INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO
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- Arianna Mauri
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1 INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO INDICAZIONI GENERALI Interventi agevolabili Per gli interventi finalizzati al risparmio energetico è stata prevista una detrazione di imposta pari al: 55%, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1 gennaio a l 5 giugno 2013; 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre Per gli interventi riguardanti parti comuni degli edifici condominiali o tutte le unità immobiliari di un condominio, la detrazione del 65% spetta anche per le spese sostenute dal 1 gennaio al 30 giugno 2014, da indicare nella prossima dichiarazione dei redditi. Le spese in esame, sostenute ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, devono essere relative: alla riqualificazione energetica degli edifici; agli interventi sull involucro degli edifici; all installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; - alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Dal 1 gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Caratteristiche della agevolazione. L agevolazione presenta, in linea generale, le caratteristiche e le regole previste per la detrazione delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio differenziandosi, tuttavia, rispetto: all entità dell importo detraibile, al numero di rate, ad alcuni aspetti procedurali. Infatti, innovando la disciplina ordinariamente prevista per le detrazioni d imposta, il legislatore ha definito, per ciascun intervento agevolabile, l importo massimo di detrazione fruibile, anziché il limite di spesa su cui applicare la percentuale di detrazione. ATTENZIONE Le norme di attuazione in materia sono state individuate dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze, emanato in concerto con il Ministro dello sviluppo e- conomico dell 11 marzo 2008 e successivamente più volte modificato. L evoluzione della normativa. Il beneficio fiscale, originariamente previsto per il solo periodo d imposta 2007, è stato prorogato dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) per le spese sostenute entro il 31 dicembre La stessa Legge ha integrato la disciplina della detrazione estendendo il beneficio ad altre tipologie di interventi quali la sostituzione di impianti di: climatizzazione invernale non a condensazione, effettuati entro il 31 dicembre 2009; climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, effettuati entro il 31 dicembre Dd 1
2 La Legge di Stabilità 2011 (Legge 220/2010) ha fissato al 31 dicembre 2011 la scadenza della detrazione del 55%. Il più volte richiamato D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 ha disposto la proroga dell agevolazione fiscale per tutto l anno Infine il Decreto Legge n. 63 del 2013 ha disposto la proroga dell agevolazione al 31 dicembre 2013 e al 31 giugno 2014 per gli interventi riguardanti parti comuni condominiali. Riferimenti Legge finanziaria n. 296, commi da 344 a 349 Legge finanziaria n.244, commi da 20 a 24 DMEF Circolare AE del , n. 36 Decreto Interministeriale e Legge stabilità 2011, art. 1, co.48 allegato 1 D.L. 63/2013 Regole generali. L agevolazione è ammessa, come tutte le detrazioni d imposta, entro il limite che trova capienza nell imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. La detrazione compete per le spese sostenute nell anno e rispetta rigorosamente il criterio di cassa. Rileva, quindi, la data in cui è stato effettuato il pagamento (bonifico) e non quella di emissione della fattura, Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell edificio la detrazione compete con riferimento all anno di effettuazione del pagamento (bonifico) da parte dell amministratore del condominio. In questo caso, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, sempre che quest ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. Non cumulabilità tra interventi di recupero del patrimonio edilizio e 55% Non cumulabilità tra contributi pubblici e 55% Per la tipologia degli interventi previsti la detrazione del 55 % o 65% si sovrappone in molti casi a quella spettante per il recupero del patrimonio edilizio. Il Decreto di attuazione specifica che le agevolazioni fiscali non sono tra loro cumulabili e pertanto il contribuente può avvalersi, per le medesime spese, soltanto dell una o dell altra rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna di esse. Fino al 31 dicembre 2008, il beneficio fiscale era compatibile, invece, con altre a- gevolazioni di natura non fiscale (contributi, finanziamenti, eccetera) previsti in materia di risparmio energetico, erogati dal comune, dalla provincia o dalla regione o da altri enti locali. In presenza di contributi, l importo ammesso in detrazione deve corrispondere al costo effettivamente rimasto a carico del contribuente. Qualora l erogazione di contributi avvenga successivamente e, quindi, la detrazione sia stata calcolata sull intera spesa, l ammontare del contributo dovrà essere assoggettato a tassazione separata. ATTENZIONE Si evidenzia che il D.Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008, attuativo della direttiva 2006/32/CE relativa al miglioramento dell efficienza dell energia, ha previsto che dal 1 gennaio 2009, gli incentivi di ogni natura riconosciuti dallo Stato per la promozione dell efficienza energetica, non siano cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali. Il contribuente, pur avendo richiesto per il medesimo intervento l assegnazione di Dd 2
