PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: LE NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE E LE CONSEGUENZE PER LE AZIENDE INADEMPIENTI. Avv. Neva Monari

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1 PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: LE NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE E LE CONSEGUENZE PER LE AZIENDE INADEMPIENTI Avv. Neva Monari Avvocati per l Impresa Milano, 20 giugno 2013

2 OBIETTIVI DELLA LEGISLAZIONE ALIMENTARE La legislazione alimentare persegue uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 2

3 LEGISLAZIONE ALIMENTARE le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati; neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 3

4 TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI La legislazione alimentare si prefigge di tutelare gli interessi dei consumatori e di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. Essa mira a prevenire le seguenti pratiche: a) le pratiche fraudolente o ingannevoli; b) l'adulterazione degli alimenti; c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore. (art.8 Regolamento 178/2002) neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 4

5 TUTELA DELLA SALUTE 1. Gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue: a) le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore in ciascuna fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione; b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, comprese le informazioni riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti. [ Regolamento CE n. 178/2002, art. 14 ( requisiti di sicurezza degli alimenti)] neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 5

6 Fatte salve disposizioni più specifiche della legislazione alimentare, l'etichettatura, la pubblicità e la presentazione degli alimenti o mangimi, compresi la loro forma, il loro aspetto o confezionamento, i materiali di confezionamento usati, il modo in cui gli alimenti o mangimi sono disposti, il contesto in cui sono esposti e le informazioni rese disponibili su di essi attraverso qualsiasi mezzo, non devono trarre in inganno i consumatori. (art.16 Regolamento 178/2002) neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 6

7 INGANNEVOLEZZA NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs. 109/92; - Reg. CE 1924/2006 (Reg. Claims); - D. Lgs. 145/ D. Lgs. 146/2007 (codice del consumo-modifiche) - Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale - Art. 515 c. p. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 7

8 Autorità sanitarie NAS CHI CONTROLLA? Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualita dei Prodotti Agroalimentari Laboratori ufficiali, ARPA, Istituti Zooprofilattici Sperimentali Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 8

9 CHI SANZIONA? Giudice penale Magistratura amministrativa Autorità Amministrativa locale (ASL o altra delegata) Altre Autorità amministrative Autorità Garante della Concorrenza e del mercato (AGCM) Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 9

10 ETICHETTATURA D. LGS. 109/92 10

11 D.Lgs.109/92 art.2 DIVIETI L'etichettatura e le relative modalità di realizzazione NON DEVONO «indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso»; neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 11

12 D.Lgs.109/92 art.2 DIVIETI «attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede» neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 12

13 D.Lgs.109/92 art.2 DIVIETI «attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare» neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 13

14 D.Lgs.109/92 art. 18 SANZIONI «La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.» neva.monari@avatiperlimpresa.it 14

15 REGOLAMENTO CE 1924/

16 "indicazione nutrizionale": qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: all'energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto o, non apporta, e alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o non contiene "indicazione sulla salute": qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute "indicazione relativa alla riduzione di un rischio di malattia": qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana; neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 16

17 PRINCIPI GENERALI - art. 3 l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: essere falso, ambiguo o fuorviante; dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento; affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 17

18 CONDIZIONI GENERALI art. 5 Indicazioni basate su prove scientifiche generalmente accettate Biodisponibilità della sostanza Presenza/assenza della sostanza in quantità tali da assicurare l effetto indicato Indicazioni comprensibili dal consumatore medio Indicazioni riferite al prodotto pronto per il consumo Indicazioni impiegabili nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del regolamento e contenute negli elenchi che verranno predisposti. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 18

19 REGOLA-BASE INDICAZIONI NUTRIZIONALI CONSENTITE solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal regolamento (art. 8) INDICAZIONI SULLA SALUTE VIETATE, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e 14. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 19

20 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO approvato CDM 31 maggio 2013 SANZIONI- AUTORITÀCOMPETENTI: Ministero della Salute, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, ASL (Aziende Sanitarie Locali) SANZIONI: Min max euro e possibilità di disporre la pubblicazione dell estratto del provvedimento - con sintetica descrizione dell illecito, del suo autore e della sanzione comminata su due quotidiani a diffusione nazionale con contestuale comunicazione al Ministero della Salute se la sanzione pecuniaria supera i euro neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 20

21 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 21

22 NORMATIVA DI RIFERIMENTO D.Lgs.205/2006-Codice del Consumo CAPO II SEZ. I PUBBLICITA INGANNEVOLE E COMPARATIVA D.Lgs.146/2007 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE (B2C) D.Lgs. 145/2007 PUBBLICITA INGANNEVOLE (B2B) neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 22

23 D.Lgs.146/2007 PRATICHE COMMERCIALI qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 23

24 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 24

25 PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE PRATICHE INGANNEVOLI PRATICHE AGGRESSIVE AZIONI OMISSIONI BLACK LIST 25

26 D.Lgs.146/2007 DIVIETI Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 26

27 D.Lgs.146/2007 AZIONI INGANNEVOLI È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 27

28 D.Lgs.146/2007 OMISSIONI INGANNEVOLI È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 28

29 D.Lgs.146/2007 PRATICHE COMMERCIALI AGGRESSIVE È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 29

30 D. Lgs.145/2007 PUBBLICITA INGANNEVOLE E COMPARATIVA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione è idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente; PUBBLICITÀ COMPARATIVA: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 30

31 D.Lgs.146/2007 SANZIONI Sospensione provvisoria delle pratiche scorrette in caso di particolare urgenza; Sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro , in caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, alle richieste di documentazione in fase istruttoria, o da euro a euro in caso di informazioni non veritiere; neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 31

