Oggetto: Circolari IRES/3. Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

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1 CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 4 agosto 2004 Oggetto: Circolari IRES/3. Il nuovo regime fiscale delle plusvalenze da realizzo delle partecipazioni. Decreto Legislativo 12 dicembre 2003, n. 344.

2 2 INDICE IL NUOVO REGIME DI ESENZIONE DELLE PLUSVALENZE DA REALIZZO DELLE PARTECIPAZIONI 1. PREMESSA PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE AMBITO SOGGETTIVO AMBITO OGGETTIVO Partecipazioni in società ed enti Strumenti finanziari e contratti assimilati alle partecipazioni Strumenti finanziari similari alle azioni Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili Casi particolari Azioni proprie Diritto di usufrutto, diritti d opzione e obbligazioni convertibili Quote dei Fondi comuni d investimento e di partecipazione alle SICAV Pronti contro termine e prestito titoli Titoli e strumenti finanziari dei non residenti REQUISITI DI APPLICAZIONE Periodo minimo di possesso Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie Residenza fiscale Esercizio di impresa commerciale Società holding Operazioni straordinarie Effetti sui requisiti soggettivi delle operazioni che interessano la partecipante Conferimento Fusione e scissione Effetti sui requisiti soggettivi delle operazioni che interessano la partecipata Effetti sui requisiti oggettivi delle operazioni che interessano la partecipante Effetti sui requisiti oggettivi delle operazioni che interessano la partecipata Fusione Scissione Consolidato nazionale e participation exemption QUANTIFICAZIONE DELLE PLUSVALENZE ESENTI RISERVE DI CAPITALE RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO, RISCATTO, RIDUZIONE DI CAPITALE ESUBERANTE, LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE...57

3 SOGGETTI IRES SOGGETTI IRPEF IMPRENDITORI SOGGETTI IRPEF NON IMPRENDITORI MINUSVALENZE DI ISCRIZIONE E DI REALIZZO DELLA PARTECIPAZIONE ENTRATA IN VIGORE E REGIME TRANSITORIO SVALUTAZIONI OPERATE ANTE RIFORMA PARTECIPAZIONI GIÀ POSSEDUTE ALL ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA...70

4 4 1. PREMESSA La riforma del sistema fiscale statale, avviata con la legge delega 7 aprile 2003, n. 80, è caratterizzata da un nuovo assetto dei rapporti tra fiscalità delle società e fiscalità dei soci che si basa sul criterio di tassazione del reddito al momento della produzione e non all atto della sua distribuzione. A tal fine è prevista l irrilevanza reddituale dei dividendi distribuiti e l esenzione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione delle partecipazioni che rispondono a determinati requisiti. Tali istituti consentono di affermare la tassazione a titolo definitivo in capo alla società partecipata (che produce la materia imponibile) in quanto: sono parzialmente esclusi (in linea generale per il 95 o per il 60 per cento del loro ammontare a seconda del soggetto percettore) dall imposizione i dividendi distribuiti ai soci; sono considerate esenti (parzialmente o totalmente, a seconda dei casi) le plusvalenze da cessione delle partecipazioni con simmetrica indeducibilità delle minusvalenze e dei relativi costi. I principi che ispirano il nuovo rapporto tra la fiscalità delle società e quella dei soci, sono contenuti nelle lettere c) ed e) dell articolo 4 della legge delega n. 80 del 2003, cui è stata data attuazione con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344 (in G.U. 16 dicembre 2003 n. 291, supplemento ordinario n. 190, di seguito decreto). Tale decreto ha apportato modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), introducendo nuovi articoli e rinumerando i vecchi. Nel prosieguo si farà riferimento al nuovo TUIR. In particolare, l articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega n. 80 del 2003 ha previsto l introduzione di un regime d esenzione, noto come participation exemption, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni caratterizzate da determinati requisiti. Come emerge dalla relazione governativa al disegno di legge delega, l obiettivo perseguito dal legislatore delegante è quello di armonizzare il nostro

