Responsabilità civile: extracontattuale e contrattuale
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- Camilla Galli
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1 Responsabilità civile e patrimoniale Modena, 10 giugno 2011
2 LA RESPONSABILITA CIVILE
3 Responsabilità civile: extracontattuale e contrattuale EXTRACONTRATTUALE CONTRATTUALE Si ha illecito extracontrattuale (o aquiliano) quando sussista la violazione di un diritto o di una situazione giuridica tutelata in modo assoluto L onere della prova spetta acolui che avanza la pretesa di risarcimento L azione di responsabilità si prescrive in cinque anni Si ha responsabilità contrattuale (o da inadempimento) quando ci si trovi a cospetto della violazione di un diritto relativo. All attore grava solo l onere di provare il credito e la scadenza dell obbligazione. Al debitore spetta la prova di non aver potuto eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile L azione di responsabilità si prescrive in dieci anni
4 La responsabilità civile extracontrattuale NORMA DI RIFERIMENTO: Art C.C. C Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, i obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Danno ingiusto: danno occorso in violazione delle norme che stabiliscono di non procurare nocumento Obbligazione risarcitoria verso il danneggiato a carico del danneggiante
5 Responsabilità civile: dolo e colpa DOLO Previsione e volontà dell evento Attuazione volontaria ed intenzionale COLPA Stato di chi ha commesso senza volere un fatto illecito per: - imprudenza,negligenza,imperizia - inosservanza di leggi,regolamenti,ordini, discipline lieve lievissima Il funzionario pubblico non risponde - risponde solo la P.A. grave Il funzionario i pubblico risponde -art. 23 T.U. 3/57
6 Responsabilità extracontrattuale ed esimenti 2044 legittima difesa 2045 stato di necessità 2046 imputabilità del fatto dannoso (caso fortuito e di forza maggiore, non avere potuto impedire il fatto, fatto doloso di terzi) Responsabilità presunte e relativi esimenti 2047 sorveglianti - non avere potuto impedire il fatto 2048 genitori - tutori insegnati maestri d arte- non avere potuto impedire il fatto 2049 padroni - committenti, nessun esimento di responsabilità 2050 imprenditori - svolgimento di attività pericolose - avere intrapreso tutte le misure idonee ad impedire il fatto 2051 custodi-cosecose in consegna e custodia caso fortuito 2052 proprietà o uso di animali caso fortuito 2053 proprietà di fabbricato: rovina di edificio difetto di manutenzione, vizio di costruzione 2054 conducenti e proprietari di veicoli avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
7 SISTEMA DI RESPONSABILITA NELLA P.A.
8 Responsabilità diretta Art. 28 Costituzione I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Responsabilità diretta dell Amministratore o del dipendente dell Ente originano dal medesimo evento dannoso; hanno identica natura; sussiste un rapporto di immedesimazione organica, per cui l attività del dipendente si identifica con quella dell Amministrazione Amministrazione.
9 Responsabilità della p.a. e del funzionario La pubblica amministrazioneione risponde, secondo le norme del Codice Civile, ile anche per colpa lieve; La colpa lieve esonera il funzionario da responsabilità, ma non la p.a. Esiste un rapporto di solidarietà tra la responsabilità civile della pubblica amministrazione e la responsabilità del funzionario, ex art del Codice Civile. Il danneggiato può rivolgersi alternativamente, oppure congiuntamente, all Ente o al funzionario, ma non in modo cumulativo. Il funzionario risponde (personalmente) solo quando abbia agito con dolo o colpa grave (art. 2 D.P.R n.3). Il terzo danneggiato può agire direttamente nei confronti del funzionario solo nel caso di dolo o colpa grave
10 Disciplina della responsabilità civile dei pubblici impiegati COMPORTAMENTO (AZIONE O OMISSIONE) DANNO INGIUSTO RISARCIMENTO COLPA LIEVE RISPONDE LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art. 28 Costituzione) i COLPA GRAVE DOLO RISPONDE PERSONALMENTE IL DIPENDENTE (col proprio patrimonio) (DPR n. 3/57)
11 ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE
12 Assicurazione della responsabilità civile L art. Lart C.C. Nell assicurazione della responsabilità civile l assicuratore è obbligato a tenere indenne l assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell assicurazione assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta dal contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi
13 Funzione economica dell assicurazione di R.C. La funzione economica dell assicurazione di responsabilità civile è quella di proteggere il patrimonio dell assicurato da possibili obbligazioni risarcitorie verso terzi, in conseguenza di un fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento o di illecito. Tale cautela viene realizzata attraverso il pagamento da parte dell'assicuratore di una somma di denaro pari all'esborso dovuto all'assicurato, nell'ambito di un tettott massimo, definito it massimale.
