Seminario: Quali poteri in tema di accertamento in capo alla SIAE?

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1 Seminario: Quali poteri in tema di accertamento in capo alla SIAE?

2 Brevi cenni sul diritto di autore Istituto moderno Privilegi agli stampatori della Serenissima Repubblica (a Venezia nel 1500 c erano 417 editori) Statuto del 1709 della Regina Anna sul Copyright Rivoluzione Francese - si affermano le idee illuministiche viene riconosciuto il diritto di autore 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 2

3 Brevi cenni sul diritto di autore Alla fine del XVIII Secolo: nascono le prime legislazioni sul diritto di autore 1790 negli Stati Uniti 1791 in Francia In Italia, nel 1799 in Piemonte e nel 1801 nella Repubblica Cisalpina R.D. 25/6/1865 n all. G - confluito nel TU 19/9/1882 R.D. 7/11/1925 n. 1950, convertito in L. 18/3/1926 n. 562 Necessità di rendere effettiva la tutela: nascono le società di collecting Il 23 aprile 1882, in Italia, nasce la SIAE 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 3

4 La Società Italiana degli Autori ed Editori - S. I. A. E. - 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 4

5 Breve storia La "Società Italiana degli Autori" è stata costituita il 23 aprile del 1882 in un palazzo del centro della vecchia Milano, in via Brera n.19. Fu una vera e propria assemblea costituente del mondo intellettuale dell epoca in cui erano rappresentati scrittori, musicisti, commediografi, editori. Era presieduta da Cesare Cantù al quale venne conferita la carica di presidente onorario. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 5

6 Del primo Consiglio Direttivo furono chiamati a far parte uomini tra i più illustri nel campo della musica, della letteratura e del teatro: da Giuseppe Verdi a Giosuè Carducci, da Francesco De Sanctis a Edmondo De Amicis. Tra i promotori della Società figuravano: Roberto Ardigò, Arrigo Boito, Ulrico Hoepli, Edoardo Sonzogno, Giovanni Verga, Pasquale Villari, Giuseppe Zanardelli. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 6

7 In quegli anni la Società aveva solo due Sezioni: una per l incasso dei diritti teatrali e l altra dei diritti musicali. Dal 1896 al 1926 inizia un periodo in cui la Società da sodalizio a carattere culturale si trasforma in una organizzazione, che opera in campo economico e sviluppa la sua funzione di agenzia intermediaria dei diritti d autore. Alle Sezioni originarie si aggiunse nel 1920 la Sezione del Libro, incaricata dalle associazioni di autori e degli editori di controllare il servizio della timbratura dei frontespizi della opere pubblicate in volume. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 7

8 Nel 1922 fu stipulata la prima convenzione con lo Stato Italiano per la riscossione dell Imposta sugli Spettacoli, rinnovata fino al 1999, anno in cui la stessa è stata abolita. Ma la SIAE ha stipulato, in seguito, altri importanti accordi di cooperazione con lo Stato e con altri Enti ed Istituzioni pubbliche e private. Nel 1926 entrava in vigore la nuova legge sul diritto d autore, che segnava un grande progresso con il riconoscimento del diritto morale dell autore che sarebbe stato poi recepito anche a livello internazionale (1928) nella Convenzione di Berna. Nel 1927 la Società assumeva il nome di "Società Italiana degli Autori ed Editori". 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 8

9 Il 22 aprile del 1941 fu emanata la legge n. 633 sul diritto di autore - tuttora vigente - per adeguare la disciplina alla rapida evoluzione dei mezzi di riproduzione delle opere dell ingegno. La legge n. 633, nel definire la natura di ente pubblico della SIAE, le riconobbe in via esclusiva l attività di intermediazione per l esercizio dei diritti di pubblica rappresentazione, esecuzione, registrazione e radiodiffusione delle musicali, teatrali e letterarie. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 9

10 L art. 180 lda L'attività di intermediario, comunque attuata, sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate, è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale attività è esercitata per effettuare: 1. la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate; 2. la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni; 3. la ripartizione dei proventi medesimi tra gli aventi diritto. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 10

