IL NUOVO REGIME DEI MINIMI

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1 IL NUOVO REGIME DEI MINIMI Dal 1 gennaio 2012 il regime dei contribuenti minimi di cui all art. 1 commi da 50 a 117 della legge 244/2007 verrà sostituito da un nuovo regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Tale regime disciplinato dall art. 27, D.L , n. 98, convertito con modifiche dalla L , n. 111, intende unificare, riformulandoli, in un unico regime fiscale forfetario quelli attualmente in vigore, soppiantando pertanto anche il regime delle nuove iniziative produttive. REQUISITI DI ACCESSO Il nuovo regime semplificato si applica a condizione che vengano rispettate tutte le condizioni previste per i contribuenti minimi che consistono in: conseguire ricavi ovvero percepire compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a ; non effettuare cessioni all esportazione; non sostenere spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto, né corrisposto compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro; nel triennio precedente non effettuare acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, per un ammontare superiore a Inoltre, bisogna sottolineare che NON potevano usufruire del vecchio regime dei minimi e, pertanto, non potranno usufruire del nuovo i soggetti che pur in possesso dei citati requisiti di accesso: si avvalgono di regimi speciali IVA; sono non residenti; effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili ex art. 10, n. 8),DPR n. 633/72 o di mezzi di trasporto nuovi ex art. 53, comma 1, DL n. 331/93;

2 sono soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR. Infine, il nuovo regime forfetario prevede ulteriori condizioni, contenute nel comma 2 del citato articolo 27, affinchè i soggetti interessati possano usufruirne. In particolare, il beneficio è riconosciuto a condizione che: l attività d impresa arte o professione sia nuova o iniziata successivamente al ; il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l inizio dell attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni 1 ; qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a euro. E bene sottolineare che l Agenzia delle Entrate ha precisato che dichiarare redditi di lavoro autonomo occasionale, costituenti redditi diversi ex articolo 67, comma 1, lettera l), del Testo unico delle imposte sui redditi non contrasta con la seconda delle condizioni esposte precedente. La locuzione, ivi contenuta, di attività artistica o professionale ovvero d'impresa il cui esercizio nei tre anni precedenti inibisce l'accesso al regime fiscale in esame rinvia, infatti, alla nozione di esercizio in forma abituale di arti e professioni e di imprese commerciali, di cui, rispettivamente, agli articoli 53 e 55 del Tuir. Ne discende che l'attività professionale produttiva del 1 Sia la C.M n. 8/E, sia la C.M. 59/E/2001 avevano chiarito che il carattere di mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta si desume dalla circostanza che la nuova attività e quella svolta in precedenza presentino il medesimo contenuto economico e si fondino sulla stessa organizzazione di mezzi necessari al loro svolgimento. Inoltre, sempre la stessa circolare aveva affermato che poteva essere tollerata la partecipazione in società in accomandita semplice nelle vesti di accomandante, posizione che comunque doveva essere chiusa entro il 31 dicembre antecedente all'anno di inizio dell'attività, poiché viceversa la situazione sarebbe stata incompatibile con il regime dei minimi (articolo 1, comma 99, lettera d) della legge 244/07).

3 reddito di lavoro autonomo occasionale non inibisce, in linea di principio, l'accesso al regime agevolato in esame. In definitiva, potranno accedere al nuovo regime forfetario tutti coloro che hanno intrapreso, o che intraprenderanno, una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo a partire dal Contrariamente, però, all'attuale regime, la cui durata era illimitata nel tempo, il nuovo disposto normativo ha previsto che il nuovo regime dei minimi si applica al periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e nei quattro successivi. L'unica deroga al quinquennio, introdotta in sede di conversione al decreto dal maxi-emendamento, è quella per coloro che non abbiano oltrepassato il 35 anno di età. In altri termini per quest'ultimi, il tempo di permanenza in detto regime potrebbe prorogarsi, oltrepassato il quinquennio, sino al periodo d'imposta in cui compiono il 35 anno di età. REGOLE ATTUATIVE DEI NUOVI MINIMI Fermo restando tutto quanto detto fin qui, l Agenzia delle Entrate con i provvedimenti n /2011 e n /2011 del 22 dicembre 2011 ha dettato le regole attuative per l applicazione dei due nuovi regimi agevolati: i nuovi minimi e gli ex minimi. Circa l applicazione del regime dei nuovi minimi, tale provvedimento ha portato le seguenti novità: per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all inizio effettivo della stessa, non alla sola apertura della partita Iva; riguardo al requisito della novità, il vincolo per cui l attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di un altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente, non opera quando il contribuente prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;

