L'etichetta del vino. CucinacoNoi - Enogastronomia e Stile Ricette di cucina, enologia, rubriche...

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1 L'etichetta del vino Tutte le indicazioni riportate in etichetta e ciò che prevede la legge in materia L'etichetta è la carta d'identità di un vino, il documento che ne certifica i requisiti legati per la commercializzazione. Ma è anche qualcosa di più perché quel piccolo rettangolo di carta colorato esercita un forte potere di attrazione sul cliente. Non è quindi un caso che alcune etichette siano state ideate, disegnate e dipinte da illustri architetti e pittori famosi come Chagall, Picasso, Matisse e Mirò. In passato le etichette erano soprattutto vissute, staccate immergendo la bottiglia in acqua tiepida. Oggi tutto questo è un po' più complicato, perché le aziende utilizzano spesso etichette autoadesive e colle acriliche insolubili in acqua, che assicurano una migliore aderenza al vetro, ma che risultano praticamente impossibili da staccare. Se per etichetta non si intende solo il rettangolo di carta che si è abituati a considerare al giorno d'oggi, ma gli si attribuisce il significato più ampio di piccolo sigillo che identifica un vino, le prime testimonianze risalgono all'epoca dei Fenici, dei Greci e dei Romani, che lo utilizzavano per marcare le anfore. Nel medioevo, quando il vino veniva commercializzato in contenitori di terracotta, si usavano delle piccole placche di madreperla, osso, avorio, porcellana e metallo appesi con catenelle, sulle quali era inciso il nome del prodotto. Solo molto più tardi le bottiglie iniziarono ad essere portata direttamente in tavola, anche se contraddistinte da placchette metalliche con incisi il nome del vino e l'annata di produzione. Le prime vere etichette di carta furono create dai produttori di Champagne (le prime scritte a mano furono Moet&Chandon, poco prima del 1750) e ben presto si diffusero anche in Germania e nella zona di produzione del Porto. Ma è a partire dal 1798, con l'invenzione della macchina per litografare, che l'etichetta stampata si diffonde rapidamente in tutta Europa, con esemplari sempre più belli e ricercati, ad un solo colore, con bordini, stemmi, effigi e corone. Per trovare il primo esempio di controetichetta, si deve invece risalire ai primi del 19º secolo, ad opera del conte Giulio della Cremosina, che sulla bottiglia del suo nebbiolo appone un piccolo rettangolo di carta sul quale è riportato l'anno della vendemmia, dell'imbottigliamento e una semplice descrizione delle tecniche enologiche allora impiegate. Etichette molto belle risalgono al periodo Art Noveau e Liberty, mentre è negli anni che diventano vere e proprie immagini pubblicitarie, complete anche dal punto di vista dell'informazione. Leggere un'etichetta, aldilà del messaggio commerciale, significa entrare nel profondo della storia del costume, della storia dell'arte e della cultura di un paese. Quali sono le nuove tendenze? sembra ci si stia orientando verso etichette molto semplici, monocromatiche e con elementi grafici piuttosto scarni. Vedremo l evoluzione L'etichetta e la legge L'allegato VII al Regolamento 1493/99 definisce l'etichettatura come " l'insieme delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni, illustrazioni o marchi caratterizzanti il prodotto, che figurano sullo stesso recipiente, compreso il dispositivo di chiusura, nonché sul pendaglio appeso al recipiente". Se da un lato l'etichetta tutela il consumatore, ne facilita le scelte e lo salvaguarda dalle frodi, dall'altro è utile per il produttore, che può trasmettere tutte le informazioni che ritiene utili per incoraggiare l'acquisto del suo vino. A chi mette in commercio il vino, le legislazioni comunitaria e italiana impongono regole precise e inderogabili relative a quella che viene definita la "designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione" dei prodotti vitivinicoli. Le principali disposizioni europee per l'etichettatura in materia di mosti e di vini attualmente vigenti, sono state stabilite dal Regolamento del Consiglio n. 1493/99, allegato VII e dal Regolamento della Commissione n. 753/02. L'Italia li ha recepiti, integrandoli con disposizioni nazionali, date con decreti del vecchio Ministero dell'agricoltura e delle Foreste, e dall'odierno Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Attualmente è in vigore DM del 3/7/03, che ne detta le norme di attuazione. Questo decreto, oltre a contenere le regole generali, rinvia ai disciplinari di produzione, ai quali consente di determinare ulteriori regole per l'etichettatura, sempre nell'ambito di quelle generali, come per i termini ufficiali amabile, dolce e similari oppure secco, asciutto e abboccato. I due regolamenti europei riscrivono alcune disposizioni di carattere generale, valide per tutti vini. In primis dispongono che le indicazioni obbligatorie "siano raggruppate sulla recipiente nello stesso campo visivo, presentate in caratteri chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi, in modo che risaltino bene sul fondo su cui sono stampate, nettamente distinguibili dal insieme delle altre indicazioni scritte e dai disegni"; fuori da tale campo possono essere lasciate solo le indicazioni relative all'importatore e al numero della partita. Le indicazioni in etichetta non devono indurre in errore il consumatore 1 / 5

