IL BENE CULTURALE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO. Brevi note sulle disposizioni delle convenzioni internazionali e sulle norme comunitarie

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1 IL BENE CULTURALE NEL DIRITTO INTERNAZIONALE E COMUNITARIO. Brevi note sulle disposizioni delle convenzioni internazionali e sulle norme comunitarie

2 La Convenzione UNESCO del 1970 firmata a Parigi il 14 novembre 1970 Attiene alla proibizione e prevenzione delle importazioni ed esportazioni illecite di beni culturali. In essa sono predisposte le misure da prendere per vietare ed ostacolare ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali. Le categorie di beni culturali che contempla sono quelli inseriti in un elenco allegato alla Convenzione e quindi considerati parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato a prescindere dalla designazione statale. Vi rientrano I beni culturali sono i beni che a titolo religioso o profano sono designati come importanti per l archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l arte o la scienza prodotti sullo Stato stesso, beni importati o trovati sul territorio nazionale, beni acquisiti da missioni archeologiche, o scientifiche, beni oggetto di scambio.

3 Richiede l emanazione di uno specifico certificato di esportazione. Gli Stati firmatari riconoscono che il trasferimento dei beni culturali senza l osservanza dei dispositivi della convenzione è illecito. Il paese esportatore dovrà attuare una catalogazione e scoraggiare il traffico illecito mentre quello importatore dovrà attivarsi per impedire l acquisto di beni illecitamente usciti da un altro Stato parte della convenzione e per restituire il bene su richiesta dello Stato di origine. Tale convenzione però si è mostrata carente nel sistema dei controlli e per la restituzione dei beni illegittimamente esportati.

4 Convenzione UNIDROIT firmata a Roma il 24 giugno 1995 Adottata per favorire la restituzione dei beni illecitamente esportati o rubati, attivando delle procedure sia per il ritorno che per la restituzione. L Italia vi ha dato esecuzione con la Legge 7 giugno 1999 n.233. La convenzione utilizza le regole del diritto privato internazionale permettendo anche ai privati di inoltrare la domanda ai tribunali del paese ove si trova il bene, senza che venga implicata l azione dei governi in via diplomatica. È affidata alla discrezionalità del giudice competente, la pronuncia sul ritorno o la restituzione del bene mobile, purché sia accertata l importanza culturale significativa del bene per il soggetto spossessato.

5 l azione di restituzione La convenzione equipara ai beni rubati quelli illegittimamente scavati, facenti parte di un monumento, di un sito archeologico o di una collezione pubblica, quelli sacri o di una comunità tribale con importanza collettiva. Il sito archeologico si può intendere anche subacqueo, oggetto di scavi sia clandestini che autorizzati. Si trova in tale condizione anche un bene

6 Il meccanismo del ritorno Non è automatico ma mette a carico dello Stato richiedente l onere della prova che esportazione del bene lede alcuni suoi specifici interessi o in alternativa, che il bene reclamato abbia un importanza culturale significativa. Tuttavia a favore del soggetto obbligato a riconsegnare il bene sono previste opzioni da esercitare, di intesa con lo Stato richiedente, in alternativa all indennizzo. In caso di buona fede, lo Stato (soprattutto se non è in grado di indennizzare) non procede alla confisca ma il possessore può rimanere proprietario del bene o trasferirlo a titolo oneroso o gratuito a condizione che risieda nello Stato richiedente e dia garanzie per la protezione del bene.

7 La Convenzione UNESCO del 1972 (Convenzione di Parigi del 21 novembre 1972 «tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale», ratificata con la Legge 6 aprile 1977 n. 184) La convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale. Il patrimonio culturale comprende i siti, i complessi e i monumenti, il patrimonio naturale invece, i monumenti naturali, le formazioni geologiche o fisiografiche che costituiscono l habitat di specie animali e vegetali minacciate, i siti naturali rigorosamente delineati aventi valore universale dal punto di vista scientifico, della conservazione o della bellezza naturale. La protezione del patrimonio culturale e naturale si fonda sulla tecnica delle liste: - la lista del patrimonio mondiale nella quale si prevede vengano iscritti i siti di eccezionale valore universale sia per il patrimonio culturale che per quello naturale. - la lista del patrimonio mondiale in pericolo che include i beni minacciati da pericoli di istruzione e per i quali è richiesto l intervento nazionale ed internazionale. Tale identificazione è compito del Comitato del patrimonio mondiale.

8 la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 1969 Essa concerne in particolare le modalità di collaborazione tra archeologi, urbanisti e pianificatori al fine di assicurare la preservazione del patrimonio archeologico. La Convenzione riesaminata formula degli orientamenti sul finanziamento dei lavori di scavo, di ricerca e di pubblicazione di risultati ottenuti. Essa si occupa anche di accesso del pubblico, in particolare ai siti archeologici, e delle attività educative da sviluppare affinché la pubblica opinione prenda coscienza del valore del patrimonio archeologico. Il patrimonio archeologico, ivi viene definito la vestigia, gli oggetti e qualsiasi altra traccia di esistenza umana costituenti una testimonianza di epoche e civiltà di cui la principale o una delle principali fonti di informazione scientifica è costituita da scoperte o scavi archeologici. Gli Stati a questo fine devono delimitare o proteggere le zone di interesse archeologico. È stata modificata e ridenominata nel 1992 Convenzione di Malta.

