BREVE GUIDA AL CONDOMINIO
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- Teresa Fontana
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1 BREVE GUIDA AL CONDOMINIO Quando nasce e quali sono le sue regole Guida aggiornata a seguito della riforma del condominio Legge n. 220/2012, entrata in vigore dal 18 giugno 2013.
2 Quando nasce un condominio Codice civile, Libro III, Titolo VII, Capo II Il condominio nasce quando l edificio è diviso almeno in due proprietà esclusive appartenenti ad altrettanti diversi proprietari. Il condominio è una situazione di diritto che nasce ex se, ovvero da sé, senza la necessità di atti costitutivi. Su queste basi bisogna comprendere che un edificio non necessariamente un condominio, ma ricade in una condizione di condominialità per effetto di altri istituti posti in essere, quali l atto di compravendita, di donazione, di successione e ogni altro titolo atto a trasferire la proprietà. Fatte queste premesse, si comprende che un edificio appartenente interamente al medesimo proprietario non è da ritenersi in condominio. Le norme sul condominio si applicano anche ai residence e a quei complessi costituiti da più corpi di fabbrica autonomi, i cosiddetti supercondomini. Le parti comuni Secondo il principio generale sono parti comuni tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui questo sorge, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate. Sono parti comuni anche le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune. Sono da considerarsi parti comuni anche le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune (ascensori, pozzi, cisterne, impianti idrici e fognari, temi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. In sostanza rientra nelle parti comuni ogni cosa, parte o impianto destinata a servire più unità immobiliari esclusive. Diritti doveri di ciascun condòmino Ogni condòmino esercita il suo diritto sulle parti comuni in misura proporzionale al valore della sua proprietà (tabelle millesimali) e partecipando in assemblea con un proprio voto il cui peso è determinato dal valore millesimale della propria unità esclusiva.
3 Il dovere del condòmino è quello di partecipare alle spese necessarie, sempre in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare esclusiva. Tuttavia, è possibile prevedere una misura diversa con apposite convenzioni accettate da tutti e debitamente verbalizzate. Il condòmino non può sottrarsi al pagamento delle spese, neanche rinunciando ai relativi diritti. La legge non riconosce neanche all assemblea il potere di esonerare alcun condòmino dalle spese. Comunque, il condomino che intende isolarsi da qualsiasi impianto centralizzato, può farlo se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini; fermo restando comunque che è tenuto al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. Divisione delle parti comuni In linea di principio, non possono essere divise. In deroga al principio generale, però, se la parte comune si presta ad una divisione tale da non rendere meno comodo l uso della stessa cosa anche ad uno solo dei condòmini e soltanto con il voto unanime dei partecipanti, la divisione può effettuarsi. E possibile anche procedere allo scioglimento del condominio in distinti condomini completamente autonomi, dal punto di vista funzionale e strutturale. Se a seguito dello scioglimento restano comunque cose, parti o impianti residui in comune (giardini, cortili ecc..), lo scioglimento è ammesso, ma questo darà vita al supercondominio, con competenze limitate alle parti in comune ai due nuovi condomini autonomi. Con il voto dei 4/5 dei condòmini partecipanti per almeno 800/1000 è possibile cambiare la destinazione d uso delle parti comuni. Le innovazioni Un altro concetto che interessa le parti comuni di un edificio è quello di "innovazione" che il codice civile si limita a disciplinare senza tuttavia fornirne una definizione, è stata la giurisprudenza a definire le innovazioni come "le modifiche materiali o funzionali dirette al miglioramento, uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni" (Cass. n /2006). Le innovazioni in materia di sicurezza, salubrità, abbattimento barriere architettoniche, contenimento consumo energetico, parcheggi, energie rinnovabili, antenne centralizzate, satelliti e adsl, possono essere deliberate con il voto della maggioranza degli intervenuti in assemblea per almeno la metà dei millesimi totali di proprietà (500/100). Per le altre innovazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, rappresentanti almeno i due terzi dei millesimi totali di proprietà (666,67/1000). L innovazione è sempre vietata quando pregiudica la stabilità e la sicurezza dell edificio, ne altera il decoro architettonico o ne rende talune parti comuni inservibili.