4 il nuovo regime agevolato è aperto anche a quanti abbiano optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all opzione) o per il forfettino. In questi casi, i benefici dureranno per la durata residua al completamento del quinquennio ovvero fino all anno in cui cade il trentacinquesimo compleanno; chi per obbligo o per scelta esce dal regime (anche nel quinquennio o prima dei 35 anni), non può più rientrarvi; l aliquota dell imposta sostitutiva, di Irpef e addizionali (applicata sui ricavi/compensi spese, tutto conteggiato per cassa), è fissata al 5% e, come anticipato, il provvedimento ha previsto la non assoggettabilità dei proventi a ritenuta d acconto da parte del sostituto d imposta. A tal fine, i percettori devono rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti che il reddito in questione è soggetto a imposta sostitutiva; adempimenti Iva: oltre a quelli previsti dall articolo 7 del Dm 2 gennaio 2008 (tra cui, la numerazione e la conservazione delle fatture, nonché la certificazione dei corrispettivi), il nuove regime di vantaggio non esonera i contribuenti, che vogliano effettuare acquisti intracomunitari, dalla richiesta di inserimento dell archivio Vies. Al contrario, è previsto l esonero dalle comunicazioni sia delle operazioni rilevanti Iva (spesometro) sia dei dati delle operazioni con soggetti black list. TASSAZIONE DEL REDDITO E RELATIVE AGEVOLAZIONI Per quanto riguarda la tassazione sul reddito conseguito dai soggetti che aderiscono al regime fin qui illustrato si applica un'imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali nella misura del 5%. Vengono inoltre confermate tutte le agevolazioni previste per i contribuenti minimi dalla Finanziaria 2008, ovvero: esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell Iva;

5 esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell imposta sul valore aggiunto (Iva) di cui al D.p.r. n.100/1998 (dichiarazioni e versamenti periodici); esenzione dall imposta regionale sulle attività produttive (Irap). esenzione dall applicazione degli studi di settore e dei parametri. Infine, occorre tener presente che l adozione del regime dei minimi può avvenire, oltre che per opzione (barrando la relativa casellina in sede di inizio attività ai fini Iva ), anche per fatti concludenti. In pratica, se il contribuente in sede di apertura di partita Iva non ha barrato la casella relativa al regime fiscale agevolato però rispetta tutti i requisiti previsti per poter aderire a detto regime, potrà comunque usufruirne. Viceversa, se nell anno in cui il contribuente abbia scelto di aderire al suddetto regime agevolato viene meno uno dei requisiti essenziali per poterne usufruire, egli passerà automaticamente da quel momento al regime ordinario ex tunc 2. REGIME TRANSITORIO O DEGLI EX MINIMI In base a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 27, è possibile rilevare un regime fiscale ad hoc (c.d. regime transitorio o degli ex minimi) per la numerosa platea di contribuenti che, pur possedendo i requisiti necessari ad accedere al vecchio regime dei minimi, non potranno più beneficiare di tutte le agevolazioni previste dalla nuova normativa. Dal primo gennaio 2012, quindi, i soggetti la cui attività sia iniziata in data anteriore al 31/12/2007, pur mantenendo i requisiti quali-quantitativi previsti per l'inclusione nel vecchio regime dei minimi, dovranno abbandonarlo: le opzioni a disposizione saranno il regime transitorio o quello ordinario. In particolare, tale regime transitorio prevede il permanere delle seguenti agevolazioni: 2 Nel vecchio regime dei minimi il superamento della soglia dei di ricavi non implicava il passaggio istantaneo al regime ordinario (ma dall anno di imposta successivo) se però tali ricavi non superavano la soglia massima aumentata del 50% (quindi ); solo nel caso in cui, quindi, veniva superata anche la predetta soglia vi era il passaggio al regime ordinario nell anno di imposta in cui avveniva tale superamento.

6 l'esonero da registrazione e tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini Irpef, Irap e Iva, nonché dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili (sempre che, a seguito di richiesta dell Amministrazione finanziaria, siano in grado di fornire i dati in esso confluibili, ordinati in forma sistematica); l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'iva (compreso l acconto annuale); l'esenzione dalla presentazione della dichiarazione Irap (imposta di cui sono esenti). I su citati provvedimenti attuativi dell Agenzia delle Entrate hanno, infine, sciolto tutti i dubbi interpretativi sugli studi di settore (visto che la norma non ne fa esplicito riferimento), pronunciandosi a favore della loro applicazione. L unico nodo che rimane riguardante i soggetti rientranti nella disciplina degli ex-minimi è costituito dalla determinazione dell'irpef: dal tenore letterale della norma dovrebbe ritenersi disapplicato il beneficio dell'imposta sostitutiva, che non è esplicitamente menzionato dal comma 3 dell'art. 27, il quale invece richiama espressamente l'esenzione dall'irap e le altre agevolazioni. Di conseguenza, è abbastanza pacifico ritenere che l'interpretazione da preferire sia quella che stabilisce che la quantificazione dell'imposta sui redditi andrebbe effettuata sulla base delle aliquote ordinarie a scaglioni. Infine, non vengono dettati particolari criteri di determinazione del reddito d impresa o di lavoro autonomo da essi prodotto che, probabilmente, saranno quelli ordinari di competenza e di cassa 3. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva su quanto detto finora: 3 Si tratta di un regime la cui convenienza sarà tutta da verificare dato che le semplificazioni contabili non sembrano molto efficaci di fronte all'obbligo di determinazione ordinaria del reddito e dell'iva che presuppone necessariamente la tenuta, benché informale, di una contabilità.

