Claim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta Atti del Convegno

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1 Claim nutrizionali e salutistici: la comunicazione in etichetta Atti del Convegno 13 giugno 2008 Bologna

2 CLAIM NUTRIZIONALI E SALUTISTICI: LA COMUNICAZIONE IN ETICHETTA Profili legali, scientifici e di marketing alla luce del nuovo Regolamento n dell Unione Europea Bologna - Venerdì 13 Giugno 2008

3 Relatore: Massimo Buonavita (responsabile dell unità legale di Total Quality Food srl.)

4 IMPORTANZA E FINALITA DEL NUOVO REGOLAMENTO / tav. 1 Il nuovo Regolamento è l innovazione giuridica più importante nel diritto alimentare dopo le normative sull etichettatura dei prodotti alimentari. Per la prima volta l Unione Europea è intervenuta nella pubblicità dei prodotti alimentari, con una disciplina uniforme sui claims nutrizionali e salutistici La norma, data la sua natura di Regolamento e non di La norma, data la sua natura di Regolamento e non di Direttiva, è applicabile in tutti e 27 gli Stati membri dell Unione europea, senza bisogno di un atto nazionale di recepimento

5 IMPORTANZA E FINALITA DEL NUOVO REGOLAMENTO / tav. 2 La finalità principale del nuovo regolamento è garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori e facilitare le loro scelte mediante un adeguata etichettatura dei prodotti. Altra finalità è permettere la libera circolazione degli alimenti grazie alla determinazione di regole comuni sui claims, e garantire condizioni di concorrenza uguali per il buon funzionamento del mercato comunitario. i

6 CAMPO D APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N / tav. 1 Il Regolamento si applica a tutte le tipologie di prodotti alimentari, e cioè: - tutte le categorie merceologiche di alimenti di uso corrente; - gli alimenti arricchiti; -gli integratori t i alimentari, i inclusi i quelli con una componente erboristica;

7 CAMPO D APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N / tav. 2 Pur nell applicabilità del Regolamento anche in questi casi, vengono fatte salve le seguenti disposizioni particolari : la Direttiva 89/398/CEE e le altre direttive sui prodotti alimentari destinati ad un alimentazione particolare (o dietetici ) la Direttiva 80/777/CEE sulle acque minerali naturali la Direttiva 98/83/CE sulle acque destinate al consumo umano la Direttiva 2002/46/CE sugli integratori t i alimentari i Queste normative devono armonizzarsi con le disposizioni del nuovo Regolamento

8 CAMPO D APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N / tav. 3 Il Regolamento si applica a tutti i claims di tipo nutrizionale o salutistico, così definiti: indicazione (o claim) nutrizionale : qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche. Indicazione (o claim) sulla salute : qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l esistenza di un rapporto fra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute

9 CASI NON RIENTRANTI NEL CAMPO D APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N / tav. 1 Il Regolamento invece non si applica ai claims diversi da quelli nutrizionali e salutistici, come per esempio: i claims sugli ingredienti del prodotto, come senza conservanti, senza coloranti i claims sulle caratteristiche organolettiche, come gustoso, saporito i claims sull origine origine, come 100% italiano i claims sul sistema di produzione, come lavorato a c a s su s ste a d p odu o e, co e a o ato a mano

10 CASI NON RIENTRANTI NEL CAMPO D APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE N / tav. 2 Per tutti questi claims, diversi da quelli nutrizionali i e salutistici, i continuano ad applicarsi i le regole generali sull etichettatura, presentazione e pubblicità ità dei prodotti alimentari, stabilite dall art.2 del d.lgs.109/92 e, quando presenti, dalle normative specifiche dei singoli settori merceologici.

11 PRINCIPI GENERALI / tav. 1 Le indicazioni nutrizionali o sulla salute non devono: - essere false, ambigue o fuorvianti; - generare dubbi sulla sicurezza o sull adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; - incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un alimento; - far credere che una dieta equilibrata e varia non possa in genere fornire adeguate quantità di tutte le sostanze nutritive; - suscitare o sfruttare timori nel consumatore facendo riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee.

12 PRINCIPI GENERALI / tav. 2 Per l utilizzo di qualsiasi claim nutrizionale o salutistico, devono inoltre sussistere le seguenti condizioni: 1 - Veridicità scientifica: e cioè dimostrazione che la presenza, l assenza o il contenuto ridotto in un alimento di una sostanza nutritiva o di altro tipo, rispetto alla quale si formula il claim, possiede un effetto nutrizionale o benefico in base a prove scientifiche generalmente Accettate.

13 PRINCIPI GENERALI / tav Quantità della sostanza cui si riferisce il claim: la sostanza nutritiva o di altro tipo su cui si formula il claim, deve essere presente (o assente, o presente in quantità ridotta) nel prodotto finale, in una quantità significativa, così come stabilita dalla Legge comunitaria o, in assenza, da prove scientifiche generalmente accettate.

