I Quaderni del CSV Daunia. a cura di Luigi Patella e Costantino Tarollo LE ASSICURAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

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1 a cura di Luigi Patella e Costantino Tarollo LE ASSICURAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

2 LE ASSICURAZIONI PER LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

3 Indice PREMESSA pag. 5 ATTIVITà E ORGANIZZAZIONE DELLE ODV pag. 10 L OBBLIGO DI ASSICURARE IL VOLONTARIO pag. 12 BREVI CENNI NORMATIVI pag. 15 TIPOLOGIE DI ASSICURAZIONI pag. 19 APPENDICE pag. 45

4 PREMESSA Le assicurazioni obbligatorie: uno dei temi più scottanti per le OdV Il Centro di Servizi al Volontariato Daunia di Foggia è lieto di dare alle stampe un opuscolo che possa servire da guida per affrontare uno dei più scottanti temi che toccano da vicino l attività delle Associazioni di Volontariato e qualche volta ne determinano anche l esistenza in vita. Il tema è quello delle assicurazioni obbligatorie per le associazioni di volontariato, disciplinato in prima battuta dall art. 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 conosciuta come Legge- quadro sul volontariato (d ora in poi citata solo come leggequadro) ed in seconda dal Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del 14 febbraio 1992, come modificato dal Decreto del Ministero dell Industria del 16 novembre 1992 (d ora in poi citato solo come Decreto Ministeriale). L argomento si presenta denso di aspetti che richiedono un accurata attività di ricerca alla luce dei pochi dettami normativi a disposizione dell associazione che deve adeguare all effettiva attività le polizze poste in essere obbligatoriamente dalla norma. Inoltre l attività di molte associazioni e la stessa loro sopravvivenza è condizionata dai costi delle polizze assicurative e dalla ulteriore consapevolezza che alcune di loro sono spesso carenti di fronte all agire pratico. Ovviamente non si ha la pretesa, in questa sede, di offrire soluzioni ad ogni problema ma solo di poter presentare un quadro quanto più esaustivo possibile di ciò che l ordinamento richiede affinché le associazioni di volontariato possano risultare almeno in regola con gli adempimenti di legge e svolgere serenamente le proprie attività., comprendendo ciò che vanno a stipulare. Pag. 6 Pag. 7

5 ATTIVITà E ORGANIZZAZIONE DELLE ODV 1) 2) La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l autonomia e ne favorisce l apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti Locali ; La presente legge stabilisce i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli Enti Locali nei medesimi rapporti. La Repubblica Italiana riconosce il valore sociale e la funzione di volontariato... La legge-quadro nasce con il proposito del legislatore Italiano di conferire riconoscimento e disciplina alle attività di quei soggetti collettivi (associazioni ed organizzazioni in genere) che, per il fatto di perseguire obiettivi di notevole importanza sociale, appaiono meritevoli di tutela e sostegno. Essa ha formulato quei principi generali che presiedono alle regole dei rapporti tra le organizzazioni di volontariato da un lato e lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali dall altro. In essa si riconosce il valore sociale e la funzione altamente morale dell attività di volontariato, si garantisce l interesse della collettività nazionale a promuoverne lo sviluppo, stabilendosi, tra l altro, i principi cui le Regioni e le Province autonome devono ispirarsi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato. All art. 1 dedicato alle Finalità e oggetto della legge, infatti, si legge: Viene definita ed individuata l organizzazione di volontariato come quella struttura collettiva, costituita liberamente, che persegue fini solidaristici e priva di scopo di lucro sia diretto che indiretto, caratterizzata dalla democraticità dell organizzazione, dall elettività e gratuità delle cariche sociali e dalle prevalenti prestazioni effettuate dagli aderenti, i cosiddetti soci volontari, che svolgono il loro lavoro in modo personale, volontario, spontaneo e gratuito, nel pieno rispetto dei valori costituzionali della libertà individuale e della solidarietà sociale. Come si dice all art.3: 1) E considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l attività di cui all art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti ; 2) Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. Proprio in considerazione dell importanza dei valori che il volontariato persegue e con lo scopo di offrire una tutela Pag. 8 Pag. 9

6 e una salvaguardia più adeguata possibile all attività di chi ha deciso di impegnarsi come volontario, la legge (precisamente l art. 4 della legge-quadro) ha inteso porre a carico delle organizzazioni di volontariato l obbligo di assicurare i volontari sia da un punto di vista personale, assicurandoli contro gli infortuni e le malattie che gli stesso possono contrarre nell esercizio dell attività istituzionale, sia dal punto di vista dei rapporti con i terzi, tramite apposita assicurazione sulla responsabilità civile per i danni cagionati nell esercizio dell attività medesima. L OBBLIGO DI ASSICURARE IL VOLONTARIO L assicurazione dei soci è un requisito dell associazione di volontariato in quanto tale La legge-quadro ha disposto in capo alle organizzazioni di volontariato l obbligo di stipulare polizze assicurative a copertura degli infortuni e delle possibili malattie conseguenti allo svolgimento dell attività istituzionale dell associazione nonché polizze assicurative della responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall esercizio dell attività stessa. Il suddetto obbligo assicurativo deve essere adempiuto da tutte le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali (si ritiene, comunque, che anche quelle non iscritte debbano adempiere a tale obbligo), assicurando quindi la possibilità di soddisfare eventuali danni futuri e garantendo la tutela dei soggetti terzi. Se ne deduce, quindi, che l assicurazione dei soci e degli aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi all attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi, è un requisito dell associazione di volontariato in quanto tale, che deve sussistere perché questa possa concretamente operare. Pag. 10 Pag. 11