3 eventuali contributi erogati da Enti locali o dalla Comunità Europea, può avvalersi della detrazione del 55 per cento fermo restando che qualora questi gli vengano effettivamente riconosciuti ed intenda beneficiarne, dovrà restituire la detrazione già utilizzata in dichiarazione anche per la parte non coperta da contributo presentando una dichiarazione correttiva ovvero una dichiarazione integrativa a proprio sfavore secondo termini e modalità previsti dalla norma. Riferimenti Tabella riepilogativa Allegato 2 circolare 21E del dell Agenzia delle Entrate. La tabella che segue riassume gli interventi che, attualmente, danno diritto alla detrazione. TIPO di ONERE Interventi di riqualificazione energetica Interventi sull involucro edilizio (pareti, pavimenti, finestre) Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale dal contribuente ONERE SOSTENUTO per familiari a carico per familiari non a carico SI NO NO SI NO NO SI NO NO SI NO NO Dd 3
4 INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO IMMOBILI e SOGGETTI INTERESSATI Immobili oggetto degli interventi. La detrazione relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, a differenza di quanto previsto per quella connessa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che è espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati situati nel territorio dello Stato: di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, compresi quelli strumentali; già esistenti, escludendo gli edifici di nuova costruzione. La prova della esistenza dell edificio è fornita: dall iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, dal pagamento dell ICI o dell IMU, ove dovuta. Esclusione per gli edifici di nuova costruzione. Chi ha diritto alla detrazione. Gli edifici di nuova costruzione sono esclusi dall agevolazione. L esclusione è coerente con la finalità della norma che amplia la gamma delle incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ma tiene conto che la normativa di settore adottata a livello comunitario prevede che tutti i nuovi edifici siano assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. Sono ammessi a fruire della detrazione tutti i contribuenti residenti o meno nel territorio dello Stato, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui siano titolari: le persone fisiche compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti, i soggetti titolari di reddito d impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). Ulteriori requisiti per aver diritto alla detrazione. Ulteriore requisito è il possesso o la detenzione dell immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. Hanno, quindi, diritto alla detrazione: il proprietario o il nudo proprietario; il titolare di un diritto reale di godimento sull immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie); i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; chi detiene l immobile in comodato. Il diritto alla detrazione dei familiari. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento, purché: sostengano le spese, le fatture e i bonifici siano a loro intestati, i lavori siano eseguiti su immobili appartenenti all ambito privatistico, cioè nei quali si esplica la convivenza (sono, quindi, esclusi quelli eseguiti su immobili strumentali), Dd 4
5 la convivenza abbia carattere di stabilità (non sia episodica) e sussista fin dal momento in cui iniziano i lavori. Si ricorda che sono definiti familiari, il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado. Riferimenti normativi: Circolare AE n. 34 del , risposta 11.2 Il diritto alla detrazione del promissorio acquirente. In analogia a quanto previsto per la detrazione su interventi di recupero del patrimonio edilizio se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita, il promissorio acquirente dell immobile ha diritto a fruire della detrazione qualora sia stato immesso nel possesso ed esegua gli interventi a proprio carico. E però necessario che il contratto preliminare sia stato registrato presso l Ufficio competente, mentre non è richiesta l autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del promettente venditore perché tale autorizzazione è implicitamente accordata in conseguenza dell anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente. Casi di variazione della titolarità. Compravendita e donazione. In analogia a quanto previsto dalla prassi e dalla norma relativa al recupero del patrimonio edilizio le variazioni della titolarità dell immobile sul quale vengono effettuati gli interventi finalizzati al risparmio energetico prima che sia trascorso l intero periodo per fruire della detrazione, comporta, nei casi più frequenti, il trasferimento della detrazione stessa. COMPRAVENDITA. Nel caso di compravendita di immobile sul quale è stato eseguito l intervento agevolabile prima che sia trascorso l intero periodo di godimento della detrazione, il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all acquirente persona fisica dell immobile, salvo diverso accordo tra le parti. DONAZIONE. Se il soggetto che ha eseguito l intervento (donante) dona l immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest ultimo, salvo diversa previsione presente nell atto di donazione. Vendita di quota dell immobile. In analogia a quanto previsto dalla prassi e dalla norma relativa al recupero del patrimonio edilizio, la vendita di una quota dell immobile non è idoneo a determinare un analogo trasferimento del diritto alla detrazione, che può verificasi soltanto nell ipotesi di cessione dell intero immobile, la vendita di una quota di proprietà che determina il consolidamento dell intera proprietà dell immobile in capo all acquirente, determina il trasferimento della residua detrazione al soggetto che ha acquisito la proprietà esclusiva, salvo diverso accordo tra le parti. Casi di successione ereditaria. In caso di morte del soggetto titolare di diritti sull immobile oggetto dell intervento, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi. In questo caso, la detrazione compete solo qualora l erede conservi la detenzione materiale e diretta dell immobile. Dd 5
