Questo ciclo di riforme, che ha preso avvio con la legge 142 del 1990 (RIFORMA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI), ha avuto l obiettivo di abbandonare la
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- Arnoldo Rossetti
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1 Questo ciclo di riforme, che ha preso avvio con la legge 142 del 1990 (RIFORMA DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI), ha avuto l obiettivo di abbandonare la vecchia cultura burocratica per abbracciare quella manageriale; il cosiddetto processo di Aziendalizzazione.
2 Cinque sono le linee di fondo che hanno caratterizzato tale cambiamento: 1. La separazione tra la direzione politica e quella amministrativa/gestionale 2. La semplificazione dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione 3. Il recupero di efficienza e capacità gestionale 4. La ridefinizione del rapporto fra Stato, Regioni ed enti locali 5. La riorganizzazione delle strutture portanti dell ente locale.
3 Tale evoluzione è stata resa possibile innanzitutto dalla separazione dei poteri di indirizzo e di controllo politico, spettanti agli organi di governo, dai poteri di gestione amministrativofinanziaria spettanti ai dirigenti e dalla introduzione dei concetti di: EFFICACIA EFFICIENZA ECONOMICITA
4 Se nelle imprese si può continuamente misurare la redditività, che deriva dal confronto con il mercato, così non è possibile nell ente pubblico: l accrescimento e la creazione di valore si misurano mediante la qualità dei servizi offerti ai cittadini che diventano l indice di redditività dell ente. L assenza del reddito, indicatore sintetico di economicità, efficacia ed efficienza, è ciò che rende difficile il monitoraggio delle performance;
5 La definizione di efficienza, efficacia ed economicità diventa così molto utile per inquadrare gli strumenti di controllo della gestione degli enti locali. L efficienza è la capacità di un organizzazione di realizzare la massima quantità di beni o servizi utilizzando la minima quantità di risorse. Si possono distinguere due tipi di efficienza: interna ed esterna.
6 Efficienza Interna: riferita a rapporti tra risultati fisici di produzione e quantità di fattori produttivi utilizzati (produttività). L utilizzo improprio delle risorse come gli sprechi sono la principale causa di inefficienze nel settore pubblico e vengono rilevati attraverso indicatori di costo, di produttività o rendimento.
7 Efficienza esterna : è originata dall andamento dei prezzi dei fattori che determineranno l andamento dei costi. Acquisire fattori produttivi al più basso costo, a parità di qualità, influenza l efficienza soprattutto negli enti locali dove le risorse sono limitate
8 L efficacia è la capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e, contemporaneamente, ottimizzare il grado di soddisfazione degli utenti. Essa è associata alla qualità dei servizi e quindi a concetti difficilmente misurabili come la rapidità, l accessibilità e l affidabilità di un servizio
9 Negli enti locali si tende a misurare in particolare l efficacia gestionale e, soprattutto, l efficacia sociale. La prima è riferita al contesto interno dell ente e quindi verrà misurata attraverso il grado di raggiungimento degli obiettivi definiti in fase di programmazione. La seconda tipologia di efficacia riguarda il rapporto dell ente locale con il suo ambiente esterno di riferimento. Misura la sua capacità di far fronte, mediante l erogazione dei servizi, ai bisogni dei cittadini-utenti
10 L ente locale, al pari di ogni altra azienda, deve ricercare condizioni di equilibrio (economicità). Per economicità di gestione si intende il conseguimento nel tempo dell equilibrio costi/ricavi, che costituisce il presupposto essenziale per l ottenimento del pareggio economico e del bilancio richiesto dalla legge. A tal fine si rende necessario l utilizzo degli strumenti di controllo adeguati e vanno individuati specifici indicatori che costituiscono un utile strumento per integrare le informazioni di chi deve decidere.
