Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l. Nel modello IRAP i nuovi limiti per le compensazioni e l indicazione degli errori contabili

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1 Nel modello IRAP i nuovi limiti per le compensazioni e l indicazione degli errori contabili di Pietro Petrangeli Numerose sono le novità introdotte nel modello IRAP 2014 che hanno riguardato, in particolare, il quadro IS. Sono presenti, infatti, quattro nuovi prospetti relativi agli errori contabili, alle deduzioni e alle detrazioni regionali, alle zone franche urbane e ai GEIE. Significative modifiche sono state, poi, apportate alla determinazione della base imponibile di banche e assicurazioni con riferimento alle rettifiche e alle riprese di valore sui crediti verso clienti e alla trasformazione delle imposte anticipate in crediti d imposta. Inoltre, particolare attenzione va prestata alle novità attinenti alle regole di utilizzo in compensazioni dei crediti. La dichiarazione autonoma IRAP, approvata con il provvedimento direttoriale del 31 gennaio 2014, è composta da un unico modello suddiviso nei seguenti prospetti: il frontespizio valido per tutti i contribuenti; il quadro IR, per la ripartizione regionale della base imponibile e dell imposta e per i dati concernenti il versamento, e il quadro IS, per i prospetti vari; anche questi due quadri sono comuni a tutti i soggetti passivi; i quadri IQ, IP, IC, IE e IK, che vanno, invece, utilizzati rispettivamente dalle persone fisiche, dalle società di persone, dalle società di capitali (ed enti commerciali), dagli enti non commerciali e dalle amministrazioni ed enti pubblici, per la quantificazione del valore della produzione netta. Modalità di presentazione del modello La dichiarazione IRAP deve essere presentata in forma autonoma ed esclusivamente per via telematica (1). Nel caso in cui si presenti, erroneamente, in formato cartaceo, si rende applicabile la sanzione da 258 a euro (2). La dichiarazione può essere trasmessa direttamente dai soggetti obbligati o tramite gli intermediari abilitati, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall Amministrazione finanziaria (Entratel o Fisconline), oppure consegnandola direttamente agli Uffici dell Agenzia delle entrate, che provvederanno all invio. Termini di presentazione del modello La dichiarazione IRAP deve essere presentata entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n Dunque, le scadenze, anche quest anno, sono le seguenti: 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, per le persone fisiche, le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell art. 5 del T.U.I.R. entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, per i soggetti all IRES di cui all art. 73, comma 1, del T.U.I.R. e per le Amministrazioni pubbliche. Dunque, i soggetti IRES, per stabilire la scadenza di presentazione della dichiarazione, devono fare riferimento alla data di chiusura del periodo d imposta (non assume, invece, rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto). Pertanto, una società di capitali con periodo Pietro Petrangeli - Professore della Scuola Superiore dell Economia e delle Finanze - Commercialista in Roma Note: (1) Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 52. (2) Cfr. art. 33, comma 1, D.Lgs. n. 446/

2 d imposta coincidente con l anno solare dovrà presentare la dichiarazione entro il 30 settembre Invece, ad esempio, per una società con periodo d imposta 1 luglio giugno 2014, la scadenza sarà fissata al 31 marzo Si ricorda che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza dei suddetti termini rimangono valide, salvo l applicazione delle sanzioni; quelle presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell imposta che ne risulti dovuta (3). Versamenti I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione IRAP e quelli relativi al primo acconto devono essere effettuati, ai sensi dell art. 