Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione

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1 Documentazione per l esame di Progetti di legge Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione Ddl Cost. A.C e abb. Schede di lettura n settembre 2014

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Documentazione per l esame di Progetti di legge Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione Ddl Cost. A.C e abb. Schede di lettura n settembre 2014

3 Servizio responsabile: SERVIZIO STUDI Dipartimento Istituzioni / st_istituzioni@camera.it La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. File: ac0500.doc

4 INDICE SCHEDE DI LETTURA Premessa... 3 CAPO I (MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE) Articolo 1 (Art Funzioni delle Camere) Il superamento del bicameralismo perfetto 6 - Composizione del Parlamento 9 - Promozione dell'equilibrio tra donne e uomini in materia elettorale 10 - Rappresentanza della Nazione 12 - Funzioni della Camera e del Senato 14 - Parlamento in seduta comune 23 Articolo 2 (Art Composizione ed elezione del Senato della Repubblica) Articolo 3 (Art. 59 Senatori a vita e senatori di nomina presidenziale) Articolo 4 (Art Durata della Camera dei deputati) Articolo 5 (Art. 63 Elezione o nomina alle cariche del Senato) Articolo 6 (Art Diritti delle minoranze e dovere di partecipazione alle sedute) Articolo 7 (Art. 66 Verifica dei poteri) Articolo 8 (Art Rappresentanza della nazione e vincolo di mandato) Articolo 9 (Art Indennità parlamentare) Articolo 10 (Art Procedimento legislativo) Articolo 11 (Art Iniziativa legislativa, iniziativa popolare, referendum propositivi) Articolo 12 (Art. 72 Procedimento legislativo e voto a data certa ) Articolo 13 (Art Giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali) Articolo 14 (Art. 74 Promulgazione e rinvio delle leggi) Articolo 15 (Art. 75 Referendum abrogativo) Articolo 16 (Art Decretazione d urgenza) Articolo 17 (Art Deliberazione dello stato di guerra) I

5 Articolo 18 (Art Leggi di amnistia e indulto) Articolo 19 (Art Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali) Articolo 20 (Art Inchieste parlamentari) CAPO II (MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE) Articolo 21 (Art Delegati regionali e quorum per l elezione del Presidente della Repubblica) Articolo 22 (Art Elezione del Presidente della Repubblica) Articolo 23 (Art. 86 Supplenza del Presidente della Repubblica) Articolo 24 (Art Scioglimento della Camera dei deputati) CAPO III (MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE) Articolo 25 (Art Fiducia al Governo) Articolo 26 (Art Reati ministeriali) Articolo 27 (Art Soppressione del CNEL) CAPO IV (MODIFICHE AL TITOLO V DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE) Articolo 28 (Art Abolizione delle Province) Articolo 29 (Art. 116 Regionalismo differenziato ) Articolo 30 (Art Riparto di competenza tra Stato e regioni) Il nuovo riparto di competenze per materie La soppressione della competenza concorrente Le materie innominate nell attuale art. 117 attribuite alla competenza esclusiva statale La clausola di supremazia Il potere regolamentare Le Regioni a statuto speciale Disciplina transitoria 169 Articolo 30 (Art Segue: analisi delle materie) Materie attualmente di competenza concorrente Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario Previdenza complementare ed integrativa Commercio con l estero Ordinamento sportivo Ordinamento delle professioni Ordinamento della comunicazione Energia Salute 179 II

6 - Sicurezza alimentare Tutela e sicurezza del lavoro Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all innovazione per i settori produttivi Attività culturali Protezione civile Governo del territorio e infrastrutture Istruzione scolastica e istruzione e formazione professionale Istruzione universitaria Beni culturali, paesaggistici e ambientali Rapporti internazionali e con l'unione europea delle Regioni 187 Le materie innominate nell attuale art. 117 attribuite alla competenza esclusiva statale Turismo Forme associative degli enti locali Ordinamento degli enti locali Enti di area vasta Mercati assicurativi Norme sul procedimento amministrativo Norme sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Ambiente ed ecosistema 192 Le materia di competenza regionale Servizi sociali Rappresentanza in Parlamento delle minoranze linguistiche 194 Articolo 31 (Art Funzioni amministrative) Articolo 32 (Art Autonomia finanziaria degli enti territoriali) Articolo 33 (Art Potere sostitutivo del Governo) Articolo 34 (Art Limiti agli emolumenti dei componenti degli organi regionali) Articolo 35 (Art Commissione parlamentare per le questioni regionali) CAPO V (MODIFICHE AL TITOLO VI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE) Articolo 36 (Art Elezione dei giudici della Corte costituzionale) CAPO VI (DISPOSIZIONI FINALI) Articolo 37 (Disposizioni consequenziali e di coordinamento) Articolo 38 (Disposizioni transitorie) Modalità di elezione del Senato in sede di prima applicazione 228 III

