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1 09/01/15 "TRASCRIVIBILE L'ATTO DI NASCITA STRANIERO DEL FIGLIO DI DUE DONNE" - App. Torino, sez. fam., Stefano ROSSI Minore nato da due donne in Spagna: l atto di nascita può essere trascritto in Italia Il caso affrontato dalla Corte d Appello di Torino nasce dalla determinazione dell Ufficiale dello Stato civile di Torino, che a seguito di trasmissione del Consolato Generale d Italia di Barcellona, respingeva la richiesta di trascrizione dell atto di nascita di un minore, cittadino spagnolo, in quanto contrario all ordine pubblico italiano. Dal certificato di nascita risultava infatti che questi avesse per diritto spagnolo due madri (ovvero che fosse figlio matrimoniale delle comparenti ), in quanto mentre Tizia aveva donato gli ovuli per il concepimento del minore, Caia aveva portato avanti la gravidanza e il parto. Da segnalare che Tizia e Caia si erano regolarmente sposate in terra spagnola. A fronte del ricorso proposto dalle madri volto all accertamento del rapporto di filiazione e per la dichiarazione della sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento nello Stato italiano dell atto di nascita, con conseguente trascrizione nei Pubblici Registri dell anagrafe, il Tribunale di Torino, con decreto in data 21 ottobre 2013, rigettava le domande, rilevando come il procedimento avviato ex art. 96 dpr n. 396/2000, strumentale al compimento di un attività di tipo amministrativo, non fosse idoneo per ottenere una pronuncia di accertamento del rapporto di filiazione, ottenibile solo all esito di un ordinario procedimento di cognizione. Sulla domanda di accertamento dei requisiti di legge per il riconoscimento dello Stato italiano dell atto di nascita del minore, il Tribunale si pronunciava in senso negativo, rilevando come la richiesta fosse contraria all ordine pubblico (ex art. 18 dpr n. 396/2000). In particolare si sottolineava come fosse impediente alla trascrizione il principio immanente nel nostro ordinamento secondo il quale la madre sia solo colei che partorisce il bambino e che quindi nessun rilievo si poteva attribuire per conferire tale qualifica alla consorte di sesso femminile alla circostanza che nell ordinamento spagnolo tale status derivasse anche dalla determinazione legale della filiazione materna matrimoniale. Peraltro al minore non poteva essere nemmeno concessa la cittadinanza italiana, in quanto il presupposto rapporto di filiazione non era riconosciuto nell ordinamento interno e l unico modo per attribuire, nel caso di specie, la cittadinanza italiana al minore è rappresentata dal criterio dello ius sanguinis. Ne conseguiva che, ai sensi dell art. 18 dpr n. 396/2000, la fattispecie rientrava nei casi di non trascrivibilità dei certificati redatti all estero per contrarietà all ordine pubblico inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta costituzionale o comunque fondanti l intero assetto ordinamentale di cui fanno parte le norme in materia di filiazione (artt. 231 e ss. cc) che si riferiscono, espressamente ai concetti di padre e madre, di marito e di moglie. Per cui, in assenza di una normativa nazionale che disciplini istituti analoghi a quello del matrimonio tra persone dello stesso sesso e consenta la nascita di rapporti di filiazione tra persone omosessuali, la trascrizione dell atto di nascita non rappresenta un diritto astrattamente ed autonomamente tutelabile, attesa la natura di provvedimento amministrativo non idoneo ad attribuire al minore quei diritti che le parti vorrebbero riconosciuti in capo allo stesso. Veniva dunque proposto ricorso avverso la decisione del Giudice di prime cure. La Corte d Appello, nella decisione in commento, propone un preliminare inquadramento della normativa regolante la materia, rilevando come la legge n. 218/1995 abbia utilizzato, con ampiezza, il criterio del rinvio ad altre leggi nazionali che assumono, per tale via, efficacia direttamente vincolante per il Giudice nazionale con il solo limite del non contrarietà all ordine pubblico (art.16 l. n. 218/1995).