7 LINEE ESSENZIALI del NUOVO REGIME dei CONTRIBUENTI MINIMI Nuovo regime dei contribuenti minimi Soggetti che fuoriescono dal nuovo regime dei contribuenti minimi Durata Massima 5 anni o anche oltre, ma fino al periodo d'imposta in cui avviene il compimento del trentacinquesimo anno di età del contribuente Non definita, salvo decadenza ovvero opzione per il regime ordinario Contabilità Esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. L'esonero si estende alla dichiarazione annuale Iva e alla comunicazione dati Iva. Resta fermo l'obbligo di numerazione e di conservazione dei documenti emessi e ricevuti (art. 22, D.P.R , n. 600). Esonero dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette. Resta fermo l'obbligo di conservazione dei documenti emessi e ricevuti (art. 22, D.P.R. 600/1973). Iva Imposte dirette Non si applica la rivalsa e non si esercita la detrazione, neppure sugli acquisti intracomunitari (per i quali vige l'obbligo di integrazione della fattura, di versamento dell'iva e della presentazione degli elenchi Intrastat) e sulle importazioni. Obbligo di certificazione senza addebito dell'imposta (art. 1, co. 100, L. 244/2007) 5% quale imposta sostitutiva dell'irpef e relative addizionali. Si applica il principio di cassa e le componenti negative sono deducibili in deroga alle regole del D.P.R. 917/1986 (quelle promiscue si deducono nella misura del 50%). Ad esempio, il costo di acquisto dei beni strumentali viene dedotto nell'esercizio di sostenimento (e non deve essere ammortizzato). I contributi previdenziali e assistenziali devono essere imputati prioritariamente alla riduzione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo e solo nel caso i cui risultino eccedenti potranno essere impiegati per ridurre il reddito complessivo ex art. 10, D.P.R. 917/1986. Regime ordinario, salvo l'esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici (versamento con cadenza annuale). Obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi. Tassazione ordinaria Irap Esonero Esonero Studi di settore Non si applicano né gli studi di settore né i parametri. Ne consegue l'esonero dalla compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Si applicano

8 PASSAGGIO AL REGIME ORDINARIO La gestione del passaggio dal regime dei minimi al regime ordinario comporta le seguenti problematiche: ai fini IVA, in maniera simmetrica rispetto all ingresso nel regime dei minimi, va effettuata la rettifica della detrazione IVA connessa al mutamento del regime di detrazione (da IVA indetraibile a IVA detraibile); ai fini reddituali: si avrà il passaggio dal regime di cassa al regime di competenza (questo ovviamente non vale per i professionisti). Quindi per alcuni componenti, positivi o negativi, si potrebbe realizzare il presupposto impositivo sia in un periodo d'imposta sia nell'altro, essendo diversi i criteri che presidiano la formazione del reddito; si potranno riportare a nuovo le perdite d'impresa ereditate dal periodo d'imposta in cui erano minimi. Il contribuente che, quindi, dopo avere applicato il regime dei minimi, torna al regime ordinario, esegue la rettifica a proprio vantaggio determinando quindi un credito Iva. La rettifica a vantaggio deve essere effettuata: ai beni non ammortizzabili e ai servizi non ancora ceduti o utilizzati al momento del cambio di regime; ai beni ammortizzabili per i quali, all atto del cambio, non è ancora decorso il periodo di sorveglianza stabilito dall'articolo 19-bis2. Per i beni ammortizzabili, la rettifica è eseguita in rapporto al diverso utilizzo che si verifica nell'anno della loro entrata in funzione ovvero nei quattro anni successivi (ossia cinque anni da quello di acquisto o entrata in funzione del cespite elevati a dieci anni per i beni immobili), ed è calcolata con riferimento a tanti quinti

9 (o decimi, per gli immobili) dell'imposta quanti sono gli anni mancanti al compimento del periodo 4. Si precisa che per documentare adeguatamente l ammontare dell IVA rettificata, in occasione di eventuali controlli da parte dell Amministrazione finanziaria, il contribuente deve predisporre un apposito prospetto indicante per categorie omogenee la quantità e il valore dei beni facenti parte del patrimonio aziendale. La rettifica a favore del contribuente dovrà essere indicata nella Dichiarazione Iva; pertanto, il recupero dell IVA a credito avverrà in corrispondenza del versamento del saldo annuale IVA relativo al Circa il trattamento fiscale della rettifica a favore, l Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E/2011 ha previsto che l ammontare della rettifica Iva a favore del contribuente rappresenta una sopravvenienza che rileverà ai fini delle imposte dirette nel primo anno di applicazione del regime ordinario (o quello degli ex minimi). Da ultimo si fa presente che il credito Iva derivante dalla rettifica a favore del contribuente potrà essere compensato anche con i quinti della rettifica a sfavore che il contribuente minimi ha determinato al momento dell accesso. 4 Deve essere oggetto di rettifica della detrazione dell Iva anche l importo a suo tempo detratto sui canoni di leasing anticipati o sui maxicanoni iniziali. Per la suddetta rettifica andrà versata la quota di imposta corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata al momento di entrata nel regime.

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