REGOLAMENTO DELL 'ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI DIPENDENTI DEL RUOLO SANITARIO E DEGLI SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI

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1 REGOLAMENTO DELL 'ATTIVITÀ LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEI DIRIGENTI DIPENDENTI DEL RUOLO SANITARIO E DEGLI SPECIALISTI CONVENZIONATI INTERNI PREMESSA Riferimenti normativi Il presente Regolamento della disciplina e delle modalità organizzative dell'attività Libero Professionale Intramuraria del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, viene redatto ai sensi dell'art. I, comma 8, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dell'art quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato ed integrato dal D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229 e dal D.Lgs. 28 luglio 2000 n. 254, del D.P.C.M. 27 marzo 2000, delle leggi 26/07/05 n.149 e n. 120 del 30/08/07 dei CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa (S.P.T.A.) del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) stipulati in data 8 giugno 2000 e della DGR 23 maggio 2001 n Finalità del Regolamento Con il presente Regolamento in materia di Libera Professione Intramuraria l'azienda USL 4 - Regione dell'umbria (di seguito denominata Azienda) si impegna a riconoscere e a rendere effettivo, ai dirigenti del ruolo sanitario dipendenti dell' Azienda e agli altri specialisti ambulatoriali convenzionati interni, il diritto all'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero, nonché l'erogazione da parte dell' Azienda di prestazioni effettuabili dal proprio personale e/o dalle proprie strutture, previo pagamento da parte dell'utenza di tariffe predeterminate. Il Regolamento individua i criteri ed i limiti in base ai quali il Direttore Generale può autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati. Contenuti del diritto e soggetti destinatari Per Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) si intende l'attività che: - il personale dirigente sanitario dipendente, a livello individuale o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in regime ambulatoriale, ivi comprese anche le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio, di day hospital, di day surgery o di ricovero ordinario sia nelle strutture ospedaliere che territoriali o presso altre strutture, in favore e su libera scelta del cittadino e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o dei fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) di cui all'art. 9 del D.Lgs. n.502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni. - gli specialisti convenzionati interni esercitano la Libera Professione Intramuraria nella sola tipologia dell'attività ambulatoriale individuale, al di fuori dell'impegno istituzionale dovuto, tenuto conto del numero di ore settimanali di titolarità di incarico. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti i dirigenti del ruolo sanitario (medici, veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, psicologi, chimici e fisici -di seguito denominati dirigenti sanitari) dipendenti dall'azienda con rapporto di lavoro esclusivo, al personale specialista ambulatoriale convenzionato interno e, ai soli fini dell'attribuzione degli incentivi economici finanziati all'interno dei proventi derivanti dalla Libera Professione Intramuraria, ai restanti dipendenti del ruolo sanitario dell'équipe ed ai dipendenti -dirigenti e non -che collaborano per assicurare l'esercizio dell'attività Libero Professionale, all'interno o al di fuori dell'orario di lavoro. 1

2 Art. 1 Principi generali e finalità 1. La piena attuazione dell'istituto della Libera Professione Intramuraria assume un particolare rilievo nel quadro della valorizzazione della centralità dell'utente e del miglioramento della qualità e dell'umanizzazione dell'assistenza. La salvaguardia del diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuta, trova la sua espressione qualificante nella libera scelta delle cure e del medico da parte dei cittadini e nella garanzia della continuità delle cure, nel rispetto dei reali bisogni assistenziali e di quel rapporto di fiducia caratteristico e proprio del rapporto medico paziente. 2. L'attività Libero Professionale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria costituisce un'area organizzativa di erogazione di servizi a pagamento, che sono offerti sul mercato sanitario in parallelo all attività istituzionale dovuta, al fine di: -Contribuire al processo riorganizzativo dei servizi offerti ai pazienti, mettendo a disposizione il patrimonio di conoscenze, capacità, esperienze e risorse organizzative, tecnologiche e strutturali dell'azienda, nell' ambito di un sistema sanitario complessivamente inteso; - Rafforzare la capacità competitiva dell'azienda Sanitaria, non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma anche sul mercato più generale dei servizi sanitari; - Garantire il diritto all'esercizio della Libera Professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza sanitaria. 3. In conformità al principio generale che l'attività Libero Professionale Intramuraria deve essere erogata nel rispetto dell'equilibrio tra le attività istituzionali e quelle libero professionali, viene stabilito che, laddove i tempi di attesa per l'effettuazione di prestazioni in regime istituzionale superino i tempi massimi di attesa previsti dalla programmazione aziendale, si procederà, per tali prestazioni, alla provvisoria sospensione dell'attività Libero Professionale Intramuraria fin tanto che non siano ripristinati i tempi massimi di attesa previsti dalla programmazione aziendale. A tale fine le direzioni mediche delle macrostrutture aziendali controllano mensilmente se i tempi d'attesa delle prestazioni istituzionali superano i tempi d'attesa previsti dalla programmazione aziendale; in caso affermativo propongono alla Direzione Aziendale la provvisoria sospensione dell'attività I.p.i. autorizzata ai medici interessati, che potrà essere ripresa a decorrere dall'inizio del mese successivo a quello in cui è stato accertato il ripristino dei tempi massimi previsti di cui sopra. In caso di prenotazioni per prestazioni in regime di attività I.p.i. esistenti al momento dell'accertamento del superamento dei tempi massimi d'attesa, la sospensione provvisoria dell'attività I.p.i. autorizzata decorrerà dal giorno successivo all erogazione dell ultima prestazione libero-professionale prenotata per una durata comunque non inferiore ad un mese. 4. Sono, comunque, motivi di revoca dell'autorizzazione concessa per l'esercizio dell'attività libero professionale presso studi privati: - il mancato rispetto di un'idonea pubblicità, appositamente esposta in maniera ben visibile nei locali ove avviene la prestazione, dei giorni e degli orari autorizzati e dell'importo della tariffa concordata e dell'obbligo del rilascio della fattura quietanzata da registrare sull'apposito bollettario dell'azienda sanitaria n La mancata regolare tenuta di detto bollettario. - Il mancato versamento alle casse dell'azienda, entro quindici girni, degli importi riscossi in occasione e per lo svolgimento di detta attività nei casi in cui il professionista è ammesso alla diretta riscossione dei proventi per ALPI. - l effettuazione di visite non prenotate. - la violazione delle disposizioni stabilite nell autorizzazione che disciplina l erogazione delle prestazioni in attività libero professionale. 2