2 In tema di riconoscimento di filiazione naturale di cittadino straniero da parte di un cittadino italiano occorre preliminarmente accertare quale sia il diritto applicabile, ovvero determinare quale sia la legge (italiana o straniera) che disciplina la relativa fattispecie. L art. 33 della l. n. 218/1995 stabilisce che la condizione di figlio è regolata dalla legge nazionale del figlio medesimo al momento della nascita. Posto che quello della cittadinanza è un criterio di collegamento variabile nel tempo, il legislatore nella disciplina del momento costitutivo del rapporto ha optato per la cristallizzazione del criterio di collegamento ad un momento ben definito (nascita, in via di principio, o momento della legittimazione, della morte del genitore legittimante, del riconoscimento). In materia di filiazione quindi il criterio applicato è quello della cittadinanza, nel senso che lo status di figlio nei confronti di un determinato genitore deriva dalla cittadinanza del figlio stesso ed è pertanto necessario rinviare alle leggi dello Stato di cui il figlio è cittadino, ricordando che il rinvio ad altra legislazione è ammissibile solo se questo consenta la determinazione dello status di figlio (art. 13 comma 3 l. n. 218/1995). Dagli artt. 13 e 33 discende, con evidenza, che la norma di diritto internazionale privato attribuisce ai provvedimenti accertativi (certificato di nascita) dello Stato estero, ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre accertamenti sulla validità di un titolo valido per la legge nazionale di rinvio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 367/2003; Cass. civ., sez. I, n /2003). L art. 35, in tema di riconoscimento detta tuttavia un apposita disciplina per una particolare modalità, nota praticamente a tutti gli ordinamenti giuridici, nella quale una manifestazione unilaterale di volontà del genitore costituisce da sé sola il momento genetico della relazione tra genitore e figlio. Il principio della nazionalità sancito da tale disposizione è reso tuttavia coerente con i valori costituzionali, ponendo la centralità dell interesse del figlio a vedersi riconosciuto tale status. In tal senso, si nota come al principio della prevalenza dell interesse del figlio si ispiri palesemente la norma che consente di derogare al criterio della legge nazionale del figlio quando, applicando la legge nazionale di uno dei genitori, possa comunque derivare un vantaggio al figlio sotto il profilo del favor filiationis. Ancora ai sensi dell art. 65 della l. n. 218/1995, si stabilisce l effetto automatico in Italia dei provvedimenti relativi all accertamento della filiazione emanati nello Stato la cui legge è richiamata dagli artt , o ivi produttivi di effetti ancorché pronunciati in altro Stato. Tali provvedimenti (e le situazioni giuridiche cui danno luogo) saranno però suscettibili di produrre effetti soltanto qualora nel procedimento svoltosi all estero siano stati garantiti alle parti i diritti essenziali di difesa, e non vi sia contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento (c.d. limite dell ordine pubblico). Nessuna rilevanza è invece attribuita alla circostanza che in concreto sia stata applicata questa o quella legge materiale: sono, in altri termini, di per sé produttivi di effetti in Italia i provvedimenti adottati a seconda del tipo di filiazione nello Stato di appartenenza del figlio o del genitore, indipendentemente dalla legge sulla base della quale sono stati emanati. Sulla base di tali principi la Corte ne deduce la prevalenza del criterio della legge di cittadinanza del minore, ovvero quella spagnola: il minore è infatti nato in Spagna e secondo il diritto spagnolo entrambe le donne sono sue madri legittime. Col riconoscimento della maternità, secondo il diritto spagnolo, in capo a Tizia, cittadina italiana, il minore assume anche la cittadinanza italiana ius sanguinis ai sensi dell articolo 2, punto 1, della legge 91/1992. Ne consegue che la richiesta di trascrizione formulata integra gli estremi di cui all art. 17 drp n. 396/2000. Ritenuta la legittimazione alla trascrizione dell atto di nascita del minore, la Corte d Appello è passata a valutare se ciò integri violazione dell ordine pubblico.

