Codice del consumo e Servizio Sanitario Nazionale. (Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 2 aprile 2009, n. 8093) di Susanna Moro
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1 Codice del consumo e Servizio Sanitario Nazionale Cassazione civile, sez. III, ordinanza n (Susanna Moro) Il rapporto fra cittadino e SSN, instaurato con la fruizione di una prestazione sanitaria, ricade Codice del consumo e Servizio Sanitario Nazionale (Corte di Cassazione, sez. III civile, ordinanza 2 aprile 2009, n. 8093) di Susanna Moro (Fonte: Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 5/2009) Il quesito: Il rapporto fra cittadino e SSN, instaurato con la fruizione di una prestazione sanitaria, ricade Il caso Tizio asserisce di aver subito delle lesioni personali a seguito di un intervento chirurgico, eseguito presso il nosocomio di Perugia. Al fine di ottenere l accertamento della responsabilità del personale medico, ed il consequenziale risarcimento dei danni subiti, cita avanti il Tribunale di Benevento (foro del consumatore) l Azienda Ospedaliera di Perugia. Il giudice adito, in accoglimento dell eccezione di incompetenza territoriale formulata dall azienda sanitaria convenuta, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Perugia. Tizio propone quindi regolamento di competenza. La normativa Codice del Consumo (D.Lgs. 265/2005) Parte I - Disposizioni generali Titolo I - Disposizioni generali e finalità Art. 2. Diritti dei consumatori 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne e' promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalita', anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le
2 associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita'; c-bis) all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealta'; d) all'educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equita' nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita' e di efficienza. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attivita' imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonche' l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'art. 18, comma 1, lettera c), e nell'art. 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attivita' commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei
3 consumatori. Parte III - Il rapporto di consumo Titolo I - Dei contratti del consumatore in generale Art. 33. Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [ ] u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localita' diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore. Titolo V - Erogazione di servizi pubblici Capo I - Servizi pubblici Art Norma di rinvio 1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia. 2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici. 3. Agli utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualita' previsti dalle leggi. 4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi. Sintesi della questione La Suprema Corte, investita della questione in sede di regolamento di competenza, esamina l applicabilità del Codice del consumo al rapporto fra utente e servizio sanitario nazionale. O meglio, considera se l utente possa essere definito consumatore o utente ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del D.Lgs. 205/2005 e se la struttura sanitaria pubblica possa assumere le vesti di professionista sempre nel senso indicato dalla citata norma. Con tutto ciò che ne consegue in materia di applicabilità del foro del consumatore (art. 33, lett. u). Con l occasione, la Corte Regolatrice pone anche a confronto con la fattispecie esaminata l ipotesi in cui il cittadino si rivolga, invece, ad una struttura privata convenzionata o meno. Tutto ciò premesso, la Suprema Corte si è trovata a rispondere al seguente quesito:
4 il rapporto fra cittadino e SSN, instaurato con la fruizione di una prestazione sanitaria, ricade La soluzione accolta dalla Cassazione (Corte di Cassazione, ordinanza sez. III civile, 2009, n. 8093) La Corte, nel dare risposta negativa al quesito proposto, argomenta la propria opzione interpretativa in questa maniera: In primo luogo, si premette che nel Codice del Consumo esistono solo due norme che si riferiscono all utente del servizio pubblico: l art. 2, comma 2, lett. g) dove si riconosce ai consumatori ed agli utenti il diritto all erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza e l art. 101, titolato Norma di rinvio, ed avente, per l appunto, natura programmatica di rinvio ad una successiva ed ulteriore produzione normativa di Stato e Regioni. Dal coordinamento tra le due norme, la Suprema Corte deduce che il rapporto di utenza con il servizio pubblico ricade, in linea di massima, nell ambito di applicazione del codice. Tuttavia, l interprete deve valutare quali disposizioni del citato decreto legislativo siano o meno applicabili al rapporto di utenza pubblica. Esaminando l art. 3, che fornisce le definizioni di utente e professionista, si può dedurre che al cittadino-utente si attaglia perfettamente la definizione di utente di cui alla lett. a) dell art. 3. Invece è dubbio che alla struttura ospedaliera facente capo al S.S.N., che eroga certamente dei servizi professionali, possa tuttavia riferirsi la definizione di professionista ai sensi dell art. 3, lett. c). La Corte specifica comunque come, pur ipotizzando la configurabilità della figura di professionista, ai sensi del Codice del consumo, in capo all azienda sanitaria pubblica, non sia superabile l ostacolo all applicabilità del foro del consumatore offerto dal tenore letterale del titolo primo della parte terza Dei contratti del consumatore in generale, e dalla stessa rubrica Clausole vessatorie nel contratto fra professionista e consumatore. Presupposto indispensabile affinché possa trovare applicazione l art. 33, comma 2, lett. u) è, infatti, l esistenza di un contratto fra professionista e consumatore. Quando il cittadino si rivolge alla struttura pubblica non si conclude alcun contratto ma semplicemente si da corso all adempimento di un dovere di prestazione direttamente discendente dalla legge. A nulla rileva la pacifica riconduzione della responsabilità della struttura ospedaliera anche pubblica nell alveo della responsabilità contrattuale. Infatti il concetto di responsabilità contrattuale è inteso, come è pacifico in dottrina e giurisprudenza, di responsabilità che nasce dall inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente. A supporto della propria tesi, la Suprema Corte svolte ulteriori riflessioni in merito alla territorialità dell espletamento della prestazione sanitaria ed alla libera scelta dell utente di fruirne fuori dal proprio territorio di residenza. Viene evidenziata come l erogazione di prestazioni da parte del servizio sanitario pubblico è garantita attraverso una organizzazione imperniata sul principio di territorialità, ovvero mediante l articolazione di organizzazioni preposte ad un determinato territorio, mentre la fruizione del servizio non è necessariamente collegata alla residenza dell utente. Da ciò la Corte fa discendere la conclusione che l utente, qualora decida di rivolgersi ad una struttura del servizio sanitario nazionale diversa da quella del proprio luogo di residenza, si pone in una situazione non assimilabile a quella del consumatore di cui alla let. u) dell art. 33 citato. La Suprema Corte esclude pertanto che alla controversia tra struttura afferente al Servizio Sanitario Nazionale e utente possa applicarsi quanto disposto dall art. 33, lett. u) del Codice del Consumo in materia di foro del consumatore. Alla soluzione dell inapplicabilità deve pervenirsi anche nell ipotesi che il consumatore si sia rivolto ad una struttura convenzionata per la fruizione di prestazioni a carico del SSN. La disposizione del Codice del Consumo troverà, nondimeno applicazione qualora il rapporto fra utente e struttura convenzionata abbia avuto ad
5 oggetto anche prestazioni aggiuntive direttamente a carico dello stesso e, naturalmente, nel caso di espletamento di una prestazione sanitaria da parte di una struttura non convenzionata nell ambito di un rapporto privatistico con l utente. ( da )
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