Comune di Dueville PROVINCIA DI VICENZA Proposta di Deliberazione

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1 Comune di Dueville PROVINCIA DI VICENZA Proposta di Deliberazione Servizio Urbanistica - Ufficio di piano Data Richiesta: 13/01/2014 Registro Speciale: 2014/0005 Organo Deliberante: Consiglio Relatore: Modesto Gazzola Altri Settori: Estensore: Emanuele Boschetti Commenti: Parere Dirigente: Parere Favorevole per la regolarità tecnicoamministrativa ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n.267/2000 Parere Ragioniere Capo: Parere Favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n 267/2000 Dirigenti Data Visto Tiziano Salin 15/01/2014 Relatori Data Visto OGGETTO: URBANISTICA: ADOZIONE VARIANTE ALLE NORME TECNICHE OPERATIVE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI PER LE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DEGLI ARTICOLI N. 24, 25 E 62 1

2 Su conforme relazione tecnica dell'ufficio competente, l Assessore all Urbanistica: PREMESSO che il vigente strumento urbanistico del Comune di Dueville è costituito dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 25/05/2011, approvato con Verbale di Conferenza dei Servizi in data 09/10/2012 ai sensi dell art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004, ratificato con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 279 del 16/10/2012, pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto n. 99 del 30/11/2012, e dal Piano degli Interventi P.I., adottato con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 25/07/2013 ed approvato con delibera di Consiglio comunale n. 69 del 29/10/2013; DATO ATTO che a corredo del vigente Piano degli Interventi sono state approvate le Norme Tecniche Operative; VISTO che la ditta Alì S.p.A., con nota n. prot del 27/05/2013, di cui la Giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 79 del 28/05/2013, ha manifestato l interesse a promuovere una specifica modifica a quanto disposto rispettivamente dall art. 24, dall art. 25 e dall art. 62 delle Norme Tecniche del Piano degli Interventi, in merito alle zone di tipo D2E, e più precisamente alla possibilità di insediare medie strutture di vendita di superficie fino a mq ; PRESO atto che, con la medesima nota, ai sensi della vigente normativa e richiamati gli accordi di cui alla convenzione sottoscritta in data 15/01/2013, prot. n. 963, Reg. 779, la ditta intende assumere ulteriori obbligazioni finalizzate al completamento delle opere relative alla scuola primaria di Povolaro per un importo di , a fronte della rimozione del limite al solo settore alimentare nella disciplina commerciale e nella disciplina urbanistica relativa alle medie strutture di vendita fino a mq Resta inteso che rimangono vigenti tutte le condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell art. 24 delle vigenti Norme Tecniche del Piano degli Interventi; RICHIAMATI, con particolare riferimento alla ditta Alì S.p.A., i principali atti e documenti sotto elencati: Impegnativa unilaterale irrevocabile, n. prot del 08/11/2011; Deliberazione della Giunta comunale n. 210 del 10/11/2011 di presa d atto dell impegnativa; Variante al Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/02/2012; Fideiussione bancaria rilasciata dalla Cassa di Risparmio del Veneto in data 08/02/2012 a garanzia della realizzazione della scuola primaria di Povolaro; Convenzione, sottoscritta in data 15/01/2013, prot. n. 963, Reg. 778, registrata a Vicenza il 31/01/2013 al n. 492; Piano di completamento delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione Ex Belfe, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 23/07/2013; Atto modificativo ed integrativo di convenzione urbanistica, sottoscritto in data 06/09/2013 a rogito del Notaio Dott. Nicola Cassano di Padova, Rep. n e Racc. n ; Variante n. 1 al Permesso di costruire per opere di urbanizzazione n. 1/2010, rilasciato il 19/09/2013; Permesso di costruire n. 29/2013 in variante all edificio; RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28/05/2013, avente per oggetto: LL.PP. Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed elenco annuale 2013 Variazione n. 1, con la quale si prende atto della nota presentata da Alì S.p.A., n. prot del 27/05/2013, ad integrazione della Convenzione sottoscritta in data 15/01/2013 per il completamento della scuola primaria di Povolaro; CONSIDERATO che l Amministrazione Comunale aveva già provveduto ad un primo riordino e modifica dei criteri per l insediamento delle attività commerciali al fine di individuare le modalità di insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali, mediante l adozione e l approvazione di apposite varianti per la modifica delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico e dei criteri commerciali, rispettivamente con delibera di Consiglio comunale n. 7 del 28/02/2012 avente oggetto: Approvazione di una Variante parziale 2

3 al Piano Regolatore Generale del Comune recante modificazioni e integrazioni degli articoli 22, 23 e 59 delle Norme Tecniche di Attuazione e con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 28/02/2012 avente oggetto: Criteri per l insediamento delle attività commerciali: Modifiche ed integrazioni all art. 3, punto 3, lettera a) delle relative Norme di Attuazione. VISTO l Ordine di Servizio dell Assessore all Urbanistica e dell Assessore al Commercio, con il quale sono stati invitati l Ufficio di Piano Servizio Urbanistica e il Servizio Attività Produttive/Commercio ad attivarsi per la predisposizione di tutto il materiale tecnico idoneo alla adozione della apposita variante per la modifica regolamentare, al fine di consentire la vendita in media struttura nel settore non alimentare fino alla superficie di mq nelle Z.T.O. di tipo D2e e idonea modifica dei criteri per l insediamento delle attività commerciali, conformemente alla nuova disciplina regionale, L.R. 50 del 28/12/2012 recante Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto e relativo Regolamento Regionale 21/06/2013 n. 1 di attuazione della stessa, approvato con delibera di Giunta Regionale n del 18/06/2013; CONSIDERATO che la variante alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi sarà strutturata sul seguente tema: modifica degli articoli relativi alle zone D2E nelle quali lo strumento vigente prevede l insediamento di medie strutture di vendita fino a mq per il settore non alimentare e, a determinate condizioni, medie strutture di vendita fino a mq per il solo settore alimentare. La modifica consente, alle medesime condizioni previste per il settore alimentare, l esercizio in medie strutture di vendita fino a mq anche nel settore non alimentare; CONSIDERATO che, al fine di approfondire e valutare la proposta presentata dalla ditta Alì è stato chiesto un parere legale ad avvocati esperti in materia di commercio alla luce della nuova normativa in materia, con particolare riferimento alla modifica della disciplina dello strumento urbanistico per le zone D2E e alle implicazioni specifiche derivanti dalla fattispecie proposta dalla ditta Alì, in relazione agli accordi convenzionali in essere, alle caratteristiche del piano attuativo in corso di realizzazione e agli stessi edifici autorizzati, nell ipotesi di ulteriori insediamenti commerciali; CONSIDERATO che la variante consiste, pertanto, essenzialmente nell estensione della superficie commerciale massima assentibile, a determinate condizioni, per un settore merceologico già previsto nelle specifiche zone urbanistiche di tipo D2E, senza procedere ad alcuna nuova individuazione di aree commerciali né all ampliamento di aree esistenti; VISTO che il Documento del Sindaco relativo alla variante normativa è stato presentato in Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/2013 (crf. verbale n. 81); SENTITA la Commissione urbanistica nella seduta del 07/11/2013, la quale con verb. n. 4, o. di g. n. 3, ha espresso parere favorevole, astenuti i consiglieri Zanini e Cavion; VISTA la L.R. 50 del 28/12/2012 recante Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto e relativo Regolamento Regionale 21/06/2013 n. 1 di attuazione della stessa, approvato con delibera di Giunta Regionale n del 18/06/2013; VISTO il vigente Strumento Urbanistico; DATO ATTO che gli articoli delle Norme Tecniche Operative vigenti che disciplinano le ZTO di tipo D2E sono rispettivamente l art. 24, l art. 25 e l art. 62, i quali in merito alle attività commerciali ammesse e insediabili prevedono: - esercizi commerciali di vicinato; - medie strutture di vendita, con superficie di vendita non superiore a mq ; - medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq , solo alimentare, in alternativa e a determinate condizioni; - attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7, della L.R. 15/2004; - attività commerciali all ingrosso; e che di seguito si riportano per maggior chiarezza: 3