7 Tale requisito è indispensabile ai fini dell iscrizione nel registro regionale. L iter procedurale ed operativo concernente l obbligo di assicurare gli aderenti all organizzazione di volontariato è stato espressamente delineato nel Decreto Ministeriale 14/02/1992 del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato.. L art. 1 del suddetto Decreto 1, in attuazione di quanto previsto e disposto nella legge - quadro sul volontariato, stabilisce meccanismi assicurativi semplificati, riconoscendo la possibilità di stipulare contratti di assicurazione in forma collettiva e/o in forma numerica 2, ovvero polizze che offrano un unica copertura assicurativa per una pluralità di persone. In pratica è consentito con un solo contratto di garantire tutti i soggetti iscritti nel registro degli aderenti all organizzazione di volontariato (registro che va vidimato da un notaio o dal segretario comunale), costituendo quindi un 1 Art. 1 del Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 14 febbraio 1992 Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato: Le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n 266, sono obbligate ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonchè per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall esercizio dell attività medesima. 2 Art. 2 del Decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato 14 febbraio 1992 Polizze assicurative: 1. Le assicurazioni di cui all articolo precedente possono essere stipulate in forma collettiva o in forma numerica. 2. Le assicurazioni di cui al coma precedente sono quelle che, in forza di un unico vincolo contrattuale, determinano una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all art Le predette assicurazioni, sulla base delle risultanze del registro di cui al successivo art. 3, devono garantire tutti i soggetti che risultano aderenti alle organizzazioni di volontariato e che prestano attività di volontariato. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorni di iscrizione nel registro. 5. Per coloro che cessano dall adesione alle organizzazioni di volontariato le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24 del giorno dell annotazione della cancellazione nel registro. 6. Le organizzazioni di volontariato devono comunicare all assicuratore presso cui vengono stipulate le polizze i nominativi dei soggetti di cui al comma 3 e le successive variazioni, contestualmente all iscrizione nel registro previsto dall art. 3. unico vincolo contrattuale destinato a creare una pluralità di rapporti assicurativi in capo a soggetti determinati o determinabili in base alle informazioni fornite dall ente. La differenza fondamentale fra le due forme contrattualistiche assicurative previste dal suindicato Decreto, si ravvisa nella circostanza che nel primo caso con la forma collettiva detta anche nominativa - il vincolo contrattuale è destinato ad una pluralità di rapporti assicurativi anche con massimali diversi in capo a soggetti ben individuati e pertanto è necessario comunicare prontamente ogni variazione inerente al volontario assicurato; nel secondo - con la forma numerica - i soggetti destinatari del rapporto contrattuale sono determinati in base alle informazioni fornite dall ente. Qualunque sia la forma di polizza prescelta, contratto di assicurazione in forma collettiva o contratto di assicurazione in forma numerica, l iscrizione nell apposito registro degli aderenti, regolamentato dal richiamato Decreto Ministeriale di attuazione della legge-quadro, riconosce al soggetto destinatario lo status di volontario e, come tale, lo status di titolare del rapporto assicurativo. Va inoltre evidenziato che la polizza collettiva può essere con o senza regolazione di premio a seconda che i volontari siano elencati in polizza nominativa, determinando per ognuno i singoli capitali (polizza collettiva senza regolazione del premio), oppure venga fissato un unico e determinato costo (polizza collettiva con regolazione del premio). Ci sono però polizze il cui premio copre un numero massimo di soggetti. La compagnia tuttavia garantisce l eccedenza di nominativi ma allo stesso tempo a fine anno chiede la differenza di premio (chiamata regolamento premio ) Le tipologie di polizze analizzate consentono di sgravare le organizzazioni di volontariato dalle innumerevoli incombenze che derivano dal mantenimento di singoli contratti assicurativi, garantendo coperture assicurative omogenee a Pag. 12 Pag. 13

