C i r c o l a r e d e l 1 5 G e n n a i o P a g. 1 di 7
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1 C i r c o l a r e d e l 1 5 G e n n a i o P a g. 1 di 7 Circolare Numero 07/2013 Oggetto LEGGE DI STABILITÀ: ALCUNE TRA LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTENUTE NELLA LEGGE 228/2012 Sommario Con l entrata in vigore, il 01 gennaio 2013, della cd. Legge di stabilità sono molte le novità in materia fiscale che sono state introdotte. Vengono di seguito riportate alcune tra le principali. Contenuto La Legge 228/2012 pubblicata sul S.O. n. 212 della G.U. del 29 dicembre 2012, n. 302 e comunemente denominata Legge di stabilità si compone di un articolo suddiviso in ben 561 commi. Nella presente circolare verranno di seguito trattate le principali novità in materia fiscale contenute nel provvedimento in questione. Saranno infatti affrontati temi come le imposte sulle transazioni finanziarie (cd. Tobin Tax), i riallineamenti, la rivalutazione dei terreni agricoli e la tassazione delle società agricole. Sono da segnalare anche delle novità in tema di riscossione. Va però precisato come alcune delle disposizioni oggetto di approfondimento restino vincolate all emanazione di futuri decreti ministeriali o provvedimenti da parte della Agenzia delle Entrate. Per le previsioni più particolari come quelle in tema di IVA e fatturazione, IVIE e delle rivalutazioni di quote e terreni nonché alle novità in tema di deducibilità dei costi delle auto aziendali si rimanda alle circolari specifiche. DI SEGUITO L INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI: COMMI : TOBIN TAX... 2 COMMI : RIALLINEAMENTI... 3 COMMA 512: RIVALUTAZIONE TERRENI AGRICOLI... 4 COMMI : TASSAZIONE SOCIETÀ AGRICOLE... 5 COMMI : DETRAZIONI... 5 COMMI DA A : NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE... 6
2 C i r c o l a r e d e l 1 5 G e n n a i o P a g. 2 di 7 COMMI : TOBIN TAX Come già accennato la manovra in esame introduce la tanto discussa Tobin Tax e lo fa prevedendo una imposizione pari allo 0,2% del valore della transazione 1 riferita al trasferimento di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell articolo 2346 cc. È inoltre stabilito che sono soggette all imposta anche le azioni trasferite in sede di conversione di obbligazioni. Vi sono però alcuni casi di esclusione, per cui l imposta non si applica: - se il trasferimento è conseguente ad una donazione o successione; - se il trasferimento riguarda la proprietà di azioni negoziate nei mercati regolamentati emesse da società aventi determinati requisiti. - alle operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e degli strumenti finanziari di cui al comma 6 dell articolo 2346 cc; - alle operazioni di conversione in azioni di nuova emissione e alle operazioni di acquisizione temporanea di titoli. Per i trasferimenti che avvengono all interno di un mercato regolamentato l aliquota dell imposta è ridotta alla metà (0,1%). Tale imposizione sul trasferimento di attività finanziarie (Tobin Tax) viene applicata anche alle operazioni su strumenti finanziari derivati le quali sono soggette ad una imposta in misura fissa secondo quanto determinato nella tabella 3 allegata alla Legge 228/2012. Chi è tenuto al versamento dell imposta? L imposta relativa al trasferimento di proprietà di azioni o strumenti finanziari di cui al 6 comma dell articolo 2346 cc è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, mentre l imposta relativa alle operazioni su contratti derivati è dovuta, nella misura stabilita, da entrambe le parti. Le suddette imposte non si applicano ai soggetti che si interpongono a dette operazioni. Chi però è obbligato in via diretta al versamento dell imposta è la banca, la fiduciaria o l impresa di investimento nonché gli altri soggetti che intervengono nell esecuzione dell operazione, compresi gli intermediari non residenti. Nei casi in cui i predetti soggetti non intervengano obbligato al versamento è il contribuente stesso. 1 Per valore della transazione è da intendersi il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse dal medesimo soggetto ovvero al corrispettivo versato.