5 5 sistema fiscale con quelli in essere in altri Paesi membri dell Unione Europea, eliminando lo svantaggio competitivo delle imprese residenti, e rendendo, quindi, di fatto non necessario sotto tale profilo, il ricorso alla localizzazione delle holding in Paesi in cui è già vigente o di prossima istituzione il regime della participation exemption (Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo, Germania, Olanda, Spagna e Regno Unito). Ulteriore obiettivo della riforma è quello di incentivare i trasferimenti di complessi aziendali per mezzo della cessione delle partecipazioni societarie che li rappresentano, in alternativa alla cessione diretta (che viene scoraggiata attraverso l abrogazione dell imposta sostituiva del 19 per cento prevista dal d.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358). L articolo 4, comma 1, lettera c), della legge delega circoscrive l esenzione alle plusvalenze realizzate relative a partecipazioni in società con o senza personalità giuridica, sia residenti sia non residenti, al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) riconducibilità della partecipazione alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie prevedendo oltre al riferimento alle classificazioni di bilancio anche il requisito di un periodo di ininterrotto possesso non inferiore ad un anno; 2) esercizio da parte della società partecipata di un effettiva attività commerciale; 3) residenza della società partecipata in un Paese diverso da quello a regime fiscale privilegiato ( ), salvi i casi di disapplicazione previsti dal comma 5 dello stesso articolo 127-bis;( ). A fronte dell esenzione delle plusvalenze, la successiva lettera e), comma 1, del citato articolo 4, prevede l indeducibilità delle minusvalenze iscritte e simmetrica indeducibilità di quelle realizzate ( ), vale a dire l irrilevanza fiscale sia delle minusvalenze iscritte che di quelle realizzate tramite atti traslativi della titolarità di partecipazioni esenti. I principi contenuti nella legge delega, attuati con il d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344, sono recepiti nei seguenti articoli del nuovo TUIR:

6 6 58, comma 2, per quanto attiene alla parziale imponibilità delle plusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti IRPEF in regime di impresa; 64, comma 1, per quanto attiene all indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni parzialmente esenti detenute da soggetti IRPEF in regime di impresa; 87, per quanto attiene alle plusvalenze esenti (participation exemption); 101, comma 1, per quanto attiene all indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni detenute da soggetti IRES. A completamento del quadro normativo che disciplina la tassazione delle plusvalenze, si ricorda che nell ipotesi in cui le partecipazioni non abbiano i requisiti per essere considerate esenti, il comma 4 dell articolo 86 del nuovo TUIR dispone che le plusvalenze concorrono per l intero ammontare alla formazione del reddito nell esercizio di realizzo, con facoltà di opzione per la loro rateizzazione in cinque anni, a condizione che le partecipazioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie per un periodo non inferiore a tre anni. In forza del generale rinvio alla determinazione della base imponibile dei soggetti IRES operato dall articolo 56, comma 1, del nuovo TUIR, tale disposizione trova applicazione anche con riferimento ai soggetti IRPEF (che nel progetto di riforma sarà sostituita dall IRE). Come precedentemente accennato, il regime di esenzione delle plusvalenze e la parziale esclusione da imposizione dei dividendi rappresentano due aspetti della riforma del sistema fiscale, tra loro funzionalmente connessi. La detassazione delle plusvalenze da realizzo di partecipazioni costituisce il logico corollario del nuovo regime di tassazione dei dividendi, che sono parzialmente esclusi da imposizione, siano essi di fonte nazionale ovvero estera (con l eccezione degli utili derivanti da società residenti nei cd. paradisi fiscali). Nella logica della riforma, che prevede la tassazione del reddito esclusivamente presso il soggetto che lo ha realmente prodotto, l esclusione da

