Università di Pisa Dipartimento di Economia e Management Corso di Laurea in Consulenza professionale alle aziende

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1 Università di Pisa Dipartimento di Economia e Management Corso di Laurea in Consulenza professionale alle aziende Tesi di Laurea Il costo ammortizzato nella valutazione dei crediti e debiti Relatore: Prof. Marco Allegrini Candidato: Niccolò Parigini Anno Accademico

2 INDICE INTRODUZIONE pag. 2 1 ASPETTI NORMATIVI, DAL D.LGS. 139/2015 AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI pag Decreto Legislativo 139/2015 > Articolo 2426 c.c. > Art bis e 2435-ter c.c. > 6 2 VALUTAZIONE DEI CREDITI, LE NOVITA IN BASE ALL ATTUALE PRINCIPIO OIC 15 pag La rilevazione iniziale > Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione > Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione > Le valutazioni successive > Svalutazione dei crediti > L informazione in Nota Integrativa > 27 3 VALUTAZIONE DEI DEBITI, LE NOVITA IN BASE ALL ATTUALE PRINCIPIO OIC 19 pag La rilevazione iniziale > Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione > Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione > Le valutazioni successive > L informazione in Nota Integrativa > 42 4 ANALISI EMPIRICA, CASI PRATICI pag Metodo di analisi su casi pratici > Società analizzate > Conclusioni > 94 1

3 INTRODUZIONE Il 29 Giugno 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea la Direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d esercizio e bilanci consolidati con la quale sono state abrogate le precedenti Direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tale nuova Direttiva ha previsto l obbligo di recepimento per gli Stati membri entro il 20 Luglio 2015 con applicazione ai Bilanci a partire dal 1 Gennaio Nel nostro ordinamento, la suddetta, è stata recepita tramite due decreti legislativi che si differenziano l uno dall altro per i soggetti ai quali sono indirizzati. Entrambi approvati il 18 Agosto 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.202 del 1 Settembre 2015 e n.205 del 4 Settembre Tra i due quello che sarà sottoposto ad esame ai fini dell analisi in atto è il 139/2015 ed in particolare il criterio, ivi contenuto, del costo ammortizzato come metodo di valutazione dei crediti e dei debiti. Quest ultimo decreto, infatti, tra le altre modifiche inerenti il bilancio ha previsto un nuovo criterio di valutazione dei crediti e dei debiti, andando a modificare l art c.c., comma 1, numero 8) il quale prevedeva, come criteri, quello del presunto valore di realizzo (per quanto riguarda i crediti) e del valore nominale (per quanto riguarda i debiti). L art. 12, comma 3, del decreto legislativo in questione ha previsto altresì che l OIC (Organismo Italiano di Contabilità) aggiorni i principi contabili nazionali sulla base delle novità disposte. L OIC ha ritenuto opportuno dedicarsi prioritariamente a quei principi contabili maggiormente interessati dalle novità introdotte e tra le riforme messe in atto figurano i nuovi OIC 15 e 19, rispettivamente riguardanti Crediti e Debiti. Sulla base di quanto evidenziato siamo di fronte ad una nuova riforma sui bilanci, simile a quella che avvenne nel 1991 con il D.lgs n.127, che è da intendere come parte 2

4 di quell importante processo di avvicinamento ai criteri di valutazione emanati dai principi contabili internazionali IAS/IFRS (International Accounting Standards). L armonizzazione contabile del nostro sistema con quello degli altri paesi Europei è forse l obiettivo di maggiore rilievo di questa riforma che ha come scopo quello di dettare delle regole grazie alle quali si possa procedere ad una comparazione di bilanci appartenenti a diversi ordinamenti europei. Il presente elaborato si concentrerà sul nuovo criterio circa la valutazione dei crediti e dei debiti, partendo da quelli che sono gli aspetti normativi che ne hanno disciplinato l inserimento nel nostro ordinamento, sviluppandosi poi su come tale criterio deve essere applicato (grazie principalmente a quanto disposto dai nuovi principi contabili) per concludersi con un analisi empirica su casi pratici relativamente ad un campione di Bilanci di società relativi all esercizio 2016 per evidenziare come queste si siano comportate di fronte a questo nuovo metodo di valutazione. 3

5 CAPITOLO 1 ASPETTI NORMATIVI, DAL D.LSG. 139/2015 AI NUOVI PRINCIPI CONTABILI 1.1 Decreto Legislativo 139/2015 Il decreto legislativo 139/2015 approvato il 18 Agosto dello stesso anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.205 del 4 Settembre 2015 viene emanato in attuazione della Direttiva 2013/34/UE (relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese) per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge. Il suddetto, all art. 6 (Disposizioni in materia di bilancio d esercizio e consolidato) va a integrare e modificare il Codice Civile prevedendo vari cambiamenti nella redazione del bilancio delle società di capitali a partire dal 1 Gennaio Tra le novità introdotte per quanto riguarda i criteri di valutazione godono di particolare importanza quelle inerenti i Crediti e i Debiti che sono oggetto di analisi in questa sede. L art.6, citato precedentemente, al comma 8, lettera g) prevede una modifica del testo dell art c.c., punto 8) introducendo il criterio del costo ammortizzato come criterio di valutazione dei crediti e dei debiti, e punto 7) prevendo che tale criterio sia applicato, altresì, a disaggio e aggio su prestiti. Al comma 12, lettera f), invece, viene prevista un ulteriore modifica, quella dell art bis c.c.. Per quanto riguarda l applicazione di questo criterio, ma non solo, all art. 12 (inerente le disposizioni finali, transitorie), comma 1, si individua che le disposizioni previste dal suddetto decreto entrino in vigore a partire dal 1 Gennaio 2016 e si applichino ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire da tale data. Al secondo comma, però, viene data un ulteriore precisazione inerente l argomento oggetto di analisi. È scritto in maniera chiara che le modifiche apportate dal presente decreto all art. 2426, comma 1, numero 8) possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che ancora non hanno esaurito i loro effetti in bilancio. 4

6 Alla luce di quanto individuato, nel caso in cui una società abbia in bilancio all 1/1/2016 alla voce crediti dei valori risalenti ad una data anteriore ma che non si sono ancora estinti possono mantenere la valutazione fatta precedentemente senza dover ricorrere a quanto previsto dall OIC 29 (concernente il cambiamento di un principio contabile). Quest ultimo richiede, generalmente, l applicazione retroattiva dei cambiamenti dei principi contabili così che le operazioni avvenute negli esercizi precedenti a quello in cui è avvenuto il cambiamento siano valutate secondo il nuovo principio, come se lo stesso fosse sempre stato applicato. Infine, al terzo comma (sempre dell art. 12), viene indicato che l OIC aggiorni i principi contabili, in base ai poteri conferiti al suddetto organismo dal decreto legislativo n. 38 del 28 Febbraio 2005, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto. In base a questo enunciato e secondo quanto previsto precedentemente l OIC ha dovuto elaborare dei nuovi principi contabili concentrandosi, prioritariamente, nell esame degli istituti introdotti dalla nuova legge aventi un impatto innovativo importante rispetto alla previgente normativa. Tale ente si è focalizzato, giusto per citare alcuni esempi, sui principi interessati dall introduzione del costo ammortizzato per l iscrizione dei crediti e dei debiti, dall eliminazione dei costi di ricerca e pubblicità tra gli oneri pluriennali capitalizzabili nonché dall eliminazione della sezione straordinaria del conto economico. Alla luce di quanto evidenziato la riforma avvenuta sugli OIC come aggiornamento in base alle novità inserite nel nostro ordinamento non ha toccato solo crediti e debiti e quindi rispettivamente gli OIC 15 e 19 ma anche tanti altri principi. 1.2 Articolo 2426 c.c. Come citato precedentemente l art. 6 del D.lsg. 139/2015 prevede delle modifiche ed integrazioni al Codice Civile, al comma 8, lettera g) si prevede che il punto 8) dell art c.c. (quello riguardante la valutazione dei crediti e dei debiti) disponga che i crediti e i debiti siano rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo. Tale dicitura inserisce il criterio del costo ammortizzato come 5

7 metodo di valutazione dei crediti e dei debiti in bilancio e va a sostituire quella che era la dicitura precedente del suddetto punto 8) che era i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione; e quindi i criteri precedenti di riferimento, ovvero il presumibile valore di realizzo. La modifica del suddetto articolo sulla base di questo nuovo metodo di valutazione riguarda anche il punto 7) dove viene indicato che il suddetto (criterio) sia da applicare anche ad aggio e disaggio su prestiti, modificando il precedente disposto che prevedeva che il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito. Da annotare, al comma 2, come per la definizione di costo ammortizzato sia fatto espresso riferimento a quanto previsto dai principi contabili internazionali e nello specifico dallo IAS Art bis e 2435-ter c.c. Come per l art c.c. il D.lsg. 139/2015 prevede una modifica anche per l art bis c.c., tramite il comma 12, lettera f) il quale introduce un aggiunta al suddetto articolo. Al penultimo comma viene prevista una deroga al nuovo criterio di valutazione dei crediti e dei debiti, indicando che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata possono avere la facoltà di iscrivere i crediti secondo il presumibile valore di realizzo e i debiti secondo il valore nominale. In sostanza si prevede la possibilità di continuare la valutazione di tali voci secondo il criterio antecedente a quello inserito tramite l ultima riforma. Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono individuabili dal suddetto articolo come quelle che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità. 6

8 Una deroga, questa, che si applica anche al bilancio predisposto dalle micro imprese, in base a quanto disposto dal secondo comma dell art ter che prevede che gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis 1. Tale articolo, inserito nel nostro ordinamento proprio dall art. 6 del D.lsg. 139/2015 individua quelle che possono essere considerate micro imprese al primo comma, prevedendo che Sono considerate micro-imprese le società di cui all' articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità 2. 1 Art ter c.c. 2 ibid. 7

9 CAPITOLO 2 VALUTAZIONE DEI CREDITI, LE NOVITA IN BASE ALL ATTUALE PRINCIPIO OIC 15 In linea con quanto evidenziato dal punto di vista normativo i crediti a partire dal 1 Gennaio 2016 e quindi dai Bilanci relativi a tale esercizio devono essere valutati secondo il criterio del costo ammortizzato. Per analizzare tale nuovo criterio è necessario fare riferimento ai principi contabili rivisti appositamente dall OIC ed in particolare all OIC La rilevazione iniziale Secondo quando disposto dalla nuova formulazione dell art. 2426, comma 1, punto 8), c.c., i crediti sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato. Le uniche eccezioni previste dal Codice Civile fanno riferimento agli art bis e 2435-ter rispettivamente riferiti al bilancio in forma abbreviata e micro imprese, con la necessità da parte di quest ultime di una indicazione esplicita in Nota Integrativa 3. L OIC 15, però, prevede un ulteriore eccezione, se i crediti non producono effetti rilevanti tale nuovo criterio può non essere applicato. Generalmente gli effetti sono irrilevanti se i crediti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) 4. In questo caso viene fatto espresso riferimento al principio della rilevanza che può essere ritrovato nel Codice Civile all art. 2423, comma 4, il quale specifica che non occorre rispettare tutti gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta 5. Nel suddetto articolo si fornisce una definizione generale non specificando in quali ambiti applicare tale dettato, se non il fatto che questa possibilità è tale nel momento in cui non si hanno effetti sulla veridicità e 3 GAVELLI G. e GIOMMONI F., Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato, in Corriere Tributario del 20 Marzo OIC 15 5 Art. 2423, comma 4, c.c. 8

10 correttezza della rappresentazione della situazione finanziaria, patrimoniale e del risultato economico d esercizio dell impresa. Per quanto concerne, invece, la definizione di costo ammortizzato il nostro ordinamento rinvia ai principi contabili internazionali attraverso uno specifico dettato dell art c.c. al secondo comma ribadito anche nel nuovo OIC 15. Il rinvio per quanto concerne la definizione non riguarda soltanto il costo ammortizzato ma anche altri elementi quali lo strumento finanziario, attività e passività finanziarie ecc. ecc. Per quanto riguarda il costo ammortizzato bisogna fare riferimento allo IAS 39, par. 9, che lo individua come valore al quale l attività o passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità. L applicazione del criterio del costo ammortizzato secondo i nuovi principi contabili prevede due possibilità, ovvero con o senza attualizzazione. 2.2 Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione Il valore iniziale del credito da iscrivere in bilancio è rappresentato dal valore nominale del credito al netto di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni e inclusivo degli eventuali costi eventualmente attribuibili dalla transazione che ha generato il reddito. Tendenzialmente nella prassi questi oneri di transazione li troviamo soprattutto nei debiti. È infatti più frequente, per fare un esempio pratico, avere delle spese per contrarre un mutuo, piuttosto che per erogarlo. Ai fini del calcolo sarà necessario il tasso d interesse effettivo, con esso, infatti, vengono determinati i proventi o gli oneri finanziari relativi al credito. Questi saranno necessari per determinare poi quello che è il valore del credito da iscrivere in Bilancio al termine di ogni esercizio. Il tasso d interesse effettivo è, come indicato dall OIC 15, il tasso interno di rendimento, costante lungo la durata del credito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale. 9

11 Il tasso interno di rendimento (TIR) è quel tasso che rende pari a zero la sommatoria dei flussi finanziari attualizzati relativi ad una specifica attività o passività finanziaria. In sostanza è quel tasso che rende il VAN nullo, sotto forma di equazione: - F0 + F1/(1+i) + F2/(1+i) Fn/(1+i) n = 0 6 Oppure possiamo verificare la stessa cosa anche attraverso questa equazione: F0 = F1/(1+i) + F2/(1+i) Fn/(1+i) n Dove: F = flussi finanziari relativi all attività finanziaria i = tasso interno di rendimento t = periodi temporali (mesi, anni a seconda del caso) Nel caso non vi siano differenze tra valore iniziale e valore a scadenza dell attività o passività finanziaria, il TIR è uguale al tasso di interesse contrattuale. Considerando, ad esempio, un caso costituito da un prestito concesso di della durata di tre anni che prevede il pagamento di interessi al tasso del 3% al termine (31/12) di ognuno dei tre anni (per un importo, quindi, di 3.000) e il rimborso del capitale in un unica soluzione al termine del terzo anno, privo di differenze (premi, sconti tra le parti o costi di transazione) tra il valore iniziale, di , e quello a scadenza, anch esso pari ad , il tasso interno di rendimento sarà uguale al tasso contrattuale del 3%. Infatti: /(1+0.03) /(1+0.03) /(1+0.03) 2 = 0 Per calcolare il tasso effettivo e quindi il TIR, salvo questo caso per cui risulta essere uguale al tasso contrattuale, si può fare riferimento sempre al VAN che deve essere 6 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in , n.29 10

12 pari a zero e quindi ottenere i quale incognita dell equazione, altrimenti in maniera più pratica tramite l utilizzo dei fogli Exel attraverso la funzione TIR.X. 7 Nei casi in cui fin dalla prima iscrizione sia oggettivamente dimostrabile tenendo conto dell esperienza o di altri fattori documentati, che vi saranno incassi posticipati rispetto alle scadenze contrattuali e all entità del ritardo sia ragionevolmente stimabile, non si considerano, nel calcolo del valore attuale, le scadenze contrattuali, bensì quelle modificate 8. Un altro esempio di valutazione di un credito secondo il criterio del costo ammortizzato senza tenere conto dell attualizzazione può essere quello presentato dall OIC 15 relativo a finanziamenti attivi a tasso fisso con rimborso del capitale a scadenza. Il 1 gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di 1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a 15. Il tasso di interesse nominale è del 2% annuo e genera interessi attivi da incassarsi posticipatamente al 31 dicembre per i successivi cinque anni (31 dicembre 20X0 31 dicembre 20X4). Il rimborso del capitale avviene alla scadenza del quinto anno. VAN: /(1,016847) /(1,016847) /(1,016847) /(1,016847) /(1,016847) 5 = 0 Alternativamente: = 20/(1,016847) /(1,016847) /(1,016847) /(1,016847) /(1,016847) 5 7 ibid. 8 MEZZABOTTA C., OIC 15: novità per la valutazione dei crediti, in Bilancio e Reddito d Impresa, 2016, n.4 11

13 Il tasso di interesse effettivo risulta essere 1,6847% ovvero il tasso interno di rendimento che attualizza esattamente i pagamenti e gli incassi futuri nel periodo 20X0-20X4 al valore contabile netto rilevato in sede di rilevazione iniziale 1.015,00. Nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non si discosti significativamente dai tassi di mercato, il credito sarà iscritto al valore di 1.015,00 in sede di rilevazione iniziale e la tabella che segue fornisce informazioni circa il costo ammortizzato, gli interessi attivi e i flussi finanziari del credito in ogni periodo di riferimento fino a scadenza: Esercizio Valore contabile del credito all inizio dell esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 1,6847%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine dell esercizio (d = a + b + c) 20X ,00 17,10 (20,00) 1.012,10 20X ,10 17,05 (20,00) 1.009,15 20X ,15 17,00 (20,00) 1.006,15 20X ,15 16,95 (20,00) 1.003,10 20X ,10 16,90 (1.020,00) 0,00 All epoca 20X0 il credito è stato rilevato inizialmente per 1.015, ovvero come importo nominale al quale sono stati sommati 15,00 relativi a costi di transazione. Su questo valore è stato calcolato l interesse tramite il tasso d interesse effettivo (1,6847%) per ottenere 17,10; in base al rapporto contrattuale poi c è un flusso in entrata di 20 (relativo agli interessi previsti dal rapporto contrattuale e calcolati sul valore nominale). La differenza tra il flusso in entrata e l interesse calcolato tramite il tasso di rendimento effettivo determina l ammortamento del costo di transazione che viene così ripartito tra i vari esercizi fino al termine del contratto. La ripartizione non sarà fatta in parti uguali per ogni esercizio, infatti è visibile come nel primo sia di 2,90 mentre nel secondo di 2,95 e così via a salire fino al quinto dove è di 3,10. 12