7 - Senatori a vita Regolamenti parlamentari Elezione dei giudici costituzionali Principio di continuità della legislazione regionale Regioni a statuto speciale 235 Articolo 39 (Disposizioni finali) Soppressione del CNEL Gruppi politici dei consigli regionali Amministrazioni parlamentari Enti di area vasta Mutamento delle circoscrizioni delle città metropolitane Senatori di nomina presidenziale Elezione dei senatori della Provincia autonoma di Bolzano 242 Articolo 40 (Entrata in vigore) LE PROPOSTE DI LEGGE ABBINATE Superamento del bicameralismo perfetto e altre modifiche alla Parte Seconda della Costituzione Modifiche alle disposizioni del Titolo V della parte Seconda della Costituzione Riduzione del numero dei parlamentari Senatori a vita Prerogative dei parlamentari Mandato parlamentare e verifica dei titoli di ammissione Istituti di democrazia diretta Presidente della Repubblica Corte costituzionale Rapporto con ordinamento UE IV

8 Schede di lettura

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10 PREMESSA PREMESSA Il disegno di legge del Governo di riforma costituzionale, presentato al Senato l 8 aprile 2014 (A.S. 1429), reca disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Il disegno di legge costituzionale è stato esaminato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato a partire dal 15 aprile 2014, congiuntamente a diverse altre proposte di legge costituzionale di iniziativa parlamentare. Il 6 maggio 2014 il disegno di legge del Governo è stato adottato come testo base. L esame in sede referente si è quindi concluso nella seduta del 10 luglio L Assemblea del Senato ha avviato la discussione generale del testo, risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione, il 14 luglio 2014; nella seduta dell 8 agosto 2014, concluso l esame delle proposte emendative presentate, il Senato ha approvato in prima lettura il provvedimento, apportandovi diverse modifiche. 3

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12 ARTICOLO 1 Articolo 1 (Art Funzioni delle Camere) Art. 55 Testo vigente Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Identico Art. 55 Testo modificato Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione. La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'unione europea e ne valuta l impatto. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Identico L'articolo 1 del disegno di legge costituzionale, come modificato nel corso dell esame al Senato, modifica l'articolo 55 della Costituzione, inserendo nuovi commi dopo il primo, che rivisitano profondamente le funzioni proprie dei due rami del Parlamento. 5

13 ARTICOLO 1 Il superamento del bicameralismo perfetto Il nuovo testo dell articolo 55 Cost., in combinato disposto con le altre modifiche recate dal provvedimento in esame, con particolare riguardo alla disciplina del procedimento legislativo (art. 70 Cost.), sancisce la fine del bicameralismo paritario nel nostro ordinamento. Viene infatti delineato un diverso assetto costituzionale, caratterizzato, in primo luogo, da un bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. Com è noto, l esigenza di procedere al superamento del bicameralismo paritario e perfetto è emersa in Italia da tempo nelle diverse sedi istituzionali ed è stata oggetto di attenta riflessione parlamentare, anche tenendo conto del fatto che l Italia costituisce ormai quasi un unicum nel panorama dei paesi dell Unione europea. Il bicameralismo paritario è stato, infatti, superato nel corso degli anni dalla gran parte degli ordinamenti fino a diventare quasi una rarità costituzionale. Analizzando il dibattito sulle riforme svoltosi dall inizio degli anni Ottanta ad oggi, l esigenza di superare il bicameralismo paritario, individuando nel Senato una istanza di rappresentanza territoriale, costituisce uno degli elementi di convergenza e di continuità, pur nell ambito delle soluzioni prospettate nei diversi progetti di riforma costituzionale. In particolare, il superamento del bicameralismo perfetto è previsto dalla relazione approvata dalla c.d. Commissione Bozzi (IX legislatura), che si è orientata nel senso di attribuire alla Camera una prevalenza nell esercizio della funzione legislativa e al Senato una prevalenza nell esercizio della funzione di controllo; dal progetto di revisione costituzionale (X legislatura), approvato dal Senato e, con modifiche, in un testo unificato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati (A.C e abb.-a), in cui si affiancava al "principio della culla", in base al quale i progetti di legge sono esaminati e approvati da una sola camera, quella presso la quale sono presentati, una differenziazione funzionale tra le due Camere connessa con la redistribuzione delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni; dalla Commissione De Mita Iotti (XI legislatura) in cui, nella Relazione del Presidente, si rileva come si fosse vicini ad un accordo per quanto riguarda la riduzione del numero dei parlamentari e per introdurre una certa distinzione dei compiti tra le due Camere; dal Comitato Speroni (XII legislatura), nel cui progetto di revisione costituzionale le due Camere si differenziano per composizione e funzioni; dalla Commissione D'Alema (XIII legislatura), il cui testo di riforma si fondava su una Camera politica e una Camera delle garanzie, con distinte funzioni; dalla legge costituzionale pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 269 del 18 novembre 2005 (XIV legislatura), su cui vi è stato un esito non favorevole nel referendum confermativo del 25 e 26 giugno 2006, che introduceva significative differenze tra le due Camere con riguardo a composizione e funzioni; dalla c.d. bozza Violante (XV legislatura) in cui, il testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali della Camera (C. 553 e abb.-a) si incentrava sulla previsione di due Camere in un sistema di bicameralismo non simmetrico, sia dal punto di vista della costituzione degli organi sia delle funzioni, limitando alla Camera il rapporto fiduciario con l Esecutivo; dal progetto di 6