14 Forme di assicurazione: loss occurrence LOSS OCCURENCE (DANNO VERIFICATOSI) La garanzia è operante per i fatti (danni) verificatisi (occurrence) esclusivamente entro il periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla circostanza che la richiesta di risarcimento pervenga successivamente. VALIDITA DELLA COPERTURA FATTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO
15 Forme di assicurazione: claims made CLAIMS MADE (A RICHIESTA FATTA) Il momento temporale rilevante per la copertura assicurativa (l'origine del sinistro) è quello nel quale si manifesta la richiesta di risarcimento, anche se il fatto che lo ha determinato si è verificato antecedentemente al periodo di validità della polizza. VALIDITA DELLA COPERTURA RICHIESTA DI RISARCIMENTO FATTO RETROATTIVITA POSTUMA FATTO RICHIESTA DI RISARCIMENTO
16 claims made: clausola vessatoria Cassazione civile, sez. III, sent. n del 15 marzo 2005 La Corte di Cassazione ribadisce la liceità della clausola di claims made, ma precisa che essa non deve essere ricondotta all art art del Codice Civile, bensì all art del Codice Civile, che disciplina i contratti atipici. La Corte di Cassazione individua nella clausola claims made una formula riduttiva sotto il profilo temporale della garanzia assicurativa, poiché non copre tutti i fatti accaduti durante il tempo dell assicurazione. L l l è i t t il d tt t d ll t 1917 d l C di Ci il Ci i La clausola è in contrasto con il dettato dell art del Codice Civile. Ci si trova pertanto di fronte ad una clausola vessatoria.
17 La responsabilità dedotta dal contratto NON TUTTE LE RESPONSABILITA SONO COPERTE DA ASSICURAZIONE (es. responsabilità contrattuale) NON TUTTI I DANNI SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE (es. danno morale) NON TUTTI GLI EVENTI SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE (es. danno da mobbing )
18 Il patto di gestione della lite Le spese sostenute per resistere all azione azione del danneggiato contro l assicurato sono a carico dell assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
19 Ripartizione delle spese legali DANNO INFERIORE AL MASSIMALE Le spese legali sono IN AGGIUNTA al massimale DANNO SUPERIORE AL MASSIMALE Le spese legali sono ripartite IN PROPORZIONE Massimale: Danno: Spese Legali: /4= Massimale: Danno: Spese Legali: Per il danno e le spese legali si può considerare a disposizione dell assicurato una somma pari a: = Le spese legali vengono ripartite: assicuratore assicurato
20 POLIZZA RCT-RCORCO
21 Oggetto dell assicurazione RCT La società si obbliga a tenere indenne l assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale-interessi-spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte lesioni personali danneggiamenti a cose limitazione del concetto di danno in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione. descrizione del rischio assicurato
22 Tipologie di danno Danno a cose: può essere parziale o totale, comprende le spese sostenute per la sostituzione o la riparazione delle cose danneggiate, e anche quelle per il mancato uso della cosa stessa (nel periodo necessario alla sostituzione o alla riparazione) oppure anche per il diminuito valore. Danno a persone: può consistere nella inabilità temporanea ad attendere alle proprie occupazioni; oppure nella invalidità permanente, quando la lesione subita comporta una riduzione irreversibile della capacità lavorativa e quindi delle possibilità di guadagno; e infine nella morte, può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale, emergente o da lucro cessante. Danno patrimoniale: è quello che colpisce la sfera economica del danneggiato e consiste in una diminuzione, come dice il termine, del suo patrimonio. Il danno patrimoniale può derivare sia da una lesione personale o da morte, come dalla diminuzione di valore di un bene distrutto in tutto o in parte. Danno non patrimoniale: è quello che colpisce il danneggiato nella sfera psichica: è quindi l'insieme di dolori, ansie, disagi e sofferenze che colpiscono una persona infortunata oppure il turbamento psichico che deriva dalla morte di una persona cara.
