Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01

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1 Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 Parte speciale Reati Ambientali Versione approvata dal CdA in data 30 aprile 2014

2 1. Finalità La presente Parte Speciale ha lo scopo di definire le regole di gestione ed i principi di comportamento che tutti i Destinatari del Modello dovranno seguire al fine di prevenire, nell ambito delle specifiche attività svolte dall Università Campus Bio-Medico di Roma (di seguito anche Università ) e considerate a rischio, la commissione dei reati Ambientali ai sensi dell art. 25 Undecies del d.lgs. 231/01 e di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività a loro deputate. I Destinatari del presente documento sono il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed i Delegati Ambientali, responsabili di garantire la conformità ai dettami normativi di riferimento, tutti coloro che sono coinvolti - a qualsiasi titolo - o che vigilano sugli adempimenti in materia di tutela dell ambiente, tutti i dipendenti e collaboratori dell Università, quanti operano su mandato o per conto dello stesso, nonché coloro i quali, pur non essendo funzionalmente strutturati agiscano sotto la direzione o vigilanza dei vertici istituzionali. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di: - indicare i principi di comportamento e le misure di controllo che i Destinatari devono osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; - fornire all Organismo di Vigilanza e alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica. In linea generale, tutti i Destinatari dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, comportamenti conformi alle determinazioni contenute nei seguenti documenti dell Università: - Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/01; - Codice Etico; - Normativa interna (regolamenti, procedure, ecc..); - Sistema di procure e deleghe in vigore; - ogni altro documento istituzionale che regoli attività rientranti nell ambito di applicazione del D.Lgs 231/01 ed in particolare i documenti del SGSL adottato dall Università. E inoltre espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge. 2. Le fattispecie rilevanti art. 25 undecies d.lgs. 231/01 Distruzione o deterioramento di habitat all interno di un sito protetto (art. 733-bis Codice penale) 2

3 a. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis Codice Penale) a. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta Il rischio in esame è stato considerato non applicabile in quanto si presume che le possibili emergenze ambientali o le condizioni anomale che possono verificarsi presso i siti dell Università non possano comportare impatti ambientali tali da compromettere habitat o specie animali e vegetali selvatiche protette, anche in relazione alla presenza di opportune misure di prevenzione e controllo di eventi ad elevata incidenza sull ambiente. Scarico di acque reflue industriali (D.Lgs. 152/2006 art. 137) a. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 2) b. Mancata osservanza delle prescrizioni per scarichi di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 3) c. Superamento dei valori limite in caso di scarico di sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto (Comma 5) d. Divieto di scarico al suolo e al sottosuolo (Comma 11) Non essendo presenti nei siti e nelle attività dell Università scarichi di natura industriale, nonché in generale scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, i reati in esame sono stati considerati non applicabili in via diretta, avendo anche valutato trascurabile il rischio di miscelazione di acque civili con reflui sanitari, correttamente gestiti in qualità di rifiuti liquidi sanitari. Attività di gestione di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 256) a. Attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (Comma 1) b. Gestione discarica non autorizzata (Comma 3) c. Inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni (Comma 4) d. Divieto di miscelazione di rifiuti (Comma 5) 3

