L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI:

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1 L ETICHETTATURA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI: Indicazioni nutrizionali e sulla salute (Nutrition Claims e Health Claims) (dal Reg. CE n. 1924/06 smi al Reg. UE n. 1169/2011;) dott.ssa Miria Catta & dott agr. Giovanni Pica 21 maggio 2015 ARSIAL CNA Roma

2 Le etichette alimentari per un acquisto consapevole sia in ambito nazionale che comunitario molto è stato fatto sul piano normativo per indurre i consumatori ad un acquisto consapevole Fonti Comunitarie Fonti Nazionali Direttiva 79/112/CEE del DPR , n. 322 Direttiva 87/250/CEE del (titolo alcolimetrico) Direttive 89/395/CE D.Lgs , n. 109 Direttiva 89/396/CE del Direttiva 90/496/CEE del D. Lgs n.77 (et.nutrizionale) Direttiva 2000/13/CE del D.Lgs , n. 181 Direttiva 2003/89/CE del D.Lgs , n. 114 (indicazione ingredienti) D.Lgs , n. 61 (vino) Decreto (vino) Reg. CE 1924/2006 del (smi) Reg UE 1169/2011 del Reg UE 1308/2013 del Reg UE 1335/2013 del Reg UE 1337/2013 del conoscere un proprio diritto resta il punto di partenza, l elemento fondante per farlo valere e rispettare; ignorarlo equivale ad una autopenalizzazione.

3 Cos è e cosa contiene un etichetta (1) E la carta d identità dell alimento. Offre: Informazioni complete su caratteristiche, ingredienti e qualità dei prodotti alimentari Indicazioni utili per scelte d acquisto informate

4 Cos è e cosa contiene un etichetta (2) L'etichetta, proprio per il suo contenuto informativo, non deve rivolgersi in alcun modo al consumatore dandogli l illusione di caratteristiche qualitative e nutrizionali diverse da quelle reali, ma deve, garantirgli: la chiarezza delle informazioni la leggibilità in termini di caratteri tipografici e di dimensioni Le indicazioni obbligatorie che appaiono sull imballaggio o sull etichetta sono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è => a 1,2 mm Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie =< di 80 cm2, l altezza della x è => a 0,9 mm la facilità di lettura nel senso che alcune indicazioni siano riportate in uno spazio in cui l'occhio del consumatore riesca subito a coglierne la visione d'insieme l'indelebilità delle indicazioni apposte che dovranno accompagnare il prodotto per tutta la sua vita commerciale.

5 Cos è e cosa contiene un etichetta L etichetta deve garantire trasparenza evitando di: indurre in errore l acquirente sulle caratteristiche, qualità, composizione e luogo di origine del prodotto; evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono; attribuire all alimento proprietà atte a prevenire, curare, guarire una malattia umana o accennare proprietà farmacologiche. Leggere sempre l etichetta è importante anche per non fidarsi delle indicazioni promozionali; se, per esempio..in una etichetta compare l indicazione senza zucchero sarebbe opportuno leggere tutte le altre indicazioni apposte nell elenco riguardo gli ingredienti perché si potrebbe trovare la presenza di sciroppo di glucosio, di sciroppo di fruttosio, di succo di mela, di succo d uva, di maltosio, di sciroppo di cereali, prodotti, questi, tutti ad alto indice glicemico.

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7 ...considerando del Reg CE 1924/2006 (1) alimenti etichettati e pubblicizzati nella Comunità recanti indicazioni nutrizionali e sulla salute garantire un elevato livello di tutela dei consumatori.i prodotti immessi sul mercato devono essere sicuri e adeguatamente etichettati. (2) Le differenze tra le disposizioni nazionali relative a tali indicazioni possono impedire la libera circolazione degli alimenti e instaurare condizioni di concorrenza diseguali È pertanto necessario adottare norme comunitarie sull'utilizzo delle indicazioni nutrizionali e sulla salute relative ai prodotti alimentari. (8) ampia gamma di sostanze nutritive e di altre sostanze a effetto nutrizionale e fisiologico, compresi, vitamine, minerali, oligoelementi, amminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre, varie piante ed estratti di erbe, con un effetto nutrizionale o fisiologico, che potrebbero essere presenti in un prodotto alimentare ed essere oggetto di un'indicazione. Pertanto, è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare. (20)..istituzione di un elenco delle indicazioni nutrizionali.. (22).indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate.dopo valutazione scientifica..