4 Art. 24 ZONE D2e 1. Trattasi di aree destinate ad insediamenti commerciali, terziari, artigianali di servizio in aree di nuova urbanizzazione. Sono ammesse tutte le attività compatibili con la residenza senza limiti di superficie o di piano. 2. Si precisa che le attività commerciali ammesse consistono in esercizi commerciali di vicinato come definiti all art. 7 della L.R. 15/2004, medie strutture di vendita come definite all art. 7 della L.R. 15/2004, con superficie di vendita non superiore a mq e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004, attività commerciali all ingrosso. 3. E inoltre possibile, in alternativa, compatibilmente con quando disposto dai vigenti criteri per l insediamento delle attivita commerciali emanati dal Comune ai sensi della Legge Regionale n. 15/2004, l insediamento di medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq , solo alimentare, alle condizioni disposte ai commi successivi. 4. L insediamento è subordinato ad un preventivo accordo fra la ditta richiedente e l amministrazione comunale e alla redazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo convenzionato che regoli gli aspetti planivolumetrici e tutti gli aspetti viabilistici, con particolare riferimento agli innesti sulla viabilità esistente, agli accessi e alla dotazione infrastrutturale e di standards. Dovrà quindi essere prevista, ai sensi dell art. 19, comma 1, della Legge Regionale, una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali e in particolare sulla viabilità principale. I piani quindi, dovranno essere corredati da un idoneo studio dell impatto sulla viabilità redatto secondo le normali condizioni di traffico. Infine, dovrà essere garantita una disponibilità di area libera e di parcheggio almeno nella misura minima prevista dall art. 16, comma 2, lettere c) e d), delle citata Legge regionale per le Z.T.O. diverse dai Centri Storici. 5. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo. Per gli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art lettere a) b) c) d) - della Legge 457/ Valgono i seguenti parametri urbanistici: rapporto di copertura % 50 altezza massima m 10 distanza dalle strade m 5 distanza dai confini m 5 ART. 25 SOTTOZONA D2e AREA COMMERCIALE DEI PILASTRONI 1. INDIVIDUAZIONE La zona di intervento è in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. della Regione Veneto n. 825 del ed è individuata in corrispondenza ai mappali n. 124 e n. 261 del Foglio 13 del Comune Censuario di Dueville, con superficie complessiva di mq DESTINAZIONE D USO CONSENTITE Si applicano le norme di cui all art. 22 del vigente P.R.G. Zone D2e limitatamente ai primi quattro commi. Sono previste tutte le destinazioni d uso compatibili con la residenza di cui all art. 6 del Vigente P.R.G. nel limite massimo del 15 % della utilizzazione fondiaria e della superficie coperta. 3. MODALITA D INTERVENTO Il P.R.G. si attua per mezzo di Piano Urbanistico Attuativo: Piano di Lottizzazione. 4. PARAMETRI URBANISTICI Ut = indice di utilizzazione fondiaria = 50 max 4

5 Superficie coperta = 50 % della superficie coperta H. max = 8,5 ml Distanza dalla strada provinciale = 20 ml Distanza dalla roggia posta ad ovest = 50 ml Distanza dal corso d acqua non tutelato = 20 ml Le fasce di rispetto sono computabili ai fini del calcolo dei parametri urbanistici. La dotazione di spazi pubblici deve rispettare oltre quanto previsto nelle tavole allegate alle presenti norme, l art. 38 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI Il progetto attuativo dovrà prevedere lo studio dettagliato delle aree destinate a fascia di rispetto stradale e dei corsi d acqua. Art. 62 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI Parcheggi: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, ogni nuovo insediamento commerciale dovrà essere equipaggiato con una adeguata dotazione di parcheggi che in ragione della Zona Territoriale Omogenea di appartenenza non potrà essere inferiore ai seguenti parametri, riferiti alla superficie di pavimento delle strutture commerciali: 0,2 mq/mq Zona B2 Zona D1ac 0,7 mq/mq Zona D1be 0,7 mq/mq 0,9 mq/mq All interno delle zone A, l Amministrazione Comunale qualora dimostri l impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta. Le zona di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi piano o sotterranee, purché compatibili con le presenti Norme. Dotazione viabilistica e accessibilità: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, le domando per il rilascio dell autorizzazione alle medie strutture di vendita devono prevedere una idonea organizzazione dell accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare relativamente alla S.S. 248 Marosticana Schiavonesca, alla S.P. n. 50 di Novoledo, alla S.P. per Montecchio Precalcino e corredata da studi di impatto della viabilità. Medie strutture di vendita: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004 e se non specificatamente vietato dalle presenti norme e/o dalla cartografia di progetto, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, è possibile la realizzazione di Medie strutture di vendita all interno delle seguenti ZTO: Strutture con superficie di vendita fino a 800 mq 5