4 e. Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni (Comma 6) Con riferimento all ipotesi a), l Università si configura come produttore di rifiuti anche sanitari - pericolosi e non pericolosi; al di fuori delle attività connesse alla gestione dei depositi temporanei, per le quali il non corretto stoccaggio dei rifiuti potrebbe configurarsi come un deposito preliminare esercito senza relativa autorizzazione, non effettua trasporto di rifiuti in conto proprio e si avvale di ditte terze anche per lo smaltimento degli stessi; tale ipotesi non è quindi da ritenersi applicabile in via diretta, in quanto non sono previste attività di gestione rifiuti per le quali l Università debba richiedere, quindi osservare le relative prescrizioni, per autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni. Tuttavia, potendosi configurare il concorso con i fornitori di tali attività (trasportatori, smaltitori, nonché ditte terze produttrici del rifiuto) in relazione all omessa valutazione e successivo controllo dei requisiti in capo a tali soggetti, l Università ha ritenuto necessario considerare la fattispecie in esame configurabile in via indiretta. Con riferimento all ipotesi b), la fattispecie potrebbe configurarsi in relazione ad una non corretta e controllata gestione dei depositi temporanei di rifiuti ubicati presso i siti dell Università. Sempre nell ambito di una non corretta gestione dei depositi temporanei, nonché, più in generale, non corretta gestione dei rifiuti pericolosi prodotti, potrebbe altresì configurarsi la fattispecie di cui all ipotesi d). Con riferimento all ipotesi e), la fattispecie in esame è applicabile all Università in relazione ad una non corretta gestione dei depositi di rifiuti sanitari ai sensi del DPR 254/2003. In relazione ai rischi sopra evidenziati l Università ha elaborato ed adottato la procedura per la gestione in sicurezza dei rifiuti. Fermo restando quanto posto in evidenza in tema di possibili operazioni non lecite da parte di soggetti terzi, non sono presenti attività sensibili connesse alle altre ipotesi di reato in materia di gestione rifiuti. Bonifica dei siti (D.Lgs. 152/2006 art. 257) 4

5 a. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (Comma 1) b. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 (Comma 1) c. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242 l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (Comma 2) L Università potrebbe incorrere nei reati in esame considerando la presenza presso le sedi della stessa di serbatoi interrati - gruppi elettrogeni e centrale termica - contenenti gasolio, depositi di rifiuti liquidi sanitari anche se non in grosse quantità, sostanze pericolose, a rischio contaminazione del suolo e sottosuolo a fronte di possibili perdite o sversamenti accidentali. Il rischio è stato preso in considerazione nella procedura dell Università Gestione delle emergenze Documentazione rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 258 c 4) a. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. L Università potrebbe incorrere nella fattispecie in esame in qualità di produttore di rifiuti anche sanitari - per i quali si rende necessaria una caratterizzazione analitica da parte dell Università Un erronea caratterizzazione dei rifiuti, causata da una non corretta modalità di gestione del processo, ad esempio in relazione alle modalità di comunicazione delle informazioni necessarie per la corretta caratterizzazione al laboratorio, nonché, in modalità colposa, per omessa verifica della tipologia di accreditamento dei laboratori esterni incaricati, potrebbe comportare il rischio di incorrere nel reato di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il rischio è stato preso in considerazione nella procedura per la gestione in sicurezza dei rifiuti. Spedizioni illecite di rifiuti all'estero (D.Lgs. 152/2006 art. 259, c 1) a. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso Il reato in esame è stato considerato astrattamente applicabile, sempre in concorso con le ditte terze che si occupano del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti, laddove possano essere effettuate spedizioni transfrontaliere. 5

6 Il rischio è stato preso in considerazione nella procedura per la gestione in sicurezza dei rifiuti. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 260) a. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (Comma 1 e 2) Le attività a rischio, per le quali all Università potrebbe essere ascritto il reato, sono il riscorso a terzi per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, che potrebbe essere il presupposto per il concorso colposo o doloso con detti Soggetti, laddove gli stessi possano operare in o per attività organizzate per il traffico illecito. Il rischio è stato preso in considerazione nella procedura per la gestione in sicurezza dei rifiuti. Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 art. 260 bis) a. Predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilita' dei rifiuti (Comma 6) b. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti c. Durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Comma 7) d. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata (Comma 8) Con riferimento alle ipotesi incluse in tale reato, l Università, in qualità di produttore iniziale di rifiuti speciali pericolosi e non, è obbligata all iscrizione al SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) ed al suo utilizzo qualora attivo; tuttavia, in virtù dell organizzazione produttiva che non prevede il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti, l attività sensibile è il processo di caratterizzazione del rifiuto (punto a), quale quello descritto ai punti precedenti, in relazione all utilizzo del sistema informatico preposto. Tutela dell'aria (D.Lgs. 152/2006 art. 279, c 5) a. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo e' 6