8 Reg CE 1924/2006 art. 1 oggetto e ambito di applicazione comma 2.si applica alle indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in comunicazioni commerciali, sia nell'etichettatura sia nella presentazione o nella pubblicità dei prodotti alimentari forniti al consumatore finale, compresi quelli commercializzati senza imballaggio o offerti alla rinfusa. Esso si applica anche ai prodotti alimentari destinati a ristoranti, ospedali, scuole, mense e servizi analoghi di ristorazione di collettività. comma 3. Un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto alimentare che può essere interpretato come indicazione nutrizionale o sulla salute può essere utilizzato senza essere soggetto alle procedure di autorizzazione previste dal presente regolamento a condizione che l'etichettatura, presentazione o pubblicità rechino anche una corrispondente indicazione nutrizionale o sulla salute conforme alle disposizioni del presente regolamento.

9 Esempio di indicazione nutrizionale su un marchio, denominazione commerciale o denominazione di fantasia riportato sull'etichettatura

10 Reg.1924/06 (Art. 1, co 5) rapporti con altre normative Il regolamento si applica FATTE SALVE le norme su: Alimentazione particolare (89/398/CEE - D.Lgs n. 111/92 e Reg UE n. 609/13) Acque minerali naturali (80/77/CCE Dlgs n. 105/92) Acque destinate al consumo umano (98/83/CE Dlgs 31/01) Integratori alimentari (2002/46/CE Dlgs m. 169/04)

11 Reg CE 1924/2006 definizioni e tre diverse categorie di indicazioni sostanza nutritiva: proteine, carboidrati, grassi, fibre, sodio, vitamine e minerali elencati nell'allegato della direttiva 90/496/CEE e le sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie (es: colesterolo, Omega 3 perché componente dei grassi); indicazione nutrizionale: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali benefiche, dovute: a) all'energia (valore calorico) (kcal) che b) alle sostanze nutritive o di altro tipo che i) apporta, ii) apporta a tasso ridotto o accresciuto o, iii) non apporta, e/o i) contiene, ii) contiene in proporzioni ridotte o accresciute, o iii) non contiene; indicazioni sulla salute: qualunque indicazione che affermi, suggerisca o sottintenda l'esistenza di un rapporto tra un categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti e la salute; indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia: qualunque indicazione sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana;

12 Reg CE 1924/2006 CAPO II - art. 3 Principi generali per tutte le indicazioni Le indicazioni nutrizionali e sulla salute possono essere impiegate nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari immessi sul mercato comunitario solo se conformi alle disposizioni del presente regolamento. Fatte salve le direttive 2000/13/CE e 84/450/CEE, l'impiego delle indicazioni nutrizionali e sulla salute non può: essere falso, ambiguo o fuorviante; dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull'adeguatezza nutrizionale di altri alimenti; incoraggiare o tollerare il consumo eccessivo di un elemento; affermare, suggerire o sottintendere che una dieta equilibrata e varia non possa in generale fornire quantità adeguate di tutte le sostanze nutritive. Nel caso di sostanze nutritive che una dieta varia ed equilibrata non può fornire in quantità sufficienti, possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2, deroghe e le relative condizioni di applicazione, in considerazione della situazione particolare esistente negli Stati membri; fare riferimento a cambiamenti delle funzioni corporee che potrebbero suscitare o sfruttare timori nel consumatore, sia mediante il testo scritto sia mediante rappresentazioni figurative, grafiche o simboliche.

