Comune di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE

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1 (Proposta n /01/2010) Oggetto: Approvazione Regolamento per il servizio di Affido familiare e di Appoggio familiare PREMESSO: IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI AL CITTADINO che la Legge 149/01 all oggetto "Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina l adozione e l affidamento dei minori», nonché al titolo VIII libro primo codice civile" stabilisce, all art. 1 comma 3 che Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell ambito le proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto la loro autonomia e nei limiti le risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l abbandono e di consentire al minore di essere educato nell ambito la propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione l opinione pubblica sull affidamento e l adozione e di sostegno all attività le comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo la tutela dei minori e le famiglie per la realizzazione le attività di cui al presente comma>>; che la Regione Marche con propria Deliberazione di Giunta n. 583/08, riprendendo quanto previsto dall art.1 comma 1250 la Legge 296/06, provvedeva ad approvare la sperimentazione di progetti innovativi per la riorganizzazione dei consultori familiari, al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a favore le famiglie, prevedendo tra l altro tra le azioni previste la promozione l istituto l affidamento familiare e consolidamento le reti di auto-aiuto familiare con il coinvolgimento privato sociale e l associazionismo; che l affido familiare rappresenta un istituto sempre secondario rispetto alla priorità la famiglia d origine e vi si potrà ricorrere solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità o nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psico-fisico, nonostante l'apporto dei servizi di cui sopra e solo qualora non sussistano gli estremi di un sostanziale ed irreversibile rifiuto ed abbandono e quindi i requisiti giuridici necessari per intraprendere la via l'adottabilità; CONSIDERATO: che l utilizzo l affido familiare negli ultimi cinque anni è cresciuto di circa il 50%, come evidenziato dai dati in possesso Centro nazionale di documentazione e analisi per l infanzia e l adolescenza; che l affido familiare non deve essere considerato come un servizio, ma un modo per garantire il diritto minore a vivere, crescere ed essere educato nell ambito di una famiglia, senza distinzione di sesso, età, lingua e religione ; che per una buona riuscita percorso l affido familiare, rivolto in particolar modo alla crescita l istituto l affido nel territorio, deve prevedere un forte collegamento tra i soggetti pubblici territorio che coinvolga anche il Terzo settore ed il privato sociale;

2 che vista la necessità a livello di Ambito territoriale di gestire le procedure relative all utilizzo l istituto l affido familiare, con iberazione Comitato dei Sindaci n /12/2009 si è provveduto ad approvare il Regolamento per il servizio di Affido familiare e di Appoggio familiare ; PRESO ATTO che il predetto Regolamento viene allegato alla presente iberazione, e ne forma parte integrante e sostanziale; RILEVATO che il Regolamento predetto si basa sulle seguenti caratteristiche: RILEVATO inoltre: attuare l affido familiare allo scopo primario di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativo in situazioni di crisi. individuare gli affidatari tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali gli operatori competenti abbiano accertato l'idoneità in base ai seguenti requisiti fondamentali: disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione minore; conoscenza l inesistenza di prospettive di adozione minore affidato e la temporaneità servizio; capacità educative ed affettive; unità idonea ed un buon stato di salute; integrazione la famiglia nell'ambito sociale; la disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con l'eventuale tutore o curatore, salvo diverse disposizioni Giudice Tutelare o Tribunale per i minorenni. l équipe socio-sanitaria integrata per l affido ( Gruppo Affido ) composta da operatori l Asur Zona 6 e l Ambito Sociale Territoriale 10, si occupa la tematica l affido familiare nel territorio di competenza, lavorando in stretta collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali l Asur, con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti, che operano in materia di tutela dei minori e le famiglie. la preparazione degli aspiranti affidatari (nucleo familiare completo, coppie e persone singole con o senza figli), intesa come costante ricerca la migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e realizzati congiuntamente dall Equipe socio-sanitaria integrata per l affido, dalle Associazioni di volontariato e dai Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e l Asur. che spettano ai Comuni l Ambito Territoriale Sociale n.10 le assicurazioni, le agevolazioni di carattere di carattere sociale ed educativo, l indennità di mantenimento, il rimborso spese e curare la partecipazione economica dei parenti dei minori tenuti agli alimenti; che spetta al Distretto sanitario l agevolazione di carattere sanitario Per quanto sopra il sottoscritto Dirigente