23 Polizza RCT le principali esclusioni danni di natura patrimoniale; circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili; inquinamento dell aria, dell acqua e del suolo; danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo; danni direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall esposizione e/o contatto con l asbesto, l amianto; danni derivanti da campi elettromagnetici; danni derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio
24 Oggetto dell assicurazione RCO La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale responsabile, ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n edald. LGS n 38 del 2000 verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato siainregola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. La garanzia RCO tutela l Assicurato nella sua qualità di datore di lavoro. I riferimenti normativi sono: D.P.R. 30 giugno 1965 n D.LGS. N. 38/2000
25 Responsabilità del datore di lavoro DATORE DI LAVORO ESONERO responsabilità verso dipendente RIVALSA INAIL PERDITA ESONERO responsabilità verso dipendente INFORTUNIO INFORTUNIO Violazione norme antinfortunistiche DIPENDENTE Prognosi > 40gg
26 POLIZZA R.C. PATRIMONIALE
27 La proposta - questionario Elenco assicurati Elenco nominativo Funzioni ricoperte Dati di copertura Decorrenza, scadenza,retroattività Massimali, franchigie, i scoperti Precedenti assicurativi Eventuali polizze stipulate Massimali e assicuratori Circistanze note Sinistri precedenti Fatti noti agli assicurati
28 Definizioni: limitazioni al concetto di responsabilità civile Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare personalmente sull Assicurato nell esercizio della sue funzioni e attività ai sensi dell Art del C.C. e ss. e dell Art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile in conseguenza della lesione dell interesse legittimo derivante dall esercizio i dell attività ità amministrativa. i ti Art C.C. e ss Responsabilità civile extracontrattuale Art C.C. e ss Responsabilità civile contrattuale La maggior parte dei contratti presenti sul mercato contengono una definizione limitativa di responsabilità civile.
29 Oggetto dell assicurazione R.C. Parimoniale La Società si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge Assicurato: persona indicata nominativamente nel questionario
30 Non operatività della garanzia a favore dell ente ente DANNEGGIATO Richiesta danno patrimoniale ASSICURATO ENTE Garanzia assicurativa OPERANTE NON OPERANTE DEBITO FUORI BILANCIO
31 La clausola ente assicurato : copertura ex post L assicurazione della responsabilità civile patrimoniale in conseguenza di atti od omissioni commessi dagli assicurati elencati in polizza e di cui gli stessi devono rispondere a norma di legge, si intende estesa a garantire il Contraente dalle conseguenze dell azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, in base alle norme ed ai principi vigenti dell ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità dell Ente Contraente. LIMITAZIONE 1 La copertura è estesa all Ente solo se il fatto è commesso da uno degli assicurati elencati in polizza LIMITAZIONE 2 La copertura a favore dell Ente opera ex post, ossia solo dopo l accertamento della responsabilità del singolo assicurato.
32 Patto di gestione della lite nella polizza R.C. Patrimoniale Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all Assicurato stesso con l assenso dell Assicurato. La garanzia è prestata t nei limitiiti previsti dall art c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti, ad eccezione dei procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.
33 LA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA
34 Responsabilità amministrativa: definizione e natura E la responsabilità in cui incorre il soggetto (persona fisica) che, avendo violato doveri od obblighi derivanti dal rapporto di servizio con un ente pubblico, abbia cagionato un danno alla sua(o ad altra) pubblica amministrazione. i i Corte dei Conti, sez. riunite, it 27 maggio 1999, n. 15 natura risarcitoria sui generis funzione essenzialmente risarcitoria in quanto essa tende alla reintegrazione delle risorse finanziarie e patrimoniali della pubblica amministrazione.
35 Responsabilità amministrativa: caratteristiche Nasce nell ambito del pubblico impiego L azione è promossa dalla Procura della Corte dei Conti ed ha carattere pubblico Principio di divisibilità del danno, a differenza di quello civilistico della solidarietà Facoltà della Corte dei Conti di applicare il potere riduttivo La responsabilità è estesa a coloro che omettono di denunciare il fatto dannoso Si prescrive in cinque anni da quando si è verificato il fatto dannoso Si prescrive in cinque anni da quando si è verificato il fatto dannoso, ovvero dalla sua omessa segnalazione.
