di Filippo Dami Università degli Studi di Siena CSDT Centro Studi di Diritto Tributario Grosseto, 16 dicembre 2010

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2 Il nostro obiettivo Non è quello di dilungarsi sugli aspetti tradizionali della disciplina fiscale delle procedure concorsuali. Aspetti come i criteri di determinazione del reddito nel fallimento, della soggettività passiva del fallito rispetto alle vicende tributarie, sono argomenti sui quali si sono ormai raggiunti risultati interpretativi consolidati

3 IL NOSTRO OBIETTIVO guardando Ai nuovi istituti introdotti con la riforma della legge fallimentare Si tratta, allora, di guardare agli aspetti legati alla crisi di impresa in un ottica di attualità Interrogandosi Sui tanti profili che, al riguardo, ancora dubbi ed irrisolti

4 Ci occuperemo quindi Profili fiscali dei nuovi istituti della LF (segnatamente Piani di risanamento e Accordi di ristrutturazione) Operazioni straordinarie / elusività e procedure Transazione Fiscale Perdite su crediti verso soggetti in crisi Istituti deflattivi del contenzioso e procedure Sanzioni tributarie e procedure

5 CON UNA PREMESSA Il rapporto fisco procedure concorsuali Disciplina fiscale Procedure concorsuali

6 La riforma fallimentare ed il correttivo ECCEZIONE LA TRANSAZIONE FISCALE EX ART. 182 TER Intervengono con un consistente restyling della disciplina delle procedure concorsuali Viene in buona parte modificata la filosofia delle procedure stesse con un approccio conservativo dei valori dell impresa MA SI TRASCURANO QUASI COMPLETAMENTE I PROFILI FISCALI

7 ERA GIA SUCCESSO - CON EFFETTI ESTREMAMENTE NEGATIVI - QUANDO VENNE RIFORMATA LA DISCIPLINA DELL AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA (Dlgs 270/1999)

8 Riflettiamo sui due aspetti centrali La disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti La transazione fiscale

9 Circolare 33/2010 Ha affermato che l assenza di una chiara disciplina fiscale degli accordi di ristrutturazione dei debiti uguale a quella dei concordati rende penalizzato l istituto e lo priva di ampie possibilità di utilizzo. Lo stesso per la deducibilità delle perdite su crediti che non sarebbero deducibili se vantati verso soggetti ristrutturati con gli stessi automatismi propri delle situazioni in cui il creditore è sottoposto ad una procedura concorsuale

10 Gli accordi di ristrutturazione.. QUAL E IL COSTO IL COSTO FISCALE DETERMINATO DALL ATTIVAZIONE DEI NUOVI ISTITUTI INTRODOTTI DALLA RIFORMA QUALI, IN PARTICOLARE, GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS

11 Significa. SI APPLICA O NO A QUESTA IPOTESI LA PREVISIONE DELL ART. 88 COMMA 4 TUIR

12 Art. 88 co. 4 Tuir Non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti, né la riduzione dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo o per effetto della partecipazione alle perdite da parte dell'associato in partecipazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche relativamente agli apporti effettuati dai possessori di strumenti finanziari similari alle azioni

13 INTERPRETAZIONE LETTERALE (solo concordato preventivo e concordato fallimentare ) Art. 88 co. 4 Tuir oppure INTERPRETAZIONE ESTENSIVA (fondata sulla ratio della norma e sulla funzione servente del diritto tributario)

14 MAP 18 MAGGIO 2006 Posizione dell Agenzia delle Entrate Cfr. anche CM 40/E 18/4/2008 non si ritiene applicabile agli accordi di ristrutturazione dei debiti il contenuto dellart. 88 comma 4 del Tuir posto che tale ultima disposizione fa letteralmente riferimento, ai fini del regime di non imponibilità delle sopravvenienze attive alla riduzione dei debiti dell impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo

15 ..in fondo riguardo alla natura degli accordi di ristrutturazione.. Molti ritengono gli accordi di ristrutturazione non riconducibili al concordato preventivo inquadrandoli come un istituto dotato di una sua specifica autonomia concettuale

