DIDACTICA PROFESSIONISTI IN COLLABORAZIONE CON L ORDINE DI CREMA DAL BILANCIO AL REDDITO D IMPRESA: IL CALCOLO DELLE IMPOSTE 2012

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1 DIDACTICA PROFESSIONISTI IN COLLABORAZIONE CON L ORDINE DI CREMA DAL BILANCIO AL REDDITO D IMPRESA: IL CALCOLO DELLE IMPOSTE MARZO 2013

2 LE PERDITE SUI CREDITI LE PERDITE SUI CREDITI A cura di Paolo Meneghetti Approccio civilistico tra svalutazione e rilevazione della perdita Svalutazione voce B 10 d) OIC 15 e Doc. Int. 1) La svalutazione riguarda sia le perdite per inesigibilità gia manifestata sia quelle per inesigibilita temuta o latente (compreso il caso del debitore fallito) Perdita voce B 14 Doc. Int. 1) La perdita va rilevata di fronte ai fatti che non possono essere ricondotti a valutazioni quali: a) Perdite da riconoscimento Giudiziale b) Cessione del credito c) Transazione d) Prescrizione Dal bilancio all imponibile: le svalutazioni e art. 101 Tuir. Tre ipotesi 1) Svalutazione di crediti non assistiti da elementi certi e precisi ex art. 101 a) Dimostrazione della sussistenza di elementi certi e precisi > deducibilita b) Inesistenza di elementi certi e precisi > deducibilita nei limiti dello 0,5% del valore dei crediti ( art. 106 Tuir) e deduzione della perdita al verificarsi degli elementi certi e precisi previo utilizzo del fondo 2

3 LE PERDITE SUI CREDITI Dal bilancio all imponibile: le svalutazioni e art. 101 Tuir : tre ipotesi 2) Svalutazione di crediti assistiti da elementi certi e precisi ex art. 101 a) Piccoli crediti non sup a! 2500 b) Crediti prescritti Questioni 1) Necessario il passaggio a conto economico > svalutazione, che si ritiene permetta la deduzione anche se eseguita nel passato ex art. 109,c. 4 lett a) Tuir 2) Per i piccoli crediti si ritiene che la svalutazione non debba essere disciplinata dall art. 106 Tuir 3) Definizione del tetto pari a! ) Possibilità di utilizzare ancora la remissione del debito ( differenze rispetto alla svalutazione) 3

4 LE PERDITE SUI CREDITI Questioni 1) Prescrizione del credito: Ordinaria 2946 C.C. = 10 anni Locazioni, interessi, Indennita cess. Lavoro 2948 C.C. = 5 anni Provvigione mediatore 2950 C.C. = 1 anno Premi assicurativi 2952 C.C. = 1 anno Si ritiene possibile stanziare la perdita Anche se la prescrizione e intervenuta In esercizi precedenti Dal bilancio all imponibile: le svalutazioni e art. 101 Tuir. Tre ipotesi 3) Svalutazione di crediti assistiti da elementi certi e precisi ex art. 101 a) Procedure concorsuali: fallimento, liquidazione coatta amministrativa Concordato preventivo, amministrazione straordinaria grandi imprese, ristrutturazione del debito ex 182 bis L. F. Novita : accordo di composizione della crisi ex L. 3/12 e liquidazione giudiziale ex L. 3/12 4

5 LE PERDITE SUI CREDITI Momento di deducibilita della perdita sul credito derivante da procedura concorsuale Cass. N del 1 giugno 2012: non e possibile ripartire la deduzione della perdita in piu esercizi decorrenti dalla data di ammissione del debitore alla procedura concorsuale.. Ma cio non significa che la perdita possa essere dedotta solo nell esercizio in cui e dichiarata la procedura > si ha una presunzione semplice che evita di dimostrare la sussistenza di elementi certi e precisi, ma il contribuente puo dimostrare che la certezza della perdita si e avuta in altro e successivo esercizio rispetto alla apertura della procedura ADC norma 172/2008 Dal bilancio all imponibile: le perdite e art. 101 Tuir. Tre ipotesi 1) Cessione pro soluto ( ris. 70/08 deducibilita richiede dimostrazione elementi certi e precisi) 2) Transazione ( map del : deducibilita ) 3) Remissione debito ( ris. 9/557/1980 deducibilita se di modesto importo) Utilizzo del fondo se stanziato e dedotto 5

