Decisione N. 96 del 10 gennaio 2014
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- Michelangelo Marino
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1 IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro designato dalla Banca d'italia Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 08/11/2013, dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica. Fatto Il ricorrente, titolare insieme alla moglie e alle due figlie di un libretto di deposito cointestato a firme disgiunte aperto presso l intermediario, lamenta l impossibilità di operare sull intero saldo a seguito del decesso di una delle figlie. Ciò in quanto l intermediario subordina la piena operatività del conto alla produzione di documentazione successoria, che il ricorrente ritiene invece di non dover fornire trattandosi, appunto, di libretto con operatività a firma disgiunta. Il ricorso è presentato dal marito della cointestataria defunta in rappresentanza del padre e della sorella della medesima. Nel ricorso, si afferma che nel mese di febbraio 2013, a seguito della comunicazione del sopravvenuto decesso di uno dei cointestatari, la banca convenuta avrebbe preteso dai cointestatari, per poter disporre del saldo del Pag. 2/8
2 conto, la produzione di denuncia di successione o dichiarazione sostitutiva. Inoltre, avrebbe richiesto la presenza di tutti i coeredi. Nel ricorso si contestano le richieste di cui sopra, opponendo che il deposito è a firme disgiunte per cui ogni cointestatario deve intendersi legittimato a operare sul saldo totale del deposito anche dopo la morte di uno di essi. Precisano altresì che le eventuali operazioni effettuate sul libretto di deposito da uno dei cointestatari superstiti non comportano alcuna responsabilità della banca in mancanza di opposizione da parte di uno dei coeredi. Si richiamano inoltre alle previsioni contrattuali che confermerebbero la piena operatività dei cointestatari del conto in caso di firme disgiunte. Pertanto, nel ricorso si domanda : a) di accertare la conformità del comportamento posto in essere dall intermediario rispetto a quanto previsto dal contratto; b) di disporre che la richiesta di qualsiasi documentazione o atto avvenga per iscritto con espressa menzione della normativa di riferimento; c) che in caso di accertamento dell illegittimità del comportamento della banca, questa sia condannata al risarcimento del danno pari a 5.000,00, quale cifra forfettaria per la tardiva disponibilità del saldo. Nelle sue controdeduzioni, l intermediario ricostruisce brevemente i fatti, riferendo che in data 8/02/2013 uno dei ricorrenti, padre della cointestataria defunta e anche lui cointestatario del libretto, comunicava il decesso della figlia. Conseguentemente, la banca richiedeva agli eredi, al fine di adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa fiscale: a) certificato di morte; b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; c) dichiarazione di successione o comunicazione di esonero presentata all Agenzia delle entrate. Il marito della defunta (in qualità di suo erede e in rappresentanza del padre della stessa) avanzava richiesta alla banca di rispettare l operatività a firme disgiunte del libretto di deposito. La banca (in data 7 e 19 marzo) replicava ribadendo la necessità di chiarire la situazione dei cointestatari rispetto alla vicenda successoria, al fine di poter operare sulla quota che la normativa fiscale pone presuntivamente in capo alla defunta cointestataria. Fa inoltre presente nella stessa data di comunicazione del decesso della figlia, il padre prelevava 980,00 ed emetteva assegni circolari per ,00 con addebito sul libretto. In linea di diritto, la banca convenuta fa presente di conoscere e condividere l orientamento dell ABF secondo cui, in caso di operatività a firme disgiunte e di Pag. 3/8