8 tutti i soggetti assicurati, fornendo loro la massima tutela. Il Decreto Ministeriale che ha specificato l obbligo e i meccanismi semplificati dell assicurazione collettiva prevede espressamente: a) l obbligo di assicurare i volontari che operano attivamente all interno dell organizzazione di volontariato, b) l obbligo di comunicare alla compagnia assicurativa i nominativi e le variazioni (ingressi e cessazioni dei volontari), c) l obbligo di tenere il libro soci, meglio definito registro degli aderenti, numerato, bollato e vidimato. Con riguardo al suindicato punto c), preme rilevare che, sotto il profilo civilistico, la legge non impone espressamente l obbligo di tenuta di particolari libri, né tantomeno il rispetto di particolari formalità nella tenuta degli stessi da parte delle associazioni di volontariato, con l unica eccezione costituita dal libro dei soci, il registro degli aderenti che svolgono concretamente l attività di volontariato. Se ne deduce, quindi, che per adempiere agli obblighi assicurativi imposti dal decreto sia di fondamentale importanza compilare accuratamente il registro dei soci volontari e tenerlo sempre aggiornato, soprattutto a fini assicurativi. Tale registro, prima di essere utilizzato, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e bollato, o meglio vidimato, inizialmente in ogni suo foglio da un notaio, o da un segretario comunale o altro pubblico ufficiale preposto a tali adempimenti. E necessario che l autorità che provvede alla bollatura o vidimazione iniziale del registro dei volontari aderenti all associazione di volontariato dichiari, nell ultima pagina del registro, il numero delle pagine che sono state vidimate e di cui il medesimo registro è composto. La norma di cui all art. 3 del Decreto 1 dispone dettagliatamente in ordine alla funzione e alla tenuta del registro dei volontari aderenti alle associazioni di volontariato. Tale registro è di fondamentale importanza giacché descrive ed individua in modo inequivocabile i soggetti che operano in qualità di volontari per il conseguimento dei fini che si propone l associazione di volontariato. Ciascun volontario, prima di essere iscritto all organizzazione di volontariato, deve essere identificato attraverso un documento di riconoscimento, quale la carta d identità, il passaporto o la patente in corso di validità al momento dell iscrizione. Successivamente nel registro degli aderenti all associazione di volontariato devono essere inseriti i dati anagrafici di ciascun volontario o meglio le complete generalità e precisamente il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, il codice fiscale, la professione, unitamente alla data di iscrizione all associazione, data in cui l aderente è ammesso a far parte dell organizzazione e può, pertanto, iniziare la propria attività di volontariato. 1 Art. 3 del Decreto Ministeriale: Adempimenti delle organizzazioni di volontariato : 1. Le organizzazioni di volontariato debbono tenere il registro degli aderenti che prestano attività di volontariato. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni sua pagina e bollato in ogni foglio da un notaio, o da un segretario comunale, o da altro pubblico ufficiale abilitato a tali adempimenti. L autorità che ha provveduto alla bollatura deve, altresì, dichiarare, nell ultima pagina del registro, il numero di fogli che lo compongono. 2. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. 3. I soggetti che aderiscono all organizzazione di volontariato in data successiva e quella dell istituzione del registro devono essere iscritti in quest ultimo nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell organizzazione. 4. Nel registro devono essere altresì indicati i nominativi dei soggetti che, per qualunque causa cessino di far parte dell organizzazione di volontariato. L annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. 5. Il registro deve essere barrato ogni qualvolta si annoti una variazione degli aderenti che prestano attività di volontariato, ed il soggetto preposto alla tenuta dello stesso o un suo delegato deve apporvi la data e la propria firma. Pag. 14 Pag. 15

9 Il registro funzionerà come diario delle entrate e delle uscite. E, infatti, di fondamentale importanza che ogni variazione concernente la persona dell associato (ad esempio cessazione dalla qualità di aderente all organizzazione, decesso, ect ) sia immediatamente annotata nel registro, con l apposizione della firma da parte di colui che è preposto alla corretta tenuta del documento, e sia prontamente comunicata alla compagnia di assicurazione con la quale l associazione ha stipulato la polizza assicurativa in favore del volontario. Nel registro devono essere indicati i nominativi dei soggetti che per qualunque causa cessino di far parte dell organizzazione di volontariato. In tal caso l annotazione nel registro va effettuata lo stesso giorno in cui la cessazione si verifica. I volontari che aderiscono all organizzazione di volontariato in data successiva a quella di istituzione del registro devono essere iscritti nello stesso giorno in cui sono ammessi a far parte dell organizzazione. E, infatti, nel registro degli aderenti all associazione di volontariato che si ravvisano tutti gli elementi essenziali e necessari perché possa essere redatta in favore del volontario una polizza assicurativa infortuni, malattie e responsabilità civile nei confronti dei terzi. risarciti in caso di sinistro; giacché la copertura assicurativa riguarda esclusivamente i volontari che svolgono la loro attività di volontariato e non qualunque altro individuo che opera all interno dell associazione di volontariato. Da notarsi, però, che la legge non si esprime in merito ad alcuni importanti aspetti di dettaglio che caratterizzano le tutele assicurative come ad es. le franchigie, i massimali, le garanzie ecc. Naturalmente, a nostro avviso, il legislatore non a caso ha voluto lasciare fuori dalla previsione questi aspetti di estrema specificità, in quanto, data la enorme varietà delle organizzazioni di volontariato, per fini e modalità di estrinsecazione dell attività volontaristica, ha ritenuto di dover lasciare alla libera autonomia dei contraenti la determinazione di questi dettagli, consentendo loro delle stipulazioni che meglio si conformano alle rispettive esigenze. Se ne ricava, dunque, che ogni associazione potrà rappresentare al proprio assicuratore di fiducia le proprie esigenze illustrando tutte le peculiarità delle attività che i propri volontari compiono oltre alle proprie disponibilità finanziarie: insieme, poi, cercheranno la soluzione assicurativa più adatta. Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di iscrizione del nuovo volontario nel registro degli aderenti all organizzazione di volontariato; mentre perdono efficacia dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di annotazione della cancellazione dell aderente dal registro. Naturalmente le garanzie assicurative dovranno essere determinate esclusivamente in considerazione dell attività esercitata, valutando adeguatamente tutti i possibili rischi connessi. Solo e soltanto i soggetti che sono individuati con esatta determinazione nel registro degli aderenti, potranno essere Pag. 16 Pag. 17