3 Art. 2 Informazioni per i cittadini L'Azienda provvede a dare adeguata informazione circa l'attivazione dell' Attività Libero Professionale Intramuraria. A tal fine, all'albo delle macrostrutture interessate è pubblicato il presente Regolamento, un elenco dei dirigenti sanitari che esercitano l'attività Libero Professionale Intramuraria ambulatoriale individuale, le eventuali équipe allo scopo costituite e l'indicazione del nome del referente amministrativo di struttura, presso il quale è possibile prendere visione delle tariffe ambulatoriali e in costanza di ricovero, gli orari, le sedi autorizzate ai professionisti e le ulteriori informazioni in materia. Inoltre, all'interno della Carta dei Servizi aziendale, la singola Unità Operativa riporterà tutte le indicazioni utili all'utenza riferite alle modalità di esercizio della Libera Professione Intramuraria sia da parte dei dirigenti sanitari che degli specialisti ambulatoriali convenzionati interni, alla stessa assegnati. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web aziendale ove viene anche pubblicizzato l elenco del personale esercente attività libero professionale individuale con l indicazione del nome di ciascun professionista, dei giorni, orari, sedi e tariffe applicate, nonché delle modalità di prenotazione ed effettuazione delle prestazioni. Art. 3 Garanzie per i cittadini Presso ogni sede C.U.P. gli operatori addetti dovranno tenere a disposizione degli utenti liste separate di prenotazione (in regime istituzionale ed in regime di attività I.p.i.) per la stessa specialità e saranno tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie per la scelta di un regime o l'altro. La prenotazione delle prestazioni libero professionali avviene sulla base di liste separate e distinte rispetto a quelle dell'attività istituzionale e, di norma, attraverso il centro unificato di prenotazione aziendale (CUP). In caso di richiesta dell'utente, gli operatori addetti al centro unico di prenotazione saranno tenuti a dare tutte le informazioni necessarie in modo che l'utente o chi lo rappresenta sia posto in condizione di poter compiere una scelta edotta e consapevole circa i diversi regimi di erogazione delle prestazioni in ambito aziendale. Detto personale dovrà determinare, in via preventiva e nei suoi elementi essenziali, la tariffa dovuta dal paziente, fatta salva la quantificazione in via definitiva della stessa in rapporto ad ulteriori aspetti riconducibili alla prestazione ambulatoriale resa o al concreto episodio di ricovero, preventivamente non conosciuti. Qualora nel corso dell'attività Libero Professionale ambulatoriale o in costanza di ricovero si rendano necessari accertamenti diagnostici o interventi non connessi al protocollo terapeutico relativo all'intervento principale, il professionista è tenuto a dare al paziente o a chi lo rappresenta tutte le informazioni necessarie, in via preventiva. Il trasferimento da regime di ricovero ordinario a regime di ricovero in libera professione intramuraria è possibile solo su esplicita richiesta del paziente o di chi lo rappresenta. Detta richiesta espressa, al fine del rilascio della autorizzazione al trasferimento, deve essere trasmessa alla Direzione medica di presidio. L'autorizzazione è rilasciata previa verifica delle motivazioni che sono alla base della richiesta e sulla scorta degli eventuali indirizzi fomiti dalla Direzione Medica di Presidio. In caso di richiesta di trasferimento da ricovero in regime libero -professionale a ricovero in regime istituzionale, oltre a trattenere il 50% della cauzione versata, verrà rispettata la lista d'attesa in regime istituzionale in atto;anche in caso di rinuncia al ricovero già prenotato in regime libero 3

4 professionale ed accettato dall'azienda, la cauzione versata viene dalla stessa trattenuta per un ammontare pari al 50% della cauzione medesima. E' altresì possibile il trasferimento da ricovero in regime libero professionale a ricovero in regime istituzionale, purché la richiesta espressa, da parte del paziente o di chi lo rappresenta, intervenga prima dell'intervento principale; in ogni caso l'azienda tratterrà il versamento effettuato dall'utente pagante a titolo di cauzione. Art. 4 Criteri generali in materia di tariffe Fatto salvo quanto previsto da norme specifiche in materia di tariffazione dal presente Regolamento, l'azienda utilizza per l'attività libero Professionale Intramuraria un tariffario delle prestazioni libero professionali ambulatoriali unico in ambito aziendale, approvato con separato atto. Il tariffario delle prestazioni libero professionali ambulatoriali riporta, per le sole visite specialistiche, il valore minimo e massimo all'interno del quale il professionista individua la propria tariffa, comunque nel rispetto del minimo ordinistico per singola prestazione. Le tariffe devono essere remunerative di tutti i costi sostenuti dall'azienda, non possono essere determinate in importi inferiori a quelli previsti dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni sanitarie e sono verificate annualmente, anche ai fini dell'art. 3, comma 7, della Legge 23 dicembre 1994, n Nel caso di prestazioni a richiesta e pagamento da parte di terzi che prevedono l'utilizzo di materiali e/o prodotti, il costo degli stessi sarà posto a carico del richiedente. L'Azienda, previa verifica della copertura dei costi a proprio carico, con provvedimento del Direttore Generale, può modificare il Tariffario. Per le prestazioni non tariffate specificatamente con delibera del Direttore Generale, non possono essere determinate tariffe ad importo inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni sanitarie. Art. 5 Riduzione liste di attesa L'esercizio dell'attività libero Professionale Intramuraria non solo non deve essere in contrasto, ma anzi deve essere in sintonia con le finalità e le attività istituzionali dell' Azienda, e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. Conseguentemente deve essere assicurato un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e la corrispondente Attività libero Professionale, anche al fine di concorrere alla progressiva riduzione delle liste di attesa. Per le sopra citate finalità la Direzione: a) programma le attività volte al contenimento delle liste di attesa: lo strumento da utilizzare dovrà essere quello della pianificazione delle attività ambulatoriali e di ricovero all'interno del piano di attività previsto nel budget di esercizio, con precisi indicatori di verifica riferiti alle attività istituzionali e libero professionali. b) Assume interventi diretti ad incrementare, razionalizzare ed omogeneizzare in ambito aziendale l'offerta di prestazioni e migliorare l'utilizzo delle attrezzature sanitarie: l'azienda al riguardo dovrà approntare strumenti in grado di garantire le visite e le prestazioni specialistiche, sia in attività istituzionale per esterni che in regime libero professionale, facilitando la scelta del cittadino in merito alla sede di erogazione delle stesse attraverso un efficace sistema di prenotazione che sia in grado di monitorare tutta l'offerta aziendale. Quanto precede è finalizzato a garantire anche il miglior utilizzo delle risorse, professionali e strumentali, in particolare presso tutte le strutture aziendali. 4

5 Art. 6 Corretto equilibrio tra Attività Istituzionale ed Attività Libero Professionale L'Azienda, in sede di definizione annuale del budget, negozia con i direttori delle Unità Operative, i volumi di attività istituzionale e concorda con essi che i volumi di Attività Libero Professionale Intramuraria, comunque, non possono superare i volumi di attività istituzionale assicurati a livello di équipe. Per l'attività di ricovero la valutazione è riferita anche alla tipologia e complessità delle prestazioni, facendo riferimento ai raggruppamenti omogenei di diagnosi (D.R.G.s). I criteri di definizione dei volumi di Attività Libero Professionale in rapporto all'attività istituzionale sono stabiliti con direttive annuali del Direttore Generale per la definizione dei Programmi di attività nell'ambito del budget di esercizio, tenuto conto delle condizioni organizzative delle singole Unità Operative. L Azienda inoltre concorda con il singolo professionista i volumi minimi di attività libero professionale che il Dirigente deve conseguire durante l anno. L'Attività Libero Professionale Intramuraria non potrà comunque comportare, per ciascun dirigente, un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali; a tal fine si terrà conto dell'orario di lavoro settimanalmente dovuto in base a quanto disciplinato in materia dal Contratto collettivo di lavoro. Art. 7 Attività di promozione, verifica e controllo ALPI L'Azienda attiva gli strumenti in oggetto avvalendosi delle Direzioni mediche di macroarea a fine di accertare: - il rispetto degli impegni assunti relativamente ai volumi di attività assicurati in sede istituzionale e quelli svolti in regime libero-professionale; - l'andamento delle liste di attesa; - l'eventuale contrasto dell'attività Libero Professionale Intramuraria con le finalità e le attività istituzionali; Inoltre le direzioni di macroarea: - formulano proposte operative alla direzione generale in ordine ai criteri e alle modalità per monitorare il corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale ed attività libero professionale; - svolgono funzioni di promozione per assicurare una corretta informazione in materia sia interna sia esterna all'azienda; - svolgono funzioni di verifica e di controllo e formulano proposte al fine di assicurare le più idonee modalità organizzative per l'esercizio della libera professione e di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti aziendali; - collaborano per la risoluzione di eventuali problemi e conflitti che possano insorgere tra professionisti ed équipe nello svolgimento delle attività; - stimolano proposte finalizzate ad introdurre nell'organizzazione delle attività libero professionali strumenti attuali e sempre più aderenti alla evoluzione delle comunicazioni e dei mercati; - esaminano eventuali problematiche connesse, all'interpretazione del presente Regolamento, - formulano proposte relative a nuove modalità organizzative della libera professione o a modifiche del Tariffario. Art. 8 Autorizzazione I dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo hanno diritto ad esercitare la libera professione intramuraria. 5

