P.I.F. RAVENNA. D.ssa Paola Fadda PIF Ravenna Ministero della Salute. Roma 11 Giugno 2013
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1 Ministero della Salute DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI P.I.F. RAVENNA
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4 PIF COMUNITARI Dir.97/78/CE - Decisione 2001/812/CE e succ. modifiche Devono essere situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata sul territorio comunitario Sono autorizzati dalla Commissione su proposta dello Stato membro Sono sotto la responsabilità dello Stato Membro REQUISITI
5 Dec. 2009/821/CE STABILISCE: ELENCO DI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI LE MODALITA RELATIVE ALLE ISPEZIONI ESEGUITE DAGLI ESPERTI VETERINARI DELLA COMMISSIONE LE UNITA VETERINARIE DEL SISTEMA TRACES BIP UE = circa 300 PIF ITALIA = 22
6 D. Lgs n. 80 del 25 Febbraio 2000 (Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi) Art. 4 Controlli del veterinario ufficiale 1. Ciascuna partita deve essere sottoposta, presso il posto d'ispezione frontaliero, a controlli veterinari dei quali e' responsabile il veterinario ufficiale.
7 DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 17 aprile /275/CE relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE Prodotti di origine animale destinati all alimentazione animale coperti dai (Reg) UE 1069/2009 e 142/2011 Paglia e fieno
8 D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale Capo II Art. 5. Controlli all'importazione 1. All'atto dell'introduzione nel territorio doganale di un prodotto proveniente da Paesi terzi, l'ufficio doganale competente procede ai controlli previsti dal Re-golamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale idonea attestazione di conformita' del prodotto alle norme igienico-sanitarie, rilasciata dagli uffici dei posti di ispezione frontaliera (PIF) per quanto attiene ai prodotti contenenti in tutto o in parte prodotti di origine animale, di origine vegetale e di origine minerale, gli additivi e le premiscele di additivi destinati all'alimentazione animale comunitario, previa acquisizione di
9 D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale Art. 6. Punti di entrata 1. I punti di entrata per i prodotti di cui all'articolo 5, comma 1 destinati all'alimentazione animale sono quelli indicati nell'elenco redatto e pubblicato a cura dell'unione europea.
10 D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale Art. 7. Controlli veterinari 1. Le autorita' veterinarie di cui all'articolo 5, comma 1, sottopongono ciascuna partita di prodotti ad un controllo documentale, ad un controllo d'identita' ed eventualmente ad un controllo fisico per campione, indipendentemente dalla destinazione doganale, per verificare: a) l'origine del prodotto; b) la natura del prodotto; c) la destinazione successiva, in particolare, nel caso di prodotti non oggetto di armonizzazione comunitaria; d) che le indicazioni che recano corrispondono ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria o, per i prodotti non armonizzati, da quella nazionale; e) che i prodotti non sono stati respinti da altri punti di entrata nel territorio comunitario; f) che i prodotti soddisfano le condizioni fissate dalla normativa comunitaria o, nei settori che non sono ancora stati oggetto di armonizzazione comunitaria, dalla normativa nazionale applicabile. 2. Prima dell'immissione in libera pratica le autorita' di controllo di cui al comma 1 sottopongono i prodotti ad un controllo fisico per campione per accertarne la conformita' ai requisiti prescritti dalle norme vigenti.
11 REG. (CE) N. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Art. 11 (Alimenti e mangimi importati nella Comunità) Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute
12 Art. 2 Dir. 97/78/CE «partita»: una quantità di prodotti della stessa natura, oggetto degli stessi certificati o documenti veterinari, o altri documenti previsti dalla legislazione veterinaria, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso paese terzo o dalla stessa parte di paese terzo;
13 Reg. (CE) 882/2004 TITOLO I Art. 2 (Definizioni) 1) Controllo ufficiale : qualsiasi forma di controllo eseguita dall autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. Reg. (CE) 882/2004 Controlli ESEGUITI: in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione; senza preavviso (salvo se necessaria notifica); periodicamente in base a una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata; in modo uniforme secondo procedure omogenee e documentate efficaci.