6 Nel caso di coniuge che ha rinunciato all eredità, pur mantenendo il diritto di a- bitazione, è stato precisato che la rinuncia all eredità comporta il venir meno della condizione di erede e quindi, egli non possa fruire delle quote residue di detrazione. Trasferimento dell inquilino e del comodatario. La cessazione dello stato di locazione o comodato non comporta il venire meno del diritto alla detrazione in capo all inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento. Diversamente, in caso di decesso del detentore la detrazione non si trasmette agli eredi. Dd 6
7 INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO INTERVENTI AGEVOLABILI Interventi di riqualificazione energetica. Interventi sull involucro degli edifici. Installazione di pannelli solari. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (di cui all art. 1, comma 344). Si intendono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell edificio. Per questa tipologia di intervento non sono state stabilite quali opere o impianti debbano essere realizzati per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. Quindi, la categoria interventi di riqualificazione energetica comprende qualsiasi intervento, o insieme di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. L indice di prestazione energetica deve essere calcolato con riferimento al fabbisogno energetico dell intero edificio e non a quello delle singole unità che lo compongono. Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%) la detrazione massima prevista per questi interventi è pari a ,00 euro e corrisponde ad una spesa di ,18 euro. Per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (detrazione al 65%) la detrazione massima prevista per questi interventi è sempre pari a ,00 euro ma corrisponde ad una spesa di ,15 euro. Interventi sull involucro degli edifici (di cui all art. 1, comma 345). Si tratta di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali (pareti generalmente esterne), strutture opache o- rizzontali (coperture, pavimenti), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano determinati requisiti di trasmittanza termica. Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%), la detrazione massima prevista per questi interventi è pari a ,00 euro e corrisponde ad una spesa di ,90 euro. Per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (detrazione al 65%), la detrazione massima prevista per questi interventi è sempre pari a ,00 euro ma corrisponde ad una spesa di ,69 euro. Installazione di pannelli solari (di cui all art. 1, comma 346). Per tali interventi si intende l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%) la detrazione massima prevista per questi interventi è pari a ,00 euro e corrisponde ad una spesa di ,90 euro. Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 65%) la detrazione massima prevista per questi interventi è sempre pari a ,00 euro ma corrisponde ad una spesa di ,69 euro. Dd 7
8 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (di cui all art. 1, comma 347). Questi interventi consistono nella sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1 gennaio 2008 rientra in tale tipologia anche la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia. Danno, inoltre, diritto all agevolazione gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore. A partire dal 1 gennaio 2012 sono compresi anche g li interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 55%) la detrazione massima prevista per questi interventi è pari a ,00 euro e corrisponde ad una spesa di ,45 euro. Per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione al 65%) la detrazione massima prevista per questi interventi è sempre pari a ,00 euro ma corrisponde ad una spesa di ,84 euro. Tipologie di spese agevolabili Riassumendo Per ogni intervento su descritto, è possibile fruire della detrazione anche per le spese relative a: prestazioni professionali necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta; opere edilizie funzionali e strettamente connesse alla realizzazione dell intervento di risparmio energetico. Per ciascun intervento sono state definite le condizioni ai fini della detraibilità e le ulteriori spese ammesse. La norma prevede limiti di detraibilità fissati in relazione ai singoli interventi agevolabili. La tabella riassume le diverse tipologie di intervento e l importo della detrazione massima fruibile. Tabella TIPO di INTERVENTO Interventi di riqualificazione e- nergetica Interventi sull involucro edilizio (pareti, pavimenti, finestre) Installazione pannelli solari per la produzione di acqua calda Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. SPESA AMMESSA al 55% SPESA AMMESSA al 65% DETRAZIONE MASSIMA , , ,00 109,090, , , , , , , , ,00 Dd 8