6 L'esercizio effettivo dell'attività libero professionale deve essere autorizzato, per ciascun dirigente, da parte del Direttore Generale con provvedimento che ne definisce le modalità per quanto riguarda le fasce orarie di esercizio, gli spazi utilizzabili e le tipologie di prestazioni erogabili (ambulatoriali, ricovero ordinario, day hospital, day surgery). A tal fine ogni operatore che intende svolgere l'attività Libero Professionale Intramuraria, deve inoltrare richiesta al Direttore Generale secondo i modelli allegati al presente regolamento indicando: le prestazioni oggetto dell'attività, le tariffe richieste per tali prestazioni, i giorni e gli orari durante i quali le prestazioni saranno erogate, la sede dove si intende svolgere l'attività, l'eventuale utilizzo di strumenti medicali o di prestazione, nel rispetto comunque dello standard qualitativo previsto per le analoghe prestazioni in regime istituzionale. La decisione in merito alla richiesta di autorizzazione e/o eventuali successive modifiche deve essere assunta entro 60 giorni dalla richiesta. Il professionista che intenda sospendere temporaneamente o rinunciare all'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria deve comunicarlo all'azienda che provvede con apposito atto. L'Attività Libero Professionale Intramuraria è prestata nella disciplina di appartenenza e/o utilizzo del dirigente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero professionale nella propria struttura organizzativa o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza, sempre che il Dirigente sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa. L'Attività Libero Professionale Intramuraria è autorizzata, di norma, presso la struttura di appartenenza del dirigente sanitario. Lo stesso dirigente può essere autorizzato all'esercizio dell'attività I.p.i. all'interno di più di una sede dall' ASL 4. Il Direttore Generale può autorizzare l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria anche in strutture diverse da quella di appartenenza al fine dell'arricchimento e della diversificazione dell'offerta prestazionale complessiva. Art. 9 Prestazioni erogabili Sono erogabili in regime libera professione intramuraria tutte le prestazioni rese dal Servizio sanitario purché: - le prestazioni non siano in contrasto con le finalità e le attività istituzionali; - le prestazioni erogabili rientrino nei LEA; - l'attività non sia svolta in strutture di terapia intensiva, di pronto soccorso, di emergenza, in unità coronariche, dialisi; - l'attività Libero Professionale Intramuraria non determini per il Servizio sanitario un onere economico eccedente il costo che deriverebbe dall'erogazione della medesima prestazione in regime istituzionale; - esista per l utente la contestuale possibilità di scelta della medesima prestazione nell ambito dell attività istituzionale; - siano escluse attività di vigilanza e controllo e comunque attività che comportino l'assunzione in capo a colui che le esercita della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art. 19 in materia di Attività Libero Professionale Intramuraria dei dirigenti sanitari appartenenti all'area di sanità pubblica e dei dirigenti veterinari. La direzione medica di macrostruttura, verifica che le prestazioni per cui si chiede l'autorizzazione siano tra quelle erogabili in regime di attività I.p.i.; in caso contrario invia relativa segnalazione al Direttore Generale. 6

7 Art. 10 prestazioni al di fuori dei LEA In deroga all art. 11 l Azienda si riserva di valutare caso per caso le richieste di autorizzazione per l erogazione, in ALPI, di prestazioni non ricomprese nei LEA. Art. 11 Spazi e posti letto Per l'esercizio dell'attività Libero Professionale Intramuraria l'azienda mette a disposizione dei dirigenti sanitari, allo scopo autorizzati, le attrezzature e gli spazi necessari, secondo le disponibilità aziendali, nel rispetto dei limiti e delle modalità di seguito precisate: - gli spazi utilizzabili per l'attività Libero Professionale Intramuraria, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all attività istituzionale; - la quota dei posti letto utilizzabili per l'attività Libero Professionale non può essere inferiore al 5% e, in relazione all'effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto della struttura. Gli spazi da destinare all'attività Libero Professionale Intramuraria ambulatoriale ed in costanza di ricovero, nonché le eventuali stanze dotate di comfort alberghiero, vengono individuati, per singola struttura, con specifica deliberazione del Direttore Generale su proposta dei responsabili di macroarea. Di norma i posti letto da destinare alla libera professione vanno individuati all'interno delle Unità operative di riferimento, fermo restando che il mancato utilizzo dei predetti posti letto consenta l'impiego degli stessi per l'attività istituzionale d'urgenza qualora siano occupati i posti letto per il ricovero nelle rispettive Unità operative. Le aree di attesa ed i servizi diagnostici e strumentali necessari per l'esercizio dell'attività libero professionale sono comuni a quelli destinati ai posti letto riferiti alle attività di ricovero istituzionali. Sulla base delle predette indicazioni vengono altresì individuati gli spazi da destinare alla libera professione intramuraria ambulatoriale. Nel caso di più richieste per le medesime attrezzature o spazi, l'azienda garantisce, con criteri di tendenziale rotazione delle fasce orarie dedicate, pari accessibilità all'esercizio della libera professione ai singoli dirigenti sanitari o alle équipe autorizzate. In mancanza di spazi idonei da utilizzare per l'esercizio della libera professione intramuraria nell'ambito delle strutture aziendali, l'amministrazione può individuare, fuori dall'azienda, spazi esterni sostitutivi (camere di ricovero e spazi orari per l'utilizzo di attrezzature di diagnostica strumentale, di laboratorio e riabilitative o sale operatorie) in altre strutture, pubbliche o private non accreditate, purché rispondenti ai requisiti di accreditamento stabiliti dalle norme vigenti in materia, con le quali stipulare apposite convenzioni. E' inoltre possibile in assenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesse allo svolgimento delle attività libero professionali intramurarie in regime ambulatoriale, l'esercizio temporaneo della libera professione intramuraria e senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda, presso ambulatori professionali e ambulatori privati, autorizzati per l'esercizio dell'attività professionale specialistica nelle modalità meglio specificate al successivo art.15 del presente Regolamento. Con specifico riferimento ai posti letto, in relazione ai limiti strutturali ed organizzativi della struttura convenzionata in rapporto alle specifiche esigenze derivanti dalle diverse discipline nelle quali attivare la libera professione ed al numero del personale interessato, gli spazi assistenziali esterni sono reperiti, almeno per ciascuna area di riferimento delle discipline, di norma in un'unica 7

8 struttura. Nella stessa struttura devono, se necessario, essere attivati anche gli spazi per l'attività Libera Professione Intramuraria in regime ambulatoriale. I posti letto, individuati per l'attività libero professionale, concorrono ai fini dello standard dei posti letto, per mille abitanti, previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge n.549 del 28 dicembre Art.12 Procedura per l attivazione dell ALPI 1. L esercizio dell ALPI ha luogo previa domanda da presentarsi secondo la modulistica allegata al presente regolamento. La Direzione della macroarea di riferimento, tramite i propri Uffici amministrativi, istruirà la pratica che, qualora l istanza venga accettata, porterà al rilascio dell autorizzazione da parte del Direttore Generale dell AUSL n La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni: - i giorni, gli orari programmati e gli spazi per l esercizio dell attività con riferimento al quadro generale di utilizzo degli spazi e delle apparecchiature ove è richiesto lo svolgimento dell ALPI; - la forma di attività libero professionale che si intende svolgere; - la disciplina in cui si intende esercitare l attività con riferimento alla disciplina di appartenenza del dirigente richiedente; - le specializzazione possedute dal richiedente; - l eventuale necessità di personale di supporto tecnico sanitario sistematico e non episodico salvo eventuali eccezioni; - l eventuale composizione dell equipe con indicazioni di un referente, anche ai fini della ripartizione dei proventi; - l eventuale necessità dell uso di strumentazioni ed apparecchiature, da specificare; - le prestazioni erogabili in ALPI, le relative tariffe, i tempi richiesti per l esecuzione di ciascuna prestazione; 3. Nel caso di richiesta all esercizio della libera professione intramuraria presentata da un equipe, la stessa dovrà essere sottoscritta da tutti gli interessati. Art. 13 Attività libero professionale ambulatoriale individuale Definizione L'attività libero professionale ambulatoriale, resa a livello individuale, si caratterizza per la sua natura di erogazione di prestazioni ambulatoriali di diverso genere effettuata dal dirigente sanitario, con o senza il supporto del personale sanitario non dirigente, a favore di utenti non ricoverati che scelgono liberamente e nominativamente il singolo professionista cui viene richiesta la prestazione. Per determinate discipline sanitarie o per particolari esigenze psicofisiche dell'utente richiedente (ad es. anziani od inabili non facilmente trasportabili, gestanti in situazioni particolari ecc.) l'azienda può autorizzare il dirigente sanitario all'effettuazione di visite specialistiche presso il domicilio dell'assistito in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al rapporto fiduciario già esistente fra il dirigente sanitario scelto e l assistito. Il pagamento della visita domiciliare sarà effettuato dal paziente (presso la cassa -CUP oppure con bollettino postale) con consegna della relativa ricevuta al professionista che a sua volta dovrà inoltrare tale ricevuta agli uffici amministrativi di Presidio. Non sono autorizzabili a domicilio prestazioni sanitarie diverse dalla visita. Modalità organizzative 8