7 punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. L Università potrebbe incorrere nella fattispecie in esame considerando la presenza, presso alcune sedi, di emissioni significative in atmosfera, da fonti quali gruppi elettrogeni e centrali termiche, per le quali è richiesta l autorizzazione ai sensi della Normativa vigente inerente i reati in esame. Cessazione e riduzione dell impiego delle sostanze lesive dell'ozono (L.549/93 art. 3, c 6) a. Violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 L Università potrebbe incorrere nella fattispecie in esame considerando la presenza, presso alcune sedi, di impianti di condizionamento, raffreddamento e refrigerazione contenenti gas lesivi dell ozono per i quali si rendono necessarie opportune attività manutentive e di monitoraggio per la verifica periodica delle fughe, nonché la definizione di un piano di smaltimento e sostituzione. Inquinamento provocato dalle navi (D.Lgs. 202/ 2007) a. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 (Art 8, c 1) b. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (Art 8, c 2) c. Il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, (Art 9, c 1) d. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (Art 9, c 2) Non applicabile alla realtà dell Università. Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge n. 150/1992) a. Violazioni alla normativa sul commercio internazionale Non applicabile alla realtà dell Università. 7

8 3. Identificazione dei processi e delle aree sensibili Ai sensi dell art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 231/2001, l Università ha svolto l attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati ambientali con l obiettivo di: - identificare le aree/attività presupposto dei reati ambientali applicabili ai siti dell Università: polo Trigoria / Roma Policlinico, Università, Centro per la Salute dell'anziano (CESA), Polo di Ricerca Avanzata in Biomedicina e Bioingegneria PRABB - Polo Oncologico di via Longoni e Centro Autismo di Milano in via Ruccelai, 36; - effettuare l analisi dei rischi potenziali; - valutare l adeguatezza del sistema di controllo preventivo interno; - costruire, integrare, il sistema di controllo interno in materia ambientale al fine di renderlo idoneo a ridurre ad un livello considerato accettabile il rischio di commissione dei reati rilevanti. All esito dell attività di individuazione delle aree a rischio di commissione reati sono emersi i seguenti processi sensibili: - Attività di gestione dei rifiuti (produzione e affidamento a fornitori - manutentori, intermediari, trasportatori e smaltitori finali): o caratterizzazione dei rifiuti (gestione laboratori, definizione codice CER, anche in ambito SISTRI) o compilazione della documentazione obbligatoria di legge o gestione del deposito temporaneo dei rifiuti o selezione e monitoraggio fornitori - gestione e prevenzione inquinamento del suolo e del sottosuolo; - gestione delle emissioni in atmosfera; - gestione delle apparecchiature contenenti gas lesivi per lo strato di ozono; - formazione del personale. Struttura organizzativa e sistema di deleghe in materia ambientale - I principali destinatari della normativa in materia di tutela dell ambiente e delle procedure di sicurezza e di gestione ad essa associate ed adottate dall Università sono: il Presidente del CdA ed i delegati ambientali (Direttore Generale Università, Rettore, Direttore Generale Policlinico) in possesso di specifica procura / delega predisposta secondo i principi di elaborazione giurisprudenziale, responsabili delle attività di gestione ambientale presso i siti e le sedi dell Università, ciascuno per gli aspetti di competenza, nel rispetto dei disposti legislativi in materia e titolari di atti autorizzativi ambientali. Inoltre il Direttore Sanitario del Policlinico, secondo le disposizioni del DPR 254/2003, ha l obbligo di sovraintendere ed assicurare la corretta gestione dei rifiuti sanitari nel rispetto dei dettami Normativi applicabili; - il Responsabile del Servizio di Prevenzione, Protezione e Ambiente (anche Responsabile Ambiente ): soggetto nominato dal Datore di Lavoro, avente in compito di sovraintendere e garantire con l ausilio del SPPA il rispetto della Normativa ambientale e delle regole gestionali ed operative in materia definite dall Università; - Delegati SISTRI: soggetti ai quali sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti su sistema informatico; 8

