PELLI E CUOIO INDUSTRIA Marzo 2017

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1 PELLI E CUOIO INDUSTRIA Marzo 2017 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza Accordo di rinnovo 23 dicembre aprile marzo 2019 Parti stipulanti Aimpes e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil CCNL 4 febbraio aprile marzo 2016 Parti stipulanti Aimpes e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil Campo di applicazione Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti dalle aziende industriali manifatturiere delle pelli, del cuoio ed altre materie prime per la produzione di: pelletterie (borse, borsette, portafogli, portamonete, astucci, ecc.); valigie e bauli; cinture e cinturini in genere; cartelle e sottobracci; articoli diversi (toeletta, scrittoio, gioco, fumo, bar, ecc.); sedili, cuscini, selle e borsette per ciclo e motociclo; sellerie in genere e buffetterie di articoli sportivi; guarnizioni e articoli tecnici di cuoio; cinghie di trasmissione. Accordi e protocolli aggiuntivi Accordo 31 marzo 2014 in materia di previdenza integrativa Minimi contrattuali Liv. DATI RETRIBUTIVI Elemento retributivo nazionale conglobato Ind. funzione Q 2.029, , ,29 51, , , , , , ,77 4S 1.720, , , , , , , , , , , , , , ,22 Arretrati. Gli incrementi relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2017 sono corrisposti con la busta paga del mese di marzo Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo 6Q 11,88 4 8, ,88 3 7,95 5 9,68 2 7,41 4S 8,91 1 6,71 Maturazione: fino a 4 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l importo maturato ed ha diritto ad ulteriori aumenti fino a concorrenza con l importo massimo raggiungibile nel nuovo livello. Apprendistato professionalizzante: il periodo di apprendistato è utile per la maturazione degli scatti, che vengono corrisposti nelle misure previste per il livello di appartenenza. Elemento di garanzia retributiva Importo annuo 200,00 Lavoratori interessati: dipendenti in forza al 1 gennaio di ogni anno, in aziende prive di contrattazione di secondo livello, che nel corso del quadriennio precedente non hanno percepito importi aggiuntivi al trattamento minimo contrattuale. Modalità di pagamento e criteri di calcolo: l importo viene erogato annualmente ed è ragguagliato alla durata del rapporto nell anno precedente all erogazione (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Riflessi sugli istituti: l importo è omnicomprensivo dell incidenza sugli istituti contrattuali e legali compreso il tfr. Aziende in situazione di crisi rilevata nell anno precedente l erogazione e/o nell anno di competenza: se hanno fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o hanno formulato istanza di ricorso a procedure concorsuali, possono definire con le strutture sindacali la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell elemento di garanzia per l anno di competenza.

2 Mensilità aggiuntive Premio di risultato Lavoro straordinario, notturno, festivo DATI RETRIBUTIVI Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione di fatto del mese, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre (sono utili per la maturazione della tredicesima le sospensioni della prestazione dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale nell ambito della conservazione del posto, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione di specifiche disposizioni di legge). Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese pari o superiore a due settimane lavorative vale come mese intero. Il premio per obiettivi viene definito in sede aziendale. Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 180 ore/anno per ciascun lavoratore. La durata media dell orario di lavoro, nell arco di un periodo non superiore a 12 mesi, non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario. E considerato lavoro notturno, ai fini retributivi, quello prestato tra le ore 22 e le 6. E considerato festivo il lavoro effettuato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. Agli effetti legali è considerato lavoro notturno quello effettivamente prestato tra le ore 23 e le 6 ed è considerato lavoratore notturno il lavoratore che svolga in modo normale: - almeno tre ore del suo tempo di lavoro, in regime di normale continuativa assegnazione, tra le ore 23 e le 6; - la prestazione indicata, con riferimento al suo orario complessivo annuale, per un minimo di 50 giorni lavorativi all'anno. Si considera lavoro notturno svolto in via eccezionale: - quello prestato in occasione delle sostituzioni dei lavoratori in relazione ai cambi di turno, in aggiunta alle prestazioni giornaliere ordinarie; - quello trascorso al di fuori di schemi di orario predeterminati per la manutenzione degli impianti; - quello effettuato a seguito di spostamento eccezionale dal lavoro a giornata o da turno diurno ad un turno notturno; - le prestazioni rese in regime di flessibilità di orario; - le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per esigenze determinate da stati di necessità. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla quota oraria della retribuzione di fatto. Tipo di prestazione Maggiorazione straordinario diurno 27% straordinario notturno 40% straordinario festivo 50% straordinario festivo notturno 70% notturno 30% festivo diurno 45% festivo notturno 55% Altre voci Parametri retributivi Indennità di cassa: spetta agli impiegati la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro con responsabilità per errori; l indennità è commisurata al 6% del minimo tabellare. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 3,14% del minimo contrattuale. Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Divisore per detrazioni: il calcolo delle detrazioni per le ore di assenza viene effettuato dividendo la retribuzione mensile per le ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13. Retribuzione di fatto. È costituita dalle seguenti voci: - elemento retributivo nazionale conglobato; - superminimo individuale o collettivo; - incentivo (cottimo) o mancato cottimo (concottimo); - aumenti periodici di anzianità; - maggiorazione per lavoro a squadre e per lavoro notturno; - premio di produzione (solo se calcolato e corrisposto in misura oraria o mensile); - indennità di mensa; - provvigioni e partecipazione agli utili e ai prodotti (solo se calcolate e corrisposte in misura oraria o mensile); - altri elementi retributivi comunque denominati di carattere continuativo corrisposti mensilmente o a periodi più brevi. È escluso dalla retribuzione di fatto il premio aziendale per obiettivi. Assorbimenti: la quota dell indennità di funzione in vigore al (30,99 euro) può assorbire il superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell importo indicato. Conteggio delle ore di lavoro: in caso di ritardo fino a 30 minuti, il conteggio viene effettuato a partire da mezz ora dopo l inizio dell orario normale. Anzianità di servizio: le sospensioni del lavoro, i permessi, le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, nei limiti previsti dal c.c.n.l., non interrompono l anzianità utile agli effetti contrattuali. Passaggi di categoria: - da operaio a intermedio, l anzianità maturata come operaio vale agli effetti del preavviso e delle ferie; - da operaio/intermedio a impiegato, l anzianità maturata come operaio/intermedio vale agli effetti del preavviso e delle ferie. Categorie e qualifiche COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 7 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 33). Addetti a mansioni discontinue: portinai, guardiani diurni e notturni, uscieri, autisti addetti al trasporto di persone. Lavoratori in addestramento. Il personale di età superiore a 20 anni e di nuova assunzione, per mansioni richiedenti l apprendistato, può svolgere un periodo di addestramento per una durata prestabilita non superiore a 12 mesi con la retribuzione del primo livello. Lavoratori con diploma/attestato di qualifica. Per un periodo di 6 mesi spetta la retribuzione del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale per le mansioni svolte. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello matura dopo due mesi di svolgimento delle mansioni superiori (con esclusione dei casi di sostituzione temporanea di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto). Quadri: l attribuzione della qualifica viene effettuata dopo 6 mesi di svolgimento delle relative mansioni. 2

3 Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Livello Durata 6 6 mesi 5 4 mesi 4S 3 mesi e mezzo 4 3 mesi 3 2 mesi e mezzo 2 2 mesi 1 1 mese Il periodo di prova è ridotto alla metà per le assunzioni a tempo determinato. Sospensione del periodo: a seguito di malattia/infortunio nell ambito del periodo di conservazione del posto e di frequenza ai corsi di formazione/riqualificazione professionale. Particolarità: lavoro a tempo parziale (vedi). Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale: 40 ore settimanali, distribuite normalmente nei primi 5 giorni della settimana; altre distribuzioni possono essere concordate a livello aziendale, comprese articolazioni multiperiodali che prevedano la realizzazione dell orario normale come media in un periodo non superiore a 12 mesi. Flessibilità: per far fronte alle variazioni di intensità dell attività lavorativa, l orario contrattuale può essere superato fino a 48 ore settimanali, nei limiti di 96 ore annue, con corrispondenti riduzioni nell arco di 12 mesi dall inizio del ciclo di flessibilità. Maggiorazione: per le ore effettuate oltre l orario normale spetta una maggiorazione della retribuzione di fatto pari al 13% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e al 18% per le ore prestate al sabato. Lavoro a squadre: l orario giornaliero del lavoro a squadre (lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore) è di 8 ore per turno che comprendono mezz ora di riposo retribuito Maggiorazione: per le ore di lavoro a squadre compete una maggiorazione pari all 1,05% della retribuzione di fatto. La maggiorazione non è dovuta nei casi di riduzione dell orario fino a 11 ore complessive nel lavoro a 2 squadre (5 ore e mezza giornaliere per ciascuna squadra) e fino a 13 ore e mezza nel lavoro a 3 squadre (4 ore e mezza giornaliere per ciascuna squadra); la maggiorazione viene corrisposta nel caso che sia effettuato un orario inferiore alle 6 ore in un solo giorno della settimana. Lavoratori discontinui. Possono essere assunti per un orario di lavoro fino a 48 ore medie settimanali (la media è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi). Le ore prestate oltre il normale orario contrattuale di 40 ore e fino al normale orario individuale sono compensate con quote di retribuzione ordinaria. Rol e maggiorazione per lavoro a squadre: si applicano le regole di carattere generale. Possono confluire in banca ore, a richiesta: - le prime 32 ore annue di lavoro straordinario e/o supplementare (part time); - le giornate di permesso per ex festività; - le ore di recupero della flessibilità non fruite. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: - per le festività cadenti in giorno infrasettimanale, è compresa nella normale retribuzione mensile; - per le festività coincidenti con sabato/domenica, spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Ferie Operai qualunque anzianità Intermedi fino a 18 anni oltre 18 anni Impiegati fino a 8 anni Oltre 8 anni Anzianità di servizio Periodo annuo 4 settimane 4 settimane 5 settimane 4 settimane 5 settimane Permessi ROL - Ex festività Maturazione: ogni settimana di ferie è ragguagliata a 5 giorni lavorativi, ciascuno dei quali compensato in misura pari a 8 ore. Sono utili per la maturazione delle ferie i periodi di sospensione della prestazione dovuta a malattia, infortunio, congedo matrimoniale nell ambito della conservazione del posto, le assenze giustificate, le assenze per maternità secondo le disposizioni di legge. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a due settimane lavorative è considerata mese intero). Lavoratori ROL Ex festività giornalieri 56 ore 32 ore turnisti (sellerie) 52 ore Permessi ROL: assorbono il trattamento relativo all ex festività del 4 novembre Turnisti (sellerie): al raggiungimento di 50 notti di effettiva prestazione nell anno, possono usufruire nell anno successivo di ulteriori 8 ore annue di permesso. 3

4 ORARIO DI LAVORO Maturazione: - ROL, per ogni anno di servizio con esclusione dei periodi di assenza per maternità e servizio militare; - Ex festività, per ogni anno di servizio. I permessi maturano anche durante le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell ambito del periodo di comporto, le assenze giustificate e le assenze per maternità secondo le disposizioni di legge. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese pari o superiore a due settimane lavorative è considerata mese intero). Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Periodo di assenza Integrazione fino al Operai eventi di durata fino a 21 giorni dal 1º al 3º giorno 50% dal 4º al 20º giorno 90% il 21º giorno 100% Operai eventi di durata superiore a 21 giorni dal 1º al 180º giorno 100% Intermedi e Impiegati primi 4 mesi 100% Per singola malattia: 13 mesi (= 394 giorni), prolungati a 15 mesi per le gravi patologie elencate nel testo contrattuale. Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell arco dei 30 mesi (= 909 giorni) immediatamente precedenti. mesi successivi fino al termine del comporto Base di computo dell integrazione: retribuzione normale di fatto (comprensiva delle maggiorazioni per lavoro notturno e per lavoro a squadre, se le prestazioni erano già programmate all insorgere della malattia). Ricovero ospedaliero (operai): l integrazione a carico del datore di lavoro non può comportare oneri maggiori rispetto a quelli derivanti da malattia non spedalizzata. Malattia insorta durante la Cig: l integrazione a carico del datore di lavoro compete fino al limite del trattamento Inps per cassa integrazione. Operai dopo il 180 giorno: in caso di cessazione del trattamento a carico Inps, il datore di lavoro corrisponde il 50% della retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore che abbia avuto un lungo periodo o ripetuti periodi di ricovero ospedaliero (compreso day hospital) o sia stato sottoposto a terapie salvavita ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di 4 mesi. Lavoro a tempo determinato. Il periodo di comporto è complessivamente pari a un terzo della durata del contratto con un minimo di 30 giorni; a tale fine si cumulano le assenze dovute a più eventi. L'obbligo di conservazione del posto cessa, in ogni caso, alla scadenza del termine apposto nel contratto individuale di lavoro. Lavoro a tempo parziale. Nel part-time verticale il periodo di comporto (13 mesi) e il periodo mobile (30 mesi) vengono proporzionalmente ridotti in relazione al minor orario pattuito. Integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione, per il periodo di astensione obbligatoria (primi 5 mesi di assenza). Integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione di fatto, fino a guarigione clinica. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi per operai e intermedi, di 14 giorni lavorativi (giorni dal lunedì al sabato) per gli impiegati. Durante il periodo di congedo spetta un integrazione a carico dell azienda fino al raggiungimento dell intera retribuzione di fatto. Il c.c.n.l. rinvia alle norme di legge che regolano la materia. Al termine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in azienda entro 8 giorni se il richiamo ha avuto durata superiore a 1 mese, entro 30 giorni se ha avuto durata superiore a 6 mesi. Monte ore. Annualmente viene messo a disposizione dei dipendenti un monte ore per attività formative (corsi di formazione correlati all attività generale dell azienda; corsi di formazione previsti da piani aziendali o territoriali), determinato moltiplicando 6 ore/anno per il numero dei dipendenti al 1 gennaio. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il monte ore viene determinato su base biennale. Le assenze contemporanee dei lavoratori per frequentare i corsi non possono superare il 2% della forza occupata. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite ogni anno. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione dell obbligo e superiore, i lavoratori studenti: - sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami; - sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali; - usufruiscono di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami (se riguardano studenti universitari i permessi competono per il giorno dell esame e per i due giorni lavorativi precedenti; se l esame si articola su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due; non competono permessi retribuiti per gli esami sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico); - usufruiscono di permessi retribuiti, fino a 100 ore pro capite, a carico di un monte ore annuale commisurato a 4 ore per ogni dipendente in forza. I permessi possono essere accordati, nella misura massima individuale di 200 ore, anche ai lavoratori iscritti a corsi di alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che frequentino corsi per l apprendimento della lingua italiana. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il monte ore viene determinato su base biennale. Assenze contemporanee: non possono superare il 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di 1 unità (non sono compresi nel computo i lavoratori assenti per esami). Congedi per la formazione. I lavoratori studenti possono inoltre fruire dei congedi previsti dall art. 5, L. n. 53/2000. Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente. Congedo per motivi familiari. Il lavoratore assunto a tempo indeterminato ha diritto ad un periodo di congedo fino a due anni nell arco dell intera vita lavorativa, utilizzabile in modo continuativo o frazionato, per i gravi motivi familiari. Nell ambito del congedo può essere concessa un aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi per gravi necessità personali di carattere straordinario. Durante il periodo di congedo non decorre la retribuzione, né l anzianità di servizio per nessun istituto. Permesso per ricovero ospedaliero del figlio. Al lavoratore, che abbia già utilizzato i permessi r.o.l. e banca ore, sono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito per ricovero ospedaliero del figlio di età inferiore a 8 anni compiuti. Aspettativa per lavoratrici madri. Alla lavoratrice adibita a lavoro a squadre che comprenda anche turni notturni può essere concessa, a richiesta, un'aspettativa per l assistenza al proprio bambino fino a 18 mesi di età. In alternativa, e per il medesimo periodo, la lavoratrice può essere assegnata a prestazioni che non comportino lavoro notturno. Durante il periodo di aspettativa non decorre la retribuzione, né l anzianità di servizio per nessun istituto. Donatori di midollo osseo. Hanno diritto a permessi retribuiti nella misura necessaria all effettuazione del ciclo di analisi finalizzate ad accertarne l idoneità alla donazione. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari 50% 4