6 Strutture con superficie di vendita fino a mq e fino a mq limitatamente ad attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004 Zona D1ac Strutture con superficie di vendita fino a mq, solo alimentare Strutture con superficie di vendita superiore a mq nn. 1, 2, 7 Grande struttura di vendita: zona D2c n. 7 ATTESO che, anche in adeguamento a quanto disposto dalla nuova disciplina in materia di commercio e secondo gli indirizzi della L.R. 50 del 28/12/2012 recante Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto e relativo Regolamento Regionale 21/06/2013 n. 1 di attuazione della stessa, approvato con delibera di Giunta Regionale n del 18/06/2013, risulta opportuno modificare e integrare gli articoli n. 24, n. 25 e n. 62 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi limitatamente alla possibilità di estendere la superficie commerciale massima per le medie strutture di vendita, alle medesime condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell art. 24 delle vigenti Norme Tecniche del Piano degli Interventi, per un settore merceologico già previsto nelle specifiche zone urbanistiche di tipo D2E, senza procedere ad alcuna nuova individuazione di aree commerciali né all ampliamento di aree esistenti e che per tali ragioni non costituisce fattispecie di nuova localizzazione di aree per le quali sia necessario il preventivo adeguamento di cui all'art. 21 comma 2 della Legge Regionale; DATO ATTO pertanto che i nuovi articoli saranno così formulati: Art. 24 ZONE D2e 1. Trattasi di aree destinate ad insediamenti commerciali, terziari, artigianali di servizio in aree di nuova urbanizzazione. Sono ammesse tutte le attività compatibili con la residenza senza limiti di superficie o di piano. 2. Si precisa che le attività commerciali ammesse consistono in esercizi commerciali di vicinato come definiti all art. 7 della L.R. 15/2004, medie strutture di vendita come definite all art. 7 della L.R. 15/2004, con superficie di vendita non superiore a mq e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004, attività commerciali all ingrosso. 3. E inoltre possibile, in alternativa, compatibilmente con quando disposto dai vigenti criteri per l insediamento delle attivita commerciali emanati dal Comune ai sensi della Legge Regionale n. 15/2004, l insediamento di medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq , alle condizioni disposte ai commi successivi. 4. L insediamento è subordinato ad un preventivo accordo fra la ditta richiedente e l amministrazione comunale e alla redazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo convenzionato che regoli gli aspetti planivolumetrici e tutti gli aspetti viabilistici, con particolare riferimento agli innesti sulla viabilità esistente, agli accessi e alla dotazione infrastrutturale e di standards. Dovrà quindi essere prevista, ai sensi dell art. 19, comma 1, della Legge Regionale, una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali e in particolare sulla viabilità principale. I piani quindi, dovranno essere corredati da un idoneo studio dell impatto sulla viabilità redatto secondo le normali condizioni di traffico. Infine, dovrà essere garantita una disponibilità di area libera e di parcheggio almeno nella misura minima prevista dall art. 16, comma 2, lettere c) e d), della citata Legge Regionale 15/2004 per le Z.T.O. diverse dai Centri Storici. 6

7 5. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo. Per gli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art lettere a) b) c) d) - della Legge 457/ Valgono i seguenti parametri urbanistici: rapporto di copertura % 50 altezza massima m 10 distanza dalle strade m 5 distanza dai confini m 5 ART. 25 SOTTOZONA D2e AREA COMMERCIALE DEI PILASTRONI 1. INDIVIDUAZIONE La zona di intervento è in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. della Regione Veneto n. 825 del ed è individuata in corrispondenza ai mappali n. 124 e n. 261 del Foglio 13 del Comune Censuario di Dueville, con superficie complessiva di mq DESTINAZIONE D USO CONSENTITE Si applicano le norme di cui all art. 24 del vigente P.R.G. Zone D2e limitatamente ai primi quattro commi. Sono previste tutte le destinazioni d uso compatibili con la residenza di cui all art. 6 del Vigente P.R.G. nel limite massimo del 15 % della utilizzazione fondiaria e della superficie coperta. 3. MODALITA D INTERVENTO Il P.R.G. si attua per mezzo di Piano Urbanistico Attuativo: Piano di Lottizzazione. 4. PARAMETRI URBANISTICI Ut = indice di utilizzazione fondiaria = 50 max Superficie coperta 50 % della superficie coperta H. max 8,5 ml Distanza dalla strada provinciale = 20 ml Distanza dalla roggia posta ad ovest = 50 ml Distanza dal corso d acqua non tutelato = 20 ml Le fasce di rispetto sono computabili ai fini del calcolo dei parametri urbanistici. La dotazione di spazi pubblici deve rispettare oltre quanto previsto nelle tavole allegate alle presenti norme, l art. 38 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI Il progetto attuativo dovrà prevedere lo studio dettagliato delle aree destinate a fascia di rispetto stradale e dei corsi d acqua. Art. 62 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI Parcheggi: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, ogni nuovo insediamento commerciale dovrà essere equipaggiato con una adeguata dotazione di parcheggi che in ragione della Zona Territoriale Omogenea di appartenenza non potrà essere inferiore ai seguenti parametri, riferiti alla superficie di pavimento delle strutture commerciali: 0,2 mq/mq Zona B2 Zona D1ac 0,7 mq/mq Zona D1be 0,7 mq/mq 0,9 mq/mq All interno delle zone A, l Amministrazione Comunale qualora dimostri l impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta. 7

8 Le zona di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi piano o sotterranee, purché compatibili con le presenti Norme. Dotazione viabilistica e accessibilità: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, le domande per il rilascio dell autorizzazione alle medie strutture di vendita devono prevedere una idonea organizzazione dell accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare relativamente alla S.S. 248 Marosticana Schiavonesca, alla S.P. n. 50 di Novoledo, alla S.P. per Montecchio Precalcino e corredata da studi di impatto della viabilità, oltre alla specifica documentazione richiesta dalla disciplina vigente. Medie strutture di vendita: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004 e se non specificatamente vietato dalle presenti norme e/o dalla cartografia di progetto, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, è possibile la realizzazione di Medie strutture di vendita all interno delle seguenti ZTO: Strutture con superficie di vendita fino a 800 mq Strutture con superficie di vendita fino a mq e fino a mq limitatamente ad attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004 Zona D1ac Strutture con superficie di vendita fino a mq, alle condizioni di cui al 4 comma dell art. 24 delle presenti Norme Strutture con superficie di vendita superiore a mq nn. 1, 2, 7 Grande struttura di vendita: zona D2c n. 7 VISTO il Documento del Sindaco; PRESO ATTO che, ai sensi dell art. 18, comma 2, della L.R. 11/2004, è stata data pubblicità alle modifiche alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi e, in particolare, in data 17/12/2013, sono stati invitati pubblicamente, il Comune di Caldogno, il Com une di Villaverla, il Comune di Montecchio Precalcino, il Comune di Sandrigo, il Comune di Ponticello Comune di Ponticello Conte Otto, il Comune di Vicenza, la Provincia di Vicenza, l Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza, Confartigianato Associazione degli Artigiani della Provincia di Vicenza, Confcommercio, Ascomm Servizi Vicenza, Confesercenti, Associazione Industriali della Provincia di Vicenza, presenti: Confcommercio di Vicenza, la quale non ha presentato osservazioni; DATO ATTO che, a seguito dell entrata in vigore della L.R. 32/2013, l art. 38 del PTRC non trova applicazione; DATO ATTO che, vista la natura della variante, non si ritiene necessaria la V.Inc.A.; DATO ATTO che, vista la natura della variante, non si ritiene necessaria la Valutazione di Compatibilità Idraulica; VISTO il Piano degli Interventi e le relative Norme Tecniche Operative; VISTI la L.R. 50 del 28/12/2012 recante Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto e relativo Regolamento Regionale 21/06/2013 n. 1 di attuazione della stessa, approvato con delibera di Giunta Regionale n del 18/06/2013; 8