14 ARTICOLO 1 legge (XVI legislatura) approvato dal Senato (C. 5386), in cui la Camera dei deputati ed il Senato federale si differenziavano sotto il profilo della funzione legislativa e, in parte, sotto il profilo della costituzione degli organi. La stessa riforma del titolo V della parte II della Costituzione nel 2001 (legge cost. 3/2001) preannunciava, a proprio completamento, una ulteriore riforma delle disposizioni costituzionali relative alla composizione del Parlamento secondo la formulazione contenuta all articolo 11 che prevede che sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Da ultimo, la Commissione per le riforme costituzionali istituita l 11 giugno 2013, ha espresso - nella Relazione finale trasmessa al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013 un opinione unanime in favore del superamento del bicameralismo paritario, registrando al proprio interno un orientamento prevalente in favore dell introduzione di una forma di bicameralismo differenziato rispetto ad un sistema monocamerale. Le motivazioni di tale scelta risiedono, in particolare, nella necessità di garantire al governo nazionale una maggioranza politica certa, maggiore rapidità nelle decisioni e dunque stabilità, nonché nell esigenza di portare a compimento il processo di costruzione di un sistema autonomistico compiuto, con una Camera che sia espressione delle autonomie territoriali. Nell architettura costituzionale delineata dal provvedimento alla Camera dei deputati - che rappresenta la Nazione e di cui è immodificata la composizione - spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell operato del Governo. Diversamente, il Senato della Repubblica: allo stesso è attribuita una funzione di rappresentanza degli enti territoriali nonché di raccordo tra l Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Muta quindi la modalità di elezione del Senato, del quale faranno parte 100 componenti, di cui 95 senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti in secondo grado dai consigli regionali tra i propri membri e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, e 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni. Il Senato diviene organo a rinnovo parziale, non sottoposto a scioglimento, poiché la durata dei 95 senatori coincide con quella dell organo dell istituzione territoriale in cui sono eletti. Viene dunque sostituita l elezione a suffragio universale e diretto per il Senato con un elezione di secondo grado ad opera delle assemblee elettive regionali. Diversa è anche la partecipazione delle due Camere alla funzione legislativa, finora svolta su base paritaria. Infatti, quanto al procedimento legislativo, restano immutate le competenze dei due rami del Parlamento solo per alcune determinate categorie di leggi, espressamente indicate dalla Costituzione che saranno quindi ad approvazione bicamerale paritaria mentre viene attribuita, in tutti gli altri casi, una prevalenza alla Camera dei deputati, 7

15 ARTICOLO 1 presso la quale saranno presentati tutti gli altri progetti di legge. Al Senato che concorre, nei casi e secondo le modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa - è affidata la formulazione di proposte di modifiche, che saranno poi esaminate dalla Camera, la quale potrà discostarsene con una maggioranza che muta a seconda delle materie oggetto dell intervento legislativo, con particolare riguardo a quelle riconducibili ad ambiti di competenza delle autonomie territoriali, in base a quanto definito dal nuovo art. 70 Cost. Il Senato può altresì richiedere alla Camera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di procedere all esame di un progetto di legge. I senatori mantengono inoltre inalterato il loro potere di iniziativa legislativa. Al Senato sono espressamente attribuite una serie di funzioni, quali, in particolare: la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all attuazione degli atti normativi e delle politiche dell Unione europea e la valutazione del relativo impatto; la valutazione dell attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell attuazione delle leggi dello Stato; il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche; il concorso all espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Al Senato è inoltre espressamente attribuita la facoltà di svolgere attività conoscitive nonché di formulare osservazioni su atti o documenti all esame dell altro ramo del Parlamento. Al Senato compete altresì l espressione di un parere sul decreto del Presidente della Repubblica con cui sono disposti lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta (competenza attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali). Alla Camera è attribuita la competenza ad assumere la deliberazione dello stato di guerra e ad adottare la legge che concede l amnistia e l indulto, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata richiesta dalla Costituzione. La Camera è inoltre competente ad autorizzare la ratifica dei trattati internazionali, ad eccezione di quelli relativi all appartenenza dell Italia all UE, che rientrano tra i casi di approvazione paritaria con il Senato. Alla Camera spetta altresì il potere di autorizzare la sottoposizione alla giurisdizione ordinaria del Presidente del Consiglio e dei Ministri per i reati commessi nell esercizio delle loro funzioni. Il potere di istituire Commissioni di inchiesta viene mantenuto sia in capo alla Camera sia al Senato, peraltro limitato, per quest ultimo, a inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali. Resta ferma la previsione che attribuisce al Parlamento in seduta comune l elezione del Presidente della Repubblica ma non è più prevista la partecipazione all elezione dei delegati regionali, alla luce della nuova composizione del Senato. Inoltre, nel caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere le proprie funzioni, la supplenza spetterà al Presidente 8