5 Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni. Familiari: al lavoratore assunto a tempo indeterminato che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l azienda concede un periodo di aspettativa, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, fino a tre mesi (frazionabili). L aspettativa viene concessa una sola volta per soggetto tossicodipendente coinvolto. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura stabilita preventivamente dalle parti. Se la trasferta è occasionale, le ore di viaggio eccedenti l orario normale di lavoro sono retribuite con il 100% del minimo contrattuale (esclusi lavoratori non soggetti a limitazioni d orario). Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un indennità di trasferimento commisurata al 50% della retribuzione mensile ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della retribuzione mensile oltre un giorno per ogni figlio a carico. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione, fino ad un massimo di tre mesi. DISCIPLINE SPECIALI Apprendistato professionalizzante Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Durata e retribuzione Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) S S S S (1) Livello di destinazione finale dell apprendista (2) Durata dell apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Riduzione del periodo: fino a sei mesi (applicabile al terzo periodo della tabella) per i lavoratori che, prima del contratto di apprendistato, hanno svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Periodo di prova: quello ordinario vigente per il livello di inquadramento finale con un massimo di due mesi. Formazione: 120 ore medie annue retribuite. Malattia: come per i lavoratori qualificati. Preavviso: in caso di dimissioni prima della scadenza del periodo di apprendistato, il periodo di preavviso è quello stabilito per i lavoratori qualificati. Limiti. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il 25% medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell anno di assunzione, con arrotondamento all unità superiore del decimale uguale o superiore a 0,50. Ai fini del raggiungimento del limite si computano anche i contratti di somministrazione a tempo determinato. La percentuale può essere elevata con accordo aziendale. Successione di contratti a termine. Non si applica l intervallo minimo tra due contratti successivi (10 giorni dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi; 20 giorni dalla scadenza di un contratto di durata superiore) alle attività stagionali e nel caso di: - avvio di una nuova attività riferita all'inizio dell attività produttiva, o di servizio, o all'entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore ai 12 mesi; - lancio di un prodotto o di un servizio innovativo (prodotto/servizio nuovo per l azienda che presenti i caratteri di sperimentazione; la durata della sperimentazione non può superare i 12 mesi); - sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità, aspettative; - assunzione di lavoratori posti in Cig da altra azienda o percettori della Naspi; - lavoratori disoccupati con più di 50 anni di età; - ogni altro caso previsto dagli accordi aziendali. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza dei periodi di interruzione tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 8 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la DPL. Esclusioni: sono esclusi da limitazioni temporali i contratti stipulati per lo svolgimento di: - attività stagionali; - attività connesse alla partecipazione a fiere/mostre; - allestimenti di stands fieristici, show-room, campagna vendite; - attività connesse a corners ed 5

6 Lavoro a tempo parziale Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio DISCIPLINE SPECIALI esposizioni; - attività che comportano l impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato. L accertamento delle fattispecie richiede la previa intesa con RSU o, in assenza, con le OSL territoriali. Periodo di affiancamento: in tutti i casi di contratto a termine stipulato per esigenze sostitutive è ammesso un adeguato periodo di affiancamento tra il lavoratore da sostituire e il sostituto, sia prima dell'assenza sia al rientro del lavoratore sostituito, al fine di consentire un adeguato passaggio di consegne. Periodo di prova: trova applicazione la disciplina per i lavoratori qualificati. Particolarità: trattamento di malattia (vedi); preavviso in caso di dimissioni (vedi). Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla modifica della collocazione temporale della prestazione e, nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto, clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, nel limite del 50% dell orario contrattuale. E richiesto un preavviso di almeno 3 giorni. Maggiorazione: spetta una maggiorazione omnicomprensiva del 15% (non applicabile se la variazione è richiesta dal lavoratore). Lavoro supplementare. Consentito in considerazione delle specifiche esigente tecnico-organizzative, produttive e sostitutive che caratterizzano il settore, fino al raggiungimento dell orario normale settimanale. Maggiorazione: spetta una maggiorazione omnicomprensiva del 24%. Trasformazione del rapporto. Entro il limite complessivo dell 8% vengono