14 Reg. (CE) 882/ ) importazione : l immissione in libera pratica di alimenti o mangimi o l intenzione di immettere in libera pratica mangimi o alimenti, ai sensi dell art. 79 del Reg. (CEE) 2913/92, in uno dei territori di cui all allegato I Reg. (CE) 882/ ) introduzione : l importazione definita al punto 15 e l immissione di merci in uno dei regimi doganali di cui all art. 4 par. 16, lettere da b) a f), del Reg. (CEE) 2913/92, nonché il loro ingresso in una zona franca o in un magazzino franco
15 Reg. (CE) 882/2004 TITOLO II CAPO V Controlli ufficiali sull introduzione di mangimi e alimenti provenienti da Paesi Terzi Art.14 (Controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti di origine animale) 1. Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni relative ai controlli veterinari sui mangimi e gli alimenti di origine animale previsti dalla dir. 97/78/CE ( )
16 Riassumendo:P.I.F. IN ITALIA EFFETTUA CONTROLLI SU IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI di MANGIMI VEGETALI MANGIMI MINERALI ADDITIVI E PREMISCELE DI ADDITIVI DESTINATI ALL ALIMENTAZIONE ANIMALE SOTTOPRODOTTI di ORIGINE ANIMALE (S.O.A.) PRODOTTI di ORIGINE ANIMALE (P.O.A.) FARMACI E SOSTANZE FARMACOLOGICAMENTE ATTIVE PER LA PREPARAZIONE DI FARMACI DA UTILIZZARSI NEGLI ANIMALI
17 Per le diverse tipologie di prodotti e sottoprodotti di origine animale esistono : elenchi di Paesi Terzi autorizzati (garanzie di sanità animale e di sanità pubblica). elenchi di stabilimenti autorizzati, pubblicati ed aggiornati dalla Commissione Europea sul sito htm (elenchi per settore produttivo) o htm (elenchi per Paese) modelli di certificato tramite il quale le autorità competenti del Paese Terzo esportatore garantiscono la conformità della partita ai requisiti fissati dalla UE. eventuali misure di salvaguardia presenti a carico del prodotto o del Paese Terzo che sono di immeditata applicazione ed hanno valenza superiore rispetto ai requisiti generali fissati.
18 Ai sensi dell articolo 22 della Direttiva 97/78/CE e dell articolo 53 del Regolamento (CE) 178/2002, qualora sul territorio di un Paese Terzo si manifestino o si diffondano una malattia denunciabile, una zoonosi, situazioni che costituiscano un grave rischio per gli animali o per la salute umana, o qualora si renda necessario per motivi gravi di polizia sanitaria o di protezione della salute umana, anche a motivo di sospensione delle importazioni provenienti dal territorio del Paese Terzo in questione o da parte di esso; fissazione di condizioni particolari per i prodotti provenienti dal territorio del Paese Terzo in questione o da parte di esso; fissazione di requisiti di controllo adeguati, che possono comprendere una ricerca specifica dei rischi per la salute umana o degli animali e, in funzione dell esito di tali controlli, l aumento delle frequenze dei controlli materiali.
19 i mangimi importati nella Comunità devono soddisfare i requisiti generali stabiliti nel Regolamento (CE) n. 178/2002 (articolo 11: i mangimi importati nella Comunità per essere immessi sul mercato devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le disposizioni ivi contenute ) e le condizioni d importazione stabilite nel Regolamento (CE) n. 183/2005 (articolo 23).a) il paese terzo di invio deve figurare in un elenco, redatto secondo la procedura del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali, di Paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi; b) lo stabilimento di invio deve figurare in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal paese terzo, di stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi; c) il mangime è stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell elenco di cui alla lettera b) o nella Comunità; d) il mangime soddisfa i requisiti stabiliti nel Regolamento (CE) n. 183/2005 o le condizioni che la Comunità riconosce come almeno equivalenti a ciò o i requisiti contenuti in eventuali accordi specifici fra Comunità e paese esportatore. Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), relativi ai Paesi terzi e agli stabilimenti di invio, sono già stati predisposti per le materie prime per mangimi di origine animale e per gli alimenti destinati ad animali da compagnia, le interiora aromatizzanti e gli articoli da masticare disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), per tutti i mangimi diversi da quelli sopraindicati, non sono ancora stati predisposti e pertanto il Regolamento (CE) n. 183/2005 prevede, nelle more della predisposizione, che le importazioni continuino ad avvenire secondo le condizioni stabilite dall articolo 6 della Direttiva 98/51/CE, recepita nel nostro ordinamento col DPR 433/2001, in particolare all articolo 15.