16 ARTICOLO 1 della Camera (attualmente la Costituzione la attribuisce al Presidente del Senato). Inoltre, tre giudici costituzionali saranno eletti dalla Camera e due dal Senato, con un criterio di alternanza, superando l attuale previsione che pone in capo al Parlamento in seduta comune la nomina del cinque giudici costituzionali. Composizione del Parlamento Il primo comma del nuovo art. 55 Cost. che prevede che Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica - non è modificato rispetto al testo vigente della Costituzione. Al riguardo, si ricorda che il testo del disegno di legge costituzionale, presentato dal Governo al Senato (S. 1429), mutava invece la denominazione del "Senato della Repubblica" in "Senato delle Autonomie". Nel corso dell esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali del Senato è stata rivista la formulazione dell art. 55 Cost. ripristinando, tra l altro, la denominazione di Senato della Repubblica. Per quanto concerne il dibattito svolto in Assemblea Costituente sulla denominazione di "Senato della Repubblica", si ricorda che nella Seconda Sottocommissione della Commissione dei Settantacinque, la denominazione di Senato fu contestata da Terracini (sia "perché la seconda Camera che ora si crea non ha nulla a che fare col soppresso Senato, né per il modo di formazione, né per il modo di funzionamento", sia perché "questa denominazione non potrebbe non richiamare alla mente il ricordo di un triste periodo di asservimento politico"), difesa invece da Mortati ("sia per ragioni storiche, sia perché non ritiene che nelle responsabilità spettanti ai vecchi corpi rappresentativi per l'avvento e la perpetuazione del regime fascista quella gravante sul Senato sia maggiore dell'altra spettante alla Camera dei Deputati, alla quale nessuno pensa di mutare il nome", sicché "non trova serie ragioni perché si debba rinunziare ad un nome a cui sono legati tanti ricordi di saggezza e di benemerenza"). Lussu si dichiarò per il cambiamento del nome, ritenendo il Senato screditato sotto il regime fascista; di segno opposto l'opinione di Codacci-Pisanelli; Einaudi propose "Camera dei Senatori", in quanto più anziani rispetto ai deputati. Le votazioni in Seconda Commissione diedero un risultato piuttosto confuso: furono respinte sia la proposta di conservare il nome di "Senato" alla Seconda Camera, sia la dicitura "Camera dei Senatori", sia "Seconda Camera", sia "Camera delle Regioni" (seduta del 19 dicembre 1946). La questione fu demandata all'assemblea, dove giunse la proposta: "Camera del Senato". Gli interventi di Codacci-Pisanelli e Lussu (rispettivamente il 10 e 15 settembre 1947) ribadirono le posizioni già espresse. In difesa del nome Senato intervenne Nitti ((il 16 settembre: "Non bisogna considerare la seconda Camera come un ornamento costituzionale. La seconda Camera è una necessità. Nel progetto di Costituzione è ammessa. Abbiamo cominciato però con offenderla, perché nel nostro progetto che esaminiamo, il nostro Senato ha avuto un nome sconcio: è chiamato «Camera del Senato». E chi ha pensato a un simile orrore, non dirò errore? Ma come! «Senato» è un nome glorioso. In tutte le strade di Roma troviamo ancora scritto Senatus Populusque 9

17 ARTICOLO 1 Romanus. Nell'America stessa la seconda Camera si chiama Senato; tutti i grandi popoli che hanno voluto costituire un'assemblea hanno cercato di chiamarla Senato. Il più grande tragico, Shakespeare, ammiratore di Roma e incurante delle precisazioni della storia, attribuisce a tutti i grandi popoli, a cominciare da Atene, un Senato"). Il 23 settembre 1947, l'assemblea Costituente votò (per parti separate) un emendamento a firma di due esponenti repubblicani, Macrelli e De Vita, inteso a sostituire "Camera dei senatori" con "Senato della Repubblica". La proposta fu approvata. Promozione dell'equilibrio tra donne e uomini in materia elettorale Il nuovo secondo comma dell art. 55 Cost., introdotto dal Senato nel corso della discussione in Assemblea, prevede che le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. Tale disposizione andrebbe a specificare, rafforzandolo, quanto sancito dall art. 51 Cost. e richiamato, con riferimento all ordinamento regionale, dall art 117. Cost. Viene infatti indicato come obiettivo dell attività promozionale direttamente l equilibrio tra donne e uomini. Si ricorda che l articolo 51, primo comma, della Costituzione, stabilisce che tutti i cittadini dell uno o dell altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A seguito di una modifica disposta con legge costituzionale n. 1/2003 è stato aggiunto un periodo all articolo 51 Cost. secondo cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. L articolo 117, settimo comma, Cost. prevede che le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. Riguardo alla giurisprudenza costituzionale sul punto, si richiama in particolare la sentenza n. 4 del 2010, con cui la Corte, richiamando il principio di uguaglianza inteso in senso sostanziale, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata relativamente all introduzione della doppia preferenza di genere da parte della legge elettorale della Campania, in considerazione del carattere promozionale e della finalità di riequilibrio di genere della misura. Secondo la Corte «il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all organizzazione politica del Paese. Preso atto della storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, economici e sociali, i legislatori costituzionale e statutario indicano la via delle misure specifiche volte a dare effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale.». Per quanto riguarda le disposizioni per la tutela della parità di genere recate dall ordinamento con riferimento ai sistemi elettorali, si ricorda che, per il Senato, il 10