3 La Corte, per effettuare tale valutazione, si richiama alla giurisprudenza della Corte costituzionale in merito all interpretazione ed efficacia delle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell uomo (Cedu) nell ambito dell ordinamento interno (in particolare con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 e 317/2009). Si rammenta che la Corte costituzionale ha in più occasioni ribadito la propria giurisprudenza sul ruolo delle norme della Cedu, da interpretarsi nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell uomo, nell integrazione, quali norme interposte, del parametro di costituzionalità di cui all articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui impone alla legislazione interna i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, pur non potendo sindacare l interpretazione delle norme europee data dalla Corte Edu, si riserva di verificare se le norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale siano in contrasto con altre norme della Costituzione, secondo il bilanciamento degli interessi costituzionalmente protetti coinvolti nella disciplina censurata, affinché si realizzi la necessaria integrazione delle tutele (già indicata dalla sentenza n. 264 del 2012). Pertanto, quando vengono in rilievo norme Cedu la valutazione di legittimità costituzionale deve essere effettuata con riferimento al sistema e non alle singole norme isolatamente considerate. Ciò in quanto un interpretazione frammentaria rischia di condurre ad esiti paradossali che finirebbero per contraddire le medesime finalità di tutela (sentenze nn. 1 e 170 del 2013). In pratica la Corte costituzionale opera una valutazione sistemica della norma scrutinata ed effettua il bilanciamento con tutti gli altri valori e principi in gioco in modo da garantire la massima espansione delle garanzie di tutti i diritti e principi rilevanti costituzionali e sovranazionali che si trovano in rapporto di integrazione reciproca (sentenze nn. 85 e 202 del 2013) Il giudice nazionale sulla base dei trattati sottoscritti dall Italia deve quindi applicare la Convenzione europea secondo l interpretazione datane dalla Corte ed in particolare, con riferimento al concetto di ordine pubblico, avendo riguardo ai principi affermati in tema di diritti fondamentali della persona e sulla tutela della vita privata e familiare. Il riferimento immediato è quindi alle sentenze Mennesson c. Francia e Labassee c. Francia con cui la Corte europea dei diritti dell uomo ha riconosciuto la violazione dell art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), in caso di rifiuto da parte delle autorità nazionali di riconoscere valore legale alla relazione tra un padre e i suoi figli biologici nati all estero facendo ricorso a surrogazione di maternità (o utero in affitto ). In quel caso i ricorrenti, marito e moglie di nazionalità francese, non potendo portare a termine una gravidanza naturale, avevano deciso di ricorrere negli Stati Uniti (rispettivamente, in California e in Minnesota) alla fecondazione eterologa con utero in affitto, tecnica non praticabile in Francia. In particolare, la tecnica cui sono ricorsi i coniugi Mennesson e Labassee prevedeva la formazione di un embrione in vitro con metà del patrimonio genetico del padre e l altra metà proveniente da una donna ovodonatrice. L embrione così generato veniva poi impiantato nell utero di una terza donna a cui era affidato il compito di portare a termine la gravidanza. In virtù della disciplina del Minnesota, dopo la nascita del bambino, le autorità americane avevano adottato un provvedimento nel quale era stato attribuito ai ricorrenti lo status di padre e madre del neonato. Le autorità francesi, tuttavia, si erano rifiutate di trascrivere gli atti di nascita nel registro dello stato civile francese perché contrastanti con l ordine pubblico nazionale. All esito dei procedimenti giudiziali interni, la Corte di cassazione francese aveva ritenuto che la trascrizione degli atti di nascita nel registro di stato civile fosse preclusa dalla circostanza che per generare si fosse fatto ricorso ad un contratto di maternità surrogata che, secondo quanto previsto dagli artt e 16-9 del codice civile francese, è nullo perché contrario all ordine pubblico.