9 - Responsabili delle strutture competenti: soggetti Responsabili delle aree funzionali dell Università interessate alla gestione di specifici aspetti ambientali (Direttore Sanitario del Policlinico, Servizi Tecnici, Servizi Base, etc.); - Preposti di area/reparto: referenti interni dell Università aventi la responsabilità della corretta esecuzione delle attività in materia ambientale a loro demandate. Il sistema di deleghe dell Università, nonché i documenti organizzativi interni, descrivono nei dettagli ruoli e responsabilità attribuiti ai soggetti destinatari della normativa in materia di tutela dell ambiente. 4. Principi di comportamento E fatto espresso divieto per tutti i destinatari del Modello, di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato richiamate dall art. 25 Undecies del Decreto; - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. E fatto inoltre obbligo di: - osservare tutti i dettami previsti da leggi e regolamenti in materia ambientale (D.lgs. 152/ TUA); - operare in coerenza con il sistema di deleghe e procure in essere; - osservare le procedure che disciplinano l attività dell Università in materia Ambientale; - osservare quanto stabilito dal Codice Etico, da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello; - segnalare ogni anomalia, situazione o rischio per l ambiente; - partecipare alle sessioni formative e di addestramento organizzate dall Università in materia ambientale. Tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli adempimenti ambientali, quali, a titolo esemplificativo il Presidente del CdA, i Delegati Ambientali, il Responsabile Ambiente, i Responsabili delle strutture competenti ed i lavoratori, nonché le altre funzioni interne preposte, devono inoltre garantire nell ambito delle proprie responsabilità e competenze: - la definizione e l aggiornamento (in base ai cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa dell Università) della normativa interna - ovvero dei protocolli di gestione definiti ai sensi del d.lgs. 231/01 e di specifiche linee guida/procedure/istruzioni operative - per la prevenzione dei potenziali impatti ambientali connessi con le attività dell Università, in cui siano, in particolare, disciplinate le modalità di gestione delle attività sensibili identificate; 9

10 - l acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge e la loro conservazione; - il controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale e della conformità alla legislazione vigente; - un adeguato livello di informazione / formazione dei dipendenti e dei fornitori / appaltatori, sulla normativa ambientale e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dall Università; - l attuazione di attività di vigilanza con riferimento al rispetto della normativa interna in materia ambientale, nonché di periodiche verifiche dell applicazione e dell efficacia della normativa interna adottata; - un efficace sistema di coordinamento e adeguati flussi informativi tra le strutture uinversitarie competenti e verso l Organismo di Vigilanza. 5. Requisiti per la gestione dei rifiuti, la prevenzione dell inquinamento del suolo e del sottosuolo, la gestione delle emissioni in atmosfera, la gestione delle apparecchiature contenti gas lesivi per lo strato di ozono. Attività di gestione dei rifiuti (produzione e affidamento a terzi) Il Presidente del CdA ed i Delegati Ambientali, coadiuvati dal Responsabile Ambiente, dai Responsabili delle strutture competenti e dai Preposti dell area/reparto di produzione dei rifiuti, nonché dalla funzione Acquisti e Servizi Legali per gli aspetti di pertinenza, sovraintendono e garantiscono nel rispetto della Normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti - anche sanitari ai sensi del DPR 254/2003 e s.m.i.: Caratterizzazione rifiuti e SISTRI - le corrette modalità di caratterizzazione dei rifiuti prodotti: o la caratterizzazione di tutte le tipologie di rifiuto prodotte, l utilizzo di appropriate metodologie di campionamento, la definizione dei criteri e della frequenza di caratterizzazione, nonché delle responsabilità e delle modalità per il riconoscimento del rifiuto prodotto e la sua classificazione; o la classificazione mediante codice CER (Catalogo Europeo di Rifiuti); o utilizzo, quando necessario, di laboratori esterni di analisi, qualificati e accreditati, indipendenti da eventuali Ditte Terze coinvolte nel processo di trasporto e smaltimento dei rifiuti prodotti; o la trasmissione al laboratorio, da parte di Soggetti interni formalmente individuati, di chiare ed esaustive informazioni necessarie alla corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti e la ricerca di sostanze pericolose, garantendo tracciabilità, veridicità e completezza delle dichiarazioni inerenti; - le corrette modalità di attuazione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI), laddove attivo, da parte degli utenti abilitati, opportunamente identificati e incaricati dai Delegati Ambientali: 10

