Commercio internazionale Gestione operazioni

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1 Commercio internazionale Gestione operazioni Studio Toscano dott. Enrico Calcagnile Milano, 24 settembre 2015 In collaborazione con

2 Fattura commerciale

3 Contenuto minimo della fattura (art 21) 1) ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti fra cui e' effettuata l'operazione e, relativamente all'emittente, numero di partita IVA. 2) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; 3) corrispettivi e altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compreso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, n. 2); 4) valore normale degli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono; 5) aliquota e ammontare dell'imposta (ovvero il titolo di non imponibilità)

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5 Fattura pro forma Descrizione: La fattura pro forma è un documento extracontabile utilizzato nel commercio internazionale per accompagnare le merci nelle operazioni franco valuta/free of charge (invii per esposizioni fieristiche, conto visione, temporanee esportazioni per lavorazione o per riparazione, invii a titolo gratuito, campioni). La pro forma deve necessariamente riportare un valore reale delle merci spedite; tale valore viene definito: valore ai soli fini doganali/value for customs purpose only e costituirà la base imponibile per il calcolo dei diritti doganali all importazione nel paese di destinazione della merce. Nel caso in cui l operazione fosse accompagnata da un carnet ATA l emissione di fattura pro forma si rende superflua poiché le merci ed il rispettivo valore sono indicate nel documento. Le dichiarazioni doganali sono quindi sostituite dai volets del carnet.

6 Contenuto della pro forma: La pro forma deve riportare gli stessi dati che vengono normalmente riportati su una fattura commerciale definitiva ad eccezione, ovviamente, di quelli che non possono essere conosciuti al momento di emissione della stessa, come, ad esempio, i termini di pagamento che naturalmente non saranno indicati nella pro forma. Deve essere inserita la dicitura: Free of charge, value for customs purposes only (franco valuta, valore ai soli fini doganali), accompagnata dalla ragione della spedizione: free samples, trade fair, exhibition (campioni, esposizione fieristica, esibizione) etc...

7 Risvolti fiscali nelle operazioni franco valuta: Le operazioni di esportazione franco valuta, non essendo qualificabili quali cessioni all esportazione poiché non vi è il pagamento di un corrispettivo, non possono essere incluse fra quelle che concorrono alla costituzione del plafond (facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l applicazione dell IVA fino al limite del valore delle esportazioni e cessioni intracomunitarie effettuate nell anno precedente). N.B. L eventuale successiva cessione della merce, precedentemente inviata nel paese terzo a titolo non traslativo della proprietà, dovrà essere considerata come operazione fuori campo IVA ai sensi dell articolo 7 bis del DPR 633 del 26 ottobre 1972 per carenza del requisito territoriale e non costituirà plafond.

8 N.B. Territorialità Attenzione: non si considerano effettuate nel territorio dello Stato: 1) le cessioni di beni NON esistenti nel territorio dello Stato; 2) le cessioni di beni che fisicamente si trovano sul territorio italiano ma in luoghi soggetti a vigilanza doganale (depositi franchi, zone franche e luoghi franchi); 3) le cessioni di beni non comunitari in transito (regime doganale) nel territorio italiano, provenienti da e diretti in altro paese; Pier Paolo Ghetti

9 Incoterms 2010

10 Funzione Ridurre al minimo le incomprensioni tra le parti in una transazione internazionale definendo chiaramente le obbligazioni del venditore e dell acquirente per quanto riguarda il trasporto internazionale

11 Scopo e funzione Gli Incoterms sono regole uniformi per l'interpretazione dei termini commerciali di resa nella vendita internazionale di beni Assicurano alle parti coinvolte la trasparenza delle clausole contrattuali nella ripartizione di oneri e rischi Assumono carattere vincolante per le parti se richiamate nel contratto.