11 La suddetta esclusività di poteri non pregiudica la facoltà spettante all'autore, ai suoi successori o agli aventi causa, di esercitare direttamente i diritti loro riconosciuti da questa legge. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 11

12 L art. 181 lda Oltre alle funzioni indicate nell'articolo precedente ed a quelle demandategli da questa legge o altre disposizioni, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) può esercitare altri compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto. L'ente può assumere per conto dello stato o di enti pubblici o privati servizi di accertamento e di percezione di tasse, contributi, diritti. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 12

13 La S.I.A.E. oggi La legge 9 gennaio 2008, n. 2 definisce oggi la Società Italiana degli Autori ed Editori Ente pubblico economico a base associativa (art. 1). Ordinamento fondamentale della Società è lo Statuto, approvato il 3 dicembre La SIAE è sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero per i Beni e le Attività culturali sentito, per le materie di sua specifica competenza, il Ministro dell Economia e delle Finanze (Legge 2/2008, art. 3). 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 13

14 Oggi la SIAE amministra le opere di circa aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un opera sia corrisposto all autore e all editore un adeguato compenso. Di fatto, rappresenta uno sportello unico per la cultura. In un mondo caratterizzato da una sempre più vorticosa diffusione delle opere, la SIAE è, infatti, l'interlocutore per conto degli autori e degli editori di radio, televisioni, produttori discografici, organizzatori di concerti, impresari teatrali, editori e di chi diffonde la cultura ad ogni livello e con ogni modalità. Di tutti coloro, insomma, che utilizzano le opere dell ingegno, con lo scopo di assicurare il pagamento dei diritti d autore a chi crea un opera. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 14

15 La Siae intrattiene rapporti contrattuali con Società di autori di tutto il mondo, per tutti i repertori da essa tutelati, in merito allo sfruttamento delle opere dei propri associati all estero e per la protezione degli interessi degli autori stranieri le cui opere vengono utilizzate in Italia. Fa quindi parte di una "rete" che assicura la protezione dei diritti su scala planetaria. La Siae è membro delle più importanti organizzazioni internazionali istituite per la cooperazione nel campo dei diritti d autore. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 15

16 Convenzioni e Servizi La SIAE, oltre alla sua funzione istituzionale di tutela del diritto d autore, può anche assumere compiti specifici per conto dello Stato o altri Enti. Apposite Convenzioni nel tempo hanno previsto la collaborazione della SIAE con il Ministero delle Finanze, con la Regione Sicilia, l Agenzia delle Entrate, l INPS, la RAI, l ENPALS, e, da ultimo, con l AAMS. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 16

17 La Siae collabora, fin dagli anni 20 del secolo scorso, con l Amministrazione finanziaria per quanto riguarda gli specifici tributi dovuti dagli organizzatori di spettacoli (la prima convenzione venne stipulata il 21 ottobre 1922). I contenuti del rapporto sono stati stabiliti con apposite convenzioni, di volta in volta rinnovate. Gli specifici compiti affidati alla SIAE si sono ovviamente modificati in base alla normativa vigente al momento. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 17

18 Relativamente al recente passato, la Siae ha svolto infatti compiti di accertamento, liquidazione ed incasso dell imposta sugli spettacoli e dell IVA forfettaria connessa per le attività spettacolistiche svoltesi fino al 31/12/1999 e, in via transitoria, anche dell imposta sugli intrattenimenti e dell IVA forfettaria dovuta per gli apparecchi da divertimento installati nell anno /04/2012 SIAE - Sede di Venezia 18

19 Con l abrogazione dell imposta sugli spettacoli, la disciplina del settore introdotta dall anno 2000 ha previsto una diversa classificazione delle manifestazioni tra spettacoli (indicati nella tabella C, allegata al dpr 633/72) ed intrattenimenti (indicati nella tariffa di cui al dpr 640/72) e un diverso carico impositivo, prevedendo per le attività di spettacolo l assoggettamento alla sola IVA e per quelle di intrattenimento l applicazione, oltreché dell IVA, anche della nuova imposta sugli intrattenimenti. Nello stesso tempo è stato stabilito che anche gli organizzatori di spettacoli e di intrattenimenti versino i tributi direttamente all Erario mediante il mod. F24, come previsto del resto per gli altri contribuenti. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 19