18 ARTICOLO 1 D.Lgs. n. 533/1993, all art. 2 prevede espressamente che il sistema elettorale deve favorire l equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. Il progetto di legge di riforma della legge elettorale, approvato dal Camera e attualmente all esame del Senato (A.S. 1385), detta alcune norme in favore della rappresentanza di genere per le elezioni della Camera (non viene modificato il sistema elettorale del Senato, in attesa della riforma costituzionale in esame). In particolare si introduce, a pena di inammissibilità, un obbligo di rappresentanza paritaria dei due sessi nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista (quindi, a livello regionale) e si prevede che, nella successione interna delle singole liste nei collegi, non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo sesso (quindi, almeno 2-1) (art. 1, comma 9, lett. b)). Per le elezioni del Parlamento europeo, la legge 22 aprile 2014, n. 65, ha introdotto nella legge elettorale europea disposizioni volte a rafforzare la rappresentanza di genere; in particolare, dalle elezioni del 2019 viene prevista: la composizione paritaria delle liste dei candidati, disponendosi che, all atto della presentazione della lista, i candidati dello stesso sesso non possono essere superiori alla metà, a pena di inammissibilità; inoltre, i primi due candidati devono essere di sesso diverso; la tripla preferenza di genere, con una disciplina più incisiva rispetto a quella prevista in via transitoria per il 2014 poiché le preferenze devono riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. In caso di espressione di due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza viene annullata; in caso di espressione di tre preferenze, sono annullate sia la seconda che la terza preferenza. Per quanto riguarda la disciplina elettorale comunale, la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali, per l elezione dei consigli comunali, riprendendo con particolare riguardo ai comuni con popolazione superiore a abitanti - un modello già sperimentato dalla legge elettorale della Regione Campania, contempla una duplice misura volta ad assicurare il riequilibrio di genere: la previsione della cd. quota di lista per cui nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi; l introduzione della cd. doppia preferenza di genere, che consente all elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l annullamento della seconda preferenza. Resta comunque ferma la possibilità di esprimere una singola preferenza. La legge 7 aprile 2014, n. 56, sull istituzione delle Consigli metropolitani e provinciali, città metropolitane ed il riordino delle province ha eliminato l elezione diretta dei consigli provinciali stabilendo che i consigli metropolitani (organi delle nuove città metropolitane) ed i consigli provinciali divengano organi elettivi di secondo grado; l elettorato attivo e passivo spetta ai sindaci ed ai consiglieri comunali dei rispetti territori. L elezione di questi due organi avviene con modalità parzialmente differenti, che comunque prevedono l espressione di un voto di preferenza e la ponderazione del voto (in base ad un indice rapportato alla popolazione complessiva della fascia demografica di appartenenza del comune). Ai fini di promuovere la rappresentanza di genere, nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento, con arrotondamento all'unità superiore per i candidati del sesso meno rappresentato, a pena di inammissibilità. Tale disposizione troverà peraltro applicazione decorsi 5 anni dall'entrata in vigore della legge n. 215/2012, sulle rappresentanze di genere negli organi elettivi degli enti locali (art. 1, commi e commi 71-72). 11

19 ARTICOLO 1 Infine, per quanto riguarda i sistemi elettorali regionali, dopo la modifica degli articoli 122 e 123 della Costituzione, che ha dato avvio al processo di elaborazione di nuovi statuti regionali e di leggi per l elezione dei consigli nelle regioni a statuto ordinario, tutte le regioni che hanno adottato norme in materia elettorale hanno introdotto disposizioni specifiche per favorire la parità di accesso alle cariche elettive, in attuazione dell art. 117, settimo comma, Cost. Le leggi elettorali regionali prevedono misure per lo più incentrate sulle cosiddette quote di lista, ossia sull obbligo di inserire nelle liste di candidati una quota minima di candidati del genere meno rappresentato, variabile tra un terzo e la metà. Le quote di lista sono applicate in sistemi elettorali proporzionali, con premio di maggioranza e con voto di preferenza. Una sola regione, la Campania, ha messo a punto uno strumento ulteriore, la cosiddetta doppia preferenza di genere, misura successivamente ripresa, come detto, dalla legge elettorale per i comuni. Rappresentanza della Nazione L art. 55 Cost., al terzo comma, prevede che "Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione". I senatori cessano dunque, sulla base della nuova configurazione del Senato definita dal disegno di legge, di condividere con i deputati la rappresentanza della Nazione attualmente richiamata dall articolo 67 della Costituzione, il quale, nel testo vigente, fa di "ogni membro del Parlamento" il rappresentante della Nazione. In proposito, può essere utile ricordare che nel parere espresso dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali, nella seduta dell 11 giugno 2014, sul testo del disegno di legge S viene invece evidenziata l opportunità di confermare il principio secondo cui tutti i membri del Parlamento rappresentano la Nazione, atteso che il concetto di Nazione, come quello di Repubblica, implica l unità dello Stato e delle autonomie locali. Si rammenta inoltre che la riscrittura dell'articolo 67 Cost., operata dal disegno di legge, mantiene anche per i membri del Senato il divieto di mandato imperativo. In Assemblea Costituente, la rappresentanza nazionale da parte di ciascun membro del Parlamento, sancita dall'articolo 67 della Carta vigente, fu approvata in tempi brevi, senza particolari discussioni. Può ricordarsi tuttavia l'intervento in plenaria (il 7 ottobre 1947) di Lussu, il quale era stato favorevole ad un Senato quale "Camera delle Regioni" ed ora rilevava: "credo che si può senza affermare un concetto federalistico, con cui questa Assemblea non è d'accordo affermare un altro concetto, che è un chiarimento, dicendo per esempio: «I Senatori rappresentano le Regioni nell'ambito dell'unità nazionale»". In Seconda Sottocommissione, vi era stato (il 19 settembre 1946) un intervento del Presidente Terracini, relativo alla proposta di Mortati di una rappresentanza "della Nazione nel suo insieme". Egli ribatteva - rilevando altro riguardo - "che la disposizione in esame si potrebbe omettere. Essa poteva avere la sua ragion d'essere nei tempi passati 12