3 mancanza di opposizioni da parte degli eredi, l operatività sul saldo è consentita ad ogni cointestatario. Precisa tuttavia che tale orientamento appare supportato da un unica pronuncia della Corte di Cassazione ( la n. 29/10/2002 n ) che tuttavia nulla statuisce riguardo i rapporti di natura pubblicistica tra cointestatari/eredi e l Amministrazione finanziarie e fra quest ultima e la banca. Ciò premesso, richiama il disposto dell art. 48, comma 3, del decreto legislativo n.346/1990 (t.u. imposte successioni e donazioni) in base al quale i debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, [ ] della dichiarazione della successione o integrativa con l indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell intervenuto accertamento in rettifica o d ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. Cita altresì il successivo comma 4 ove è stabilito che Le aziende e gli istituti di credito, [ ] non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, [ ], della dichiarazione della successione o integrativa con l indicazione dei suddetti titoli, o dell intervenuto accertamento in rettifica o d ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. Pertanto, ad avviso della banca, il comportamento tenuto sulla questione sollevata dai ricorrenti risulta coerente con quanto previsto dalla legge, la quale verrebbe a produrre i suoi effetti tra l Amministrazione fiscale e i soggetti passivi dell imposta, rimettendo, tuttavia, in capo all intermediario, doveri di verifica e di azione od omissione (cita in tal senso una recente decisione dell ABF). Precisa ulteriormente di aver richiesto, al limitato fine dell operatività dei cointestatari sulla sola quota riferibile alla defunta ex art. 11 T.U., la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per verificare se i cointestatari fossero o meno eredi, determinante per l applicabilità o meno della normativa del T.U., richiesta già formulata e motivata per iscritto. Nel respingere la richiesta risarcitoria avanzata nel ricorso, fa presente che ai sensi dell art c.c. spetta al ricorrente l onere di provare l eventus damni ed il nesso causale con il comportamento antigiuridico dell intermediario. Evidenzia infine la non complessità Pag. 4/8
4 dell assolvimento delle richieste della banca, anche sotto il profilo delle esigue spese occorrenti. In conclusione, domanda L intermediario, chiede: a) che sia accertato che la banca ha provveduto (prima del ricorso) a formulare e motivare in forma scritta la richiesta di documentazione su cui si verte; b) che sia respinta la richiesta risarcitoria in quanto infondata e non provata. I ricorrenti, in replica alle controdeduzioni, osservano che i precedenti citati dall intermediario sarebbero riferibili a fattispecie diverse da quella oggetto del ricorso, non avendo ad oggetto depositi cointestati a firma disgiunta; che non è sopravvenuta alcuna opposizione da parte di coeredi; che l ammontare del deposito alla data del decesso della cointestataria sarebbe stato pari pressoché a zero (giugno 2011), mentre il saldo attuale, parti a ,35, sarebbe frutto di operazioni successive quali, dovute in parte a un rimborso titoli del 07/02/2013. Si insiste pertanto nella richiesta di piena esigibilità del saldo in essere. Diritto Il tema riguardante gli effetti che si determinano su un deposito bancario cointestato, con poteri di firma disgiunti, a causa della morte di uno dei cointestatari è stato affrontato più volte dai Collegi. L orientamento emerso in proposito, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte n.15231/2002, ha stabilmente affermato che il decesso di un cointestatario non incide sulla legittimazione dei cointestatari superstiti ad operare sul conto, con diritto ritirare disgiuntamente l intera provvista portata dal conto di deposito. E infatti indiscutibile, in linea di principio, che il rapporto derivante dalla cointestazione a firma disgiunta di un libretto di deposito a risparmio o di un conto corrente debba essere considerato alla stregua di una obbligazione solidale dal lato attivo, per cui, ai sensi dell art cod. civ., ciascun cointestatario ha diritto di chiedere al debitore l adempimento per l intero. Tuttavia, deve rilevarsi come nelle pronunce dell ABF, come nella sentenza della Suprema Corte ivi richiamata, non risulta specificamente affrontato il problema dell incidenza, sul principio interpretativo sopra enunciato, delle disposizioni dettate dal testo unico delle norme di legge sulle successioni e donazioni (d. lgs. n.346/1990) e in Pag. 5/8