12 LA CATENA LOGISTICA INTERNAZIONALE Caricamento sul mezzo (loading) Dichiarazione doganale di esportazione (clearing for export) Trasferimento della merce verso il porto di imbarco e presentazione in dogana per l uscita (inland transportation) Trasporto fino alla destinazione finale (inland transportation) Caricamento sulla nave/aereo e movimentazione portuale (TH) Formalità di importazione a destino (customs formalities) Scaricamento nel porto di destinazione (unloading) Trasporto marittimo/aereo (main carriage)

13 Incoterms Cosa dicono: Cosa non dicono: Passaggio dei rischi (perdita, danneggiamento) Passaggio dei costi (trasporto, assicurazione, formalità doganali) Luogo di consegna Passaggio della proprietà (costituiscono comunque un utile indicatore) Non regolano il rapporto con il trasportatore ma quello tra venditore e acquirente Non disciplinano altri obblighi (es. Pagamento) del contratto di compravendita se non quello della consegna

14 Incoterms Incoterms 2000 Ex Works EXW -Ex Works FCA - Free Carrier FAS - Free Alongside Ship FOB - Free on Board CPT - Carriage Paid to CIP - Carriage and Insurance Paid CFR - Cost and freight CIF - Cost, Insurance and Freight DAF - Delivered at Frontier DES - Delivered Ex Ship DEQ - Delivered Ex Quay DDU - Delivered Duty unpaid DDP - Delivered Duty Paid Incoterms 2010 Ex Works EXW FCA - Free Carrier FAS - Free Alongside Ship FOB - Free on Board CPT - Carriage Paid to CIP - Carriage and Insurance Paid CFR - Cost and freight CIF - Cost, Insurance and Freight DAF - Delivered at Frontier DES - Delivered Ex Ship DEQ - Delivered Ex Quay DDU - Delivered Duty unpaid DAT Delivered at terminal DAP Delivered at place DDP - Delivered Duty Paid

15 EX WORKS (FRANCO FABBRICA) EXW EXW Il venditore effettua la consegna mettendo la Il merce venditore a disposizione effettua del la consegna compratore mettendo nei locali o la in merce altro luogo a disposizione convenuto del compratore nei locali o in altro luogo convenuto Il venditore non ha l obbligo di caricare la merce e di sdoganarla all esportazione, se necessario. Il compratore supporta tutte le spese ed i rischi connessi alla presa in consegna della merce dal punto concordato, se indicato, nel luogo di consegna avvenuto. E particolarmente adatto per gli scambi nazionali Se necessario, il venditore deve sdoganare la merce all esportazione Comporta il livello minimo di obbligazioni per il venditore E utilizzabile in qualunque modalità di trasporto

16 FCA (FRANCO VETTORE) FCA Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore o ad altra persona designata dal compratore nei propri locali o in altro luogo convenuto La regola FCA non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione. E importante specificare dettagliatamente il punto del luogo di consegna convenuto, in quanto il rischio passa al compratore in tale punto E particolarmente adatto per gli scambi internazionali Se necessario, il venditore deve sdoganare la merce all esportazione E utilizzabile in qualunque modalità di trasporto

17 FOB FRANCO A BORDO FOB Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già cosi consegnata. Il rischio si trasmette quando la merce è a bordo. Se la merce è containerizzata è solito consegnare la merce al terminal e non sottobordo della nave. In questo caso si predilige la regola FCA In caso di vendite multiple a catena il venditore deve provvedere a procurare la merce già cosi consegnata La regola non prevede obblighi dal punto di vista assicurativo Se necessario. Il venditore deve effettuare lo sdoganamento della merce all esportazione E utilizzabile solo in caso di trasporto marittimo o per via d acqua interne

18 CIF COSTO, ASSICURAZIONE E NOLO CIF Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già cosi consegnata. Il rischio si trasmette quando la merce è a bordo. Il venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando arriva al luogo di destinazione. Il venditore deve provvedere anche ad una copertura assicurativa minima contro il rischio del compratore di perdita o danni della merce durante il trasporto. Se necessario. Il venditore deve effettuare lo sdoganamento della merce all esportazione E utilizzabile solo in caso di trasporto marittimo o per via d acqua interne