14 Contabilmente l operazione sarà rappresentata nel seguente modo: X0 Dare Avere B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti 1.015,00 D) 7) Debiti verso fornitori (costi di transazione) 15,00 C) IV) Disponibilità liquide 1.000, X0 Dare Avere B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti 17,10 C) 16) a) Altri proventi finanziari 17,10 C) IV) Disponibilità liquide 20,00 B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti 20,00 Le registrazioni al degli esercizi X1, X2 e X3 saranno le medesime per quanto riguarda le voci, differenti, invece, per quanto riguarda gli importi inerenti gli interessi impliciti, che, come detto in precedenza saranno calcolati tramite il tasso di interesse effettivo sul credito ad inizio esercizio per cui saranno differenti di anno in anno. Gli interessi previsti da contratto, invece, sono calcolati in modo fisso su quello che è il valore nominale del finanziamento e quindi risultano costanti per l intera durata del contratto. Al X4 la scrittura sarà sempre uguale nelle voci ma in questo caso sarà differente anche l importo relativo ai flussi finanziari in entrata, oltre il pagamento degli interessi ci sarà anche il rimborso della quota capitale, per cui la registrazione sarà pari a: X4 Dare Avere B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti 16,90 C) 16) a) Altri proventi finanziari 16,90 C) IV) Disponibilità liquide 1.020,00 B) III) 2) Immobilizzazioni finanziarie - crediti 1.020,00 13

15 2.3 Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione Per applicare il criterio del costo ammortizzato ai crediti l art c.c., pone l attenzione attraverso un espresso riferimento al fattore temporale e per questo motivo sarà necessario effettuare l attualizzazione di quello che è il valore nominale del credito. L attualizzazione risulterà necessaria nel momento in cui, in sede di rilevazione e valutazione iniziale, sarà verificata la difformità del tasso di interesse contrattuale dai tassi di interesse di mercato. Nel caso di crediti di natura commerciale, si prevede una sorta di presunzione di non significatività nel caso in cui la scadenza del credito sia inferiore o uguale a 12 mesi. Naturalmente, la scadenza del credito di cui si parla nei principi contabili non sarà necessariamente la scadenza contrattuale, nel senso che se già dalla nascita della posta creditoria, in base alle circostanze del caso specifico, possa essere prevedibile che la scadenza pattuita non sarà rispettata e che il pagamento avverrà dopo i 12 mesi, è chiaro che dovrà comunque procedersi all attualizzazione. Possiamo dire che una tale circostanza non si verificherà frequentemente, tenuto conto delle ordinarie scadenze di crediti e debiti commerciali che, se anche superate di un certo tempo per tolleranza del creditore, difficilmente fanno giungere il pagamento effettivo oltre i 12 mesi, salvo situazioni patologiche che, ovviamente, il creditore non può già raffigurarsi come probabili al momento del sorgere del credito. In caso contrario, infatti, difficilmente avrebbe acconsentito alla fornitura della merce o all erogazione del servizio. Tuttavia, vi possono essere sicuramente casi nei quali, soprattutto per l entità del credito, un pagamento dilazionato anche oltre l anno potrà essere concordato, o settori nei quali un lento tasso di rotazione dei crediti può dirsi strutturale e quindi rappresentare la norma, con conseguenti fissazioni di scadenze di pagamento già in origine ritenute con scarsa o nulla probabilità del loro rispetto 9. Il tasso di mercato al quale si fa riferimento, come previsto dall OIC 15, è da intendere come quel tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero 9 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in , n.29 14

16 negoziato un operazione similare con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame. Ovviamente, l individuazione del tasso di interesse di mercato applicabile rappresenta l aspetto maggiormente problematico. Indubbiamente, in esso dovranno confluire, almeno, la componente rappresentata dalla remunerazione del capitale legata al semplice trascorrere del tempo, che potremo identificare in un tasso privo di rischio, e la componente rappresentata dal rischio di credito, cioè dal rischio di insolvenza della controparte 10. Ai fini dell attualizzazione dei flussi finanziari futuri sarà utilizzato il tasso di interesse di mercato che quindi determinerà il valore attuale che sommato ad eventuali costi di transazione coinciderà con il valore di iscrizione iniziale. Nel caso in cui il tasso contrattuale non differisca da quello di mercato e quindi non ci sia uno scostamento significativo così come il credito abbia una scadenza entro i 12 mesi e quindi non necessiti di attualizzazione, sempre per quanto riguarda un discorso di significatività in relazione a quella che è la durata prevista dal contratto o dall operazione, allora il credito sarà iscritto per il suo valore nominale. Se successivamente tale credito dovesse rivelarsi di difficile incasso non si potrà procedere ad attualizzazione in un momento successivo alla rilevazione iniziale e la sua riduzione potrà essere determinata solamente dalle perdite attese. A seguito dell attualizzazione il valore iscritto inizialmente sarà sicuramente minore rispetto a quello nominale, la differenza, nel caso di crediti commerciali deve essere rilevata a conto economico come provento finanziario lungo la durata del credito. Nel caso, invece, di crediti finanziari oltre alla possibilità di essere imputata a conto economico (come descritto precedentemente) si permette una destinazione differente a seconda della sostanza dell operazione o del contratto che comportano una diversa natura per tale componente. Quest ultima possibilità oltre ad essere presentata in forma teorica è specificata anche nell ambito degli esempi illustrativi forniti dallo stesso OIC 15 attraverso un 10 ibid. 15

17 finanziamento infragruppo soggetto ad attualizzazione (in quanto dalla durata ben oltre i 12 mesi, oltre ad un tasso significativamente inferiore a quello di mercato). In tale ipotesi il finanziamento è caratterizzato da un tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato in quanto lo scopo dell operazione è quello del rafforzamento patrimoniale della società controllata debitrice e questo grazie alle evidenze disponibili quali es. situazione finanziaria e patrimoniale della controllata. La differenza tra valore attualizzato e valore nominale rettificato non dovrà essere imputata a conto economico tra gli oneri finanziari (dal lato del creditore) perché deve essere presa in considerazione la vera natura di quella differenza che può essere equiparata ad un apporto al patrimonio netto della controllata da parte del socio (società controllante). Per questo motivo la differenza dovrebbe essere imputata ad incremento del costo della partecipazione nel bilancio della società controllante (creditrice) 11. Altro esempio fornito dall OIC 15 è quello di un finanziamento erogato ad un dipendente. Anche in questo caso il tasso di interesse significativamente inferiore rispetto a quello di mercato è da intendere ai fini di un motivo ben preciso, ovvero quello di una sorta di retribuzione aggiuntiva per cui la differenza derivante invece che essere attribuita agli oneri finanziari dovrebbe confluire tra i costi del personale. Tornando al caso dei crediti commerciali la differenza tra valore di iscrizione iniziale, che corrisponde al valore attuale dei flussi futuri più eventuali costi di transazione, e il valore nominale del credito viene imputata a conto economico come provento finanziario. Quest ultimo sarà ripartito nell arco temporale fin tanto che il credito non scadrà, tale ripartizione rappresenta l ammortamento e non sarà fatto in parti uguali perché il calcolo anno per anno sarà differente. Per spiegare i calcoli necessari da un punto di vista pratico può essere analizzato l esempio 1 fornito dall OIC 15 il quale espone un caso di vendita di merci soggetta ad IVA con dilazione di pagamento superiore a 12 mesi senza la previsione di interessi espliciti. In questo caso siamo di fronte ad un credito con una scadenza che va oltre i 11 GAVELLI G. e GIOMMONI F., Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato, in Corriere Tributario del 20 Marzo

18 12 mesi e non viene previsto alcun tasso di interesse contrattuale, questo fa sì che ci sia sicuramente una differenza significativa con quello di mercato (tasso d interesse). Il 1 Gennaio 20X0 la società vende una partita di merci all ingrosso per La vendita è soggetta all Imposta sul valore aggiunto (IVA) ad un aliquota del 22%, pari a 220 su una base imponibile di 1.000, addebitata con la fattura emessa al momento della consegna del bene all acquirente. Per venire incontro alle esigenze finanziarie del cliente, la società vende le merci con condizioni di incasso dilazionato a 24 mesi, con incassi semestrali di 305 compresa IVA ( ). Il valore nominale del credito corrisponde a 1.220, di cui come valore delle merci e 220 ai fini IVA. Il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali è pari a zero. Tale tasso è significativamente inferiore al tasso di mercato che si assume pari al 3% semestrale posticipato, conseguentemente, se gli effetti sono rilevanti ai sensi dell art comma 4 del codice civile, in sede di rilevazione iniziale occorre: Calcolare il valore attuale dei flussi finanziari futuri utilizzando il tasso di interesse di mercato del 3% attraverso la seguente formula: 305/(1,03) /(1,03) /(1,03) /(1,03) 4 = 1.133,72. Nel caso in cui ci fossero stati dei costi di transazione questi sarebbero stati sommati a tale valore per poi calcolare il tasso d interesse effettivo ma non è questa la situazione per cui si farà riferimento sempre al tasso di mercato pari al 3%. Il valore attuale di 1.133,72 può essere scomposto in: 929,28 (componente di ricavo ottenibile attualizzando i flussi del ricavo, ovvero 250) e 204,44 (componente IVA, moltiplicando il valore attuale relativo ai ricavi per l aliquota IVA del 22%). La componente finanziaria implicita è pertanto pari a 86,28 derivante dalla differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito ( ,72). Di questa cifra bisogna scomporre 70,72 pari al minor valore del credito derivante dall attualizzazione (da destinare a proventi finanziari in misura differente per ogni 17

19 semestre) e 15,56 pari al minor valore del credito riferito all IVA (da destinare ad oneri finanziari, per la società creditrice l IVA sulle vendite costituisce un debito verso l Erario che dovrà saldare subito, tenendo conto dell attualizzazione il credito ha un importo minore sia per la quota capitale sia per la parte relativa all IVA, tale differenza costituisce un costo per il creditore). Di seguito la tabella contenente il piano di ammortamento del credito per l arco temporale previsto da contratto: Esercizio Valore contabile credito all inizio del periodo (a) Interessi attivi calcolati al tasso di mercato (b = a x 3%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine dell esercizio (d = a + b + c) 30/06/20X ,72 34,01 305,00 862,73 31/12/20X0 862,73 25,88 305,00 583,61 30/06/20X1 583,61 17,51 305,00 296,12 31/12/20X1 296,12 8,88 305,00 0,00 La rappresentazione contabile di questa operazione prevede una rilevazione iniziale al momento della vendita delle merci pari a: X0 Dare Avere C) II) 1) Crediti verso clienti 1.133,72 D) 12) Debiti tributari 220,00 C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 15,56 A) 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 929,28 18

20 Tale rilevazione è tratta dal principio contabile che però, come da indicazione dello stesso, presenta delle scritture che sono da considerarsi a mero titolo esemplificativo, la stessa rappresentazione in bilancio può essere raggiunta utilizzando altre modalità di scritture contabili. In questo caso, infatti, l applicazione praticata potrebbe essere considerata troppo rigorosa, potrebbe anche essere mantenuta, almeno inizialmente, quella che era la scrittura precedente alla riforma, ovvero: X1 Dare Avere C) II) 1) Crediti verso clienti D) 11) IVA a debito 220 A) 1) Ricavi dalle vendite e delle prestazioni Per poi procedere alle rettifiche in un secondo momento, quello che è importante è che in bilancio al 31/12 figurino ricavi per 929,28 che non è altro che il valore attuale in base ai calcoli precedentemente citati. L onere relativo ai debiti IVA deriva dall applicazione del principio di competenza economica e nello specifico da quanto previsto dall OIC 15, tuttavia l Erario non richiede ulteriori cifre oltre i 220. Dato che sono stati previsti degli incassi semestrali al 30/06 sarà effettuata una doppia scrittura relativa all incasso della rata e gli interessi che andranno ad incrementare il valore del credito: X0 Dare Avere C) II) 1) Crediti verso clienti 34,01 C) 16) d) Altri proventi finanziari 34,01 C) IV) Disponibilità liquide 305,00 C) II) 1) Crediti verso clienti 305,00 19

21 Allo stesso modo sarà fatto al 31/12/X0 e poi al 30/06/X1 e 31/12/X1. La quota di credito rimborsata rimarrà uguale alla prima dato che si è previsto il pagamento in quattro parti uguali dell importo totale del credito; gli interessi impliciti, invece, sono minori. Così facendo il credito, che era stato iscritto inizialmente per un importo minore, da una parte decrescerà in relazione al pagamento delle rate previste secondo il contratto iniziale ma dall altra incrementerà in virtù di quella parte per la quale era stato diminuito inizialmente secondo quanto dettato dal nuovo criterio. 2.4 Le valutazioni successive Le valutazioni successive, come visto dagli esempi, seguiranno l impostazione iniziale per quanto riguarda la determinazione degli interessi impliciti che saranno sommati al valore del credito precedente; tuttavia può accadere che i flussi finanziari sui quali si è basato il calcolo subiscano delle modifiche, escludendo per adesso il caso delle perdite attese. Tali modifiche possono derivare da rinegoziazione del contratto originario, revisione delle stime dei tempi di incasso in assenza di modifiche contrattuali o ancora variazione del tasso di interesse nel caso in cui si faccia riferimento a tassi variabili. Nei casi di rinegoziazione contrattuale o revisione dei tempi di incasso (dato che il tasso effettivo va calcolato tenendo conto degli effettivi tempi di pagamento attesi se difformi da quelli contrattuali) il valore dell attività andrà rideterminato attualizzando i nuovi flussi. Qualora i tempi di incasso siano stati prolungati rispetto gli originari avremo un valore inferiore rispetto quello contabile, al contrario nel caso di pagamento anticipato avremo un valore superiore. In entrambi i casi le differenze andranno imputate tra i proventi ed oneri finanziari. Nel caso in cui il credito sia contraddistinto da un tasso di interesse variabile si dovrà procedere periodicamente alla rideterminazione del tasso effettivo di interesse e questo dovrà tenere conto degli eventuali nuovi flussi finanziari futuri, invece, non occorre ricalcolare il tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato; può essere il caso delle 20

22 clausole contrattuali di step-up o di step-down che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interesse nominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell 8% dal terzo anno e fino alla data di scadenza) 12. Tra gli esempi con tasso di interesse variabile l OIC presenta il caso di un finanziamento attivo a tasso di interesse variabile indicizzato ai tassi di interesse di mercato. Il 1 Gennaio 20X0 la società eroga un finanziamento del valore nominale in linea capitale di 1.000,00 sostenendo costi di transazione pari a 15. Il tasso di interesse nominale è variabile e pari al tasso Euribor a 1 anno vigente al 1 Gennaio di ogni esercizio più uno spread del 2%. Gli interessi attivi sono incassati posticipatamente al 31 Dicembre di ogni anno per 3 anni (31 Dicembre 20X0 31 Dicembre 20X2). In questo caso il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui il tasso contrattuale è variato nel corso dell esercizio. I tassi di interesse nominali indicizzati all Euribor a 1 anno sono i seguenti: Esercizio Euribor a 1 anno vigente al 1 Spread Tasso nominale applicabile Gennaio 20X0 0,50% 2,00% 2,50% 20X1 0,70% 2,00% 2,70% 20X2 1,20% 2,00% 3,20% Essendo il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali allineato con quello di mercato, sarà quest ultimo quello utilizzato per calcolare gli interessi. Il tasso d interesse effettivo invece sarà 1,9801%, come verificato dalla seguente equazione: 12 OIC 15 21

23 1.015 = 25 / (1,019801) / (1,019801) / (1,019801) 3 Esercizio Valore contabile del credito all inizio dell esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 1,9801%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine dell esercizio (d = a + b + c) 20X ,00 20,10 (25,00) 1.010,10 20X ,10 20,00 (25,00) 1.005,10 20X ,10 19,90 (1.025,00) 0,00 Nell esercizio successivo il tasso dell operazione sarà differente, come visibile dalla prima tabella del suddetto esercizio, e sarà pari a 2,7%. Il tasso di interesse effettivo, dunque, sarà: 2,1784%, ottenibile tramite la formula seguente: 1.010,10 = 27 / (1 + i) / (1 + i) 2 dalle quale si ottiene 1.010,10 = 27 / (1,021784) / (1,021784) 2 Come negli altri casi il tasso di rendimento effettivo è quel tasso che fa sì che il valore attuale dei flussi finanziari rimanenti uguagli il valore del credito ad inizio esercizio (del 20X1). 22

24 Esercizio Valore contabile del credito all inizio dell esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 2,1784%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine dell esercizio (d = a + b + c) 20X ,00 20,10 (25,00) 1.010,10 20X ,00 22,00 (27,00) 1.005,10 20X ,10 21,90 (1.027,00) 0,00 Nel terzo esercizio il tasso di interesse nominale cambia ancora una volta e così dovrà essere calcolato nuovamente anche il tasso effettivo che questa volta sarà 2,6764% (1.005,10 = / (1,026764) 1 ). Esercizio Valore contabile del credito all inizio dell esercizio (a) Interessi attivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 2,6764%) Flussi finanziari in entrata (c) Valore contabile del credito alla fine dell esercizio (d = a + b + c) 20X ,00 20,10 (25,00) 1.010,10 20X ,10 22,00 (27,00) 1.005,10 20X ,10 26,90 (1.032,00) 0,00 Ogni esercizio vengono ricalcolati gli interessi, sia quelli nominali che vengono incassati, sia quelli impliciti ai fini dell ammortamento (attraverso nuovi interessi effettivi). Questi calcoli vengono fatti sul valore del credito ad inizio esercizio che è quel valore contabile a fine dell esercizio precedente. Le scritture contabili non subiranno alcuna variazione rispetto a quelle già presentate in precedenza. 23