4 I due coniugi si rivolgevano alla Corte di Strasburgo lamentando la violazione del loro diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritto riconosciuto dall art. 8 della Convenzione, lamentando altresì che, in violazione dell'interesse superiore dei minori, fosse loro stata preclusa la possibilità di ottenere in Francia il riconoscimento di un rapporto di filiazione legalmente formatosi in uno Stato estero all esito di una procreazione medicalmente assistita conforme alla legge del luogo dove i minori erano nati. La Corte EDU ha riconosciuto, all unanimità, che non c è stata violazione dell art. 8 della Convenzione in relazione al diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita familiare; ha affermato, invece, che c è stata violazione di tale norma in relazione al diritto dei minori al rispetto della loro vita privata. La Corte, in specie, osserva che il rifiuto da parte delle autorità francesi di riconoscere valore legale alla relazione di parentela costituisce indubbiamente un intrusione nel diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare, ma essa risulta giustificata in quanto compendia un ingerenza legittimata dalla legge (cfr. Mennesson c. Francia, 57-58; Labassee c. Francia, 52) e che persegue uno scopo legittimo, ovvero quello di scoraggiare i propri cittadini dal ricorre, al di fuori del territorio nazionale, a un metodo di procreazione medicalmente assistita che è vietato nel territorio francese al fine di tutelare i minori e la donna che offre il proprio utero per la gestazione (cfr. Mennesson c. Francia, 62; Labassee c. Francia, 54). La Corte europea sottolinea come sul tema della maternità surrogata sia necessario riconoscere un ampio margine di apprezzamento agli Stati membri, perché è un tema che suscita delicati interrogativi di ordine etico e sul quale manca un consensus normativo tra i diversi Stati europei (cfr. in particolare Mennesson c. Francia, 40 ss., Labassee c. Francia, 31 ss.; diversi e più comprensivi erano stati i principi affermati in Co. Edu, Grande Camera, 4 dicembre 2007, Dickson c. Regno Unito, ric. n /04; Co. Edu, Grande Camera, 10 aprile, 2007, Evans c. Regno Unito, ric. n. 6339/05). Tale margine di apprezzamento viene a restringersi laddove a venire in rilievo sono questioni legate alla condizione dei minori e al loro status e che pertanto riguardano l intimità e l identità personale, quali aspetti dell integrità della persona. In questo caso, spetta alla Corte verificare che vi sia stato un giusto bilanciamento tra gli interessi perseguiti dallo Stato e gli interessi dell individuo direttamente coinvolto sotto il profilo della compatibilità con il rispetto dei diritti fondamentali. Il rispetto per la vita privata include il primario interesse a definire la propria identità come essere umano, compreso il proprio status di figlio o di figlia di una coppia di genitori (cfr. Mennesson c. Francia, 96; Labassee c. Francia, 75). Cosicchè, sebbene l art. 8 della Convenzione non garantisca il diritto ad acquisire una nazionalità particolare, non si può negare che la cittadinanza costituisca un elemento essenziale in grado di definire l identità di ciascuna persona. Pertanto, osserva la Corte, gli effetti del mancato riconoscimento nell ordinamento francese del rapporto di parentela tra i bambini nati da madre surrogata e la coppia che ha fatto ricorso all estero alla surrogazione di maternità, non sono confinati alla sfera giuridica dei genitori, ma si estendono anche alla sfera giuridica dei minori, incidendo sul loro diritto al rispetto della vita privata, che implica la possibilità da parte di ciascuno di definire i contenuti essenziali della propria identità, compresi i rapporti di parentela (cfr. Mennesson c. Francia, 99; Labassee c. Francia, 78). Non consentendo il riconoscimento e l instaurazione del rapporto di parentela tra bambini nati da madre surrogata e il loro padre biologico, lo Stato francese ha violato i limiti del margine di apprezzamento concesso dalla Convenzione, dal che si desume la necessità di riconoscere la prevalenza dell interesse dei minori nel bilanciamento degli interessi in conflitto. Il principio affermato dalla Corte nelle sentenze analizzate conferma il contrasto con l art. 8 della Convenzione del rifiuto da parte di uno Stato membro di riconoscere valore giuridico al rapporto di parentela, validamente formatosi in un Paese estero, tra la coppia che hanno fatto ricorso alla maternità

