Il Jobs Act Come cambia il lavoro

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1 Mercoledì 25 marzo 2015 Genova Legislazione del lavoro Legacoop Consulente NOS Seminario

2 Jobs Act: le misure per favorire il rilancio dell occupazione, riformare il mercato del lavoro ed il sistema delle tutele

3 D.L. 34/2014 convertito in L. 78/2014 e Legge delega 183/2014

4 D.L. 34/2014 conv. in L. 78/2014 (c.d. "decreto Poletti"): contratto a termine, apprendistato, D.U.R.C., contratti di solidarietà

5 L. 183/2014 che conferisce al Governo deleghe per 1) riformare gli ammortizzatori sociali 2) riformare i servizi per il lavoro e le politiche attive 3) semplificare le procedure e gli adempimenti in materia di lavoro 4) riordinare le forme contrattuali e introdurre il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti 5) migliorare la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita

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8 La delega in materia di ammortizzatori sociali intende assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori (che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori), nonché razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale

9 La delega sugli ammortizzatori sociali è stata attuata con il D.Lgs. 22/2015: NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l Impiego) DIS COLL (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) ASDI (Assegno di Disoccupazione) Contratto di ricollocazione

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14 La delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l esercizio unitario delle relative funzioni amministrative

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16 Razionalizzazione degli incentivi all assunzione esistenti, istituzione di una Agenzia nazionale per l occupazione e riforma dei servizi per l impiego (raccordo Stato, Regioni e Province)

17 La delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, anche mediante abrogazione di norme

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19 Delega in materia di riordino delle forme contrattuali, finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale

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21 Una prima parte di questa delega è stata attuata con il D.Lgs. 23/2015, che introduce il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti

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23 Una seconda parte di questa delega è contenuta in uno schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni. Questo schema di decreto legislativo deve ancora passare al vaglio delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato prima di essere definitivamente approvato dal Governo. Di conseguenza si tratta di norme non ancora in vigore e che potrebbero subire modifiche prima di essere varate definitivamente

24 La delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro prevede misure sperimentali volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e a favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. Anche riguardo a questa delega è stato per ora approvato solo uno schema di decreto legislativo

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26 D.L. 34/2014, conv. in L. 78/2014, art. 1 (semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine)

27 «Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:»

28 Modifica art. 1, comma 1, D.Lgs. 368/2001: «È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

29 Si prevede che il contratto a tempo determinato possa essere stipulato, nell ambito di complessivi 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe, senza l indicazione di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (c.d. causali)

30 Modifica art. 1, comma 1, D.Lgs. 368/2001: «Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell'anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato»

31 Circolare Ministero del Lavoro n. 18/2014: dal computo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato vanno esclusi i rapporti di lavoro autonomo e di lavoro accessorio, i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione; vanno computati i lavoratori part-time (pro quota sulla base dell art. 6, d.lgs. 61/2000), i dirigenti (a tempo indeterminato) e gli apprendisti

32 Circolare Ministero del Lavoro n. 18/2014: la verifica concernente il numero dei lavoratori a tempo indeterminato andrà effettuata in relazione al totale dei lavoratori complessivamente in forza, a prescindere dall unità produttiva dove gli stessi sono occupati

33 Circolare Ministero del Lavoro n. 18/2014: il numero complessivo dei contratti a tempo determinato non costituisce un limite fisso, ma rappresenta una proporzione. Ne consegue che allo scadere di un contratto sarà possibile stipularne un altro sempreché si rispetti la percentuale massima di lavoratori a tempo determinato

34 Modifica art. 4, D.Lgs. 368/2001: «Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell'arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni»

35 Nell ambito dei 36 mesi è possibile utilizzare complessivamente 5 proroghe (potendo in tal modo prolungare, oltre la scadenza inizialmente fissata, la durata di un contratto a termine ancora in corso), indipendentemente dal numero dei rinnovi

36 Secondo letture volte a tutelare i lavoratori, le proroghe sono soggette a una condizione di legittimità, dovendosi riferire alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto era stato stipulato a tempo determinato. Pertanto, secondo i principi generali di ripartizione dell onere della prova, toccherà al datore di lavoro provare la ricorrenza del requisito di legittimità del potere da lui esercitato

37 Circolare Ministero del Lavoro n. 18/2014: la prorogabilità del termine è ammessa alla condizione che ci si riferisca alla stessa attività lavorativa, intendendo con tale formulazione le stesse mansioni, le mansioni equivalenti o comunque quelle svolte in applicazione della disciplina di cui all art c.c.

38 Circolare Ministero del Lavoro n. 18/2014: il legislatore evidenzia che il limite delle 5 proroghe trova applicazione indipendentemente dal numero dei rinnovi. Ciò significa che, nell ambito di più contratti a tempo determinato stipulati tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti, le proroghe totali non potranno essere più di 5. Viceversa, qualora il nuovo contratto a termine non preveda lo svolgimento di mansioni equivalenti, le eventuali precedenti proroghe non dovranno essere contabilizzate.