16 In pratica. Seguendo un interpretazione strettamente letterale dell art. 88 comma 4 del Tuir si nega la sua applicabilità agli accordi di ristrutturazione del debito Perché tale norma parla di due istituti ben definiti ed inquadrabili sotto il profilo delle norme di riferimento Perché comunque, anche volendo forzare leggermente il riferimento letterale leggendo in senso più ampio il concetto di concordato gli accordi in questione non sono (sarebbero?) concettualmente particolari concordati preventivi

17 pur nel loro diverso atteggiarsi, si risolvono nella finalità di tentare di superare la crisi che affligge l impresa evitando il fallimento Peraltro alcuni punti di contatto ci sono.. Entrambi gli istituti presuppongono un accordo tra il debitore ed i propri creditori sono regolati da specifiche disposizione e vincolati al rispetto di puntuali procedure sono effettuati sotto il faro del controllo giurisdizionale

18 E quindi utile comprendere la ratio dell art. 88 co. 4 Sulla portata della previsione contenuta nell art. 88 co. 4 (prima 55 co 4) la dottrina ha fatto, e talvolta continua a fare, una grande confusione Non ci sono dubbi che la sopravvenienza che deriva dalla falcidia concordataria sia ab origine una componente di reddito tassabile in quanto Sopravvenienza attiva propria Nel reddito di impresa, la sopravvenienza è, infatti, una posta che ha, fisiologicamente,la funzione di riequilibrare il prelievo in presenza di un esito finale delle vicende reddituali diverso rispetto a quello rilevato nei precedenti esercizi in cui l operazione è sorta

19 Chi ha giustificato e continua a giustificare la mancata tassazione della sopravvenienza attiva da falcidia per l assenza di un effettivo arricchimento patrimoniale a seguito della falcidia cui consegue la mancanza del connotato reddituale della relativa componente confonde il piano di considerazione che ha spinto il legislatore ad adottare la soluzione sposata nel TUIR Il problema non attiene alla rilevanza reddituale o meno della componente reddituale ma al problema della rilevanza del passivo dell impresa ai fini della tassazione che nel fallimento viene risolto con il particolare regime del maxiperiodo disciplinato dall art. 183 TUIR

20 Quindi l incongruenza originaria non è che con la falcidia si verifica una sopravvenienza attiva ma che questa sopravvenienza si tramuti in reddito sebbene l impresa resti in deficit e quindi non trovando adeguata compensazione nel passivo riconosciuto ai fini impositivi

21 Bisogna muovere verso una diversa direzione La ragione sistematica dell art. 88 co.4 Senza, a tal fine, fare inutili richiami al principio di capacità contributiva e prendendo, piuttosto, come riferimento alcune (ancora recenti) pronuncie della Cassazione

22 CASSAZIONE SENTENZA maggio maggio In In tema tema di di imposte sui sui redditi, redditi, l'art. l'art. 54, 54, comma comma 6, 6, del del D.P.R. D.P.R dicembre 1986, 1986, n. n. 917, 917, il il quale quale dispone che che la la cessione dei dei beni beni ai ai creditori in in sede sede di di concordato preventivo non non costituisce realizzo delle delle plusvalenze, deve deve essere essere inteso inteso nel nel senso senso che che il il trasferimento a terzi terzi dei dei beni beni ceduti, ceduti, effettuato in in esecuzione del del concordato, non non comporta la la realizzazione di di plusvalenze tassabili, anche anche quando quando nell'operazione concorra un un cessionario non non assoggettato a procedura concordataria (nel (nel caso caso di di specie specie il il fratello fratello dell'imprenditore insolvente aveva aveva riversato nel nel concordato la la propria propria quota quota di di una una società società ceduta ceduta ai ai creditori)