10 volontari e che di conseguenza il premio sia di 90 euro (6 x 15). In questo caso pagheremo alla compagnia sempre 200 euro e non 90, perché esso rappresenta il premio minimo. Questa è una delle clausole contrattuali a cui porre maggiore attenzione. BREVI CENNI NORMATIVI Il contratto di assicurazione è come una scommessa Secondo quanto dispone la norma di cui all art del cod. civ.: L assicurazione è il contratto con il quale l assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Quindi il contratto di assicurazione è una scommessa. L assicurato paga un premio e l assicuratore lo tutela da un rischio che può verificarsi ma che non è certo. L assicuratore, da un lato guadagna se non ci sono sinistri trattenendo il premio assicurativo (il costo annuale della polizza) dall altro potrebbe perdere pagando il sinistro (infortunio, malattia, responsabilità civile, ecc.). Abbiamo anche accennato al premio minimo significa che è il minimo pagabile per polizza. Ad esempio, ipotizziamo di aver contratto una polizza con un premio di 15 euro per assicurato con premio minimo 200 euro. Supponiamo di avere 6 Il contratto di assicurazione appartiene alla categoria dei contratti di adesione. La funzione primaria del contratto di assicurazione si ravvisa nel trasferimento del rischio dall assicurato all assicuratore dietro pagamento del premio assicurativo. Tutti i tipi di contratto di assicurazione sono caratterizzati dalla certezza attuale dell assicurato di una copertura risarcitoria riguardo ad un danno futuro ed eventuale, caratterizzandosi l assicurazione per il fatto che l assicuratore fornisce all assicurato una sicurezza o una garanzia. L assicuratore, fin dal momento della conclusione del contratto, assume il rischio che si verifichi l evento dannoso, eliminando così tale rischio per il soggetto assicurato. Nel contratto di assicurazione il rischio che il contratto trasferisce all assicuratore è quello al quale le cose o gli individui assicurati sono esposti per il caso fortuito, la forza maggiore o per il fatto doloso o colposo del terzo, nonché il rischio che dipende dal fatto dello stesso assicurato se commesso con colpa lieve. Non sono indennizzati i sinistri che dipendono da dolo dell assicurato o da colpa grave. Qualora, infatti, l assicuratore abbia agito con dolo o colpa grave, rendendo all assicuratore dichiarazioni inesatte o comportandosi con reticenza, ingannandolo quindi sull entità del rischio assunto, l assicuratore può, entro 3 (tre) mesi dalla scoperta dell inesattezza delle dichiarazioni o della reticenza, chiedere l annullamento del contratto, così come dispone la Pag. 18 Pag. 19

11 norma di cui all art cod. civ.. La prestazione dell assicuratore ha carattere eventuale, giacché l assicuratore dovrà pagare solo se si verificherà il sinistro. Il contratto di assicurazione è un contratto aleatorio, in quanto la prestazione dell assicuratore è incerta relativamente al momento in cui sarà dovuta ed è possibile che vi sia una sproporzione tra la prestazione medesima e l importo dei premi riscossi dall assicuratore. Si tratta, altresì, di un contratto consensuale che si perfeziona, quindi, con il consenso espresso delle parti contrattuali, pertanto, ad ogni variazione rispetto al contratto originario dovrà corrispondere una comunicazione bilaterale ad entrambe le parti contrattuali, al fine di consentire all assicuratore di adeguare il premio assicurativo proporzionalmente in ragione del grado del rischio, e precisamente: 1) 2) in caso di diminuzione applicare una riduzione del premio, in caso di aggravamento operarne un aumento. 1 ART cod. civ. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave. L assicuratore decade dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. Secondo, infatti quanto prevede la norma di cui all art del cod. civ.: Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose esistito fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato. Il contratto di assicurazione comincia a decorrere dalle ore 24 del giorno della sua conclusione; resta tuttavia sospeso fino a quando il contraente non adempie al pagamento del premio o della prima rata del medesimo. Il contratto di assicurazione è un contratto di durata, o meglio un contratto ad esecuzione continuata, in quanto la garanzia alla quale è tenuto l assicuratore si protrae per tutto il tempo stabilito per l efficacia del contratto. Essendo un contratto di durata, il recesso unilaterale e la risoluzione non hanno alcuna influenza sulle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. La durata dell assicurazione, infatti, è stabilita nel contratto e, qualora trattasi di un contratto della durata decennale, trascorso il decennio ciascuna delle parti può recedere dal contratto medesimo. L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento è tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo 15 (quindici) giorni, se l aggravamento del rischio è tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Pag. 20 Pag. 21