36 Elementi della responsabilità amministrativa ELEMENTO OGGETTIVO danno patrimoniale: economicamente valutabile causato all ente nell esercizio delle funzioni amministrative i ti verificatosi a seguito di violazione di obblighi di servizio ELEMENTO SOGGETTIVO: dolo e colpa grave RAPPORTO DI SERVIZIO: legame tra soggetto ed ente danneggiato NESSO DI CAUSALITA tra comportamento del soggetto e verificarsi dell evento dannoso
37 Elemento soggettivo: dolo e colpa Art. 3 Legge 696/1996: la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commesse con dolo o con colpa grave, ferma restando l insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali la colpa lieve resta sempre a carico della P.A. (finalità della norma - Corte Costituz. 371/98 - trovare un assetto in cui il timore delle responsabilità non esponga all eventualità di rallentamenti ed inerzie dell attività amministrativa).
38 La colpa grave secondo la giurisprudenza consolidata Il concetto di colpa grave è aleatorio evavalutatodivoltainvoltain relazione alla fattispecie inosservanza del minimo di diligenza; prevedibilità e prevenibilità dell evento dannoso (Corte dei Conti, sez. Marche, n. 1931/98); un comportamento tale da integrare un alto tasso di prevedibilità rispettato alla realizzazione dell'evento, di modo che la condotta trasgressiva risulti collegata all'evento stesso da un grado talmente ampio di probabilità da consentire di ipotizzare l'effettiva previsione dell'evento (C. Conti, sez, giur. Reg. Sardegna, , n346/r). una particolare spregiudicatezza, massima imprudenza ed inammissibile negligenza (C.Conti, sez. 1, 16 settembre 1986, n. 624) una macroscopica violazione delle norme e assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza (Corte dei Conti, sez. reg. Emilia Romagna, 23 gennaio 1995, n. 23) una sprezzante trascuratezza dei propri doveri, resa ostensiva da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero da una particolare noncuranza degli interessi pubblici (Corte dei Conti, sez. reg. Veneto, 16 novembre 1994, n. 266 ). un comportamento gravemente negligente sia riguardo alla fase dell esame del fatto (omissione di tale esameoesamelimitato i ad aspetti marginali) sia nella fase di applicazione i del diritto, i nelle diverse forme dell imperizia, dell inosservanza o dell erronea interpretazione delle norme (C.Conti, sez. Fr.Ven.Giulia, n. 290/96).
39 Il rapporto di servizio: la giurisprudenza consolidata Le funzioni che possono comportare responsabilità amministrativa sono non soltanto quelle collegabili a un precostituito rapporto di impiego, ma anche quelle connesse ad un mero rapporto di servizio, quali: Funzionari di fatto; Funzionari onorari; Componenti di organi collegiali Responsabilità di coloro che hanno espresso voto favorevole Divieto di vincolo di solidarietà Liberi professionisti incaricati della progettazione e direzione di opere pubbliche
40 Il rapporto di servizio: l evoluzione della Cassazione Cassazione: SS.UU. Civili, ili sent. n del Anche i soggetti privati che a qualsiasi titolo abbiano beneficiato di risorse pubbliche possono essere chiamati a rispondere innanzi alla Corte dei Conti. E del tutto irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico q g p denaro è svolta, potendo consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto privato.
41 responsabilità amministrativa degli enti pubblici economici Cassazione: SS.UU. Civili, ili sent. n del Spettano alla giurisdizione della Corte dei Conti i giudizi di responsabilità amministrativa esperiti nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici (anche economici)...poichè, nell attuale assetto normativo, il dato essenziale che radica la giurisdizione contabile è rappresentato dall evento dannoso verificatosi a carico di una pubblica amministrazione e non più dal quadro di riferimento di diritto pubblico o privato nel quale si colloca la condotta produttiva del danno.
42 Il danno erariale: caratteristiche Danno pubblico comprensivo della lesione di interessi pubblici, anche non patrimoniali Componenti del danno: danno emergente: deterioramento o perdita di denaro, valori o materiali di pertinenza dello Stato o di altri enti pubblici; lucro cessante: mancato incremento patrimoniale che l ente avrebbe potuto realizzare e non ha realizzato. Compensatio lucri cum damno (art. 3 Legge 639/1996) Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall amministrazione o dalla comunità amministrata, in relazione al comportamento degli amministratori i t i o dei dipendentid pubblici i soggetti al giudizio i di responsabilità.