20 Reg. (CE) 882/2004 TIPO DI CONTROLLO: Documentale: (obbligatorio su ogni partita) l esame dei documenti commerciali/sanitari che accompagnano la partita; D identità: ispezione visuale per assicurare che i certificati e i documenti che accompagnano la partita corrispondano alla etichettatura e al contenuto della partita; il controllo d identità sulle partite in importazione dei mangimi non di origine animale deve essere fatto a campione e non in modo sistematico. controllo d identità su almeno il 50% delle partite in argomento.reg. (CE) par. 1 Ministero random identity check D.ssa Paola art. Fadda 16, PIF Ravenna della Salute Roma 11 Giugno 2013n. 882/2004,
21 Reg. (CE) 882/2004 Materiale: controllo delle caratteristiche organolettiche, un controllo dei mezzi di trasporto, imballaggi, etichettatura, temperatura; inoltre campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio nonché ogni altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa non sempre obbligatorio: controlli ridotti p.o.a. in base a Dec. 94/360/Cee - paesi terzi presenti nella lista dei paesi terzi autorizzati per quel prodotto, - paesi terzi che hanno una lista di stabilimenti approvati. - prodotti per i quali esiste un modello di certificato di sanita animale o salute pubblica
22 Reg. (CE) 882/ Campionamento per analisi: prelievo di un mangime, alimento o qualsiasi sostanza per verificare,mediante prove di laboratorio, la conformità della partita alle normative comunitarie specifiche. Metodi di campionamento ed analisi devono essere conformi alle norme comunitarie oppure: - Norme CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) in assenza di norme CE o protocolli internazionali o accettati da legislazione nazionale - Metodi sviluppati sulla base di protocolli scientifici
23 Reg. (CE) 882/2004 I campioni devono essere manipolati ed etichettati in modo da garantire validità della operazione sia sotto l aspetto giuridico che analitico Diritto di controanalisi si applica anche alle partite importate (accertare che non siano nocive per salute umana/animale)
24 IMPORTANTE QUANDO SONO PRELEVATI CAMPIONI LE A.C. INFORMANO I SERVIZI DOGANALI E GLI OPERATORI INDICANDO LO STATO DELLA PARTITA (VINCOLO SANITARIO/INDAGINE CONOSCITIVA CON OBBLIGO DI TRACCIABILITA ) IN ATTESA DELL ESITO DELLE ANALISI
25 Reg. (CE) 882/2004 DIRITTO di CONTRANALISI per gli OPERATORI (Art. 11 comma ; Art. 19 ; Art. 54 ) Le A.C. fissano procedure adeguate per garantire il diritto degli operatori (mangimi/alimenti) i cui prodotti sono oggetto di campionamento ed analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti Le A.C. devono fornire un numero sufficiente di campioni agli operatori per un eventuale parere di esperti (salvo casi prodotti deperibili o poco substrato)
26 Reg. (CE) 882/2004 Le decisioni sulle partite sono soggette al diritto di ricorso di cui all Art paragrafo 3 L operatore deve essere informato sui diritti di ricorso avverso le decisioni delle A.C. in caso di non conformità della partita, e sulla procedura e sui termini applicabili.