9 L'attività si svolge con prenotazione e pagamento obbligatori presso appositi punti di prenotazione individuati dall'azienda e pagamento, presso i predetti punti, da parte degli utenti, prima dell'erogazione della prestazione. Il pagamento può essere successivo alla resa della prestazione libero professionale solamente nel caso di prestazioni aggiuntive la cui esigenza emerga nel corso della erogazione della prestazione prenotata. Il dirigente sanitario può scegliere di svolgere la prestazione libero professionale con il supporto di personale sanitario non dirigente che, volontariamente, si sia reso disponibile allo svolgimento di attività fuori orario di servizio; la scelta è operata all'atto della richiesta di autorizzazione. Tariffe libero professionali per il richiedente Le tariffe applicate dovranno essere remunerative dei costi sostenuti dall azienda per l erogazione della prestazione in regime di libera professione. Le tariffe sono riferite alle singole prestazioni; qualora l'utente richieda più prestazioni la tariffa complessiva è data dalla somma delle tariffe previste per ciascuna prestazione resa.. In determinati casi, sulla base di specifica proposta del Direttore del Dipartimento competente, previa verifica della copertura dei costi a carico dell'azienda e con il parere favorevole della Direzione Medica di Presidio, il Direttore Generale potrà prevedere all'interno del sistema tariffario aziendale gruppi integrati di prestazioni libero professionali con tariffa unificata. Per tale tipologia di tariffazione le modalità di riparto dei proventi sono, di norma, quelle previste per la prestazione principale all' interno del gruppo Integrato come sopra costituito. Le modalità di riparto della tariffa fra i soggetti beneficiari (liberi professionisti, personale di supporto, percentuale destinata al personale dirigente sanitario con limitate possibilità di esercizio della libera professione intramuraria ed Azienda) avvengono sulla base di quanto stabilito in azienda con i regolamenti vigenti tempo per tempo. Le modalità di riparto dei proventi derivanti dalla libera professione intramuraria avverranno sulla base della scelta operata dal professionista di svolgere la prestazione specialistica con o senza il supporto, fuori dall' orario di servizio, di personale sanitario non dirigente secondo la regolamentazione vigente tempo per tempo. Qualora nel corso di una prestazione libero professionale ambulatoriale emerga la necessità di un'eventuale prestazione aggiuntiva, essa potrà essere svolta in regime libero professionale nel rispetto delle relative liste d'attesa. E' facoltà dell'utente richiedere la stessa in sede istituzionale previa impegnativa del medico curante e successiva prenotazione tramite il Centro unico di prenotazione aziendale (CUP) nel rispetto delle relative liste di attesa istituzionali. Spazi e orari di svolgimento Fermo restando che l'attività libero professionale ambulatoriale può essere esercitata anche utilizzando strutture e spazi dedicati all'attività istituzionale, la stessa è, di norma, organizzata in fasce orarie diverse da quelle previste per l'attività istituzionale. La libera professione intramuraria ambulatoriale deve essere svolta, al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in fasce orarie predeterminate nel provvedimento di autorizzazione, fatta salva la possibilità di svolgerla in altra giornata qualora intervengano documentate esigenze di servizio tali da impedire il rispetto delle fasce di libera professione. Le stesse regole valgono anche nel caso in cui l'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria sia svolta in spazi esterni all'azienda a norma di quanto previsto dal precedente art. 11 In presenza di situazioni particolari, valutate dalla Direzione medica delle Macrostrutture e connesse alla complessità dell'organizzazione del lavoro dell'unità operativa interessata, può essere autorizzato l'esercizio della libero professione ambulatoriale individuale nel corso del normale 9

10 orario di servizio con recupero del tempo dedicato alle prestazioni sanitarie rese in regime libero professionale sul maturato orario del singolo dirigente sanitario in sede liquidazione degli introiti. Art. 14 Attività libero professionale ambulatoriale di équipe Definizione L'attività libero professionale ambulatoriale di équipe per esterni si caratterizza per la sua natura di erogazione di prestazioni ambulatoriali di diverso genere, con o senza il supporto di personale non dirigente fuori orario di servizio, a favore di utenti che scelgono solo l'équipe libero professionale, in quanto non hanno interesse alla scelta individuale, ovvero, in quanto le prestazioni richieste possono essere rese solo in équipe. Modalità organizzative L'attività si svolge con prenotazione obbligatoria presso appositi punti di prenotazione individuati dall'azienda e pagamento, presso i predetti punti, da parte degli utenti, prima dell'erogazione della prestazione. Il pagamento può essere successivo alla resa della prestazione libero-professionale solamente nel caso di prestazioni aggiuntive la cui esigenza emerge nel corso della erogazione della prestazione prenotata. L'équipe dirigenziale può scegliere di svolgere la prestazione libero professionale con il supporto di personale sanitario non dirigente che, volontariamente, si sia reso disponibile allo svolgimento di attività fuori orario di servizio; la scelta è operata all'atto della richiesta di autorizzazione. Tariffe dell'attività libero professionale per il richiedente Le tariffe da applicare all'utenza, uniche in ambito aziendale, sono quelle previste dal tariffario aziendale vigente all'atto della prestazione; dette tariffe non possono essere di importo inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione de! cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni rese in sede istituzionale e devono rispettare i vincoli dei relativi Ordini professionali. Le tariffe sono riferite alle singole prestazioni; qualora l'utente richieda più prestazioni, la tariffa complessiva sarà data dalla somma delle tariffe previste per ciascuna prestazione resa. In determinati casi, sulla base di specifica proposta del Direttore del Dipartimento competente, previa verifica della copertura dei costi a carico dell'azienda e con il parere favorevole della Direzione Medica di Presidio, il Direttore Generale potrà prevedere all'interno del sistema tariffario aziendale gruppi integrati di prestazioni libero professionali con tariffa unificata. Per tale tipologia di tariffazione le modalità di riparto dei proventi sono, di norma, quelle previste per la prestazione principale all'interno del gruppo integrato come sopra costituito. Le modalità di riparto della tariffa fra i soggetti beneficiari (équipe libero-professionale, personale di supporto, percentuale destinata al personale dirigente sanitario con limitate possibilità di esercizio della libera professione intramuraria ed Azienda) avviene sulla base delle percentuali riportate dall'allegato n. 2 del presente Regolamento. Con specifico riferimento alla visita specialistica e alla visita successiva sono previste dall'allegato n. 2, due diverse modalità di riparto dei proventi derivanti dalla libera professione intramuraria. Le stesse saranno applicate sulla base della scelta operata dal professionista di svolgere la prestazione specialistica con o senza il supporto, fuori orario di servizio, di personale sanitario non dirigente. Qualora nel corso di una prestazione libero professionale ambulatoriale emerga la necessità di un'eventuale prestazione aggiuntiva, essa potrà essere svolta nel regime libero professionale nel rispetto delle relative liste d'attesa. E' facoltà dell'utente richiedere la stessa in sede Istituzionale 10