13 Reg CE 1924/2006 CAPO II - art. 4 condizioni d uso Comma 1... I profili nutrizionali definiti per gli alimenti e/o loro categorie e le condizioni per l'uso delle indicazioni nutrizionali e sulla salute per gli alimenti e/o loro categorie in considerazione dei loro profili nutrizionali sono elaborati tenendo conto, in particolare: delle quantità di determinate sostanze nutritive e di altro tipo contenute nel prodotto alimentare: grassi, acidi grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri e sale/sodio; del ruolo e dell'importanza dell'alimento (o delle categorie di alimenti) nella dieta della popolazione in genere o, se del caso, di certi gruppi a rischio, compresi i bambini; della composizione nutrizionale globale dell'alimento e della presenza di sostanze nutritive il cui effetto sulla salute sia stato scientificamente riconosciuto. I profili nutrizionali sono basati sulle conoscenze scientifiche in materia di dieta, nutrizione e rapporto di queste ultime con la salute (fondatezza scientifica..artt. 5, 6) Valutazione EFSA

14 Reg CE 1924/2006 CAPO II - art. 4 condizioni d uso Le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol non possono recare: a) indicazioni sulla salute; b) indicazioni nutrizionali diverse da quelle relative a una riduzione nel contenuto alcolico o energetico. In mancanza di norme comunitarie specifiche sulle indicazioni nutrizionali riguardanti la riduzione o l'assenza di contenuto alcolico o energetico in bevande che di norma contengono Alcol possono essere applicate norme nazionali pertinenti ai sensi delle disposizioni del trattato. (es: alcuni integratori alimentari con più del 1,2% di alcol non sono considerate bevande alcoliche e possono contenere Claims). Ammesse indicazioni nutrizionali riguardanti: Un basso tenore alcolico; Una riduzione del tenore alcolico; Una riduzione del valore energetico

15 Reg CE 1924/2006 CAPO III INDICAZIONI NUTIRZIONALI art. 8 condizioni specifiche Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. (alcuni esempi) ALLEGATO Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione A BASSO CONTENUTO CALORICO A RIDOTTO CONTENUTO CALORICO SENZA CALORIE A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SENZA GRASSI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 40 kcal (170 kj)/100 g per i solidi o più di 20 kcal (80 kj)/100 ml per i liquidi. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 4 kcal (17kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. L'indicazione che un alimento è a ridotto contenuto calorico e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il valore energetico è ridotto di almeno il 30 %, con specificazione delle caratteristiche che provocano una riduzione nel valore energetico totale dell'alimento. L'indicazione che un alimento è senza calorie e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 4 kcal (17 kj)/100 ml. Per gli edulcoranti da tavola si applica il limite di 0,4 kcal (1,7kJ)/dose unitaria equivalente a un cucchiaino di zucchero. L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 3 g di grassi per 100 g per i solidi o 1,5 g di grassi per 100 ml per i liquidi (1,8 g di grassi per 100 ml nel caso del latte parzialmente scremato). L'indicazione che un alimento è senza grassi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di grassi per 100 g o 100 ml. Le indicazioni con la dicitura «X % SENZA GRASSI» sono tuttavia proibite.

16 Reg CE 1924/2006 CAPO III INDICAZIONI NUTIRZIONALI art. 8 condizioni specifiche Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. (alcuni esempi) ALLEGATO Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione A BASSO CONTENUTO DI GRASSI SATURI SENZA GRASSI SATURI A BASSO CONTENUTO DI ZUCCHERI SENZA ZUCCHERI SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 % dell'apporto energetico. L'indicazione che un alimento è senza grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non supera 0,1 g di grassi saturi per 100 g o 100 ml. L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g di zuccheri per 100 ml per i liquidi. L'indicazione che un alimento è senza zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,5 g di zuccheri per 100 g o 100 ml. L'indicazione che all'alimento non sono stati aggiunti zuccheri e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto non contiene mono- o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Se l'alimento contiene naturalmente zuccheri, l'indicazione seguente deve figurare sull'etichetta: «CONTIENE IN NATURA ZUCCHERI».