4 Quando l innovazione comporta una spesa molto gravosa o si rende superflua rispetto alle condizioni dell edificio, la delibera di approvazione non vincola i condòmini dissenzienti a partecipare alle spese, a patto che si tratti di opere suscettibili di godimento separato (es. ascensore). Se si tratta di opere destinate a tutti (es. una statua ornamentale), l innovazione gravosa o voluttuaria è vietata, salvo che i favorevoli ne sostengano le spese. La ripartizione delle spese. In linea generale, tutte le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni, per la prestazione dei servizi nell interesse comune e per le innovazioni sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore millesimale delle singole proprietà esclusive. Questa regola generale può essere derogata solo da una valida convenzione a cui hanno aderito tutti i condòmini. Quando un bene comune serve solo una parte dell edificio, le relative spese sono sostenute solo da quel gruppo di condòmini che ne trae utilità (es. spese scala A e scala B o colonna montante che serve un numero limitato di condomini della stessa scala). Quando un servizio serve in misura diversa, ogni condòmino sostiene le spese in proporzione all uso che ne fa (es. consumi idrici collettivi). Le scale e gli ascensori. Le spese relative alla manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori sono sostenute dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa è ripartita, salvo la presenza di una tabella millesimale dedicata, per metà in proporzione al valore delle proprietà esclusive e per metà in proporzione all altezza del piano. La norma cerca di individuare una mediazione tra il criterio di partecipazione alle spese in base al valore millesimale della proprietà e quello di partecipazione in base alla potenzialità di utilizzo diverso, in considerazione del fatto che il condomino residente ai piani più alti utilizzi l ascensore o le scale più di chi è residente al piano terra. Questo principio generale può essere validamente derogato solo da apposita convenzione sottoscritta da tutti i partecipanti. I solai, i soffitti e le volte. Per norma generale del C.C., solai, soffitti e volte appartengono ai proprietari dei due piani l uno all altro sovrastanti. Le spese per la loro manutenzione e ricostruzione è a carico dei due proprietari al 50%. Restano a carico del proprietario soprastante le spese relative ai pavimenti, mentre sono a carico del proprietario del piano inferiore le spese di intonaco, tinta e decorazioni.
5 Per quanto riguarda balconi e verande in aggetto la Giurisprudenza più consolidata ritiene che questi appartengano totalmente al proprietario dell unità a cui il balcone serve. Il lastrico solare ad uso esclusivo. Quando l uso del lastrico solare è riservato in via esclusiva ad un singolo condòmino o solo ad una parte di condòmini, questi sostengo 1/3 delle spese necessarie alle riparazioni e ricostruzione. I restanti 2/3 delle spese sono poste a carico dei condòmini proprietari delle unità immobiliari esclusive a cui il lastrico serve da copertura. Il semplice diritto di uso esclusivo del solo lastrico solare non è sufficiente a consegnare all usuario lo status di condòmino, trattandosi di mero e atipico diritto di superficie e non di unità immobiliare autonoma di piano o porzione di piano. Ancorché d uso esclusivo, le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono deliberate dall assemblea dei condòmini o del gruppo interessato. Sopraelevare Se non disposto diversamente, può sopraelevare chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. In assenza, può farlo il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio. Questa non è ammessa se ne consegue pregiudizio delle condizioni statiche dell'edificio. Se la sopraelevazione pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio o diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti, i condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare. Nominato obbligatoria dell amministratore Quando i condòmini dell edificio sono più di 8, è sempre obbligatorio nominare un amministratore condominiale. Questi resta in carica un anno, rinnovabile tacitamente di un altro anno, ma può essere revocato in ogni tempo per il semplice venir mendo del rapporto fiduciario. Quando ci sono almeno 9 condòmini e l assemblea non nomina un amministratore, può intervenire il Giudice che nomina un amministratore giudiziario, su richiesta anche di un solo condòmino. La nomina avviene nell ambito della volontaria giurisdizione e l assemblea può comunque sostituirlo in ogni tempo, nominando quello di fiducia.