9 Il limite massimo di detrazione è riferito all unità immobiliare oggetto dell intervento e, pertanto, in caso di comproprietà o di contitolarità di un diritto reale, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di possesso, ha diritto alla detrazione in relazione: alle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico; sempre nel rispetto dei limiti previsti. Per quanto concerne gli interventi condominiali l ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l edificio, tranne nel caso in cui l intervento di riqualificazione energetica si riferisca all intero edificio e non a parti di esso. Esempio L esempio che segue ci aiuta a comprendere meglio come suddividere la detrazione in caso di spese sostenute da due comproprietari di un immobile su cui sono stati effettuati interventi sull involucro dell edificio. Per un unità immobiliare, posseduta in comproprietà, due soggetti hanno sostenuto nel 2013 (fino al 5 giugno) le seguenti spese per un intervento sull involucro dell edificio: - soggetto A ,00; - soggetto B ,00. In questo caso, poiché è stato superato il limite massimo ammesso di intervento per immobile ( ,90), l importo che potrà essere indicato nella dichiarazione di ciascun comproprietario è ,00. La tabella che segue sintetizza l esempio appena proposto. Tabella Anni precedenti Anno 2013 (*) Limite complessivo Contitolari Spesa sostenuta Importo ammesso Spesa sostenuta Importo ammesso ammesso A < ,90 B < ,90 La spesa per l intervento sull immobile è ricondotta a ,90 (*) per spese sostenute e pagate entro il La prosecuzione di interventi. A partire dal 2008, ai fini del computo del limite massimo di detrazione ammessa per le spese sostenute che si configurano come prosecuzione di interventi: appartenenti alla stessa categoria, effettuati sullo stesso immobile, occorre tener conto anche della detrazione fruita negli anni precedenti. Esempio L esempio che segue ci aiuta a comprendere meglio come calcolare l importo della detrazione spettante nel caso di interventi che proseguono nell anno successivo a quello in cui sono iniziati. Un contribuente, unico proprietario di un unità immobiliare, ha sostenuto le seguenti spese per la sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale: nel 2012, ,00; nel 2013 (fino al 5 giugno), in prosecuzione del medesimo intervento, ,00. In questo caso, il limite massimo personale di ,00 è stato superato, quindi, l importo della spesa sostenuta fino al 5 giugno 2013,nel 2012 che potrà essere indicata in dichiarazione è pari a ,00, dato dalla seguente operazione: ,00 (limite massimo) ,00 (spesa sostenuta nel 2012) = ,00. La tabella che segue sintetizza l esempio appena proposto. Tabella Anno 2012 Anno 2013 Limite personale Spesa sostenuta Importo ammesso Spesa sostenuta (*) Importo ammesso ammesso ,45 (*)-fino al Dd 9
10 Prosecuzione di interventi in caso di contitolarità. Esempio In analogia a quanto previsto per la detrazione su interventi di recupero del patrimonio edilizio, per verificare l ammontare delle spese sostenute dal contribuente e dagli altri contitolari dell immobile nel corso degli anni, il contribuente deve produrre una dichiarazione, debitamente datata e sottoscritta, diretta ad attestare l importo delle spese sostenute da ciascuno dei contitolari distintamente nei diversi periodi d imposta. L esempio che segue ci aiuta a comprendere meglio come calcolare l importo della detrazione spettante nel caso di interventi che proseguono nell anno successivo a quello in cui sono iniziati, effettuati da due comproprietari. Per una unità immobiliare, posseduta in comproprietà, due soggetti hanno sostenuto le seguenti spese per l installazione di pannelli solari: nel 2012, il soggetto A euro ,00; nel 2012 il soggetto B euro ,00 nel 2013 (fino al 5 giugno), il soggetto A euro ,00 nel 2013 (fino al 5 giugno), il soggetto B euro ,00 In questo caso i soggetti non hanno raggiunto il limite personale, ma devono rispettare il limite massimo ammesso di intervento per immobile. Nella dichiarazione dei redditi di entrambi, quindi, potrà essere indicata una spesa ammessa per il 2013 pari a euro ,00. La tabella che segue sintetizza l esempio appena proposto. Tabella Anni precedenti Anno 2013 (*) Limite complessivo Contitolari Spesa sostenuta Importo ammesso Spesa sostenuta Importo ammesso ammesso A < ,90 B < ,90 La spesa per l intervento sull immobile è ricondotta al limite di ,90 (*) spesa sostenuta fino al 5 giugno Più interventi sullo stesso immobile. Esempio Gli importi di ,00 euro, ,00 euro e ,00 euro, stabiliti in relazione ai singoli interventi agevolabili, rappresentano il limite massimo del risparmio d imposta ottenibile mediante la detrazione. Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempre che cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. L esempio che segue ci aiuta a comprendere meglio come calcolare l importo della detrazione spettante nel caso di più interventi effettuati sullo stesso immobile. Un contribuente ha effettuato fino al 5 giugno 2013 i seguenti interventi: installazione di pannelli solari, per la quale ha sostenuto spese pari ad ,00; sostituzione dell impianto di climatizzazione invernale, per la quale ha sostenuto spese pari ad ,00. In questo caso il contribuente può fruire della detrazione per le spese sostenute in relazione ad entrambi gli interventi effettuati, ma deve rispettare il limite massimo ammesso per ciascuno di essi. La tabella che segue sintetizza l esempio appena proposto. Tabella Anno 2013 (*) Intervento Spesa sostenuta Importo ammesso Installazione pannelli solari Sostituzione impianto di climatizzazione invernale (*) spesa sostenuta fino al 5 giugno Limite per singolo intervento La rateizzazione. A seguito di vari interventi normativi il numero di rate in cui suddividere la detrazione: varia da 3 a 10, per le spese sostenute nell anno d imposta 2008, è pari a 5, per le spese sostenute negli anni d imposta 2009 e 2010, è pari a 10 per gli anni d imposta 2011, 2012 e 2013 Riferimenti Riferimento normativo: DL. 185/2008 convertito con modifiche in legge , n. 2, articolo 29, comma 6. Dd 10