7 7 imposizione dei dividendi è, quindi, naturalmente accompagnata dall irrilevanza fiscale dei componenti reddituali positivi e negativi connessi alla cessione della partecipazione stessa. I nuovi regimi di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze danno attuazione al principio, desumibile dalla relazione al disegno di legge delega, secondo cui ( ) la determinazione del prelievo va baricentrata sulla situazione oggettiva dell impresa e non su quella soggettiva del socio. Sia il dividendo che la plusvalenza originano, infatti, da redditi che tendenzialmente devono essere tassati in capo al soggetto che li ha prodotti (società partecipata) considerando fiscalmente neutre, attraverso la previsione dell esenzione, tutte le manifestazioni reddituali successive alla produzione di tali redditi. L assunto da cui muove l istituto della esclusione da imposizione dei dividendi e la corrispondente esenzione delle plusvalenze si riconnette ai criteri economici di formazione delle plusvalenze e, in particolare, alla circostanza che il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione è costituito da utili già conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, i quali hanno già scontato o sconteranno in via definitiva le imposte presso il soggetto che li ha prodotti. Va, peraltro, evidenziato che nel caso di utili da partecipazione si è in presenza di una esclusione, mentre in ipotesi di plusvalenze deve propriamente parlarsi di esenzione. La distinzione assume rilievo sostanziale agli effetti della deducibilità dei costi. L articolo 109, comma 5, del nuovo TUIR, prevede, infatti, che le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. In particolare, in applicazione della predetta norma, si desume che: i costi connessi alla gestione delle partecipazioni risultano deducibili in quanto afferenti a proventi esclusi dall imponibile; ciò in coerenza con il criterio direttivo indicato all articolo 4, lett. d), della legge delega;

8 8 i costi di cessione della partecipazione non sono deducibili in quanto correlati ad un provento esente, quale è la plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione. La stretta correlazione tra i due istituti è evidenziata dal fatto che: per i soggetti IRES è prevista, a fronte dell imponibilità del dividendo per il 5 per cento, un esenzione totale della plusvalenza; per i soggetti IRPEF è prevista, in entrambi i casi, con perfetta simmetria, un imponibilità parziale nei limiti del 40 per cento del loro ammontare. Fa eccezione a tale schema il trattamento riservato agli enti non commerciali, ossia agli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti in Italia, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. Come noto, gli enti non commerciali - pur rimanendo transitoriamente soggetti passivi dell IRES in base all articolo 143 del nuovo TUIR - determinano il reddito complessivo secondo le stesse disposizioni stabilite dall articolo 8 del nuovo TUIR per i soggetti IRPEF. In forza della disposizione transitoria di cui all articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto, gli utili percepiti, anche nell esercizio di impresa, dagli enti non commerciali, fino a quando non sarà data attuazione alla delega (nella parte in cui prevede l inclusione di tali enti tra i soggetti passivi dell imposta sul reddito IRPEF), concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 5 per cento del loro ammontare, così come previsto per i soggetti IRES. A fronte dell imponibilità dei dividendi per il 5 per cento del loro ammontare, l esenzione delle plusvalenze su partecipazioni realizzate da tali soggetti spetta, invece, nella misura del 60 per cento, come ordinariamente previsto per i soggetti IRPEF. In quest ultimo caso trova applicazione, infatti, il disposto dell articolo 58 del nuovo TUIR.

9 9 Rinviando ai chiarimenti forniti con la circolare n. 26 del 16 giugno 2004 in ordine al regime di tassazione dei dividendi, con la presente circolare si forniscono i primi chiarimenti in ordine all istituto della participation exemption. 2. PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE Il perimetro di applicazione della participation exemption è delineato: dalle caratteristiche dei soggetti che realizzano la plusvalenza, analizzate nel paragrafo 2.1; dalla tipologia di titoli partecipativi la cui cessione realizza una plusvalenza qualificata per l esenzione, illustrata nel paragrafo 2.2; dai requisiti delle partecipazioni qualificate per l esenzione, esaminati nel paragrafo 2.3. In presenza dei presupposti indicati dal legislatore, il regime della participation exemption deve essere obbligatoriamente applicato, anche con riferimento al trattamento di eventuali minusvalenze, approfondito nel paragrafo AMBITO SOGGETTIVO La disciplina della participation exemption è contenuta nell articolo 87 del nuovo TUIR, che prevede l esenzione da IRES delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazioni in società aventi determinati requisiti. Tale istituto, per effetto del rinvio contenuto nell articolo 58, comma 2, del nuovo TUIR, trova parziale applicazione anche nei confronti dei soggetti IRPEF (futura IRE): la cessione di partecipazioni detenute nell ambito di attività di impresa, infatti, dà luogo in capo ad imprenditori individuali e società di persone ad un esenzione parziale della plusvalenza nella misura del 60 per cento. In capo ai soggetti non imprenditori, invece, la plusvalenza derivante da cessione