2 per quanto riguarda le dimensioni obbligatorie o consentite, il prodotto ed il circuito commerciale. I Vini da tavola, per esempio, non possono contenere nel nome quello di un vino VQPRD e viceversa, così come i marchi non possono comprendere parole o loro parti, segni o illustrazioni che possono generare confusione con vini a Denominazione disciplinata; i marchi, inoltre, non devono essere identici alla designazione di un vino, se il vino distinto dal marchio non ha diritto alla designazione. Alcune notizie riportate in etichetta sono obbligatorie, altre facoltative, e diventano sempre più puntuali e numerose man mano che si sale in qualità. Tra quelle facoltative, alcune sono strettamente regolamentate dalle norme comunitarie e nazionali, mentre le altre devono comunque essere veritiere, non indurre in confusione il consumatore e non devono essere vietate. Oltre che sull'etichetta, le notizie possono essere riportate sulla controetichetta, sul pendaglio, sul tappo, sulle fascette, sulla capsula e persino sulla bottiglia, che a volte assume una forma specifica, indicativa del contenuto, come quella tradizionale del Verdicchio. Il regolamento n. 753/02 stabilisce l'uso riservato di alcune bottiglie particolari. La flute d Alsace, cilindrica, alta e slanciata, a collo lungo, è impiegato solo per i VQPRD ottenuti da uve raccolte in tutta la Francia; la Cantil, bassa, a collo corto, panciuta ma appiattita, è usata per i VQPRD Santa Maddalena, Valle Isarco, Terlaner, Alto Adige, Greco di Bianco, Trentino (Moscato), nonché per vini tedeschi, greci e portoghesi; infine la Clavelin, a collo corto, cilindrica, tozza con spalle larghe, è riservata solo ad alcuni vini VQPRD francesi. Sul tappo è consentita la marchiatura a fuoco del nome, della sigla o di un marchio dell imbottigliatore, purché sia sulla parte superiore o laterale, per evitare contatti con il vino; se le indicazioni non sono visibili dall'esterno attraverso il vetro, a causa della presenza della capsula, devono essere riportate anche su questa, sul rivestimento o sul collarino. Un altro regolamento (n. 3201/90) stabilisce dettagliatamente, per tutte le indicazioni (obbligatorie o facoltative, o secondo il loro contenuto), il modo e la posizione in cui devono essere scritte, dimensionate e raggruppate, per costringere tutti a presentare i vini nella stessa maniera. Le notizie sono redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità Europea, ma l'uso della lingua ufficiale dello Stato d'origine è richiesto per: a. i nomi delle unità geografiche (IGT, DOC e DOCG oltre che della sottozona, comune, b. le indicazioni relative all imbottigliamento c. l'indicazione dell'azienda o delle aziende in cui è stato prodotto il vino, quando tale indicazione viene fatta per rafforzare il prestigio. Per queste indicazioni è consentito l'uso anche di una diversa lingua ufficiale della Comunità, quando tale lingua sia assimilata a quella dello Stato; per esempio, per i vini prodotti in Valle d'aosta e in Alto Adige, potrebbero essere usate solo le lingue francese e tedesca. La Direttiva del Consiglio n. 106/75 esige che tutti gli imballaggi delle confezioni di prodotti liquidi, quindi anche di vini, siano contrassegnati dalla sigla (iniziale della Comunità Europea, che ne certifica la conformità); alcune norme vinicole la indicano come facoltativa. Infine, la normativa italiana DL 109 del 27/1/92 art. 13), nel rispetto di quella europea, prescrive che ogni confezione alimentare, quindi anche dei vini, riporti il lotto di confezionamento. Nella seguente tabella sono riassunte le principali disposizioni che regolano la presentazione dei vini. Si tenga presente che la materia è molto complessa ed in continua evoluzione. VINI MENZIONI SULL'ETICHETTA DESIGNAZIONE VINO I.G.T. DOC(G) DEL PRODOTTO "VINO OFV " I.G.P. V1V o I.G.T. (indicazione Geografica Tipica) D.O.P. V2 o DOC(G) o Denominazione di Origine Controllata (e Garantita) 2 / 5