9 Convenzione UNESCO sulla Protezione del Patrimonio culturale sommerso. è stata adottata Parigi il 2 novembre 2001 ma è entrata in vigore in Italia tramite la legge di ratifica n.157 del 23 ottobre E composta da una parte prima composta dai principi giuridici a cui fare riferimento per la protezione internazionale del patrimonio culturale subacqueo; Più un Allegato composto da 36 "regole", che si propone come una sorta di manuale per l'effettiva conservazione e valorizzazione dei suddetti beni. (ulteriori dettagli nel file specificatamente dedicato)

10 La disciplina comunitaria di rilievo per i beni culturali Nel sistema legislativo della Comunità europea non vi è una definizione unitaria e specifica di bene culturale. Occorre pertanto far riferimento a quei beni che nel diritto italiano e nei vari ordinamenti nazionali sono classificabili beni culturali in base a criteri definiti. Vengono in rilievo comunque le norme sulla circolazione dei beni nello spazio comunitario. Cio in quanto merci, trattandosi di beni materiali. La disciplina del mercato interno mira ad assicurare la libera circolazione delle merci nello spazio dell unione Europea, vietando restrizioni quantitative e qualitative al commercio e dazi tra gli stati membri (artt. 30, 34 e 35 del trattato sul funzionamento della UE). Tuttavia l art. 36 del Trattato UE pone una deroga alle norme sulla libera circolazione delle merci, consentendo agli Stati di adottare misure restrittive del commercio in base a «giustificati motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di sicurezza pubblica di tutela della salute della vita della persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale o commerciale». In sede sopranazionale, per la circolazione dei beni culturali anche l Organizzazione mondiale del commercio OMC o WTO (articolo XX, lett. f, General Agreement On Tariffs And Trade) ha disposto un eccezione al sistema di eliminazione del protezionismo commerciale, che però non viene inteso riferirsi alla generalità dei beni culturali.

11 Modifiche operate al Trattato inerenti la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europeo. La posizione della Comunità nei riguardi dei beni rientranti nel patrimonio culturale degli Stati ha trovato riscontro in una sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del1968 nota come oggetti d arte. Poiché lo Stato italiano poneva una tassa sull esportazione di oggetti aventi interesse artistico, storico, archeologico ed etnografico negli altri Stati membri, sostenendo che si trattasse di una misura di protezione del patrimonio culturale, la Corte ha negato che tale fosse la finalità della tassa e che invece fosse una chiara violazione delle disposizioni del trattato. Con un apposito titolo dedicato alla Cultura, l azione comunitaria ha acquisito il compito di integrare l azione degli Stati membri nella conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea (art.151). Tuttavia non è prevista la possibilità di armonizzare le normative interne degli Stati in questo campo. Tuttavia gli interventi delle istituzioni europee si sono diretti sia creando programmi d azione nelle politiche culturali, sia nel recupero dei beni illecitamente esportati all interno e all esterno dell Unione europea. L articolo 167 del trattato sul funzionamento dell Unione Europea permette un azione incisiva in questo settore prevedendo l emanazione di un ampio ventaglio di interventi oggi unificati nell ambito del programma denominato Cultura Il comma 2 recita l azione dell unione è intesa a incoraggiare la cooperazione nel miglioramento della conoscenza della cultura e dello scambio dei popoli europei, nella salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea, ( ), nella creazione artistica e letteraria compreso il settore audiovisivo.

12 Il regolamento dispone che l autorizzazione possa essere negata qualora i beni culturali siano contemplati da una legislazione che tutela il patrimonio nazionale avente valore storico, Regolamento CEE 3911/92 Esso prevede un controllo preventivo sull uscita dei beni culturali dal territorio comunitario, verificando che il bene sia accompagnato dalla licenza di esportazione.

13 Ora sostituito dal Reg. CE116/2009 Il meccanismo del regolamento è rimasto immutato rispetto all originario testo del regolamento 3911/92. Fatti salvi i poteri degli Stati membri ai sensi dell'articolo 30 del trattato, per «beni culturali» s'intendono, ai fini del presente regolamento, i beni elencati nell'allegato I. Gli Stati membri, anche attraverso forme di cooperazione amministrativa tra le autorità doganali previste dal regolamento, mirano a realizzare un sistema sufficientemente

14 La direttiva 93/7/CEE Può consentire la restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato. Ciascuno Stato deve individuare delle autorità centrali che devono curare l individuazione dei beni già usciti dal territorio di provenienza, provvedere alla comunicazione di tale ritrovamento, e alla cooperazione per la conservazione materiale del bene, infine che il bene sia sottratto alla procedura di restituzione.

15 L azione di restituzione della direttiva Permette che ogni Stato membro possa proporre contro il possessore, davanti al giudice competente dello Stato membro richiesto, l azione di restituzione del bene culturale uscito illegittimamente dal suo territorio. Tale azione si aggiunge a quella dei privati. La prescrizione per tale azione è di un anno dalla conoscenza del fatto o trenta dall uscita del bene dal territorio dello Stato. Il giudice investito della domanda di restituzione dovrà accertarsi che si tratta di un bene culturale secondo la definizione della direttiva stessa cioè qualificato come tale prima o dopo l uscita dal territorio di uno Stato membro, in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali. Il giudice accorda un equo indennizzo al possessore in buona fede del bene che va restituito. Sarà lo Stato membro richiedente a pagare l indennizzo al momento della restituzione del bene, salvo poi rivalersi sul responsabile dell uscita illegittima del bene dal suo territorio

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