23 CASSAZIONE SENTENZA ottobre ottobre L'art. L'art. 54, 54, comma comma 6, 6, del del D.P.R. D.P.R dicembre dicembre 1986, 1986, n. n. 917, 917, il il quale quale dispone dispone che che la la cessione cessione dei dei beni beni ai ai creditori creditori in in sede sede di di concordato concordato preventivo preventivo non non costituisce costituisce realizzo realizzo di di plusvalenza plusvalenza tassabile tassabile ai ai fini fini delle delle imposte imposte sui sui redditi, redditi, deve deve essere essere interpretato interpretato nel nel senso senso che che la la plusvalenza plusvalenza non non si si realizza realizza neppure neppure con con il il trasferimento trasferimento a terzi terzi dei dei beni beni ceduti. ceduti. Ciò Ciò in in quanto, quanto, dall'esame dall'esame dei dei lavori lavori preparatori preparatori (e, (e, in in particolare particolare dal dal parere parere della della Commissione Commissione dei dei Trenta Trenta sullo sullo schema schema del del testo testo unico, unico, art. art. 127) 127) si si ricava ricava che che l'obiettivo l'obiettivo che che si si intendeva intendeva raggiungere raggiungere con con la la disposizione disposizione in in esame esame era era proprio proprio quello quello di di ridurre ridurre l'onere l'onere "fiscale" "fiscale" delle delle operazioni operazioni compiute compiute nel nel corso corso della della liquidazione liquidazione concordataria. concordataria. E questo questo conferma conferma che, che, malgrado malgrado le le ambiguità ambiguità della della sua sua formulazione, formulazione, essa essa riguarda riguarda (non (non la la cessione cessione dei dei beni beni ai ai creditori, creditori, ma) ma) il il trasferimento trasferimento a terzi terzi dei dei beni beni ceduti ceduti effettuato effettuato in in esecuzione esecuzione della della proposta proposta di di concordato concordato

24 Il legislatore La strada può comportare un ingiustificata compressione del prelievo se la sopravvenienza da falcidia non trova capienza nel deficit fiscale dell impresa (modello fallimento) In fondo tutto avviene sotto il faro del controllo giurisdizionale In maniera rozza e sbrigativa ha escluso in radice l imponibilità della sopravvenienza per evitare che il costo fiscale pregiudicasse la realizzazione degli interessi che, sotto il profilo della legge fallimentare, si è ritenuto di tutelare con la previsione di forme di soluzione concordata dell insolvenza che, anche nell interesse dei creditori, evitano il fallimento

25 Cass. Cass. Sent. Sent del del marzo marzo Se Se l'entità l'entità dei dei crediti crediti estinti estinti con con il il concordato concordato costituisse costituisse reddito reddito e e desse desse luogo luogo a a materia materia imponibile, imponibile, il il costo costo di di nessun nessun concordato concordato preventivo preventivo sarebbe sarebbe realizzabile realizzabile all'aliquota all'aliquota minima minima determinata determinata per per legge legge (il (il 40%), 40%), né né alcun alcun concordato concordato fallimentare fallimentare potrebbe potrebbe realizzarsi realizzarsi in in base base alla alla semplice semplice percentuale percentuale più più favorevole favorevole per per i i creditori creditori rispetto rispetto a a quella quella che che corrisponderebbe corrisponderebbe la la liquidazione liquidazione fallimentare, fallimentare, in in quanto quanto le imposte sul reddito (Irpef o Irpeg più Ilor) inciderebbero sensibilmente sul concordato stesso le imposte sul reddito (Irpef o Irpeg più Ilor) inciderebbero sensibilmente sul concordato stesso elevandone l'entità del costo, fino a costituire un disincentivo all'adozione della tipica procedura elevandone l'entità del costo, fino a costituire un disincentivo all'adozione della tipica procedura concorsuale concorsuale ed ed al al vantaggio vantaggio per per i i creditori creditori che che ad ad essa essa è è connessa. connessa. Inoltre, Inoltre, quanto quanto minore minore sia sia la la percentuale percentuale proposta proposta e e corrisposta corrisposta in in sede sede concordataria concordataria (e (e quindi quindi quanto quanto minore minore sia sia la la disponibilità disponibilità concordataria concordataria e e maggiore maggiore l'entità l'entità dell'insolvenza), dell'insolvenza), tanto tanto maggiore maggiore sarebbe sarebbe il il costo costo fiscale fiscale calcolato calcolato sulla sulla parte parte estinta, estinta, con con la la conseguenza conseguenza di di ravvisare ravvisare reddito reddito imponibile imponibile tanto tanto maggiore maggiore quanto quanto maggiore maggiore sia sia il il dissesto dissesto da da insolvenza insolvenza e e minore minore l'attivo l'attivo disponibile, disponibile, con con una una costruzione costruzione la la cui cui illogicità illogicità appare appare evidente evidente in in presenza presenza di di una una situazione situazione di di insolvenza. insolvenza. Solo Solo in in ipotesi ipotesi di di eccedenza eccedenza attiva attiva a a favore favore del del debitore debitore alla alla chiusura chiusura della della procedura procedura (analogamente (analogamente a a quanto quanto si si verifica verifica nel nel fallimento fallimento con con cui cui è è comune comune il il presupposto presupposto dell'insolvenza), dell'insolvenza), può può ipotizzarsi ipotizzarsi un un reddito reddito imponibile imponibile realizzato realizzato nel nel corso corso della della procedura; procedura; l'eccedenza l'eccedenza di di attivo attivo patrimoniale, patrimoniale, peraltro, peraltro, può può realizzarsi realizzarsi nel nel concordato concordato essenzialmente essenzialmente quando quando i i creditori creditori siano siano soddisfatti soddisfatti al al 100%, 100%, con con esclusione esclusione per per ciò ciò stesso stesso dell'esistenza dell'esistenza di di un un bonus bonus da da concordato concordato che che possa possa in in ipotesi ipotesi costituire costituire eccedenza eccedenza attiva. attiva.