12 Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso. Il contratto di assicurazione è un contratto che richiede la forma scritta ad probationem, è un contratto, quindi, che deve essere provato per iscritto così come previsto dalla norma di cui all art cod. civ. Prova del contratto che dispone: Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto. L assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto. L assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell originale. Il documento che ne fornisce la prova è rappresentato dalla polizza di assicurazione. E un contratto predisposto dall impresa di assicurazione su moduli uniformi che contengono una serie di quesiti in merito alle condizioni di rischio ai quali il contraente è tenuto a rispondere in maniera veritiera, pena l annullabilità del contratto. TIPOLOGIE DI ASSICURAZIONE Una per ogni esigenza Le associazioni di volontariato hanno l obbligo di assicurare tutti coloro che all interno dell organizzazione prestano l attività di volontariato, contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile nei confronti dei terzi connesse allo svolgimento dell attività medesima. Tra le varie tipologie assicurative è compreso anche il rischio in itinere dei volontari che si spostano per raggiungere il luogo dove prestano l attività di volontariato, pertanto la copertura assicurativa è estesa anche al viaggio di andata e di ritorno e a tutte le attività in itinere riferite al progetto di volontariato a cui il volontario partecipa. E previsto che le assicurazioni riguardino solo i rischi connessi o derivanti dallo svolgimento dell attività di volontariato e pertanto le coperture assicurative devono essere specifiche per l attività e quindi solo per gli eventi che riguardano l organizzazione di volontariato. Secondo, infatti, quanto dispone la norma di cui all art. 4 della legge-quadro Assicurazioni degli aderenti ad organizzazioni Pag. 22 Pag. 23

13 di volontariato : 1) Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi 2) Con decreto del Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli. La suindicata norma impone, quindi, alle associazioni di volontariato di assicurare tutti gli aderenti, stipulando una polizza di assicurazione contro i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività praticate e ricorrendo necessariamente alle imprese private di assicurazione. Si prevede, inoltre, quali soggetti destinatari della copertura assicurativa, gli aderenti che prestano attività di volontariato, ricomprendendo in questa categoria sia i soci, sia tutti coloro che intervengano a qualsiasi titolo, ma in qualità di volontari, nello svolgimento delle funzioni dell organizzazione. Da ciò si deduce, quindi, che la predetta disposizione di legge nasce proprio con lo scopo di garantire il volontario contro eventi a lui dannosi che possano verificarsi nello svolgimento della propria attività di volontariato. Tale disposizione fa obbligo, in particolare, di garantire tutti gli aderenti all associazione di volontariato che prestano la propria attività all interno dell organizzazione con due distinte tipologie di assicurazioni: 1) l assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse con l attività di volontariato; 2) l assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per eventuali danni loro cagionati. Le persone assicurate, quindi, sono tutti gli aderenti all associazione che prestano l attività di volontariato. Per l identificazione delle persone assicurate e per la determinazione del loro numero nell ambito di ciascuna organizzazione si deve tener necessariamente conto di quanto annotato nel registro dei volontari la cui tenuta presso ogni associazione è obbligatoria in conformità di quanto disposto nel Decreto Ministeriale. L assicurazione contro gli infortuni è la garanzia principale con la quale viene garantito, in caso di morte per infortunio dell assicurato, un capitale ai soggetti beneficiari designati e, in caso di invalidità permanente a seguito di infortunio o malattia, un capitale in percentuale secondo le lesioni riportate. L assicurazione per malattia garantisce il rimborso delle spese mediche sostenute in conseguenza della malattia e/o dell infortunio, per accertamenti, presidi terapeutici e cure a domicilio, in ambulatorio, in strutture ospedaliere o in centri di riabilitazione. Infine l assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi tutela gli aderenti all organizzazione di volontariato da eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi per i danni involontariamente provocati nell esercizio dell attività di volontariato esercitata. Le suddette garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno di iscrizione nel registro, mentre per coloro che cessano dall attività, le garanzie perdono efficacia dalle ore 24 del giorno della cancellazione nel registro medesimo. L obbligo per tutte le organizzazioni di volontariato di munirsi delle predette coperture assicurative è requisito indispensabile senza il quale le medesime organizzazioni non possono stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e tutti gli enti pubblici 1. 1 ART. 7 legge-quadro Convenzioni 1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici, possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa. 2 Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto di convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni, di controllo della loro qualità e le modalità di rimborso spese. 3. La copertura assicurativa di cui all art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. Pag. 24 Pag. 25