11 previa impegnativa del medico curante e successiva prenotazione per il tramite del Centro unico di prenotazione nel rispetto delle relative liste di attesa a regime istituzionale. Ripartizione della quota all'interno dell'équipe Gli introiti destinati all'équipe libero professionale vengono ripartiti tra i relativi componenti secondo le modalità indicate, all'unanimità, dall'équipe medesima e valide per almeno mesi dodici. Spazi e orari di svolgimento Fermo restando che l'attività libero professionale ambulatoriale può essere esercitata anche utilizzando strutture e spazi dedicati all'attività istituzionale, la stessa deve essere organizzata in fasce orarie diverse da quelle previste per l'attività istituzionale. La libera professione intramuraria ambulatoriale di équipe deve essere svolta, al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in fasce orarie predeterminate nel provvedimento di autorizzazione e comunque al di fuori dei turni di guardia e pronta disponibilità. Qualora le modalità organizzative per la libera professione intramuraria, con specifico riferimento alle prestazioni di diagnostica strumentale, non permettano lo svolgimento della stessa al di fuori dell'orario di servizio, in sede di liquidazione degli introiti verrà addebitato ai dirigenti sanitari componenti l'équipe un numero di ore corrispondente al tempo previsto per l'esecuzione delle prestazioni libero-professionali. La quantificazione oraria verrà effettuata dall'azienda sulla base della temporizzazione delle prestazioni proposta dai componenti Direttori di Dipartimento, ove esistenti, ovvero dalla Direzione delle Macrostrutture. Il debito orario, come sopra quantificato, deve risultare disponibile all'interno del maturato orario complessivo del singolo dirigente sanitario alla data di liquidazione dei proventi derivanti dall'attività libero professionale. In caso di mancata o parziale effettuazione dell'orario aggiuntivo da parte del dirigente, allo stesso verrà proporzionalmente ridotta la correlata quota economica dei proventi che verranno ripartiti fra i restanti membri dell'équipe in presenza delle condizioni di maturato orario individuale ovvero, in subordine, introitati dall'azienda. Art. 15 Libera professione ambulatoriale a tariffa differenziata L'Azienda disciplina le modalità di erogazione di prestazioni ambulatoriali in regime di libera professione intramuraria a tariffa differenziata da parte di dirigenti sanitari, singoli o in équipe, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: 1. motivazioni di interesse generale che rendano necessario incrementare le potenzialità di offerta prestazionale da parte dell' Azienda; 2. necessità di aumentare i tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture, nonché migliorare l'impiego delle risorse umane disponibili; 3. oggettive esigenze organizzative aziendali; 4. soggettive esigenze dei professionisti in relazione ad attività di particolare impegno o rilevanza; 5. esistenza di tariffe maggiorate previste dagli enti richiedenti. 11

12 Art. 16 Attività libero professionale presso studi professionali privati (cosiddetta intramoenia allargata) Condizioni per l'esercizio della libera professione intramuraria presso ambulatori privati In caso di attestata e comprovata carenza di spazi idonei all interno delle strutture aziendali senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda, i dirigenti sanitari che ne fanno richiesta possono essere autorizzati dal Direttore Generale, non oltre la data fissata dalla normativa in materia, allo svolgimento della libera professione intramuraria presso studi professionali o ambulatori privati, autorizzati per l'esercizio dell'attività professionale specialistica, fermo restando per l'azienda la possibilità di vietare l'uso dell'ambulatorio in caso di possibile conflitto di interessi. Il dirigente responsabile della macroarea di riferimento verificherà la disponibilità degli spazi per l esercizio dell ALPI certificando l eventuale indisponibilità. In tal caso analoga verifica sarà condotta presso altre macroaree che per contiguità di spazi e/o vicinanza di sede e disponibilità di attrezzature possono consentire l esercizio dell ALPI. Tale verifica è condotta dai responsabili delle macroaree d intesa con la Direzione Sanitaria aziendale. L'autorizzazione è rilasciata ai dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo, di norma, in un'unica sede del territorio regionale e potrà riferirsi all'utilizzo di studi professionali o ambulatori specialistici, presso i quali il dirigente sanitario svolgeva la propria attività professionale fino alla data di opzione per il rapporto esclusivo. Può essere autorizzato l'esercizio di attività I.p.i., in un solo studio professionale o ambulatorio privato dentro il territorio dell' ASL 4 e regionale, in più di uno studio professionale o ambulatorio privato fuori dal territorio regionale. L'autorizzazione allo svolgimento della libera professione presso studi professionali e ambulatori specialistici può essere rilasciata anche qualora il dirigente sanitario svolga attività liberoprofessionale presso strutture aziendali, purché in presenza di una delle seguenti condizioni: - l ambulatorio specialistico o lo studio privato presso cui si svolge l attività libero professionale sia situato in sola altra sede in ambito regionale, al di fuori del territorio dell' Azienda, nonché presso sedi situate fuori dalla Regione e fatte salve le possibilità di cui alla vigente normativa regionale in materia; - il dirigente sanitario chieda l'autorizzazione anche per attività professionali che necessitano dell'impiego di attrezzature sanitarie non in disponibilità dell'azienda. Il dirigente sanitario - ove trattasi di ambulatorio specialistico dovrà produrre copia del documento autorizzativo; - ove trattasi di studio professionale dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risulti il possesso dei requisiti minimi previsti per legge. L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore ad un anno; può essere rinnovata previa verifica della permanenza delle condizioni che consentono l'autorizzazione e comunque non oltre la data indicata nel primo comma del presente articolo, fatte salve le eventuali proroghe della medesima da parte di specifiche disposizioni legislative. L AUSL si riserva la facoltà di valutare la possibilità di autorizzare l esercizio dell ALPI presso studi privati al fine di perseguire precipui interessi aziendali. Art. 17 Attività libero professionale in costanza di ricovero Definizione dell'attività e modalità di costituzione dell'équipe 12

13 L'attività libero professionale per ricoverati si caratterizza per la sua natura di erogazione di prestazioni di ricovero ordinario, di day-hospital, di day surgery e di prestazioni collegate al ricovero effettuata, con l'ausilio di personale di supporto, da una équipe di dirigenti sanitari autorizzata all'esercizio della libera professione intramuraria presso una unità operativa di degenza, alla quale l'utente ha richiesto liberamente di accedere, con l'eventuale indicazione di un medico curante. Le prestazioni libero professionali rese in costanza di ricovero possono essere erogate in due diverse modalità: -ricovero con standard alberghiero superiore a quello ordinario, con scelta del professionista e/o dèll' équipe; -ricovero ordinario in corsia con scelta del professionista o dell' équipe. Ferma restando l autonomia professionale dell equipe che svolge ALP il direttore dell U.O. di riferimento dovrà essere preventivamente informato dei contenuti e dei programmi delle attività in libera professione in quanto responsabile della direzione ed organizzazione della struttura. Spazi e modalità organizzative Nei presidi ospedalieri dell'azienda il ricovero in regime libero professionale è garantito in idonee strutture e spazi separati, anche esterni all'azienda purché nei limiti ed alle condizioni previste all'art.11 del presente Regolamento. L'idoneità della struttura è determinata con riferimento alle dotazioni strumentali, che devono essere di norma corrispondenti a quelle utilizzate per l'esercizio ordinario dell'attività istituzionale, ed alle condizioni logistiche che devono consentire l'attività in spazi distinti rispetto a quelli delle attività istituzionali. Per l'attività in costanza di ricovero, che importi l'utilizzo di sale operatorie e sale parto, dovranno essere previste fasce orarie o giornate di esercizio distinte da quelle nelle quali si svolge l'attività istituzionale. L'orario dovrà comunque essere organizzato in modo da ottenere il massimo sfruttamento delle apparecchiature al minor costo possibile. Ogni scostamento rispetto alle modalità ordinarie di utilizzo delle sale operatorie e delle sale parto, connesso a prestazioni indifferibili, deve essere comunicato successivamente, anche per il tramite del responsabile della Direzione Medica di presidio, al Direttore della struttura organizzativa nella quale si svolge l'attività, il quale, laddove ritenga che si siano verificati abusi o violazioni, provvederà ad informare il Direttore Generale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. L'attività si svolge con prenotazione obbligatoria nel rispetto delle liste d'attesa tenendo anche conto delle priorità cliniche individuate dal libero professionista nell'ambito della disciplina. La conferma della prenotazione avviene all'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'azienda, sottoscritta dall'utente o dal suo rappresentante legale, alla quale deve essere allegata la ricevuta del versamento del deposito cauzionale prevista dall'azienda. Il paziente dovrà effettuare un deposito cauzionale prima del ricovero, calcolato percentualmente sul preventivo di spesa in misura non inferiore al 50% dell'importo previsto e versare il saldo residuo al momento della dimissione. Tariffe dovute dall'utente La quota del valore complessivo della prestazione libero professionale da porre a carico dell'utente risulta composta dai seguenti elementi: - Compenso spettante, a titolo d'onorario, al medico, chirurgo o altro professionista prescelto dal paziente che può essere determinato dal dirigente prescelto entro un limite dal 30% al 100% della tariffa regionale del DRG trattato in vigore al momento della prestazione. 13

