familiare; 3. presa in carico delle richieste di mediazione familiare provenienti dall intero territorio provinciale entro i limiti di disponibilità oraria settimanale del personale specificamente dedicato; 4. coordinamento metodologico e professionale del personale dedicato alla mediazione familiare, provinciale, degli enti locali competenti e del terzo settore, attraverso il Gruppo di coordinamento dei mediatori familiari, avente funzioni consultive-propositive; 5. coordinamento del Tavolo interistituzionale sulla mediazione, composto dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali e dai Responsabili dei servizi socio assistenziali delle Comunità e del Territorio Val d Adige, avente funzioni di programmazione, monitoraggio e validazione delle proposte presentate dal Gruppo dei mediatori familiari; 6. raccolta, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi all attività di mediazione familiare svolta dai mediatori della Provincia, delle Comunità e del Territorio Val d Adige, e del terzo settore; Pag. 5 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
6 7. analisi ed elaborazione dei dati raccolti ai sensi del punto 6) ai fini della predisposizione di una relazione riepilogativa sull attività di mediazione, da sottoporre al Tavolo interistituzionale entro il 30 giugno di ogni anno. 8. organizzazione dell aggiornamento professionale dei mediatori familiari componenti il gruppo di coordinamento; Le Comunità e il Territorio Val d Adige, tramite l utilizzo di risorse umane e finanziarie proprie, esercitano attività di: 1. informazione e sensibilizzazione volta allo sviluppo della mediazione familiare presso le sedi territoriali e presso i Punti informativi operanti nei Tribunali Ordinari di Trento e Rovereto; 2. presa in carico delle richieste di mediazione familiare provenienti dai cittadini residenti nel proprio territorio; 3. partecipazione al Gruppo di coordinamento avente funzioni consultivepropositive dei mediatori familiari, la cui regia è tenuta dalla Provincia; 4. partecipazione al Tavolo interistituzionale sulla mediazione, composto dal Dirigente del Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali e dai Responsabili dei servizi socio assistenziali delle Comunità e del Territorio Val d Adige, avente funzioni di programmazione, monitoraggio e validazione delle proposte presentate dal Gruppo dei mediatori familiari; 5. invio al Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, dei dati relativi all attività di mediazione familiare svolta dai mediatori familiari territoriali. Le Comunità e il Territorio Val d Adige (di seguito enti locali), nell erogazione del servizio di mediazione familiare, sono tenuti al rispetto del livello essenziale transitorio già individuato con deliberazione di Giunta provinciale n. 399 del 2012 nel limite minimo delle ore già autorizzate. Nell ipotesi di impossibilità per l ente locale di garantire il livello essenziale per carenza di proprio personale specificamente formato, l ente può: - affidare, con oneri a proprio carico, il servizio di mediazione a organizzazioni del terzo settore operanti nel settore della mediazione, dandone comunicazione alla Provincia; - avvalersi di mediatori familiari libero professionisti in possesso dei requisiti e dei titoli riconosciuti abilitanti all attività di mediazione familiare; - richiedere al Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali di avvalersi di personale dipendente provinciale, riconoscendo un costo per ogni ora di attività frontale. Il budget di livello locale dell anno successivo sarà conseguentemente ridotto in base alle ore richieste e assicurate dal personale provinciale. Al fine della promozione del servizio di mediazione e nell ottica di sussidiarietà rispetto agli enti locali nonchè in previsione di un eventuale ridefinizione dei livelli essenziali sulla base della rilevazione di nuovo fabbisogno, la Provincia assicura la prima presa in carico sul territorio dell ente locale competente in caso di: - incompatibilità tra l operatore territoriale e la coppia che intende attivare la mediazione, - superamento del livello essenziale e quindi nell ipotesi di richieste di mediazione che si concretizzano in prestazioni aggiuntive per l ente locale. Pag. 6 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
7 Nell ipotesi di proseguimento dell attività di mediazione rispetto alla prima presa in carico, il percorso può continuare alternativamente presso: - la sede provinciale del Servizio provinciale competente in materia di politiche sociali; in questo caso l attività è erogata solo previa autorizzazione del dirigente del Servizio provinciale e nel limite delle risorse di personale provinciale specificamente dedicato alla mediazione familiare, - la sede delle organizzazioni del terzo settore convenzionate con la Provincia per il servizio di mediazione, previa comunicazione alla Provincia. Pag. 7 di 7 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
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