25 Ipotizzando un altro caso per cui è necessario rivedere i calcoli iniziali può succedere che il tasso di interesse effettivo non debba essere ricalcolato, ciò che può essere rivisto è l attualizzazione dei flussi, è il caso di una possibile rinegoziazione del contratto, il debitore potrebbe decidere di pagare una quota maggiore adesso e pagare meno le rate successive, in questo caso dovrà essere ricalcolato il valore attuale dei flussi futuri e l eventuale differenza sarà da attribuire ad oneri o proventi finanziari Svalutazione dei crediti I crediti devono essere valutati secondo il loro presumibile valore di realizzo, come disposto dall art. 2426, primo comma, punto 8), c.c.; questo vuol dire che i crediti devono essere rappresentati al netto del relativo fondo svalutazione. Un credito deve essere svalutato nell esercizio in cui si ritiene probabile abbia perso di valore, per questo esistono degli indicatori, quali ad esempio: significative difficoltà finanziarie del debitore, violazione del contratto (quale inadempimento o mancato pagamento degli interessi o del capitale) oppure il caso in cui esiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria. La verifica dell esistenza di uno degli indicatori citati oppure altri possibili viene fatta per ogni credito in presenza di un numero limitato di questi, altrimenti a livello di portafoglio crediti. In quest ultimo caso i crediti vengono raggruppati sulla base di caratteristiche di rischio di credito simili, alle suddette classi possono essere applicate formule per la determinazione delle riduzioni di valore, ad esempio una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate. La svalutazione del credito, in caso si verifichi uno degli eventi sopra citati, avverrà tramite la creazione di un fondo svalutazione che dovrà essere sottratto al valore del credito. Nel caso siano presenti delle garanzie a tutela del credito, queste devono essere tenute di conto nell eventuale accantonamento al fondo svalutazione. L accantonamento al 13 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in , n.29 24

26 fondo di crediti assicurati si limita alla quota non coperta dall assicurazione solo se vi è una ragionevole certezza che la società di assicurazione riconoscerà l indennizzo. Il fondo svalutazione così come è stato creato sarà utilizzato nell esercizio in cui l evento, alla base del quale è stato necessario l accantonamento, si verificherà. Nel caso in cui il credito sia valutato secondo il criterio del costo ammortizzato le perdite attese si riflettono in una rideterminazione dei flussi di cassa futuri derivanti dal credito che, attualizzati allo stesso tasso di interesse effettivo originario o differente (nel caso di interesse contrattuale variabile), determineranno un valore del credito inferiore a quello iscritto e quindi la presenza di una svalutazione. Per spiegare questo trattamento si consideri il caso di un finanziamento erogato ad una società controllata il 31 Dicembre 2016 di della durata di quattro anni, quindi scadente il 31 Dicembre Si prevede che il capitale venga restituito in un unica data, ovvero alla scadenza. Ai fini dell operazione sono stati sostenuti come costi di transazione. Il prestito prevede interessi calcolati al tasso dell 1% annuo da pagarsi al termine di ogni anno mentre il tasso di interesse di mercato viene determinato nella misura del 4% annuo. In questo caso si procederà con la valutazione del credito secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto dell attualizzazione visto la scadenza è ben oltre i 12 mesi e visto anche la differenza sostanziale tra tasso applicato e tasso di mercato. Il piano relativo a tale credito prevede il pagamento da parte della controllata di una somma pari a al di ogni esercizio con la quota capitale che sarà rimborsata interamente alla scadenza. Al si suppone che alla scadenza il capitale non verrà rimborsato per il 30% del suo importo, cioè mentre verranno integralmente pagati gli interessi. Il valore di iscrizione iniziale del credito al è pari all attualizzazione dei flussi finanziari futuri in base al tasso di interesse di mercato, ovvero il 4%, e sommati i costi di transazione previsti di /(1+0,04) /(1+0,04) /(1+0,04) (1+0,04) 4 = , = ,71 25

27 Tramite questo valore si determina quello che è il tasso di interesse effettivo, pari a 3, %. La svalutazione sarà calcolata come differenza tra il valore contabile residuo del credito anteriore al momento di effettuazione della svalutazione e il valore attuale, calcolato tramite il tasso di interesse effettivo originario, dei flussi finanziari futuri stimati al netto degli importi che si prevede non verranno incassati. Il valore del credito al dopo aver effettuato i calcoli relativi all applicazione dell ammortamento che prevedono la somma di ,11 quali interessi impliciti (dell esercizio 2018) e la sottrazione di a ,30 (valore di iscrizione in bilancio del credito all ) determinerà ,41. A quest ultimo valore dovrà essere sottratto quello che è il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati al netto degli importi che si prevede non verranno incassati ( ). I flussi finanziari ai quali si fa riferimento sono relativi a quale quota di interessi del 2019 e quale quota capitale più quota interessi del 2020, da quest ultima cifra però va sottratto relativi alla previsione di mancata riscossione. Ai fini della suddetta attualizzazione verrà utilizzato il tasso di interesse effettivo pari a 3, %. Questi valori andranno attualizzati con la consueta formula: /(1+0,038987) + ( )/(1+0,038987) 2 = ,49 valore del credito al tenuto conto della svalutazione. Quindi la svalutazione del credito sarà: , ,49 = ,92. 26

28 Il nuovo valore del credito al rispetto a quello che sarebbe stato senza svalutazione ovviamente influisce anche sui calcoli successivi inerenti l interesse implicito degli esercizi 2019 e 2020 che risulteranno differenti. Contabilmente l operazione sarà rappresentata dalle seguenti scritture (tralasciando quelle iniziali che sono identiche a quelle viste precedentemente e analizzando solo quelle relative alla svalutazione): Dare Avere D) 19) b) Svalut. immobilizzazioni finanziarie ,92 B) III) 2) Crediti v/controllate ,92 Questa rilevazione prende spunto dal fatto che il credito sia stato inserito tra le immobilizzazioni finanziarie L informazione in Nota Integrativa Per quanto riguarda l informazione richiesta tramite la nota integrativa per quelle società che redigono il bilancio in forma ordinaria facendo riferimento all art. 2427, comma 1, c.c., si richiede di indicare al punto 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e di darne spiegazione. Nel caso di crediti finanziari la differenza che si viene a formare e che può essere attribuita, come previsto dall OIC 15, ad una natura diversa da quella di oneri e proventi finanziari verrà indicata attraverso le motivazioni che hanno portato a tale differente trattamento. Nel caso in cui, in base a quanto disposto dall art. 2423, comma 4, c.c., si venga meno ad obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa se gli effetti sono considerati irrilevanti è previsto che rimangano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili oltre al fatto che le società illustrino nella 14 Ibid. 27

29 nota integrativa i criteri tramite i quali hanno dato attuazione a quanto previsto da questo articolo. 28

30 CAPITOLO 3 VALUTAZIONE DEI DEBITI, LE NOVITA IN BASE ALL ATTUALE PRINCIPIO OIC 19 In linea con quanto evidenziato dal punto di vista normativo e in base a quanto previsto per i crediti, anche i debiti a partire dal 1 Gennaio 2016 e quindi dai Bilanci relativi a tale esercizio devono essere valutati secondo il criterio del costo ammortizzato. Per analizzare tale nuovo criterio è necessario fare riferimento ai principi contabili rivisti appositamente dall OIC ed in particolare all OIC 19 che pubblicato nel Dicembre 2016 ha fornito maggiori delucidazioni circa queste novità che devono essere inserite a partire proprio dal Bilancio del suddetto esercizio. 3.1 La rilevazione iniziale Come detto per i crediti, anche per i debiti, il nuovo testo dell art c.c. al comma 8) prevede una valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato. Le eccezioni a tale regola, in base al Codice Civile, anche in questo caso fanno riferimento al Bilancio redatto in forma abbreviata e alle micro imprese e quindi in base a quanto previsto rispettivamente dagli art bis e 2435-ter. L OIC 19, invece, prevede un ulteriore casistica di deroga al criterio generale del costo ammortizzato, nel caso in cui il debito produca degli effetti irrilevanti, generalmente gli effetti sono irrilevanti se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi) 15 si prevede che si possa tenere conto di quello che era il criterio precedente di valutazione, ovvero il valore nominale al netto dei premi, sconti, abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Nei due casi previsti dalla legge, l eccezione individuata non è un obbligo, nulla vieta di poter applicare quello che è il criterio del costo ammortizzato. Tutto questo è verificato anche dallo stesso OIC 19 che al paragrafo 54 sostiene che nel bilancio 15 OIC 19 29

31 redatto secondo l art bis c.c. o 2435-ter i debiti possono essere valutati secondo il criterio del valore nominale, quindi non è un obbligo ma una possibilità rimessa in capo a queste tipologie societarie mentre per tutte le altre sorge l obbligo del criterio del costo ammortizzato come criterio di valutazione dei debiti oltre che dei crediti. Nel caso di prestiti obbligazionari la valutazione secondo quello che era il precedente metodo faceva sì che gli aggi di emissione fossero rilevati tra i risconti passivi nella classe E del Passivo dello Stato Patrimoniale e i disaggi di emissione tra i risconti attivi nella classe D dell Attivo dello Stato Patrimoniale. Attraverso il nuovo criterio del costo ammortizzato, aggio e disaggio non figurano più ma vengono sommati o sottratti al valore nominale del debito ai fini di determinare quello che è il valore di iscrizione iniziale, poi attraverso gli interessi impliciti e il calcolo relativo saranno ripartiti per l intero arco di durata del prestito. Per quanto riguarda i costi di transazione sostenuti per ottenere finanziamenti, quali ad esempio spese di istruttoria ed oneri di perizia dell immobile, attraverso le modalità precedenti di contabilizzazione ed esposizione in bilancio si prevedeva il loro riconoscimento nell ambito delle immobilizzazioni immateriali e più precisamente alla voce B) I) 7) Altre, poi sottoposti ad ammortamento attraverso criteri finanziari o quote costanti. Secondo il nuovo criterio, invece, tali costi devono essere attribuiti al debito per poi rientrare nel calcolo dell ammortamento dello stesso 16. Così come per i crediti anche per i debiti si prevede la possibilità di determinare il costo ammortizzato con o senza attualizzazione. 3.2 Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione Al paragrafo 44 dell OIC 19 si prevede che il valore di iscrizione iniziale del debito è rappresentato dal suo valore nominale al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito. I costi di transazione, quali le spese di istruttoria, gli oneri di perizia del valore dell immobile e altri costi accessori per l ottenimento di finanziamenti e mutui 16 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in , n.29 30

32 ipotecari, le eventuali commissioni attive e passive iniziali, le spese di emissione (es.: spese legali e commissioni iniziali) sostenuti per l emissione di prestiti obbligazionari, gli aggi e i disaggi di emissione dei prestiti obbligazionari e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore nominale a scadenza sono inclusi nel calcolo del costo ammortizzato utilizzando il criterio dell interesse effettivo, che implica che essi siano ammortizzati lungo la durata attesa del debito 17. Il tasso di interesse effettivo segue quanto già dettato per i crediti e salvo interessi contrattuali a tasso variabile rimane il medesimo per le valutazioni successive. Questo tasso è quello interno di rendimento, costante lungo la durata del debito, che rende uguale il valore attuale dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito e il suo valore di rilevazione iniziale. Esprimendo quanto detto attraverso una formula matematica possiamo riassumerlo nel seguente modo: + F0 - F1/(1+i) - F2/(1+i) Fn/(1+i) n = 0 Dove: F = flussi finanziari relativi alla passività finanziaria i = tasso interno di rendimento t = periodi temporali (mesi, anni a seconda del caso) In questo caso viene rappresentato un debito finanziario, quale ad esempio un finanziamento ottenuto, all inizio ci sarà una somma in ingresso poi via via, in base al contratto, ci saranno i flussi in uscita che potranno riguardare gli interessi più una quota capitale oppure anche solo interessi (sempre a seconda del contratto stipulato) con la quota capitale che sarà rimborsata al termine in un unica soluzione, ovvero alla scadenza. 17 OIC

33 Rimanendo in tale ambito, l esempio 2, quale finanziamento bancario, previsto dall OIC 19 evidenza un caso di calcolo del costo ammortizzato in assenza di attualizzazione. Il 1 gennaio 20X0 la società riceve un finanziamento passivo di al tasso di interesse nominale dell'1% annuo. Gli interessi sono annuali posticipati da corrispondere il 31 dicembre di ogni anno. Il capitale finanziato di deve essere rimborsato il 31 dicembre dell'anno 20X4. Non vi sono costi di transazione. In questo caso, in assenza di costi di transazione e di differenze tra capitale erogato ( 1.000) e capitale da rimborsare a scadenza ( 1.000), il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali (e anche il tasso di interesse effettivo) coincidono con il tasso di interesse nominale. Infatti: = 10 / (1,01) / (1,01) / (1,01) / (1,01) / (1,01) 5. Il valore del debito da iscrivere in Bilancio, nonostante l applicazione del criterio del costo ammortizzato, sarà sempre pari al suo valore nominale, come se fosse stato applicato quello che era il criterio di valutazione precedente. Esercizio Valore contabile del debito all inizio dell esercizio (a) Interessi passivi calcolati al tasso di interesse effettivo (b = a x 1,00%) Flussi finanziari in uscita (c) Valore contabile del debito alla fine dell esercizio (d = a + b + c) 20X ,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X ,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X ,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X ,00 10,00 (10,00) 1.000,00 20X ,00 10,00 (1.010,00) 0,00 32

34 Essendo il tasso effettivo allineato con quello di mercato ed essendo previsto il rimborso in un unica data, ovvero alla scadenza, il valore contabile del debito (al netto degli interessi) è pari al suo valore nominale per l intera durata del finanziamento. Da un punto di vista contabile, sarà necessaria una rilevazione iniziale: X0 Dare Avere C) IV) Disponibilità liquide 1.000,00 D) 4) Debiti verso banche 1.000,00 Al 31/12/20X0: X0 Dare Avere C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 10,00 D) 4) Debiti verso banche 10,00 D) 4) Debiti verso banche 10,00 C) IV) Disponibilità liquide 10,00 La stessa scrittura sarà ripetuta al degli esercizi X1, X2 e X3. Al X4, invece: X0 Dare Avere C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 10,00 D) 4) Debiti verso banche 10,00 D) 4) Debiti verso banche 10,00 C) IV) Disponibilità liquide 10,00 D) 4) Debiti verso banche 1.000,00 C) IV) Disponibilità liquide 1.000,00 Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti; ciò è presumibile se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti 33

35 e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo, oltre alla scadenza del debito (se inferiore ai 12 mesi). 3.3 Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione Qualora il tasso di interesse contrattuale differisca da quello di mercato bisognerà procedere all attualizzazione dei flussi finanziari futuri derivanti dal debito grazie allo stesso tasso di mercato. L attualizzazione, come per i crediti, è prevista dall art. 2426, comma 1, punto 8), c.c., il quale prevede che crediti e debiti debbano essere valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale. Per quanto riguarda l individuazione del tasso di mercato non vi è alcuna differenza con quanto previsto in materia di crediti per cui si tratterà di quel tasso applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un operazione similare con termini e condizioni comparabili a quella in oggetto. Il valore di iscrizione iniziale del debito in questo caso sarà dato dal valore attuale dei flussi di cassa finanziari relativi al debito sommato ad eventuali costi di transazione presenti. Una volta determinato occorrerà calcolare il tasso di interesse effettivo, ossia quel tasso che rende uguale il valore di iscrizione iniziale con il valore attuale dei flussi finanziari futuri. La differenza tra valore di iscrizione iniziale e valore nominale del debito nel caso si tratti di debiti commerciali deve essere attribuita a conto economico come onere finanziario e sarà ripartita tra i vari esercizi fino alla scadenza del debito tramite l utilizzo del tasso di interesse effettivo che moltiplicato per il valore di iscrizione in bilancio precedente determinerà gli interessi impliciti di competenza del periodo che non saranno costanti ma differenti di periodo in periodo. Nel caso di debiti di natura finanziaria si prevede, come per i crediti, una possibilità in più, la differenza oltre che a proventi ed oneri finanziari può essere attribuita anche ad altre voci in base alla sostanza dell operazione o del contratto. 34

36 Riprendendo l esempio precedente ma ipotizzando un tasso di mercato pari al 5% avremo un tasso contrattuale che si discosta da quello di mercato per cui sarà necessaria l attualizzazione. I restanti dati sono i medesimi dell esempio precedente. Per prima cosa sarà necessario determinare il valore attuale dei flussi finanziari futuri che sono contraddistinti dagli interessi annuali e il rimborso del capitale in un unica soluzione al termine del contratto, per fare ciò useremo il tasso di mercato del 5%. Quindi: 10 / (1,05) / (1,05) / (1,05) / (1,05) / (1,05) 5 = 826,82 Non essendo presente alcun costo di transazione tale valore corrisponderà a quello di iscrizione iniziale del debito. Per determinare quello che è il tasso di interesse effettivo che è il tasso interno di rendimento che uguaglia il valore attuale dei flussi finanziari futuri con il valore di iscrizione iniziale del debito, essendo in questo caso assenti eventuali costi di transazione, tale tasso corrisponderà a quello di mercato, come visibile dell equazione: 826,82 = 10 / (1,05) / (1,05) / (1,05) / (1,05) / (1,05) 5 Il tasso di interesse effettivo verrà moltiplicato per quello che il valore del debito iniziale e poi di inizio di ogni esercizio e determinerà gli interessi impliciti. Tali interessi verranno sommati al valore iniziale mentre i flussi finanziari in uscita saranno sottratti e determineranno quello che è il valore del debito alla fine dell esercizio. La differenza di 173,18 ( ,82), tra il valore del costo ammortizzato iniziale calcolato senza considerare l'effetto dell'attualizzazione ( 1.000) e il valore di rilevazione iniziale pari al valore attuale del debito ( 826,82), è rilevata tra i proventi finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente 35