19 DAP- RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE DAP Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto in arrivo pronta per essere scaricata nel luogo di destinazione convenuto Il venditore sopporta i rischi del trasporto della merce al luogo convenuto Se necessario, il venditore deve sdoganare la merce all esportazione E utilizzabile in qualunque modalità di trasporto

20 Mandato per lo sdoganamento Istruzioni allo spedizioniere Importazione Esportazione

21 IMPORTAZIONE

22 2- Classificazione Doganale La classificazione doganale viene assegnata in base alle caratteristiche fisiche del prodotto La classificazione doganale individua l aliquota daziaria applicabile Per conoscere il dazio applicabile è essenziale procedere alla classificazione sulla base della TDC consultabile al sito Pier Paolo Ghetti

23 Bene smontato Bene incompleto (caratteristiche essenziali del prodotto completo) Stessa voce del prodotto finito Pier Paolo Ghetti

24 Bene classificabile in due o più voci (assortimento, bene composto o misto) In ordine di priorità: 1) Voce specifica prevale sulle voci di portata generale. Altrimenti 2) Si classifica secondo il la materia o l oggetto che conferisce all insieme il carattere essenziale (volume, quantità, peso o valore). Altrimenti 3) Si sceglie la voce posta per ultima fra le voci che possono essere prese in considerazione. Altrimenti N.B. gli imballaggi, i contenitori e le custodie si classificano alla voce del prodotto contenuto se sono del tipo normalmente utilizzato e non conferiscono il carattere essenziale. Pier Paolo Ghetti

25 Umanoide (dazio 4,7%) o Animale (dazio 0%)? Pier Paolo Ghetti

26 3- Valore Valore equivale al prezzo pagato o da pagare per la merce (fattura) + spese di trasporto e assicurazione fino al luogo di introduzione nella comunità (valore CIF) Il valore costituisce la base imponibile per l applicazione del dazio Imponibile dazio + dazio dovuto + spese per l inoltro fino alla destinazione finale nella Comunità= imponibile IVA (art 69 dpr 633/72) Pier Paolo Ghetti

27 ESPORTAZIONE

28 Dichiarazione di libera esportazione

29 Regulations for Exporters in Italy Service Update Shipments originating from Italy that are destined outside of the EU must comply with certain regulations, which may involve attaching specific declarations with the required shipping documentation or including them in the commercial invoice. Below are the most common export declarations encountered. To avoid potential customs delays, UPS recommends including all of the below declarations, as well as the applicable declarations for goods with preferential origins for EUR 1/ A.TR release in any export shipment documentation. The declarations should be addressed to the appropriate customs authority, include the tracking number of the shipment, date and number of the invoice and the location, date and signature of the exporter. For more information about the required export documentation for each country, you can visit and consult the TARIC customs tariff section.

30 Regulation (EC) No. 428/ Dual Use items "I... [name, official business title], hereby declare under my own responsibility that the products covered by this declaration are not falling under the Regulation EC 428/2009 which sets up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology, and they are therefore intended for civil purposes only. I understand that civil and criminal penalties may be imposed for making false or fraudulent statements herein." Regulation (EC) No. 116/ Cultural goods "I... [name, official business title], hereby declare under my own responsibility that the products covered by this declaration are not falling under the Regulation EC 116/2009 on the export of cultural goods. I understand that civil and criminal penalties may be imposed for making false or fraudulent statements herein." Regulation (EC) No. 1236/ Goods which could be used for inhumane treatment "I... [name, official business title], hereby declare under my own responsibility that the products covered by this declaration are not falling under the Regulation EC 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. I understand that civil and criminal penalties may be imposed for making false or fraudulent statements herein."

