Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente degli enti locali per l anno 2014

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1 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente degli enti locali per l anno 2014 Il giorno alle ore 15/30, facendo seguito alle precedenti riunioni interlocutorie ha avuto luogo l'incontro tra: La Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, D. SSA Maria tarantino e dai sigg: Francesca Serio e Alfonso Fiordelisi e la Delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL: Adele Giro FP/CGIL e dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria, nelle persone dei sigg. Antonio Napolitano, Cimmino Luigi e Colucci Giuseppe Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi C.C.D.I. del personale dipendente del Comune di Quadrelle. Art. 1 Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo 1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si applica a tutto il personale dipendente del Comune di Quadrelle e disciplina tutte le materie demandate alla contrattazione integrativa. Sono destinatari del contratto decentrato tutti i lavoratori in servizio presso l'ente, a tempo indeterminato e a tempo determinato. 2. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto. 3. Il presente contratto ha validità per l anno 2014 con cessazione di efficacia per le clausole di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs 150/ Sono comunque fatte salve eventuali modifiche o integrazioni derivanti da ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio ovvero dalla volontà delle parti di rivederne le condizioni. Art. 2 Materie oggetto di contrattazione e di concertazione 1. Sono oggetto di contrattazione, fino alla stipula del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, le materie indicate nell'art. 4 del CCNL del , con le integrazioni di cui all'art. 16, comma 1, del CCNL del e degli specifici rinvii contenuti in altri articoli dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti. Fermi restando i principi di autonomia negoziale e di comportamento le parti, nel rispetto dell art. 4, comma 3, del CCNL del , riassumono libertà di iniziativa e di decisione nelle materie indicate dallo stesso comma. 2. Restano riservate a separata trattazione le materie oggetto di concertazione previste dall art. 6 del CCNL del e dall art. 16 del CCNL del Le parti concordano che, fino ad avvio e conclusione di nuova concertazione sulle materie di cui al precedente comma 2, restano confermati i provvedimenti in vigore e le procedure attualmente in uso. Art. 3 Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 1. L Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione alla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché alla prevenzione delle malattie professionali. 2. In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la sicurezza e con il Medico Competente verranno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità degli ambienti di lavoro, la messa a norma delle apparecchiatura degli impianti, le condizioni di lavoro degli addetti a mansioni operaie e 1

2 ausiliarie e di coloro che percepiscono le indennità di disagio e rischio, dare attuazione alle disposizioni in materia di prevenzione per coloro che utilizzano videoterminali. 3. L Amministrazione s impegna ad adottare le misure necessarie perché la tutela della salute nei luoghi di lavoro comprenda non solo il benessere fisico, ma anche quello mentale e sociale, così come indicato dalla recente normativa in materia di sicurezza. Art. 4 Formazione ed aggiornamento professionali 1. L Ente promuove e favorisce la formazione, l aggiornamento, la riqualificazione, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale inquadrato in tutte le categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia. 2. A tal fine l Ente, per l anno 2014, ha destinato congrue risorse nel rispetto della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio. In particolare le risorse sono destinate alla formazione del personale in materia di anticorruzione, ai sensi di quanto stabilito dalla L. n. 190/2012. Art 5 Codice di Comportamento È in corso di approvazione il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell art. 54 del D.Lgs. n.165/2001 come sostituito dall art. 1 comma 44 della L. n. 190/2012. Il Codice, una volta pubblicato, verrà reso noto ai dipendenti ed ai collaboratori esterni all Ente a qualunque titolo nelle modalità dallo stesso stabilite. Art 6 Preambolo 1. Le parti, a seguito delle verifiche operate, convengono sulla correttezza dell ammontare del fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività così come costituito dall Amministrazione comunale e sulla sua corrispondenza alla disciplina legislativa e contrattuale vigente. 2. Le parti convengono, inoltre, sulla correttezza del calcolo derivante dal processo di depurazione delle risorse destinate all indennità di comparto, alle progressioni orizzontali, ecc. operato dall Amministrazione. 3. Prendono atto, pertanto, dell ammontare delle risorse risultanti dall applicazione del processo di depurazione di cui al comma precedente e convengono che, qualora disponibili, la ripartizione di tali risultanti risorse venga distribuito tra i dipendenti secondo le modalità indicate nei successivi articoli. Art. 7 Risorse destinate a finanziare attività prestata in giorno festivo 1. In applicazione dell art. 24 del CCNL (Code contrattuali 2000) viene attribuita la maggiorazione per lavoro ordinario prestato in giorno festivo, pari al 30% della paga oraria spettante. 2. La maggiorazione di cui al comma 1 è cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. L attività per cui viene riconosciuta la maggiorazione è la seguente: Attività professionale svolta n. addetti 2Custode cimitero comunale 1 4Importo previsto 786,20 TOTALE 786,20 Tale importo è corrisposto in relazione ai giorni festivi di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni da prestare nell anno di riferimento. Art. 8 Risorse destinate al pagamento dell indennità di rischio 1. L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del , è corrisposta: 2