11 Il nuovo assetto di poteri all interno degli Enti Locali è incentrato su una rigida separazione tra ruoli di indirizzo e di gestione. Questa separazione realizza il principio dell imparzialità dell azione amministrativa (al servizio dell intera collettività) ma potrebbe creare pericolose distorsioni in virtù del rapporto fiduciario che necessariamente si viene a creare fra dirigenza e organo politico
12 Nel dicembre del 2009, dopo un lungo e travagliato percorso parlamentare, è stata approvata la legge n 196 che, dopo numerosi interventi normativi parziali operati a partire dal 1962, ha ridisegnato in modo organico le regole della contabilità pubblica a partire da quella statale. Tale legge si affianca e novella la legge di attuazione del federalismo (l. 42 del maggio 2009) I principi e i criteri di adeguamento normativo sono pertanto contenuti: Legge 42 /2009 con riferimento alle Regioni e agli Enti locali Legge 196/2009 per lo Stato e le Amministrazioni Centrali
13 La legge 196 del 2009 ha dettato puntuali disposizioni in merito all organizzazione finanziaria e contabile ed al sistema di bilancio dello Stato e ha fornito indicazioni circa l armonizzazione dei sistemi contabili del complesso delle Amministrazioni Pubbliche. In relazione alle Regioni ed agli Enti Locali ha fornito i principi e i criteri direttivi che il legislatore delegato dovrà seguire per dare attuazione alle leggi delega.
14 La legge 196 ha previsto : Schemi di bilancio realizzati secondo una classificazione economica Termini di presentazione e di approvazione degli schemi di bilancio Un sistema di contabilità che assicuri la leggibilità e la trasparenza delle informazioni contenute nel bilancio Un percorso per applicare i medesimi principi alle Amministrazioni Pubbliche Consolidamento dei conti con aziende e organismi partecipati Affiancamento, a fini conoscitivi, alla contabilità finanziaria (considerata dal legislatore ancora il metodo di contabilizzazione preminente per le autonomie locali) una contabilità economico patrimoniale
15 Il decreto legislativo , n. 118, in attuazione della delega di cui all art. 2, comma 2, lettera h) della legge n. 42 del 2009 introduce il nuovo impianto normativo relativamente all armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei ed organismi (mentre il decreto n. 91/2011 reca le regole per l armonizzazione delle altre amministrazioni pubbliche). Questa armonizzazione certo non è una novità, ma rientra nel processo di normalizzazione dei conti pubblici più volte ribadita anche dal legislatore. Il decreto, pertanto, è finalizzato a stabilire la cornice complessiva di riferimento dei principi contabili generali per Regioni, Province autonome ed Enti locali (titolo I), nonché per il settore sanitario (titolo II). Esso dopo i reiterati tentativi esperiti con scarso successo nell ultimo decennio costituisce l occasione per avviare una effettiva armonizzazione dei bilanci delle Regioni e degli Enti locali e, più in generale, una convergenza con l impostazione del bilancio dello Stato
16 Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 TITOLO I Ambito di applicazione: Regioni, Province autonome ed Enti locali e relativi enti strumentali in contabilità finanziaria. Aspetti principali: adozione di regole contabili uniformi; affiancamento alla contabilità finanziaria, ai soli fini conoscitivi, della contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che economico-patrimoniale; adeguamento degli Enti ai principi generali riportati nell allegato 1 del Decreto un comune piano dei conti integrato ; adozione schemi di bilancio comuni ed articolati in missioni e programmi coerenti con la contabilità nazionale; adozione di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati;
17 Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 TITOLO I raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili per le amministrazioni tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio; redazione un rendiconto semplificato per il cittadino, da divulgare sul proprio sito internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali utilizzate dall ente nel perseguimento delle diverse finalità istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento a livello di copertura ed alla qualità dei servizi pubblici forniti ai cittadini e dell eventuale relativo scostamento tra costi standard e costi effettivi, predisposto sulla base di un apposito schema tipo che verrà definito.
18 I principi generali indicato nell allegato A Principio dell annualità Principio dell unità Principio dell universalità Principio dell integrità Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità Principio della significatività e rilevanza Principio della flessibilità Principio della congruità Principio della prudenza Principio della coerenza
19 I principi generali indicato nell allegato A - segue Principio della continuità e della costanza Principio della comparabilità e verificabilità Principio di neutralità o imparzialità Principio della pubblicità Principio dell equilibrio di bilancio Principio della competenza finanziaria Principio della competenza economica Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
20 Struttura dell entrata Nel bilancio di previsione annuale e pluriennale le entrate sono suddivise in: Titoli : secondo la fonte di provenienza delle entrate Tipologie: in base alla natura delle entrate nell ambito di ciascuna fonte Categorie: in base all oggetto dell entrata nell ambito della tipologia di appartenenza Capitoli e articoli
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23 Struttura delle spese La spesa è articolata: Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici dell ente (coerenti con quelle definite per lo Stato) Programmi esprimono aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell ambito delle missioni.