9 VISTA la L.R. 11/2004; VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata preventivamente pubblicata sul sito istituzionale del Comune nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Pianificazione e governo del territorio, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 39, comma 1, lett. b), del D.lgs , n. 33; PROPONE 1) di adottare, ai sensi dell art. 18, comma 8, della L.R.11/2004, una variante alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi del Comune recante modificazioni e integrazioni degli articoli 24, 25 e 62, nel testo che segue come modificato e integrato: Art. 24 ZONE D2e 1. Trattasi di aree destinate ad insediamenti commerciali, terziari, artigianali di servizio in aree di nuova urbanizzazione. Sono ammesse tutte le attività compatibili con la residenza senza limiti di superficie o di piano. 2. Si precisa che le attività commerciali ammesse consistono in esercizi commerciali di vicinato come definiti all art. 7 della L.R. 15/2004, medie strutture di vendita come definite all art. 7 della L.R. 15/2004, con superficie di vendita non superiore a mq e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004, attività commerciali all ingrosso. 3. E inoltre possibile, in alternativa, compatibilmente con quando disposto dai vigenti criteri per l insediamento delle attivita commerciali emanati dal Comune ai sensi della Legge Regionale n. 15/2004, l insediamento di medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq , alle condizioni disposte ai commi successivi. 4. L insediamento è subordinato ad un preventivo accordo fra la ditta richiedente e l amministrazione comunale e alla redazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo convenzionato che regoli gli aspetti planivolumetrici e tutti gli aspetti viabilistici, con particolare riferimento agli innesti sulla viabilità esistente, agli accessi e alla dotazione infrastrutturale e di standards. Dovrà quindi essere prevista, ai sensi dell art. 19, comma 1, della Legge Regionale, una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali e in particolare sulla viabilità principale. I piani quindi, dovranno essere corredati da un idoneo studio dell impatto sulla viabilità redatto secondo le normali condizioni di traffico. Infine, dovrà essere garantita una disponibilità di area libera e di parcheggio almeno nella misura minima prevista dall art. 16, comma 2, lettere c) e d), della citata Legge Regionale 15/2004 per le Z.T.O. diverse dai Centri Storici. 5. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo. Per gli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art lettere a) b) c) d) - della Legge 457/ Valgono i seguenti parametri urbanistici: rapporto di copertura % 50 altezza massima m 10 distanza dalle strade m 5 distanza dai confini m 5 ART. 25 SOTTOZONA D2e AREA COMMERCIALE DEI PILASTRONI 1. INDIVIDUAZIONE La zona di intervento è in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. della Regione Veneto n. 825 del ed è individuata in corrispondenza ai mappali n. 124 e n. 261 del Foglio 13 del Comune Censuario di Dueville, con superficie complessiva di mq DESTINAZIONE D USO CONSENTITE Si applicano le norme di cui all art. 24 del vigente P.R.G. Zone D2e limitatamente ai primi quattro commi. Sono previste tutte le destinazioni d uso compatibili con la residenza di cui 9

10 all art. 6 del Vigente P.R.G. nel limite massimo del 15 % della utilizzazione fondiaria e della superficie coperta. 3. MODALITA D INTERVENTO Il P.R.G. si attua per mezzo di Piano Urbanistico Attuativo: Piano di Lottizzazione. 4. PARAMETRI URBANISTICI Ut = indice di utilizzazione fondiaria = 50 max Superficie coperta 50 % della superficie coperta H. max 8,5 ml Distanza dalla strada provinciale = 20 ml Distanza dalla roggia posta ad ovest = 50 ml Distanza dal corso d acqua non tutelato = 20 ml Le fasce di rispetto sono computabili ai fini del calcolo dei parametri urbanistici. La dotazione di spazi pubblici deve rispettare oltre quanto previsto nelle tavole allegate alle presenti norme, l art. 38 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI Il progetto attuativo dovrà prevedere lo studio dettagliato delle aree destinate a fascia di rispetto stradale e dei corsi d acqua. Art. 62 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI Parcheggi: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, ogni nuovo insediamento commerciale dovrà essere equipaggiato con una adeguata dotazione di parcheggi che in ragione della Zona Territoriale Omogenea di appartenenza non potrà essere inferiore ai seguenti parametri, riferiti alla superficie di pavimento delle strutture commerciali: 0,2 mq/mq Zona B2 Zona D1ac 0,7 mq/mq Zona D1be 0,7 mq/mq 0,9 mq/mq All interno delle zone A, l Amministrazione Comunale qualora dimostri l impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta. Le zona di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi piano o sotterranee, purché compatibili con le presenti Norme. Dotazione viabilistica e accessibilità: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, le domande per il rilascio dell autorizzazione alle medie strutture di vendita devono prevedere una idonea organizzazione dell accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare relativamente alla S.S. 248 Marosticana Schiavonesca, alla S.P. n. 50 di Novoledo, alla S.P. per Montecchio Precalcino e corredata da studi di impatto della viabilità, oltre alla specifica documentazione richiesta dalla disciplina vigente. Medie strutture di vendita: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004 e se non specificatamente vietato dalle presenti norme e/o dalla cartografia di progetto, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, è possibile la realizzazione di Medie strutture di vendita all interno delle seguenti ZTO: Strutture con superficie di vendita fino a 800 mq 10

11 Strutture con superficie di vendita fino a mq e fino a mq limitatamente ad attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004 Zona D1ac Strutture con superficie di vendita fino a mq, alle condizioni di cui al 4 comma dell art. 24 delle presenti Norme Strutture con superficie di vendita superiore a mq nn. 1, 2, 7 Grande struttura di vendita: zona D2c n. 7 2) di depositare la variante alle NTO del PI a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del Comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni; 3) di allegare il verbale della Commissione Urbanistica; 4) di allegare copia della Relazione Tecnica e dell estratto delle Norme Tecniche Operative con le modificazioni e integrazioni degli articoli 24, 25 e