6 LE PERDITE SUI CREDITI Aspetti Iva : Circ. 77/E/2000 Fallimento: alla data del decreto del giudice che rende esecutivo il piano di riparto Liquidazione coatta amministrativa: deposito del piano riparto e ottenuta approvazione Concordato fallimentare: passaggio in giudicato sentenza di omologazione Concordato Preventivo: data della sentenza di omologazione Accordo di composizione della crisi: data del decreto di omologa?? 6

7 LE RIMANENZE: VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE LE RIMANENZE: VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE A cura di Paolo Meneghetti Operazione preliminare: distinguere i corrispettivi liquidati a titolo definitivo dagli acconti Liquidati a titolo definitivo = ricavi Acconti = rilevano come rimanenze Ma obbligo del prospetto PROFILO FISCALE Ris. 260/09 Corrispettivi liquidati Definitivamente Accettazione irrevocabile Della partita consegnata > E tale quando committente Assume il rischio di deperimento Della cosa consegnata Definitivita del corrispettivo: Costo per il committente E ricavo per appaltatore Mentre acconti non rilevano Ma possono influenzare La determinazione Delle rimanenze 7

8 LE RIMANENZE: VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE Determinazione delle Rimanenze voce A 3 > Doc. OIC 23 Opere in corso ultrannuali Preferibile il metodo della Percentuale di completamento Opere in corso infrannuali Preferibile il metodo della Commessa completata I metodi di misurazione delle rimanenze in base al documento oic 23 Cost to cost dai costi effettivamente sostenuti Si calcola La percentuale Sui costi totali Stessa percentuale Viene applicata Sui ricavi stimati totali Ore lavorate Commessa divisa Tra costi diretti E valore aggiunto orario Unita consegnate Rimanenze di Opere in corso Valutata secondo Unita di prodotto Consegnate Anche se non accettate Misurazione fisica Valutazione della Quota di opera Consegnata in base A conteggio Effettivo della Parte consegnata 8

9 LE RIMANENZE: VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE PROFILO FISCALE Opere infrannuali articolo 92, comma 6 TUIR: Valutazione al costo (obbligatoria per cui Eventuale valutazione con Percentuale di completamento Determina variazione diminutiva) Opere ultrannuali articolo 93: Valutazione percentuale Di completamento -Non più ammesse svalutazioni -Non più ammessa valutazione Al costo (commessa Completata) PROFILO FISCALE Ris. 117/2010 L applicazione del principio di correlazione costi ricavi Comporta che necessariamente i costi correlati Ai componenti positivi (rimanenze di opere in corso) Debbano avere rilevanza fiscale (si ritiene a prescindere dal metodo valutativo utilizzato) 9

10 LE RIMANENZE: VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE Problema della riserve da maggiorazioni 1) I claims (maggiorazioni non derivanti da legge o da contratto) vanno contabilizzati solo se ragionevolmente certi ( OIC 23 par. F II b).contrasto tra Ag. Entrate Circ. 36/1982 e e Cass. 8628/2007 e CTP Genova 243/2010 Possibile sintesi: a) fonte della maggiorazione nel contratto o legge > rilevanza se meramente richiesti non inferiore al 50% b) Senza fonte nella legge o nel contratto > irrilevanza ai fini fiscali poiche derivano da richiesta unilaterale priva di certezza Prospetto deve contenere, distintamente per ciascuna opera: 1) Estremi del contratto 2) Generalità committente 3) Scadenza prevista 4) Elementi tenuti a base per la valutazione Esempio di prospetto nella circ. 36/82 10

11 LE RIMANENZE: VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE Immobili merce Valutazione civilistica ex art punto 9 Costo di acquisto Al lordo di oneri accessori Costo di produzione Comprende anche interessi Passivi fino al momento Di utilizzo del bene Ma non puo essere superiore al valore di mercato OIC 13 > PER PRODOTTI FINITI IL VALORE DI MERCATO E IL VALORE DI REALIZZO IN CONDIZIONI DI NORMALE GESTIONE Svalutazione Magazzino ART. 92 CO. 5 TUIR Se in un esercizio il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi 2, 3 e 4, è superiore al valore normale medio di essi nell ultimo mese dell esercizio, il valore minimo di cui al comma 1, è determinato moltiplicando l intera quantità dei beni, indipendentemente dall esercizio di formazione, per il valore normale. 11