20 ARTICOLO 1 e col collegio uninominale, quando il deputato si sentiva anche rappresentante di interessi di classe o vincolato al partito che ne aveva proposta e sostenuta la candidatura e quando la rappresentanza era circoscritta al collegio. Conviene comunque con l'onorevole Mortati che la questione non è di facile risoluzione e che qualsiasi disposizione, inserita nella Costituzione, non varrebbe a rallentare i legami tra l'eletto ed il partito che esso rappresenta o tra l'eletto e il comitato sorto per sostenere la sua candidatura". In base al nuovo terzo comma dell art. 55 Cost., quindi, solo i deputati rappresentano la Nazione; ai sensi del quinto comma, il Senato rappresenta le "istituzioni territoriali" (5 componenti, peraltro, sono di nomina presidenziale cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica). L esperienza comparata Riguardo all'esperienza comparata, si ricorda che, in base alla Costituzione spagnola, le Cortes (ovvero ambedue i rami del Parlamento: Congresso dei deputati e Senato) "rappresentano il popolo spagnolo", ed insieme il Senato "è la Camera di rappresentanza territoriale". In altro Stato federale, il Belgio, dove il Senato è territoriale (in ampia parte di secondo grado, in altra fin di 'terzo grado' in quanto membri cooptati dai primi - questo con la riforma costituzionale del 2014), "i membri delle due Camere rappresentano la nazione". Nei Paesi Bassi, dove il Senato (Prima Camera) è elettivo indiretto (da parte degli Stati provinciali, sorta di consigli provinciali), il Parlamento composto da ambedue le Camere rappresenta "tutto il popolo olandese". In Francia, il Senato "assicura la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica", al contempo però si intende nell'esegesi del testo costituzionale che "i senatori rappresentano come i deputati la Nazione tutta intera" 1 né vi è disposizione costituzionale che circoscriva ad una sola Camera la rappresentanza della nazione (piuttosto "la sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita attraverso i suoi rappresentanti"). La Costituzione francese menziona una rappresentanza delle "collettività" territoriali, non già delle "istituzioni" territoriali. Di recente è poi in Francia la riforma legislativa che ha rivisitato il tradizionale connotato del Senato francese, che è elettivo di secondo grado, quale Camera dei territori specie comunali - posto che la maggior parte, circa il 96 per cento, dei 'grandi elettori' è costituito dai delegati dei consiglieri municipali - sancendo l'incompatibilità del mandato parlamentare con responsabilità esecutive locali Nell'esperienza comparata europea, il riferimento alla realtà territoriale istituzionale quale specifico sostrato della rappresentatività pare commisurato - nelle realtà più propriamente federali - alla dimensione dei Länder (così in Austria, o in Germania dove peraltro la Legge fondamentale 1 Così il rapporto Pour un renouveau démocratique, reso sul finire del 2012 dalla Commissione di rinnovamento e deontologia della vita pubblica, cd. Commissione Jospin, p

21 ARTICOLO 1 dispone non già che il Bundesrat 'rappresenti' i Länder bensì che "attraverso il Bundesrat i Länder collaborano alla legislazione e all'amministrazione della Federazione e negli affari dell'unione europea"). Ma qui rileva il ruolo delle entità federate nei confronti di una Federazione, un tema che esula dai limiti della presente trattazione. Funzioni della Camera e del Senato Il nuovo quarto comma dell art. 55 Cost., introdotto dal disegno di legge in commento, attribuisce la titolarità del rapporto di fiducia con il Governo alla sola Camera dei deputati, la quale esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell operato del Governo. Viene conseguentemente modificato l art. 94 Cost., riferendo alla Camera dei deputati la procedura per la votazione della fiducia all Esecutivo. In Assemblea Costituente, posto l'orientamento prevalente a favore di una forma di governo parlamentare e di un sistema non già monocamerale ma bicamerale, non si discusse tanto della bicameralità della fiducia parlamentare al Governo, che conseguiva naturalmente da quelle premesse, quanto se essa dovesse essere resa dalle due Camere riunite assieme in Assemblea nazionale (secondo la proposta di Mortati relatore nella Seconda Sottocommissione, indi di Perassi, e secondo il progetto quale approvato dalla Commissione dei Settantacinque, pur con una formula che faceva dell'assemblea nazionale, conferente la fiducia all'insediamento di un nuovo Governo, una sorta di sede di appello, per il Governo in carica che fosse sfiduciato da una delle Camere) ovvero partitamente (come auspicato, in Assemblea, già da Codacci Pisanelli nella seduta del 10 settembre 1947; contra, tra gli altri, Tosato nella seduta pomeridiana del 19 settembre). In plenaria la seduta antimeridiana del 24 ottobre rivelava come fosse maturato un accordo politico per la non collegialità della fiducia bicamerale, talché nella pomeridiana dello stesso giorno fu approvata la proposta della Commissione: "Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere". E' il testo dell'articolo 94, primo comma, vigente. Nella Costituzione vigente, dell'indirizzo politico si trova menzione nell'articolo 95 (nel titolo dedicato al Governo), là dove si prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri "mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri". Il disegno di legge interviene su un profilo oggetto di ampio dibattito nella dottrina costituzionalistica, se l indirizzo politico sia o meno una funzione autonoma. Invero, la determinazione dei fini che connota l'indirizzo politico, se è concettualizzabile come momento autonomo, risulta tuttavia, nella sua concreta esplicazione, non agevolmente 'distaccabile' dall'esercizio di altra funzione, legislativa od esecutiva; l'indirizzo politico si svolge infatti anche attraverso gli atti di produzione del diritto. Il Senato, infatti, concorre alla funzione legislativa, seppure nei casi e secondo modalità definite dalla Costituzione, ed è titolare di una serie di funzioni, tra cui il concorso la valutazione dell attività delle pubbliche amministrazioni, il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche, la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all attuazione degli atti normativi e delle politiche dell Unione europea, di cui valuta altresì l impatto (v. infra). 14