10 10 di partecipazioni costituisce reddito diverso ai sensi dell articolo 68 del nuovo TUIR. Con riserva di approfondire, in apposita circolare, gli effetti della cessione di partecipazioni che realizzano redditi diversi, in questa sede si evidenzia che: per la plusvalenza relativa a partecipazione qualificata (ossia che rappresenta complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni), il richiamato articolo 68, comma 3, del nuovo TUIR, prevede la tassazione in dichiarazione - con applicazione dell aliquota IRPEF del soggetto che ne è possessore - nella misura del 40 per cento del relativo ammontare, al netto di eventuali minusvalenze realizzate su altre cessioni di partecipazioni, anch esse assunte in misura pari al 40 per cento del relativo ammontare; per la plusvalenza relativa a partecipazione non qualificata, si applica, come nel passato, l imposta sostitutiva del 12,5 per cento sull intera plusvalenza. Possono avvalersi del regime della participation exemption le seguenti categorie soggettive: soggetti passivi dell Imposta sul Reddito delle Società (IRES), come individuati dall articolo 73 del nuovo TUIR, vale a dire: società per azioni ed in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative e di mutua assicurazione; enti pubblici o privati che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali residenti;

11 11 società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni; società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate) e persone fisiche titolari di reddito d impresa, per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nell articolo 87 operato dall articolo 58, comma 2, del nuovo TUIR. Tali categorie di contribuenti applicano il regime di participation exemption qualora sussistano i requisiti illustrati nel paragrafo 2.3. Considerato che una delle condizioni necessarie per fruire della participation exemption è l iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie, si ritiene che il regime in esame non possa essere applicato per le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni detenute in regime d impresa dai contribuenti c.d. minori, i quali determinano il reddito ai sensi dell articolo 66 del nuovo TUIR. Gli stessi, non essendo tenuti agli obblighi di redazione del bilancio previsti per i soggetti in contabilità ordinaria, non possono accedere al regime in esame, data l impossibilità di riscontrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e, in particolare, quello della classificazione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie. Si ricorda che ad analoga conclusione l Amministrazione finanziaria è pervenuta nella circolare 19 dicembre 1997, n. 320/E, con riferimento alla possibilità di applicare l imposta sostitutiva alle plusvalenze da cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento ai sensi dell articolo 1, comma 3, del d. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il quale prevedeva un imposizione sostitutiva, a condizione che tali partecipazioni risultassero iscritte negli ultimi tre bilanci ante cessione tra le immobilizzazioni finanziarie. In quella sede, è stato precisato che l'espresso riferimento al bilancio contenuto nella norma agevolativa, doveva intendersi nel senso che la stessa

12 12 fosse rivolta solo ai soggetti che conseguivano la plusvalenza nell'esercizio d attività commerciali in regime di contabilità ordinaria. Da quanto precede discende che la cessione di partecipazioni detenute in regime d impresa in contabilità semplificata ai sensi dell articolo 66 del nuovo TUIR, darà sempre luogo a plusvalenze interamente tassabili ovvero a minusvalenze interamente deducibili. Quando la partecipazione non sia detenuta in regime d impresa, si applicherà, invece, il regime di tassazione previsto per i redditi diversi dall articolo 68 del nuovo TUIR AMBITO OGGETTIVO L articolo 87, comma 1, prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell articolo 86, commi 1, 2 e 3 relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli. Il campo di applicazione dell esenzione si estende, oltre che alle plusvalenze relative alle azioni o quote di partecipazione, anche a quelle realizzate con riferimento: agli strumenti finanziari similari alle azioni, definiti dall articolo 44 del nuovo TUIR; ai contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo capitale o misto. Il comma 3 dell articolo 87 in esame, infatti, precisa che l esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate ai sensi dell articolo 86, commi 1 e 2, relativamente agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell articolo 44 ed ai contratti di cui all articolo 109, comma 9, lettera b). A differenza delle plusvalenze su azioni o quote di partecipazioni, le quali rilevano per l esenzione quando siano realizzate mediante:

13 13 cessione a titolo oneroso [articolo 86, comma 1, lettera a)] assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa [articolo 86, comma 1, lettera c)], le plusvalenze relative alla cessione di strumenti finanziari similari alle azioni (ai sensi dell articolo 44) ed ai contratti [di cui all articolo 109, comma 9, lettera b)], sono esenti solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso, dal momento che nel citato comma 3 dell articolo 87 manca un esplicito rinvio al comma 3 dell articolo 86, che illustra le modalità di calcolo della plusvalenza nell ipotesi di realizzo mediante assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all esercizio dell impresa. Avendo riguardo al disposto dell articolo 9, comma 5, del TUIR, in base al quale ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, si ritiene che rilevano per l esenzione in esame anche le plusvalenze derivanti da operazioni effettuate a titolo oneroso diverse dalla cessione propriamente intesa, ma che producono i medesimi effetti giuridici, quali: il conferimento; la permuta; lo scambio di azioni. Rientra tra le ipotesi di realizzo (oltre al conferimento ed alla permuta) anche l ipotesi disciplinata dall articolo 166, comma 1, del nuovo TUIR. Tale articolo dispone che costituisce realizzo al valore normale anche il trasferimento all estero della sede o della residenza della società partecipante, salvo che i componenti dell azienda o il complesso aziendale non siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato Partecipazioni in società ed enti Il regime della participation exemption si applica alle operazioni di realizzo relative alle azioni e alle quote di partecipazione in:

14 14 società di capitali (S.p.A.; S.a.p.a.; S.r.l.); società cooperative; società di mutua assicurazione; società in nome collettivo e in accomandita semplice, comprese le società di fatto che abbiano per oggetto l esercizio di attività commerciali; società di armamento; enti pubblici e privati diversi dalle società, relativamente all attività di impresa commerciale da essi esercitata, inclusi i consorzi e le associazioni non riconosciute. Il regime di cui all articolo 87 opera indipendentemente dalla percentuale di diritti patrimoniali o amministrativi detenuti, non essendo richiesto alcuno specifico rapporto di controllo o di collegamento con la partecipata. In base alla esplicita esclusione operata dall articolo 87, comma 1, l esenzione non trova applicazione in relazione a plusvalenze realizzate sulle quote di partecipazione in società semplici ed enti ad esse equiparati, come le società di fatto che non abbiano per oggetto l esercizio di attività commerciali e le associazioni professionali senza personalità giuridica Strumenti finanziari e contratti assimilati alle partecipazioni L articolo 87, comma 3, estende l ambito di applicazione oggettivo del regime delle plusvalenze esenti anche a: strumenti finanziari similari alle azioni di cui all articolo 44; contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili di cui all articolo 109, comma 9, lett. b). L estensione si giustifica in ragione della necessità di uniformare il trattamento tributario previsto per gli strumenti finanziari e per i contratti di associazione in partecipazione a quello delle partecipazioni in società ed enti, qualora, per le caratteristiche della remunerazione (totale partecipazione ai risultati dell emittente con riferimento agli strumenti finanziari) ovvero per le

15 15 caratteristiche dell apporto (di capitale o misto con riferimento ai contratti di associazione in partecipazione), sia possibile individuare una sostanziale identità di funzione economica tra gli strumenti e contratti, di cui al comma 3 dell articolo 87, e le partecipazioni in società ed enti. L esenzione per le plusvalenze derivanti dal realizzo degli strumenti partecipativi citati si applica alle medesime condizioni previste dal comma 1 dell articolo 87 per le plusvalenze relative a partecipazioni in società ed enti. Ne consegue che, per applicare a tali strumenti finanziari e a tali contratti il regime delle plusvalenze esenti, occorre verificare la sussistenza dei requisiti previsti alle lettere da a) a d) del comma 1 dell articolo 87, nonché il rispetto delle disposizioni sul realizzo della plusvalenza e sulle modalità di determinazione della stessa commentati nei successivi paragrafi della presente circolare Strumenti finanziari similari alle azioni In sede di attuazione della riforma del diritto societario, il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, ha disciplinato sotto l aspetto civilistico gli strumenti finanziari. Per eliminare ogni incertezza sulla qualificazione fiscale di tali strumenti finanziari, è stata introdotta nel comma 2, lett. a) dell articolo 44 una presunzione assoluta secondo cui si considerano similari alle azioni i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi. Tale disposizione, come specificato nella relazione governativa, è riferibile solo a titoli e strumenti finanziari diversi dai contratti indicati nel comma 1 del citato articolo 44. Per una precisa individuazione degli strumenti finanziari similari alle azioni si rinvia al paragrafo 2.3 della circolare n. 26 del 2004.