20 Convenzione SIAE AGENZIA delle ENTRATE Approvata con Decreto Ministeriale 07/06/2000 Rinnovata in data 15/12/2009 (fino al 31/12/2019) 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 20

21 Oggetto della Convenzione Cooperazione con gli Uffici dell amministrazione finanziaria dello Stato per il reperimento e l acquisizione di elementi utili all accertamento dell Imposta sul Valore Aggiunto dovuta dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di spettacolo previste dalla tabella C del DPR 633/72 e di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72, in relazione a tutti i proventi conseguiti dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di spettacolo previste dalla tabella C del DPR 633/72 e di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72, in relazione a tutti i proventi conseguiti nell esercizio di tali attività dai soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni dell Imposta sugli Intrattenimenti dovuta dai soggetti che svolgono le attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/72 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 21

22 Oggetto della Convenzione Attività di cooperazione e controllo previste dall'art. 2 del DM 22 settembre 2000 n. 310 sulla ricorrenza dei presupposti per il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di sale cinematografiche dall'art. 20 D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60; Attività tecnico-amministrativa inerente all'attivazione ed al funzionamento dei sistemi di biglietteria automatizzata e dei misuratori fiscali di cui al DM 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al controllo della conformità e del corretto utilizzo di tali apparecchiature; Attività amministrativa di sportello, di informazione e di assistenza ai contribuenti; Rendicontazione all Agenzia delle Entrate dei dati derivanti dall attività di acquisizione del volume dei corrispettivi, dall attività ispettiva, nonché dall attività inerente le biglietterie automatizzate e i misuratori fiscali. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 22

23 Compiti della SIAE La SIAE svolge: attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi e relativa rendicontazione all'agenzia delle Entrate attività di vigilanza, di controllo e di constatazione delle violazioni e relativa rendicontazione all'agenzia delle Entrate; attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed assistenza, inerente alle biglietterie automatizzate e ai misuratori fiscali e relativa rendicontazione all'agenzia delle Entrate. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 23

24 1. ATTIVITÀ DI REPERIMENTO, ACQUISIZIONE E CONTROLLO DEI CORRISPETTIVI La SIAE provvede: alla verifica della corrispondenza tra i dati accertati e i dati registrati sui documenti contabili, ovvero provenienti dalle biglietterie automatizzate, nonché all'accertamento di tutti gli altri proventi inerenti l'attività, al fine di pianificare accessi mirati, qualora non venissero comunicati tali dati o non fossero ritenuti congrui in relazione all'attività esercitata; alla raccolta della documentazione contabile afferente ai citati soggetti di imposta e all'acquisizione dei relativi corrispettivi. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 24

25 La SIAE, tramite la propria struttura territoriale, acquisisce 1. gli incassi certificati mediante biglietterie automatizzate/misuratori fiscali, comunicati telematicamente, in via obbligatoria, da parte dei titolari dei sistemi di emissione dei titoli di accesso, oppure comunicati, sempre in via obbligatoria, dai titolari dei sistemi e/o dagli organizzatori mediante supporti cartacei, o magnetici; 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 25

26 La SIAE, tramite la propria struttura territoriale, acquisisce 2. gli altri incassi, per i quali non vi è un obbligo di comunicazione da parte del soggetto organizzatore corrispettivi versati dagli spettatori / partecipanti e certificati con biglietti con il contrassegno SIAE, scontrini e ricevute fiscali; proventi derivanti da prestazioni effettuate nei confronti di soggetti terzi; proventi relativi a prestazioni diverse da quelle spettacolistiche e/o di intrattenimento, conseguiti dalle imprese di spettacolo/intrattenimento nell'ambito della loro intera attività; proventi incassati in relazione allo svolgimento di spettacoli/intrattenimenti da quelle imprese la cui attività prevalente non è quella di organizzare spettacoli/intrattenimenti 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 26

27 La SIAE, tramite la propria struttura territoriale, acquisisce 3. i proventi incassati dai soggetti che hanno effettuato opzione per il regime fiscale ex L 398/91; 4. per l'esercizio del gioco nelle case da gioco, la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 27