11 INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO ADEMPIMENTI Adempimenti. Per fruire della detrazione del 55% - 65% è necessario assolvere ad una serie di a- dempimenti stabiliti dal Decreto Ministeriale del 19 febbraio Il contribuente, infatti, deve aver: effettuato i pagamenti secondo le modalità stabilite; acquisito, al termine dei lavori, i documenti e le certificazioni previste; trasmesso, al termine dei lavori, alcuni documenti all ENEA; trasmesso, per le spese sostenute dal 2009 relative ad interventi che proseguono oltre l anno d imposta, apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate; conservato la documentazione relativa agli interventi realizzati. ATTENZIONE Il contribuente non in possesso dei documenti e delle certificazioni previste, in quanto l intervento è ancora in corso di realizzazione, può fruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d imposta, a condizione che attesti che i lavori non sono stati ultimati. La comunicazione di inizio lavori. Per fruire dell agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L effettuazione degli interventi, pertanto: non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confronti dell Amministrazione finanziaria, né dall invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, salvo che quest ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. La documentazione. È necessario che le spese per le quali si intende fruire della detrazione siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti: il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il codice fiscale o la partita IVA del soggetto a favore del quale è effettuato il pagamento; la causale del versamento. In presenza di più soggetti che sostengono la spesa e intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il codice fiscale di tutti coloro che sono interessati al beneficio fiscale. Le eccezioni. Le certificazioni Come per la detrazione su spese di recupero del patrimonio edilizio, non è necessario utilizzare il bonifico per: il pagamento delle ritenute d acconto sui compensi corrisposti ai professionisti, l imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori. Per fruire dell agevolazione fiscale il contribuente deve aver acquisito i seguenti documenti: Dd 11
12 . l asseverazione; l attestato di certificazione (o qualificazione) energetica; la scheda informativa relativa agli interventi realizzati. L asseverazione, l attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato. L asseverazione. L asseverazione, redatta da un tecnico abilitato, consente di dimostrare che l intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti. In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio l asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. Questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, qualora riguardi interventi di sostituzione di finestre e infissi o interventi per la climatizzazione invernale di potenza non superiore a 100 kw. In base alle nuove disposizioni, per i lavori conclusi dal 6 agosto 2009, la asseverazione può essere: sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate; esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici. La certificazione energetica. L attestato di certificazione (o qualificazione) energetica comprende i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio. Tale certificazione è prodotta dal tecnico abilitato che è tenuto ad utilizzare le procedure stabilite dagli enti locali, al termine dei lavori. In assenza delle citate procedure, sempre a fine lavori, il tecnico abilitato deve redigere un attestato di qualificazione energetica predisposto in conformità allo schema riportato nell Allegato A del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico dell 11 marzo Le eccezioni. Quando non è necessario lo attestato di certificazione energetica. Non è richiesta la predisposizione e l invio all ENEA dell Allegato A: per gli interventi di sostituzione delle finestre (comprensive di infissi) in singole unità immobiliari e per interventi di installazione di pannelli solari, realizzati dal 1 gennaio L obbligo rimane, invece, per le spese sostenute nel 2007; per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale conclusi dal 15 agosto L obbligo rimane, invece, per gli interventi conclusi precedentemente. Dd 12
13 La scheda informativa. Il contribuente deve acquisire la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell allegato E del decreto attuativo. Se l intervento, effettuato nell anno 2008, riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l installazione di pannelli solari, il contribuente deve acquisire la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell allegato F. La scheda deve contenere le seguenti informazioni: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese; i dati identificativi dell edificio; la tipologia dell intervento eseguito; il risparmio di energia che ne è conseguito; il costo dell intervento al netto delle spese professionali; l importo delle spese utilizzato per il calcolo della detrazione; il costo delle spese professionali. Trasmissione telematica all ENEA Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all ENEA: copia dell attestato di certificazione o di qualificazione energetica (Allegato A del decreto); la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E o F del decreto). La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito ottenendo la ricevuta informatica (codice CPID) che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa ed acquisita. ATTENZIONE Per fine dei lavori si