32 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro in caso di riconosciuta scorrettezza della pratica E INOLTRE: Divieto di diffusione della pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o cessazione di quella già iniziata Eventuale pubblicazione della pronuncia o di una dichiarazione rettificativa Sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro in caso di inottemperanza ai provvedimenti di urgenza o a quelli inibitori o a quelli di rimozione degli effetti Sospensione dell attività di impresa per un periodo non superiore ai 30 giorni in caso di reiterata inottemperanza. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 32

33 D.Lgs.145/2007 SANZIONI Sostanzialmente uguali a quelle previste dal D. Lgs. 146/2007 ad eccezione del massimo della sanzione edittale che rimane a euro neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 33

34 CRITERI DELL AGCM NELL APPLICAZIONE DELLE SANZIONI Ampiezza e diffusione del messaggio; Posizionamento del claim (balza agli occhi?); Debolezza dei destinatari che deriva dalle aspettative degli effetti dei prodotti; Consumatore medio; neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 34

35 Pratiche commerciali scorrette I CRITERI DELL AGCM NELLA VALUTAZIONE DELL INGANNEVOLEZZA FONTE: AGCM BERTI 2012 neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 35

36 Claims salutistici Claims nutrizionali 36

37 CLAIMS SALUTISTICI Rispetto dei principi generali espressi nel Reg. CE n. 1924/

38 CLAIMS SALUTISTICI Il claim utilizzato deve risultare tra quelli approvati. BOTANICALS: Elenco provvisorio e pareri EFSA come parametro di riferimento scientifico neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 38

39 CLAIMS SALUTISTICI Le condizioni d uso annesse al claim approvato (porzioni/quantitativi di assunzione giornaliera, avvertenze) devono essere puntualmente rispettate e adeguatamente comunicate; La comunicazione non deve svalutare l apporto di una dieta varia ed equilibrata; Le modalità di presentazione del prodotto (enfasi, parole o immagini) devono essere coerenti a criteri di prudenza e diligenza in ragione della tematica salutistica. neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 39

40 CLAIMS SALUTISTICI Le condizioni d uso annesse al claim approvato (porzioni/quantitativi di assunzione giornaliera, avvertenze) devono essere puntualmente rispettate e adeguatamente comunicate; Chiara individuazione dell entità del beneficio salutistico accreditato al prodotto in relazione al consumo di un ragionevole quantitativo giornaliero della sostanza Obbligo di segnalazione nella complessiva comunicazione pubblicitaria e non solo in etichetta delle avvertenze e delle possibili controindicazioni derivanti dall assunzione del prodotto neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 40

41 CLAIMS SALUTISTICI La comunicazione non deve svalutare l apporto di una dieta varia ed equilibrata DIVIETO di raffronto o di svalutazione di alimenti di ordinario consumo per enfatizzare l apporto nutrizionale del prodotto reclamizzato relativamente ad una specifica sostanza o nutriente DIVIETO di equiparazione di una porzione di prodotto alla razione abnorme - di un alimento di uso comune (in particolare, frutta e verdura) DIVIETO di suggerire regimi alimentari inadeguati (per articolazione e quantità) neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 41

42 CLAIMS SALUTISTICI Le modalità di presentazione del prodotto (enfasi, parole o immagini) devono essere coerenti a criteri di prudenza e diligenza in ragione della tematica salutistica DIVIETO di richiamo a malattie e rischi sanitari per creare allarme o banalizzare una tematica suggerendo il prodotto come unica soluzione DIVIETO di endorsement, salvo nel caso di sperimentazione clinica mirata DIVIETO di riferimento a studi ancora controversi in seno alla comunità scientifica neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 42

43 CLAIMS NUTRIZIONALI Rispetto dei principi generali espressi nel Reg. CE n. 1924/

44 CLAIMS NUTRIZIONALI L utilizzo di claim sull apporto nutrizionale assoluto di un alimento ( AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE/SENZA ZUCCHERO/FONTE DI VITAMINE) consentiti solo in aderenza alle condizioni prescritte, per ciascun wording nell allegato del Regolamento; In relazione ai nutrienti specificamente disciplinati (Grassi, Zuccheri, Sale, Calorie) non può essere apposta enfasi esclusivamente sulla sottocategoria del nutriente (ad es. colesterolo ). neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 44

45 CLAIMS NUTRIZIONALI I claim nutrizionali di tipo comparativo «A TASSO ACCRESCIUTO DI» [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA] «A TASSO RIDOTTO DI [NOME DELLA SOSTANZA NUTRITIVA]» oppure «LEGGERO/LIGHT» devono rendere chiaro lo specifico termine di paragone utilizzato (art. 9 del Reg. CE n. 1924/2006 e Allegato) neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 45

46 CLAIMS NUTRIZIONALI «Nel caso di claim quali X % occorre precisare in stretta contiguità e con la medesima enfasi grafica/sonora/visiva, il termine di paragone utilizzato (la versione base del medesimo prodotto (1)/il campione rappresentativo di prodotti congeneri (2))» neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 46

47 INDICAZIONE NUTRIZIONALE COMPARATIVA (1) 47

48 INDICAZIONE NUTRIZIONALE COMPARATIVA (2) 48

49 49

50 CLAIMS NUTRIZIONALI Il claim «SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI»: non può essere adoperato nel caso in cui venga aggiunta una sostanza per dolcificare Tutta la dicitura deve avere pari enfasi grafica per non creare confusione con il diverso claim Senza Zucchero Non deve creare confusione con altre espressioni che facciano riferimento a regimi dietetici particolari neva.monari@avvocatiperlimpresa.it 50

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