22 ARTICOLO 1 La Camera dei deputati, dunque, ai sensi del quarto comma, "esercita la funzione legislativa" e alla stessa spetta la funzione di controllo dell'operato del Governo". In base al nuovo quinto comma dell art. 55 Cost. il Senato della Repubblica "rappresenta le Istituzioni territoriali" e concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa. Alla Camera spetta dunque la funzione legislativa mentre come enuncia il nuovo quinto comma dell art. 55 Cost. - il Senato "concorre, paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa". Per quanto attiene alla formulazione del quinto comma dell art. 55 Cost., come risultante dalle modifiche approvate dal Senato nel corso della discussione in Assemblea, vengono anticipate, rispetto a quanto previsto dall art. 70 Cost., alcune materie rispetto alle quali il Senato concorre paritariamente. Si tratta delle materie, inserite nel Titolo II della Parte I della Costituzione Rapporti etico-sociali, che riguardano la famiglia e il matrimonio (art. 29 Cost.) ed il divieto di essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori se non per legge, la quale non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (art. 32, secondo comma, Cost.). Le modalità con cui il Senato concorre alla funzione legislativa sono definite dagli articoli 70 ss. Cost., che disciplinano il procedimento legislativo, secondo il nuovo modello delineato (si veda infra). In tale modo, peraltro, gli ambiti di intervento per i quali la Costituzione richiede una legge ad approvazione bicamerale sono definiti, in parte, dall art. 55 Cost. e, in parte, dall art. 70 Cost., ed apparirebbe quindi opportuno un coordinamento in proposito. L articolo 70 Cost. prevede tale procedura per i progetti di legge che incidono, in particolare, sull assetto costituzionale o che, dando attuazione a norme costituzionali, definiscono il quadro delle regole generali che presiedono ai rapporti tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Al Senato è poi espressamente attribuito l esercizio di funzioni di raccordo tra l Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica (il testo originario del disegno di legge S faceva riferimento a le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni"). 15

23 ARTICOLO 1 Al Senato si attribuisce quindi, contestualmente, da un lato, una funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali e, dall altro lato, funzioni di raccordo tra gli enti costitutivi della Repubblica. Nella rappresentanza degli enti territoriali attribuita al Senato, secondo quanto emerso nell iter parlamentare del provvedimento, vi è l esigenza di consentire che le regioni e le autonomie locali partecipino alla fase decisionale fin dall inizio, con una camera di compensazione politica. Al contempo, la nuova configurazione del Senato si prefigge lo scopo di valorizzare la rappresentanza territoriale anche come contrappeso rispetto al nuovo assetto del riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni previsto dal Titolo V della Parte II della Costituzione, come modificato dal provvedimento in esame. Riflette tale impostazione, in primo luogo, la modalità di elezione individuata per il Senato; in diverse sedi è stato, infatti, evidenziato come la partecipazione di rappresentanti delle autonomie territoriali all attività delle Camere costituisca un elemento determinante nella definizione di un sistema fondato su una unità in grado di coinvolgere ed includere tutti i livelli della Repubblica e di recepire le istanze dei territori per comporle nell interesse generale del Paese. Altro elemento di rilievo ai fini della rappresentanza territoriale attribuita al Senato è rinvenibile nel mantenimento, per alcuni progetti di legge, di un procedimento bicamerale paritario, tra cui, in particolare, quelli che incidono sull assetto costituzionale o che, dando attuazione a norme costituzionali, definiscono il quadro delle regole generali che presiedono ai rapporti tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Tra queste, possono citarsi, in particolare: le leggi in materia di ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni e città metropolitane e disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni; le leggi recanti princìpi fondamentali sul sistema di elezione e sui casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente e degli altri componenti della giunta regionale e dei consiglieri e le leggi che stabiliscono la durata degli organi elettivi regionali e i relativi emolumenti; le leggi di attribuzione alle regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Al contempo, viene attribuito un valore che può definirsi rinforzato nel caso di provvedimenti, individuati dalla Costituzione, che riguardano, in gran parte, ambiti che investono le competenze delle autonomie territoriali: è infatti previsto che, in tali casi, la Camera possa discostarsi dal parere espresso dal Senato solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Ulteriori elementi che rilevano ai fini della rappresentanza territoriale affidata al Senato sono rinvenibili, in particolare, nella competenza all espressione del parere sul decreto di scioglimento anticipato del Consiglio regionale e di rimozione del Presidente della giunta, competenza che è attualmente attribuita dalla Costituzione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 16