17 Reg CE 1924/2006 CAPO III INDICAZIONI NUTIRZIONALI art. 8 condizioni specifiche Le indicazioni nutrizionali sono consentite solo se elencate nell'allegato e conformi alle condizioni stabilite dal presente regolamento. (alcuni esempi) ALLEGATO Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione A BASSO CONTENUTO DI SODIO/SALE SENZA SODIO o SENZA SALE FONTE DI FIBRE AD ALTO CONTENUTO DI FIBRE LEGGERO/LIGHT NATURALMENTE/NATURALE L'indicazione che un alimento è a basso contenuto di sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve superare 2 mg di sodio per 100 ml. L'indicazione che un alimento è senza sodio o senza sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,005 g di sodio, o un valore equivalente di sale, per 100 g. L'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal. L'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. L'indicazione che un prodotto è «LEGGERO» o «LIGHT» e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono soggette alle stesse condizioni fissate per il termine «RIDOTTO»; l'indicazione è inoltre accompagnata da una specificazione delle caratteristiche che rendono il prodotto «LEGGERO» o «LIGHT». Se un alimento soddisfa in natura le condizioni stabilite dal presente allegato per l'impiego di un'indicazione nutrizionale, il termine «NATURALMENTE/NATURALE» può essere inserito all'inizio dell'indicazione.

18 REG. (UE) N. 116/2010 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l elenco di indicazioni nutrizionali

19 REG. (UE) N. 1047/2012 che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l elenco di indicazioni nutrizionali

20 Reg CE 1924/2006 CAPO IV INDICAZIONI SULLA SALUTE - art. 10 Condizioni specifiche 1. Le indicazioni sulla salute sono vietate, a meno che non siano conformi ai requisiti generali del capo II e ai requisiti specifici del presente capo e non siano autorizzate a norma del presente regolamento e incluse nell'elenco delle indicazioni autorizzate di cui agli articoli 13 e Le indicazioni sulla salute sono consentite solo se sull'etichettatura o, in mancanza di etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità sono comprese le seguenti informazioni: una dicitura relativa all'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano; la quantità dell'alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l'effetto benefico indicato; se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l'alimento, un'appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

21 Reg CE 1924/2006 art. 12 Restrizioni sull'impiego di talune indicazioni sulla salute Non sono consentite le seguenti indicazioni sulla salute: indicazioni che suggeriscono che la salute potrebbe risultare compromessa dal mancato consumo dell'alimento; indicazioni che fanno riferimento alla percentuale o all'entità della perdita di peso; indicazioni che fanno riferimento al parere di un singolo medico o altro operatore sanitario e altre associazioni non contemplate dall'art. 11 (Ass. mediche nazionali e Ass. di volontariato).

22 Reg CE 1924/2006 art. 13 Indicazioni sulla salute diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE Le indicazioni sulla salute che descrivono o fanno riferimento ai seguenti elementi: il ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell'organismo, o funzioni psicologiche e comportamentali, o fatta salva la direttiva 96/8/CE (per alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso), il dimagrimento o il controllo del peso oppure la riduzione dello stimolo della fame o un maggiore senso di sazietà o la riduzione dell'energia apportata dal regime alimentare. e che sono incluse nell'elenco di cui al paragrafo 3 (elenco comunitario) possono essere fornite senza essere oggetto della procedura di autorizzazione di cui agli articoli da 15 a 18, purché siano: i) basate su dati scientifici generalmente accettati e ii) ben comprese dal consumatore medio.

23 Reg CE 1924/2006 art. 14 Indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2000/13/CE, le indicazioni sulla riduzione dei rischi di malattia possono essere fornite qualora ne sia stato autorizzato, secondo la procedura di cui agli articoli da 15 a 18 del presente regolamento, l'inserimento in un elenco comunitario di tali indicazioni consentite unitamente a tutte le condizioni necessarie per il loro impiego. (fondatezza scientifica..artt. 5, 6) Valutazione EFSA & AUTORIZZAZIONE

24 REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 maggio 2012 relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Applicabile dal 14/12/2012 Modificato dal reg. 536/2013 Reg. UE 1066/2013 e Reg UE 1017/2013 rifiuto dell autorizzazione alcune indicazioni salutistiche Articolo 1 Indicazioni sulla salute consentite 1. L elenco delle indicazioni sulla salute di cui all articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006, che possono essere fornite sui prodotti alimentari, figura nell allegato del presente regolamento. INDICAZIONI FUNZIONALI GENERICHE