12 DUEVILLE (Vicenza) Piano degli Interventi VARIANTE ALLE N.T.O. DEL P.I. PER LA MODIFICA E INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI N. 24, N. 25 E N. 62 (estratto) NORME TECNICHE OPERATIVE ( ) Art. 24 ZONE D2e 1. Trattasi di aree destinate ad insediamenti commerciali, terziari, artigianali di servizio in aree di nuova urbanizzazione. Sono ammesse tutte le attività compatibili con la residenza senza limiti di superficie o di piano. 2. Si precisa che le attività commerciali ammesse consistono in esercizi commerciali di vicinato come definiti all art. 7 della L.R. 15/2004, medie strutture di vendita come definite all art. 7 della L.R. 15/2004, con superficie di vendita non superiore a mq e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004, attività commerciali all ingrosso. 3. E inoltre possibile, in alternativa, compatibilmente con quando disposto dai vigenti criteri per l insediamento delle attivita commerciali emanati dal Comune ai sensi della Legge Regionale n. 15/2004, l insediamento di medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq , alle condizioni disposte ai commi successivi. 4. L insediamento è subordinato ad un preventivo accordo fra la ditta richiedente e l amministrazione comunale e alla redazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo convenzionato che regoli gli aspetti planivolumetrici e tutti gli aspetti viabilistici, con particolare riferimento agli innesti sulla viabilità esistente, agli accessi e alla dotazione infrastrutturale e di standards. Dovrà quindi essere prevista, ai sensi dell art. 19, comma 1, della Legge Regionale, una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali e in particolare sulla viabilità principale. I piani quindi, dovranno essere corredati da un 1

13 idoneo studio dell impatto sulla viabilità redatto secondo le normali condizioni di traffico. Infine, dovrà essere garantita una disponibilità di area libera e di parcheggio almeno nella misura minima prevista dall art. 16, comma 2, lettere c) e d), della citata Legge Regionale 15/2004 per le Z.T.O. diverse dai Centri Storici. 5. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo. Per gli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art lettere a) b) c) d) - della Legge 457/ Valgono i seguenti parametri urbanistici: rapporto di copertura % 50 altezza massima m 10 distanza dalle strade m 5 distanza dai confini m 5 ART. 25 SOTTOZONA D2e AREA COMMERCIALE DEI PILASTRONI 1. INDIVIDUAZIONE La zona di intervento è in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. della Regione Veneto n. 825 del ed è individuata in corrispondenza ai mappali n. 124 e n. 261 del Foglio 13 del Comune Censuario di Dueville, con superficie complessiva di mq DESTINAZIONE D USO CONSENTITE Si applicano le norme di cui all art. 24 del vigente P.R.G. Zone D2e limitatamente ai primi quattro commi. Sono previste tutte le destinazioni d uso compatibili con la residenza di cui all art. 6 del Vigente P.R.G. nel limite massimo del 15 % della utilizzazione fondiaria e della superficie coperta. 3. MODALITA D INTERVENTO Il P.R.G. si attua per mezzo di Piano Urbanistico Attuativo: Piano di Lottizzazione. 4. PARAMETRI URBANISTICI Ut = indice di utilizzazione fondiaria = 50 max Superficie coperta 50 % della superficie coperta H. max 8,5 ml Distanza dalla strada provinciale = 20 ml Distanza dalla roggia posta ad ovest = 50 ml Distanza dal corso d acqua non tutelato = 20 ml Le fasce di rispetto sono computabili ai fini del calcolo dei parametri urbanistici. La dotazione di spazi pubblici deve rispettare oltre quanto previsto nelle tavole allegate alle presenti norme, l art. 38 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI Il progetto attuativo dovrà prevedere lo studio dettagliato delle aree destinate a fascia di rispetto stradale e dei corsi d acqua. Art. 62 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI Parcheggi: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, ogni nuovo insediamento commerciale dovrà essere equipaggiato con una adeguata dotazione di parcheggi che in ragione della Zona Territoriale Omogenea di appartenenza non potrà essere inferiore ai seguenti parametri, riferiti alla superficie di pavimento delle strutture commerciali: 0,2 mq/mq Zona B2 Zona D1ac 2

14 Zona D1be 0,7 mq/mq 0,7 mq/mq 0,9 mq/mq All interno delle zone A, l Amministrazione Comunale qualora dimostri l impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta. Le zona di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi piano o sotterranee, purché compatibili con le presenti Norme. Dotazione viabilistica e accessibilità: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, le domande per il rilascio dell autorizzazione alle medie strutture di vendita devono prevedere una idonea organizzazione dell accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare relativamente alla S.S. 248 Marosticana Schiavonesca, alla S.P. n. 50 di Novoledo, alla S.P. per Montecchio Precalcino e corredata da studi di impatto della viabilità, oltre alla specifica documentazione richiesta dalla disciplina vigente. Medie strutture di vendita: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004 e se non specificatamente vietato dalle presenti norme e/o dalla cartografia di progetto, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, è possibile la realizzazione di Medie strutture di vendita all interno delle seguenti ZTO: Strutture con superficie di vendita fino a 800 mq Strutture con superficie di vendita fino a mq e fino a mq limitatamente ad attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004 Zona D1ac Strutture con superficie di vendita fino a mq, alle condizioni di cui al 4 comma dell art. 24 delle presenti Norme Strutture con superficie di vendita superiore a mq nn. 1, 2, 7 Grande struttura di vendita: zona D2c n. 7 3

15 COMUNE DI DUEVILLE Provincia di Vicenza PIANO DEGLI INTERVENTI (L.R. n. 11/2004 e s.m.i.) VARIANTE ALLE N.T.O. DEL P.I. PER LA MODIFICA E INTEGRAZIONE DEGLI ARTICOLI N. 24, N. 25 E N. 62 NORME TECNICHE OPERATIVE RELAZIONE TECNICA Il Responsabile del Progetto Arch. Emanuele Boschetti Il Responsabile del Procedimento Geom. Tiziano Salin