intende il collaudo delle opere. Decorrenza temporanea della trasmissione telematica all ENEA. Circa l individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 90 giorni di tempo necessari per l invio della documentazione all ENEA, l Agenzia delle Entrate ha stabilito che lo stesso debba essere individuato nel giorno del c.d. collaudo dei lavori. Riferimenti Risoluzione AE n. 244 del Come si considerano i 90 giorni in assenza di collaudo. Nel caso di interventi per i quali non è previsto il collaudo, come ad esempio la sostituzione di finestre comprensive di infissi, ai fini del rispetto dei termini previsti per l invio della documentazione all Enea, il contribuente può provare la data di fine lavori anche con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o tecnico che compila la scheda informativa). Non può, invece, ritenersi valida una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. Riferimenti Circolare 21E del , risposta 3.1 Le eccezioni. Invio telematico all ENEA a cura dello interessato. La documentazione può essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall ENEA. ATTENZIONE. Il nuovo sito ENEA per l invio della documentazione di coloro che hanno ultimato i lavori nel 2009 è stato messo a disposizione a partire dal 30 Aprile Dd 13
14 Errori nella compilazione della scheda informativa per l ENEA. Di conseguenza l ENEA ha comunicato che per gli interventi conclusi entro il 30 gennaio 2009 l'invio della documentazione tecnica prevista in funzione del tipo di intervento allegato F oppure allegato A + allegati E doveva essere effettuato tramite raccomandata semplice. all indirizzo: ENEA, Dipartimento ACS, via Anguillarese 301, Roma, specificando sulla busta Riqualificazione energetica. Anno Nel caso di errori commessi nella compilazione della scheda informativa da inoltrare all ENEA, in via telematica, è possibile procedere a rettifica, anche oltre il termine di novanta giorni dalla fine dei lavori. Il nuovo invio, sempre telematico, deve riguardare non solo la scheda informativa, ma anche l attestato di qualificazione energetica, ove richiesto, in relazione alla tipologia di intervento., deve essere fatto entro la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno a cui si riferisce la spesa. Non è necessario procedere alla rettifica della scheda informativa nell ipotesi in cui: - sia stato indicato un nominativo diverso da quello dell intestatario del bonifico o della fattura, - non sia stato indicato che possono aver diritto alla detrazione più contribuenti. ATTENZIONE Considerato che la detrazione compete solamente in relazione alle spese effettivamente sostenute, in caso di sconti o abbuoni intervenuti successivamente all invio della scheda informativa e vengano restituite somme per le quali in anni precedenti si è già fruito della detrazione, tali somme devono essere assoggettate a tassazione separata. Riferimenti Circolare 21E del , risposta 3.7 Prosecuzione dei lavori. In base alle modifiche apportate dal D.L. n. 185/2008 i contribuenti che intendono fruire della detrazione del 55% - 65% devono assolvere ad un nuovo adempimento nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d imposta nel quale sono iniziati. L obbligo consiste nell invio all Agenzia delle Entrate una apposita comunicazione approvata con il provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 6 maggio I contribuenti devono inviare il modello di comunicazione esclusivamente per comunicare le spese sostenute nei periodi d imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Invio della documentazione all Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d imposta La comunicazione non deve essere presentata: se i lavori sono iniziati e conclusi nel medesimo periodo d imposta; se nel periodo d imposta cui la comunicazione si riferisce non sono state sostenute spese. Le persone fisiche devono inviare la presente comunicazione all Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Quindi le prime comunicazioni dovevano essere inviate a partire dall anno 2010 relativamente a spese sostenute nel Dd 14
15 Modalità di invio della documentazione all Agenzia delle Entrate. La comunicazione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite soggetti incaricati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti). Per gli interventi che proseguono per più periodi d imposta, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. Ad esempio, un contribuente che, nel corso dell anno 2013, ha iniziato lavori per interventi di riqualificazione energetica che proseguono nell anno 2014 e nel 2013 ha sostenuto delle spese relative a tale intervento, deve inviare la comunicazione entro il 31 marzo Mancato invio della comunicazione di prosecuzione. La mancata osservanza del termine o l omesso invio della comunicazione di proseguimento dei lavori entro il 31 marzo non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma è, applicabile una sanzione in misura fissa (da euro 258 a euro 2.065) prevista per l omesso o irregolare invio di ogni comunicazione prescritta dalle norme tributarie. Riferimenti Circolare 21E del , risposta 3.5. La documentazione da conservare. Per fruire dell agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all amministrazione finanziaria: l asseverazione, la ricevuta dell invio della documentazione all ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate, le ricevute del bonifico attestante il pagamento. Nel caso in cui gli interventi riguardino parti comuni di edifici deve essere predisposta, acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Tempi di conservazione della documentazione. Cause di decadenza dal beneficio. Ai fini del riconoscimento del beneficio, i documenti devono essere conservati fino al termine del quarto anno successivo all ultimo utilizzo dell onere. Ad esempio, il contribuente che usufruisce per l ultima volta, nella dichiarazione presentata nel 2013, della detrazione per spese di interventi finalizzati al risparmio energetico, dovrà comunque conservare la documentazione fino al 31 dicembre Come previsto dal regolamento di attuazione la detrazione non viene riconosciuta e l importo, eventualmente fruito, è recuperato nelle ipotesi riportate nella tabella sottostante. Dd 15