3 C i r c o l a r e d e l 1 5 G e n n a i o P a g. 3 di 7 Il termine ultimo per il versamento è fissato nel giorno 16 del mese successivo a quello in cui l operazione è posta in essere. Altro caso di esenzione dal versamento dell imposta riguarda le operazioni che hanno come controparte l Unione Europea, la Banca Centrale Europea, le banche centrali degli Stati membri dell Unione Europea e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati, nonché gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. È comunque specificato che tra determinati casi di esclusione vi è anche quello per cui non sono soggette all imposta le operazioni effettuate tra società legate da un rapporto di controllo ex art 2359 cc ovvero a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale. L obbligo al versamento dell imposta decorre dal 01 marzo 2013 per le operazioni di trasferimento della proprietà delle azioni o strumenti finanziari di cui al comma 6 dell articolo 2346 cc, mentre per le operazioni su contratti derivati l imposta in oggetto si applica su quelle poste in essere dal 01 luglio Eccezionalmente, solo per il 2013, è prevista per le operazioni di trasferimento una imposta dello 0,22% (non 0,2%) sul valore dalla transazione. Per le stesse operazioni che avvengono all interno di mercati regolamentati l imposta per il 2013 ammonta a 0,12 del valore della transazione (non 0,1%). In via transitoria viene inoltre disposto che per le operazioni poste in essere fino alla fine del terzo mese successivo alla data di pubblicazione del decreto attuativo l imposta dovuta è versata non prima del giorno 16 del sesto mese successivo a detta data. Da notare infine come sia stato propriamente indicato nel provvedimento come l imposta in questione non sia deducibile ne ai fini delle imposte sul reddito ne ai fini IRAP. Va ricordato, inoltre, come l imposta sia dovuta a prescindere dal luogo in cui la transazione avviene o dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Per le modalità di applicazione dell imposta nonché quelle riguardanti gli obblighi dichiarativi si rimanda alla futura emanazione di un decreto da parte del ministero oltre che ai provvedimenti dell AE. COMMI : RIALLINEAMENTI La Legge 228/2012 apporta alcune modifiche in tema di riallineamenti tra valori civili e fiscali iscritti a bilancio. Vengono infatti prorogati alcuni termini per dar luogo agli effetti dei riallineamenti tra detti valori. Per ciò che attiene le previsioni contenute nel comma 14 dell articolo 23 del DL 98/2011 convertito dalla Legge n.111/2011 viene previsto che gli effetti del riallineamento tra valori
4 C i r c o l a r e d e l 1 5 G e n n a i o P a g. 4 di 7 civili e fiscali derivanti dalle aggregazioni aziendali decorrano non più dall esercizio successivo a quello in corso alla data del 31/12/2012 (ovvero dal 2013 per gli esercizi solari) ma dall esercizio successivo a quello in corso alla data del 31/12/2017 (in generale dal 2018 per gli esercizi solari). Si ricorda che tale riallineamento riguardava espressamente (comma 12 del medesimo articolo) l avviamento e le altre attività immateriali (marchi d impresa ecc..) così come risultanti dal maggior valore delle partecipazioni di controllo iscritte a bilancio in seguito ad operazione di fusione. Per tale operazione era richiesto il versamento di una imposta sostitutiva del 16% da versare in soluzione unica entro il 30 novembre 2011 e riguardava tutte le operazioni effettuate fino all esercizio in corso al 31/12/2010. Con il decreto cd. Salva Italia (Dl. n. 201/2011 articolo 20) detta possibilità era poi stata estesa anche alle operazioni effettuate sino all esercizio in corso al 31/12/2011. Per tali operazioni era previsto il manifestarsi degli effetti del riallineamento solo all esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2014. La legge di stabilità in esame proroga anche detto termine portando il verificarsi dei suddetti effetti all esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2018. Sempre il decreto cd. Salva Italia aveva previsto, al suo articolo 20 comma 1, la possibilità, per chi intendesse effettuare detta operazione, di versare l imposta sostitutiva del 16% in tre rate. La Legge di stabilità interviene anche su detto punto stabilendo che la stessa debba essere versata entro la scadenza dei versamenti a saldo delle imposte sui redditi relativi al periodo di imposta Dette modalità di versamento vengono inoltre estese anche per i riallineamenti afferenti operazioni poste in essere nel periodo di imposta in corso al 31/12/2010 e precedenti. COMMA 512: RIVALUTAZIONE TERRENI AGRICOLI In tema di terreni agricoli il provvedimento in esame interviene stabilendo che per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015 è prevista una rivalutazione del 15%, ulteriore rispetto a quella prevista per legge, sul reddito dominicale e agrario. Tale rivalutazione viene contenuta al 5% per quanto attiene i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (cd. IAP) e quelli iscritti nella previdenza agricola. Come già accennato la rivalutazione in questione si applica sull importo risultante a seguito di quella operata per legge che si ricorda essere pari al: - 80% per il reddito dominicale; - 70% per il reddito agrario.