14 Qualora non sia stata inserita nella domanda di iscrizione al registro regionale del volontariato, deve essere prodotta una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, che l obbligo assicurativo previsto dalla norma di cui all art. 2, comma 4, della legge-quadro, è stato assolto secondo le modalità indicate nel Decreto Ministeriale, relativamente agli adempimenti contemplati nell art. 3 del suddetto Decreto. Bisogna sottolineare, infine, che il comma 4 del summenzionato art. 7 della legge-quadro prevede espressamente che La copertura assicurativa di cui all art. 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima. Molto spesso le Compagnie assicuratrici applicano un differente premio tra associazioni che svolgano o meno attività sanitarie. L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI E LE MALATTIE Il contratto di assicurazione contro gli infortuni e le malattie previsto per le organizzazioni di volontariato presenta gli stessi requisiti e le medesime caratteristiche di ogni altro contratto di assicurazione. L organizzazione di volontariato è tenuta a stipulare una polizza di assicurazione nella quale assume la posizione contrattuale di contraente a beneficio della persona assicurata che è rappresentata dal volontario, il tutto attraverso l intervento di un impresa privata di assicurazione che costituirà l altra parte contrattuale. I soggetti del contratto di assicurazione sono, quindi, rappresentati da: a) la società assicuratrice che si impegna ad assolvere le prestazioni derivanti dal contratto; b) l organizzazione di volontariato (in qualità di contraente nella persona del Presidente dell associazione) che stipula la polizza e che assume tutti gli obblighi derivanti dal contratto tra cui il pagamento del premio; c) il volontario su cui ricadono tutti gli effetti del contratto di assicurazione, un assicurazione per conto altrui. L assicurazione che si delinea è l assicurazione per conto altrui, come contemplata nella norma di cui all art cod. civ. : Se l assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell assicurato medesimo. All assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha il privilegio sulle some dovute all assicuratore nello stesso grado delle spese di conservazione. Il contratto di assicurazione, quindi, viene stipulato in nome proprio, ma nell interesse di un altra persona, che si qualifica come soggetto terzo che viene identificato sin dall inizio. Sia per l assicurazione contro gli infortuni e le malattie, sia per quella della responsabilità civile verso i terzi, l associato vanta un diritto soggettivo perfetto alla stipula del contratto, e pertanto, l inadempimento del relativo obbligo, da parte dell associazione, costituisce per quest ultima fonte di responsabilità civile nei confronti dell associato. L obbligo per le associazioni di volontariato il cui fine istituzionale si svolge anche con l ausilio di volontari di stipulare l assicurazione contro gli infortuni e le malattie nasce dalla funzione altamente umana e sociale che caratterizza il bene esposto al rischio, che è il volontario, con la sua capacità di lavoro e i suoi bisogni civili. L assicurazione contro gli infortuni e le malattie del volontario copre il rischio che si verifichi un evento dannoso, imprevedibile che costringa il volontario a ricorrere all assistenza sanitaria. Il rischio deve restare invariato per i volontari, altrimenti si crea uno squilibrio nella posizione reciproca dei contraenti (associazione ed assicuratore). L assicurazione contro gli infortuni e le malattie è oggetto di una polizza privata liberamente stipulata dalla associazione di Pag. 26 Pag. 27

15 volontariato, pertanto non costituisce un assicurazione sociale come quella gestita dall INAIL. L oggetto dell assicurazione infortuni e malattie è l interesse che l assicurato (associazione) ha a garantire copertura e risarcimento al volontario nell eventualità che quest ultimo subisca durante lo svolgimento dell attività di volontariato un danno alla propria persona riconducibile a morte, invalidità permanente, invalidità temporanea o malattia. LA POLIZZA INFORTUNI IN PARTICOLARE L assicurazione infortuni è un contratto in base al quale la compagnia, dietro il pagamento di un premio, si impegna a garantire all assicurato, entro i limiti delle somme garantite, l indennizzo per le conseguenze di un evento fortuito, violento ed esterno che colpisca la sua persona fisica e dal quale possa derivare la morte od una limitazione anche parziale della propria integrità. Nell assicurazione infortuni, infatti il rischio è costituito dall eventualità cui è esposto il volontario di vedere ridotte, per più o meno lungo tempo, definitivamente menomate, o distrutte, le sue capacità di lavoro e di guadagno oltre alla sua stessa salute fisica. Per tali motivi il rischio deve necessariamente essere esposto all assicuratore in termini di massima chiarezza e precisione al fine di delimitare la prestazione che l assicuratore stesso dovrà impegnarsi a fornire. Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio. Per infortunio si intendono le lesioni personali, provocate da eventi violenti, fortuiti od esterni, che comportino una obiettiva diminuzione della capacità lavorativa del volontario al punto tale da provocargli la morte o l invalidità permanente o temporanea 1. Preme rilevare che vi sono degli eventi che non sono assolutamente coperti dalla polizza infortuni, in particolare i rischi che pur rientrando nella definizione di infortunio, vengono esclusi per la loro particolare pericolosità o frequenza od anche in relazione alla loro natura devastante (si pensi ad un terremoto, ad una guerra, ad una epidemia, etc.) e i rischi che non rientrano nella definizione generale di infortunio. Si definiscono infortuni: 1) gli incidenti stradali; 2) le cadute; 3) i traumi; 4) le lesioni provocate da corpi, oggetti od eventi esterni, fortuiti, durante lo svolgimento dell attività lavorativa. Non possono qualificarsi come infortuni: 1) tutte quelle lesioni derivanti da aggravamento di patologie preesistenti o sopravvenute; 2) inaspettatamente, ma non addebitabili ad una causa esterna (ad.es. l infarto cardiaco). In via esemplificativa, ma la casistica non è vincolante, si considerano come infortuni: l asfissia non di origine morbosa, gli avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze, l annegamento, l assideramento o il congelamento, i colpi di sole o di calore, le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e le ernie, gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi (cfr art. 1900, comma I, c.c.), gli 1 L art. 13 delle Condizioni generali di contratto predisposte dall ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici) definisce l infortunio come: l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, un invalidità permanente oppure un inabilità temporanea. Pag. 28 Pag. 29