16 Tabella ADEMPIMENTO ASSEVERAZIONE INVIO DOCUMENTA- ZIONE all ENEA PAGAMENTI CONSERVAZIONE DOCUMENTI IRREGOLARITA Non è stata predisposta l asseverazione (o, se prevista, la certificazione dei produttori) che consente di dimostrare che l intervento è conforme ai requisiti richiesti. Non sono state trasmesse entro i termini previsti la copia dell attestato di certificazione/qualificazione energetica (Allegato A ) e la scheda informatica (Allegato E o F ) Il pagamento delle fatture non è effettuato secondo le modalità previste. Non sono conservati, trasmessi o esibiti i documenti comprovanti il sostenimento delle spese, a richiesta degli Uffici Finanziari. Dd 16
17 INTERVENTI FINALIZZATI al RISPARMIO ENERGETICO La COMPILAZIONE del MODELLO 730. La sezione III del quadro E Per usufruire della detrazione è necessario compilare la sezione IV del quadro E del modello 730. Per l indicazione delle spese sono disponibili 3 righi. Per ogni anno, per ogni intervento effettuato e per ogni singola unità immobiliare deve essere compilato un singolo rigo. Se gli interventi effettuati sono superiori a 3 si dovranno utilizzare altri modelli 730, secondo le necessità. TIPO di INTERVENTO Interventi di riqualificazione energetica Interventi sull involucro edilizio (pareti, pavimenti, finestre) Installazione pannelli solari per produzione di acqua calda Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale SPESA AMMESSA al 55% SPESA AMMESSA al 65% DETRAZIONE MASSIMA , , , , , , , , , , , ,00 La rateizzazione La compilazione intervento e anno. La detrazione è riconosciuta sulla base di rate annuali, costanti e di pari importo, il cui numero dipende dall anno in cui si sono effettuati i lavori. Per le spese sostenute: nell anno 2008 la detrazione può essere stata ripartita in un numero di rate non inferiore a tre e non superiore a dieci, nell anno 2009 e 2010 è obbligatoria la ripartizione in cinque rate annuali, nell anno 2011, 2012 e 2013 è obbligatoria la ripartizione in dieci rate annuali. La compilazione dei righi della Sezione IV avviene nel seguente modo: nella colonna 1 va indicato il codice che individua il tipo di intervento effettuato; in particolare: 1. per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, 2. per gli interventi sull involucro degli edifici esistenti, 3. per l installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, 4. sostituzione di impianti di climatizzazione invernale; nella colonna 2 va indicato l anno in cui sono state sostenute le spese. La compilazione periodo 2013 La compilazione casi Nella colonna 3 (periodo 2013) va inserito nella relativa casella il codice: 1 nel caso di spese sostenute dal 1 gennaio al 5 giugno 2013 (de trazione del 55%) 2 nel caso di spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%) Nella colonna 4 (casi particolari) va inserito nella relativa casella il codice: Dd 17
18 particolari. La rideterminazione delle rate 1. nel caso di spese sostenute per lavori iniziati dal 2008 al 2012 e ancora in corso nel 2013 (continuazione); 2. nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti il 2013 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2013; 3. nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte nel codici 1 e 2 (continuazione dei lavori ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione). La colonna 5 è riservata ai contribuenti che dal 2009 al 2013 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori di riqualificazione energetica nel corso del 2008, e che intendono rideterminare il numero delle rate. La detrazione potrà essere rideterminata solo in dieci rate. Infatti, dal 1 gennaio 2011 è obbligatorio ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo. Nel caso in cui il contribuente si trovi nelle condizioni sopra indicate, in questa colonna deve essere riportato il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione (scelta effettuata dal soggetto dal quale l immobile è stato ereditato o acquistato). Qualora detto numero risulti pari a 5 non è consentita la rideterminazione del numero delle rate in quanto coincidente con la scelta iniziale. Il numero di rate ammesse. Nella colonna 6 vanno indicate il numero di rate in cui deve essere ripartita la detrazione: se la spesa è stata sostenuta nel 2011, 2012 o 2013, si deve indicare il numero 10; se la spesa è stata sostenuta nell anno 2009 o 2010 si deve indicare il numero 5; se la spesa è stata sostenuta nell anno 2008 si deve indicare il numero di rate, compreso tra 3 e 10, in cui si è scelto di ripartire la detrazione. La scelta del numero di rate inizialmente operata è irrevocabile. Nel caso in cui sia stata compilata la colonna 5 ( periodo 2008 rideterminazione rate ) in questa colonna si deve indicare il numero 10, (numero rate in cui è possibile rideterminare); Il numero di rata La spesa sostenuta. Nella colonna 7 si deve indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell anno Pertanto, se le spese sono state sostenute: nel 2008 si deve indicare il numero 6, nel 