5 C i r c o l a r e d e l 1 5 G e n n a i o P a g. 5 di 7 Tale rivalutazione dovrà essere tenuta in considerazione già in sede di conteggio degli acconti delle imposte sui redditi relativi al periodo di imposta COMMI : TASSAZIONE SOCIETÀ AGRICOLE La Legge in esame abroga i commi 1093 e 1094 dell articolo 1 della Legge n.296/2006 prevedendo che le opzioni esercitate ai sensi dei predetti commi cessino dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (quindi dal 01 gennaio 2015 per gli esercizi solari). Le opzioni in questione riguardano: - la possibilità anche per le società di persone e le società a responsabilità limitata, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, di optare per il regime previsto dall articolo 32 del Tuir sulle modalità di calcolo del reddito fondiario; - la possibilità, da parte delle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che svolgano attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, di optare per la determinazione del reddito applicando all ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25%. Come detto tali opzioni decadranno dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (dal 2015 per gli esercizi solari) comportando così un necessario ricalcolo degli acconti sulle imposte dei redditi relativi al periodo di imposta successivo. Eventuali disposizioni transitorie sono comunque demandate ad un futuro decreto del MEF. COMMI : DETRAZIONI Con l aggiunta al comma 1 dell articolo 15 del Tuir della lettera i-novies viene introdotta la possibilità di portare in detrazione dall imposta lorda il 19% delle erogazioni liberali in denaro al Fondo ammortamento dei Titoli di Stato effettuate mediante versamento bancario o postale ovvero secondo altre modalità stabilite con apposito decreto del MEF. Viene inoltre prorogata anche al 2013 la previsione di cui al comma 1324 dell articolo 1 della Legge 296/2006 il quale prevede la possibilità per i soggetti non residenti di usufruire delle detrazioni per i carichi di famiglia di cui all articolo 12 del TUIR. Si ricorda che dette detrazioni possono essere riconosciute qualora gli stessi dimostrino con apposita documentazione il fatto che i familiari a carico non abbiano percepito
6 C i r c o l a r e d e l 1 5 G e n n a i o P a g. 6 di 7 nell anno a cui dette detrazioni riferiscono, un reddito, al lordo degli oneri deducibili, superiore a 2.840,51. Viene infine precisato che la detrazione relativa al 2013 non rileva ai fini della determinazione dell acconto IRPEF dovuto per il COMMI DA A : NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE CARTELLE VECCHIE Il provvedimento in esame prevede che una volta trascorsi 6 mesi dalla sua entrata in vigore i crediti di importo inferiore ai 2.000,00 (comprensivi di capitale, interessi e sanzioni) iscritti a ruolo e resi esecutivi fino alla data del 31/12/1999 siano automaticamente annullati. CARTELLE PAZZE Viene prorogata la possibilità di comunicare da parte delle società che predispongono la riscossione dei ruoli le eventuali cause di inesigibilità delle somme iscritte. Pertanto tale comunicazione viene resa disponibile per le somme iscritte a ruolo fino al 31/12/2011 e devono essere presentate entro il 31/12/2014. È inoltre istituito un comitato di controllo, con decreto di natura non regolamentare da emanarsi da parte del MEF entro il 30 giugno 2013, sulla attività di riscossione. Viene poi previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 228/2012, ovvero dal 1 gennaio 2013, l Agente della riscossione debba sospendere qualsiasi ulteriore azione volta alla riscossione delle somme iscritte a ruolo qualora il contribuente presenti una dichiarazione, da inviare entro 90gg dalla notifica, nella quale specifichi e documenti che tale debito non è dovuto per una serie di ragioni tra cui: a. prescrizione o decadenza del diritto di credito (intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo si è reso esecutivo); b. provvedimento di sgravio emesso dal creditore; c. sospensione giudiziale (o sentenza che annulla in tutto o in parte la pretesa); d. sospensione amministrativa concessa dall ente creditore; e. pagamento già effettuato delle somme dovute; f. qualsiasi altra causa di inesigibilità del credito. Trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione da parte dell Agente della riscossione della predetta dichiarazione, la stessa viene inoltrata all ente creditore che è tenuto ad accettare (in tutto o in parte) o respingere(in tutto o in parte) la stessa.
7 C i r c o l a r e d e l 1 5 G e n n a i o P a g. 7 di 7 Qualora vi sia un respingimento di tale richiesta di sospensione o annullamento l ente creditore deve darne comunicazione all Agente della riscossione perché riprenda l attività di recupero del credito iscritto a ruolo. Se però trascorrono 220 giorni dalla data di invio della dichiarazione senza che venga presa alcuna decisione da parte dell ente creditore, le somme iscritte a ruolo vengono annullate di diritto. Resta da sottolineare che la dichiarazione in esame comporta per il contribuente la responsabilità penale nel caso in cui venga prodotta documentazione falsa, e resta in essere la sanzione amministrativa dal 100% al 200% delle somme dovute, con importo minimo di 258, nel caso di dichiarazioni mendaci. Le previsioni relative alla dichiarazione del contribuente che chieda lo sgravio o annullamento della cartella si applicano anche alle dichiarazioni presentate antecedentemente all entrata in vigore della Legge 228/2012. Viene infine previsto che nei casi di riscossione coattiva dei debiti fino a 1.000,00 intraprese successivamente al 01 gennaio 2013, l Agente della riscossione è inibito dal porre in essere azioni di riscossione prima che siano trascorsi 120 giorni dall invio di una comunicazione contenente il dettaglio delle somme iscritte a ruolo. Come sempre lo Studio rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Studio Brunello e Partner dott. Alberto Simonetti
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