11 o compilazione scheda SISTRI (Area registro cronologico e Area Movimentazione); o verifica accettazione del sito di destinazione tramite ricezione conferma in via telematica. Compilazione della documentazione obbligatoria di legge - la corretta compilazione e l aggiornamento dei Registri di Carico e Scarico; - la verifica di correttezza dei dati registrati nella dichiarazione annuale dei rifiuti (MUD), prima della sottoscrizione da parte dei Soggetti Delegati e dell invio agli Enti preposti; - la corretta compilazione ed emissione dei Formulari di identificazione del Rifiuto. Gestione del deposito temporaneo dei rifiuti - le corrette modalità di prelievo dal luogo di produzione/confezionamento, trasporto e gestione dei rifiuti nei depositi temporanei, attraverso: o la presenza, presso i depositi temporanei, di contrassegni indicanti l area di stoccaggio e di idonea cartellonistica informativa/formativa sulla gestione dei rifiuti, in cui sia anche esplicitato il divieto di miscelazione degli stessi; o l utilizzo di contenitori idonei, appropriati alla tipologia di rifiuto stoccata; o la corretta etichettatura dei contenitori e delle aree adibite; o la presenza, ove necessaria, di idonei bacini di contenimento per deposito rifiuti liquidi o materiali che possono dar luogo a percolamento; o la definizione di opportuni criteri operativi per la raccolta, separazione e confezionamento dei rifiuti prodotti, sanitari da attuarsi anche direttamente ai reparti di diversa natura anche presso i depositi - atti ad assicurare la compatibilità dei rifiuti depositati, ovvero la non miscelazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi con pericolosi; o la verifica, sulla base dei dati inseriti nei Registri di Carico e Scarico, del non superamento dei limiti volumetrici e temporali imposti, ovvero l avvio del processo di recupero/smaltimento entro i termini previsti a fronte del superamento prossimo ai limiti predetti; o attività di sorveglianza anche finalizzate a verificare che non vengano abbandonati i rifiuti al di fuori delle aree dedicate; o l utilizzo di opportune modalità per il trasporto dei rifiuti dai reparti ai depostiti temporanei; - in aggiunta a quanto sopra, con riferimento ai rifiuti sanitari, i Soggetti titolati dell Università, come sopra definiti, sono tenuti ad assicurare per quanto applicabili: o la corretta gestione dei rifiuti prodotti dagli ambulatori decentrati rispetto alla struttura sanitaria dell Università, anche attraverso la definizione di opportune policy o regole interne per la gestione in autonomia degli stessi da parte di ciascuna unità decentrata; o in tema di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: la corretta etichettatura di specifici contenitori dedicati; la corretta attuazione del processo di sterilizzazione e smaltimento, anche attraverso l utilizzo di impianti esterni qualificati, in possesso delle opportune autorizzazioni; 11