3 PROPONE 1) di considerare la narrativa parte integrante e sostanziale presente atto; 2) di prendere atto di quanto disposto dalla Legge 149/01, dalla DGR n. 583/08 e che con iberazione Comitato dei Sindaci n /12/2009 è stato approvato il Regolamento per il servizio di Affido familiare e di Appoggio familiare ; 3) di approvare il Regolamento per il servizio di Affido familiare e di Appoggio familiare, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale, 4) di approvare l immediata esecutività l atto. IL DIRIGENTE ( BOSCAINO FERNANDO )

4 (Proposta n /01/2010) Pareri dei responsabili dei servizi, art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ( ) PARERE DI REGOLARITA TECNICA: Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica; IL DIRIGENTE DEL SETTORE ( BOSCAINO FERNANDO ) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE: Il sottoscritto esprime parere /////////////////////// in ordine alla regolarità contabile IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI /////////////////////////////////////

5 PREMESSO CHE: Il minore ha diritto di vivere all'interno la propria famiglia e che i servizi socio-assistenziali, nella sfera le loro rispettive competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un'opera di sostegno economico, sociale, psicologico e pedagogico ai genitori o, in mancanza e sostituzione di essi, ai parenti entro il quarto grado, al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educative; l affido familiare rappresenta un istituto sempre secondario rispetto alla priorità la famiglia d origine e vi si potrà ricorrere solo qualora la famiglia naturale si trovi nell'impossibilità o nell'incapacità temporanea di rispondere ai bisogni dei propri figli e di assicurare loro un equilibrato sviluppo psicofisico, nonostante l'apporto dei servizi di cui sopra e solo qualora non sussistano gli estremi di un sostanziale ed irreversibile rifiuto ed abbandono e quindi i requisiti giuridici necessari per intraprendere la via l'adottabilità; destinatari servizio affido sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri accompagnati. RILEVATO CHE: Per affido familiare si deve intendere la collocazione temporanea con permanenza a tempo pieno (affido completo) o parziale (affido diurno o part-time) di minori presso famiglie diverse dalla propria disposta dal Servizio Sociale l Ente Locale e resa esecutiva nei termini e nei modi indicati dalla Legge; per il minore temporaneamente privo di un nucleo familiare idoneo si disporrà prioritariamente l affido familiare o, qualora non sia possibile, l inserimento in una comunità di tipo familiare; oltre all affido familiare a tempo pieno o parziale è possibile prevedere altre forme di sostegno e aiuto alla genitorialità che affondano le proprie radici nel principio di sussidiarietà orizzontale tra famiglie; e poiché favorire la famiglia significa anche favorire l infanzia, prevenendo, quindi, possibili disagi e ottimizzando risorse economiche e sociali altrimenti inutilmente perse, si deve considerare l appoggio una forma di sostegno e solidarietà tra nuclei familiari specialmente mirato per quelle famiglie prive di adeguate risorse parentali ed amicali che presentano difficoltà nella gestione familiare, pertanto esso deve intendersi come la collocazione temporanea di minori, con permanenza di alcune ore e relativa a giornate prestabilite, presso famiglie diverse dalla propria; l appoggio familiare è una porta aperta per bambini e famiglie in difficoltà momentanea, che si inseriscono in famiglie accoglienti e amorevoli che offrono il loro supporto nella gestione la vita quotidiana. L appoggio familiare è un intervento di aiuto a prevenzione di situazioni, che se trascurate nel tempo possono esprimersi in un forte disagio a danno minore. SI APPROVA: Un Regolamento per l affido e l appoggio familiare secondo i seguenti articoli.