accolte le richieste di trasformazione del rapporto, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da: gravi problemi di salute del richiedente ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di primo grado per malattia che richieda assistenza continua, nonché, salvo nei casi di infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi. I lavoratori affetti da patologie gravi hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa); le trasformazioni effettuate per questa causale non sono considerate ai fini del limite complessivo dell 8%. Periodo di prova. Per il personale assunto con contratto di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova si computa in giornate lavorative, calcolandosi 22 giornate per ogni mese e 5 giornate per ogni settimana. Particolarità: periodo di comporto per malattia (vedi). Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. Lavoro straordinario e flessibilità: viene considerato lavoro straordinario quello effettuato dal lavoratore che ha prolungato la prestazione oltre l'orario complessivo settimanale di 40 ore. Maturazione degli istituti: in deroga a quanto previsto in via ordinaria, la maturazione dei ratei mensili della tredicesima mensilità, delle ferie e dei permessi per ex festività e per riduzione di orario avviene in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni coobbligato in ciascun mese. Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: una settimana; le variazioni che non comportano modifiche durature all'orario concordato sono essere comunicate con un giorno di preavviso). Le assenze per ferie, permessi (compresi permessi da banca ore e per riduzione di orario) e aspettative sono comunicate con almeno due giorni di preavviso. Sostituzioni: l assenza di uno dei coobbligati trasferisce l'obbligo della prestazione all'altro lavoratore, che è pertanto tenuto a sostituire l'assente senza soluzione di continuità. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia/infortunio, che non consenta di avvisare tempestivamente l'altro coobbligato, la sostituzione può avvenire entro il giorno successivo a quello dell evento. Assenze di lunga durata: le parti possono concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore. Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'orario complessivo. Le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto a tempo pieno oppure possono accordarsi per cooptare un nuovo coobbligato, scelto di comune accordo. Nozione: per telelavoro si intende la prestazione dell'attività lavorativa effettuata con regolarità e continuità dal lavoratore, tramite il supporto di strumenti telematici e tecnologie informatiche, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso e predeterminato, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Il regime di telelavoro può essere adottato anche per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o a tempo parziale. Esclusioni: non sono considerate telelavoro le attività svolte, anche in via telematica, all'interno dei locali aziendali e quelle che, sebbene svolte a distanza, non implichino l'impiego della strumentazione informatica come mezzo propedeutico allo svolgimento dell'attività lavorativa. Orario di lavoro: al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che al lavoratore è concessa, per la particolare natura del rapporto, una maggiore autonomia di gestione con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata e alla sua durata. Ai lavoratori in regime di telelavoro, la cui prestazione non è misurata o predeterminata, non si applica la disciplina contrattuale relativa a straordinario, ROL, lavoro festivo e notturno. Limiti: in percentuale. La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare nell arco di 12 mesi la media del 10% dei dipendenti dall impresa utilizzatrice con contratto a tempo indeterminato (la frazione è arrotondata all unità superiore). La percentuale può essere elevata con accordo aziendale. Esclusioni: - sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità, aspettative; - lavoratori posti in Cig presso altra azienda o percettori della Naspi o disoccupati con oltre 50 anni di età; - altri casi previsti con accordo aziendale. In alternativa è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato fino a 7 lavoratori purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell impresa. Limiti: in valore assoluto. La somministrazione a tempo determinato è ammessa, nei casi previsti, per un numero di lavoratori in ciascun anno solare non superiore a quello corrispondente ai lavoratori somministrati e successivamente assunti a tempo indeterminato nei 3 anni solari precedenti. E comunque consentita la somministrazione a tempo determinato per almeno 3 lavoratori, in ciascun anno solare, qualora l'azienda occupi lavoratori a tempo indeterminato in numero almeno doppio dei suddetti lavoratori somministrati. La somministrazione esente da motivazione è inoltre ammessa per l utilizzo: - di soggetti che possono accedere al collocamento obbligatorio o con invalidità certificata di almeno il 20%; - di condannati ammessi al regime di semilibertà; - di soggetti in via di dimissione o dimessi dagli istituti di pena. Sostituzione di lavoratori assenti. La durata dei contratti di somministrazione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne, per un periodo massimo di 3 mesi. Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull ammontare complessivo della retribuzione globale percepita nel corso del periodo di riferimento. Maggiorazioni Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, del trattamento di malattia e maternità, 22,50% delle ferie e delle festività Indennità sostitutiva del tfr 7,40% Rimborso spese per l uso di macchine, locali, energia e accessori 2,00% 6

7 Attività sindacale DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: nelle unità produttive con più di 15 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Se la convocazione avviene unitariamente ad opera delle organizzazioni sindacali congiuntamente stipulanti, l assemblea può svolgersi indipendentemente dal numero dei dipendenti dell unità produttiva. Componenti RSU Dipendenti dell'unità produttiva Componenti della RSU Da 16 a Da 121 a Da 361 a Da 601 a Da 841 a (nel testo del c.c.n.l. sono indicati i valori per gli scaglioni successivi) 15 Permessi retribuiti: - nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti, 2 ore all'anno per ogni dipendente, ripartite in quote uguali tra tutti i componenti; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti, 8 ore mensili per ciascun componente. Rappresentanti per la sicurezza: a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 rappresentante; b) unità produttive che occupano da 16 a 120 dipendenti: 1 rappresentante; c) unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti: 2 rappresentanti; d) unità produttive che occupano da 201 a dipendenti: 3 rappresentanti; e) unità produttive che occupano oltre dipendenti: 6 rappresentanti. Permessi: unità produttive fino a 5 dipendenti, 12 ore per anno solare; - unità produttive da 6 a 15 dipendenti, 30 ore per anno solare; - unità produttive da 121 a 200 dipendenti, 70 ore annue complessive; - altre unità produttive, 40 ore annue per ogni rappresentante. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a 8 ore mensili (cumulabili quadrimestralmente). WELFARE CONTRATTUALE Previdenza complementare Contribuzione al fondo Previmoda: - a carico azienda: 1,50% dell elemento retributivo nazionale - a carico lavoratore: contributo percentuale nella stessa misura, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (2% dell elemento retributivo nazionale da detrarre dal tfr maturato, se l attività è iniziata in precedenza). Dal 1 luglio 2014 le aziende versano un contributo aggiuntivo pari allo 0,20% dell elemento retributivo nazionale, destinato al finanziamento di un assicurazione per premorienza e invalidità permanente a beneficio dei lavoratori iscritti al fondo Previmoda. Assistenza integrativa A decorrere dal mese di settembre 2018 le aziende finanziano un fondo sanitario (da individuare) in misura pari a 8 euro/mese per 12 mensilità per ogni dipendente (non in prova) a tempo indeterminato o a tempo determinato con durata di almeno 12 mesi (in questo caso il contributo decorre dal 13 mese). Polizze assicurative Contributi contrattuali Preavviso ESTINZIONE DEL RAPPORTO Operai Durata: 1 settimana (40 ore distribuite su 5 giornate) Intermedi Anzianità di servizio Livello fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni 5 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi 4 4S mezzo mese 1 mese 1 mese e mezzo In caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto alla metà. I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Impiegati Anzianità di servizio Livello fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni 6 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 4S 4 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo mese 1 mese e mezzo 2 mesi In caso di dimissioni il periodo di preavviso è ridotto alla metà. I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Trattamento di fine rapporto Lavoro a tempo determinato In caso di risoluzione anticipata rispetto alla scadenza prevista, ad opera del lavoratore, trovano applicazione i termini di preavviso sopra indicati, compresa la riduzione del 50% per gli intermedi e gli impiegati. Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge ed esclude espressamente l elemento di garanzia retributiva. Nelle aziende con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato (il dato è riferito al 31 dicembre dell anno precedente) l anticipazione del tfr può essere richiesta per due volte. 7

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