43 Il danno erariale: applicazione del potere riduttivo L esercizio di questo potere discrezionale è anch esso vincolato ad una puntuale motivazione con riguardo alle circostanze attenuanti (oggettive e soggettive) presenti nella fattispecie. Circostanze attenuanti oggettive: rilevante mole e complessità del lavoro svolto insufficienza numerica e impreparazione professionale del personale la eccessiva gravosità dei compiti l urgenzag del servizio o del lavoro Circostanze attenuanti soggettive: aver seguito la prassi consolidata dell ufficio ottimi precedenti di carriera comportamento tenuto successivamente al fatto dannoso per cercare di ridurne la portata condizioni reddituali del responsabile forti pressioni sindacali
44 COPERTURA ASSICURATIVA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA
45 Copertura della responsabilità amministrativa Corte dei Conti, Friuli- Venezia Giulia, 19 ottobre 2000, n. 489 Corte dei Conti, Lombardia, 9 maggio 2002, n. 942 Corte dei Conti, Sicilia, 4 marzo 2008, n. 734 Costituisce danno erariale la spesa per il pagamento dei premi di una polizza che miri a coprire i dipendenti dal rischio di una responsabilità amministrativa at a per danni provocati po ocat nei confronti o dello stesso Comune. Assicurabilità della responsabilità amministrativa Pagamento del premio a carico dell Ente SI NO
46 Copertura della responsabilità amministrativa Art. 3 comma 59 Legge n. 244 (Finanziaria 2008) È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore lamministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, diunasommaparia dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.
47 Legge Finanziaria 2008 Il destino dei Nuova stipula NULLO contratti assicurativi Contratto in essere Decade dal SANZIONE Stipula Proroga Danno erariale pari a 10 volte il premio di polizza SOGGETTI Solo gli Amministratori? Anche i Dirigenti i?
48 Legge Finanziaria 2008: legittimità della polizza Quale significato per la parola assicura? Paga il premio Stipula il contratto L Ente può essere contraente della L Ente non può essere nemmeno polizza L Ente non può pagare il premio contraente della polizza L Ente non può pagare il premio L Ente può mettere a disposizione una Ciascun assicurato può assicurarsi convenzione per i propri p Amministratori, ad personalmente, con premio a proprio p carico, adesione facoltativa, con premio a loro carico. o mediante polizza cumulativa (Giosuè Nicoletti Responsabilità amministrativa e responsabilità contabile nella Finanziaria 2008)
49 Corte dei Conti Lombradia parere n. 57 del 22/07/2008 Il divieto si riferisce unicamente alla Responsabilità Amministrativa e non incide sulle coperture di Responsabilità Civile di cui all'art art. 86, comma 5 D. Lgs. 267/2000 né sulle specifiche disposizioni contenute nei CCNL; Il divieto può ritenersi riferito anche ai dipendenti pubblici per effetto dell'indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Giurisdizionali della Corte dei Conti, e ciò a prescindere dall'applicabilità delle sanzioni ed alla nullità del contratto; L'Ente può stipulare una polizza di cui sia Contraente e Beneficiario l'ente medesimo; In tale polizza non trova giustificazione l'inserimento della copertura di colpa grave dei dipendenti, mediante estensione alla polizza base, sia pure con oneri a loro carico; L'art. 3 comma 59 della Legge Finanziaria 2008 esclude radicalmente ogni possibile commistione nel medesimo contratto dei diversi soggetti (Pubblica Amministrazione da un lato e Amministratori e Dipendenti dall'altro) scongiurando ogni eventuale riflesso indiretto tra i premi a carico dell'erario ed i premi pagati dai singoli amministratori e dipendenti.
50 Possibile soluzione assicurativa RESPONSABILITA CIVILE Contraente: ENTE Assicurati: i singoli amministratori, dirigenti, funzionari pubblici Clausola Ente assicurato: SI Espressa esclusione della copertura della responsabilità amministrativa RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA Contraente: il singolo amministratore, dirigente o funzionario pubblico (o polizza cumulativa convenzione ) Assicurati: il singolo amministratore, i t dirigentei o funzionario pubblico NON DEVE IN ALCUN MODO NON DEVE IN ALCUN MODO FIGURARE L ENTE
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