37 una diversa natura e quindi un diverso trattamento contabile. La tabella seguente mostra tutti i calcoli relativi ai vari esercizi: Esercizio Valore contabile del debito all inizio dell esercizio a Interessi passivi al tasso effettivo b = a x 5% Flussi finanziari in uscita c Valore contabile del debito a fine esercizio d = a + b + c 20X0 826,82 41,34 (10,00) 858,16 20X1 858,16 42,91 (10,00) 891,07 20X2 891,07 44,55 (10,00) 925,62 20X3 925,62 46,28 (10,00) 961,90 20X4 961,90 48,10 (1.010,00) 0,00 Contabilmente l operazione sarà registrata nella seguente maniera: X0 Dare Avere C) IV) Disponibilità liquide 1000,00 D) 4) Debiti verso banche C) 16) Altri proventi finanziari 826,82 173,18 La natura dell operazione non prevedeva motivazioni diverse per far sì che l attribuzione del differenziale tra valore nominale e valore attuale fosse attribuito ad altra voce rispetto alla lettera C Proventi e Oneri finanziari del Conto Economico pur trattandosi di un debito finanziario. Nel caso, ad esempio, si trattasse di un debito infragruppo, ed in particolare ad una società controllata tale differenziale potrebbe essere attribuito a Patrimonio Netto perché la natura dell operazione potrebbe essere quella di un rafforzamento Patrimoniale della controllata (attraverso un tasso contrattuale nettamente inferiore rispetto a quello di mercato), dal lato della 36

38 controllante (per la quale tale finanziamento sarebbe un credito) il differenziale invece andrebbe a incrementare il valore della partecipazione. Tornando invece all esempio in questione, al 31/12/20X0 la scrittura sarà la medesima fatta anche senza attualizzazione per quanto riguarda i conti ma non per i valori dato che gli interessi passivi al tasso effettivo differiscono X0 Dare Avere C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 41,34 D) 4) Debiti verso banche 41,34 D) 4) Debiti verso banche 10,00 C) IV) Disponibilità liquide 10,00 Nei successivi esercizi quello che cambierà sarà l importo degli oneri finanziari e debiti verso banche in base ai calcoli effettuati, all ultimo esercizio subiranno una variazione anche l importo del debito e disponibilità liquide dato che sarà rimborsata anche la quota capitale del debito, tuttavia la scrittura rimarrà la medesima. 3.4 Le valutazioni successive Le valutazioni successive, come visto dagli esempi, seguiranno l impostazione iniziale per quanto riguarda la determinazione degli interessi impliciti che saranno sommati al valore del debito precedente; tuttavia può accadere che i flussi finanziari sui quali si è basato il calcolo subiscano delle modifiche. Tali modifiche possono derivare da rinegoziazione del contratto originario, revisione delle stime dei tempi di pagamento in assenza di modifiche contrattuali o ancora variazione del tasso di interesse nel caso in cui si faccia riferimento a tassi variabili. Nei casi di rinegoziazione contrattuale o revisione dei tempi di pagamento (dato che il tasso effettivo va calcolato tenendo conto degli effettivi tempi di pagamento attesi se difformi da quelli contrattuali) il valore della passività andrà rideterminato attualizzando i nuovi flussi. 37

39 In questi casi il tasso di interesse effettivo non sarà modificato salvo l eventualità presentata al paragrafo 64 dell OIC 19, ovvero quando il tasso di interesse contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato. In questo caso i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere variazioni dei tassi di interesse di mercato e lo stesso tasso di interesse effettivo deve essere aggiornato. Non occorre, invece, ricalcolarlo nel caso in cui il tasso di interesse contrattuale aumenti o diminuisca in modo prestabilito dalle previsioni contrattuali (come per i crediti, possono essere degli esempi eventuali clausole contrattuali come quelle step-up o step-down che prevedono incrementi o decrementi stabiliti per il tasso di interesse, es. primo anno tasso pari al 3%, secondo anno tasso pari al 5%, terzo anno tasso pari al 6% e così fino alla scadenza), oppure nei casi di rinegoziazione delle condizioni contrattuali relative alle scadenze dei pagamenti o revisione delle stime iniziali circa i tempi di pagamento. Se al momento del pagamento emergono sconti o abbuoni di natura finanziaria che non hanno concorso al calcolo del costo ammortizzato (perché non prevedibili al momento della rilevazione iniziale) tali valori devono essere rilevati quando emergono come provento finanziario nel Conto Economico 18. Analizzando un altro esempio di un debito finanziario e nello specifico un finanziamento si ipotizza una rinegoziazione del contratto per evidenziare le conseguenze che ne derivano ai fini dei calcoli. Si tratta di un finanziamento infragruppo e precisamente di un debito nei confronti di una controllante di complessivi della durata di cinque anni, erogato il 20/04/2016, con tassi predeterminati nel seguente modo: per il periodo dal 21/04/2016 al 20/04/2017 un tasso dello 0,5%; per il periodo dal 21/04/2017 al 20/04/2018 un tasso dell 1%; per il periodo dal 21/04/2018 al 20/04/2019 un tasso del 2,5%; dal 21/04/2019 alla scadenza, un tasso del 3,5%. Il rimborso avverrà con rate annuali 18 FORNACIARI L. e GARLASSI A., Le novità sui debiti dalla revisione dell OIC 19, in Bilancio e Reddito d Impresa, 2016, n.4 38

40 posticipate comprensive di capitale e interessi. Le quote capitale sono costanti mentre quelle di interesse sono variabili. Non sono stati sostenuti costi di transazione 19. Le quote capitali essendo costanti sono pari a ,00 per l intera durata del finanziamento mentre gli interessi vengono calcolati di volta in volta in base agli appositi tassi previsti per un totale di ,00. In questo caso nonostante il tasso contrattuale non sia il medesimo per l intera durata del contratto dato che questo aumenta in maniera prestabilita non è necessario rideterminare il tasso di interesse effettivo per ogni cambiamento di quello contrattuale. Il tasso effettivo di interesse è dell 1,6107% (calcolato attraverso la medesima formula già presentata negli esempi precedenti). In corrispondenza della data del 20/04/2019, la società controllata decide di pagare, oltre alla rata prevista dall originario piano di ammortamento, un ulteriore importo in linea capitale di , chiedendo contemporaneamente di dimezzare le due quote capitale residue che dovranno essere pagate il 20/04/2020 e il 20/04/2021. Il piano di ammortamento del debito sarà il seguente: Date Q. Capitale Q. Interessi Tot. Rata Debito residuo 20/04/ /04/ , , , ,00 20/04/ , , , ,00 20/04/ , , , ,00 20/04/ , , , ,00 20/04/ , , ,00 0,00 Per calcolare il valore contabile del debito al 20/04/2019 si procede con l attualizzazione delle due rate rimanenti (rispettivamente scadenti il 20/04/2020 e 19 FACCHIN L., Il costo ammortizzato nella valutazione di crediti e debiti, in , n.29 39

41 20/04/2021) utilizzando lo stesso tasso di interesse effettivo già calcolato in sede di rilevazione iniziale, /(1+0,016107) /(1+0,016107) 2 = ,73 La differenza scaturente tra questo valore e quello risultante dalla contabilità al 20/04/2019 (pari a ,45) ridotto di ulteriori ,00 che la controllata decide di pagare in più determina un provento finanziario. Questo è da derivare al fatto che rispetto a quello che sarebbe stato il debito in contabilità attraverso le novità dettate si avrà un valore inferiore , ,73 = 8.332,72 Contabilmente le registrazioni da fare al momento del cambiamento di quelli che sono gli accordi iniziali, ovvero al pagamento di una rata: 20/04/2019 Dare Avere C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 4.549,52 D) 11) Debiti verso controllante 4.549,52 D) 11) Debiti verso controllante ,00 C) IV) 1) Banca x c/c ,00 D) 11) Debiti verso controllante 8.322,72 C) 16) Proventi finanziari 8.322,72 Nel caso di ristrutturazione del debito, secondo quanto individuato da Leonardo Piombino (Technical Director OIC), se i termini contrattuali di quello originario differiscono sostanzialmente da quelli del debito risultante dalla ristrutturazione la società debitrice dovrà provvedere a: 1. Cancellare il vecchio debito; 2. Rilevare il nuovo debito al valore attuale dei flussi finanziari futuri; 40

42 3. Rilevare la differenza tra valore attuale del nuovo debito e valore contabile di quello precedente a Conto Economico tra i proventi e oneri finanziari; 4. Rilevare a Conto Economico i costi sostenuti per la ristrutturazione. Nuovo e vecchio debito citati fanno ovviamente riferimento allo stesso debito post e prima della ristrutturazione. Nel caso, invece, in cui i termini contrattuali non differiscano da quelli originali i costi di transazione eventuali, derivanti dalla ristrutturazione, rettificheranno il valore contabile del debito e saranno ammortizzati lungo la durata del debito stesso 20. In osservanza a quanto previsto viene anche presentato un esempio numerico di un finanziamento ricevuto in data 1 Gennaio 2010 di con scadenza 31 Dicembre Tale finanziamento prevede il pagamento di interessi annuali posticipati ogni 31/12 ad un tasso del 5%. Al 31 Dicembre 2015 il valore di iscrizione in Bilancio del finanziamento passivo è di A Gennaio 2016, in relazione alla situazione di difficoltà finanziaria del debitore, il creditore rinuncia agli interessi. Considerando un tasso di mercato pari al 6% e dei costi di ristrutturazione relativi a costi di perizia pari a 800,00 il debito sarà così ricalcolato: / (1,06) 6 = Si attualizza quello che è il flusso alla scadenza relativo alla quota capitale (dato che il creditore ha rinunciato agli interessi) utilizzando il tasso di mercato. Il tasso di interesse effettivo sarà identico al tasso di mercato e determinerà interessi impliciti iniziali pari 423. Questi varieranno ogni anno in base al medesimo calcolo, fatto anche negli esempi precedenti, sul valore del debito risultante dalla contabilità dell esercizio precedente. 20 PIOMBINO L., 2017, Il costo ammortizzato e l attualizzazione dei crediti e dei debiti: OIC 15 e OIC 19, I nuovi principi contabili nazionali, Verona, 24 Gennaio. 41

43 Contabilmente: Dare Avere D) 4) Debiti verso banche ,00 D) 4) Debiti verso banche 7.050,00 C) 16) Proventi diversi dai precedenti 2.950,00 C) 17) Interessi e altri oneri finanziari 800,00 C) IV) Disponibilità liquide 800, L informazione in Nota Integrativa Per quanto riguarda l informazione richiesta tramite la nota integrativa per quelle società che redigono il bilancio in forma ordinaria facendo riferimento all art. 2427, comma 1, c.c., si richiede di indicare al punto 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio e di darne spiegazione. Nel caso di debiti finanziari la differenza che si viene a formare e che può essere attribuita, come previsto dall OIC 19, ad una natura diversa da quella di oneri e proventi finanziari verrà indicata attraverso le motivazioni che hanno portato a tale differente trattamento. Nel caso in cui, in base a quanto disposto dall art. 2423, comma 4, c.c., si venga meno ad obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa se gli effetti sono considerati irrilevanti è previsto che rimangano fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili oltre al fatto che le società illustrino nella nota integrativa i criteri tramite i quali hanno dato attuazione a quanto previsto da questo articolo. 42

44 ANALISI EMPIRICA, CASI PRATICI L analisi sviluppata nel suddetto capitolo si riferisce ad una valutazione pratica, sui Bilanci relativi all esercizio disponibile (ovvero nella maggior parte dei casi l esercizio 2016), che ha mosso le sue basi attraverso l utilizzo della banca dati AIDA, utilizzata per definire il criterio attraverso il quale scegliere le società da sottoporre ad analisi. 4.1 Metodo di analisi su casi pratici I criteri sulla base dei quali, partendo dalla banca dati AIDA, ho scelto le società da sottoporre alla suddetta analisi di verifica e controllo circa l utilizzo del costo ammortizzato, sono riferiti ai ricavi delle vendite (in ordine decrescente) alla data di chiusura dell ultimo bilancio disponibile e alla mancata quotazione (delle suddette società). In base a questi criteri, poi, ho evidenziato le prime venti che hanno applicato, per la redazione del Bilancio, i principi contabili nazionali. In questo modo ho composto il mio campione di analisi che si compone delle seguenti società: Ordine progressivo in base alle credenziali Numero della società sulla banca dati AIDA in base alle credenziali di Ragione Sociale Ricavi delle vendite migl EURO di ricerca ricerca 1 5 Gse S.p.A Gme S.p.A Esselunga S.p.A Lidl Italia S.R.L Nuovo Pignone International S.R.L GS S.p.A COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop Costa Crociere S.p.A Ferrero S.p.A

45 10 58 Mercegaglia Carbon Steel S.p.A PAC 2000 Soc. Coop Iren Mercato S.p.A Agricola Tre Valli Soc. Coop Mediamarket S.p.A Auchan S.p.A SMA S.p.A Aspiag Service S.R.L Calzedonia S.p.A Iper Montebello S.p.A Pam Panorama S.p.A Dei Bilanci di queste società sono state esaminate le rispettive Note Integrative per evidenziare come questi soggetti abbiano sviluppato quello che è il nuovo criterio di valutazione dei crediti e dei debiti, ovvero il costo ammortizzato (che è stato trattato da un punto di vista teorico, seppur con esempi pratici, nei capitoli precedenti). Nello specifico, l attenzione circa la Nota Integrativa di ciascuna società si è focalizzata innanzi tutto sulla struttura e contenuto del Bilancio, ovvero la parte introduttiva dove vengono indicate le norme seguite per la redazione del suddetto. In questo caso è stato verificato che la società sottoposta ad analisi applicasse i principi contabili nazionali OIC invece che quelli internazionali. Tale elemento risulta essere necessario e fondamentale ai fini di quest analisi dato che il criterio del costo ammortizzato per crediti e debiti riguarda la normativa prevista dai principi contabili nazionali e quindi disciplinata dal Codice Civile (seppur lo spunto di tale criterio abbia origine nei principi contabili internazionali). Una volta verificato ciò l analisi è da ricollegare all osservazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio per poi passare ad eventuali specificazioni di poste dell Attivo e del Passivo ai fini di evidenziare una maggiore informativa circa il trattamento utilizzato dalla società in questione. 44

46 4.2 Società analizzate Di seguito le società analizzate: Gse S.p.A. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016, i crediti e i debiti sono iscritti tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, tuttavia, per entrambi, vengono presentate delle eccezioni in linea con quelle che sono le disposizioni del Codice Civile e dei Principi Contabili. Un primo motivo di mancata applicazione del costo ammortizzato riguarda, come previsto dall art. 12, comma 2 del D.Lgs. 139/2915, la possibilità di poter applicare tale criterio ai crediti e debiti sorti a partire dal suddetto esercizio (2016), non adeguando ai nuovi principi le componenti delle voci riferite a operazioni antecedenti il 1 Gennaio 2016 che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio. Per quanto riguarda l applicazione del nuovo criterio di valutazione alle operazioni o contratti conclusi nell arco dell ultimo esercizio, viene previsto che i crediti siano valutati tenuto conto del criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore presumibile di realizzo (Bilancio 2016, pag. 173). Anche per quanto riguarda i debiti si prevede l applicazione del criterio del costo ammortizzato tenendo conto del fattore temporale. Tale valore viene considerato coincidente con il valore nominale in assenza di costi di transazione e di componenti finanziarie implicite. Nel caso in cui non siano presenti costi di transazione così come non si proceda all attualizzazione del debito, possibilità rimessa in un ottica di mancata significatività, il valore del debito coinciderà con quello nominale per quanto concerne la sua iscrizione iniziale in Bilancio. Analizzando le specificazioni fornite dalla Nota Integrativa circa le poste dell Attivo e del Passivo è possibile evidenziare, partendo dai crediti immobilizzati, i crediti verso altri che sono contraddistinti da prestiti verso dipendenti erogati a fronte dell acquisto della prima casa o per gravi necessità familiari e vengono rimborsati in base a prestabiliti piani di ammortamento (Bilancio 2016, pag. 179). Tale voce, però, 45

47 non viene specificata tramite tabella se risultante in Bilancio anche nell esercizio precedente oppure faccia riferimento a prestiti concessi nell ultimo esercizio e per questo motivo, dato anche il fatto che si tratta di crediti a medio/lunga scadenza, debbano tenere conto del criterio del costo ammortizzato. In relazione al fatto che tale criterio non viene specificato è da ritenere che questi prestiti fossero già presenti in Bilancio al 1 Gennaio 2016 e che quindi non sia stato applicato. Passando all Attivo Circolante è possibile evidenziare, dalla figura 1, come vi sia soltanto un valore con scadenza oltre l esercizio (7.000) in riferimento alla voce dei crediti tributari. Figura 1 - Riepilogo Crediti GSE In base a queste informazioni, oltre alla natura commerciale dei suddetti crediti, è possibile che, anche in relazione all ottica temporale, non siano presenti differenze di valore tra quello iniziale e quello a scadenza e quindi il criterio non sia stato applicato in nessun caso (non viene fatto alcune riferimento al suddetto nella specificazione dei crediti). Passando all analisi del Passivo e quindi dei debiti è possibile evidenziare (tramite la figura 2) che l unico importo scandente oltre l esercizio è riferito alla voce Debiti verso Banche ed in particolare ad un mutuo passivo ed un finanziamento già presenti in Bilancio al 1 Gennaio 2016 e quindi esclusi dall applicazione del criterio del costo ammortizzato come anticipato in precedenza e come previsto dal D.Lgs. 139/

48 Negli altri casi il discorso equivale a quanto detto precedentemente per i crediti. Figura 2 - Riepilogo debiti GSE In relazione alle informazioni fornite dalla Nota Integrativa risultano rispettate le regole previste in primis dal Codice Civile e poi dai rispettivi principi contabili OIC 15 e 19. Il criterio del costo ammortizzato risulta essere considerato in sede di valutazione sia dei crediti che dei debiti anche se alla fine non sembra essere stato applicato in nessun caso anche se, a tal riguardo, le informazioni disponibili non sono esaurienti. Gme S.p.A. Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all esercizio 2016 i crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenuto conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (Bilancio 2016, pag. 80) e i debiti sono rilevati nel bilancio d esercizio del GME al loro valore nominale (Bilancio 2016, pag. 81). Quindi, sia i crediti che i debiti sono iscritti in Bilancio tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, tuttavia, per entrambi vengono previste delle eccezioni che, nel caso dei debiti, fanno sì di non applicare il suddetto criterio in nessun caso. Per quanto riguardo i crediti finanziari relativi ai margini di garanzia versati ai fini della gestione del market coupling sulle frontiere Italia Francia e Italia Austria e quelli commerciali esposti nell attivo circolante si prevede che siano rilevati in bilancio secondo il presumibile valore di realizzo, ovvero si prevede l utilizzo del vecchio criterio, declinando quello del costo ammortizzato. 47