2009 si deve indicare il numero 5, nel 2010 si deve indicare il numero 4, nel 2011 si deve indicare il numero 3, nel 2012 si deve indicare il numero 2, nel 2013 si deve indicare il numero 1. Nella colonna 8 si deve indicare l ammontare della spesa sostenuta entro i limiti sottodescritti in relazione alla tipologia dell intervento: - interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (codice 1 ), l importo da indicare non può essere superiore a euro ,18, per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione 55%) e non superiore a ,15 per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (detrazione 65%), in quanto la detrazione massima consentita è di euro ,00; - interventi sull involucro degli edifici esistenti (codice 2 ) e installazione di pannelli solari (codice 3 ), l importo da indicare non può essere superiore a euro ,90 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione 55%) e non superiore a ,69 per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 Dd 18
19 - (detrazione 65%), in quanto la detrazione massima consentita è di euro ,00; - sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4 ), l importo da indicare non può essere superiore a euro ,45 per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013 (detrazione 55%) e non superiore a ,84 per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 (detrazione 65%), in quanto la detrazione massima consentita è di euro ,00 Contitolari e prosecuzione degli interventi. Il limite massimo di spesa è riferito all unità immobiliare oggetto dell intervento e, quindi, deve essere suddiviso tra i soggetti che partecipano alla spesa, in ragione dell onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Se le spese sostenute consistono nella prosecuzione di interventi appartenenti alla stessa categoria effettuati in anni precedenti sullo stesso immobile occorre tener conto anche delle spese per le quali si è fruito della detrazione negli anni precedenti. Esempio 1 Vediamo ora alcuni esempi di compilazione della sezione IV del quadro E. Nel 2012, un contribuente ha iniziato un intervento sull involucro dell edificio e ha sostenuto spese per ,00. Il 5 maggio 2013, in prosecuzione del medesimo intervento, ha sostenuto altre spese per ,00. Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori ha trasmesso la documentazione prescritta all ENEA, in qualità di unico avente diritto alla detrazione. Limite di spesa: trattandosi dello stesso intervento che prosegue nel 2013 deve essere considerata la spesa sostenuta nel In questo caso, poiché è stato superato il limite massimo di ,00, l importo delle spese sostenute nel 2013 da indicare nella colonna 8 è dato dalla seguente operazione: ,00 (limite per immobile) ,00 (spese sostenute nel 2012) = ,00. La IV sezione del quadro E sarà cosi compilata: Esempio 2 Nel 2012, due contribuenti hanno iniziato un intervento sull involucro dell edificio e hanno sostenuto le seguenti spese: nel 2012, il soggetto A ,00, nel 2012, il soggetto B ,00. In prosecuzione del medesimo intervento hanno sostenuto le seguenti spese: Il 5 maggio 2013, il soggetto A ,00, il 5 maggio 2013, il soggetto B ,00. Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori è stata trasmessa la documentazione prescritta all ENEA, indicando entrambi i soggetti quali aventi diritto alla detrazione. Limiti di spesa: poiché si tratta dello stesso intervento che prosegue in anni diversi deve essere considerata la spesa sostenuta nel 2012 da entrambi i soggetti al fine di verificare il non superamento del limite ammesso, ,00 (limite per immobile) ,00 (spese complessive 2012) = ,00. L importo delle spese sostenute nel 2013 da indicare nella colonna 8 di ciascun contitolare sarà di 9.545,50, arrotondato a 9.546,00. La IV sezione del quadro E del contribuente A sarà cosi compilata: Dd 19
20 Esempio 3 Il contribuente, unico proprietario di un abitazione, ad agosto 2013, ha installato i pannelli solari. Il soggetto, al termine dei lavori, ha acquisito tutta la documentazione per fruire dell agevolazione fiscale sulle spese energetiche sostenute; è in possesso, quindi: della scheda informativa relativa agli interventi realizzati (allegato F) della ricevuta di trasmissione all ENEA della stessa; delle fatture pagate a mezzo bonifico bancario. La spesa sostenuta per l installazione dei pannelli è di ,00. La IV sezione del quadro E sarà cosi compilata: La detrazione spettante sarà così calcolata: ,00 : 10 = 2.000,00 rata annua, 2.000,00 x 65% = 1.300,00. Il Mod sarà così compilato: CALCOLO DETRAZIONE E CREDITO D IMPOSTA DICHIARANTE CONIUGE 21 Detrazione per coniuge a carico,00,00 22 Detrazione per figli a carico,00,00 23 Ulteriore detrazione per figli a carico,00,00 24 Detrazione per altri familiari a carico,00,00 25 Detrazione per redditi di lavoro dipendente,00,00 26 Detrazione per redditi di pensione,00,00 27 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi,00,00 28 Detrazione oneri e erogazioni liberali,00,00 29 Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio,00,00 30 Detrazione spese arredo immobili ristrutturati,00,00 31 Detrazione spese per interventi di risparmio energetico 1.300,00,00 32 Detrazione per gli inquilini con contratto di locazione,00,00 33 Altre detrazioni d imposta,00,00 41 Credito d imposta per il riacquisto della prima casa,00,00 42 Credito d imposta per l incremento dell occupazione,00,00 43 Credito d imposta reintegro anticipazione fondi pensione,00,00 44 Credito d imposta per mediazioni,00,00 48 TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D IMPOSTA,00,00 Dd 20
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