12 o o il rispetto delle tempistiche di smaltimento attraverso l attuazione di opportune regole operative per la registrazione cronologica dei rifiuti prodotti e stoccati ai depositi temporanei, nonché per il monitoraggio dei tempi e delle condizioni di stoccaggio, quest ultime tali da non poter comportare rischi per la salute e la sicurezza del personale e di terzi; l utilizzo di particolari sistemi di gestione e smaltimento - ai sensi dell art. 14 del DPR 254/ ovvero di impianti di incenerimento, per i rifiuti sanitari quali farmaci scaduti o inutilizzabili, medicinali citotossici e citostatici, organi e parti anatomiche non riconoscibili o di piccoli animali da esperimento, sostanze stupefacenti e psicotrope; il recupero di materia, anche attraverso la raccolta differenziata, delle categorie di rifiuti sanitari di cui all art. 5 del DPR 254/2003. Selezione e monitoraggio dei fornitori - la selezione dei fornitori (intermediari, trasportatori, smaltitori finali), attraverso un processo di qualifica finalizzato alla verifica circa il possesso dei requisiti abilitativi (presenza autorizzazioni e certificazioni in corso di validità, impianti e mezzi di trasporto) di tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (anche di eventuali ditte terze che operano in regime subappalto); - Il conferimento di incarico previa istruttoria di cui sopra e finalizzata alla verifica di onorabilità ed attendibilità della controparte, in linea con i dettami normativi istituzionali per l approvvigionamento di beni, servizi e lavori e la qualifica fornitori - stabiliti anche a prevenzione dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (es. richiesta certificato antimafia, verifica carichi pendenti e casellario giudiziario, etc..) anche attraverso la consultazione delle c.d. white list pubblicate dalle prefetture competenti, ovvero l elenco dei fornitori operanti nei settori di intermediazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa; - Il conferimento di incarico attraverso la stipula di contratti / Ordini di acquisto contenenti la previsione di specifiche clausole di risoluzione in caso di: o omessa comunicazione periodica, da parte del fornitore/intermediario ed in caso di contratti pluriennali, della documentazione attestante il rinnovo delle autorizzazioni e certificazioni abilitanti all esercizio dell attività anche delle ditte terze selezionate; o omessa comunicazione tempestiva, da parte del fornitore/intermediario, in caso di variazioni allo stato delle autorizzazioni e certificazioni predette (rinnovi, modifiche, revoche, sospensioni, inserimento nuovi mezzi, etc.); o mancata osservanza, da parte del fornitore/intermediario/ditte terze, delle disposizioni e norme comportamentali, di loro pertinenza e preliminarmente comunicate, previste dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01 dell Università nonché dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti e, più in generale, in materia ambientale; - il monitoraggio dei fornitori attraverso: o o la verifica di rispondenza degli estremi delle autorizzazioni di riferimento per i rifiuti conferiti, in termini di mezzi di trasporto ed impianti, preliminarmente comunicati anche per il tramite di Soggetti intermediari; la verifica del corretto svolgimento di tutte le operazioni conferite nella rispetto dei dettami normativi e dei requisiti contrattuali applicabili 1, nonché delle norme 1 E previsto il divieto di effettuare trasporti transfrontalieri 12

13 comportamentali a cui gli stessi devono attenersi durante l erogazione della prestazione; o la verifica periodica, nonché tempestiva sulla base di eventuali non conformità rilevate, della documentazione attestante l abilitazione (autorizzazioni e certificazioni) di tali Soggetti; o la verifica che la quarta copia del formulario venga restituita dal fornitore/trasportatore nei termini di legge e l attivazione tempestiva delle opportune comunicazioni alla Provincia in caso di mancato rientro; o la verifica circa la corretta gestione dei rifiuti da essi prodotti all interno delle aree dell Università, qualora si configurino come produttori degli stessi, anche sulla base di specifici accordi contrattuali inerenti le attività di manutenzione degli impianti; o la conduzione di eventuali Audit di seconda parte. - le norme comportamentali, oggetto di comunicazione e requisito contrattuale, a cui i fornitori (anche ditte di manutenzione) devono attenersi durante l esercizio delle attività erogate a favore dell Università prevedono: o la corretta e tempestiva gestione dei rifiuti prodotti durante l attività prestata per l Università con particolare attenzione al divieto di miscelazione degli stessi e/o collocazione che possa generare un pericolo per l ambiente e per i lavoratori; o il corretto utilizzo di eventuali sostanze chimiche, anche presenti all interno di apparati e/o ricambi di impianti oggetto di istallazione/manutenzione, attraverso la comunicazione preventiva delle relative schede di sicurezza; o condizioni di utilizzo di sostanze a potenziale inquinamento del suolo e del sottosuolo - prodotti allo stato liquido eventualmente usati o presenti nelle apparecchiature utilizzate o installate (es. olio, liquidi di raffreddamento, ecc.) al fine di evitare sversamenti accidentali, nonché modalità di intervento immediato finalizzato alla gestione e riduzione degli effetti conseguenti; o le modalità di comunicazione con i Soggetti titolati dell Università finalizzate al coordinamento con l Organizzazione interna per evitare e gestire inquinamenti ambientali e rischi per i lavoratori. Gestione e prevenzione dell inquinamento del suolo e del sottosuolo Il Presidente del CdA e i Delegati Ambientali, coadiuvati dal Responsabile Ambiente, dai Responsabili delle strutture competenti sovraintendono e garantiscono la messa in atto di misure di prevenzione della contaminazione del suolo e della falda quali: - la verifica che serbatoi/contenitori/vasche in generale utilizzati per lo stoccaggio di sostanze liquide pericolose/rifiuti pericolosi possiedano adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche e alle caratteristiche di pericolosità delle sostanze ivi contenute, che siano attivi, funzionanti e mantenuti i presidi tecnologici di controllo (ad esempio tramite periodiche verifiche di tenuta) in osservanza delle prescrizioni di cui alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità di competenza o in relazione alle best practice riconosciute in materia; - l esecuzione di periodiche attività di ispezione, manutenzione e verifica di eventuali perdite dai serbatoi interrati e dei locali contenenti sostanze e rifiuti pericolosi; - la definizione di opportune modalità per lo stoccaggio e l utilizzo delle sostanze pericolose nel rispetto delle procedure operative atte a prevenire ed evitare o contenere 13