49 Poi vengono fornite le motivazioni alla base della suddetta scelta, suddivise in base al tipo di credito. Per le suddette attività il criterio del costo ammortizzato non è stato dunque applicato in quanto: per i crediti generati da operazioni, antecedenti al 1 gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti nel bilancio, la Società si è avvalsa della facoltà concessa dall articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 139/2015; per i crediti commerciali sorti nell esercizio 2016 rappresentati in bilancio nell attivo circolante, gli effetti di una sua eventuale adozione sarebbero stati irrilevanti in quanto trattasi di crediti a breve termine e comunque caratterizzati dall assenza di costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza; per i crediti finanziari, sorti nell esercizio 2016, relativi ai margini di garanzia i) sulle somme esigibili entro dodici mesi, gli effetti di una sua eventuale applicazione sarebbero irrilevanti trattandosi di crediti di breve durata; ii) sulle somme esigibili oltre i dodici mesi gli effetti derivanti dalla sua applicazione non risultano determinabili mancando ogni informazione sulla durata del credito. Con riferimento a tali crediti si precisa che gli interessi maturati sono calcolati sulla base di tassi di interesse in linea con quelli di mercato. (Bilancio 2016, pag. 80). Come previsto dall art. 2423, comma 4, c.c. nel caso in cui si venga meno ad uno degli obblighi previsti in materia di valutazione (in questo caso il criterio del costo ammortizzato) è necessario indicare il criterio utilizzato (in questo caso quello del presumibile valore di realizzo) e le motivazioni che hanno portato alla suddetta scelta. Ai fini dell informazione in Nota Integrativa sono rispettate le norme circa la presentazione dei criteri di valutazione previste dall art c.c. 48

50 Ai fini di un analisi più dettagliata occorre analizzare le specificazioni riguardo le poste dell attivo e del passivo per capire meglio quello che è stato il comportamento della suddetta società in riferimento a tale criterio. In relazione a ciò sebbene il criterio del costo ammortizzato sia stato oggetto di analisi Figura 3 - Crediti per grado temporale di esigibilità in sede di valutazione dei crediti in base alle motivazioni di esenzione presentate tale criterio non è stato applicato in nessun caso. Per quanto riguarda quelli iscritti nell attivo immobilizzato tra le immobilizzazioni finanziarie, si fa riferimento per ai margini di garanzia versati ai fini della gestione del coupling sulle frontiere Italia-Francia e Italia-Austria (Bilancio 2016, pag. 87) per cui si può rientrare in uno di quei casi previsti espressamente tra le eccezioni anche se non vengono fornite ulteriori informazioni riguardo tale credito. Per quanto riguarda, infine, i crediti iscritti nell attivo circolante, come è visibile dalla figura soprastante, si fa riferimento a crediti scadenti entro l esercizio, e quindi gli effetti derivanti da una possibile applicazione del costo ammortizzato risultano irrilevanti, salvo crediti tributari e crediti per imposte anticipate. Un discorso analogo viene presentato altresì per i debiti, prevedendo anche in questo caso delle specifiche motivazioni nei di casi di mancata applicazione del costo ammortizzato che alla fine non risulta essere mai applicato (come da stessa ammissione della Nota Integrativa I debiti sono rilevati nel bilancio d esercizio del GME al loro valore nominale (Bilancio 2016, pag. 81)) perché tutti i debiti rientrano tra le eccezioni presentate. 49

51 Diversamente infatti da quanto disposto dall articolo 2426, comma 1, numero 8) del Codice Civile, il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato per la rilevazione iniziale e la successiva valutazione dei debiti in quanto: per i debiti generati da operazioni, antecedenti al 1 gennaio 2016, che non hanno ancora esaurito i loro effetti nel bilancio, la Società si è avvalsa della facoltà concessa dall articolo 12, comma 2, del D. Lgs. 139/2015; per i debiti commerciali sorti nell esercizio 2016, gli effetti di una sua eventuale adozione sarebbero stati irrilevanti in quanto trattasi prevalentemente di debiti a breve termine e comunque caratterizzati dall assenza di costi di transazione, commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza; per i debiti finanziari, sorti nell esercizio 2016, relativi ai margini di garanzia i) sulle somme entro dodici mesi, gli effetti di una sua eventuale applicazione sarebbero irrilevanti trattandosi di debiti di breve durata; ii) sulle somme oltre i dodici mesi gli effetti derivanti dalla sua applicazione non risultano determinabili mancando ogni informazione sulla durata del debito. Con riferimento a tali debiti si precisa che gli interessi maturati sono calcolati sulla base di tassi di interesse in linea con quelli di mercato. (Bilancio 2016, pag ). Figura 4 - Debiti per grado temporale di estinzione Come visibile anche in questo caso, così come per i crediti, il criterio del costo ammortizzato data la scadenza per quasi tutti i debiti inferiore ai 12 mesi è da ritenersi non applicato nell ottica di una mancanza di rilevanza. L unico caso 50

52 nel quale tale criterio potrebbe trovare attuazione potrebbe essere riferito alla voce Debiti verso banche che presenta una parte scadente oltre l esercizio ed è riferibile ad un finanziamento ottenuto dalla società con un primario istituto di credito selezionato mediante apposita procedura di gara. Tale finanziamento è destinato a fornire alla società le risorse necessarie a gestire la differente tempistica di regolazione dei flussi finanziari derivanti dal market coupling con le frontiere francese, austriaca e slovena (Bilancio 2016, pag. 98). Tuttavia non sono forniti calcoli al riguardo e così è da ritenere che anche in questo caso si rientri in una delle eccezioni presentate così come per i margini di garanzia versati ai fini della gestione del coupling sulle sole frontiere francese e austriaca (che rientrano sempre in tale voce e costituiscono uno dei casi di eccezione all applicazione del criterio del costo ammortizzato). Esselunga S.p.A. Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all esercizio 2016 i crediti e i debiti sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e per quanto riguarda i crediti, del valore di presumibile realizzo (Bilancio 2016, pag. 43). Quindi, sia i crediti che i debiti sono stati rilevati in Bilancio tenendo conto del criterio del costo ammortizzato. Il tutto in osservanza del nuovo enunciato dell art c.c. (che prevede tale criterio per crediti e debiti) e in base a quanto richiesto dall art. 2427, comma 1, c.c. che richiede da parte della società l indicazione in Nota Integrativa di quelli che sono stati i criteri di valutazione adottati. Dai Commenti alle principali voci dello Stato Patrimoniale (Bilancio 2016, pag. 48 e Figura 5 - Crediti Immobilizzati Esselunga SPA seguenti) per quanto riguarda i crediti immobilizzati (figura 5) si evidenziano crediti che per quanto riguarda quelli verso imprese 51

53 controllate subiscono una variazione in aumento tra il saldo dello scorso esercizio e l ultimo. Tuttavia, per tali crediti, riferiti all acquisizione della titolarità dei crediti correlati all utilizzo della carta pagamento Fidality Oro, non viene fornita alcuna specifica riguardo la durata e pare non trattarsi di crediti fruttiferi per i quali sia previsto anche un tasso di interesse. Per questi motivi il criterio del costo ammortizzato e l eventuale attualizzazione potrebbero non essere applicati anche se la durata eccedesse i 12 mesi. Analizzando i crediti verso altri invece si fa riferimento a caparre e depositi cauzionali, come specificato espressamente dal commento alla tabella ( la voce crediti verso altri, include i crediti per caparre e depositi cauzionali (Bilancio 2016, pag. 55)) ed anche in questo caso il criterio pare non essere quindi attuato. Figura 6 - Crediti Attivo Circolante Esselunga SPA Per quanto riguarda, invece, i crediti dell attivo circolante (figura 6) non viene espressa alcuna data di scadenza (entro oppure oltre i 12 mesi) però data la composizione (analizzabile tramite i commenti alla tabella) è ipotizzabile come questi facciano quasi tutti riferimento a crediti a breve scadenza (ovvero entro i 12 mesi) o commerciali. Tra queste voci di credito quelle che sono incrementate nel corso dell esercizio sono quelle relative a Crediti verso imprese controllate e controllanti. La prima voce fa riferimento esclusivamente a crediti commerciali, i quali si presumono infruttiferi oltre che a scadenza entro l esercizio e per questi motivi con una buona probabilità che il criterio del costo ammortizzato non sia applicato. I crediti verso imprese controllanti invece fanno riferimento a tributi. 52

54 Figura 7 - Debiti Esselunga SPA Passando all analisi dei debiti, anche in questo caso, non viene fornito un prospetto con la suddivisione dei suddetti in base alla scadenza ma semplicemente suddividendo le voci ed evidenziando quelli che sono i saldi al termine dell esercizio, confrontabili con quelli dell esercizio precedente (figura 7). Nell analisi della suddetta tabella, poi, vengono fornite alcune informazioni circa la composizione delle varie voci tuttavia in nessun caso può essere ritrovato tale nuovo criterio del costo ammortizzato. Tra questi, quelli verso imprese controllate, si riferiscono interamente a debiti regolati a condizioni economiche in linea con quelle applicate sui mercati di riferimento e con scadenza inferiore ai 12 mesi. La voce "debiti verso fornitori invece accoglie debiti a breve scadenza (non superiore a 12 mesi) e riferiti ad un contratto di locazione (per il quale si prevede una parte di debiti esigibile oltre l esercizio ma riferito ad un contratto stipulato negli esercizi precedenti). Sebbene nella definizione iniziale non si forniscano eccezioni all applicazione del criterio del costo ammortizzato questo, dato il fatto che non è menzionato in riferimento a nessun debito, può essere stato considerato ma non applicato dato che questi casi rientrano tutti in possibili eccezioni all applicazione del suddetto criterio. Lidl Italia S.R.L. Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all esercizio 2016 i crediti sono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale, adeguato al valore di presumibile realizzo ed utilizzando il criterio dell interesse effetivo (Bilancio 2016, pag. 4) e i debiti sono valutati al criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale ed utilizzando il criterio dell interesse effettivo (Bilancio 2016, pag. 5). 53

55 Quindi, sia per i crediti sia che per i debiti viene prevista una valutazione tenendo di conto del nuovo criterio del costo ammortizzato. Per quanto riguarda i crediti viene precisato, però, che quelli sorti anteriormente la data di inizio dell esercizio 2016 che, in questo caso, non coincide con l anno solare, siano iscritti per il loro presumibile valore di realizzo, così come consentito dal D.Lgs. 139/2015. In considerazione del principio della rilevanza sono poi esclusi dalla valutazione al costo ammortizzato tutti quei crediti con scadenza inferiore ai 12 mesi e quelli con una scadenza superiore aventi costi di transazione e/o commissioni di scarso rilievo. Anche in quest ultimo caso si farà riferimento al presumibile valore di realizzo come metodo di valutazione. Per quanto riguarda i debiti il discorso è analogo al precedente, ovvero il criterio del costo ammortizzato è il metodo di valutazione generale, tuttavia esistono delle eccezioni relative a quei debiti sorti anteriormente la data di inizio dell esercizio 2016, che in questo caso fa riferimento al 1/03/2016, quelli con scadenza inferiore ai 12 mesi e quelli i cui costi di transazione e/o commissioni sono di scarso rilievo. In tutti questi è previsto l applicazione del valore nominale come metodo in sostituzione del costo ammortizzato. Passando all analisi delle poste dell Attivo e del Passivo per evidenziare ulteriori informazioni circa la composizione dei crediti e dei debiti, oltre che dell eventuale applicazione del costo ammortizzato, è possibile evidenziare, partendo dall attivo immobilizzato e quindi dai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie che l importo iscritto in Bilancio deriva da depositi cauzionali. Tra questi risulta essere presente una parte scadente oltre l esercizio ma tale nuovo criterio risulta non applicato in ogni caso dato che comunque si tratta di cauzioni che non comporteranno una differenza tra valore iniziale e valore a scadenza, anche se tali somme verranno trattenute per un periodo più lungo di 12 mesi. Passando all analisi dell attivo circolante, e quindi dei crediti ivi iscritti, il saldo è suddivisibile in varie voci. I crediti verso clienti risultano essere diminuiti rispetto lo scorso esercizio e vengono presentati al netto dell apposito fondo svalutazione. Non vengono indicate scadenze oltre l esercizio e data la natura delle operazioni che 54

56 solitamente movimentano tale voce è da ritenere che si tratti di crediti di natura commerciale e probabilmente con scadenza entro l esercizio. Tra i crediti verso altri ci sono vari soggetti ai quali far riferimento e come è visibile gran parte di essi hanno una scadenza entro l esercizio che esclude l applicazione del nuovo criterio, discorso differente, invece, per quelle cifre che hanno una scadenza che va oltre i 12 mesi. Tali cifre si riferiscono ai crediti verso fornitori ed altri crediti e visto i conti ai quali si riferiscono è da ritenersi valido quanto detto per i crediti verso clienti. Figura 8 - Crediti verso altri Lidl Italia SRL Infine, per quanto riguarda i crediti verso società controllate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, data la natura dei crediti di tipo commerciale o le scadenze entro l esercizio, tale nuovo criterio risulta non essere mai stato applicato. Passando all analisi del Passivo e quindi dei debiti è utile analizzare voce per voce la composizione del saldo dei suddetti iscritto in Bilancio. I debiti verso banche presentano un incremento rispetto lo scorso esercizio e tale aumento è riferito in parte alla sottoscrizione di nuovi contratti di finanziamento per , la parte scadente oltre l esercizio di tali nuovi finanziamenti è stata valutata, come previsto dai principi contabili, al costo ammortizzato (Bilancio 2016, pag. 15). In questo caso, dunque, per espressa ammissione risulta essere applicato il 55

57 nuovo criterio che però non viene presentato circa quelli sono stati i calcoli effettuati, anche in relazione ad una sua probabile attualizzazione. I debiti verso fornitori presentano un incremento rispetto allo scorso esercizio e come per i debiti verso banche viene presentato che per la parte scadente oltre l esercizio la valutazione sia stata fatta secondo il criterio del costo ammortizzato. In questo caso si fa riferimento alla costituzione di un diritto di superficie della durata di 30 anni (Bilancio 2016, pag. 16). I debiti verso società controllate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti fanno riferimento a valori con scadenza entro l esercizio o dalla natura commerciali e per questi motivi non viene applicato il nuovo criterio. I debiti verso altri non subiscono incrementi ma bensì solo decrementi rispetto allo scorso esercizio e in virtù del fatto che non vengono valutati al costo ammortizzato tutti quei debiti già in essere alla data di inizio esercizio tale nuovo criterio non trova alcuna applicazione in questa parte. In base a quanto previsto dalla legge e quanto previsto altresì dagli OIC 15 e 19 risultano essere rispettate tutte le direttive, in quanto è stato indicato quello che è il criterio di valutazione adottato (art c.c.) che è anche quello previsto in base alle recenti riforme, ovvero il costo ammortizzato. Nei casi in cui questo non è stato applicato, che risultano coerenti con quanto dettato da Codice Civile e Principi Contabili, sono state presentate le motivazioni e il criterio adottato in sua sostituzione come disciplinato dall art. 2423, comma 4, c.c. Per quanto riguarda la sua applicazione, mentre per i crediti questo metodo è stato preso in considerazione ma mai applicato, per i debiti, risulta essere stato utilizzato in più di un caso anche se i calcoli effettuati non sono stati presentati. Nuovo Pignone International S.R.L. Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all esercizio 2016 i crediti sono rilevati in Bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore temporale ed il valore di presumibile realizzo (Bilancio 56

58 2016, pag. 21) e i debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo in considerazione il fattore temporale. (Bilancio 2016, pag. 26). Nonostante l applicazione del costo ammortizzato come criterio generale (sia per i crediti che per i debiti), sono presenti delle eccezioni per le quali viene data una specificazione. Per quanto riguarda i crediti viene innanzi tutto precisato che il valore di iscrizione iniziale tiene conto di premi, sconti, abbuoni e costi direttamente attribuibili alla transazione nel calcolo del costo ammortizzato che si basa sul tasso di interesse effettivo. Per quanto concerne i casi di mancata applicazione di tale criterio bisogna fare riferimento a quelle situazioni per cui gli effetti dell applicazione di tale criterio risultano irrilevanti. A tale ragione si precisa che generalmente si considerano effetti irrilevanti quando i crediti sono a breve termine o quando le commissioni, costi di transazioni o altro valore tra quello iniziale del credito e quello a scadenza sono di scarso rilievo (come previsto dall OIC 15). È, inoltre, applicata la possibilità prevista dall art. 12 del D.Lgs. 139/2015 di non valutare secondo il criterio del costo ammortizzato quei crediti sorti anteriormente al 1 Gennaio 2016 basandosi, in questo caso, sul criterio del presumibile valore di realizzo. Per quanto riguarda i debiti viene presentato un discorso analogo con delle eccezioni al criterio generale del costo ammortizzato, che, in questo caso, sarà sostituito applicando il metodo di valutazione al valore nominale. Passando all analisi dell Attivo e del Passivo per avere maggiori informazioni circa la composizione dei crediti e dei debiti oltre all applicazione o meno del criterio è possibile evidenziare come nell attivo immobilizzato, tra le immobilizzazioni finanziarie non figurino crediti, per questo motivo l analisi dell attivo riguarderà soltanto l attivo circolante e i crediti ivi presenti. In quest ultimo caso il saldo è rappresentato da varie voci, tuttavia salvo i crediti verso altri si ha un decremento nell ultimo esercizio e in relazione al fatto che tale nuovo criterio non viene applicato a valori già iscritti in bilancio l eventuale analisi è da concentrare nella voce citata. In relazione alla suddetta il valore presentato viene 57