16 16 In questa sede si ribadisce che, al fine di estendere agli strumenti finanziari il trattamento fiscale proprio delle azioni e, in particolare, il regime delle plusvalenze esenti, è comunque necessario che la remunerazione di tali strumenti finanziari sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (o di altra appartenente al medesimo gruppo) o dell affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili L articolo 87, comma 3, estende il regime delle plusvalenze esenti anche ai contratti richiamati dall articolo 109, comma 9, lett. b), cioè ai contratti di associazione in partecipazione e ai contratti di partecipazione agli utili o alle perdite di cui all articolo 2554 del codice civile. Anche ai fini dell applicazione del regime delle plusvalenze esenti, tuttavia, l assimilazione del trattamento dell associato a quello del socio opera a condizione che l apporto dell associato sia costituito da solo capitale o contemporaneamente da capitale ed opere o servizi (apporto misto). Vista la necessità di un effettivo apporto, richiesto dall articolo 109, comma 9, lett. b), la disposizione in esame non si applica ai contratti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite dell impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto Casi particolari Si analizzano di seguito alcune fattispecie particolari che riguardano: le azioni proprie; il diritto di usufrutto su azioni, i diritti di opzione e le obbligazioni convertibili; le quote di Fondi comuni d investimento e le quote di partecipazione in SICAV;

17 17 i contratti di pronti contro termine su titoli immobilizzati e il prestito titoli; i titoli emessi da non residenti Azioni proprie L articolo 82 del nuovo TUIR disciplina la cessione obbligatoria di partecipazioni sociali, disponendo che alle plusvalenze imponibili relative alle azioni o quote alienate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 86. Tale disposizione è da interpretarsi nel senso che si riconosce la possibilità di rateizzare le plusvalenze realizzate a seguito della cessione obbligatoria di azioni proprie, a prescindere dal requisito temporale del possesso triennale affermato dall articolo 86, comma 4, per le partecipazioni diverse da quelle qualificate per l esenzione. Tanto premesso, si evidenzia così come chiarisce la stessa relazione al decreto, che le azioni proprie rientrano tra i beni la cui cessione può dare origine a plusvalenze esenti, anche nel caso in cui siano cedute obbligatoriamente a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357 bis, secondo comma e 2359 ter, c.c. e a norma dell articolo 121 del d.lgs. n. 58/1998. È da ritenersi, peraltro, che anche le plusvalenze relative al realizzo di azioni proprie sono ammesse al regime della participation exemption, a condizione che ricorrano tutti i requisiti previsti dall articolo 87 (ed, in particolare, quelli relativi alla durata minima del possesso ed alla classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie). Si osserva, infatti, che: l articolo 87 non prevede, per le azioni proprie, disposizioni derogatorie rispetto al regime generale della participation exemption;

18 18 il tenore letterale della disposizione contenuta nell articolo 82 è tale da circoscriverne l applicazione alle sole plusvalenze ossia alle cessioni di azioni proprie iscritte tra i titoli immobilizzati. Pertanto, la cessione di azioni proprie classificate nell attivo circolante dà comunque luogo al realizzo di ricavi ai sensi dell articolo Diritto di usufrutto, diritti d opzione e obbligazioni convertibili La cessione del diritto di usufrutto e dei diritti d opzione può realizzare una plusvalenza qualificabile per il regime di esenzione a condizione che tali diritti siano ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione. Qualora, infatti, per iniziativa del titolare della partecipazione i diritti di opzione siano da questa scorporati, ovvero il diritto di usufrutto sia ceduto dal titolare del pieno diritto di proprietà, si è in presenza della cessione di una quota parte del valore patrimoniale delle azioni o quote, che, in presenza dei requisiti previsti dall articolo 87 del nuovo TUIR, può qualificarsi per l esenzione. La stessa conclusione non può affermarsi, invece, nel caso che i diritti d opzione siano negoziati da un terzo al quale tali diritti siano pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati, ovvero nel caso che il diritto di usufrutto sia ceduto dall usufruttuario stesso o da un successivo avente causa; si ritiene, infatti, che: i diritti d opzione, così come le obbligazioni convertibili, siano titoli solo potenzialmente in grado di divenire partecipazioni; l usufrutto non rappresenti una quota di partecipazione iscrivibile tra le immobilizzazioni. Nei casi esaminati, invero, né i diritti d opzione né le obbligazioni convertibili né il diritto di usufrutto possono essere annoverati tra le azioni o quote di partecipazioni in società ed enti... che, in caso di cessione, danno luogo a plusvalenze qualificate per la participation exemption.