14 - Tutte le spese aggiuntive individuate per eventuali prestazioni specialistiche richieste dall'utente ulteriori rispetto al profilo assistenziale standard. - Una quota per l'azienda pari al 50% della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali (al netto di quella di cui all art. 28 c. 1 e seg. della L. 488/1999 a carico della Regione). - Una quota per l'equipe medica determinata dall'equipe medesima entro un limite dal 30% al 80% dell'importo del compenso del professionista (divisibile in 1/3 ai chirurghi di Sala operatoria, 1/3 agli anestesisti ed 1/3 ai chirurghi di reparto. - Una quota per il compenso orario del personale di supporto coinvolto fuori orario di servizio. - Una quota incentivante pari al 5% a favore del personale sanitario non dirigente che partecipa in orario di lavoro alle prestazioni libero professionali ed in favore del personale dirigenziale e non dirigenziale che collabora nell'organizzazione dell'attività libero professionale. - Una quota pari al 5% quale specifico fondo aziendale perequativo da destinare alle discipline della dirigenza medica e veterinaria che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. - Una quota pari al 5% quale specifico fondo aziendale perequativo da destinare alle discipline della dirigenza del ruolo sanitario che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. L'utente è inoltre tenuto al pagamento della quota giornaliera per il comfort alberghiero, ove richiesto e disponibile. Ripartizione delle quote La quantificazione delle percentuali di riparto della quota come sopra specificata fra i soggetti beneficiari (liberi professionisti, personale di supporto, personale escluso ed Azienda) avviene sulla base di quanto previsto dall'allegato n.3, ad eccezione del 50% o del 100% del DRG il quale è introitato per intero dall Amministrazione. Gli introiti destinati all'équipe libero professionale vengono ripartiti tra i relativi componenti secondo le modalità indicate, all'unanimità, dall'équipe medesima e valide per almeno mesi dodici. La liquidazione delle quote economiche derivanti dall'attività libero Professionale Intramuraria effettuata dall'équipe, terrà conto delle assenze non incentivanti previste dal contratto decentrato aziendale in materia di retribuzione di risultato, delle diverse aree dirigenziali, vigente pro tempore. Non danno titolo a liquidazione dei proventi da libera professione intramuraria i periodi di riduzione dell'orario di lavoro per congedi parentali e i periodi di rapporto di lavoro a impegno ridotto, come disciplinati dalla contrattazione collettiva di lavoro vigente pro tempore. Orario di svolgimento dell'attività L attività libero professionale in costanza di ricovero è, di norma, svolta o collocata al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno dì servizio. Le prestazioni libero professionali rese in sala operatoria (chirurgiche ed anestesiologiche) o in sala parto dovranno essere effettuate in giorni ed orari separati rispetto all attività istituzionale. A tal fine l'azienda, verificata la possibilità di fornire ai professionisti un sistema automatizzato di rilevazione delle predette prestazioni in forma autonoma e distinta rispetto alle analoghe prestazioni rese in sede istituzionale, provvederà alla registrazione con apposito codice. Sino alla concreta realizzazione di proprie strutture e spazi dedicati alla libera professione intramuraria in costanza di ricovero o all'individuazione di spazi esterni sostitutivi presso strutture private non accreditate finalizzate ad identificare un' autonomo e distinto spazio fisico destinato alla libera professione in costanza di ricovero (c.d. area a pagamento), le attività assistenziali svolte dall Unità operativa in costanza di ricovero, ulteriori rispetto alle prestazioni rese in sala operatoria o sala parto dall'equipe libero professionale, sono ricomprese nell'orario di servizio. 14

15 Art. 18 Contenuti del provvedimento di autorizzazione Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio della libera professione intramuraria viene rilasciato dal Direttore Generale dell AUSL e contiene: - eventuale termine di scadenza dell autorizzazione; - giorni ed orari in cui è consentito l esercizio dell ALPI, da svolgere comunque al di fuori dell orario di lavoro; - sede/i di svolgimento dell ALPI; - tipologia di prestazioni erogabili in ALPI; - volume minimo annuo di prestazioni da erogare obbligatoriamente in ALPI; - obbligo del rispetto dei tempi massimi di attesa previsti dalla programmazione aziendale per l effettuazione delle corrispondenti prestazioni in regime istituzionale, pena la sospensione dell autorizzazione allo svolgimento dell ALPI; - obbligo del rispetto dell equilibrio tra attività istituzionale e attività in ALPI pena la sospensione dell autorizzazione all esercizio dell ALPI; - obbligo di preventiva prenotazione e pagamento da parte dell utente presso il CUP aziendale di tutte le prestazioni erogate in ALPI; - modalità e termini di organizzazione della prenotazione e riscossione dell ALPI autorizzata presso studi privati; - tariffe praticate; - l'obbligo del dirigente sanitario a rispettare gli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali imposti dalla vigente normativa in materia di libera professione intramuraria; - obbligo di rispetto, nel caso di intramoenia cosiddetta allargata, dei requisiti minimi strutturali per gli ambulatori utilizzati, previsti dalla vigente normativa; - obbligo del rispetto di tutte le altre disposizioni contenute nel presente regolamento. Art. 19 Altre Attività a pagamento L'attività professionale, individuale o di équipe, anche quando la stessa consenta la riduzione dei tempi di attesa, richiesta a pagamento da aziende pubbliche e private e da privati all'azienda può essere considerata: 1. attività libero professionale intramuraria, sottoposta quindi alla disciplina prevista dal presente Regolamento, anche con l'ausilio di 'personale di supporto, sentite le équipe dei servizi interessati, ovvero 2. obiettivo prestazionale incentivato, con le specifiche risorse introitate, secondo quanto concordato con il Direttore dell'unità Operativa interessata. Detta attività professionale, ove rientrante nel regime dell'attività libero professionale intramuraria, può essere svolta, individualmente o in équipe, presso strutture di altre aziende del Servizio sanitario nazionale, nonché in altre strutture non accreditate come specificato nel provvedimento autorizzativo. L'attività resa per conto dell'azienda all'esterno della struttura, se svolta in regime di attività liberoprofessionale, dovrà di norma garantire il rispetto del principio della rotazione del personale che eroga le prestazioni. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio delle attività svolte per conto dell'azienda in regime libero professionale stabilisce quanto segue: 15