31 Washington Convention (C.I.T.E.S) and Regulation (EC) 338/97 - Animals and plants endangered of extinction "I... [name, official business title], hereby declare under my own responsibility that the products covered by this declaration are not falling under the Washington Convention and the Regulation EC 338/97 protecting wild animals and plants. I understand that civil and criminal penalties may be imposed for making false or fraudulent statements herein." Regulation (EC) No. 689/ Dangerous chemical substances "I... [name, official business title], hereby declare under my own responsibility that the products covered by this declaration are not falling under the Regulation EC 689/2008 concerning export and import of dangerous chemical substances. I understand that civil and criminal penalties may be imposed for making false or fraudulent statements herein." Regulation CE 1005/ Substances reducing ozone layer "I... [name, official business title], hereby declare under my own responsibility that the products covered by this declaration do not require the presentation of export licence as per Regulation EC 1005/2009 concerning substances reducing ozone layer. I understand that civil and criminal penalties may be imposed for making false or fraudulent statements herein."

32 Regulation CE 1523/ Dog/cat furs "I... [name, official business title], hereby declare under my own responsibility that the products covered by this declaration are not falling under the Regulation EC 1523/2007and does not contain any cat/dog furs" Goods with preferential origin Italy and/or European Union Exporters shipping goods with a preferential origin of Italy and/or the EU should add one of the following declarations, depending on the following circumstances: For goods with a value up to EUR 6000 "The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of...preferential origin". NB: This declaration needs to be always included on the commercial invoice too. For goods with a value above EUR 6000 Exporters are required to charge UPS with asking for the EUR 1 (EUR / MED) Certificate: "With this letter we charge UPS Italia srl with asking the appropriate customs authority to release the EUR 1 (or EUR-Med) Certificate and subscribing it on our behalf. We declare that the goods covered by the invoice nr...dated... are produced in... and satisfy the rules of preferential origin. We are available to supply any required documentation and information for releasing the above mentioned certificate."

33 Regime di non imponibilità esportazioni N.I. art 8 1 c lett. A N.I. art 8 1 c lett. B Trasporto a cura del cedente nazionale Trasporto a cura del cessionario estero No termine perentorio Termine di 90gg dalla consegna No termine perentorio In entrambi i casi Termine di 90gg dalla consegna L esportazione deve essere documentata (c.d. prova dell avvenuta esportazione) Pier Paolo Ghetti

34 IT1 IT2 US IT1 emette fattura al proprio cliente IT2 con il seguente regime: non imponibile ex art. 8, c. 1, lett. a) del DPR 633/72 (la sua prova di avvenuta esportazione consisterà nella fattura timbrata) Deve conferire mandato scritto al vettore di inoltro diretto ed irrevocabile della merce nel Paese extra Ue (ovvero essere mittente nel contratto di trasporto). Attenzione agli incoterms considerati incompatibili con le triangolari! Il pagamento del trasporto può essere a carico di uno qualsiasi degli operatori. IT2 Fattura al proprio cliente US non imponibile ex art. 8, c. 1, lett. a) del DPR 633/72. IT2 sarà intestatario della bolletta doganale di esportazione. Pier Paolo Ghetti

35 IT IT CE US US IT emetterà fattura ex art 8 1 comma lettera a (l operazione non costituisce uno scambio intracomunitario) e curerà La bolletta doganale dovrà essere intestata a CE art 788 delle DAC (verrà usato il codice EORI) Per il soggetto Comunitario l operazione è da ritenersi fuori campo Pier Paolo Ghetti

36 Documento di accompagnamento (DAE e MRN)

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39 Circolare 22/D/08: compilazione della casella 44 Codificazione dei documenti a sostegno della dichiarazione doganale Fattura (N380) o fattura proforma (N395) o fattura sulla cui base è dichiarato il valore in dogana (N935) Documento DV1 (N934) Certificato EUR 1 (N954), FORM A (N865), ATR (N018) Autorizzazioni o certificati richiesti per l immissione in libera pratica (CITES, Dual Use ecc.): Y017, Y909, K014 Pier Paolo Ghetti

40 Pier Paolo Ghetti

41 Pier Paolo Ghetti

42 Prova dell uscita ai fini Iva È costituita dal messaggio risultati di uscita che l ufficio di uscita invia all ufficio di esportazione e che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA) Tale messaggio contiene l informazione relativa all uscita effettiva della merce con o senza eventuali difformità o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale; Equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal timbro apposto sul retro dell esemplare 3 del DAU. Pier Paolo Ghetti