28 2. L attività di vigilanza, di controllo e di constatazione delle violazioni Si concretizza nel: 1. CONTROLLO CONTESTUALE delle modalità di svolgimento delle attività di spettacolo, compresa remissione, la vendita, la prevendita dei titoli di accesso e titoli fiscali equipollenti, nonché delle prestazioni accessorie e non accessorie; delle attività di intrattenimento, compresa remissione, la vendita, la prevendita dei titoli di accesso e titoli fiscali equipollenti, nonché delle prestazioni accessorie, non accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti; delle prestazioni svolte dai soggetti che hanno optato per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398; 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 28

29 2. VERIFICA DOCUMENTALE nei locali ove vengono conservati libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie; 3. REDAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONSTATAZIONE relativi alle attività di controllo che possono evidenziare irregolarità. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 29

30 Facoltà non attribuite alla SIAE art. 51 dpr 633/72 invitare i contribuenti a comparire; inviare questionari; invitare ad esibire o trasmettere documenti e fatture; richiedere la comunicazione di dati e notizie a organi e amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, ecc.; richiedere copie o estratti di atti a notai o altri pubblici ufficiali; richiedere dichiarazioni relative ai rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediatori finanziari; richiedere informazioni alle banche, alle poste. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 30

31 Obblighi dei verificatori Esibire la propria tessera di riconoscimento; Esibire la lettera di incarico dell ufficio che ha disposto la verifica non prevista se l intervento è svolto dal titolare dell Ufficio - che specifica il tipo di controllo e le ragioni che hanno originato l intervento; Invitare il contribuente ad assistere alla verifica o a farsi rappresentare o assistere nel corso della stessa Redigere processo verbale di vigilanza e controllo (che in caso di riscontro di irregolarità diventa processo verbale di constatazione di violazioni). 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 31

32 Ha lo scopo : Controllo contestuale di acquisire ogni notizia relativa ai proventi affluiti agli organizzatori in relazione alla manifestazione, erogati: dai partecipanti; da soggetti terzi, acquisendo elementi che consentono di effettuare un successivo controllo documentale di accertare le effettive caratteristiche della manifestazione; di valutare la veridicità della Dichiarazione di effettuazione attività di intrattenimento (art. 19 DPR 640/72) e della Comunicazione di svolgimento dello spettacolo (art. 74 quater, comma 4, DPR 633/72) di valutare la classificazione della manifestazione, ai fini dei criteri impositivi che verranno applicati dal contribuente per liquidare le imposte 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 32

33 Si può concretizzare nelle seguenti attività: Richiesta della stampa del documento riepilogativo giornaliero, recante la situazione dei titoli di ingresso esitati; Controllo della corrispondenza tra il numero degli intervenuti ed il numero dei titoli di ingresso esitati; Richiesta allo spettatore di esibire il titolo di accesso; Verifica del rispetto degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi (scontrini fiscali, ricevute fiscali, fatture); Verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature di rilascio dei titoli di accesso; Verifica degli effettivi prezzi praticati, in rapporto a quelli dichiarati; Verifica delle caratteristiche della manifestazione, rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 33

34 Ispezione documentale L ispezione documentale è disciplinata dall art. 52 del DPR 633/72 ed ha per oggetto tutti i libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatori che si trovano nei locali destinati all esercizio dell attività in cui l accesso viene eseguito; che sono comunque accessibili tramite apparecchiature informatiche installate in detti locali. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 34

35 I verificatori invitano il contribuente ad esibire tutta la documentazione ritenuta necessaria allo scopo, formulando le seguenti avvertenze Rifiuto di esibire documenti I registri e i documenti di cui si è rifiutata l esibizione non possono essere presi in considerazione in suo favore ai fini dell accertamento, in sede amministrativa o contenziosa; Tale rifiuto, oltre all applicazione della sanzione di cui all art.9, comma 2, del D.Lgs. n. 471/97, legittima l accertamento induttivo in materia di IVA da parte degli uffici finanziari, ai sensi dell art. 55 del DPR n. 633/72; Costituisce rifiuto di esibizione anche la dichiarazione di non possedere i registri ed i documenti o la sottrazione di essi all ispezione. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 35