59 suddiviso in crediti commerciali e finanziari (per entrambi vi è un aumento nell esercizio). Come è visibile dalla figura sottostante soltanto una parte di essi è riferibile ad una scadenza oltre l esercizio e tralasciando i depositi cauzionali quelli che potrebbero prevedere l applicazione del criterio possono essere quelli relativi a crediti branch estere e Crediti verso Sace. In questi due casi, però, non si hanno comunque le informazioni per analizzare bene se fosse stato necessario una valutazione secondo il criterio del costo ammortizzato, che, dato la mancanza di informativa, non risulta applicato. Figura 9 - Crediti verso altri Nuovo Pignone International SRL Passando all analisi del Passivo e quindi dei debiti, iniziando l analisi dai debiti verso fornitori è possibile leggere che fanno riferimento ai debiti commerciali verso terzi, tutti con scadenze non superiori a 5 anni (Bilancio 2016, pag. 48). Sebbene sia presentata la natura dei suddetti, non vengono specificate le scadenze, tuttavia anche in relazione alla natura è da ritenersi non applicato tale nuovo criterio a prescindere da una scadenza che sia entro oppure oltre l esercizio. I debiti verso controllate fanno tutti riferimento a debiti commerciali o debiti pregressi e, anche in questo caso, il criterio del costo ammortizzato non risulta essere stato applicato. I debiti vero controllanti sono rappresentati da debiti commerciali verso tre società per i quali non viene indicata alcuna data di scadenza ma data la natura, anche in questo caso, risulta non essere applicato il costo ammortizzato in relazione alla difficoltà di differenze sostanziali tra valore iniziale e valore a scadenza, anche nel 58

60 caso in cui la scadenza fosse superiore ai 12 mesi. Stesso discorso anche per i debiti verso società sottoposte al controllo delle controllanti. Circa i debiti verso altri movimentati da varie voci non vengono presentate particolari informazioni, tuttavia è da ritenere che si tratti in ogni caso di debiti dalla natura commerciale o che si faccia riferimento a valori pregressi. In base alle informazioni fornite, si possono dire rispettate le direttive previste dal Codice Civile e dai Principi Contabili OIC 15 e 19. Il costo ammortizzato è stato considerato in sede di valutazione dei crediti e dei debiti ma analizzando nello specifico le voci dell Attivo e del Passivo pare non essere stato applicato in nessun caso. GS S.p.A. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016, i crediti e i debiti sono iscritti tenendo conto del criterio del costo ammortizzato. Al fine dell attualizzazione viene previsto che sia effettuata là dove il tasso di interesse effettivo sia significativamente differente da quello di mercato; in questo caso sarà quest ultimo quello utilizzato ai fini dell attualizzazione. Ai fini del calcolo del costo ammortizzato si prevede poi che i costi di transazione, ossia gli oneri ed eventuali proventi connessi all erogazione del credito, dell attività o passività, siano computati nei flussi finanziari che la società ha erogato o ricevuto (a seconda che si tratti di un credito o di un debito) e che tali flussi siano ripartiti lungo la durata attesa del credito/debito utilizzando il criterio dell interesse effettivo. Quindi gli eventuali costi di transazione o altre spese connesse al credito o debito saranno considerati ai fini della determinazione del valore iniziale dello stesso secondo il criterio del costo ammortizzato che terrà di conto altresì del tasso di interesse effettivo, oltre che di un eventuale attualizzazione da effettuare al tasso di mercato se questo differisce dal primo. Sono esclusi dall utilizzo del criterio del costo ammortizzato quei crediti e quei debiti a breve termine (ovvero con una scadenza inferiore ai 12 mesi) o qualora gli effetti 59

61 non siano rilevanti rispetto ad una iscrizione al presunto valore di realizzo (per i crediti) o valore di estinzione (per i debiti). Non viene menzionato niente circa l eventuale eccezione prevista per quei crediti e debiti sorti antecedentemente il 1 Gennaio I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziari, ovvero quelli verso altri fanno riferimento a caparre e depositi cauzionali e nonostante una parte di questi crediti sia esigibile oltre l esercizio data la natura delle operazioni sono da considerarsi valutati senza tenere conto del costo ammortizzato. Passando all analisi dell attivo circolante, i crediti verso clienti sono contraddistinti, come descritto dalla Nota Integrativa e all interno delle specificazioni riguardo le poste dell attivo e del passivo, da crediti commerciali e bensì non siano specificate le scadenze in virtù della suddetta si ritiene non utilizzabile tale nuovo criterio. I crediti verso società controllate non subiscono variazioni in aumento nell ultimo esercizio salvo una voce relativa ai crediti verso Carrefour Property Italia S.R.L. che comunque fa riferimento ad operazioni di natura commerciale. Discorso similare anche per i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti. Per quanto riguarda i crediti verso controllanti è precisamente espresso che si tratta di crediti commerciali, esigibili entro l esercizio successivo (Bilancio 2016, pag. 28). La scadenza, unita alla natura commerciale fa sì che l applicazione del costo ammortizzato possa venire meno, così com è stato. I crediti verso altri come i precedenti subiscono in gran parte (per le voci che li compongono) una diminuzione durante l ultimo esercizio, per quei valori che invece sono contraddistinti da un incremento si fa riferimento, comunque, a crediti di natura commerciale, e quindi con caratteristiche tali per rientrare negli ambiti di mancata applicazione del nuovo criterio. Passando all analisi del Passivo, i debiti verso fornitori riguardano operazioni dalla natura commerciale così come quelli verso imprese controllate, verso imprese controllanti e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti. 60

62 Nella voce altri debiti non vi sono particolari incrementi salvo qualche elemento che però come i precedenti riguarda rapporti di natura commerciale. In base a quanto fornito all interno della Nota Integrativa l informativa risulta essere in linea con quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili OIC 15 e 19, tuttavia il costo ammortizzato, sebbene sia stato preso in considerazione in sede di valutazione, non è stato applicato in nessun caso, almeno a giudicare dalle informazioni fornite. COOP Alleanza 3.0 Soc. Coop. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016, i crediti e i debiti prevedono l applicazione del costo ammortizzato, salvo determinati casi espressamente citati e riferiti a effetti irrilevanti. Ovvero quando i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo oppure se i crediti/debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi). Tali eccezioni sono possibili, così come previsto dai rispettivi principi contabili OIC 15 e 19 (rispettivamente relativi a crediti e debiti), i quali prevedono la possibilità di non applicare il criterio suddetto nel caso in cui gli effetti siano irrilevanti (principio della rilevanza desumibile dal Codice Civile all art. 2423, comma 4) a patto di indicarne le motivazioni e il criterio utilizzato in sostituzione. In questi casi, dunque, al posto del costo ammortizzato sarà utilizzato il criterio precedentemente previsto del presumibile valore di realizzo per quanto riguarda i crediti e del valore nominale per quanto riguarda i debiti. Per quanto concerne i crediti e nello specifico quelli verso partecipate (con scadenza superiore ai 12 mesi) infruttiferi o con tasso di interesse significativamente inferiore a quello di mercato, viene indicato, quale valore di iscrizione iniziale, quello desumibile dall attualizzazione dei flussi finanziari futuri ad un tasso di interesse di mercato pari a 1,75% ( calcolato sulla media dell indebitamento della Cooperativa (Bilancio 2016, pag. 143)). Per quei contratti per i quali era stato previsto un tacito rinnovo è stata 61

63 considerata come durata (ai fini dell attualizzazione) quella del piano industriale della Cooperativa, ovvero il 2019 (Bilancio 2016, pag. 143). Per quanto riguarda, invece, i crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi (dato che per quelli con scadenza inferiore non viene applicato tale criterio) si prevede un trattamento simile, ovvero si prevede un valore iniziale quale frutto dell attualizzazione dei flussi finanziari futuri ad un tasso di mercato che, al contrario di quelli presenti nell attivo immobilizzato, non viene indicato specificatamente. La differenza tra valore nominale e attuale, per quanto riguarda i crediti iscritti nell attivo immobilizzato, è stata attribuita a proventi finanziari tramite espressa citazione. Figura 10 Altri Proventi finanziari (Conto Economico) Coop Alleanza 3.0 A tal riguardo sono stati inseriti in Nota Integrativa dei prospetti appositi, prevedendo che tra i proventi finanziari (figura 10), quelli relativi ai crediti iscritti nell attivo immobilizzato si riferiscano agli interessi maturati sui finanziamenti nei confronti di società partecipate. Tra questi sono stati inseriti anche gli interessi impliciti derivanti dall attualizzazione di alcuni finanziamenti infruttiferi per i quali è stato applicato il criterio del costo ammortizzato. I debiti sono stati iscritti secondo il criterio del costo ammortizzato, seppur anche in questo caso con delle eccezioni relative agli effetti irrilevanti, ovvero nei casi di debiti a breve termine (scadenza inferiore ai 12 mesi). Si rimanda alla disciplina prevista in termini di crediti e non viene fornita alcuna specificazione in particolare circa l attualizzazione e l eventuale tasso utilizzato. 62

64 Con le suddette informazioni si rispetta quanto previsto sia dal Codice Civile agli art e 2423, comma 4 oltre a quanto aggiunto dai rispettivi principi contabili OIC 15 e 19 (rispettivamente per quanto riguarda Crediti e Debiti). Costa Crociere S.p.A. Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio i crediti e i debiti sono iscritti in bilancio al valore nominale. Per i crediti, tale valore è ridotto a quello di presunto realizzo mediante iscrizione di apposito fondo (Bilancio al 30/11/2016, pag. 125). Crediti e debiti sono valutati tenendo conto del loro valore nominale, per i crediti nello specifico si prevede che tale valore sia ridotto a quello di presunto valore di realizzo mediante iscrizione di apposito fondo. Non viene quindi citato il nuovo criterio del costo ammortizzato previsto dalla recente riforma, tuttavia essendo l esercizio in questione non coincidente con l anno solare ma chiuso al 30 Novembre, il suddetto Bilancio relativo al periodo 1 Dicembre Novembre 2016 non dovrà tenere di conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 139 che, invece, dovranno essere considerate a partire dal successivo (non ancora disponibile al momento della suddetta analisi). Nonostante tale criterio del costo ammortizzato non debba essere applicato alle voci del seguente Bilancio, sulla base del lavoro svolto per le altre società, è possibile analizzare le voci relative ai crediti e debiti iscritti nell Attivo e nel Passivo attraverso le specificazioni della Nota Integrativa per capire se queste potrebbero rientrare o meno Figura 11 - Crediti Immobilizzati Costa Crociere SPA nell ambito di applicazione del suddetto criterio. Per quanto riguarda i crediti, quelli immobilizzati (come visibile dalla figura 11) fanno quasi 63

65 esclusivo riferimento a crediti pregressi (ovvero già esistenti nell esercizio precedente). Gli unici incrementi riguardano depositi cauzionali. Figura 12 - Crediti Attivo Circolante Costa Crociere SPA I crediti inseriti nell attivo circolante (visibili nella figura 12) si riferiscono quasi esclusivamente a crediti commerciali, per i quali si prevede una scadenza inferiore ai 12 mesi ( i crediti commerciali saranno esigibili entro l esercizio successivo (Bilancio al 30/11/2016, pag. 141)) oppure si riferiscono a crediti già maturati per cui sarebbe da ritenersi giustificato il mancato utilizzo del criterio del costo ammortizzato in virtù di quelle sono le possibili eccezioni presentate dall OIC 15 oltre alla possibilità concessa dal D.Lgs. 139/2015 di non applicare tale criterio a quei crediti (ma anche debiti) sorti antecedentemente il 1 Gennaio Per quanto riguarda i debiti il discorso equivale al precedente, ovvero si tratta di debiti pregressi oppure con scadenza entro l esercizio per cui potrebbe non essere applicato il criterio del costo ammortizzato in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015 e altresì dai principi contabili. Analizzando le varie voci che compongono lo Stato Patrimoniale: La voce debiti verso banche per quanto riguarda i finanziamenti a breve non ha subito alcun incremento durante l esercizio ma bensì è diminuita mentre per quanto riguarda i finanziamenti a lungo termine presenta esclusivamente debiti pregressi (si tratta di un finanziamento concesso dalla European Investment Bank risalente al 2009). La voce debiti verso fornitori invece accoglie solo debiti commerciali pagabili entro l esercizio successivo (Bilancio al 30/11/2016, pag. 155). 64

66 Le voci inerenti i debiti verso le società controllate, collegati e controllanti si riferiscono a rapporti di natura finanziaria, comunque antecedenti il 1 Gennaio 2016, oppure a debiti commerciali (per i quali non viene fornita alcuna specificazione precisa). La voce Altri debiti contiene invece debiti verso il personale marittimo e di terra che non sono ancora stati liquidati. Le altre voci comprendono debiti tributati e verso istituti di previdenza. Ferrero S.p.A. Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio i crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzazione (Bilancio al 31/08/2016, pag. 32) e i debiti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del loro presunto valore di estinzione (Bilancio al 31/08/2016, pag. 34). Non viene, quindi, citato il nuovo criterio del costo ammortizzato previsto dalla recente riforma, tuttavia essendo l esercizio in questione non coincidente con l anno solare ma chiuso al 31 Agosto, il suddetto Bilancio relativo al periodo 1 Settembre Agosto 2016 non dovrà tenere di conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 139 che, invece, dovranno essere considerate a partire dal successivo (non ancora disponibile al momento della suddetta analisi). Nonostante tale criterio del costo ammortizzato non debba essere applicato alle voci del seguente Bilancio, sulla base del lavoro svolto per le altre società, è possibile analizzare le voci relative ai crediti e debiti iscritti nell Attivo e nel Passivo attraverso le specificazioni della Nota Integrativa per capire se queste potrebbero rientrare o meno nell ambito di applicazione del suddetto criterio. Figura 13 - Crediti immobilizzati Ferrero SPA I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (figura 13) si suddividono 65

67 in 4 voci, i crediti verso imprese controllate si riferiscono a prestiti in Euro ed in valuta concessi alla controllata Ferrero South Arica Ltd. Per migliaia di Euro (Bilancio al 31/08/2016, pag. 40). Tali prestiti non è ben specificato se concessi durante questo esercizio o riferiti a quelli precedenti dato che, comunque, tale voce presentava un saldo positivo anche al termine dell esercizio precedente. In virtù della mancanza di informazioni esaustive non è possibile fornire un giudizio su questo prestito perché non conoscendo bene quelle che sono le condizioni contrattuali potrebbe anche essere non necessario l applicazione del criterio del costo ammortizzato, oltre al fatto che si tratta di un credito pregresso si potrebbe rientrare nella facoltà della mancata applicazione del criterio prevista dal D.Lgs. 139/2015. Stesso discorso per i crediti verso imprese collegate che in questo caso si riferiscono ad un prestito verso Ferrero India Private Ltd. Passando all analisi di quelli che sono i crediti iscritti nell attivo circolante tralasciando i crediti tributari e quelli per imposte anticipate, i crediti verso clienti come visibile dalla figura 14 sono tutti esigibili entro l esercizio (e quindi possono rientrare in una delle cause di mancata applicazione del costo ammortizzato in base al principio di rilevanza). Figura 14 - Crediti verso clienti Ferrero SPA Per quanto riguarda i crediti verso società controllate, collegate e controllanti si fa riferimento a rapporti con varie società. In riferimento alla voce delle collegate viene indicato che i crediti verso società collegate si riferiscono esclusivamente a rapporti con la consociata Ferrero India Private Ltd. e sono riconducibili, principalmente, a forniture di prodotti e servizi (Bilancio al 31/08/2016, pag. 43) in questo senso sono dunque da considerare quale crediti commerciali anche se non vi sono ulteriori 66

68 informazioni al riguardo. Non sono presenti infatti scadenze e nemmeno altri dati per capire meglio la natura del credito e le condizioni contrattuali. Figura 15 - Crediti verso altri Ferrero SPA Infine i crediti verso altri, visibili nella figura 15, non prevedono incrementi salvo la voce altri crediti che si riferisce ad un credito maturato tra il 2015 e 2016 con GSE e altri crediti diversi che però non vengono specificati se non nell importo singolo di (migliaia di Euro) nei confronti di consociate del Gruppo e (migliaia di Euro) crediti per valutazioni positive relative a contratti a termine su valute. Per quanto riguarda i debiti, analizzando le varie voci, tra i debiti verso banche, visibili nella figura 16, una parte ha la propria scadenza entro l esercizio successivo Figura 16 - Debiti verso banche Ferrero SPA quindi può rientrare in uno di quei casi in cui non viene applicato il costo ammortizzato per questioni di rilevanza, l eventuale dubbio circa la possibile applicazione di tale criterio sorge per quei finanziamenti a medio lungo termine con scadenza superiori ai 12 mesi che tuttavia riguardano valori pregressi visto che in quest ultimo esercizio vi è stato un decremento senza l indicazione di nuovi finanziamenti accesi, quindi anche in questo caso è possibile rientrare in una delle eccezioni previste a norma di legge. 67

69 I debiti verso altri finanziatori, figura 17, presentano esclusivamente valori con scadenza entro i 12 mesi per cui in questo caso si rientrerebbe nella possibile esclusione del costo ammortizzato per mancanza di significatività dovuta alla scadenza breve. Figura 17 - Debiti verso altri finanziatori Ferrero SPA Per quanto riguarda i debiti verso fornitori non viene fornita alcuna informazione, né riguardo la scadenza né da cosa derivino (figura 18). Figura 18 - Debiti verso fornitori Ferrero SPA I debiti verso società controllate e controllanti (figura 19) si riferiscono, per quanto riguarda quelli relativi a società controllate a: debiti commerciali, fiscali e in un solo caso finanziari, ma relativo a importi pregressi verso Ferrero Pubbliregia SRL (dati desumibile dalla spiegazione alla tabella fornita in Nota Integrativa). I debiti verso società controllanti invece sono relativi a dividendi non ancora corrisposti dell esercizio precedente (nei confronti di Ferrero International S.A.) e altre poste di natura commerciale. Anche in questo caso il nuovo criterio potrebbe non essere 68