27 SISTEMI di CONTROLLO UFFICIALI Piano di monitoraggio/piani nazionali pluriennali integrati eseguiti: senza preavviso, periodicamente, con frequenza appropriata, in base a valutazione del rischio Sospetta non conformità (se sussistono dubbi sulla identità, provenienza,destinazione, conservazione, corrispondenza tra partita e certificato) Infrazione grave o ripetuta (pregressi esiti sfavorevoli nell ambito delle procedura RASFF) Misure Rafforzate o previste da Decisioni e Regolamenti specifici
28 Il Piano Nazionale Alimentazione Animale è stato predisposto dal Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari. Piano Nazionale Alimentazione Animale
29 FOLLOW UP DEI CONTROLLI Emissione del DVCE DCE DVE e Sistemi informativi DVCE Documento Veterinario Comune di Entrata di cui al Reg. (CE) 136/2004/CE per S.O.A. e P.O.A - Sistema TRACES DCE Documento Comune di Entrata di cui al Reg. (CE) n. 669/2009 per mangimi vegetali, minerali, additivi destinati all alimentazione animale - Sistema SINTESI DVE Documento Veterinario di Entrata per prodotti soggetti a normativa nazionale (es. sostanze farmacologicamente attive, farmaci veterinari, prodotti soggetti ad Aut. Min.) - Sistema SINTESI certificato di cui all articolo 9 della Direttiva 95/53/CE e il cui modello è stato stabilito dalla Direttiva 98/68/CE recepita in Italia con Decreto Direttoriale del Ministero delle Finanze del 6 maggio 1999 qualora la partita non venga immessa in libera pratica nel territorio nazionale, ma venga destinata ad un altro Stato membro della Unione Europea
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33 FOLLOW UP DEI CONTROLLI - ESITO SFAVOREVOLE Rispedizione della partita verso P.T. Distruzione della partita qualora misure sanitarie restrittive lo impongano - materiale categoria 2 ai sensi del Reg. (UE) 1069/2009 e 142/2011 Destinazione ad usi diversi Trattamenti speciali (art. 20 Reg (CE) 882/2004), compresa decontaminazione, esclusa diluizione
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36 Comunicazione della Notifica * Identificazione del pericolo/rischio e risultati di prove/analisi che permettono di valutarne l importanza: biologico chimico fisico alterazioni organolettiche altri (etichettatura, confezionamento, ) * Identificazione precisa del prodotto * Informazioni utili per il rintraccio del prodotto * Provvedimenti adottati al fine di prevenire il rischio per il consumatore
37 RASFF FEED: NOTIFICHE IN IMPORT (DAL 1/1/ AL 8/05) Totale notifiche: 229 FEED ADD 12 DIOSSINA / PCB (6) CADMIO (2) ARSENICO (1) SELENIO (1) ALTRO (2) FEED PET 37 SALMONELLA / ENTEROBACTERIACEAE (22) MERCURIO (4) ARSENICO (7) ALTRO (4) FARINA PESCE 36 SALMONELLA / ENTEROBACTERIACEAE (28) ARSENICO (1) CADMIO (1) ALTRO (controlli doc. /identità sfav.) (6) MAT. PRIME VEGETALI 76 SALMONELLA (44) AFLATOSSINA (12) OGM non aut. (1) PESTICIDI (8) DIOSSINA (1) GOSSIPOLO LIBERO (semi cotone) (5) MUFFE VISIBILI (3) PIOMBO (1) ALTRO (1) ARACHIDI SGUSCIATE 62 AFLATOSSINA (62) (Groundnut Kernels for Birdfeed) ALTRI P.O.A. ALTRO (mangime complementare) 5 1 SALMONELLA / ENTEROBACTERIACEAE (4) DIOSSINA (1) RESIDUI sost. farm. attiva (1)
38 Prov e nie nza notifiche (P.T.) e irre golarità riscontrate Notifiche RASSF (maggio) Aflatossine Cd/Pb/Hg/As/Se microbiologiche Diossina/PCB/Pesticidi altro Ind ia Tha il an di a Si n gap ore /Ma les... Gia ppo ne Cin a co/m aur i ta. Ma.. uri t ius/ Mo zam... Tog o/g han a Sud Afri ca Ucr ai n a/r uss i a/... Ser bi a /Cr oaz ia Kaz ak is tan Nuo va ze la nda Egi tto Ma roc Arg ent i na /B ra s il e Cil e /Pe ru'/ Co lom Nic... ara gua /P a ra... US A /C ana da
39 Attivita Anno 2012
40 DOCUMENTI RILASCIATI DAL P.I.F. RAVENNA NELL ANNO 2012: DCE emessi n. 540 (materie prime vegetali, minerali, additivi, uso feed) DVE n. 39 Sistema informativo Sintesi (sost.farmacologicamente attive) DVCE emessi n. 94 (p.o.a uso pet food, p.o.a uso tecnico, p.o.a. uso food) Totale n. 673 Attestazioni Veterinarie Sistema informativo TRACES
41 Additivi 2012 : Quantità in % 1% 3% 3% 1% 2% 1% 1% 5% TONN % ac. Folico colina clinoptilolite d-calcio pantotenato/ac.pantotenico diossido silicio metionina lisina inositolo/mesoinositolo manganese (ossido/solfato) ossido zinco pentasodio trifosfato zinco solfato monoidrato sodio diacetato vitamine xantofille