5 surrogata e il bambino nato dalla donna che ha messo a disposizione il proprio utero per portare a termine la gravidanza. I principi affermati in relazione all interesse del minore permangono comunque prevalenti anche in un caso come quello di specie in cui la famiglia non assume connotati tradizionali : ciò si desume da altra recente pronuncia della Corte europea (Co. Edu, 19 febbraio 2013 X e altri c. Austria) che, a seguito di ricorso proposto dal partner di una coppia femminile omosessuale al fine di adottare il figlio naturale dell altro partner, ha affermato che la relazione esistente tra una coppia omosessuale che convive di fatto in maniera stabile rientra nella nozione di vita familiare così come quella di una coppia eterosessuale che si trova nella stessa situazione: [per cui] quando minore vive insieme a loro la vita familiare comprende anche quest ultimo (peraltro il principio per cui le relazioni omosessuali non vengono più comprese soltanto nella nozione di vita privata bensì nella nozione di vita familiare contenuta nell articolo 8 è stato ribadito in Co. Edu, 7 novembre 2013 Vallianatos e altri c. Grecia, ric. nn /09 e 32684/09; Co. Edu, 12 dicembre 2013, C-267, Hay). Riconoscimento del valore della famiglia da estendere anche alle relazioni omosessuali che trova riscontro anche nella giurisprudenza interna, in particolare attraverso la pronuncia n. 138/2010 della Corte costituzionale nella quale, pur non riconoscendo la possibilità di ricondurre alla disciplina del matrimonio anche le coppie omosessuali attraverso una sentenza additiva, la Corte ha affermato che per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l unione omosessuale, intesa come stabile convivenza fra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone, nei tempi e nei modi e nel limiti stabiliti dalla legge, il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri (su cui Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? a cura di B. Pezzini e A. Lorenzetti, Jovene, Napoli, 2011; B. Pezzini, Un paradigma incrinato: la faticosa rielaborazione di categorie concettuali tra le sentenza della Corte costituzionale 138/2010 e della Corte di cassazione 4184/2012, in Ma, nel caso di specie, ad essere in gioco non è tanto il riconoscimento o meno delle coppie omosex, quanto piuttosto i riflessi sul piano giuridico di una situazione di fatto in via di consolidamento, ovvero quella della realtà delle coppie omogenitoriali (su cui A. Lorenzetti, La tutela della genitorialità omosessuale fra dignità e uguaglianza, in Omogenitorialità. Filiazione, orientamento sessuale e diritto, a cura di Schuster, Mimesis, Udine 2011, 81 ss.; M. Winkler, Omogenitorialità e di diritto internazionale privato, ibidem, 115 ss.). I riferimenti, sopra riportati, alla giurisprudenza della Corte europea ci introducono al tema affrontato dalla Corte d Appello della ridefinizione dei termini del limite dell ordine pubblico, laddove il concetto di ordine pubblico ai fini internazional-privatistici si identifica con quello indicato con l espressione ordine pubblico internazionale da intendersi come complesso di principi fondamentali caratterizzanti l ordinamento interno in un determinato periodo storico e fondati su esigenze di garanzia comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell uomo, sulla base di valori sia interni che esterni all ordinamento purché accettati come patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale. In particolare il concetto di ordine pubblico deve essere declinato con riferimento all interesse del minore. La valutazione della conformità del provvedimento straniero ai principi di ordine pubblico italiano e alla piena realizzazione dell interesse superiore del minore costituiscono i parametri di riconoscimento ma anche i limiti entro i quali tale provvedimento può trovare ingresso in Italia. Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, deve aversi prioritario a riguardo l interesse superiore del minore (art. 3 l. 27 maggio 1991 n 176 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20 novembre 1989), principio ribadito in ambito comunitario con