5 particolare dell art.48, comma 3. Tale circostanza, certamente degna di assoluto rilievo, ha indotto questo Collegio a sottoporre la questione interpretativa al Collegio di coordinamento dell ABF, che si è pronunciato al riguardo con decisione n. 5305/13 del 17/10/2013. l art. 48 (Divieti e obblighi a carico di terzi) del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni) così statuisce al comma 4: «Le aziende e gli istituti di credito, le società e gli enti che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all art. 27, 4 comma, della dichiarazione di successione o integrativa con l indicazione dei suddetti titoli, o dell intervenuto accertamento in rettifica o d ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione». Al riguardo, il Collegio di coordinamento ha affermato che la richiamata disposizione, pur non incidendo sul profilo relativo alla legittimazione dei cointestatari, che resta regolata dalle disposizioni del codice civile, tuttavia impone un adempimento che può essere qualificato alla stregua di un vero e proprio vincolo di indisponibilità della somma. Da ciò deriva che la presentazione della denuncia di successione da parte degli eredi, ovvero della c.d. dichiarazione negativa di cui all art. 28 del medesimo t.u., costituisce una condizione senza la quale il debitore [cioè la banca, ndr] può legittimamente opporre il mancato pagamento nei confronti del creditore, pur legittimato ad esigere la liquidazione della intera somma portata dal libretto. Nella richiamata decisione si precisa altresì che la permanenza della legittimazione in capo ai cointestatari superstiti deve considerarsi vicenda che attiene esclusivamente al rapporto negoziale «inter partes», che non può pregiudicare le posizioni dei terzi, quale in questo caso deve essere considerata l Amministrazione finanziaria. Tanto più se i diritti dei terzi siano riconosciuti da una disposizione avente natura imperativa, qual è certamente quella in materia tributaria. Pag. 6/8
6 Alla luce delle considerazioni svolte nella richiamata pronuncia, alla quale questo Collegio intende uniformarsi, deve ritenersi legittima la richiesta avanzata dalla banca convenuta volta ad accertare, per quanto di competenza, l assolvimento da parte dei cointestatari del conto degli adempimenti previsti dalla su citata norma di legge tributaria, potendo in caso contrario la stessa banca incorrere in una sanzione pecuniaria (ex art. 53 t.u. cit.). Il problema si pone, come la stessa convenuta ha precisato, con riguardo alla quota-parte del saldo esistente alla data del decesso della cointestataria, il cui ammontare può essere verificato attraverso il certificato di morte. In proposito, si prende atto dell avvenuta formulazione per iscritto, da parte della banca, della richiesta di produzione documentale di cui trattasi, accogliendo la domanda in tal senso avanzata dal ricorrente, per cui sul punto deve ritenersi cessata la materia del contendere. Per quanto riguarda l ulteriore contestazione, espressa nel ricorso, relativa l ulteriore richiesta che avrebbe manifestato la banca di acquisire il consenso di tutti gli aventi diritto circa le modalità di incasso della quota del saldo caduta in successione, si osserva, in linea di principio, che l accertamento della singola quota ereditaria del condividente non può essere disposto se non in contraddittorio con tutti gli altri coeredi. Infatti, deve ritenersi, in coerenza con l orientamento espresso in precedenti pronunce di questo Collegio, che come le domande di divisione ereditaria devono essere proposte nei confronti di tutti gli eredi in quanto litisconsorti necessari (art. 784 c.p.c.), così anche lo scioglimento della comunione e l accertamento delle singole quote non può avvenire che in contraddittorio con tutti i coeredi ovvero con il loro consenso unanime. Mancando il consenso degli altri coeredi, il rifiuto opposto dalla banca resistente a liquidare alla ricorrente la quota ereditaria che le spetta è pertanto legittimo, perché giustificato dall esigenza di tutelare anche la propria posizione nei confronti di eventuali successive pretese da parte degli altri coeredi (in tal senso, v. già decisione A.B.F., collegio di Roma, n. 952 del 2011; decisione A.B.F., collegio di Roma n.1064 del 2012) (Dec. n.283/13 del 14/1/2013). Alla luce delle considerazioni su illustrate, valutato come non censurabile il comportamento della banca convenuta, manca il presupposto per l esame della domanda risarcitoria. Pertanto il Collegio ritiene che il ricorso non possa essere accolto. Pag. 7/8
7 P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 8/8
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