43 Mancata chiusura MRN 90 gg 150 gg Ufficio di export avvia la ricerca chiedendo data di uscita e dogana di uscita all esportatore. Invia un messaggio con la richiesta di chiusura all ufficio di uscita. Se entro 10gg non ottiene riscontro procede con la richiesta di prove alternative. La dichiarazione di esportazione viene invalidata. L operazione diventa imponibile. Pier Paolo Ghetti

44 Prove alternative (art. 796 quinquies bis reg. 2454/93) 1 prova del pagamento oppure fattura di vendita + 2 copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore. Pier Paolo Ghetti

45 Dichiarazione doganale DAU

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48 Dichiarazione doganale di importazione (DAU-IM)

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50 4- Origine (non provenienza) nazionalità economica di un bene, dal punto di vista doganale può essere di due tipi Non preferenziale origine intesa come paese in cui le merci sono state prodotte o hanno subito l ultima sostanziale trasformazione (Made In). Non dà diritto a preferenze tariffarie. Preferenziale merci originarie di alcuni paesi terzi associati godono di un trattamento tariffario preferenziale Pier Paolo Ghetti

51 Origine nazionalità economica di un bene Origine non preferenziale Non dà diritto a preferenze tariffarie Tutti i prodotti hanno un origine non preferenziale (c.d. country of origin) All origine non preferenziale è collegata la marcatura «Made In» e il country of origin del certificato di origine Origine preferenziale Dà diritto a preferenze tariffarie Solo i prodotti scambiati fra paesi accordisti e che soddisfano determinate regole sono di origine preferenziale All origine preferenziale è collegata la possibilità di rilasciare una prova dell origine preferenziale sotto forma di certificato EUR1 o dichiarazione su fattura

52 Origine non preferenziale Sulla base dell origine non preferenziale si applicano le misure all importazione dei prodotti quali divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine, rilevazione dei dati statistici del commercio Internazionale, Made in.

53 Criteri per individuare il «made in» Paese dove le merci sono state interamente ottenute (art. 23 CDC) Paese dove le merci hanno subito l ultima sostanziale trasformazione (art. 24 CDC)

54 Accessori e pezzi di ricambio Consegnati insieme ad un materiale, macchina o apparecchio e facenti parte della sua normale attrezzatura Essenziali, destinati ad un materiale apparecchio o una macchina precedentemente immessa in libera pratica o esportata che figura nelle sezioni XVI, XVII e XVIII (cap da 84 a 92) Stessa origine del materiale, macchina o apparecchio

55 Certificato di origine

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59 OBBLIGO DI INDICARE IL MADE IN? Ad oggi NON è previsto alcun obbligo di indicare l esatto Made In sul prodotto o sulla confezione del prodotto messo in commercio. L introduzione di tale obbligo per talune categorie merceologiche è stata oggetto di una proposta di regolamento presentata nel 2005.

60 Reato di falsa o fallace indicazione di origine Con l articolo 4 comma 49 della legge n 350 del 2003 (Finanziaria 2004) è stata attribuita rilevanza penale alle ipotesi di importazione, esportazione e commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di origine

61 FALSA INDICAZIONE FALLACE INDICAZIONE stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'italia ai sensi della normativa europea sull'origine Anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana LE SITUAZIONI DI CUI SOPRA SONO PUNITE, AI SENSI DELL ART. 517 C.P., CON LA RECLUSIONE SINO A 2 ANNI E CON LA MULTA SINO AD EURO

62 DECRETO LEGGE 135 DEL (ora convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) 1) Introduzione della nuova fattispecie di fallace uso del marchio oggetto di sanzione amministrativa 2) Introduzione del reato di utilizzo di indicazioni di vendita quali 100% Made in Italy senza che ne siano soddisfatte le condizioni.