12 LE RIMANENZE: VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE Svalutazione Magazzino PROBLEMA Nel caso di svalutazione del magazzino valutato a costi specifici, la svalutazione operata a livello di bilancio è deducibile o meno dal punto di vista fiscale? Svalutazione Magazzino NORMA ADC 168/2007 Il mancato richiamo, nell ambito dell art. 92, comma 5, primo periodo, del D.P.R. n. 917/86, ai beni valutati a costo specifico secondo il disposto del primo comma del medesimo articolo, non preclude che, ai fini della valutazione al termine dell esercizio, il loro valore debba essere comunque confrontato con il valore normale di ciascuno di essi, per tale intendendo il valore ad essi oggettivamente attribuibile, secondo la previsione dell art. 9 del Testo Unico, applicando, in sede di determinazione del reddito, ai sensi dell art. 83 del D.P.R. n. 917/1986, il minore fra i due importi, secondo il principio stabilito dall art. 2426, n. 9, cod. civ.. 12

13 LE RIMANENZE: VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE Immobili merce Rivalutazione volontaria e riflessi fiscali Tesi dottrinaria prevalente Il nuovo valore iscritto Rileva anche fiscalmente Ex art. 110, lett. c) Tuir Tesi Assonime caso 7/2010 Beni valutati a costo specifico Sfuggono dalla disciplina dell articolo 110 Tuir nel senso che avrebbero Sempre e solo il valore del costo specifico A prescindere dalla diversa iscrizione civile Problema attuale per rivalutazione aree edificabili ex L. 266/05 non edificate al La rivalutazione delle aree e la ris. 94/12 Art. 29 D.L. 216/11 proroga l obbligo di edificare al Caso 1) non si e modificato il valore dell area e non si e utilizzato il credito d imposta > la rivalutazione continua ad mantenere efficacia ed il termine edificatorio scade al

14 LE RIMANENZE: VALUTAZIONE DELLE OPERE E SERVIZI IN CORSO DI ESECUZIONE Caso 2: si è svalutato l area ed utilizzato in tutto o in parte il credito d imposta nel modello Unico ) se non hanno intenzione di beneficiare del nuovo termine decennale (e, conseguentemente, della rivalutazione) non sono tenuti a ripristinare i maggiori valori fiscali delle aree per allinearli ai valori di bilancio, il saldo attivo rimane una posta non vincolata e hanno diritto al riconoscimento del credito per l'imposta sostitutiva pagata; 2) se sono interessati a beneficiare del nuovo termine decennale per l'utilizzazione edificatoria delle aree, devono procedere al versamento del credito d'imposta - maturato a decorrere dal 1 gennaio 2011 e utilizzato in compensazione - entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2012, senza applicazione delle sanzioni, ma con corresponsione degli interessi. Ciò comporterà il riconoscimento fiscale dei valori iscritti in bilancio e la ricostituzione del saldo attivo di rivalutazione. 14

15 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI A cura di Paolo Meneghetti Immobili strumentali Nozione di costo alla luce dell articolo 110 del Tuir e dell articolo 2426 punto 1 C.C. Fabbricati strumentali Svalutazioni B10 c Sopravvenienze passive E 21 Derivano da errori di progettazione, mutamenti tecnologici Derivano da cause naturali indipendenti dall impresa ( es. eventi calamitosi) Dal punto di vista fiscale le svalutazioni sono indeducibili ( cfr. circ. 26/12), mentre le sopravvenienze passive sono deducibili ( cfr. Circ. 1/13 (Telefisco 2013), dove si e riconosciuta la deducibilita nel 2013 dei capannoni rivalutati ex D.L. 185/08 e distrutti dal terremoto, la cui rilevazione della perdita sia stata eseguita nel

16 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI COSTO FISCALE DELL IMMOBILE ALLA LUCE DELLO SCORPORO DEL TERRENO Ai fini della quantificazione del valore del terreno non rilevano spese incrementative e rivalutazioni anche eseguite dopo il 2006 ( circ. 11/2007) Ma con la rivalutazione di cui al D.L. 185/08 la Agenzia ( Circ. 22/09) ha riconosciuto la possibilità di eseguire una rivalutazione distinta tra fabbricato ed area edificata sottostante, che se compiuta in tal modo modifica il rapporto iniziale tra valore del fabbricato e valore dell area, nel senso che il valore rivalutato dell area edificata diviene fiscalmente rilevante Costo dell immobile riscattato da leasing ( circ. 11/2007) La parte del canone non dedotta, in quanto riferita al terreno, va memorizzata extracontabilmente, poiche una volta riscattato il bene il valore fiscale dello stesso tiene conto di tali componenti non dedotti. Es. quota terreno dei canoni non dedotti pari a! Riscatto dell immobile! , cessione del medesimo a! , la plusvalenza fiscale e pari ( ) = e non