26 Necessità interpretazione estensiva Fondata sull intima ratio dell art. 88 co. 4 piuttosto che sulla ricerca di inappropriate interpretazioni estensive letterali Basata sulla necessità di affermare la funzione servente del diritto tributario che non può ostacolare l affermarsi di principi espressi dagli altri settori dell ordinamento

27 ALLE RIFLESSIONI ORA SVILUPPATE SI LEGANO A) QUELLE DELLA VALUTAZIONE DI ELUSIONE DI FRONTE AD OPERAZIONI TESE AD APPRONTARE CONTRO-MISURE ALLA CRISI DI IMPRESA LE OPERAZIONI STRAORDINARIE SONO PARTE ESSENZIALE DEI PIANI DI RIORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DELLA CRISI SI PENSI AI PIANI ASSEVERATI EX ART. 67 L.F. CHE PASSANO SEMPRE PER OPERAZIONI DI RIASSETOO AZIENDALE FORTE ATTENUAZIONE DEI PROFILI DI ELUSIVITA.. IL SALVATAGGIO E FORTE RAGIONE ECONOMICA E, IN PARTE, DI INTERESSE GENERALE

28 ALLE RIFLESSIONI ORA SVILUPPATE SI LEGANO B) QUELLE CHE ATTENGONO LA NECESSITA DI RIVEDERE I CC.DD. ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO NELL OTTICA DELL IMPRESA IN CRISI UN TENTATIVO DI ADESIONE DELL IMPRESA IN CRISI DOVREBBE CONTEMPLARE POTERI PIU AMPI PER L AF. AD ESEMPIO QUELLO DI RATEIZZARE IN MISURA PARTICOLARE O DI APPLICARE RIDUZIONI FUNZIONALI ALLA SITUAZIONE DI NUOVO PENSIAMO AI PIANI ASSEVERATI ART I PRESIDI SAREBBERO LE RESPONSABILITA PROFESSIONALI E LA RILEVANZA, PER L UFFICIO, DEI PRINCIPI 97 COST.

29 La transazione fiscale cenni

30 La riforma della Legge fallimentare (D. Lgs. 5/2006, di attuazione del D.L. 35/2005 convertito con modificazioni dalla L. 80/2005 e corretto dal D. Lgs. 169/2007) ha modificato il proprio approccio alla crisi d impresa, favorendo il superamento della crisi anche grazie ad accordi con i creditori, volti ad evitare il fallimento

31 GRANDE NOVITA Il Fisco può essere parte di questo accordo per la definizione transattiva dei debiti tributari

32 Art. 182 ter co 1 LF Nuova formulazione post DL 78/2010 Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Segue.

33 Art. 182 ter co 1 LF Nuova formulazione post DL 78/2010 Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente concessionario del servizio nazionale della riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda, al fine di consentire il consolidamento del debito fiscale. Il concessionario, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni ed alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente ad una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario. Segue.