14 PRINCIPI GENERALI / tav Disponibilità della sostanza: la sostanza nutritiva o di altro tipo cui si riferisce il claim, deve essere presente nel prodotto in una forma utilizzabile dall organismo. 4 - Quantità di prodotto consumata: la quantità di un prodotto ragionevolmente consumata, deve fornire (o non fornire) una quantità adeguata delle sostanze nutritive o di altro tipo cui si collegano i claims formulati.

15 PRINCIPI GENERALI / tav Comprensione dei claims: I claims nutrizionali o sulla salute, possono essere utilizzati solo se ci si può aspettare che il consumatore medio li comprenda. 6 - Riferimento dei claims agli alimenti: Le indicazioni nutrizionali o salutistiche devono riferirsi agli alimenti pronti per il consumo, secondo le istruzioni del fabbricante.

16 PRINCIPI GENERALI / tav. 5 Restano infine valide le regole generali sull etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, stabilite dall art.2 del d.lgs.109/92: Attribuzione di effetti e proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie umane; Attribuzione di caratteristiche particolari in realtà comuni ad analoghi prodotti; Attribuzione di effetti o proprietà non possedute; Induzione in errore sulle caratteristiche dei prodotti.

17 DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI / tav. 1 Un claim nutrizionale è ammesso solo se è elencato nell allegato del Regolamento, ed è conforme alle condizioni i i stabilite per il suo utilizzo. Tuttavia si ammettono anche le indicazioni che hanno lo stesso significato di quelle riportate in allegato. Il principio di tassatività nell utilizzo dei claims nutrizionali quindi lascia un certo spazio alla creatività degli operatori.

18 DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI / tav. 2 Per esempio, il claim SENZA SODIO o SENZA SALE (così come elencato nell allegato) è equivalente nel significato a PRIVO DI SODIO o PRIVO DI SALE Tutti questi claims possono essere utilizzati se il prodotto contiene, per 100 grammi, non più di 0,005g di sodio o un valore equivalente di sale.

19 DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI / tav. 3 Nel caso di indicazioni nutrizionali comparative, come LEGGERO o LIGHT, è necessario che il prodotto presenti un contenuto ridotto di specificate sostanze rispetto ai prodotti simili. Queste indicazioni sono ammesse solo se il confronto può essere fatto tra alimenti della stessa categoria, prendendo in considerazione una gamma di alimenti che ne fanno parte, e specificando la differenza nella quantità di una sostanza nutritiva o del valore energetico.

20 DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI : I PROFILI NUTRIZIONALI / tav. 1 Entro il 19 gennaio 2009, la Commissione europea stabilirà i profili nutrizionali cui dovranno attenersi gli alimenti per poter riportare talune indicazioni nutrizionali o sulla salute in tali profili nutrizionali si considereranno in particolare grassi, grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri, sodio o sale, grassi poli- e monoinsaturi, vitamine, minerali, proteine e fibre, tenendo nella giusta considerazione i le abitudini alimentari e le modalità di consumo negli Stati membri.

21 DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI : I PROFILI NUTRIZIONALI / tav. 2 Per esempio, un alimento per il quale si potrebbe utilizzare il claim SENZA SODIO, che presenti però un tenore di grassi saturi eccessivo rispetto a quello che verrà previsto dal suo profilo nutrizionale, e quindi si configuri come dotato di un valore nutrizionale complessivo peggiore di quello di tale profilo, non potrà recare il claim SENZA SODIO Oppure, in alternativa, il profilo nutrizionale potrebbe Oppure, in alternativa, il profilo nutrizionale potrebbe prevedere che, in caso di utilizzo di tale claim, si dovrà anche avvertire il consumatore della particolare ricchezza di grassi saturi, menzionando la circostanza in etichetta.

22 DISCIPLINA DEI CLAIMS NUTRIZIONALI: I PROFILI NUTRIZIONALI / tav. 3 L adozione dei profili nutrizionali servirà ad evitare situazioni in cui le indicazioni nutrizionali o salutistiche sfalsano il valore nutrizionale globale di un dato alimento, fuorviando così il consumatore dal compiere scelte corrette nel quadro di una dieta bilanciata. Essi mirano, quindi, a regolare le condizioni di uso delle indicazioni, perché si fondano su prove scientifiche generalmente accettate sul rapporto tra regime alimentare e salute.

23 DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 1 I claims salutistici, ai sensi del nuovo Regolamento, si dividono in due categorie: i claims che collegano l uso di un alimento alla riduzione del rischio di una malattia, o allo sviluppo e alla salute dei bambini, come per esempio: Il consumo di latte, fonte di calcio, riduce il rischio di osteoporosi

24 DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 2 I claims che si limitano a descrivere il ruolo di una sostanza per la crescita, o per lo sviluppo o le funzioni dell organismo, o per le funzioni i psicologiche i o comportamentali, o per il dimagrimento o il controllo del peso, per la riduzione dello stimolo della fame, o per l aumento del senso di sazietà, o per la riduzione dell energia apportata dal regime alimentare. Un esempio può essere: Il consumo di latte, fonte di calcio, è utile al benessere delle ossa

25 DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 3 La prima tipologia di claims salutistici, è ammessa solo se essi vengono autorizzati dalla Commissione europea, a seguito di un iter della durata di circa 12 mesi. L iter Liter inizia con la presentazione di una domanda, contenente il claim proposto e la documentazione scientifica a suo sostegno, al Ministero della salute Il Ministero della salute quindi formula un proprio parere, e lo trasmette alla Commissione europea, che decide se autorizzare il claim o negare l autorizzazione.