14 qualsiasi sversamento o evento accidentale che possa arrecare inquinamento del suolo, sottosuolo e acque sotterranee; - la messa a disposizione dei presidi per la prevenzione ed il trattamento immediato in caso di sversamenti accidentali di fluidi; - la definizione di modalità per la comunicazione immediata di eventuali situazioni di emergenza a potenziale inquinamento, nonché per la definizione ed esecuzione immediata delle azioni di trattamento e risolutive della non conformità rilevata. Gestione delle emissioni in atmosfera I Delegati Ambientali, coadiuvati dal Responsabile Ambiente e dai Responsabili delle strutture competenti sovraintendono e garantiscono: - le attività connesse alla richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, in accordo alla Normativa vigente, agli enti competenti; - il processo di monitoraggio della validità delle autorizzazioni alle emissioni, al fine del mantenimento della conformità autorizzativa e normativa; - l attuazione, in caso di superamento dei limiti prescrittivi / normativi di emissione in atmosfera, delle contromisure necessarie alla riduzione del fuori norma o ogni azione necessaria in ottica di rispetto dei valori stabiliti e le dovute comunicazioni agli enti; - il rispetto, in generale, di tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi; - l attuazione di quanto previsto dalle procedure di emergenza relativamente scenari credibili inerenti alla gestione delle emissioni in atmosfera. Gestione delle apparecchiature contenenti gas lesivi per lo strato di ozono I Delegati Ambientali, coadiuvati dal Responsabile Ambiente e dai Responsabili delle strutture competenti sovraintendono e garantiscono: - il censimento di tutti gli impianti contenenti sostanze ozono lesive individuando anche il tipo di sostanza utilizzata; - la verifica che eventuali sostanze ozono lesive, presenti all interno di dispositivi o impianti, siano impiegate in applicazioni consentite dalla legislazione vigente; - il controllo periodico della presenza di fughe nel circuito di refrigerazione delle apparecchiature e impianti di condizionamento d'aria contenenti sostanze ozono lesive in quantità superiore ai 3 kg; - la tenuta e la conservazione del libretto di impianto conforme al modello previsto dalla legislazione vigente; - la registrazione, nel libretto di impianto, delle operazioni di recupero e di riciclo, del momento dei controlli e dei risultati; - l attuazione del piano di sostituzione dei gas ozono lesivi da operarsi per mezzo di ditte specializzate. 14