70 applicato in virtù della irrilevanza derivante da una sua applicazione o in virtù del fatto che si tratti di valori già iscritti in Bilancio. Figura 19 - Debiti verso società controllate, controllanti e collegate Ferrero SPA Per quanto riguarda gli altri debiti si tratta di poste dalla natura commerciale per le quali non vengono specificate scadenze. Mercegaglia Carbon Steel S.p.A. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016, sia i crediti che i debiti sono stati valutati tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, tuttavia sono altresì indicate delle eccezioni in base alle quali tale nuovo criterio non è stato applicato. Per quanto riguarda i crediti si prevede l applicazione del suddetto esclusivamente a quelli sorti dopo il 1 Gennaio 2016 ed esigibili oltre l esercizio oltre al fatto che gli effetti dell applicazione debbano essere ritenuti rilevanti. Tale criterio, in relazione ai crediti, risulta non essere applicato a quelli pregressi, ovvero già esistenti al 1 Gennaio Tale facoltà è prevista dall art. 12, comma 2, del D.Lgs. 139/2015. Allo stesso modo risulta non essere applicato a quei crediti in caso di effetti irrilevanti e, per ammissione dell OIC 15, sono da ritenersi tali quelli con scadenza inferiore ai 12 mesi. In caso di mancato applicazione di tale criterio è previsto una valutazione al valore nominale, rettificato ove necessario da appositi fondi svalutazione per essere allineato al presunto valore di realizzo (criterio precedente di valutazione dei crediti). 69

71 Per quanto riguarda i debiti, si prevede un trattamento similare a quanto già evidenziato precedentemente, ovvero il criterio generale è quello del costo ammortizzato; tuttavia esistono delle eccezioni che sono da ritrovare negli effetti irrilevanti derivanti dall applicazione di tale criterio e quindi quei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, oltre alla possibilità prevista, come per i crediti, di non applicare tale novità ai debiti pregressi. Anche in questo caso, nelle situazioni dove non viene applicato il costo ammortizzato, si fa riferimento al valore nominale. Con le suddette informazioni si rispecchia quanto previsto sia dal Codice Civile agli art e 2423, comma 4 oltre a quanto aggiunto dai rispettivi principi contabili OIC 15 e 19 (rispettivamente per quanto riguarda Crediti e Debiti). Figura 20 - Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati Merceglia Carbon & Steel SPA Analizzando nel dettaglio le voci dello Stato Patrimoniale, è possibile evidenziare come per quanto riguarda i crediti immobilizzati, ovvero quelli presenti tra le immobilizzazioni finanziarie, quelli che possono essere stati sottoposti ad una valutazione tenendo conto del costo ammortizzato sono pari (figura 20). Si tratta di quelli che sono sorti nel 2016 e che hanno una scadenza oltre l esercizio. Tuttavia non sono presenti dei calcoli dettagliati per l applicazione del criterio e potrebbero esserci ulteriori motivazioni che rendono gli effetti dell applicazione irrilevanti e quindi si rientri in uno dei casi in cui non si applica tale criterio. Figura 21 - Crediti attivo circolante Mercegaglia Carbon & Steel SPA Per quanto riguarda i crediti nell attivo circolante (come si evince dalla 70

72 figura 21) è possibile evidenziare che le somme esigibili oltre l esercizio fanno riferimento a per crediti verso imprese controllate iscritti nell attivo circolante. Anche in questo caso non sono presenti calcoli specifici o riferimenti al costo ammortizzato nello specifico di tale cifra, per cui potrebbe comunque non essere applicato tale criterio nonostante l esigibilità oltre l esercizio perché gli effetti potrebbero essere irrilevanti o tale cifra potrebbe anche riferirsi a somme pregresse (per le quali viene espressamente previsto la mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato). Allo stesso modo, anche per i debiti, non sono fornite informazioni nello specifico circa quelli che possono essere i calcoli relativi all applicazione del criterio del costo ammortizzato. Sebbene tale nuovo criterio non risulti mai applicato (nonostante sia stato preso in considerazione), in base alle informazioni fornite risultano essere rispettate le norme previste dal Codice Civile e quanto integrato dai rispettivi principi contabili nazionali di riferimento OIC 15 e 19. PAC 2000 Soc. Coop. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016 il criterio del costo ammortizzato viene utilizzato per i crediti immobilizzati mentre non risulta essere applicato per quelli iscritti nell attivo circolante e per i debiti. In quest ultimi casi la motivazione è da ritrovare nella scadenza (entro i 12 mesi, per i crediti) e per gli effetti irrilevanti derivanti dall applicazione del suddetto criterio ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta. Tali possibilità sono previste espressamente dagli OIC 15 e 19. In sostituzione del costo ammortizzato i crediti iscritti nell attivo circolante si prevede siano valutati per il presunto valore di realizzo mentre i debiti saranno valutati per il loro valore nominale, salvo l applicazione dell attualizzazione. Discorso differente per quanto riguarda i crediti immobilizzati, ovvero quelli iscritti tra immobilizzazioni finanziarie per i quali si prevede espressamente l applicazione del criterio del costo ammortizzato quale criterio di valutazione. Tale metodologia di valutazione riguarda i crediti sorti o modificati nel corso dell esercizio 2016 in quanto 71

73 per quelli pregressi la società si è avvalsa della possibilità prevista dal D.Lgs. 139/2015 di non applicare tale nuovo criterio, mantenendo la vecchia valutazione. Oltre all applicazione del costo ammortizzato la valutazione prevede di tenere conto anche del fattore temporale nonché del presumibile valore di realizzo. Il fattore temporale e quindi l eventuale attualizzazione si prevede rispettato confrontando il tasso di interesse effettivo con quello di mercato. Nel caso il primo sia significativamente differente rispetto il secondo, quest ultimo sarà utilizzato ai fini del calcolo dell attualizzazione del credito e quindi della determinazione del valore di iscrizione in bilancio. In base a quanto evidenziato l unica eccezione a tale criterio risulta essere quella relativa ai crediti pregressi, evitando così di effettuare dei calcoli sui dati precedenti facendo sì di modificare i valori come se tale criterio fosse stato da sempre applicato. Negli altri casi invece tale criterio risulta essere applicato ai crediti immobilizzati iscritti in bilancio (anche se non presenti dei calcoli per evidenziare come questo sia stato applicato). Per quanto riguarda i debiti si prevede espressamente che siano valutati in base al loro valore nominale in virtù degli effetti irrilevanti il criterio del costo ammortizzato non è stato applicato in quanto gli effetti sono irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta (Bilancio 2016, pag. 38). L irrilevanza è da ricollegare ad una scadenza nel breve, alla natura (commerciale) del debito oppure al fatto che si tratta di debiti pregressi, quindi già iscritti in Bilancio al 1 Gennaio In base a quanto evidenziato dalla Nota Integrativa risultano essere applicate le norme di legge previste dal Codice Civile agli articoli 2427 e 2423, comma 4, dato che è stato presentato il criterio di valutazione adottato, ovvero il costo ammortizzato che è quello previsto dalla recente riforma come caso generale. Là dove questo criterio non è stato applicato è stato indicato la motivazione e quale criterio è stato preso in considerazione in sua sostituzione. Iren Mercato S.p.A. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016, sia i crediti che i 72

74 debiti sono valutati tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del presunto valore di realizzo, per quanto riguarda i debiti, del presumibile valore di estinzione. Sia per quanto riguarda i crediti che per i debiti si prevede che il valore di iscrizione iniziale tenga conto di eventuali sconti, abbuoni, premi e di tutte gli altri eventuali costi di transazione ai fini del calcolo del costo ammortizzato. Tale calcolo prevede la determinazione di un tasso di interesse effettivo (che però non viene indicato). Per quanto riguarda i debiti viene fatto presente, come consentito dal D.Lgs. 139/15, di non applicare tale nuovi criteri a quei debiti sorti prima del 1 Gennaio 2016, ovvero quelli pregressi, che saranno valutati al loro valore nominale (ovvero viene mantenuto il criterio di valutazione precedente). Per quanto riguarda i crediti, invece, non viene presentata alcuna eccezione all applicazione del criterio del costo ammortizzato che si presume applicato in ogni caso, anche a quei crediti pregressi. A tal riguardo, però, non viene fornita alcuna spiegazione sui calcoli effettuati sui valori dell esercizio precedente come se il criterio fosse già stato applicato in precedenza, con conseguenti effetti sul PN. Passando all analisi delle poste dell Attivo e del Passivo per cercare informazioni più dettagliate è possibile evidenziare come i crediti iscritti nell attivo immobilizzato (figura 22), tra le immobilizzazioni finanziarie, non subiscono alcun incremento ma bensì diminuiscono rispetto al saldo al 31/12/15. La mancanza di incrementi e quindi il sorgere di nuovi crediti pone la possibilità della mancata applicazione del criterio in linea con la possibilità di applicarlo soltanto ai nuovi crediti sorti durante l ultimo esercizio (anche se questo viene specificato solo in merito ai debiti). Figura 22 - Crediti Immobilizzati Iren Mercato SPA 73

75 Passando all attivo circolante, anche in questo caso, si ha un decremento del saldo al 31/12/16 rispetto a quello dell anno precedente ( rispetto ai del 31/12/15). Tale saldo è suddiviso tra varie voci. I crediti verso clienti sono rappresentati da crediti commerciali di cui non viene specificata la scadenza né una variazione rispetto allo scorso esercizio. Tuttavia viene indicato espressamente che l adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti (Bilancio 2016, pag. 61). In base a ciò e al fatto che non viene scritto alcunché circa il costo ammortizzato, questo criterio pare non essere stato utilizzato per tali crediti, questo soprattutto in relazione al primo elemento presentato poc anzi (crediti commerciali), ai fini di una mancata differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del credito. Discorso similare per i crediti verso società controllate e controllanti per i quali viene presentato solo un prospetto che evidenzia verso quali società si riferiscono tali crediti e una breve descrizione dove viene indicato che questi valori si riferiscono a crediti di natura commerciale. Per quanto riguarda i crediti vero società collegate si fa invece riferimento a depositi cauzionali (già versati) e depositi infruttiferi a garanzia degli acquisti di gas. I crediti verso società sottoposte al controllo delle controllanti non presentano particolari indicazioni salvo una tabella riassuntiva degli importi e delle società al quale si riferisce il credito. I crediti vero altri fanno sempre riferimento a crediti di natura commerciale senza particolari indicazioni e per questo motivo può essere fatto un discorso similare al precedente (circa i crediti verso clienti). Passando all analisi del Passivo, e quindi dei debiti, come per i crediti si ha un decremento rispetto allo scorso esercizio, rispetto ai del 31/12/2015. In base, forse, a questo decremento e quindi a quanto specificato (nella parte inziale della nota integrativa circa la mancata applicazione del nuovo criterio a quei debiti già iscritti in Bilancio al 1 Gennaio 2016) non si è ritenuto di applicare il 74

76 costo ammortizzato in nessun caso, situazione ribadita dalla dicitura i debiti sono valutati al valore nominale (Bilancio 2016, pag. 69). Per quanto riguarda l informazione in Nota Integrativa sono state rispettate le norme di legge, attraverso l indicazione del criterio utilizzato, in base all art c.c., e art. 2423, comma 4, c.c. per quanto riguarda i casi di mancata applicazione e conseguente motivazione, tuttavia, le informazioni circa l utilizzo del nuovo criterio, anche ai fini di una mancata applicazione, sono carenti sebbene non sembra mai essere stato applicato. Agricola Tre Valli Soc. Coop. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016, sia i crediti che i debiti sono valutati tenendo conto del criterio del costo ammortizzato e del fattore temporale. Seppur la regola generale prevista sia quella del criterio del costo ammortizzato come metodo di valutazione dei crediti e dei debiti, per entrambi sono previste delle eccezioni che sono relative a quelli già iscritti in Bilancio al 31 Dicembre 2015 (per i quali si è mantenuta una valutazione secondo il presumibile valore di realizzo per i crediti e valore nominale per i debiti) e quelli verso i quali l applicazione del suddetto criterio porterebbe ad effetti irrilevanti ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta (anche in questo caso saranno applicati i precedenti metodi di valutazione). Ai fini del fattore temporale viene specificato, sia per i crediti che per i debiti, che si è proceduto ad una attualizzazione là dove il tasso di interesse effettivo dell operazione sia significativamente differente da quello di mercato. In base alle eccezioni sopra esposte, nonostante fosse stato considerato il nuovo criterio questo non risulta essere stato applicato in nessun caso, dato che per quanto riguarda i crediti immobilizzati questi fanno riferimento a valori che già erano presenti in Bilancio, mentre quelli iscritti nell attivo circolante hanno quasi per intero una scadenza che non supera i 12 mesi o comunque l applicazione del suddetto criterio avrebbe portato a degli effetti irrilevanti. Per quanto riguarda i debiti il discorso è 75

77 equivalente al precedente e tale nuovo criterio, seppur considerato, non risulta essere applicato in via pratico perché i casi che si propongono sono tutti rientranti nelle eccezioni. In base alle informazioni contenute all interno della Nota Integrativa è possibile dire che la società è stata coerente con quanto previsto dal Codice Civile e dai rispettivi principi contabili di Crediti e Debiti, ovvero OIC 15 e 19. Mediamarket S.p.A. Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all esercizio 2016 i crediti iscritti in Bilancio rappresentano diritti ad esigere ammontari di disponibilità liquide da clienti o da altri terzi e sono valutati secondo il valore presumibile di realizzazione, il valore nominale dei crediti è pertanto rettificato per tenere di conto di perdite previste per inesigibilità, rettifiche di fatturazione, sconti e abbuoni e altre cause di minor realizzo (Bilancio 2016, pag. 9). I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale. (Bilancio 2016, pag. 10). I Crediti e i debiti non sono valutati tenendo conto del criterio del costo ammortizzato ma bensì attraverso il presumibile valore di realizzo (per i crediti) e il valore nominale (per i debiti). Non viene, quindi, citato il nuovo criterio del costo ammortizzato previsto dalla recente riforma, tuttavia essendo l esercizio in questione non coincidente con l anno solare ma chiuso al 30 Settembre, il suddetto Bilancio relativo al periodo 1 Ottobre Settembre 2016 non dovrà tenere di conto delle novità introdotte dal decreto legislativo 139 che, invece, dovranno essere considerate a partire dal successivo (non ancora disponibile al momento della suddetta analisi). Nonostante tale criterio del costo ammortizzato non debba essere applicato alle voci del seguente Bilancio, sulla base del lavoro svolto per le altre società, è possibile analizzare le voci relative ai crediti e debiti iscritti nell Attivo e nel Passivo attraverso le specificazioni della Nota Integrativa per capire se queste potrebbero rientrare o meno nell ambito di applicazione del suddetto criterio. I crediti iscritti nell attivo immobilizzato fanno interamente riferimento a depositi cauzionali prevalentemente relativi alle utenze dei punti vendita in cui la Società 76

78 esercita la sua attività (Bilancio al 30/09/2016, pag. 17) e quindi potrebbe non essere applicato tale criterio. Per quanto riguarda i crediti iscritti nell attivo circolante è necessario un discorso più ampio dato che ci sono varie tipologie di credito. Quelli verso clienti fanno riferimento a premi da incassare, da vendite effettuate con finanziamenti ai clienti erogati da Finanziarie indipendenti ed esigibili a breve (Bilancio al 30/09/2016 pag. 18). Quest ultimo punto, riferito all esigibilità nel breve, permette di rientrare nella possibilità di mancanza di significatività che permette la mancata applicazione del costo ammortizzato. Sempre in un ottica temporale di mancato rilievo figurano i crediti verso altri debitori (entro i 12 mesi). Per quanto riguarda, invece, la voce relativa ai crediti verso società controllanti non viene data alcuna informazione dettagliata circa la sua composizione che al termine del periodo presenta anche un valore cospicuo pari a Figura 23 - Debiti Mediamarket SPA Passando all analisi dei debiti (visibili in figura 23) nella spiegazione a tale tabella è indicato espressamente non esistono debiti con scadenza oltre l esercizio successivo (Bilancio al 30/09/2016, pag. 23). A tal ragione, è facile individuare questa come un ipotesi ai fini della possibile mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato in relazione al principio di rilevanza e quindi di un irrilevanza derivante dalla mancata applicazione del suddetto criterio ai fini dell informativa di Bilancio. 77

79 Auchan S.p.A. Come si evince dal paragrafo della Nota Integrativa riguardante i Criteri di Valutazione adottati per la redazione del Bilancio relativo all esercizio 2016 I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (Bilancio 2016, pag. 48). I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (Bilancio 2016, pag. 50). Per entrambi viene specificato che il valore di iscrizione iniziale sarà derivante dal valore nominale, dai vari costi di transazione e tutti i premi, sconti e abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il credito/debito così come previsto per il calcolo suddetto (del costo ammortizzato) che terrà di conto anche del tasso di interesse effettivo per determinare quelli che sono gli interessi impliciti relativi al credito/debito. Nell analisi delle varie poste dell attivo, per quanto riguarda i crediti iscritti nell attivo immobilizzato pare facciano riferimenti a valori già presenti in Bilancio all inizio dell esercizio e nonostante non sia specificato nulla (come per i debiti) il criterio del costo ammortizzato dato che non viene specificato è da intendersi come non applicato. Per quanto riguarda invece i crediti iscritti nell attivo circolante (visibili con nella figura 24) non vengono fornite particolati informazioni né per quanto riguarda la scadenza né per quanto riguarda la natura del credito, salvo alcuni di quelli verso le imprese controllante. Quelli verso Gallerie Commerciali Italia SPA fanno riferimento a prestazioni di servizi tecnici e rifatturazione di spese su parti comuni (Bilancio 2016, pag. 63). Quelli verso SMA SPA fanno riferimento a contributi promozionali, prestazioni diverse e vendite di merci (Bilancio 2016, pag. 63). Infine i crediti verso Comfactor SPA ed Erregest SPA sono rappresentati dai crediti per consolidato fiscale (Bilancio 2016, pag. 63). 78