24 La struttura della spesa - segue Macroaggregati rappresentano articolazioni dei programmi secondo la natura economica della spesa. Sono ripartiti in capitolo e articoli che rappresentano il livello minimo di articolazione del piano dei conti
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28 Bilancio consolidato Con la approvazione del d.lgs 126 del 2014 (rispetto al D.Lgs. 118 del 2011) sono state introdotte diverse novità che riguardano tempi, scadenze e procedure per la redazione del bilancio consolidato. Il bilancio consolidato (BC) è un documento consuntivo che rappresenta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di un gruppo di imprese elaborato dalla società posta al vertice; nel contesto degli enti locali, il soggetto al vertice è rappresentato dall ente locale capogruppo. Il BC è stato ricompreso tra gli strumenti attraverso cui esercitare il controllo sugli organismi partecipati
29 Bilancio consolidato Il BC permette di: Aumentare le funzioni informative e valutative dei bilanci pubblici. Attribuire all ente locale capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia. Ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie nonché della composizione del risultato economico
30 Bilancio consolidato L individuazione dei soggetti da ricomprendere nell ambito del perimetro di consolidamento è guidato dalle disposizioni normative e riguarda gli organismi controllati o partecipati dall ente locale su cui quest ultimo esercita un potere di influenza ( anche attraverso contratti di servizio pubblico o concessione) o controllo significativo. Oltre a istituzioni ed aziende speciali devono essere ricompresi gli enti strumentali e le società partecipate indipendentemente dalla forma giuridica e dalla natura dell attività svolta. Nell area di consolidamento devono essere ricomprese anche le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, indipendentemente dalla quota di partecipazione possedute.
31 Bilancio consolidato L elaborazione del BC presuppone un attività propedeutica diretta a uniformare i bilanci dei vari soggetti, ad eliminare le operazioni infragruppo e il valore delle partecipazioni. Tale ultima operazione avviene: con il consolidamento integrale quando la capogruppo controlla in via esclusiva l altro soggetto. In tale fattispecie, nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi distintamente da quella della capogruppo;
32 Bilancio consolidato con il consolidamento proporzionale quando la capogruppo ha il controllo congiunto dell altro soggetto, con il metodo del patrimonio netto quando il soggetto è collegato alla capogruppo senza un controllo di diritto o di fatto.
33 Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 TITOLO II Le disposizioni del Titolo II sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte degli enti coinvolti nella gestione della spesa del SSN, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 118/2011.
34 Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 TITOLO II ASPETTI PRINCIPALI: Individuazione delle responsabilità all interno delle Regioni G.S.A. Le Regioni che esercitano la scelta di gestire direttamente presso la Regione una quota di finanziamento individuano, nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, (di seguito, il ʺResponsabile della G.S.A.ʺ) deputato all implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale per rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi SSR.
35 Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 TITOLO II Il Responsabile della G.S.A. è tenuto: all elaborazione e all adozione del bilancio di esercizio della G.S.A.; alla coerente compilazione dei modelli ministeriali CE e SP (relativi all ente identificato con il codice 000 ); alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della G.S.A. e dei conti delle Aziende del SSR secondo le modalità definite nel D.Lgs. 118/2011.
36 Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 TITOLO II Le Regioni non G.S.A. (non esercitano la scelta di gestire direttamente presso la Regione una quota di finanziamento): ne danno preventivamente comunicazione al MEF e al MINSALUTE; trattano presso la Regione le sole operazioni di consolidamento dei conti sanitari delle Aziende del SSR; non possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa del servizio sanitario regionale, operazioni di gestione diverse dal mero trasferimento delle somme agli enti del SSR. Il bilancio preventivo economico annuale (corredato da note esplicativa, piano degli investimenti e relazione DG) include: un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi del D.Lgs 118/2011; L indicazione dei criteri di valutazione specifici per il sistema sanitario, al fine di uniformare i bilanci di tutti i SSR;
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