39 Modifica art. 5, D.Lgs. 368/2001, con aggiunta dei commi 4-septies e 4-octies: «4-septies. In caso di violazione del limite percentuale di cui all'articolo 1, comma 1, per ciascun lavoratore si applica la sanzione amministrativa: a) pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non sia superiore a uno; b) pari al 50 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale sia superiore a uno. 4-octies. I maggiori introiti derivanti dalle sanzioni di cui al comma 4-septies sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo sociale per occupazione e formazione»

40 Per le ipotesi di violazione del limite percentuale, si stabilisce l applicazione di una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro, pari al 20 per cento della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, qualora la violazione si riferisca ad un solo lavoratore assunto in eccedenza del predetto limite e pari invece al 50 per cento della retribuzione qualora la violazione si riferisca a due o più lavoratori assunti in eccedenza del predetto limite

41 Nell intenzione del legislatore, la sanzione pecuniaria sostituisce la vecchia sanzione della conversione in contratto a tempo indeterminato. Tuttavia il testo di legge non esplicita tale scelta, cosicché qualcuno potrebbe intendere che ora si applichino entrambe le sanzioni.

42 Al riguardo, alcune delle prime letture ritengono che la violazione del limite percentuale non può comportare, in assenza di una diversa ed esplicita previsione, l unica sanzione di cui all art. 5 c. 4 septies. Infatti, la norma introdotta dalla legge di conversione parla solo di una sanzione amministrativa, che però nulla dice in merito alla sanzione relativa al rapporto di lavoro. Questa discende dai principi generali, positivamente sanciti dall art. 1 c. 01 D.Lgs. 368/01, secondo cui il rapporto di lavoro comune è quello a tempo indeterminato, con la conseguenza che ogni rapporto di lavoro diverso, stipulato al di fuori dei limiti e dei requisiti previsti dalla legge, deve essere ricondotto alla forma comune del rapporto e, dunque, convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, secondo questa lettura, la sanzione amministrativa deve essere considerata aggiuntiva, non certo sostitutiva, di quella della conversione a tempo indeterminato del rapporto

43 Art. 1, comma 01, D.Lgs. 368/2001: «01. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro»

44 Circolare Ministero del Lavoro n. 18/2014: la sanzione amministrativa trova applicazione in caso di superamento del limite, sia esso legale o contrattuale

45 La denuncia della Cgil alla Commissione Europea per la violazione da parte della Repubblica Italiana di obblighi derivanti da fonti normative dell Unione Europea

46 Art. 21 (numero complessivo di contratti a tempo determinato), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): "in caso di violazione del limite percentuale, resta... esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato"

47 Art. 29 (somministrazione di lavoro a tempo indeterminato), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): "Salvo diversa previsione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato non può eccedere il 10 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l utilizzatore al 1 gennaio dell anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5"

48 Art. 47(Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): "1. A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"

49 Art. 47(Applicazione della disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni organizzate dal committente), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): "2. Restano salve da quanto disposto al comma 1: a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi stipulati dalle confederazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore; b) le collaborazioni prestate nell esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali; c) le attività prestate nell esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; d) le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. come individuati e disciplinati dall articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"

50 Art. 48(Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): "1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di lavoro autonomo, nel periodo compreso fra l entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto e di persone titolari di partita IVA, godono degli effetti di cui al successivo comma 2 a condizione che: a)i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi di cui all articolo 2113, comma 4, del codice civile, e all articolo 76 del decreto legislativo n. 276 del 2003; b)nei dodici mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo"

51 Art. 48(Stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): "2. L assunzione a tempo indeterminato alle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta l'estinzione delle violazioni previste dalle disposizioni in materia di obblighi contributivi, assicurativi e fiscali connessi alla eventuale erronea qualificazione del rapporto di lavoro pregresso, salve le violazioni già accertate prima dell assunzione"

52 Art. 50 (Superamento dell associazione in partecipazione con apporto di lavoro), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): "1. All articolo 2549 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di capitale»; b) i commi secondo e terzo sono abrogati. 2. L articolo 1, comma 30, della legge n. 92 del 2012 è abrogato. 3. I contratti di associazione in partecipazione nei quali l apporto dell associato consiste anche in una prestazione di lavoro sono fatti salvi fino alla loro cessazione"

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55 Art. 55 (Mutamenti delle mansioni), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): "1. L articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: Prestazione del lavoro. 1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte "

56 Art. 55 (Mutamenti delle mansioni), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): «2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore. 3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall assolvimento dell obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell atto di assegnazione delle nuove mansioni. 4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste da contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 5. Nelle ipotesi di cui al secondo e quarto comma, il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa "

57 Art. 55 (Mutamenti delle mansioni), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): «6. Nelle sedi di cui all articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell interesse del lavoratore alla conservazione dell occupazione, all acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. 7. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all attività svolta, e l assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi "

58 Art. 55 (Mutamenti delle mansioni), schema di decreto legislativo sulla riforma delle tipologie contrattuali (norma non in vigore): «8. Il lavoratore non può essere trasferito da un unità produttiva ad un altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 9. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo"

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