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435: entro il 16 giugno dell anno di presentazione della dichiarazione, per le persone fisiche e le società o associazioni di cui all art. 5 del T.U.I.R. L acconto, per il periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014, di tali soggetti è dovuto nella misura del 100% (4) (la prima rata è pari al 40% dell acconto dovuto) dell importo indicato nel rigo IR21, sempreché tale importo sia superiore a euro 51,65; entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta per tutti gli altri soggetti (società di capitali, enti commerciali, ecc.). Tuttavia, qualora in base a disposizioni di legge il bilancio venga approvato oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell esercizio, i versamenti devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Inoltre, se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell esercizio, entro il giorno 16 del mese successivo al suddetto sesto mese è necessario, comunque, provvedere ai pagamenti. Per i contribuenti in questione l acconto deve essere versato nella misura del 101,5% (prima rata 40%) dell importo indicato nel rigo IR21 (5), sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66. Tali versamenti possono, come di consueto, essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando gli importi dello 0,40%. Inoltre, resta immutata la facoltà di usufruire della rateizzazione del saldo e del primo acconto IRAP, con l applicazione degli interessi pari al 4% annuo. Acconto per il 2014 Con legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), è stata introdotta una nuova deduzione IRAP per i soggetti che incrementano il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre La deduzione è subordinata all incremento del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, rispetto alla media dell anno precedente. L importo deducibile è pari al costo del personale neoassunto con un tetto massimo pari a euro annui per ciascun nuovo dipendente assunto. Inoltre, la deduzione complessiva non può, comunque, eccedere l incremento complessivo del costo del lavoro, rispetto all esercizio precedente, iscritto nelle voci B9) e B14) del conto economico. Come detto, la suddetta nuova deduzione compete a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, pertanto, verrà applicata nel modello IRAP Tuttavia, in considerazione dell entità della deduzione, in presenza di un forte incremento della base occupazionale, può risultare opportuno effettuare la determinazione dell acconto IRAP per l anno 2014 con il metodo previsionale, al fine di cogliere in anticipo gli effetti positivi della nuova deduzione che, si tenga presente, risulta cumulabile con le altre deduzioni previste dall art. 11 del decreto IRAP. Nuovi limiti per le compensazioni Dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione, i crediti che risultano dalla dichiarazione IRAP 2014 possono essere utilizzati in compensazione. Questa può avvenire: 1) per il pagamento dei debiti relativi ad una diversa imposta, alle ritenute ed ai contributi. In questo caso la compensazione va effettuata ob- Note: (3) Art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n (4) Modifica intervenuta a seguito del D.L. n. 76/2013, art. 11, comma 18. (5) Modifica intervenuta a seguito del D.M. 30 novembre 2013, art. 1, comma

3 bligatoriamente utilizzando il modello F24; 2) in diminuzione degli importi a debito relativi alla medesima IRAP. Quest ultima compensazione può, a scelta del contribuente, essere eseguita tramite modello F24, ovvero internamente alla dichiarazione, quindi senza bisogno di esporla nella delega F24. È importante segnalare che la disciplina della compensazione tra crediti e debiti risultanti dalle dichiarazioni fiscali ha subìto alcune importanti modifiche ad opera dell art. 1, comma 574, della legge di stabilità In particolare, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all art. 3 del D.P.R. n. 602/1973, e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all IRAP, per importi superiori a euro annui, devono far apporre, dai soggetti abilitati, il visto di conformità di cui all art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 241/1997, nella dichiarazione dalla quale emerge tale credito. Ad esempio, una società con periodo d imposta chiuso al 31 dicembre 2013, che indicherà nel rigo IR30 della dichiarazione un credito IRAP pari a euro , può dal 1 gennaio 2014 utilizzare tale credito in compensazione con altre imposte, ritenute e contributi entro la soglia di euro senza l apposizione del visto di conformità. Qualora, invece, intenda utilizzare in compensazione - orizzontale - tutti i euro (o, comunque, per un ammontare superiore a ), sarà necessario il visto di conformità sulla dichiarazione IRAP. Altra novità riguarda poi il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e compensabili ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 241/1997. Tale limite, a partire dall anno 2014 (6), è stato aumentato a 700 mila euro, rispetto al precedente importo di ,90 euro. Qualora il credito risultante dalla dichiarazione sia superiore a 700 mila euro, SOLUZIONI OPERATIVE Nuovi limiti per le compensazioni A decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, e alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all IRAP, per importi superiori a euro annui, devono far apporre, dai soggetti abilitati, il visto di conformità, nella dichiarazione dalla quale emerge tale credito. l eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o portata a nuovo nell anno successivo. Il suddetto limite (700 mila euro) non opera per compensare debiti relativi alla stessa imposta (IRAP su IRAP), anche se tale compensazione viene effettuata tramite F24. In materia di compensazioni è, inoltre, opportuno rammentare che l art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha previsto che, a partire dal 1 gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti di ammontare superiore a euro iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il relativo termine di pagamento. L Agenzia delle entrate, nella circolare n. 13/E dell 11 marzo 2011, ha precisato che tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l IRAP e.... Dunque, qualora dalla dichiarazione emerga un credito IRAP, prima di procedere alla sua compensazione orizzontale, sarà necessario che il contribuente verifichi di non avere ruoli scaduti e non pagati di ammontare superiore al limite imposto dalla norma. Novità per la determinazione della base imponibile Banche e assicurazioni - rettifiche e perdite su crediti La legge di stabilità 2014, art. 1, commi 158 e 159, è intervenuta sulla determinazione della base imponibile di banche, società finanziarie ed assicurazioni. In particolare ha previsto che, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso clienti o assicurati iscritti in bilancio, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Nota: (6) Ai sensi dell art. 9 del D.L. n. 35/

4 Il Mod. IRAP 2014 prevede due nuovi righi, il rigo IC30 per le banche e gli altri soggetti finanziari e il rigo IC42 per le imprese di assicurazione, in cui indicare tali svalutazioni e perdite. Le modalità di esposizione dei valori nei suddetti due righi sono differenti a causa delle diverse regole di determinazione della base imponibile dei soggetti in questione. Infatti, nel caso delle banche le suddette rettifiche sui crediti non sono comprese nelle voci di bilancio che vengono richiamate nell art. 6 del decreto IRAP; mentre, nel caso delle assicurazioni, i medesimi componenti del conto economico fanno già parte delle voci di bilancio previste dall art. 7 del decreto IRAP. Pertanto, nel primo caso (banche e altri enti finanziari) vi è la necessità di ricomprendere nella base imponibile IRAP, tramite apposita variazione, un quinto delle citate rettifiche e riprese di valore nette che, altrimenti, rimarrebbero escluse. Nel secondo caso (imprese di assicurazione), invece, bisogna sterilizzare i quattro quinti dei medesimi componenti che sono già confluiti nel valore della produzione. Venendo alla compilazione del modello, le banche devono indicare nel rigo IC30 un quinto delle rettifiche e delle riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, esponendole con il segno negativo qualora le rettifiche siano di ammontare superiore alle riprese. Mentre le assicurazioni, nel rigo IC42, devono riportare i quattro quinti delle medesime perdite, svalutazioni e riprese di valore nette, esponendole con il segno negativo qualora, al contrario di quanto appena detto per le banche, le riprese di valore siano superiori alle perdite e alle svalutazioni. Facciamo un esempio ipotizzando che siano state rilevate rettifiche di valore di crediti verso la clientela per euro e riprese di valore per euro. In tal caso i righi in questione andranno così compilati: banche: ( ) / 5 = Quindi, MOD. IRAP Rettifiche e perdite su crediti di banche e assicurazioni Le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti verso clienti o assicurati iscritti in bilancio, a decorrere dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP in quote costanti nell esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi. Il Mod. IRAP 2014 prevede due nuovi righi, il rigo IC30 per le banche e gli altri soggetti finanziari e il rigo IC42 per le imprese di assicurazione, in cui indicare tali svalutazioni e perdite. poiché le rettifiche sono superiori alle riprese, il risultato di euro andrà indicato nel rigo IC30 con il segno negativo. assicurazioni: ( ) / 5 * 4 = Nel rigo IC42 andrà, invece, indicato il risultato di euro con il segno positivo. Riprendendo i medesimi valori dell esempio, ma nel caso in cui le riprese di valore siano superiori alle rettifiche (quindi riprese di valore e rettifiche di valore), avremo: banche: IC30 = positivo assicurazioni: IC42 = negativo Trasformazione delle imposte anticipate in crediti d imposta La legge di stabilità 2014 ha modificato, con decorrenza dal periodo d imposta in corso al 31 dicembre 2013, la normativa contenuta nell art. 2, commi 55 ss., del D.L. n. 225/2010 in materia di trasformazione delle imposte anticipate (DTA) in crediti d imposta. In particolare, sono state ampliate le componenti rilevanti ai fini della trasformazione ed è stata estesa la normativa alle DTA iscritte in bilancio ai fini IRAP. Con riferimento all imposta regionale, dunque, si possono verificare le seguenti due ipotesi. 