6 AFFIDO FAMILIARE Art. 1 Competenze I Comuni afferenti all Ambito Sociale Territoriale 10 in collaborazione con l equipe integrata attua l'affido familiare disposto con decreto Giudice Tutelare luogo ove si trova il minore (affido consensuale), o dal Tribunale per i Minorenni qualora sussistano le condizioni previste dall art.330 e seguenti C.C.(affido giudiziario) allo scopo primario di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psicofisico, qualora la famiglia d'origine si trovi nella impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo in situazioni non necessariamente di patologia familiare o sociale già conclamata sia come intervento riparativo in situazioni di crisi. Art. 2 Gestione L'attuazione di tale prassi è gestita secondo quanto disposto dall art.4 la L.149/01 e con le modalità operative previste nel protocollo d intesa tra Comuni l Ambito Sociale Territoriale 10 e l Asur Zona territoriale 6 Di Fabriano. II Servizio affido familiare ha lo scopo di: promuovere, attuare e sostenere gli affidi familiari e verificarne l'andamento; provvedere al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari; assicurare il mantenimento dei rapporti minore con la famiglia d origine, agendo per la rimozione le difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e validi rapporti a meno di diverse prescrizioni l'autorità Giudiziaria; promuovere iniziative di preparazione, aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono coinvolti nell'affido familiare; promuovere la divulgazione e l'informazione sulle problematiche l'affido attraverso incontri a livello di zona aperti agli utenti, ai Servizi, alla famiglia, alle associazioni, ecc. Art. 3 Beneficiari Beneficiari servizio di affido familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani, stranieri residenti e stranieri non accompagnati che si trovano in stato di carenza o mancanza di cure familiari, per temporanea impossibilità o incapacità di chi esercita la potestà genitoriale di soddisfare i loro bisogni. Art. 4 Durata L affido familiare ha durata temporanea, non possono essere superati i due anni, ed è prorogabile dal Tribunale per i Minorenni qualora la sua cessazione rechi pregiudizio al minore. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d origine (se presente) e agli affidatari. Art. 5 Cessazione L affido familiare cessa allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore, con provvedimento la stessa autorità che lo ha predisposto. Art. 6 Affidatari Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali gli operatori competenti abbiano accertato l'idoneità in base ai seguenti requisiti fondamentali: disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione minore; conoscenza l inesistenza di prospettive di adozione minore affidato e la temporaneità servizio; capacità educative ed affettive; unità idonea ed un buon stato di salute; integrazione la famiglia nell'ambito sociale;

7 la disponibilità a mantenere validi rapporti con la famiglia di origine e con l'eventuale tutore o curatore, salvo diverse disposizioni Giudice Tutelare o Tribunale per i minorenni. Per famiglia affidataria si intende preferibilmente un nucleo familiare completo, ma possono essere comprese coppie o persone singole con o senza figli o comunità di tipo familiare. Gli affidatari si impegnano a: provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione minore in affido; suscitare, mantenere e incrementare validi rapporti con la famiglia naturale. Ciò è, infatti, riconosciuto terapeutico per un minore, sempre che non ostino, nei singoli casi controindicazioni specifiche di tipo giuridico o psicologico; mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità l'alloggio); assicurare un'attenta osservazione l'evoluzione minore in affido con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive, alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia d'origine; assicurare la massima discrezione circa la situazione minore in affido e la famiglia di origine; evitare qualsiasi richiesta di denaro alla famiglia minore; mantenere sistematico rapporti con gli operatori competenti. Le famiglie di origine si impegnano a: Art. 7 Famiglia d origine mantenere validi rapporti e legami con la famiglia affidataria; rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore, preventivamente concordate con gli operatori nel rispetto le esigenze minore stesso e le eventuali prescrizioni l'autorità giudiziaria; contribuire, secondo le proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore; favorire, in collaborazione con gli operatori e con gli affidatari, il rientro minore in famiglia. Art. 8 Equipe socio-sanitaria integrata per l affido e suoi compiti L équipe socio-sanitaria integrata per l affido ( Gruppo Affido ) composta da operatori l Asur Zona 6 e l Ambito Sociale Territoriale 10, si occupa la tematica l affido familiare nel territorio di competenza, lavorando in stretta collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali l Asur, con il Tribunale per i Minorenni e con le Associazioni di volontariato presenti, che operano in materia di tutela dei minori e le famiglie. L Equipe socio-sanitaria integrata per l affido: esamina e valuta le segnalazioni provenienti dai Servizi territoriali di minori temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare; inoltra la proposta l'affido all'amministrazione comunale con i moduli predisposti per sottoscrivere l'impegno degli affidanti e degli affidatari; promuove la divulgazione le problematiche e l'informazione sui temi l'affido;