3 "VINO T* FRIZZANTE" (vini con CO2 > 2 g/l ed < 2,5 atm.) "VINO TV FRIZZANTE GASSIFICATO" (vini con CO2 > 2 g/l ed < 2,5 atm.) "VINO TV SPUMANTE" (vini con CO2 > 3,5 atm.) V.S.Q. TV "Vino Spumante di Qualità" (elaborazione > 6 mesi) "METODO F CLASSICO" o "FERMENTAZIONE IN BOTTIGLIA" "VINO TV SPUMANTE GASSIFICATO" Indicazione F* 11 del o dei (massimo 3) vitigni Annata, F* 12 vendemmia Colore F* Sottozona VF* o Classico, abbazia, castello, Riserva, VF* superiore, scelto, selezione, passito, vin santo, novello, ecc. Volume O nominale Grado O alcolico svolto in % vol (tolleranza ed arrotondamento ± 0,5) Grado F* alcolico complessivo in % vol (± 0,5) "secco", F* "abboccato", "amabile" e "dolce" Spumanti: F* dosaggio zero, brut, demi sec, abboccato, dolce, ecc. PARTECIPANTI AL CIRCUITO COMMERCIALE Stato 3 produttore delle uve e del vino "Prodotto in Italia" o "ITALIA" 3 / 5

4 "Melange 4V di vini vi vari Paesi della Comunità Europea" "vino 5V ottenuto in da uve raccolte in " Ragione F sociale del produttore di uva e/o vinificatore ragione O sociale imbottigliatore o sigla depositata ( 6) sede O imbottigliatore (almeno il comune e lo Stato) Stabilimento O di imbottigliamento se diverso dalla sede "imbottigliato VF all'origine o dal viticoltore " o "estate bottled" Imbottigliato F per Ragione 7 sociale importatore Notizie F e distinzioni relative alla ditta Notizie VF relative al vino Distinzioni V8 relative al vino N 9 I.C.R.F. (attribuito dall'organo di controllo) ALTRE INDICAZIONI DESIGNAZIONE F DI FANTASIA (non laudativa e non equivoci l'origine) Marchio, F fotografia, paesaggio (non laudativa e non equivoci l'origine) N O di lotto Data 10 = di scadenza Certificazione F ISO 9000/ / 5

5 Powered by TCPDF ( CucinacoNoi - Enogastronomia e Stile Vino F biologico Vino proveniente da uve a coltivazione biologica "NON F DISPERDERE IL VETRO NELL'AMBIENTE" CONTIENE O SOLFITI TUTTE LE DICITURE OBBLIGATORIE DEVONO INSISTERE NELLO STESSO CAMPO VISIVO LEGENDA 1) In esportazione la dicitura deve essere per esteso2) In esportazione la dicitura deve essere per esteso o V.Q.P.R.D.3) Obbligatorio per l'esportazione4) Per tagli di vini prodotti in più Stasti membri 5) Nel caso di uva prodotta in uno Stato e vinificata in un altro. Le diciture 3,4 e 5 si escludono a vicenda = TRA VIRGOLETTE È INDICATA LA DICITURA TAL QUALE O = OBBLIGATORIA 6) Se è indicata la ditta per cui è imbottigliato basta l ICRF 7) Obbligatorio per vini da Paesi Terzi 8) Solo per partite premiate in concorsi ufficiali 9) Deve essere sul sigillo. 10) Solo per i contenitori alternativi. 11) Solo per vitigni inseriti in una lista positiva F = FACOLTATIVA V = VIETATA T = OBBLIGATORIO PER LA SPECIFICA TIPOLOGIA * = SPECIFICATO NEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 12) Negli spumanti è facoltativa (millesimati o sboccatura) Autore: Tommaso Aniballi 5 / 5

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Tra le indicazioni obbligatorie che deve contenere un'etichetta si tiene in considerazione del tipo di vino. Il Regolamento CE n.1493/1999 ha introdotto la carta di identità dei vini mediante l introduzione dell etichetta. Per etichettatura si intende l'insieme delle designazioni e delle altre menzioni, contrassegni,

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