1) In presenza di una perdita civilistica, sono convertite in crediti d imposta le attività per imposte anticipate derivanti da: a) rettifiche di valore per deterioramento dei crediti non ancora dedotte dalla base imponibile IRAP ai sensi degli artt. 6, comma 1, lett. c-bis), e 7, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs. n. 446/1997; b) valore dell avviamento e delle altre attività immateriali i cui ammortamenti sono deducibili ai fini IRAP in più periodi d imposta. 2) In presenza di un valore della produzione IRAP negativo, la quota delle imposte anticipate che si riferisce ai componenti negativi già indicati con riferimento all ipotesi 1) e che hanno concorso alla formazione della suddetta base 1366

5 imponibile negativa è trasformata per intero in credito d imposta. Si ricorda che l applicazione delle suddette disposizioni costituisce un obbligo per le banche e gli istituti di credito, mentre è solo una facoltà per le altre imprese che, peraltro, possono beneficiarne solo con riferimento ai componenti negativi derivanti dal valore dell avviamento e delle altre attività immateriali. Applicazione della disciplina del transfer pricing all IRAP La legge di stabilità 2014 (comma 281 dell art. 1) ha previsto l applicabilità della disciplina sui prezzi di trasferimento di cui all art. 110, comma 7, del T.U.I.R. anche all IRAP. In particolare la norma prevede che la suddetta disciplina deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell imposta regionale sulle attività produttive anche ai periodi d imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre Dunque, nonostante la legge Finanziaria 2008 abbia introdotto il principio di derivazione diretta dal bilancio civilistico della base imponibile IRAP, con norma di interpretazione autentica viene sancito che l art. 110, comma 7, del T.U.I.R. esplica i suoi effetti anche ai fini IRAP. Novità dei modelli Frontespizio L unica novità del frontespizio è costituita dalla casella Immobili sequestrati esenti da barrare nell ipotesi di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca esenti da imposte. In tal caso, l amministratore giudiziario deve presentare due dichiarazioni IRAP: 1) nella prima va indicato il valore della produzione relativo a tutti i beni sequestrati diversi dagli immobili (che sconta l imposta ordinariamente); 2) nella seconda vanno indicati esclusivamente i dati dei beni immobili sequestrati la cui imposta è sospesa fino alla revoca della confisca o fino alla loro assegnazione o destinazione (circolare n. 12/E del 3 maggio 2013). Nella seconda dichiarazione va, appunto, barrata la suddetta nuova casella e va compilato esclusivamente il quadro ove riportare i dati dei predetti immobili, senza compilare gli altri quadri della dichiarazione quali, ad esempio, i quadri IR e IS. GEIE - Quadro IS, sezione XI Nel quadro IS è stata inserita la sezione XI per l indicazione da parte dei soggetti partecipanti al GEIE (7) dei valori della produzione netta ricevuti per trasparenza e della deduzione di cui al comma 4-bis dell art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, riferibile proporzionalmente agli stessi valori della produzione netta attribuiti dai GE- IE. Tali valori non costituiscono una novità nella dichiarazione IRAP in quanto erano già presenti nella modulistica degli anni precedenti all interno dei singoli quadri di determinazione della base imponibile (IQ, IP, IC, IE). Tuttavia, nella nuova sezione del quadro IS sarà necessario fornire un maggiore dettaglio rispetto al passato, dovendo indicare, infatti, per ciascun GEIE, il codice fiscale e la quota del valore della produzione attribuita (righi da IS39 a IS41). Nei successivi due campi del rigo IS42 andranno poi sommate tutte le quote GEIE attribuite al contribuente e l importo della deduzione forfetaria, di cui all art. 11, comma 4-bis del decreto IRAP, riferibile proporzionalmente a tale somma. La