25 REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 allegato

26 REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 allegato

27 REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 allegato

28 REGOLAMENTO (UE) N. 432/2012 allegato

29 Health claims autorizzate dalla Commissione Europea. Due diciture riguardano la riduzione di fattori di rischio di malattia. - Fitosteroli ed esteri di stanoli: permettono la riduzione del colesterolo nel sangue (reg. UE 384/2010). Il consumatore deve essere informato che l effetto si ottiene con una dose giornaliera di 1,5-2,4g. Il riferimento all entità della riduzione (7-10%) è ammesso solo per alcuni prodotti (burro, margarina e grassi light, prodotti caseari, maionese, condimenti per insalata), precisando che il consumo deve avvenire per almeno 2-3 settimane. - Gomma da masticare addolcita con 100% di xilitolo: permette di ridurre la placca dentale (reg. UE 1024/09). Il consumatore deve sapere che per il beneficio bisogna consumare almeno 2 o 3 gomme al giorno, dopo i pasti.

30 Health claims autorizzate dalla Commissione Europea. Diciture autorizzate riguarda lo sviluppo, la crescita e la salute dei bambini. - Acido alfa-linoleico (ALA) e acido linoleico (LA). Hanno un ruolo nella crescita. Va precisato che l effetto positivo si realizza con una dose giornaliera di 2 g (reg. UE 983/09 modificato dal successivo reg. UE 376/10). - Calcio e vitamina D. Funzionali nella crescita e nello sviluppo delle ossa dei bambini (reg. UE 983/2009). L indicazione può essere utilizzata quando il prodotto si qualifica come fonte di calcio o di vitamina D, secondo il regolamento claims (reg. CE 1924/06). - Fosforo. Ruolo nella crescita e nello sviluppo delle ossa (reg. UE 1024/09). Sono richieste le condizioni previste per affermare che il prodotto è fonte di fosforo, ai sensi dell Allegato del reg. CE 1924/06.

31 Health claims autorizzate dalla Commissione Europea. Diciture autorizzate riguarda lo sviluppo, la crescita e la salute dei bambini. - Iodio. Importante per la crescita e le ossa (reg. UE 957/10). L indicazione può venire fornita in relazione ai soli alimenti che costituiscono fonte di iodio, in applicazione del reg. 1924/06. - Ferro. Funzionale nello sviluppo cognitivo dei bambini (reg. UE 957/10). Il claim può essere usato solo per i cibi qualificabili come fonte di ferro. - Proteine. Ruolo nella crescita e nello sviluppo delle ossa (reg. UE 983/2009). Il claim può essere usato solo per alimenti che costituiscono fonte di proteine, cioè a condizione che almeno il 12% dell apporto energetico dell alimento derivi dalle proteine.

32 Health claims autorizzate dalla Commissione Europea. La Commissione europea ha accolto le indicazioni relative a: - Acqua- Concentrato di pomodoro solubile: aiuta l aggregazione delle piastrine (decisione CE 2009/980). Il consumatore deve essere informato che l effetto positivo si ha con un consumo giornaliero di 3g di WSTC I o 150 mg di WSTC II (water-soluble tomato concentrate, nella variante in sciroppo e in polvere), in una porzione giornaliera non superiore a 250 ml di succhi di frutta o bevande aromatizzate o yogurt da bere.

33 IL CASO MULINO BIANCO «Non lo mangio perché è buono, lo mangio perché è sano». Fonte: Il Fatto Alimentare

34 IL CASO PECORINO Fonte: Il Fatto Alimentare

35 LA PRESENZA IN ETICHETTA DI CLAIMS NUTRIZIONALI O SALUTISTICI COMPORTA L OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

36 REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione. Articolo 49 Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006 All articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: L etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori. Qualora sia formulata un indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 di tale regolamento. La quantità della sostanza cui fa riferimento un indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli 31, 32 e 33 del regolamento (UE) n. 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate

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38 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 art. 30 par. 1 La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca : a) il valore energetico b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può figurare, ove opportuno, immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale. + indicazioni volontarie (par. 2) a. acidi grassi monoinsaturi b. acidi grassi polinsaturi c. Polioli d. amido e. Fibre f. sali minerali o vitamine qualora presenti in quantità uguale o superiore al 15% del valore nutritivo di riferimento (7,5% se bevanda).