15 6. Controlli, reporting e informativa all Organismo di Vigilanza Gli incaricati delle strutture competenti e i preposti di area/reparto, ciascuno per gli aspetti di pertinenza, garantiscono, secondo le modalità stabilite dai Delegati ambientali, il rispetto dei requisiti sopra definiti ed assicurano la sorveglianza ed il monitoraggio dell operato delle Ditte terze. I resoconti di tali attività vengono riportati periodicamente, ovvero tempestivamente in caso di anomalie rilevate, ai Responsabili delle strutture competenti ed al Responsabile Ambiente, i quali sono altresì tenuti a vigilare attivamente sull operato degli incaricati di cui sopra. Il responsabile Ambiente è inoltre tenuto alla programmazione di verifiche ispettive interne, anche di seconda parte, finalizzate ad attestare il rispetto della Normativa ambientale e della normativa interna definita in materia, anche avvalendosi di personale esterno qualificato e indipendente. L esito delle attività di vigilanza e delle suddette verifiche ispettive è tempestivamente comunicato al Presidente del CdA ed ai Delegati Ambientali, i quali provvedono alla comunicazione periodica, almeno su base semestrale, all Organismo di vigilanza di una reportistica riepilogativa delle attività di monitoraggio, controllo e verifica ispettiva sopra delineate. L OdV riceve altresì comunicazione tempestiva da parte dei Delegati Ambientali di situazioni di emergenza potenzialmente in grado di contaminare le matrici ambientali o inquinare l atmosfera, nonché dei resoconti dei sopralluoghi svolti dalle autorità competenti/segnalazioni/sanzioni comminate. Tutte le comunicazioni di cui sopra contengono, oltre alle specifiche della anomalia rilevata, le indicazioni relative all'azione di trattamento attuata o da attuarsi, nonché all'azione correttiva definita (modalità, responsabilità e tempi) e concordata con le funzioni interessate. 7. Formazione del personale I Delegati Ambientali, di concerto con il Responsabile dell Area del Personale ed il Responsabile Ambiente assicurano: - l analisi dei fabbisogni informativi e formativi del personale coinvolto nelle attività di gestione ambientale, nonché del personale esterno delle ditte appaltatrici, con 15

16 particolare riferimento alle attività ed aree sensibili identificate ed all addestramento per la preparazione e risposta alle emergenze; - la progettazione e la realizzazione dei percorsi formativi; - la verifica di apprendimento e di efficacia del modello formativo; - il coinvolgimento e la sensibilizzazione del personale tramite attività seminariali e/o di comunicazione, sulla base di specifici programmi in materia ambientale. 8. Sanzioni La mancata osservanza del presente Protocollo comporta il rischio di un intervento disciplinare da parte dei competenti organi in linea con quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dai Regolamenti interni e ove applicabile dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. Per l individuazione delle specifiche sanzioni disciplinari si rinvia a quanto statuito nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo parte generale nell apposito capitolo dedicato al sistema disciplinare. In via del tutto sintetica, il tipo e l entità di ciascuna delle sanzioni nei confronti del personale in genere dell Università, saranno applicate in relazione: - all intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell evento; - al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge; - alle mansioni del lavoratore; - alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; - alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. Le sanzioni astrattamente applicabili per dipendenti e dirigenti sono: - richiamo verbale - ammonizione scritta - multa (nel rispetto del limite massimo di 3 ore di retribuzione) - sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni - licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso - licenziamento senza preavviso In caso di violazione del Protocollo da parte degli Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ed i Revisori dei Conti, provvederanno ad adottare ogni opportuna iniziativa consentita dalla legge, tra cui le seguenti sanzioni: - il richiamo scritto; - la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello; - una sanzione pecuniaria - la revoca di eventuali procure. Nelle ipotesi in cui le eventuali violazioni siano di tale gravità da compromettere il rapporto di fiducia tra il singolo soggetto e l Università, il Consiglio di Amministrazione revoca l incarico. Nei confronti dei terzi tenuti al rispetto del presente parte speciale (collaboratori occasionali, consulenti etc.), in virtù di apposite clausole, l eventuale mancato rispetto dei principi e delle norme di cui al presente documento, comporta l irrogazione delle sanzioni espressamente inserite nei relativi contratti. 16

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