17 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI Gestione delle spese incrementative secondo Ris. 434 del SPESE NECESSARIE PER COMPLETAMENTO DI IMMOBILE ACQUISTATO NON ULTIMATO Se immobile non ultimato E almeno un rustico ( copertura Tetto) allora i costi sostenuti per Il completamento si sommano Ad acquisto area con scorporo forfettario Se immobile non ultimato Non è almeno un rustico allora i costi sostenuti per Il completamento sono gli unici Ammortizzabili, mentre costi di Acquisto sono tutti riferibili All area Ma la tesi è iniqua ed irrazionale poiché a fronte di uguale investimento si hanno conseguenze diverse Es. 1 Acquisto di area piu fabbricato Non al rustico per 100, spese di completamento 300 Investimento complessivo 400 Es. 2 Acquisto di area piu fabbricato Al rustico 150 Spese di completamento 250 Investimento complessivo 400 AREA = 100 COSTRUITO = 300 IMMOBILE TOTALE = 400 COSTO AREA = 400 X 20% 80 17

18 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI Gestione delle spese di demolizione secondo Circ. 1/2007 Se immobile era atto all uso Scorporo forfettario Se immobile non atto all uso Costo di acquisto e tutto Riferibile all area SE IMMOBILE ATTO ALL USO I COSTI DI DEMOLIZIONE SONO DEDUCIBILI EX ARTICOLO 102 COMMA 4 TUIR CONSEGUENZE APPLICANDO LA TESI DELL AGENZIA Fabbricato atto all uso Costo = 400 di cui 80 terreno e 320 costruito. Demolizione con 320 deducibili. Nuova costruzione 700 Valore fiscale totale nuova Costruzione 780 di cui 700 Ammortizzabili e 80 valore Terreno Dedotti 320 Fabbricato non atto all uso Costo = 300 ( da imputarsi Interamente all area). Demolizione senza alcuna Deduzione ( poiche l acquisto era Solo area) Costruzione 800 Valore complessivo 1100 di cui 300 area e 800 ammortizzabili Investimento uguale in entrambi i casi ( 1100) ma con risultati molto diversi 18

19 LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI Acquisto diritto di superficie Se il contratto è a tempo determinato non va eseguito alcuno scorporo tra valore terreno e valore area quindi il costo sostenuto risulta interamente deducibile in base alla durata del contratto ( Ris. 192/2007), mentre per il cedente si manifesta una plusvalenza pari al corrispettivo, eventualmente rateizzabile se il terreno è posseduto da almeno un triennio ( Ris. 112/09). Se il cedente e un privato la plusvalenza e tassabile solo se il terreno e edificabile oppure se e stato acquisito da non più di cinque anni. Acquisto volumetria Art. 5 comma 3 D.L. 70/11> sono trascrivibili nei registri immobiliari i contratti che trasferiscono diritti edificatori Trattamento fiscale: assimilazione all area edificabile quindi se il cedente e un privato tassazione della plusvalenza ex art. 67 lett. b) del Tuir, se il cedente e impresa tassazione quale plusvalenza ( implicita conferma a Telefisco 2013, circ. 1/13, in cui si e affermato il diritto alla rivalutazione dei diritti edificatori detenuti all ) 19

20 IL NUOVO REGIME DEI CONTRATTI DI LEASING IL NUOVO REGIME DEI CONTRATTI DI LEASING A cura di Paolo Meneghetti Leasing Vecchi contratti ( stipulati entro 28 aprile 2012) Competenza con risconto maxi canone e spese accessorie Distinzione capitale interessi con D.M o contratto > rilevanza ai fini Irap e art. 96 Tuir Leasing Moratoria > doc. Consiglio Nazionale Dott. Comm > per calcolare quota di competenza occorre determinare il rapporto tra sommatoria 1) canoni residui, 2) Maxicanone riscontato, 3) interessi passivi addebitati nel periodo/ durata residua del contratto modificata per effetto della moratoria Moratoria da evento sismico > canoni posticipati senza modifica all imputazione a conto economico ( secondo indicazioni istituto di leasing) Indicizzazione: nota di accredito comunicata dalla societa di leasing a riduzione della quota interessi 20