34 Art. 182 ter co 1 LF Nuova formulazione post DL 78/2010 Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni devono essere trasmessi al Commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'agenzia delle dogane, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento. Relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, l'adesione o il diniego alla proposta di concordato è approvato con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, ed è espresso mediante voto favorevole o contrario in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, primo comma. Relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, quest'ultimo provvede ad esprimere il voto in sede di adunanza dei creditori, su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione regionale. La chiusura della procedura di concordato ai sensi dell'articolo 181, determina la cessazione della materia del contendere nelle liti aventi ad oggetto i tributi di cui al primo comma. Il debitore può effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. Segue.

35 Art. 182 ter co 1 LF Nuova formulazione post DL 78/2010 La proposta di transazione fiscale, unitamente con la documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione ed alla liquidazione ivi previste. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo che precede rappresenta fedelmente ed integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione è espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è revocata di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

36 Nel diritto tributario è quantomeno infrequente parlare di transazione perché viene in gioco il dogma dell indisponibilità dell obbligazione tributaria Istituto non paragonabile ad accertamento con adesione e conciliazione giudiziale che non sembrano assumere il connotato di transazioni (anche se parte della dottrina è di avviso contrario)

37 UN PRECEDENTE IMPORTANTE Art. 3 co. 3 D.L. 138 del 2002 (entrato in vigore il 23 febbraio 2003 e abrogato dall art. 151 del D. Lgs. 5 del 2006) meglio noto come decreto salva-lazio o decreto spalmadebiti L Agenzia delle Entrate, dopo l inizio dell esecuzione coattiva, può procedere alla transazione dei tributi iscritti a ruolo, in caso di accertata maggiore economicità e proficuità rispetto alle attività di riscossione coattiva, quando nel corso della procedura esecutiva emerga l insolvenza del debitore o questi è assoggettato a procedure concorsuali

38 Prof. Loris Tosi l'art. 182-ter si colloca nel solco di una legislazione scarsamente attenta agli aspetti sistematici, non preceduta da alcun affinamento dottrinale e, soprattutto, gravemente lacunosa. Circostanza, quest'ultima, che non può che colpire negativamente, a maggior ragione se si considerano l'atipicità e la posizione derogatoria di simile istituto rispetto al sistema tributario nel suo complesso. Stupisce, in particolare, che, trattandosi di una "transazione" avente ad oggetto tributi - cioè elementi che non sarebbero disponibili - non sia stata inserita alcuna previsione in ordine ai criteri che l'amministrazione finanziaria dovrebbe seguire in sede di accettazione o di rifiuto della proposta transattiva ricevuta dal contribuente

39 Riflettendo necessità dell istituto nella nuova filosofia delle procedure concorsuali Presidio art. 97 Cost.

40 Alcuni possibili sviluppi Circolare 40/E del 18 aprile 2008 Posizione recente dell Agenzia delle Entrate Potrebbe essere l inizio di un cambiament o di approccio? Nota DR Emilia Romagna 7 febbraio 2008 n. 6579

41 SIAMO SICURI CHE NON COSTITUISCA PROFILO DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE IL FATTO CHE LA TRANSAZIONE FISCALE NON E ESTESA A TUTTE LE PROCEDURE CONCORSUALI??????

42 Il tema irrisolto delle sanzioni E giusto alla luce dei principi generali recati dal D.Lgs 472/97 applicare le sanzioni nelle procedure concorsuali? La sanzione riversa i suoi effetti sui soggetti estranei alla commissione dell illecito Possibile sospensione dell applicazione della sanzione? Alcuni coraggiosi tentativi : CTP Lecce sent. 352/1/10

43 Un ultima riflessione Il problema della deducibilità delle perdite su crediti verso le imprese in crisi ha un impatto dirompente.. Necessità di superare il dato formale per ipotesi di credito verso soggetto che ha presentato il Piano 182 Bis: che sia o non sia procedura vale il principio della certezza e precisione Necessità superare il principio che in caso di procedure ti deduci la perdita solo all apertura o alla chiusura senza possibilità di definizione progressiva della perdita in rapporto all andamento della procedura

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