39 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 Art. 30 par. 3: In etichetta quando è presente la dichiarazione nutrizionale obbligatoria possono essere ripetute le seguenti informazioni: Valore energetico oppure Valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale Art. 34: campo visivo principale

40 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011

41 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 art. 34 Le indicazioni nutrizionali obbligatorie/volontarie figurano nello stesso campo visivo in formato tabulare o lineare (ALL. XV)

42 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 art. 31 Par. 1: Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione (allegato XIV) Par. 4: I valori dichiarati nella tabella nutrizionale sono valori medi stabiliti, in via alternativa, sulla base di: analisi dell alimento effettuate dal fabbricante; calcoli effettuati a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; calcoli effettuati a partire da dati generalmente stabiliti e accettati

43 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 art. 32 Il valore energetico e le quantità delle sostanze nutritive sono espressi per 100 g o per 100 ml oppure in % sui fabbisogni medi giornalieri raccomandati (GDA Guideline Daily Amounts) (ALL: XV) Elementi nutritivi o energetici Energia Grassi totali Acidi grassi saturi Carboidrati Zuccheri Proteine Sale Le GDA devono essere espresse per: 100 g o 100 ml per porzione/unità di consumo Consumo di riferimento 8400 kj/2000 lcal 70 g 20 g 260 g 90 g 50 g 6 g «Assunzione di riferimento di un adulto medio (8400 kj/2000 kcla»

44 Etichetta nutrizionale Reg UE 1169/2011 (1) L etichetta nutrizionale è al momento su base volontaria entrata in vigore dal 13 dicembre Per dichiarazione nutrizionale di un alimento si intende l insieme di informazioni sulla quantità di energia determinata negli alimenti. Alimenti ai quali non si applica l obbligo della Dichiarazione nutrizionale All V Acque Piante aromatiche Sale Aceti Gelatina Caffè intero o macinato Gomme da masticare Aromi Lieviti Edulcoranti da tavola Confezioni con sup. < 25 cm Bevande con contenuto alcolico superiore all 1,2% in volume (solo valore energetico) Imballaggi o contenitori con superf. < 10 cm2

45 Tempi di applicazione Reg UE 1169/ novembre 2011, entrata in vigore con applicazione scaglionata: 1 gennaio 2014: designazione delle carni macinate; 13 dicembre 2014: applicazione di tutti i contenuti ad esclusione dell indicazione nutrizionale; 13 dicembre 2016 : obbligo dichiarazione nutrizionale. Dal 13 /12/2014 al 13/12/2016 la dichiarazione nutrizionale rimane su base volontaria, deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13/12/2016 che non soddisfano i requisiti del Regolamento possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte.

46 Indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011 (1) a) la denominazione dell'alimento; b) l'elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente che provochi allergie o intolleranze; d) la quantità taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) la quantità netta dell'alimento; f) il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (vendita on line: disponibile al momento acquisto); g) le condizioni particolari di conservazione e/o condizioni d'impiego; h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell OSA; i) il paese d'origine o il luogo di provenienza segue

47 Indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011 (2) j) le istruzioni per l'uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento; k) per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale ) lotto di produzione ( direttiva UE n. 91 del dicembre 2011) apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili

48 Indicazioni obbligatorie Reg UE 1169/2011 (3) Indicazioni obbligatorie STESSO CAMPO VISIVO Denominazione dell alimento Quantità netta Titolo alcolometrico (ove previsto) Quando l alimento, pur destinato al consumatore finale, non è venduto direttamente ma commercializzato in una fase a monte (rapporto B2B) le informazione obbligatorie ad eccezione della Denominazione dell alimento, TMC, condizioni particolari di impiego/conservazione e OSA possono essere riportate anche sui documenti commerciali e non necessariamente in etichetta, purchè tali documenti seguano l alimento