42 Additivi 2012: Partite in % 2% 1% Partite Totali n % 7% 3% 8% 6% 49% 5% 7% 1% 1% 6% 3% ac. Folico colina lisina d-calcio pantotenato/pantotenico diossido silicio metionina inositolo/mesoinositolo manganese (solfato/ossido) zinco (solfato/ossido) sodio diacetato pentasodio trifosfato solfato di ferro vitam ine clinoptinolite xantofille
43 Flussi 2012 Mat. Prime Minerali uso Feed : Bicarbonato di Na Partite n. 12 Tonn
44 Flussi 2012 Vegetali : Quantità in % farina soia conc de r ivati s oia (far,bucce tte,plt) semi soia piselli 0% guar 22% semi cotone m e las s o 1% lino semi 40% bietola borlanda gr ano m ais 12% 4% 2% 2% 2% 3% 11% gir as ole (far -plts -s e m i) glicerina altri (< 3 partite) 11 diverse tipologie di prodotti Partite arrivate : 379 Tonnellate Complessive:
45 Flussi 2012 Vegetali : Partite in % farina soia conc de r ivati s oia (far,bucce tte,plt) semi soia piselli guar 2% 13% 27% 10% semi cotone m e las s o lino semi bietola borlanda 14% 3% grano mais 5% 2% 4% 4% 2% 7% 3% gir as ole (far -plts -s e m i) altri (< 4 partite) 9 diverse tipologie di prodotti Partite arrivate : 379 Tonnellate Complessive:
46 Prodotti di origine animale Uso Feed 2012 n. 27 partite di FARINA DI PESCE pari a TONN prov. PERU /Mauritania/Mauritius Prodotti origine animale uso Tecnico 2012 n. 4 partite di PIUME pari a TONN 83
47 Prodotti origine animale Uso FOOD 2012 Partite in % 2% 5% 10% 8% 19% 56% BU D ELLA C AR N I PR OD OTTI PESC A MIELE OVOPR OD OTTI reim portazione Partite n. 63 Tonn. Complessive: 940
48 Importazioni 2012:Quantitativi QUANTITA (TONN) Mangimi Vegetali Mangimi Minerali Additivi Mangimi O.A Alimenti O.A. 940 Altri prodotti O.A. Totale 83
49 Partite arrivate anni suddivisione per tipologia vegetali p.o.a. feed 250 additivi (compresi minerali) p.o.a food p.o.a tecnico
50 Campionamenti 2013 (aggiornamento maggio 2013) n. camp. Prodotto Prov. Ricerca Obbligatorio (O) P.monitoraggio (Fac.) esito 1 Ossido di manganese INDIA Arsenico O Fav. 2 Farina di guar India Pentaclorofenolo O Fav. In attesa 4 Farina di pesce Peru Frammenti ossei O Fav. 1 Farina di pesce Mauritius Frammenti ossei O Fav. 1 Farina di pesce Mauritius Salmonella/Enterob F acteriaceae Sfav. Gossipolo libero Fav. 1 Semi di cotone Togo F trattamento Totale campionamenti 22 (di cui 12 Piano monitoraggio) 3 esiti sfavorevoli 4 notifiche RASFF
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64 Trattamento con acidi organici: Farina di Soia Salmonella Lexington, Salmonella Cubana miscela di acidi organici (a.lattico, a.acetico, a.formico) spruzzato tramite ugelli su matrice distribuita in monostrato su redler
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75 Trattamento termico farina di pesce Salmonella Muenster, Salmonella Senftenberg Trattamento termico almeno a 71 C per almeno 30 (l impianto è regolato a 90 C per 30 ) portata di 4/5 tonnellata / ora anche a portata massima almeno 20 complessivi
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83 Sportello Unico Doganale porto di Ravenna individuato come ufficio pilota completa digitalizzazione del processo di sdoganamento delle merci: processo che coinvolge numerosi soggetti facenti capo a differenti Amministrazioni Dal 12 febbraio operativa nello scalo ravennate nuova procedura che consente di abbattere drasticamente i tempi di attesa per lo svincolo delle merci e di ridurre i costi sopportati dagli operatori chiamati finora a fornire più volte alle diverse Amministrazioni le medesime informazioni effettuazione di controlli nel medesimo luogo e nel medesimo momento da parte delle diverse Autorità (doganale, sanitaria, veterinaria, etc.) coinvolte nello sdoganamento delle merci Le Amministrazioni partecipanti -Agenzia delle Dogane -PIF -Posti di Ispezione Frontaliera -USMAF -Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera
84 Sito Agenzia Dogane per dettaglio info /operatore/aree+tematiche/sportellounicodoganale/introdu zione+sportello+unico+doganale
85 Grazie per l attenzione
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