26 DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 4 Nell ambito di questa procedura di autorizzazione, l azienda che procede può chiedere la protezione dei dati scientifici contenuti nella domanda, per un periodo massimo di cinque anni dalla data dell autorizzazione. In tal caso, i dati non potranno essere utilizzati da altre aziende che successivamente richiedano l autorizzazione di un claim.

27 DISCIPLINA DEI CLAIMS SALUTISTICI / tav. 5 Per i claims salutistici non riferiti alla riduzione del rischio di malattia o allo sviluppo / salute dei bambini, bi i si applicherà una diversa disciplina: entro il 31 gennaio 2010, la Commissione adotterà l elenco comunitario delle indicazioni consentite, sulla scorta di quanto comunicatole dagli Stati Membri Nel frattempo, si applicheranno le regole in vigore nei singoli Stati membri. Tuttora, esistono già delle liste di claims ammessi, complete delle condizioni per utilizzare ciascun claim. Si tratta tuttavia di materiale con valore provvisorio

28 ENTRATA IN VIGORE E APPLICAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO Il Regolamento è stato pubblicato, nella versione corretta, sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione europea n 12-L del 18 gennaio 2007 E entrato in vigore il 7 febbraio 2007 E già applicabile a partire dal 1 luglio 2007

29 REGIME TRANSITORIO / tav. 1 Tutti gli alimenti immessi i sul mercato o etichettati tt prima della data di applicazione del Regolamento, cioè prima del 1 luglio 2007, potranno essere commercializzati sino alla loro data di scadenza, ma comunque non oltre il 31 luglio del Tutti i claims salutistici che non fanno riferimento alla riduzione del rischio di una malattia o allo sviluppo / salute dei bambini, potranno essere utilizzati seguendo le regole attualmente t in vigore nei singoli Stati ti membri, sino all adozione dell elenco comunitario delle indicazioni ammesse, e cioè sino al 31 gennaio 2010.

30 REGIME TRANSITORIO / tav. 2 Le indicazioni nutrizionali già utilizzate in uno Stato membro prima del 1 gennaio 2006, conformemente alle disposizioni nazionali ad esse applicabili, potranno continuare ad essere utilizzate sino al 19 gennaio Le denominazioni commerciali o i marchi esistenti al 1 gennaio 2005, potranno essere utilizzati anche se non conformi al Regolamento, sino al 19 gennaio 2022.

31 L IMPATTO DEL NUOVO REGOLAMENTO SULLE AZIENDE ALIMENTARI Si tratta di un norma particolarmente importante, perché il suo campo di applicazione coinvolge tutte le aziende alimentari italiane. Il nuovo Regolamento è inoltre una norma che, per essere interpretata e applicata, richiede competenze integrate di tipo legale, scientifico e di marketing.

32 COMPETENZE LEGALI Le competenze legali sono fondamentali, in quanto il Regolamento presenta numerosi punti, non ancora ben definiti nelle loro modalità applicative, che hanno bisogno di un interpretazione giuridica costantemente aggiornata, che tenga conto degli orientamenti delle autorità che dovranno applicare questa norma ; ed in quanto il Regolamento introduce definizioni, obblighi e procedure che richiedono un attenta analisi legale in vista della loro applicazione i al caso concreto.

33 COMPETENZE SCIENTIFICHE Queste competenze sono indispensabili perché la norma ha un alto grado di tecnicità, e perché introduce una procedura di autorizzazione dei claims definiti salutistici, che richiede la formazione e la presentazione di un dossier scientifico comprovante la veridicità di quanto si vuole affermare in relazione ad un alimento.

34 COMPETENZE DI MARKETING / tav. 1 Il Regolamento riguarda proprio la pubblicità dei prodotti alimentari, e quindi coinvolge la funzione di marketing delle aziende. E indispensabile che le aziende prendano coscienza del fatto che il marketing non dovrà rinunciare alla sua funzione creativa.

35 COMPETENZE DI MARKETING / tav. 2 la nuova norma infatti : lascia un certo spazio nella creazione dei claims nutrizionali (per i quali è possibile utilizzare espressioni dello stesso significato di quelle previste) apre la strada ai claims salutistici (prima vietati nel settore alimentare) non si applica a claims diversi da quelli nutrizionali e salutistici, e cioè a claims riguardanti tutte le altre caratteristiche di un prodotto alimentare (come quelle ingredientistiche, chimico fisiche, organolettiche) o del suo processo produttivo.

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