49 Indicazioni obbligatorie complementari Reg UE 1169/2011 Tipo o categoria di alimenti Indicazioni Alimenti imballati in taluni gas «confezionato in atmosfera protettiva» Alimenti contenenti edulcoranti «con edulcorante/i» ; Alimenti contenenti zuccheri aggiunti e edulcoranti Alimenti contenenti aspartane Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico Dolciumi contenenti acido glicirrizico > a 4g/kg Bevande contenenti acido glicirrizico > a 50 mg/l o 300 mg/l per bevande >1,2% volume di alcool Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti con caffeina aggiunta Carne, preparazioni a base di carne e prodotti non trasformati a base di pesce congelati «con zucchero /i ed edulcorante» «contiene aspartane (una fonte di fenilananina)»; «contiene una fonte di fenilananina» «contiene liquirizia» «contiene liquirizia evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione» «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l allettamento» Data di congelamento o la data del 1 congelamento «Congelato il.gg/mm/aa»

50 Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011 (1) Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze Cereali contenenti glutine Crostacei e loro prodotti Uova e loro prodotti Arachidi e loro prodotti Soia e loro prodotti Latte e loro prodotti Frutta in guscio e loro prodotti Semi di sesamo e loro prodotti Molluschi e loro prodotti Sedano e loro prodotti Anidride solforosa e solfiti > 10 mg/kg Senape e loro prodotti Lupini e loro prodotti La denominazione della sostanza o del prodotto allergene è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo. Si deve ripetere il nome dell allergene ogni qualvolta esso sia presente in più ingredienti e/o coadiuvanti tecnologici presenti nell alimento

51 Indicazioni degli allergeni Reg UE 1169/2011 (2) 1) Se il prodotto alimentare contiene già nella sua denominazione di vendita un chiaro riferimento all allergene (es. cioccolatino al latte), non sono previsti ulteriori adempimenti. 2) Se l allergene o la sostanza da esso derivata non è presente nella denominazione di vendita ma tra gli ingredienti, esso dovrà essere menzionato in etichetta in uno dei modi seguenti: inserendolo nell elenco degli ingredienti, riportandolo in etichetta preceduto dalla menzione «contiene» oppure «può contenere», se l elenco degli ingredienti non è obbligatorio (es IGT Lazio vino rosso; «contiene solfiti» oppure «contiene anidride solforosa») 3) Se l alimento non contiene allergeni, ma vi è la ragionevole possibilità di contaminazione accidentale di sostanze allergeniche, riportare in etichetta la dicitura «può contenere tracce di» seguito dal nome del potenziale allergene.

52 Paese di origine o luogo di provenienza Reg UE 1169/2011 (2) Obbligo per le carni fresche, refrigerate o congelate di specie: Suina; Ovina Caprina Volatili 1 aprile 2015 Etichette con le seguenti indicazioni (Reg UE 1337/2013): «Allevato in (nome dello Stato membro o del paese terzo» «Macellato in (nome dello Stato membro o del paese terzo» In Italia rimangono valide le disposizioni obbligo «origine» per: Ortofrutticoli freschi, uova, carne di bovine, latte, pesce e molluschi, miele, passata di pomodoro, olio di oliva e vino

53 Responsabilità Reg UE 1169/2011 L operatore responsabile della presenza e dell esattezza delle informazioni sugli alimenti è l OSA stabilito nell UE con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto e, se tale OSA non è stabilito nell UE, l importatore. Chiunque modifichi un etichetta deve assicurare che le modifiche introdotte non siano fuorvianti o riducano la sicurezza. Gli OSA assicurano che le informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all OSA che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano fornite, ove richiesto, al consumatore finale. OSA assicura che le indicazioni obbligatorie appaiono su preimballaggio o su etichetta oppure su documenti commerciali che accompagnano l alimento cui si riferiscono, quando: alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato da altro OSA (B2B) - informazioni alimento preimballato fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

54 Sanzioni circolare MISE del 06 marzo 2015 (1)

55 Sanzioni circolare MISE del 06 marzo 2015 (2)

56 Sanzioni circolare MISE del 06 marzo 2015 (3)

57 Grazie per l attenzione!!!! Dott.ssa Miria Catta ARSIAL m.catta@arsial.it etichettatura@arsial.it

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