16 Il vigente strumento urbanistico del Comune di Dueville è costituito dal Piano di Assetto del Territorio (PAT), adottato con delibera di Consiglio comunale n. 29 del 25/05/2011, approvato con Verbale di Conferenza dei Servizi in data 09/10/2012 ai sensi dell art. 15 comma 6 della L.R. 11/2004, ratificato con deliberazione del Commissario Straordinario della Provincia di Vicenza n. 279 del 16/10/2012, pubblicato sul B.U.R. della Regione Veneto n. 99 del 30/11/2012, e il Piano degli Interventi P.I., adottato con delibera di Consiglio comunale n. 52 del 25/07/2013 ed approvato con delibera di Consiglio comunale n. 69 del 29/10/2013. Quindi, a corredo del vigente Piano degli Interventi, sono state approvate le Norme Tecniche Operative. La ditta Alì S.p.A., con nota n. prot del 27/05/2013, di cui la Giunta comunale ha preso atto con deliberazione n. 79 del 28/05/2013, ha manifestato l interesse a promuovere una specifica modifica a quanto disposto rispettivamente dall art. 24, dall art. 25 e dall art. 62 delle Norme Tecniche del Piano degli Interventi, in merito alle zone di tipo D2E, e più precisamente alla possibilità di insediare medie strutture di vendita di superficie fino a mq Con la medesima nota, ai sensi della vigente normativa e richiamati gli accordi di cui alla convenzione sottoscritta in data 15/01/2013, prot. n. 963, Reg. 779, la ditta intendeva assumere ulteriori obbligazioni finalizzate al completamento delle opere relative alla scuola primaria di Povolaro per un importo di , a fronte della rimozione del limite al solo settore alimentare nella disciplina commerciale e nella disciplina urbanistica relativa alle medie strutture di vendita fino a mq Resta inteso che rimangono in ogni caso vigenti tutte le condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell art. 24 delle vigenti Norme Tecniche del Piano degli Interventi. Si richiamano di seguito, con particolare riferimento alla ditta Alì S.p.A., i principali atti e documenti: Impegnativa unilaterale irrevocabile, n. prot del 08/11/2011 Deliberazione della Giunta comunale n. 210 del 10/11/2011 di presa d atto dell impegnativa; Variante al Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28/02/2012; Fideiussione bancaria rilasciata dalla Cassa di Risparmio del Veneto in data 08/02/2012 a garanzia della realizzazione della scuola primaria di Povolaro; Convenzione, sottoscritta in data 15/01/2013, prot. n. 963, Reg. 778, registrata a Vicenza il 31/01/2013 al n. 492; Piano di completamento delle opere di urbanizzazione del Piano di lottizzazione Ex Belfe, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 102 del 23/07/2013; Atto modificativo ed integrativo di convenzione urbanistica, sottoscritto in data 06/09/2013 a rogito del Notaio Dott. Nicola Cassano di Padova, Rep. n e Racc. n ; Variante n. 1 al Permesso di costruire per opere di urbanizzazione n. 1/2010, rilasciato il 19/09/2013; Permesso di costruire n. 29/2013 in variante all edificio; Si richiama inoltre la deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 28/05/2013, avente per oggetto: LL.PP. Programma Triennale dei Lavori Pubblici ed elenco annuale 2013 Variazione n. 1, con la quale si prende atto della nota presentata da Alì S.p.A., n. prot del 27/05/2013, ad integrazione della Convenzione sottoscritta in data 15/01/2013 per il completamento della scuola primaria di Povolaro. Si ricorda che l Amministrazione Comunale aveva già provveduto ad un primo riordino e modifica dei criteri per l insediamento delle attività commerciali al fine di individuare le modalità di insediamento delle medie e grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali mediante l adozione e l approvazione di apposite varianti per la modifica delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico e dei criteri commerciali, rispettivamente con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 28/02/2012 avente oggetto: Approvazione di una Variante parziale al Piano Regolatore Generale del Comune recante modificazioni e integrazioni degli articoli 22, 23 e 59 delle Norme Tecniche di Attuazione e con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28/02/2012 avente oggetto: Criteri per l insediamento delle attività commerciali: Modifiche ed integrazioni all art. 3, punto 3, lettera a) delle relative Norme di Attuazione. In seguito, l Amministrazione ha invitato gli uffici ad attivarsi per la predisposizione di tutto il materiale tecnico idoneo alla adozione della apposita variante per la modifica regolamentare al fine di consentire la vendita in media struttura nel settore non alimentare fino alla superficie di mq nelle Z.T.O. di tipo D2e e idonea modifica dei criteri per l insediamento delle attività commerciali, conformemente alla nuova disciplina regionale, L.R. 50 del 28/12/2012 recante Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto e relativo Regolamento Regionale 21/06/2013 n. 1 di attuazione della stessa, approvato con delibera di Giunta Regionale n del 18/06/2013. Dunque, la variante alle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi sarà strutturata sul seguente tema: modifica degli articoli relativi alle zone D2E nelle quali lo strumento vigente prevede l insediamento di medie strutture di vendita fino a mq per il settore non alimentare e, a determinate

17 condizioni, medie strutture di vendita fino a mq per il solo settore alimentare. La modifica consente, alle medesime condizioni previste per il settore alimentare, l esercizio in medie strutture di vendita fino a mq anche nel settore non alimentare; La variante consiste, pertanto, essenzialmente nell estensione della superficie commerciale massima assentibile, a determinate condizioni, per un settore merceologico già previsto nelle specifiche zone urbanistiche di tipo D2E, senza procedere ad alcuna nuova individuazione di aree commerciali né all ampliamento di aree esistenti. Quindi, al fine di attivarsi per una idonea variante, è stato presentato in Consiglio Comunale nella seduta del 28/11/2013 (crf. verbale n. 81) il Documento del Sindaco ed è stata sentita la Commissione urbanistica nella seduta del 07/11/2013, la quale con verb. n. 4, o di g. n. 3, ha espresso parere favorevole, astenuti i consiglieri Zanini e Cavion. Gli articoli delle Norme Tecniche Operative vigenti che disciplinano le ZTO di tipo D2E sono rispettivamente l art. 24, l art. 25 e l art. 62, i quali in merito alle attività commerciali ammesse e insediabili prevedono: - esercizi commerciali di vicinato; - medie strutture di vendita, con superficie di vendita non superiore a mq ; - medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq , solo alimentare, in alternativa e a determinate condizioni; - attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7, della L.R. 15/2004; - attività commerciali all ingrosso; e che di seguito si riportano per maggior chiarezza: Art. 24 ZONE D2e 1. Trattasi di aree destinate ad insediamenti commerciali, terziari, artigianali di servizio in aree di nuova urbanizzazione. Sono ammesse tutte le attività compatibili con la residenza senza limiti di superficie o di piano. 2. Si precisa che le attività commerciali ammesse consistono in esercizi commerciali di vicinato come definiti all art. 7 della L.R. 15/2004, medie strutture di vendita come definite all art. 7 della L.R. 15/2004, con superficie di vendita non superiore a mq e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004, attività commerciali all ingrosso. 3. E inoltre possibile, in alternativa, compatibilmente con quando disposto dai vigenti criteri per l insediamento delle attivita commerciali emanati dal Comune ai sensi della Legge Regionale n. 15/2004, l insediamento di medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq , solo alimentare, alle condizioni disposte ai commi successivi. 4. L insediamento è subordinato ad un preventivo accordo fra la ditta richiedente e l amministrazione comunale e alla redazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo convenzionato che regoli gli aspetti planivolumetrici e tutti gli aspetti viabilistici, con particolare riferimento agli innesti sulla viabilità esistente, agli accessi e alla dotazione infrastrutturale e di standards. Dovrà quindi essere prevista, ai sensi dell art. 19, comma 1, della Legge Regionale, una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali e in particolare sulla viabilità principale. I piani quindi, dovranno essere corredati da un idoneo studio dell impatto sulla viabilità redatto secondo le normali condizioni di traffico. Infine, dovrà essere garantita una disponibilità di area libera e di parcheggio almeno nella misura minima prevista dall art. 16, comma 2, lettere c) e d), delle citata Legge regionale per le Z.T.O. diverse dai Centri Storici. 5. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo. Per gli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art lettere a) b) c) d) - della Legge 457/ Valgono i seguenti parametri urbanistici: rapporto di copertura % 50 altezza massima m 10 distanza dalle strade m 5 distanza dai confini m 5 ART. 25 SOTTOZONA D2e AREA COMMERCIALE DEI PILASTRONI 1. INDIVIDUAZIONE La zona di intervento è in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. della Regione Veneto n. 825 del ed è individuata in corrispondenza ai mappali n. 124 e n. 261 del Foglio 13 del Comune Censuario di Dueville, con superficie complessiva di mq DESTINAZIONE D USO CONSENTITE Si applicano le norme di cui all art. 22 del vigente P.R.G. Zone D2e limitatamente ai primi quattro commi. Sono previste tutte le destinazioni d uso compatibili con la residenza di cui all art. 6 del Vigente P.R.G. nel limite massimo del 15 % della utilizzazione fondiaria e della superficie coperta. 3. MODALITA D INTERVENTO Il P.R.G. si attua per mezzo di Piano Urbanistico Attuativo: Piano di Lottizzazione. 4. PARAMETRI URBANISTICI Ut = indice di utilizzazione fondiaria = 50 max Superficie coperta = 50 % della superficie coperta