6 particolare riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra genitori e figli, dall art. 23 del Reg CE n. 2201/2003 il quale stabilisce espressamente che la valutazione della non contrarietà all ordine pubblico debba essere effettuata tenendo conto dell interesse superiore del figlio. Peraltro anche l art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell Ue, che si occupa dei diritti dei minori, stabilisce non solo che i minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie al loro benessere ma che in tutti gli atti che li riguardano l interesse superiore del minore deve essere considerato preminente e che il diritto di intrattenere relazioni personali e contatti diretti con i genitori, può venir meno ove ciò sia di pregiudizio al suo interesse. Al di fuori di queste ipotesi e in assenza di motivi ostativi, nel contesto di una interpretazione dei modelli di vita familiare e dell interesse del minore evolutiva e adeguatrice ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell uomo, il provvedimento straniero inerente lo status di un minore non può essere privato degli ordinari effetti legittimanti. Sicchè è stato osservato che il superiore interesse del minore può in certi casi operare, rispetto al limite dell ordine pubblico, anche come «controlimite» «che accentua la discrezionalità del giudice in quanto gli affida il compito di effettuare un ulteriore bilanciamento tra le esigenze di coerenza interna dell ordinamento richiesto di riconoscere il provvedimento estero, le quali condurrebbero a negare il riconoscimento, e l esigenza di perseguire il «superiore interesse del minore», esigenza quest ultima che militerebbe a favore del riconoscimento» (F. Mosconi, C. Campiglio, Giurisdizione e riconoscimento di sentenze in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, in Dig. disc. pubbl. Agg., Utet, Torino, 2005, 336 ss., in specie 358). L interpretazione sopra citata permetterebbe quindi di applicare l ordine pubblico in funzione del risultato positivo di riconoscere effetti ad un provvedimento, anche laddove esso contrasti con principi fondamentali del foro, se ciò risponde al superiore interesse del minore (su cui O. Lopes Pegna, L interesse superiore del minore nel regolamento n. 2201/2003, in Riv. dir. int. priv. proc., 2013, 1, 357 ss.) È significativa in tal senso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 13 febbraio 2009, in materia di maternità surrogata. Il caso non concerneva questioni soggette all applicazione del regolamento n. 2201/2003; tuttavia la Corte richiama l art. 23 lett. a del regolamento proprio per giustificare una lettura dell ordine pubblico che deve essere fatta «tenendo conto del superiore interesse del minore»: «nella valutazione degli effetti, nel nostro ordinamento, del riconoscimento, o del mancato riconoscimento,... deve aversi prioritario riguardo all interesse superiore dei minori (art. 3 della legge 27 maggio 1991 n. 176, di ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), costituendo anch esso parametro di valutazione della contrarietà o meno all ordine pubblico internazionale». Nel caso oggetto della sentenza torinese non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da anni, nell esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da due donne che la legge riconosce entrambe come madri. Assume rilievo determinante la circostanza che la famiglia esista non tanto sul piano dei partners ma con riferimento alla posizione, allo status e alla tutela del figlio. Nel valutare il best interest per il minore non devono dunque essere legati fra loro, il piano del legame fra i genitori e quello fra genitore-figli: l interesse del minore pone, in primis, un vincolo al disconoscimento di un rapporto di fatto, nella specie validamente costituito fra la co-madre e un figlio. In questi termini la Corte d Appello scinde il rapporto tra il vincolo orizzontale della coppia e quello verticale tra genitori e figli, segnalandone la prevalenza anche alla luce del dettato costituzionale, ed in particolare dell art. 30 Cost. Gli effetti pregiudizievoli per il minore, determinati dalla mancata affermazione della prevalenza del suo interesse, sono evidenti laddove la mancata trascrizione dell atto di nascita verrebbe a limitare e

7 comprimere il diritto all identità personale del minore e il suo status nell ambito dell ordinamento italiano, anche per questo la Corte d Appello ha inteso riaffermare la necessità di provvedere alla loro tutela. Pare necessario chiudere questo pur sintetico commento rammentando come compito del Giudice sia quello di sancire diritti concreti ed effettivi, non teorici ed illusori, tenendo conto che non sussiste un legame neutro tra vita e diritto, in quanto giuridificare la vita significa metterla in forma e, di conseguenza, incidere direttamente su destini, scelte, progetti, avendo cura di non spezzare gli equilibri provvisori e instabili tra le tante dimensioni dell esistenza

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