16 infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo a condizione che l assicurato non vi abbia preso parte attiva, la folgorazione, le lesioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti, esclusa la malaria. Naturalmente le parti sono libere, nell ambito della legge, di determinare il rapporto assicurativo e di stabilire le condizioni di contratto come meglio credono, oltre a determinare ciò che viene coperto e ciò che resta escluso dalla copertura assicurativa. E tipico delle polizze infortuni comprendere la garanzia: 1) Morte da infortunio: erogazione di una somma prefissata che è corrisposta ai beneficiari indicati in polizza. 2) Invalidità permanente: corresponsione di una somma calcolata applicando al massimale previsto in polizza una percentuale che corrisponde al grado di invalidità permanente derivante da quell infortunio, escluse le eventuali quote di invalidità preesistenti ed in rapporto all età del danneggiato. Solitamente nei contratti si prevede che possa operare per invalidità superiori al 33%. 3) Rimborso spese: risarcimento entro il massimale stabilito delle spese mediche documentate che l assicurato ha sostenuto a seguito dell infortunio. 4) Diaria da ricovero: un indennità prefissata per ogni giorno di ricovero dell assicurato in regime ospedaliero o Day Hospital a seguito di infortunio. 5) Diaria di gessatura: un indennità prefissata per ogni giorno di applicazione di gessatura o di materiale rigido rimovibile solo con demolizione, a seguito di infortunio. Si tenga presente, comunque, che nelle polizze infortuni devono essere comprese almeno le garanzie Morte e Invalidità Permanente. LA POLIZZA MALATTIA IN PARTICOLARE Relativamente all assicurazione contro le malattie, essa risulta complementare a quella contro gli infortuni e concerne esclusivamente le malattie insorte a seguito dello svolgimento dell attività di volontariato, intendendosi per malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. Risultano tipicamente escluse dalla copertura assicurativa de qua: l eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della polizza, le malattie mentali e disturbi psichici, le lesioni fisiche derivanti da comportamento doloso dell assicurato (comprese invece quelle derivanti da colpa grave), infortuni e intossicazioni conseguenti ad ubriachezza, abuso di psicofarmaci o uso di stupefacenti, prestazioni aventi finalità estetiche, salvo interventi di ricostruzione resi necessari da infortunio, e le cure dentarie. Problemi di ammissibilità a rimborsi ridotti (in base alla malattia) ha sollevato la questione di poter assicurare i volontari affetti malattie croniche come ad es. i diabetici. La malattia contratta a seguito dello svolgimento del servizio di volontario può dare origine a varie forme di invalidità: l invalidità permanente e/o l invalidità temporanea, entrambe con caratteristiche di totalità o parzialità. L invalidità permanente è intesa come la perdita totale o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità del volontario ad un proficuo lavoro per tutta la durata della vita; mentre l invalidità temporanea consiste nell incapacità ad attendere, per un periodo limitato, alle quotidiane occupazioni. L inabilità temporanea può essere totale o parziale e quindi può dare luogo ad un indennizzo pari alla somma giornaliera stabilita o ridotto in proporzione. In ogni caso, comunque, l inabilità temporanea viene abitualmente corrisposta per un periodo massimo di 300 giorni. Varie sono le possibili forme di risarcimento di cui può beneficiare il volontario assicurato dall organizzazione e precisamente: 1) l indennizzo: consistente nella corresponsione della somma pattuita nel contratto per ogni giorno di ricovero Pag. 30 Pag. 31