36 Accesso in luogo diverso da quello destinato all esercizio dell attività Documentazione detenuta da altri soggetti E consentito l accesso al luogo di detenzione Il contribuente deve esibire ai verificatori un attestazione sottoscritta dai depositari, recante la specificazione dei documenti detenuti. Art. 12, comma 3, L. 27/7/2000 n. 212 Su richiesta del contribuente, l esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell ufficio dei verificatori o presso il professionista che assiste o rappresenta il verificato. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 36

37 Documentazione verificabile 1. REGISTRI OBBLIGATORI PREVISTI DALLA DISCIPLINA IVA: (DPR 633/72) Registro delle fatture emesse (art. 23) Registro dei corrispettivi (art. 24) Registro delle fatture d acquisto (art. 25) Art. 12 dpr 435/ società commerciali, enti pubblici e persone giuridiche che esercitano imprese commerciali possono sostituire i suddetti registri con il libro giornale ed il libro degli inventari, previsti dall art cc; D. Lgs. 52/2004, introducendo la possibilità di emettere, trasmettere ed archiviare le fatture in via elettronica, estende i poteri di ispezione documentali anche ai documenti ed ai registri consultabili mediante apparecchiature informatiche installate nel luogo ove avviene l accesso. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 37

38 Documentazione verificabile 2. FATTURE ATTIVE E PASSIVE; 3. ESTRATTO DEI CONTI BANCARI E POSTALI; 4. PROSPETTO EX DM 11/2/97, per i soggetti che hanno optato per la L. 398/91; 5. MODD. SD/1, SD/2 E SD/3, per gli organismi ex dpr 69/02 6. TITOLI DI INGRESSO MANUALI, utilizzati ex dpr 69/02; 7. TITOLI DI INGRESSO EMESSI CON IL MISURATORE FISCALE E SUCCESSIVAMENTE ANNULLATI, la cui conservazione e obbligatoria; 8. I LIBRETTI FISCALI E LE CARTE DI ATTIVAZIONE DELLE BIGLIETTERIE AUTOMATIZZATE E DEI MISURATORI FISCALI 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 38

39 Documentazione verificabile 9. DUPLO DELLA DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO (art. 19 DPR 640/72) E DELLA COMUNICAZIONE DI SVOLGIMENTO DELLO SPETTACOLO (art. 74 quater, comma 4, DPR 633/72); 10. MODELLO EAS; 11. DOCUMENTI NECESSARI A DEFINIRE L AMBITO SOGGETTIVO DELL ENTE VERIFICATO: Atto costitutivo, Statuto, Documenti relativi all attività sociale dell Ente; 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 39

40 Documentazione ispezionabile 12. DOCUMENTI NON AVENTI NATURA FISCALE, NECESSARI A DEFINIRE L ENTITÀ E LA TIPOLOGIA DEI PROVENTI CONSEGUITI DAL CONTRIBUENTE: Contratti di sponsorizzazione, di pubblicità, di cessione dei diritti radiotelevisivi, Contratti di affitto, stipulati da imprese di spettacolo ed intrattenimento (che non hanno istituito una contabilità separata). 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 40

41 Processo verbale di vigilanza e controllo (art. 52, comma 6, dpr 633/72) Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad averne copia. 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 41

42 Processo verbale di constatazione di violazioni Le violazioni alle norme contenute nelle leggi finanziarie sono constatate mediante processo verbale (art. 24 L. 7/1/1929 n. 4) Atto istruttorio Atto pubblico = non è impugnabile autonomamente davanti alle commissioni tributarie (art. 19 DLgs. 31/12/1992 n. 546) = fa prova fino a querela di falso (art cc) 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 42

43 Diritti del contribuente Il contribuente ha facoltà di rendere dichiarazioni e sottoscrivere il processo verbale esercizio del diritto di difesa realizzazione del principio del contradditorio Efficacia giuridica degli atti del contribuente Dichiarazioni = ammissioni non confessioni Sottoscrizione = presa d atto 13/04/2012 SIAE - Sede di Venezia 43

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