16 - le modalità organizzative e di effettuazione dell'attività professionale richiesta sono stabilite dalla Direzione di macroarea competente, sentito il dirigente sanitario responsabile o le équipe libero professionali interessate; - le tariffe per le prestazioni professionali disciplinate dal presente articolo sono quelle previste dal tariffario libero professionale vigente all'atto della richiesta, quelle disciplinate con atti o decisioni amministrative della Azienda USL 4 anche in relazione ad accordi con enti pubblici e con i privati, nonché disciplinate da atti di enti pubblici che richiedono prestazioni all'azienda USL 4. Nel caso in cui la richiesta di tali prestazioni professionali da parte di terzi abbia ad oggetto importanti volumi di attività, l'azienda ha la facoltà di negoziare con il terzo richiedente una tariffa diversa, purché la stessa sia comunque remunerativa, non sia di importo inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni a titolo di partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le corrispondenti prestazioni rese in sede istituzionale e rispetti i vincoli stabiliti dagli Ordini Professionali; - i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, singolo o in équipe, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro; - l entità del compenso dovuto al dirigente, singolo o in èquipè, che ha effettuato la prestazione, nonché all'eventuale personale di supporto, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro; - le modalità di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese. I compensi e le modalità di attribuzione ai dirigenti sanitari coinvolti verranno stabiliti d'intesa con i dirigenti sanitari responsabili o le èquipe interessate; gli stessi non potranno essere superiori a quelli derivanti dalla gestione in libera professione intramuraria ambulatoriale delle medesime prestazioni. La partecipazione ai proventi per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio non può essere superiore al 50% della tariffa. Attività di certificazione resa dall'àzienda per conto dell'i.n.a.i.l.: Rientra nell'attività disciplinata dal presente articolo l'attività di certificazione medico-legale resa dall'azienda per conto dell'istituto Nazionale degli infortuni sul lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. Per le certificazioni nei confronti dell INAIL è prevista la seguente disciplina: - l'attività in oggetto è considerata attività di équipe; quanto precede al fine di poter assicurare concretamente il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione fra i dirigenti sanitari facenti parte l'équipe medesima; - le équipe, allo scopo costituite, potranno essere formate soltanto da dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda; - il debito orario, non essendo per sua natura nettamente separabile dalle altre attività istituzionalmente rese dai servizi interessati nell'orario di servizio, è abbattuto in sede di liquidazione sul maturato orario del singolo dirigente sanitario sulla base di specifica temporizzazione della medesima effettuata dall Azienda; - i compensi erogati dall'inail per le suddette certificazioni sono introitati dall'azienda e versati in parti uguali ai dirigenti sanitari facenti parte le équipe interessate in servizio nel primo giorno del mese di incasso, dopo aver verificato l'espletamento della necessaria attività oraria aggiuntiva. La quota di incasso destinata all'équipe è quella prevista per l'attività di consulenza; - la liquidazione delle quote economiche derivanti dall'attività libero professionale intramuraria effettuata dall'équipe, terrà conto delle assenze non incentivanti previste dal contratto decentrato aziendale in materia di retribuzione di risultato delle diverse aree dirigenziali vigente pro tempore. Non danno titolo a liquidazione dei proventi da libera professione intramuraria i periodi di riduzioni dell'orario di lavoro per congedi parentali ed i periodi di rapporto di lavoro a impegno ridotto, come disciplinati dal contratto collettivo di lavoro vigente pro tempore; 16

17 - nel caso il rilascio della certificazione medico-legale venga effettuato da un dirigente sanitario a rapporto non esclusivo con l'azienda, l'attività professionale è da considerarsi resa in sede istituzionale e, di conseguenza, il relativo compenso verrà introitato dall'azienda. Rientra inoltre nell'attività disciplinata dal presente articolo quella di accertamento strumentale e visite specialistiche ambulatoriali, anche con uso di apparecchiature, resa dall'azienda per conto dell'istituto Nazionale degli Infortuni sul Lavoro (INAIL) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici. Per tale forma di attività professionale è prevista la seguente disciplina: - l'attività in oggetto è considerata attività libero professionale individuale; - essa potrà essere svolta soltanto da dirigenti sanitari a rapporto di lavoro esclusivo con l'azienda; - i compensi erogati dall'inail per la suddetta attività sono introitati dall'azienda e versati al professionista per quanto di competenza secondo i criteri generali di riparto. Accertamenti sanitari a supporto commissione patenti Rilascio delle certificazioni mediche necessarie per la Commissione patenti nell ambito del percorso valutativo per accertamento idoneità alla guida nei soggetti segnalati per ebbrezza alcolica. Allo stato attuale i soggetti privati corrispondono all AUSL una tariffa di 70,00 per il rilascio della relazione medica del Servizio di Alcologia. Il 50% delle pratiche verrà disimpegnato in orario di servizio mentre il restante 50% verrà espletato al di fuori dell orario di servizio. La ripartizione dei proventi su tale seconda tranche di prestazioni sarà la seguente: - 22,00 introitati dall AUSL a copertura costi - 18,00 corrisposti agli psicologi che coadiuvano il medico nella redazione della relazione medica; - 30,00 corrisposti al medico redigente la relazione destinata alla Commissione patenti. Consulti I consulti sono attività sanitarie, occasionali e straordinarie, dirette alla persona e rese dal dirigente sanitario esclusivista nella disciplina di appartenenza e fuori orario di lavoro. I consulti possono essere prestati in favore di singoli pazienti ricoverati all'interno dell'azienda, presso altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture non accreditate (previo assenso delle strutture). L'onorario non può essere inferiore a quello minimo stabilito dagli Ordini professionali. In sede di effettuazione del consulto il dirigente sanitario è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettario dell' Azienda. Il Dirigente che intende effettuare il consulto deve avvisare per iscritto il proprio Direttore di Unità Operativa, di norma prima dell'attivazione dello stesso. Qualora il consulto venga richiesto in situazioni di urgenza il dirigente sanitario può accedere direttamente alla richiesta previa comunicazione, anche verbale, al proprio Direttore e confermare, per iscritto, l'avvenuto espletamento del consulto entro le 24 ore successive all'effettuazione. Presso la cassa C.U.P sarà disponibile un bollettario da consegnare al bisogno al professionista, che ne sia sprovvisto, per gli adempimenti previsti e che dovrà poi essere restituito alla cassa C.U.P. medesima contemporaneamente al versamento della somma riscossa. Le modalità ed i tempi di versamento delle somme incassate sono gli stessi che valgono per i compensi introitati presso gli studi privati. Non è necessaria un'autorizzazione generale preventiva. Il Direttore di Unità Operativa deve trasmettere la comunicazione del Dirigente che effettua il consulto alla direzione di macroarea per i riscontri di competenza. 17