21 IL NUOVO REGIME DEI CONTRATTI DI LEASING Deducibilità canoni leasing d.l.16/12 Per i contratti di leasing stipulati dal 29 aprile 2012 non e più rilevante la durata contrattuale Nuovo art. 102, c.7 del Tuir: Per impresa che imputa i canoni a conto economico, La deduzione e ammessa per un periodo non inferiore a: 2/3 ammortamento Beni mobili Almeno pari a 18 anni Beni immobili Almeno pari a ammortamento autoveicoli DUE IPOTESI Durata del contratto rispetta i termini fiscali > nessuna novita rispetto al passato Durata del contratto non rispetta i termini fiscali ( piu breve) > occorre operare le relative variazioni in aumento in Unico N.B. la durata del periodo di ammortamento va determinata con riferimento all attivita esercitata dall utilizzatore 21

22 IL NUOVO REGIME DEI CONTRATTI DI LEASING Esempio: acquisto di macchine elettroniche di ufficio, aliquota 20%, periodo di ammortamento 60 mesi, periodo di leasing 40 mesi, Durata effettiva del leasing 2 anni > quota canone civilistico di competenza! all anno Costo concedente , costo complessivo al lordo di interessi passivi > 2000 interessi passivi 1 metodo: quota capitale deducibile per anno e pari a (10.000/40 x 12) mentre quota interessi deducibile e pari a 1000 ( 2.000/24 x 12) > tot annui 2 metodo : canone deducibile ( /40 x 12) annui! resta fermo che l importo degli interessi va comunque monitorato con 30% del Rol per soggetti ires SITUAZIONE ALLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO 1) Riscatto del bene A) Tesi Assonime : residuo da ammortizzare (4.800) diventa costo da ammortizzare (ma la componente interessi??) insieme al costo del riscatto B) Tesi alternativa : ammortamento del costo di riscatto e deduzione extracontabile in Unico della quota annuale ( 3600 annui) 22

23 IL NUOVO REGIME DEI CONTRATTI DI LEASING COMPARTO IRAP Soggetti Ires ( e Irpef che hanno fatto opzione) > deducibilita in base alle risultanze civilistiche, quindi determinazione degli interessi in base a durata contrattuale ( variazione in aumento per 1000) Soggetti Irpef > rispetto delle regole fiscali quindi determinazione interessi in base a durata virtuale ( variazione in aumento per 600) 23

24 I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI A cura di Paolo Meneghetti COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI NECESSITA DEL VERBALE Affinché i compensi siano deducibili occorre la delibera assembleare: SS.UU. n del 29 agosto 2008 Si pone il problema della necessita o meno che la delibera sia antecedente il momento il cui sia stato erogato il primo compenso all amministratore Sul punto si ritiene che tale anteriorita non sia necessaria ma deve rilevarsi la diversa opinione della CTP Reggio Emilia n. 186/2010 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI SINDACABILITA DEL COMPENSO Cass. N del > Amministrazione Finanziaria puo sindacare la congruita del compenso Ris. 113/12 > Deducibili i compensi al liquidatore ( amministratore), Tuttavia, resta fermo che, in sede di attività di controllo, l'amministrazione finanziaria può disconoscere totalmente o parzialmente la deducibilità dei componenti negativi di cui si tratta in tutte le ipotesi in cui i compensi appaiano insoliti, sproporzionati ovvero strumentali all'ottenimento di indebiti vantaggi. Sentenze di segno contrario sulla sindacabilità del compenso: Cass. n.28595/08 e Cass. n.24597/10 24

25 I COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI INDENNITÀ FINE MANDATO LE DIVERSE POSIZIONI 1) Adc NORMA 125/1995: data certa anteriore e necessaria per la deduzione 2) Ris. 211/08 : come sopra 3) Adc NORMA 180/2011: non serve data certa anteriore inizio rapporto poiche tale richiesta serve solo per tax separata in capo amministratore 25