differenza tra questi due importi (totale quote GEIE meno deduzione) deve essere riportata nel quadro IR, colonne 3 dei righi da IR1 a IR8. Deduzioni/Detrazioni regionali - Quadro IS, sezione XII La sezione XII del quadro IS del modulo 2014 è dedicata all indicazione delle deduzioni e delle detrazioni di cui il contribuente può fruire. La disponibilità di tali vantaggi fiscali deriva da specifiche leggi regionali e provinciali. Con riferimento alla dichiarazione IRAP 2014, le Regioni e Province che hanno previsto tali deduzioni e/o detrazioni sono il Piemonte, la Toscana, l Umbria, la Provincia di Trento e la Provincia di Bolzano. Nella compilazione del modulo è previsto che venga fornito il codice della Regione o Provincia Nota: (7) Gruppo europeo di interesse economico, figura istituita con il regolamento comunitario n del 25 luglio 1985 e recepito in Italia con il D.L. 23 luglio 1991, n

6 autonoma che ha concesso il beneficio fiscale, il codice della deduzione o della detrazione in oggetto (rilevabile dalla tabella in appendice alle istruzioni) e, in ultimo, il rispettivo importo (8). I dati inseriti nel quadro IS dovranno essere riportati nel quadro IR, ai fini della ripartizione della base imponibile IRAP (colonne 4 e 9 dei righi da IR1 a IR8). Errori contabili - Quadro IS, sezione XIII Nella redazione del bilancio d esercizio può capitare che un componente negativo o positivo venga imputato, per errore o altri motivi, in difetto del principio di competenza economica. Ciò ha finora determinato, anche ai fini IRAP, le seguenti conseguenze: 1) l irrilevanza del suddetto componente nell esercizio in cui è stato contabilizzato; 2) l impossibilità di dedurre il costo nel corretto esercizio di competenza, a meno di avviare defatiganti procedure di rimborso della maggiore imposta versata; 3) la necessità di tassare, comunque, il ricavo nell anno di corretta competenza. Per agevolare i contribuenti che si trovino a dover correggere errori nell imputazione temporale dei componenti del reddito d impresa, è intervenuta l Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E del 24 settembre Tale circolare disciplina, sostanzialmente, due fattispecie (la prima riguarda i componenti negativi, la seconda quelli positivi). 1) Il costo non è stato imputato nel corretto esercizio di competenza, ma in un periodo d imposta successivo al fine di evidenziare l errore; In questo caso la presenza a conto economico, nell esercizio in cui è stato registrato l errore, di un costo non di competenza determina la necessità di eseguire una variazione in aumento, onde tassare tale componente negativo. Al fine, poi, di recuperare la deduzione del componente negativo nel corretto esercizio di competenza, possono verificarsi due ipotesi: a) l anno in cui è stato commesso l errore è ancora emendabile ai sensi dell art. 2, comma 8- bis, del D.P.R. n. 322/1998; b) l annualità in questione non è più emendabile. Nell ipotesi a) è necessario presentare una dichiarazione integrativa a favore del contribuente, relativa all anno in cui è stata erroneamente omessa l imputazione del costo, indicandolo nelle variazioni in diminuzione; Nell ipotesi b), occorre riliquidare l IRAP di tutte le annualità, a partire da quella in cui è stata omessa l imputazione del costo fino all annualità emendabile per la quale va presentata apposita dichiarazione integrativa a favore. In altre parole, con un unica dichiarazione integrativa a favore, il contribuente può rideterminare la base imponibile dell annualità oggetto di errore (nei limiti dei termini per l accertamento) dando evidenza anche degli effetti a lui favorevoli (minor debito o maggior credito) che tale rideterminazione produce sulle annualità successive. 2) Il ricavo non è stato imputato nel corretto esercizio di competenza, ma in un periodo d imposta successivo al fine di evidenziare l errore. In questo caso, sarà necessaria la tassazione del ricavo nel corretto periodo d imposta e, successivamente, sarà possibile operare, nella dichiarazione relativa all esercizio in cui è stato registrato l errore, una variazione in diminuzione per evitare la doppia tassazione del medesimo componente positivo. Per operare la tassazione del ricavo omesso deve essere presentata una dichiarazione integrativa a sfavore relativa al periodo d imposta nel quale tale componente andava contabilizzato. Se il periodo d imposta in questione produce effetti anche sulle annualità successive, devono essere presentate tante dichiarazioni integrative a sfavore quante sono le annualità precedenti a quella ancora aperta. Al fine di dare evidenza nella dichiarazione IRAP delle descritte situazioni, sono stati previsti, nei quadri relativi alla determinazione del valore della produzione (IQ, IP, IC ed IE), appositi campi nei righi IQ33, IQ37, IP37, IP43, IC51, IC57, IE26 e IE30. In particolare nei righi IQ33, IP37, IC51 e IE26 andrà indicato l ammontare dei componenti positivi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d imposta ogget- Nota: (8) Occorrerà compilare più righi nel caso di fruizione per la stessa Regione o Provincia autonoma sia di detrazioni che di deduzioni. 1368