8 provvede al reperimento, alla conoscenza e alla selezione degli affidatari; propone l abbinamento minore/affidatari, in collaborazione con i Servizi l Ente Locale e/o l Asur; conduce lavori di gruppo e un percorso di preparazione le persone disponibili all affido anche avvalendosi le Associazioni di volontariato che operano nel campo la tutela dei minori e le famiglie; sostiene gli affidatari attraverso incontri di gruppo a cui partecipano tutte le persone valutate idonee all affido dall Equipe; assicura il mantenimento dei rapporti minore con la famiglia di origine, agendo per la rimozione le difficoltà e degli impedimenti eventualmente esistenti e per il ristabilimento di normali e valide relazioni, fatte sempre salve le diverse prescrizioni; assicura agli affidatari e alla famiglia di origine il sostegno psico-sociale per tutta la durata l'affido; verifica e valuta l attività svolta fornendo una supervisione di garanzia sull andamento progetto di affido in corso; (gestisce una banca dati elaborando periodicamente dati inerenti gli affidi nel territorio di competenza, collaborando con la banca dati regionale). Art. 9 Individuazione degli affidatari Spetta all Equipe socio-sanitaria integrata per l affido individuare e sostenere le persone che danno disponibilità ad accogliere un minore in affido, secondo le modalità stabilite nel percorso di conoscenza: colloqui informativi sul significato l affido, visita domiciliare e colloquio con il nucleo al completo per conoscere a fondo la realtà familiare e valutare la reale disponibilità all affido di tutti i componenti, somministrazione di test psicologici agli affidatari, discussione e refertazione finale percorso. Le persone aspiranti affidatarie, per cui è stato emesso un parere positivo da parte degli operatori l Equipe, sulla base degli incontri effettuati e risultato la testistica, vengono considerate disponibili e i loro nominativi inseriti all interno la banca dati tenuta dall Equipe stessa. Art. 10 Preparazione degli affidatari La preparazione degli aspiranti affidatari (nucleo familiare completo, coppie e persone singole con o senza figli), intesa come costante ricerca la migliore rispondenza al ruolo che esse devono adempiere verso i minori affidati, viene operata attraverso la partecipazione a percorsi formativi promossi e realizzati congiuntamente dall Equipe socio-sanitaria integrata per l affido, dalle Associazioni di volontariato e dai Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e l Asur. Nell iter formativo sono previsti incontri individuali con gli operatori addetti e incontri di gruppo con l intervento di famiglie che stanno facendo esperienza di affido. Art. 11 Abbinamento L abbinamento affidatari/minore viene svolto congiuntamente dall Equipe sociosanitaria integrata per l affido e dal Servizio l Ente Locale e/o l Asur. Art. 12 Progetto sul minore in affido I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) incaricati caso, secondo le modalità operative previste nel protocollo d intesa tra Comuni l Ambito Sociale Territoriale 10 e l Asur Zona territoriale 6 di Fabriano Nord, redigono il progetto sul minore in affido, soffermandosi particolarmente su: i dati personali, la storia minore e la sua famiglia i motivi che hanno condotto all affidamento e la presumibile durata di questo la presenza di eventuali decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni

9 il tipo e la frequenza di rapporti tra la famiglia d origine e il minore il tipo di collaborazione tra famiglia d origine e affidatari le caratteristiche ricercate negli affidatari i momenti di verifica progetto stesso le ipotizzabili condizioni che consentono il rientro in famiglia minore. Art. 13 Impegno degli affidanti e degli affidatari All atto d ingresso minore nella famiglia affidataria, l Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari, e degli affidanti se trattasi di affido consensuale. Nell impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. Gli affidanti si impegnano a concordare, con i Servizi territoriali (Ente Locale e /o Asur) competenti incaricati caso, le modalità, gli orari e la durata degli incontri con il minore, nel rispetto le sue esigenze e quelle degli affidatari, salvo diverse disposizioni l autorità affidante. Art. 14 Garanzie e compiti degli affidatari Gli affidatari hanno uno specifico compito educativo e partecipano alle decisioni dei Servizi in merito all educazione ed al trattamento minore. A questi è garantito l affiancamento e il supporto psicologico e sociale necessari per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall Equipe sociosanitaria integrata per l affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e l Asur e con le Associazioni di volontariato. Art. 15 Rapporti tra affidanti ed affidatari Qualora il progetto sul minore lo preveda, e salvo diverse disposizioni l autorità che ha emesso il decreto di affido, gli affidatari mantengono ed incrementano, per quanto possibile, validi rapporti con la famiglia naturale. I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati caso affiancano la famiglia naturale e quella affidataria nel compito di promuovere e rinsaldare tale rapporto. Art. 16 Garanzie alla famiglia d origine Alla famiglia d origine sono garantite le informazioni riguardanti il minore, salvo diverse disposizioni l autorità che ha emesso il decreto. Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso l affido, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati caso, per rimuovere le cause che hanno determinato l affido. E garantito il ritorno in famiglia qualora vengano a cessare le condizioni che hanno reso necessario l affidamento. Art. 17 Garanzie al minore I Servizi territoriali (Ente Locale e/o Asur) competenti incaricati caso garantiscono al minore affidato tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, qualora ne venga ravvisata la necessità. Art. 18 competenze gestionali Spettano ai Comuni l Ambito Territoriale 10 le seguenti competenze: assicurazione ( stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari sono garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano al minore o che egli stesso provochi nel corso l'affido); agevolazioni di carattere sociale ed educativo (L Ente Locale di residenza minore affidato (in affidamento completo o diurno) provvede a sostenere o rimborsare le spese per i servizi

10 comunali di carattere educativo e sociale fruiti dal minore stesso (rette nido e scuola l infanzia, mensa e trasporto scolastico, rimborso libri di testo, centri estivi); indennità di mantenimento(affido) con i conseguenti oneri finanziari a favore degli affidatari per contribuire alle spese relative a prestazioni di ogni natura fornite dagli stessi al minore. L'onere mensile minimo è così'stabilito: 350,00 per l'affido completo (diurno e notturno); 175,00 per l'affido giornaliero; 60,00 per l'affido pomeridiano; un rimborso forfettario, da valutare caso per caso, per le vacanze. I singoli Comuni si riservano la discrezionalità di incrementare tale quota. Le cifre suindicate sono suscettibili di oscillazioni in eccesso fino al 30% secondo le esigenze l'affidato evidenziate nella relazione degli operatori. La cifra è aggiornabile annualmente con apposita iberazione; curare la partecipazione economica dei parenti dei minori tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 Codice Civile, ove se ne riscontri l'opportunità. In tal caso il contributo Comune è ridotto o eliminato sulla base l'entità la quota corrisposta a titolo di mantenimento. Il trasferimento finanziario alla famiglia affidataria, comunque, deve avvenire tramite il Comune; rimborso spese (appoggio) APPOGGIO FAMILIARE Art. 19 Competenze I Comuni afferenti all Ambito Sociale Territoriale 10 in collaborazione con l equipe integrata attua l appoggio familiare. Art. 20 Gestione Il servizio di appoggio familiare è gestito secondo quanto disposto dall art.4 la L.149/01 e con le modalità operative previste nel protocollo d intesa (tra Comuni l Ambito Sociale Territoriale 10 e l Asur Zona territoriale 6 Di Fabriano. Viene prevista anche una significativa collaborazione con le Associazioni di volontariato presenti che si occupano di tutela di minori e le famiglie. Art. 21 Beneficiari Beneficiari servizio di appoggio familiare sono i minori da 0 a 18 anni, italiani e stranieri residenti, la cui famiglia, seppure sostanzialmente adeguata, risulta carente di risorse parentali, amicali e di punti di riferimento, tali da rendere difficoltosa la gestione l intera vita familiare. Art. 22 Durata L appoggio familiare ha durata temporanea, concordata dalle parti che lo richiedono e lo pongono in essere, e indicata nell impegno di appoggio sottoscritto tra affidanti e affidatari. Gli interventi da attuare sono rivolti al minore, alla famiglia d origine e agli affidatari nei modi e nelle forme che i Servizi socioassistenziali competenti ritengono più rispondenti al caso. Art. 23 Cessazione L appoggio familiare cessa, oltre che per la naturale scadenza temporanea prevista nell impegno scritto, allorché siano venute meno le condizioni che lo hanno determinato e, in ogni caso, quando la prosecuzione di esso crei pregiudizio al minore e alle famiglie coinvolte. Art. 24 Affidatari d appoggio Nel servizio di appoggio familiare gli affidatari sono individuati, preparati ed abbinati al minore secondo le stesse modalità e competenze identificate per il servizio di affido familiare presente Regolamento. Art. 25 Impegno degli affidanti e degli affidatari d appoggio