18 H. max = 8,5 ml Distanza dalla strada provinciale = 20 ml Distanza dalla roggia posta ad ovest = 50 ml Distanza dal corso d acqua non tutelato = 20 ml Le fasce di rispetto sono computabili ai fini del calcolo dei parametri urbanistici. La dotazione di spazi pubblici deve rispettare oltre quanto previsto nelle tavole allegate alle presenti norme, l art. 38 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI Il progetto attuativo dovrà prevedere lo studio dettagliato delle aree destinate a fascia di rispetto stradale e dei corsi d acqua. Art. 62 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI Parcheggi: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, ogni nuovo insediamento commerciale dovrà essere equipaggiato con una adeguata dotazione di parcheggi che in ragione della Zona Territoriale Omogenea di appartenenza non potrà essere inferiore ai seguenti parametri, riferiti alla superficie di pavimento delle strutture commerciali: 0,2 mq/mq Zona B2 Zona D1ac 0,7 mq/mq Zona D1be 0,7 mq/mq 0,9 mq/mq All interno delle zone A, l Amministrazione Comunale qualora dimostri l impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta. Le zona di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi piano o sotterranee, purché compatibili con le presenti Norme. Dotazione viabilistica e accessibilità: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, le domando per il rilascio dell autorizzazione alle medie strutture di vendita devono prevedere una idonea organizzazione dell accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare relativamente alla S.S. 248 Marosticana Schiavonesca, alla S.P. n. 50 di Novoledo, alla S.P. per Montecchio Precalcino e corredata da studi di impatto della viabilità. Medie strutture di vendita: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004 e se non specificatamente vietato dalle presenti norme e/o dalla cartografia di progetto, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, è possibile la realizzazione di Medie strutture di vendita all interno delle seguenti ZTO: Strutture con superficie di vendita fino a 800 mq Strutture con superficie di vendita fino a mq e fino a mq limitatamente ad attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004 Zona D1ac Strutture con superficie di vendita fino a mq, solo alimentare Strutture con superficie di vendita superiore a mq nn. 1, 2, 7 Grande struttura di vendita: zona D2c n. 7 Si dà pertanto atto che, anche in adeguamento a quanto disposto dalla nuova disciplina in materia di commercio e secondo gli indirizzi della L.R. 50 del 28/12/2012 recante Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto e relativo Regolamento Regionale 21/06/2013 n. 1 di attuazione della stessa, approvato con delibera di Giunta Regionale n del 18/06/2013, risulta opportuno modificare e integrare gli articoli n. 24, n. 25 e n. 62 delle Norme Tecniche Operative del Piano degli Interventi limitatamente alla possibilità di estendere la superficie commerciale massima per le medie strutture di vendita, alle medesime condizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell art. 24 delle vigenti Norme Tecniche del