24 ARTICOLO 1 Al Senato, infine, spetta la funzione di raccordo tra l Unione europea, lo Stato e gli enti costitutivi della Repubblica, che potrà esplicarsi tanto con riferimento al controllo del rispetto del principio di sussidiarietà, quanto alla valutazione delle proposte legislative della UE. L articolo 6 del Protocollo sull applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità, Allegato al Trattato di Lisbona, prevede infatti che ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera dei Parlamenti nazionali possa inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione un parere motivato per segnalare la non conformità di un determinato progetto al principio di sussidiarietà. Ciascun Parlamento nazionale o ciascuna Camera può consultare i parlamenti regionali con poteri legislativi ; la funzione di raccordo multilivello potrà dunque esplicarsi in modo particolare in questo ambito. Il quinto comma dell art. 55 Cost. attribuisce poi al Senato le seguenti funzioni: la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'unione europea e la valutazione del relativo impatto; la valutazione dell attività delle pubbliche amministrazioni; la verifica dell attuazione delle leggi dello Stato; il controllo e la valutazione delle politiche pubbliche; il concorso all espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Sembra peraltro implicito che le suddette competenze spettino comunque anche alla Camera, in quanto titolare della funzione di indirizzo politico. Per quanto riguarda la partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'ue giova ricordare che il medesimo art. 55 Cost. attribuisce al Senato anche la funzione di raccordo tra l UE, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica mentre il nuovo art. 80 Cost. espressamente richiama le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all appartenenza dell Italia all UE tra le leggi per le quali la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Si ricorda che le forme di partecipazione alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi dell'unione europea sono attualmente previste dalla legge ordinaria, in primo luogo dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, Norme generali sulla partecipazione dell'italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'unione europea. Per quanto riguarda le norme dei Trattati che stabiliscono direttamente funzioni e poteri dei Parlamenti, si ricorda che, secondo gli articoli 5 e 12 del Trattato sull'unione Europea (TUE), nel testo consolidato a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di 17

25 ARTICOLO 1 Lisbona, "i Parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'unione" attraverso l'esercizio di poteri di informazione, di valutazione, di cooperazione interparlamentare e, soprattutto, di partecipazione alle procedure di revisione dei Trattati. In base all'art. 48, par. 7, TUE, inoltre, è sufficiente l'opposizione di uno solo dei Parlamenti nazionali, espressa entro il termine di sei mesi, per bloccare la decisione del Consiglio europeo di passare, in una data materia, dalla regola dell'unanimità alla maggioranza qualificata (cd. norme "passerella", le quali costituiscono la più semplificata delle procedure di revisione). In tal caso si attribuisce quindi un potere di veto alle assemblee legislative nazionali, che possono efficacemente contrastare il consenso espresso dai rispettivi governi. Inoltre, l'art. 6 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato di Lisbona, che - dopo aver sancito che ciascuno dei parlamenti nazionali o ciascuna camera di uno di questi parlamenti può, nei termini ed alle condizioni previsti, esprimere un parere motivato di sussidiarietà - chiarisce che spetta a ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi. Giova altresì richiamare quanto evidenziato nel parere espresso dalla 14 a Commissione (Politiche dell Unione europea) del Senato sul disegno di legge costituzionale, nella parte in cui, al fine di maggiore chiarezza, viene prospettata la possibilità che il nuovo articolo 55, comma quinto, della Costituzione, come modificato dall articolo 1 del disegno di legge costituzionale in titolo, potrebbe essere suddiviso in due distinti commi. Il primo potrebbe enucleare le funzioni "nazionali" del Senato, con l aggiunta della dimensione europea nell oggetto del "raccordo". Il secondo comma potrebbe enucleare le funzioni "europee" del Senato e della Camera dei deputati, attività per le quali si riespanderebbe la tendenziale parità delle funzioni, fortemente attenuata per le addotte ragioni di semplificazione delle procedure e rapidità delle decisioni nella logica del disegno di legge governativo. Inoltre l estensione del procedimento legislativo bicamerale dovrebbe riguardare viene evidenziato nel parere - anche la legge di delegazione europea e la legge europea, anch esse "leggi ordinamentali" che assicurano il periodico adeguamento dell ordinamento interno all ordinamento europeo e l attuazione dei vincoli che da esso ne derivano. L attribuzione di un potere legislativo bicamerale assicurerebbe quella funzione "unificante" e di "raccordo" delle esigenze delle Regioni che costituisce il tratto tipico della configurazione del Senato come risultante dalla filosofia di fondo della riforma prefigurata nel provvedimento in titolo (sul punto si veda la scheda relativa all art. 70 Cost). Le predette funzioni - di cui sono titolari, in base agli atti richiamati, i "Parlamenti nazionali o ciascuna Camera di uno di questi Parlamenti" - spettano dunque al Senato, così come alla Camera, per forza diretta dei Trattati. Circa le concrete modalità di svolgimento delle funzioni raccordo tra i diversi livelli (Unione europea, Stato ed enti costitutivi della Repubblica), ulteriori rispetto alla modalità di composizione del Senato e alla partecipazione al procedimento legislativo, la loro definizione appare rimessa al Regolamento del Senato. 18

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