80 Per quanto concerne, invece, i crediti verso imprese sottoposte al controllo delle Figura 24 - Crediti Attivo Circolante Auchan SPA controllanti viene data informazione soltanto per l incremento dei crediti verso la società RT Mart Inter LTD, dovuto ad un aumento delle esportazioni verso Taiwan. Tali crediti sono quindi da supporre come commerciali. Per quanto riguarda i crediti verso clienti non viene presentata alcuna tabella ma viene solo dettato l ammontare e la motivazione della sua riduzione rispetto l esercizio precedente, dovuta principalmente alla cessione del credito verso un operatore in franchising alla controllata SMA SPA (Bilancio 2016, pag. 63). Non viene dettata alcuna informazione circa il costo ammortizzato e per questo motivo, unito alla mancanza di informazioni in generale non è facile capire se questo sia stato applicato (difficilmente visto le poche informazioni fornite) e in caso contrario la motivazione che ha portato a ciò. Per quanto riguarda i debiti, nello specifico, viene previsto che, come consentito dal D.Lgs. 139/2015, non sia applicato tale criterio a quelli pregressi che manterranno la loro valutazione al valore nominale. 79

81 Analizzando le voci che compongono il Passivo e nello specifico i debiti, è possibile evidenziare che i debiti verso fornitori si compongono tutti di valori scadenti entro l esercizio. Nonostante non sia data alcuna specificazione circa eventuali casi di mancata applicazione del costo ammortizzato questo potrebbe corrispondere ad uno dei suddetti in relazione alla rilevanza. Per quanto riguarda i debiti verso le altre società (controllate e controllanti) come per i crediti non vengono date troppe informazioni, sia per quanto riguarda la natura del debito sia per le scadenze. In base a quanto evidenziato dalla Nota Integrativa l informativa presentata risulta essere in linea con quanto richiesto dal Codice Civile e dai principi contabili OIC 15 e 19 seppur le informazioni risultino decisamente carenti e il criterio sebbene preso in considerazione ai fini della valutazione non sembra essere stato applicato o anche se applicato, non è possibile capire bene come e dove ciò è avvenuto. SMA S.p.A. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016 sia i crediti che i debiti sono iscritti in Bilancio tenendo conto del criterio del costo ammortizzato. Sia per i crediti sia per i debiti viene indicato che sconti, abbuoni, premi ed altri eventuali costi di transazione sono considerati ai fini del calcolo del costo ammortizzato e quindi del valore di iscrizione iniziale, tenendo conto, altresì del tasso di interesse effettivo. Non vengono indicate eventuali eccezioni a tale criterio ma nemmeno vengono date ulteriori informazioni al riguardo circa i calcoli effettuati, soprattutto in merito a quelli che sono stati i calcoli necessari per adeguare i valori di crediti e debiti pregressi come se fossero sempre stati valutati secondo il criterio del costo ammortizzato. A tal fine è utile analizzare nel dettaglio le poste dell Attivo e del Passivo per vedere se questo criterio è stato utilizzato oppure no dato che all interno dei criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio non sono state fornite troppe informazioni al riguardo. 80

82 I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie presentano due importi esigibili entro l esercizio, entrambi fanno riferimento ad un finanziamento, nel primo caso (quello concesso nei confronti del Punto Lombardia S.P.A.) data l esigibilità entro l esercizio e al fatto che è stato concesso a normali condizioni di mercato tale nuovo criterio potrebbe non essere applicato. Discorso differente per quanto riguarda l altro finanziamento verso la S.C.S. SMA Cambria Sicilia S.r.L. di 28,7 milioni, concesso durante l esercizio, e con scadenza interamente oltre l esercizio. In questo caso dovrebbe essere applicato il criterio del costo ammortizzato e, data la durata, con attualizzazione. Nonostante ciò non viene scritto nulla al riguardo circa tale criterio. I crediti verso altri che si trovano sempre tra le immobilizzazioni, invece, sono da riferire a crediti commerciali oppure a crediti pregressi, per i quali, sebbene non sia stata presentata in forma espressa alcune eccezione, si potrebbe rientrare in uno di quei casi e quindi non applicare tale nuovo criterio. Passando all analisi dei crediti verso clienti durante l esercizio non subiscono alcun incremento ma bensì diminuiscono, per cui, in relazione all eccezione presentata da D.Lgs. 139/2015, può non essere applicato tale nuovo criterio a quei crediti pregressi, ovvero già presenti in Bilancio al 1 Gennaio Stesso discorso per i crediti verso imprese controllate. Non sono presenti adeguate informazioni circa i rediti verso imprese collegate e verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti per cui risulta difficile capire se sussistono o meno le condizioni per applicare tale nuovo criterio che comunque non viene specificato in nessun caso e per questo motivo da ritenersi inapplicato. Per quanto riguarda la voce crediti verso altri la parte esigibile oltre l esercizio ammonta come iscritto a (migliaia) di Euro e riguarda crediti verso l erario per contenzioso tributario. Passando all analisi del Passivo i debiti verso fornitori non sono specificati ma riguardano: forniture di merci, servizi e immobilizzazioni. A tal ragione ci si riferisce a debiti di natura commerciale e probabilmente dalla scadenza inferiore ai 12 mesi e quindi, anche in questo caso, rientrare in uno dei casi di mancata applicazione del nuovo criterio. 81

83 I debiti verso imprese controllate sono riferiti a debiti commerciali e debiti tributati. Per quanto riguarda i debiti verso società controllanti e debiti verso società sottoposte al controllo delle controllanti non vengono fornite, invece, adeguate informazioni per giudicare se la presenta mancata applicazione del criterio (dato che non è scritto nulla al riguardo) sia corretta o meno. Stesso discorso anche per i debiti verso altri. L informativa presentata dalla Nota Integrativa risulta essere in linea con quanto previsto dal Codice Civile e dai principi contabili OIC 15 e 19, tuttavia le informazioni fornite sono veramente scarne e non sufficienti per capire dove e soprattutto se questo criterio è stato utilizzato oltre alla mancata possibilità, in molti casi, di giudicare se la mancata applicazione (che risulta essere stata la scelta in tutti i casi visto la mancanza di informazioni contrastanti) è stata la scelta giusta. Aspiag Service S.R.L. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016, crediti e debiti sono valutati tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, così come previsto in base alla recenti riforme. Tuttavia è indicato altresì che in relazione alla condizioni contrattuali e sostanziali in essere alla rilevazione (Bilancio 2016, pag. 11 e 12) dei suddetti (crediti e debiti) è stato ritenuto più congruo non adottare tale nuovo criterio in un ottica di irrilevanza degli effetti di una sua possibile applicazione. In sua sostituzione sono indicati, quali criteri di valutazione, quelli del presumibile valore di realizzo per i crediti e del valore nominale per i debiti, ovvero quelli che erano i criteri stabiliti dal Codice Civile prima della recente riforma. La motivazione alla base della quale tale nuovo criterio è stato preso in considerazione ma non applicato è riferita all irrilevanza derivante da quest ultimo, è necessario a tal fine analizzare più nel dettaglio le poste dell attivo e del passivo per evidenziare meglio a cosa può essere riferita questa irrilevanza. Per quanto riguarda l attivo, partendo dai crediti immobilizzati (visibili nella figura 25), ovvero quello iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, le variazioni relative 82

84 all esercizio 2016 fanno esclusivo riferimento ai depositi cauzionali senza riferirsi a crediti commerciali o addirittura finanziari, in questo caso dunque è da considerare Figura 25 - Crediti Immobilizzati Aspiag SRL ammissibile non la applicazione del criterio del costo ammortizzato. Per quanto riguarda, invece, i crediti iscritti nell attivo circolante, come è possibile vedere nella figura 26, gran parte di questi ha una scadenza entro l esercizio e quindi risulta sicuramente rispettato il dettato di non rilevanza ai fini della mancata applicazione del criterio. Figura 26 - Crediti Attivo Circolante Aspiag SRL Per quanto riguarda quelli che, invece, hanno una scadenza che va oltre l esercizio per i crediti verso clienti è possibile evidenziare come la variazione nell esercizio sia negativa, ovvero c è stato un decremento e tale valore pare essere relativo a crediti 83

85 pregressi e sebbene non sia stata espressamente prevista potrebbe anche essere stata applicata la facoltà di non applicare il criterio ai crediti sorti antecedentemente il 1 Gennaio Per quanto riguarda i crediti verso altri che si compongono di varie voci non si ha una suddivisione per scadenza per cui è difficile capire se quelli che sono incrementati durante l esercizio (figura 27) sono a breve o medio/lungo termine e quindi più difficilmente siano riconducibili ad una possibile irrilevanza. Figura 27 - Crediti verso altri Aspiag SRL Passando all analisi del Passivo e quindi dei debiti, visibili nella figura 28, anche in questo caso come per i crediti gran parte dei suddetti ha una scadenza entro l esercizio e quindi possono rientrare nell eccezione in termini di rilevanza presentata nella spiegazione dei criteri di valutazione. 84

86 Figura 28 - Debiti Aspiag SRL Tuttavia non tutti hanno una scadenza nel breve e per quelli che vanno oltre l esercizio tale discorso della rilevanza potrebbe non essere valido salvo possibilità quali una mancata differenza tra il valore a scadenza e valore iniziale del suddetto debito, possibilità che si può avere per debiti commerciali (che però spesso hanno anche una durata entro l esercizio) mentre appare meno facile per debiti finanziari. Per quanto riguarda i debiti verso banche è visibile dalla figura 23 come la parte esigibile oltre l esercizio abbia subito un decremento nel 2016 e quindi non sono sorti nuovi debiti ma bensì sono stati in parte saldati quelli precedenti. Nonostante non siano state presentate delle eccezioni questo potrebbe essere il caso di mancata applicazione del criterio in quanto si tratta di valori già esistenti in Bilancio al 1 Gennaio Figura 29 - Debiti verso banche Aspiag SRL 85

87 I debiti verso fornitori seppur siano contraddistinti da una parte esigibile oltre l esercizio si riferiscono a debiti commerciali (vedi figura sottostante, n. 30) e come per i debiti verso banche non hanno un incremento ma un decremento nel In virtù di questi fattori può essere ricollegato sia il discorso della rilevanza sia quello dei debiti pregressi. Figura 30 - Debiti verso fornitori Aspiag SRL I debiti relativi alle società controllanti e quelli verso società sottoposte a controllo delle controllanti fanno tutti riferimento a debiti commerciali salvo due finanziamenti rispettivamente di e che sono anche le parti esigibili oltre l esercizio e per le quali potrebbe trovare applicazione il costo ammortizzato (figure 31 e 32). In questi due casi ci si riferisce a finanziamenti già presenti in Bilancio e per i quali può essere stata applicata la possibilità di non far riferimento al nuovo criterio per valori già iscritti alla data del 1 Gennaio Figura 31 - Debiti verso società controllanti Aspiag SRL 86

88 Figura 32 - Debiti verso società sottoposte al controllo delle controllanti Aspiag SRL Infine per gli altri debiti che possiedono una parte esigibile oltre l esercizio e che quindi potrebbe prevedere l applicazione del costo ammortizzato non vengono fornite particolari informazioni che fanno sì di rendere difficile l analisi e quindi eventuali errori di valutazione relativi alla mancata applicazione del nuovo criterio. In base a quanto evidenziato dalla Nota Integrativa l informativa presentata risulta essere in linea con quanto richiesto dal Codice Civile e dai Principi Contabili, la mancata applicazione del criterio nonostante sia stata presa in considerazione risulta essere verificata in quasi tutti i casi anche se le informazioni non sono molte, soprattutto in relazione alla voce altri debiti. Calzedonia S.p.A. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016 sia i crediti che i debiti sono valutati tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, del fattore temporale e, per quanto riguarda i crediti, del presunto valore di realizzo. In base a questa definizione si desume che crediti e debiti sono stati valutati tenendo conto del nuovo criterio, tuttavia, vengono poi indicate delle eccezioni. Tali eccezioni sono rappresentate dalla irrilevanza derivante dall applicazione del criterio suddetto. Quindi, l eventuale mancata applicazione, è da collegare al principio della rilevanza, anche se non vengono fornite ulteriori informazioni al riguardo su quando può esserci un irrilevanza degli effetti e quindi i casi nei quali effettivamente il 87

89 costo ammortizzato non sarà applicato (anche in base all analisi del paragrafo relativo alle specificazioni delle poste dell Attivo e del Passivo). In base a quanto previsto dai principi contabili, come esempi al riguardo, si può fare riferimento alla durata del credito/debito se inferiore ai 12 mesi oppure al caso in cui non ci siano differenze sostanziali tra valore iniziale e valore alla scadenza. Un altra possibile eccezione è rappresentata da quei crediti (discorso analogo anche per i debiti) già iscritti in Bilancio al 1 Gennaio 2016 con riferimento ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all esercizio avente inizio a partire dal 1 gennaio 2016, gli stessi sono iscritti al presumibile valore di realizzo (Bilancio 2016, pag. 15). Per questi si prevede la mancata applicazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015, dettato riportato anche all interno dei rispettivi principi contabili relativi a crediti e debiti (OIC 15 e 19). In relazione ai crediti e ai casi in cui non viene applicato tale nuovo criterio si prevede che la valutazione sia fatta al presumibile valore di realizzo. Per quanto riguarda il calcolo del costo ammortizzato non viene fornita alcuna informazione circa l eventuale attualizzazione o meno. Per quanto riguarda, invece, i debiti sorge un discorso analogo, prevendendo che in caso di mancata applicazione del criterio del costo ammortizzato vengano valutati per il loro valore nominale. Nel calcolo, in merito ad un eventuale attualizzazione, viene previsto che il tasso di interesse effettivo sia confrontato con quello di mercato (che però non viene indicato né nell importo né attraverso alcuna motivazione alla base di quello che è stato il valore scelto). In ottemperanza a quanto previsto dall art c.c. sono stati indicati i criteri di valutazione adottati, ovvero, in questo caso, per crediti e debiti, quello del costo ammortizzato (previsto dalla recente riforma). Nei casi in cui questo criterio non è stato applicato è stata data una motivazione, come previsto dall art. 2423, comma 4, c.c., seppur generica (ovvero quella degli effetti irrilevanti ai fini di una rappresentazione chiara, veritiera e corretta) senza altra spiegazione più specifica. La differenza tra valore nominale e valore di iscrizione del credito/debito, valutato tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, è da attribuirsi (anche se non 88

90 espressamente iscritto) a proventi e oneri finanziari dato che non è stata scritta alcuna differente previsione (come prevedono gli OIC 15 e 19). Iper Montebello S.p.A. Analizzando il paragrafo della Nota Integrativa relativo ai criteri di valutazione utilizzati per la redazione del Bilancio riguardante l esercizio 2016 sia i crediti che i debiti sono iscritti in Bilancio tenendo conto del criterio del costo ammortizzato, tuttavia per entrambi vengono previste delle eccezioni. Per quanto riguarda i crediti si prevede la possibilità di esimersi dall applicazione di questo criterio per quei valori già presenti in Bilancio al 1 Gennaio 2016 e quindi relativi ad operazioni pregresse. Gli altri casi di mancata applicazione fanno invece riferimento ai casi in cui i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza siano di scarso rilievo o ancora nel caso in cui la durata sia inferiore ai 12 mesi. In tali casi i crediti vengono valutati secondo il criterio del costo ammortizzato. Viene poi data un ulteriore specificazione circa i crediti commerciali con scadenza superiore ai 12 mesi con corresponsione di interessi o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, per i quali si prevede l applicazione del criterio del costo ammortizzato e quindi dell attualizzazione dei flussi finanziari futuri tramite il tasso di interesse di mercato, per ottenere quello che è il valore di iscrizione iniziale. La differenza tra valore di iscrizione iniziale e valore finale del credito è attribuita quale provento finanziario a Conto Economico. Nonostante questa specificazione non viene indicato alcun credito in particolare per il quale sia stato effettuato tale trattamento. Quello che si può desumere circa l analisi delle poste in Bilancio e in riferimento all attivo circolante è che tutti i crediti presenti, anche quelli scadenti oltre l esercizio riguardano finanziamenti concessi a tassi di mercato e in base a quanto dettato precedentemente si presume sarà utilizzato il criterio del costo ammortizzato ma senza procedere con l attualizzazione. 89

91 Figura 33 - Crediti verso controllanti Iper Montebello SPA I crediti verso Canova 2007 S.P.A. e Finer S.P.A. (della figura 33 soprastante) come spiegato nella parte descrittiva si rifanno a finanziamenti fruttiferi (con tassi di mercato) a lunga scadenza concessi nell esercizio. Per quanto riguarda i debiti le eccezioni fanno riferimento sempre ad una causa di irrilevanza degli effetti, ovvero per debiti a breve termine (scadenza inferiore a 12 mesi). Viene poi riportato a quanto descritto in ottica crediti circa i casi di irrilevanza derivante dall applicazione del criterio. Circa le eccezioni relative ai debiti non è ben spiegato se è utilizzata, come per i crediti, la facoltà di non applicare il criterio alle operazioni pregresse anche se, dato il fatto che non viene minimante espresso alcun calcolo circa l adattamento dei valori come se tale criterio fosse stato sempre usato, è da ritenersi usata. In riferimento ai debiti, come è possibile vedere dalla figura numero 34, il criterio risulta essere applicabile solo in due casi, ovvero in riferimento ai debiti verso banche Figura 34 - Riepilogo debiti Iper Montebello SPA e altri debiti in quanto vi è una parte scadente oltre l esercizio. In tutti gli altri casi dato la breve durata dei debiti tale criterio risulta non applicato. In riferimento ai due casi 90

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