63 FALLACE USO DEL MARCHIO N.B. Obbligo di indicazione dell origine estera scatta solo qualora il marchio possa trarre in inganno il consumatore

64 Origine preferenziale Accordi di commercio preferenziale Criteri di determinazione dell origine Benefici tariffari applicabili

65 Definizione L Origine preferenziale dà diritto a benefici tariffari (ingresso a dazio zero o a dazio ridotto) negli scambi tra paesi che hanno stipulato accordi di commercio preferenziale perché la merce possa essere considerata di origine preferenziale devono essere soddisfatte alcune condizioni specifiche indicate nei protocolli di origine degli accordi di commercio preferenziale

66 Condizioni per ottenere l origine preferenziale No drawback: i componenti di origine estera devono essere stati importati in via definitiva Prodotto interamente ottenuto o sufficientemente trasformato Territorialità e trasporto diretto

67 Prodotti sufficientemente trasformati I prodotti ottenuti nella Comunità in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio sono da considerare di origine preferenziale a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni sufficienti Le trasformazioni sufficienti sono elencate negli allegati dei protocolli di origine degli accordi

68 Accessori, pezzi di ricambio Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l attrezzatura, la macchina, l apparecchio o il veicolo in questione.

69 Dichiarazione del fornitore La dichiarazione del fornitore viene utilizzata dagli esportatori come elemento di prova, in particolare per la domanda di rilascio di certificati di circolazione EUR 1 o come base per la compilazione delle dichiarazioni su fattura Evidenza documentale Archiviazione delle dichiarazioni rilasciate dai fornitori quale prova del carattere originario dei prodotti/componenti/materiali acquistati in ambito comunitario.

70 Certificato EUR1

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74 Accordi di UNIONE DOGANALE CE Andorra San Marino Turchia (ad eccezione dei prodotti agricoli e dei prodotti CECA)

75 Certificato ATR

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78 Informazioni vincolanti (informazione vincolante di origine) Reg. CEE. 2913/93 artt Reg CEE 2454/93 artt 5-8 Può riguardare qualsiasi merce per la quale l operatore non sia in grado (a causa dei particolari processi produttivi) di stabilire l esatta classificazione o origine del prodotto.

79 Informazione tariffaria vincolante In caso di prodotti nuovi o di dubbi in merito alla classificazione si può richiedere una ITV Attesta la classificazione doganale di una merce ed è vincolante per le autorità doganali comunitarie Vale per 6 anni dalla sua emissione. È gratuita (potranno essere comunque addebitate le spese di analisi) Viene rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta Può essere utilizzata solo dal titolare

80 I.T.V. Nota n del 30 novembre 2011 Presentazione all Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli della Direzione Centrale Gestione tributi e rapporto con gli utenti Viene rilasciata entro 90 giorni e viene inserita nel database comunitario

81 I.V.O. (informazione vincolante di origine) Reg. CE. 82/97 ha modificato gli art del CDC Può riguardare qualsiasi merce per la quale l operatore non sia in grado (a causa dei particolari processi produttivi) di stabilire l esatta origine del prodotto. Viene rilasciata entro 150 giorni dal ricevimento della richiesta ed è vincolante per 3 anni a decorrere dalla data della sua comunicazione.

82 I.V.O. (informazione vincolante di origine) Circolare 8/D del 8 maggio 2013 Presentazione all Ufficio Doganale periferico competente. Trasmessa agli uffici centrali entro 30 giorni, dopo aver espletato l istruttoria.

83 Informazione vincolante (revoca: art. 12 CDC) - emanazione di regolamento non compatibile - modifica delle note esplicative - sentenza Corte di Giustizia - revocata Cessazione della validità dalla comunicazione. Utilizzo per 6 mesi per contratti in vigore

84 Interpello del contribuente Art. 11 L.212/2000 DM 209/01 Silenzio assenso Istanza con soluzione prospettata Risoluzione Viene rilasciata entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta o dalla integrazione della documentazione

85 Interpello del contribuente competenza Direzione Regionale Dogane Direzione Regionale Entrate Direzione centrale normativa e contenzioso

86 Ufficio relazioni con il pubblico

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