7 to della dichiarazione integrativa che il contribuente sta compilando, contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel conto economico relativo a periodi d imposta successivi. Specularmente, nei righi IQ37, IP43, IC57 e IE30, bisognerà riportare l ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza, corrispondente al periodo d imposta oggetto della dichiarazione integrativa che si sta compilando, contabilizzati, per dare evidenza dell errore, nel bilancio relativo a periodi d imposta successivi. Inoltre, al fine di consentire al contribuente di riliquidare le annualità precedenti a quella oggetto della dichiarazione integrativa, è stato introdotto nel quadro IS un nuovo prospetto (errori contabili, sezione XIII) dove andranno indicati, per tutti i periodi d imposta interessati, i dati contenuti nelle precedenti dichiarazioni IRAP che hanno subìto delle modifiche, esponendo dettagliatamente per ciascun quadro, modulo, rigo e colonna della dichiarazione, il diverso importo che sarebbe stato indicato qualora non fosse stato commesso l errore contabile (a tal proposito si veda l esempio numerico rappresentato a pag. 78 delle istruzioni della dichiarazione IRAP). Zone Franche Urbane - Quadro IS, sezione XIV Alcune aree infra-comunali del territorio italiano di dimensione minima prestabilita (per l elenco delle ccdd. Zone franche urbane si vedano le istruzioni della dichiarazione IRAP) sono destinatarie di specifici programmi di defiscalizzazione. In particolare, le micro e piccole imprese che svolgono l attività all interno delle LA PRASSI AMMINISTRATIVA Errori contabili Nell ipotesi in cui i contribuenti si trovino a dover correggere errori nell imputazione temporale dei componenti del reddito d impresa, l Agenzia delle entrate ha affermato che, se il costo non è stato imputato nel corretto esercizio di competenza, ma in un periodo d imposta successivo al fine di evidenziare l errore, la presenza a conto economico determina la necessità di eseguire una variazione in aumento, onde tassare tale componente negativo. Se il ricavo non è stato imputato nel corretto esercizio di competenza, ma in un periodo d imposta successivo al fine di evidenziare l errore, sarà necessaria la tassazione del ricavo nel corretto periodo d imposta e, successivamente, sarà possibile operare, nella dichiarazione relativa all esercizio in cui è stato registrato l errore, una variazione in diminuzione per evitare la doppia tassazione del medesimo componente positivo. ZFU godono di una esenzione valevole anche ai fini IRAP (oltreché ai fini IRES/IRPEF, IMU e dei contributi previdenziali). Tali agevolazioni sono, tuttavia, fruibili nei limiti degli importi previsti per gli aiuti de minimis. Ai fini dell IRAP l agevolazione consiste nell esenzione del valore della produzione netta, per i primi cinque periodi d imposta, nel limite di euro per ciascuno di essi. Nella quantificazione del valore della produzione esente va tenuto presente che non assumono rilevanza le plusvalenze e le minusvalenze. Inoltre, qualora l attività sia svolta anche al di fuori della ZFU, sarà necessario effettuare la ripartizione della base imponibile, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 446/1997, per determinare la quota esente in quanto relativa al valore della produzione prodotto all interno della zona franca. I contribuenti che hanno avuto accesso all agevolazione e che, quindi, hanno presentato istanza al MISE con relativa concessione dell importo da utilizzare a credito nel modello F24, possono fruire della stessa al fine di compensare i debiti relativi ad imposte e contributi, tra cui la quota dell IRAP relativa alla produzione realizzata all interno della ZFU. I dati attinenti all individuazione della ZFU, del valore della produzione netta esente, dell ammontare dell agevolazione con le relative modalità di utilizzo, devono essere esposti nella nuova sezione XIV del quadro IS. 1369

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