26 GLI INTERESSI PASSIVI GLI INTERESSI PASSIVI A cura di Paolo Meneghetti Adempimenti propedeutici alla determinazione degli interessi passivi deducibili A) Suddivisione della voce di conto economico interessi passivi ( C 17/) Interessi passivi indeducibili Interessi passivi completamente deducibili Interessi passivi che sono sottoposti al 30% del Rol B) Evidenziazione d egli interessi attivi Interessi virtuali per rapporti con la pubblica amministrazione Interessi attivi impliciti secondo OIC 15, par. D III C) Massimizzazione del ROL Capitalizzazione durante la fase di costruzione di beni strumentali, beni merce e beni patrimonio Interessi passivi impliciti secondo OIC 19 Sono NON deducibili a monte per norme specifiche Interessi passivi da Transfert pricing Interessi passivi da soggetti residenti in NON paesi white list!"#$%&'($)*)++,&+" #--.,/%0,#(,&)1)++)&2% +#3,)$4&%&*,+$*)$$% -%+)&5*#5*,)$%*,% '($)*)++,&5%++,6,&5)* '6%&$*,1)+$*%.) '($)*)++,&5*)+$,$,&2, +#3,&%&3##5)*%$,6) 7#.$*)&,&.,1,$,&2)..%&(#*1%&+5)3,%.)8 '($)*)++,&5%++,6,&2,&1#*%&(#( 3#**,+5#+$, '($)*)++,&5%++,6,&2%&9"(0,#(%1)($# 5)*&,11#-.,%*,&2,&/)+$,#() 26

27 GLI INTERESSI PASSIVI Sono deducibili a monte per norme specifiche Interessi passivi Di carattere commerciale Sia impliciti che espliciti Interessi passivi di carattere tributario '($)*)++,&5%++,6,&5%*,&%2 "/"%.)&%11#($%*)&2, :")..,&%$$,6, '($)*)++,&5%++,6,&;%5,$%.,00%$,&+" <)(,&+$*"1)($%.,&)&-)(,&1)*3) '($)*)++,&5%++,6,&5)*&%3:",+$#&2, 6),3#.,&7&().&+$)++%&1,+"*% 5)*3)($"%.)&,(&3",&+#(# 2)2"3,-,.,&,&6),3#.,8 '($)*)++,&5%++,6,&2,&1#*%&&3#**,+5#+$, '($)*)++,&5%++,6,&5)*&%3:",+$#&# 3#+$*"0,#()&2,&,11#-,.,&2)+$,(%$,&%..%.#3%0,#()&2%&5%*$)&2,&,11#-,.,%*,&2, /)+$,#() INDEDUCIBILITA DEI COSTI PER ACQUISTI DA SOGGETTI BLACK LIST Circ. 51/2010 Stabilisce che l indeducibilita dei costi non riguarda solo gli acquisti di beni o servizi, bensi tutti i componenti negativi, compresi quelli derivanti da quote di ammortamento per cespiti acquistati da fornitori black list 27

28 GLI INTERESSI PASSIVI Esimenti I esimente: svolgimento di attività commerciale RIS. 100/2009 chiedeva il radicamento nell area geografica ma circ. 51/2010 nega che tale requisito sia necessario Ai fini della prova di commercialità possono essere forniti i seguenti documenti ( circ. 23/2003) % Documentazione circ. 23/ bilancio; 2. certificazione del bilancio; 3. prospetto descrittivo dell'attività esercitata; 4. contratti di locazione degli immobili adibiti a sede degli uffici e dell'attività; 5. copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati; 6. contratti di lavoro dei dipendenti che indicano il luogo di prestazione dell'attività lavorativa e le mansioni svolte; 7. conti correnti bancari aperti pressi istituti locali; 8. estratti conto bancari che diano evidenza delle movimentazioni finanziarie relative alle attività esercitate; 9. copia dei contratti di assicurazione relativi ai dipendenti e agli uffici; 10. autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all'attività e all'uso dei locali. 28

29 GLI INTERESSI PASSIVI Esimenti II esimente: Interesse economico Circ. 47/08 e rilevante il confronto del prezzo > CTR Marche e sufficiente che l operazione presenti un profitto Circ. 51/2010 : vari sono gli elementi che dimostrano l interesse economico non solo il confronti tra i prezzi di una fornitura CTR Lombardia n. 138/12 e CTR Piemonte n. 91/12 > competitività fornitore e utile realizzato sono elementi che attestano l interesse economico Omessa indicazione in DR Obbligo di indicazione in DR, ma omissione non comporta indeducibilita bensi sanzione ( 10% importo non indicato con minimo 500! e max ! 29