18 Art. 20 Consulenze L'attività di consulenza dei dirigenti sanitari, rientrante nello svolgimento dei compiti istituzionali quindi all'interno dell'azienda e dell'orario di lavoro, costituisce particolare incarico dirigenziale ed obiettivo di attività di esercizio; ad essa si applica quanto previsto dall'art.58 del CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN. Qualora l'attività di consulenza sia richiesta all'azienda da altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) o da altra struttura sanitaria non accreditata, essa costituisce particolare forma di attività professionale a pagamento, da esercitarsi fuori orario di servizio, ed è disciplinata da apposita convenzione. La predetta attività di consulenza è riservata ai dirigenti esclusivisti ex art.5 DM 31/07/97ed è consentita solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzata dall' Azienda con le modalità stabilite dalla convenzione. In particolare l'apposita convenzione dovrà attestare che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio sanitario regionale e disciplinare: - i limiti orari minimi e massimi dell impegno consulenziale, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro. Per quanto riguarda il limite massimo, questo deve rientrare nel volume massimo di attività libero professionale consentita per singolo dirigente; - il compenso e le modalità di svolgimento. L'entità del compenso orario stabilito nella convenzione non dovrà essere inferiore a 60,00 maggiorato dell'eventuale rimborso spese sostenute dal dirigente e dall IRAP. Il compenso per le prestazioni di consulenza deve affluire all'azienda che provvede ad attribuirne la percentuale prevista dalle norme vigenti; - la durata della convenzione, che potrà essere al massimo annuale con esigenza di rinnovo condizionato da una formale intesa fra le parti; - la natura della prestazione, che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e dovrà avere un carattere occasionale. Art. 21 Attività libero professionale dei dirigenti sanitari del Dipartimento di Prevenzione Le attività libero professionali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione costituiscono uno specifico insieme di prestazioni, non erogate in via istituzionale dal servizio sanitario nazionale, che concorrono ad aumentare la disponibilità e a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica compresa quella veterinaria, integrando l'attività istituzionale. Per la loro peculiarità le attività dei veterinari possono essere rese anche fuori delle strutture veterinarie aziendali e presso terzi richiedenti con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 15 quinquies, comma 2 lettera d), del decreto legislativo 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Alle attività libero professionali intramurarie dei dirigenti medici, veterinari, sanitari ed al personale del comparto del dipartimento di prevenzione si applicano le disposizioni del DPCM 27/3/2000, le direttive emanate dalla regione dell'umbria con DGR 23 maggio 2001 n. 513 ed il presente atto. Le attività libero professionali individuali dei dirigenti sanitari del dipartimento di prevenzione sono erogate presso le strutture attivate dalle aziende nonché, in via straordinaria, si sensi dell'art. 7 del DPCM 27/03/2000, presso gli studi professionali privati nei casi in cui non sia possibile reperire all interno dell Azienda in maniera esauriente idonee strutture e spazi per lo svolgimento dell'attività professionale così come stabilito dall'art.11 e dall'art.13 del presente atto aziendale. I dirigenti di che trattasi possono espletare tutte le attività libero professionali previste-dalle lettere a), b) e c) dell'art. 55 dei Contratti della Dirigenza Medico -Veterinaria e della Dirigenza Sanitaria, 18

19 Professionale, Tecnica ed Amministrativa, con esclusione delle attività rese a favore dei soggetti pubblici e privati nei confronti dei quali vengono svolte, sulla base degli specifici incarichi dirigenziali attribuiti, funzioni di vigilanza o controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, significando, inoltre, che tale pregiudiziale alla concessione dell'autorizzazione deve essere attuata alla luce dei connotati oggettivi dell'incarico dirigenziale ricoperto, rappresentati dalle funzioni e competenze specificatamente attribuite e dall'ambito territoriale in cui viene effettuata l'attività I.p.i. L'esercizio dell'attività libero professionale da parte dei dirigenti in questione, anche al di fuori delle strutture aziendali, è subordinato al rispetto delle seguenti modalità: - i dirigenti dovranno ottenere, individualmente, apposita e preventiva autorizzazione da parte di una commissione così costituita a cura della Direzione Aziendale: - Direttore Sanitario (o Suo delegato) - Direttore del Dipartimento Prevenzione - Responsabile della Struttura interessata. La Commissione dovrà analizzare le richieste inoltrate da ogni singolo dirigente (complete dell'indicazione delle prestazioni di cui si richiede l'effettuazione e relativo compenso) e motivare esplicitamente i casi in cui la commissione stessa non ritiene di poter concedere autorizzazione totale o parziale (singole prestazioni). Art.22 Attività libero- professionale in regime intramurario su richiesta dell Azienda: modalità e condizioni di attivazione L art. 55 del C.C.N.L. Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2001 (Parte normativa) così come confermato dall art. 60 del C.C.N.L. 2002/2005 considera, tra le tipologie di attività libero professionali, anche le prestazioni richieste dalle aziende ai propri dirigenti, ad integrazione dell attività istituzionale, con obiettivo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge; L Art. 14 c. 6 del CCNL della Dirigenza Medico-Veterinaria Parte normativa quadriennio reca la disciplina e le condizioni per il ricorso all ALPI su richiesta dell Azienda fissando la misura della tariffa oraria relativa al compenso dei Medici interessati Alla luce di ciò l Azienda è impegnata a perseguire le sottoelencate finalità. - tendere, anche con un incremento aziendale delle capacità di offerta complessiva di prestazioni sanitarie, al mantenimento dei tempi di attesa per le principali prestazioni di specialistica ambulatoriale e di sala operatoria sotto i tempi di attesa massimi previsti dal Piano Regionale e dalle disposizioni aziendali in materia, anche con l attivazione dei Raggruppamenti di Attesa Omogenei (R.A.O.) così come raccomandato dalla suddetta DGR 1106/2006; - tendere al mantenimento dei livelli di assistenza sanitaria anche in presenza di carenza di organico, come previsto dal citato art.55 del C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, - implementare alcune attività tendenti a migliorare i processi di presa in carico del paziente chirurgico; - raggiungere obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5 art.14 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medico Veterinaria parte normativa quadriennio 2002/2005; In merito a quanto sopra valgono le seguenti disposizioni: 1) Per l attivazione di accordi per l effettuazione di prestazioni sanitarie in regime ALPI su richiesta dell azienda prevista dall art.55 del C.C.N.L. Area Dirigenza Medica Veterinaria parte normativa quadriennio 1998/2001,così come confermato dall art. 60 del C.C.N.L.2002/2005, è necessaria la sussistenza di condizioni e finalità rientranti tra quelle dettagliatamente indicate nel presenta articolo; 2) Si stabiliscono le seguenti forme e modalità per gli accordi di cui al punto 1): 19

20 - la procedura per l attivazione dell accordo inizia con la richiesta del Dirigente medico della macrostruttura interessata e del Responsabile dell U.O./Servizio interessato; - la richiesta di cui sopra può riguardare sia prestazioni ambulatoriali che quelle in regime di ricovero; - la richiesta in questione viene valutata dalla Direzione con riferimento ai suoi presupposti; - gli accordi in questione possono riguardare sia singoli professionisti che equipes di professionisti con o senza personale di supporto, e comunque deve trattarsi sempre di dipendenti a rapporto di lavoro esclusivo e che abbiano manifestato volontariamente la propria adesione; - gli accordi di cui trattasi devono essere stipulati in forma scritta tra il Direttore Generale dell AUSL n.4 e i dipendenti interessati (personale medico e di supporto) e devono contenere l indicazione delle finalità, condizioni e modalità indicate in premessa, l individuazione dei professionisti coinvolti e dell eventuale personale di supporto, il numero di ore aggiuntive da effettuare in regime di ALPI, la remunerazione per l attività di cui trattasi, la quantità minima di prestazioni sanitarie da rendere nel normale orario di lavoro (o altra condizione vincolante riguardante il regime istituzionale di lavoro) e la durata degli accordi che potranno essere eventualmente rivisti su richiesta di una delle parti se intervengono cambiamenti organizzativi significativi; - a consuntivo, prima della liquidazione dei corrispettivi, deve essere presentata relazione dal Responsabile/Responsabili delle equipes interessate dall accordo da cui risulti, tra l altro, la proporzionalità tra orario effettuato in libera professione e prestazioni eseguite da ciascun dipendente autorizzato. - Art. 23 Vincolo all espletamento dell attività fuori orario di lavoro 1. L attività libero professionale intramuraria deve essere prestata al di fuori del normale orario di lavoro, dei turni di pronta disponibilità e delle assenze effettuate a titolo di: - ferie; - permessi retribuiti (che interessano tutto l arco della giornata); - permessi sindacali (che interessano tutto l arco della giornata); - malattia o astensioni obbligatorie dal servizio; - sciopero; - congedo per rischio radiologico; - sospensione dal servizio. 2. Qualora l attività di supporto risulti prestata in una delle condizioni ostative elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall Azienda, che valuterà, altresì, l adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all inadempienza rilevata. Art. 24 Contabilità separata Per la gestione dell attività libero-professionale intramurale, l Azienda provvede alla tenuta di una contabilità separata che deve tenere conto di tutti i costi diretti ed indiretti nonché, per quanto concerne l attività in regime di ricovero, delle spese alberghiere. Tale contabilità non può presentare disavanzo. 20

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