6 Obblighi dell amministratore Gli obblighi dell amministratore sono stabiliti dalla legge, ma l assemblea può anche integrarli con appositi mandati. L amministratore deve: 1) Dare corso alle delibere dell assemblea e convocarla annualmente per l approvazione del rendiconto; 2) Far osservare il regolamento di condominio; 3) Riscuotere le quote condominiali, anche con azioni giudiziarie (es. decreti ingiuntivi) e pagare i fornitori; 4) Adempiere gli obblighi fiscali; 5) Tenere e curare l anagrafica dei condòmini; 6) Tenere e curare il registro dei verbali, quello di nomina dell amministratore e quello della contabilità; 7) Disciplinare l uso delle parti comuni; 8) Compiere gli atti conservativi; 9) Tutelare gli interessi legali del condominio; 10) Rendere conto del proprio operato all assemblea; 11) Rappresentare legalmente il condominio; 12) Convocare l assemblea dei condòmini; 13) Curare il rispetto delle norme tecniche degli impianti; 14) Redigere il bilancio preventivo di gestione; 15) Consentire l accesso agli atti da parte dei condòmini; 16) Aprire il c/c condominiale ed effettuare movimenti tracciati; 17) Esporre in luogo accessibile le sue generalità complete; 18) Procedere ai passaggi di consegne gratuitamente. L incarico di amministratore Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
7 f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore. Inoltre, su richiesta dell assemblea, l amministratore deve: - munirsi di polizza di responsabilità civile professionale; - attivare un sito internet del condominio per l accesso ai dati. Revoca dell amministratore La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio, anche senza giusta causa. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, se non informa tempestivamente l assemblea di una citazione in giudizio per atti esorbitanti dalle sue funzioni, se non rende il conto della gestione anche per un anno, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non apertura del c/c condominiale, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato. Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini; 5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva; 7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8 8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo; In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato. Azioni dell assemblea dei condòmini Le attribuzioni dell assemblea sono stabilite dalla legge e quando questa delibera al di fuori delle sue attribuzioni la deliberazione è nulla. Quando invece la deliberazione è affetta da vizi meno gravi è annullabile entro 30 gg. L assemblea delibera: 1) Sulla divisione e scioglimento del condominio; 3) Sulla ricostruzione dell edificio in caso di lieve perimento; 4) Sui maggiori poteri da conferire alla rappresentanza legale dell amministratore; 5) Sulle liti giudiziarie attive e passive afferenti le sue attribuzioni; 6) Sui provvedimenti presi dall amministratore su ricorso dei condòmini; 7) Sulla nomina, revoca e conferma dell amministratore; 8) Sui bilanci preventivi e consuntivi e sui relativi prospetti di riparto; 9) Sull approvazione del regolamento di condominio e delle tabelle millesimali; 10) Sui lavori straordinari e sulle innovazioni. Assemblea dei condomini, costituzione e validità delle deliberazioni. In prima convocazione l assemblea dei condòmini è regolarmente costituita con l intervento della maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino anche i 2/3 del valore millesimale. In seconda convocazione l assemblea è costituita con l intervento di almeno 1/3 dei partecipanti per 1/3 del valore. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei condòmini presenti in assemblea e che a loro volta rappresentino almeno 500/1000. In seconda convocazione è possibile deliberare validamente con il voto che rappresenti almeno 1/3 del valore millesimale e la maggioranza degli intervenuti. Tuttavia, sia in prima che in seconda convocazione, le delibere che riguardano la nomina e revoca dell amministratore, le liti attive o passive che esorbitano dalle attribuzioni dell amministratore, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell edificio o i lavori straordinari di notevole entità, devono sempre essere prese con la maggioranza dei condòmini presenti in assemblea che rappresenti almeno 500/1000. Le innovazioni sono sempre deliberate con quorum speciali in base ai casi.
9 Impugnare le deliberazioni dell assemblea Le deliberazioni validamente adottate dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L'azione di annullamento non sospende l'esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità giudiziaria. L azione per nullità, invece, è necessaria ogni qualvolta l assemblea deliberi al di fuori delle proprie attribuzioni: l impugnazione può essere chiesta da qualsiasi condòmino, in ogni tempo. Il regolamento di condominio Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione. Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente. Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo Esso può essere impugnato a norma dell'articolo Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici, salvo che si tratti di regolamento contrattuale. Le tabelle millesimali. Le Tabelle Millesimali rappresentano graficamente il valore di ogni unità immobiliare rispetto all intero edificio, rapportato a mille e servono per accertare la validità della costituzione dell assemblea e la validità dei quorum deliberativi oltre che a ripartire le spese in misura proporzionale tra i partecipanti. Le tabelle, anche se contrattuali, possono essere revisionate e modificate a maggioranza quando: 1) risulta che sono conseguenza di un errore; 2) per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più
10 di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. In tutti gli altri casi, le tabelle possono essere modificate o rettificate solo all unanimità. Condominio e fisco. Il condominio, pur restando privo di personalità giuridica perfetta, è munito di titolarità fiscale. Ad ogni condominio è assegnato un codice fiscale rilasciato dall Agenzia delle Entrate su richiesta dell amministratore o, in mancanza, da uno qualsiasi dei condòmini. Il condominio è anche sostituto di imposta e per questo l amministratore deve: - operare le ritenute d acconto ai suoi percipienti, professionisti e appaltatori; - versare all Erario le ritenute operate con il modello F24; - certificare annualmente le ritenute operate ai suoi percipienti; - presentare annualmente la dichiarazione dei sostituti, mod. 770/semplificato.
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