30 GLI INTERESSI PASSIVI Correlazione tra mancata indicazione in dr e deducibilita del costo Circ. 46/09 1)Se si provano le esimenti la deducibilita dei costi e sempre ammessa, se manca indicazione in DR e possibile eseguire ravvedimento ( entro un anno! 32 entro termine prescrizione! 258). 2) Se gia avviato il controllo deducibile il costo ma sanzione 10% del costo ( conferma Telefisco 2013, circ. 1/13) 3) Se gia avviato il controllo e non possibile provare esimenti si applica sanzione per infedele dichiarazione piu sanzione 10% Alternativita tra disciplina articolo 110 e CFC rule Se risulta applicabile la disciplina di cui agli articoli 167 ( controllo di societa black list) e 168 ( detenzione di partecipazione di collegamento), non si applica la indeducibilita dei costi, ma limitatamente alle operazioni eseguite proprio con le societa cui si applica la disciplina cfc. 30

31 GLI INTERESSI PASSIVI Indeducibilita estesa ai professionisti Circ. 1/2009 : i professionisti vanno intesi in senso generico, cioe soggetti che svolgono un opera intellettuale Circ. 1/2009 : non necessaria residenza in black list, e sufficiente una base fissa per applicare articolo

32 IL REDDITO DEGLI IMMOBILI DELL IMPRESA IL REDDITO DEGLI IMMOBILI DELL IMPRESA A cura di Paolo Meneghetti Immobili patrimonio Art. 90 del Tuir, tassazione come reddito fondiario quindi se l immobile e semplicemente detenuto variazione in aumento per rendita catastale, se locato variazione in diminuzione del provento a conto economico ed in aumento del reddito locativo ridotto del 15% se sono state sostenute spese di manutenzione ordinaria ( ipotesi alquanto rara) Immobili commerciali Tassazione in base ai dati inseriti nel conto economico 32

33 IL REDDITO DEGLI IMMOBILI DELL IMPRESA NOVITÀ 2012 : FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO "PATRIMONIO" FABBRICATI LOCATI Maggiore importo risultante a seguito del confronto tra la rendita catastale effettiva dell'immobile rivalutata del 5 per cento e il canone di locazione ridotto del 35 per cento FABBRICATI NON LOCATI Rendita catastale effettiva dell'immobile ridotta del 50 per cento e rivalutata del 5 per cento, senza la maggiorazione di 1/3 FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO "STRUMENTALI" O "BENI MERCE" FABBRICATI LOCATI Tassazione in base al bilancio FABBRICATI NON LOCATI Tassazione in base al bilancio 33

34 IL REDDITO DEGLI IMMOBILI DELL IMPRESA CANONI LOCATIVI NON PERCEPITI Immobili patrimonio: si applicano le regole di cui all art 26 Tuir, quindi a partire dal periodo d imposta in cui si ottiene la convalida del provvedimento di sfratto per morosita i canoni non concorrono a formare l imponibile e si ha diritto ad un credito d imposta per le imposte versate precedentemente sui canoni non percepiti Immobili commerciali: canoni tassabili secondo competenza, eventuale valutazione della esigibilita del credito e quindi possibilita di dedurre la perdita sul credito 34

35 LA TASSAZIONE IRAP LA TASSAZIONE IRAP A cura di Paolo Meneghetti ACCANTONAMENTI PER COSTI FUTURI Nell attuale regime Irap di cui all art. 5 D.Lgs 446/97, gli accantonamenti a fondi rischi ( B 12 e B13) non sono deducibili. Tuttavia nel momento in cui si manifesta il costo risultano deducibili ( circ. 12/08) tramite apposita variazione diminutiva nel modello Irap ( deducibili anche ai fini Ires pur in assenza di transito a CE poiché l inserimento e avvenuto precedentemente con l accantonamento, ex art. 109, c.4. lett. a) Tuir ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO DISCARICHE Nell attuale regime Irap di cui all art. 5 D.Lgs 446/97, gli accantonamenti a fondi rischi ( B 12 e B13) non sono deducibili. Eccezione: costi di ripristino discariche sostenuti post chiusura > accantonamento nel periodo di sostenimento dei ricavi ( ris. 52/1998) > tale costo viene imputato come accantonamento a fondo rischi, deducibile anche ai fini Irap ( circ. 26/12). La deducibilita e estesa all Ires sulla base del criterio della percentuale di riempimento della discarica Principio generale dell inversione della correlazione costi/ricavi che dovrebbe applicarsi a casi analoghi ( costi di rirpistino delle cave) 35