19 Piano degli Interventi, per un settore merceologico già previsto nelle specifiche zone urbanistiche di tipo D2E, senza procedere ad alcuna nuova individuazione di aree commerciali né all ampliamento di aree esistenti e che per tali ragioni non costituisce fattispecie di nuova localizzazione di aree per le quali sia necessaria il preventivo adeguamento di cui all'art. 21 comma 2 della Legge Regionale. Pertanto i nuovi articoli saranno così formulati: Art. 24 ZONE D2e 1. Trattasi di aree destinate ad insediamenti commerciali, terziari, artigianali di servizio in aree di nuova urbanizzazione. Sono ammesse tutte le attività compatibili con la residenza senza limiti di superficie o di piano. 2. Si precisa che le attività commerciali ammesse consistono in esercizi commerciali di vicinato come definiti all art. 7 della L.R. 15/2004, medie strutture di vendita come definite all art. 7 della L.R. 15/2004, con superficie di vendita non superiore a mq e nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004, attività commerciali all ingrosso. 3. E inoltre possibile, in alternativa, compatibilmente con quando disposto dai vigenti criteri per l insediamento delle attivita commerciali emanati dal Comune ai sensi della Legge Regionale n. 15/2004, l insediamento di medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a mq , alle condizioni disposte ai commi successivi. 4. L insediamento è subordinato ad un preventivo accordo fra la ditta richiedente e l amministrazione comunale e alla redazione di uno specifico strumento urbanistico attuativo convenzionato che regoli gli aspetti planivolumetrici e tutti gli aspetti viabilistici, con particolare riferimento agli innesti sulla viabilità esistente, agli accessi e alla dotazione infrastrutturale e di standards. Dovrà quindi essere prevista, ai sensi dell art. 19, comma 1, della Legge Regionale, una idonea organizzazione dell'accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali e in particolare sulla viabilità principale. I piani quindi, dovranno essere corredati da un idoneo studio dell impatto sulla viabilità redatto secondo le normali condizioni di traffico. Infine, dovrà essere garantita una disponibilità di area libera e di parcheggio almeno nella misura minima prevista dall art. 16, comma 2, lettere c) e d), della citata Legge Regionale 15/2004 per le Z.T.O. diverse dai Centri Storici. 5. In ogni caso qualsiasi intervento edilizio è subordinato all'approvazione di un Piano Attuativo. Per gli edifici esistenti, sono ammessi tutti gli interventi di cui all'art lettere a) b) c) d) - della Legge 457/ Valgono i seguenti parametri urbanistici: rapporto di copertura % 50 altezza massima m 10 distanza dalle strade m 5 distanza dai confini m 5 ART. 25 SOTTOZONA D2e AREA COMMERCIALE DEI PILASTRONI 1. INDIVIDUAZIONE La zona di intervento è in ottemperanza a quanto stabilito dalla sentenza del T.A.R. della Regione Veneto n. 825 del ed è individuata in corrispondenza ai mappali n. 124 e n. 261 del Foglio 13 del Comune Censuario di Dueville, con superficie complessiva di mq DESTINAZIONE D USO CONSENTITE Si applicano le norme di cui all art. 24 del vigente P.R.G. Zone D2e limitatamente ai primi quattro commi. Sono previste tutte le destinazioni d uso compatibili con la residenza di cui all art. 6 del Vigente P.R.G. nel limite massimo del 15 % della utilizzazione fondiaria e della superficie coperta. 3. MODALITA D INTERVENTO Il P.R.G. si attua per mezzo di Piano Urbanistico Attuativo: Piano di Lottizzazione. 4. PARAMETRI URBANISTICI Ut = indice di utilizzazione fondiaria = 50 max Superficie coperta 50 % della superficie coperta H. max 8,5 ml Distanza dalla strada provinciale = 20 ml Distanza dalla roggia posta ad ovest = 50 ml Distanza dal corso d acqua non tutelato = 20 ml Le fasce di rispetto sono computabili ai fini del calcolo dei parametri urbanistici. La dotazione di spazi pubblici deve rispettare oltre quanto previsto nelle tavole allegate alle presenti norme, l art. 38 delle N.T.A. del vigente P.R.G. 5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI Il progetto attuativo dovrà prevedere lo studio dettagliato delle aree destinate a fascia di rispetto stradale e dei corsi d acqua. Art. 62 CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA COMMERCIALI Parcheggi: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, ogni nuovo insediamento commerciale dovrà essere equipaggiato con una adeguata dotazione di parcheggi che in ragione della Zona Territoriale Omogenea di

20 appartenenza non potrà essere inferiore ai seguenti parametri, riferiti alla superficie di pavimento delle strutture commerciali: 0,2 mq/mq Zona B2 Zona D1ac 0,7 mq/mq Zona D1be 0,7 mq/mq 0,9 mq/mq All interno delle zone A, l Amministrazione Comunale qualora dimostri l impossibilità, per mancata disponibilità di aree idonee ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di raggiungere le quantità minime di cui sopra, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle zone di sosta. Le zona di sosta possono essere reperite anche con la previsione di strutture multi piano o sotterranee, purché compatibili con le presenti Norme. Dotazione viabilistica e accessibilità: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004, le domande per il rilascio dell autorizzazione alle medie strutture di vendita devono prevedere una idonea organizzazione dell accessibilità veicolare sia in funzione del traffico operativo specializzato e del traffico commerciale despecializzato relativo alle singole strutture, sia in funzione del sistema viario principale e secondario di afferenza e degli sbocchi sugli specifici archi stradali, in particolare relativamente alla S.S. 248 Marosticana Schiavonesca, alla S.P. n. 50 di Novoledo, alla S.P. per Montecchio Precalcino e corredata da studi di impatto della viabilità, oltre alla specifica documentazione richiesta dalla disciplina vigente. Medie strutture di vendita: ai sensi dell art. 16 della L.R. 15 del 13 agosto 2004 e se non specificatamente vietato dalle presenti norme e/o dalla cartografia di progetto, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune in riferimento all art. 14 della legge citata, è possibile la realizzazione di Medie strutture di vendita all interno delle seguenti ZTO: Strutture con superficie di vendita fino a 800 mq Strutture con superficie di vendita fino a mq e fino a mq limitatamente ad attività commerciali appartenenti al settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie ai sensi dell art. 7, comma 7 della L.R. 15/2004 Zona D1ac Strutture con superficie di vendita fino a mq, alle condizioni di cui al 4 comma dell art. 24 de lle presenti Norme Strutture con superficie di vendita superiore a mq nn. 1, 2, 7 Grande struttura di vendita: zona D2c n. 7 Si dà inoltre atto che, a seguito dell entrata in vigore della L.R. 32/2013, l art. 38 del PTRC non trova applicazione. Inoltre, vista la natura della variante, non si ritiene necessaria la V.Inc.A. ne la Valutazione di Compatibilità Idraulica.

21 Piazza Monza, Dueville (Vi) PROVINCIA DI VICENZA Piazza Monza, Dueville (VI) Tel Fax C. F P. IVA COMMISSIONE CONSILIARE PER LA TUTELA DELL AMBIENTE URBANISTICA VERBALE N. 4 Relazione del 07/11/2013 O.d.g. Sintesi Decisioni 3) VARIANTE ALLE N.T. DEL P.I. RELATIVAMENTE AGLI ARTT Su relazione dell Ufficio Urbanistica, viene illustrata la proposta di modificare gli artt delle N.T. del P.I. recentemente approvato. In particolare detti articoli disciplinano le aree di tipo D2E a destinazione anche commerciale. Si ritiene di provvedere alla modifica della norma che finora consente l insediamento di medie strutture di vendita fino a mq SOLO ALIMENTARE. La nuova proposta prevede di consentire l insediamento di medie strutture di vendita fino a mq , senza l esclusiva limitazione solo alimentare. Presenti n. 6: Cons. Fiorentin, Cons. Di Giovine, Cons. Lorenzin, Cons. Cavion, Cons. Zanini, Cons. Pietrobelli Sono presenti l Assessore Roberto Carollo, il cons. Borgo Mauro. I Cons. Zanini e Cavion si astengono per aver la possibilità di approfondire l argomento. La Commissione esprime PARERE FAVOREVOLE con n. 4 voti (Cons. Fiorentin, Lorenzin, Di Giovine, Pietrobelli). Voti astenuti: n. 2 voti astenuti (Cons. Zanini e Cons. Cavion). IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA Claudio Fiorentin

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