19 Quote dei Fondi comuni d investimento e di partecipazione alle SICAV Il dato letterale dell articolo 87, comma 1, induce a ritenere che siano escluse dal regime di participation exemption le quote dei Fondi comuni di investimento mobiliare, anche se iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, in quanto non rientranti tra le azioni e quote di partecipazione in società ed enti. Esigenze di uniformità dei criteri impositivi inducono, inoltre, ad escludere dal regime di esenzione anche le quote di partecipazione nelle SICAV. Pur configurandosi come strumenti riconducibili nel genus delle azioni e quote di partecipazione in società ed enti, si ritiene che tali quote non possano fruire della participation exemption, essendo esse equiparate ai fini del trattamento tributario ai Fondi comuni d'investimento ed alle SICAV Pronti contro termine e prestito titoli Ai sensi dell articolo 94, comma 2, le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto o di pronti contro termine che prevedono per il cessionario l obbligo di rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze dei titoli in capo al cedente a pronti. Ciò, nel presupposto che la titolarità fiscale dei titoli continui a sussistere in capo a detto soggetto. Ne deriva che a seguito di cessione pronti contro termine non si realizzano plusvalenze e quindi non può trovare applicazione il regime previsto dall articolo 87. Coerentemente a tale impostazione, in capo al cedente a pronti non si verificherà - in caso di successiva dismissione della partecipazione - interruzione del periodo di possesso rilevante ai fini della maturazione del requisito previsto dalla lett. a), comma 1, dell articolo 87. Le medesime considerazioni valgono per le operazioni di prestito titoli alle quali, ai sensi dell articolo 7, comma 2, del decreto legge n. 6 del 1996, si applicano anche le disposizioni contenute nell articolo 94, comma 2 del nuovo TUIR.

20 Titoli e strumenti finanziari dei non residenti L istituto della participation exemption previsto dal comma 1 dell articolo 87 si applica anche alle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di azioni o quote di partecipazione, comprese quelle non rappresentate da titoli, relative alle società ed enti di cui all articolo 73, comma 1, lettera d), del nuovo TUIR, ossia alle società ed enti, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato. Come già illustrato nella circolare n. 26 del 16 giugno 2004, la lettera b) del comma 2 dell articolo 44, dopo aver enucleato i requisiti caratterizzanti delle azioni estere, definisce anche la tipologia di strumenti finanziari di natura partecipativa emessi dai soggetti non residenti che possono essere assimilati alle azioni anche ai fini della participation exemption. Sulla base di quanto affermato nella citata circolare, le plusvalenze che derivano dalla cessione di strumenti finanziari, rappresentati o non da titoli ed emessi da soggetti non residenti, potranno fruire della participation exemption a condizione che sia rispettato, con riferimento agli strumenti stessi, il duplice requisito di cui all articolo 44, comma 2, lettera b), ed in particolare che: si tratti di partecipazioni al capitale o al patrimonio di società o enti non residenti; la relativa remunerazione, se corrisposta da una società residente, sia totalmente indeducibile dal reddito d impresa ai sensi dell articolo 109, comma 9, lettera b), del nuovo TUIR REQUISITI DI APPLICAZIONE L articolo 87, al comma 1, lettere da a) a d), definisce i quattro requisiti che debbono sussistere affinché la plusvalenza possa fruire del regime di participation exemption. In particolare, si richiede: a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

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