3 a) al personale che offre la propria prestazione lavorativa in continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l integrità professionale con assicurazione di quelle già in precedenza riconosciute a rischio presso l ente (è esclusa la corresponsione di tale indennità per il disagio derivante dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni e per lo svolgimento di attività particolarmente disagiate per le quali è già contemplata la relativa indennità); b) è quantificata in complessive 30 mensili (art. 41 del ); c) compete solo per i giorni di effettiva esposizione al rischio in proporzione ai giorni di servizio da prestare calcolati su base annua ed è liquidata annualmente a consuntivo. 2. Le attività soggette a rischio e le risorse allo scopo destinate al pagamento della relativa indennità sono le seguenti: Prestazioni lavorative soggette a rischio n. addetti Somma prevista 1Attività prestata nello svolgimento delle mansioni di necroforo ,00 o operatore esterno 2Altri 0 0,00 TOTALE 1.980,00 3. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall applicazione dell art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso). Art. 9 Risorse destinate al pagamento dell indennità di maneggio valori 1. L indennità maneggio valori, in applicazione dell art. 36 del CCNL del , compete al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a 2.000,00 e risponda di tale maneggio (di norma coloro che sono stati nominati agenti contabili e maneggiano valori di cassa). 2. Per servizio deve intendersi la specifica struttura organizzativa in cui valori di cassa siano continuativamente maneggiati (es. servizio demografico, servizio economato). 3. L indennità è calcolata e liquidata annualmente e compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate. 4. Gli importi dell indennità variano da un minimo di 0,52 giornaliere ed un massimo di. 1,55 sono fatte salve eventuali discipline regolamentari di miglior favore precedenti all entrata in vigore del citato articolo 36 del CCNL del , diversamente tali regolamenti adeguano le proprie disposizioni alla disciplina contenuta nel presente contratto; 5. Tale indennità è graduata in relazione all importo medio mensile di cassa che il servizio ha avuto nell anno precedente secondo la seguente tabella: Servizio che tratta in via continuativa valori di cassa 6. Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti: Importo medio mensile del servizio Indennità individuale 2.000,00 1, ,00 1, ,00 1,55 Servizio n. addetti Somma prevista Economato ,00 TOTALE 365,00 7. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo verranno portati in aumento alle somme finalizzate a compensare la performance organizzativa ed individuale, con esclusione dei risparmi derivanti dall applicazione dell art. 71, comma 1, del D.L 112/08 come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso). 3

4 Art. 10 Risorse destinate all esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità 1. L art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del , come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro (da ultimo dall art. 7 del CCNL del ) prevede che al personale appartenente alle categorie B, C e D cui siano attribuite formalmente specifiche responsabilità, con esclusione del personale incaricato di posizioni organizzative, possa essere corrisposta un indennità annuale fino ad un massimo di In applicazione dell art. 4, comma 2, lett. c) del CCNL dell spetta alla contrattazione integrativa definire: le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per l individuazione dei compensi destinati all esercizio di specifiche responsabilità. 3. Le parti, pertanto, convengono, in applicazione dei commi precedenti, di attribuire l indennità per specifiche responsabilità alle fattispecie e per gli importi di seguito indicati, graduandone l importo per categoria di appartenenza nonché in virtù della complessità dei procedimenti assegnati. Descrizione della specifica responsabilità a) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. D Si riferisce alla gestione di procedimenti complessi e non ripetitivi che comportano un notevole rilievo esterno; tali incarichi denotano relazioni e rapporti interorganici (Enti, Istituzioni, Organi di Giustizia, etc,), espressione di pareri tecnici, coordinamento di gruppi o squadre esterne ed elevato livello di autonomia. b) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. C Si riferisce alla gestione di procedimenti complessi anche se ripetitivi che comportano un rilievo esclusivamente interno alla struttura Organizzativa di pertinenza (gestione banche dati, archivi informatici, sportelli all utenza, etc,). Denotano un discreto livello di autonomia. c) Responsabilità di Servizio e/o Ufficio e di procedimenti amministrativi ad esso inerenti appartenenti alla cat. B Si riferisce alla gestione di procedimenti ordinari e ripetitivi esclusivamente di rilievo interno che comportano un livello medio di autonomia (gestione banche dati, sportelli all utenza, etc,). Ai fini della valutazione dell importo spettante si tiene conto delle tre categorie per il punteggio massimo indicato a fianco delle stesse. Appartenenza alla categoria - Categ. D punti 40 categ. C punti 30 Categ. B punti 20 Complessità degli incarichi in relazione alle responsabilità categ. D sino a punti 30 Categ. C sino a punti 20 Categ. B sino a punti 10 Livello di autonomia Categ. D sino a punti 30 categ. C sino a punti 20 Categ. B sino a punti 5 La pesatura dell indennità si ricava secondo la seguente formula : indennità max attribuibile x punteggio conseguito/100 L indennità per specifiche responsabilità ha natura retributiva fissa e ricorrente ed è erogata annualmente Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un indennità per specifiche responsabilità, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l indennità di valore economico più elevato tra quelle indicate al comma 3. L importo dell indennità è decurtato, come avviene per la retribuzione di posizione delle posizioni organizzative, nel solo caso si assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008. In applicazione del D.Lgs 151/2001 (T.U. sulla maternità e paternità) l indennità di cui al presente articolo non può essere revocata durante il periodo di astensione per maternità. L importo complessivo da destinare alla corresponsione delle specifiche responsabilità per l anno 2014 è determinato in 4.250,00. Tale importo rispetto all ammontare stanziato per l anno 2013 è stato ridotto in virtù delle disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa del personale. 4