36 LA TASSAZIONE IRAP ACCANTONAMENTI PER RIPRISTINO BENI IN AFFITTO DI AZIENDA Nell attuale regime Irap di cui all art. 5 D.Lgs 446/97, gli accantonamenti a fondi rischi ( B 12 e B13) non sono deducibili. Eccezione: ammortamenti per l affittuario dell azienda che vanno collocati nella voce B 13 C.E > tale costo viene imputato come accantonamento a fondo rischi, deducibile anche ai fini Irap ( circ. 26/12) Deducibilita riconosciuta ai fini Ires in quanto esplicitamente autorizzata dall articolo 102 comma 8 del Tuir GENERALIZZAZIONE DELLA REGOLA Accantonamenti per costi futuri in costanza di attivita Accantonamenti per costi futuri con ultimazione attivita Deducibilita Irap/Ires al momento dell effettivo verificarsi del costo tramite variazione diminutiva Deducibilita Irap/Ires al momento dell accantonamento 36

37 LA TASSAZIONE IRAP E SE CESSA L ATTIVITA PER LA QUALE E STATO ESEGUITO L ACCANTONAMENTO MA NE CONTINUANO ALTRE? CAPITALIZZAZIONE DI COSTI NON DEDUCIBILI AI FINI IRAP: PERSONALE E INTERESSI PASSIVI Gli oneri per personale e interessi passivi capitalizzati nella voce A 4 del conto economico sono rilevanti ai fini Irap, e verranno dedotti tramite le quote d ammortamento del bene oggetto di capitalizzazione 37

38 LA TASSAZIONE IRAP ESEMPIO Senza capitalizzazione A 1 = 100 B 6 = 30 C 17 = 20 BASE IRAP = 70 Con capitalizzazione A 1 = 100 A 4 = 20 B 6 = 30 C 17 = 20 BASE IRAP = 90 Ma il bene strumentale pari a 20 verra ammortizzato Con deducibilita Irap, quindi nessuna doppia tassazione SVALUTAZIONE CESPITI O AMMORTAMENTI ESEGUITI FINO AL 2007 CON ALIQUOTA MAGGIORE RISPETTO A QUELLA CONSENTITA Circ. 27/09 > le quote di ammortamento non dedotte ( riprese con variazioni in aumento) si recuperano con variazioni diminutive al termine del processo di ammortamento civilistico, nel rispetto delle aliquote massime vigenti > variazione diminutiva Ires cui consegue quella Irap NOVITA CIRC. 26 /12 LE QUOTE NON DEDOTTE NEL PASSATO POSSONO ESSERE DEDOTTE ANCHE PRIMA DEL TERMINE DELL AMMORTAMENTO, A CONDIZIONE CHE GLI AMMORTAMENTI STANZIATI SIANO INFERIORI AL MASSIMO DEDUCIBILE FISCALMENTE 38

39 LA TASSAZIONE IRAP SITUAZIONE ATTUALE Svalutazione del cespite e conseguenze in tema di Ires ed Irap Circ. 26/12: la quota deducibile si calcola dividendo il valore fiscale del bene per gli anni residui dell ammortamento a prescindere dalla quota imputata a ce o dedotta ai fini Ires Esempio: cespite di 100, ammortamento in 10 anni, acquistato nel Nel 2011 viene eseguita una svalutazione di 10 > valore del bene al valore civile 80 valore fiscale INVARIANZA DI VITA UTILE QUINDI AMMORTAMENTO TERMINA IN 8 ANNI Quota ammortamento civilistica 70/8= 8,75 Quota ammortamento Ires = 10 ( variazione diminutiva 1,25 ex art. 109, c.4, lett.a) Quota di ammortamento Irap = 80/8 = 10, variazione diminutiva di 1,25 ex circ. 26/12 Nell anno della svalutazione variazione in aumento di 10 39

40 LA TASSAZIONE IRAP VARIANZA DI VITA UTILE QUINDI AMMORTAMENTO TERMINA IN 7 ANNI Quota ammortamento civilistica 10 ammortamento civile termina nel 2017 invece che 2018 Quota ammortamento Ires = 10 ( max fiscalmente ammesso 100 x 10%). Nel periodo d imposta 2017 come variazione diminutiva Quota di ammortamento Irap = 80/7 = 11,43 di cui 10 per derivazione e 1,43 come variazione diminutiva di ex circ. 26/12 Nell anno delle svalutazione variazione in aumento di 10 40

41 Segreteria Organizzativa e Servizio Clienti Telefono Fax formazione@didacticaprofessionisti.it DIDACTICA PROFESSIONISTI SPA Viale Andrea Palladio, Verona (VR) Tel e Fax

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