11 All atto d ingresso minore nella famiglia d appoggio, l Amministrazione Comunale richiede un impegno scritto su appositi moduli, da parte degli affidatari e degli affidanti, in cui sono specificate le giornate e la durata la permanenza minore presso la famiglia d appoggio. Nell impegno, sono precisati i diritti, gli obblighi ed i rapporti tra la famiglia d origine e quella affidataria, e, tra queste e gli operatori dei Servizi. Art. 26 Garanzie e compiti degli affidatari d appoggio Nel rispetto dei principi la solidarietà, la cooperazione e mutuo-aiuto tra famiglie, basi servizio di appoggio familiare, gli affidatari si devono impegnare ad essere un punto di riferimento e sostegno, sociale, psicologico ed educativo per il minore cercando di mantenere validi rapporti con il nucleo affidante, nel rispetto progetto. Agli affidatari d appoggio è garantito il supporto psicologico e sociale per mezzo degli incontri di sostegno promossi dall Equipe socio-sanitaria integrata per l affido in collaborazione con i Servizi socio-assistenziali degli Enti Locali e l Asur e con le Associazioni di volontariato. Art. 27 Garanzie alla famiglia d origine Agli affidanti è garantito, durante tutto il percorso l appoggio, il sostegno psicologico e sociale degli operatori dei Servizi (l Ente Locale e/o l Asur) competenti incaricati caso, per rimuovere le cause che hanno determinato la situazione di disagio. Art. 28 Garanzie al minore I Servizi (l Ente Locale e/o l Asur) competenti incaricati caso garantiscono al minore tutti i necessari interventi di sostegno psicologico, educativo e sociale, previsti nel progetto. Art. 29 Assicurazione Come per il servizio di affido, anche per quello di appoggio, all atto l ingresso minore nella famiglia affidataria, l Amministrazione Comunale stipula un contratto di assicurazione tramite il quale il minore è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli provochi a persone e cose. Art. 30 Rimborso spese Nel servizio di appoggio familiare, l Amministrazione Comunale, dal momento l ingresso minore nella famiglia affidataria di supporto, si impegna a corrispondere a questa un rimborso spese mensile. L entità rimborso spese è stabilita nei limiti le disponibilità finanziarie le Amministrazioni Comunali e secondo le disposizioni contenute nella normativa socio-assistenziale correntemente in vigore. Tale quota è determinata a livello di Ambito Territoriale e pertanto applicata a tutti i Comuni l Ambito Sociale Territoriale 10. DISPOSIZIONI FINALI Art. 31 Informazione reciproca e tempestiva Il Comune e il Distretto sanitario si impegnano ad informarsi tempestivamente e reciprocamente su qualsiasi necessità o emergenza che intercorrano durante lo svolgimento l'affido. Art. 32 Gruppo di lavoro Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze e la collaborazione tra famiglie che vivono l'esperienza l'affido, in ogni zona operatori e affidatari costituiscono un gruppo di lavoro che si riunisce

12 periodicamente per una verifica l'andamento dei singoli casi e le iniziative attuate nella zona relativamente agli affidi. Art.33 Resoconto statistico annuale Annualmente il Servizio affidi di zona predispone il resoconto statistico lavoro svolto e il programma per l'anno successivo. Art. 34 Revisione Regolamento. L Ambito Sociale Territoriale 10 si riserva di rivisitare annualmente il presente Regolamento proponendo eventuali modifiche correttive.

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