17 ospedaliero del volontario; 2) il rimborso delle spese sanitarie: necessariamente documentate, sostenute in proprio dal volontario per la cura di malattie o infortuni al medesimo occorsi, entro il massimale stabilito nel contratto, comprese anche le spese sostenute entro e non oltre i 90 (novanta) giorni precedenti e successivi ad un eventuale ricovero ospedaliero o intervento chirurgico; 3) la diaria da ricovero: ossia un indennità prefissata per ogni giorno di ricovero dell assicurato in regime ospedaliero o Day Hospital in conseguenza della malattia (spesso questa garanzia comprende anche l infortunio); 4) la diaria da convalescenza: operante per il tempo successivo al ricovero ospedaliero, documentata con idonea certificazione medica; 5) la diaria da gessatura: (si veda l analoga voce per l infortunio); 6) l indennità giornaliera per inabilità da malattia: consistente in una somma da corrispondersi per i giorni in cui l assicurato, a seguito della malattia, si è assentato involontariamente dal lavoro e per il tempo in cui gli è stato prescritto il riposo utile alla guarigione. Essa può essere totale o parziale ed in quest ultimo caso si rapporta in percentuale alla somma stabilita per l indennità totale. 7) indennizzo derivante da invalidità permanente: calcolato alla stregua della stessa invalidità derivante da infortunio. L ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO I TERZI L assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi delle organizzazioni di volontariato copre la cosiddetta responsabilità civile extracontrattuale. L assicurazione della responsabilità civile verso i terzi è regolata dalla norma di cui all art cod. civ. Assicurazione della responsabilità : 1. Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. 2. L assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l assicurato lo richiede. 3. Le spese sostenute per resistere all azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 4. L assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l assicuratore. Secondo il suddetto articolo la compagnia di assicurazione si obbliga a tenere indenne l assicurato (associazione), nei limiti del massimale pattuito nella polizza di assicurazione, di quanto debba essere pagato a titolo di risarcimento nel caso in cui il volontario sia civilmente responsabile per i danni involontariamente cagionati a terzi nella persona o nelle cose di loro proprietà. Il tutto in conseguenza di fatti accidentali al medesimo ascrivibili nello svolgimento dell attività di volontariato relativamente ai rischi connessi a tale attività e per i quali è stata stipulata la polizza di assicurazione. La garanzia prevista vale per la responsabilità: a) dell organizzazione di volontariato, compresi i rischi derivanti dalla proprietà ed esercizio delle attrezzature, degli impianti e del materiale, inclusi animali, necessari per lo svolgimento della propria attività; b) degli amministratori dell organizzazione in ragione dell esercizio delle loro funzioni di carattere amministrativo e organizzativo; c) dei volontari, sia che prestino la loro opera direttamente, sia (facoltativamente) a supporto dell attività istituzionale dell ente. Pag. 32 Pag. 33

18 Occorre tenere presente che l assicurazione riguarda i danni imputabili a colpa, quindi involontari e non quelli deliberatamente cagionati ai terzi e conseguenti a fatto accidentale. Non è, infatti, risarcibile il danno provocato da dolo dell assicurato, mentre è solitamente compreso nella polizza, e quindi risarcibile e coperto dall impresa di assicurazione, il danno derivante da imperizia, imprudenza o negligenza. L impresa di assicurazione assume a suo carico, entro i limiti del massimale impegnato per il sinistro, il risarcimento dovuto a terzi nonché le relative spese ed interessi, sostenendo, inoltre, in eccedenza al massimale ma non per più di un quarto di esso, le spese per resistere alle pretese del terzo danneggiato. Vi è da puntualizzare che la responsabilità di cui si parla è quella che si qualifica giuridicamente come responsabilità extracontrattuale, detta pure aquiliana, e non anche quella contrattuale ovvero da inadempimento come ad es. nel caso non vengano onorati gli impegni convenzionali assunti con lo Stato, le Regioni, le Province Autonome, gli Enti Locali e gli enti pubblici in generale. Si deve tener presente, inoltre, che: Generalmente gli associati non sono considerati terzi né tra loro né nei confronti dell organizzazione: infatti, per i danni fisici, gli associati possono essere coperti da polizze infortuni e malattie ma, per eventuali danni a cose di proprietà o in uso dell organizzazione o degli associati stessi durante l attività, ci vuole un altra copertura a parte come, ad es. la polizza kasko che copre le auto di proprietà dei consiglieri quando sono utilizzate per l attività. Sono sempre esclusi i danni provocati dalla circolazione con veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, perché già coperti dall assicurazione obbligatoria RC Auto. Solitamente la garanzia non opera per lo svolgimento di attività mediche, infermieristiche o fisioterapiche da parte degli associati, in quanto potrebbero essere assicurati da polizza professionale. La responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati di solito non è automaticamente compresa e quindi deve essere esplicitamente richiesta. Tuttavia nella polizza per la responsabilità civile è indispensabile che siano previste le clausole di cui sopra ai punti b) e c). LE POLIZZE ASSICURATIVE IN FAVORE DEI VOLONTARI PREVISTE DA ALCUNE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE E AGENZIE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Nell ambito dell attuale panorama assicurativo, varie sono le compagnie private di assicurazione che prevedono delle polizze specifiche per le organizzazioni di volontariato. Navigando in internet è possibile trovare modelli di polizze che assicurano i volontari delle associazioni di volontariato contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso i terzi. Preme rilevare che la legge-quadro sul volontariato e il Decreto Ministeriale non prevedono dei minimi per i massimali di garanzia infortuni, malattia e responsabilità civile. Alcune compagnie hanno stipulato convenzioni con vari Centri di Volontariato. A titolo di esempio si riportano alcune polizze. 1) Polizza assicurativa in favore dei volontari che compiono due tipi di attività: attività che comprende l assistenza domiciliare, il trasporto delle persone e tutte quelle occupazioni che non comportino prestazioni medico - sanitarie; l attività medico sanitaria in genere. La predetta polizza, a fronte di un premio minimo annuo di euro 120,00 per l associazione garantisce: b) per gli infortuni con conseguenza la morte un indennizzo pari a circa euro ,00; c) per l invalidità permanente circa euro ,00; Pag. 34 Pag. 35

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