5 Tipo Specifica responsabilità Cat. n. addetti Somma prevista a) Responsabile procedimenti amministrativi D ,00 b) Responsabile procedimenti amministrativi C ,00 TOTALE 4.250,00 I soli risparmi derivanti dall applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l Amministrazione secondo quanto disposto dallo stesso art 71. Art. 11 Risorse destinate all esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità 1. Per dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità, nonché i compiti e le funzioni, così come individuati dall art.17, comma 2, lett. i) del CCNL del , integrato dall art. 36 del CCNL del , è prevista una indennità, cumulabile con quella del precedente articolo nella misura massima di 300 annuali. 2. Le responsabilità, i compiti e le funzioni di cui al comma precedente sono quelli indicati nella seguente tabella con l indicazione della relativa indennità: Descrizione delle specifiche responsabilità, compiti e funzioni Indennità a) Ufficiale di stato civile e anagrafe 300,00 3. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un indennità per specifiche responsabilità di cui al presente articolo, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse al dipendente interessato è attribuita l indennità di valore economico più elevato. 4. L importo dell indennità è decurtato nel solo caso si assenza per malattia per i primi 10 giorni di ogni evento morboso in applicazione dell art. 71 comma 1 del D.L. 112/ Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono le seguenti: Tipo Descrizione responsabilità Cat. n. addetti Somma prevista a) Ufficiale di anagrafe B 1 300,00 TOTALE 300,00 7. I soli risparmi derivanti dall applicazione del presente articolo sono quelli previsti dall art. 71, comma 1, del D.L. 112/2008 che rappresentano economie per l Amministrazione. Art. 12 Produttività collettiva - Risorse destinate al finanziamento di progetti finalizzati Il fondo è finalizzato a compensare gli effettivi incrementi della produttività e di miglioramento quali - quantitativo dei servizi erogati, legati alla produttività collettiva ed individuale, così come previsto dall art. 37 del vigente CCNL. Annualmente, in sede di contrattazione decentrata, si provvederà a ripartire il fondo tra i diversi Settori/Servizi, in virtù della tipologia degli obiettivi indicati e proposti dall Amministrazione. I Responsabili dei Settori e/o Servizi hanno l obbligo di predisporre, entro e non oltre il mese di Marzo di ogni anno, uno o più piani di produttività annuali, che coinvolgendo il personale assegnato a ciascun settore, siano collegati agli obiettivi come sopra indicati. Ciascun piano e/o progetto dovrà indicare: Gli obiettivi L importo complessivo del progetto, al netto delle quote destinate a compensare i compiti di responsabilità individuale; Il numero del personale diviso per categorie e per profilo professionale e le attività da svolgere; I tempi di attuazione; L importo teorico spettante ad ogni partecipante, calcolato secondo i parametri di cui al comma 4 salvo conguaglio in sede di liquidazione; Il responsabile del progetto stesso. I piani verranno resi noti al personale dipendente mediante affissione in luogo accessibile a tutti. I dipendenti interessati alla realizzazione dei piani comunicheranno al proprio Responsabile la loro disponibilità. 5

6 Il responsabile ha l obbligo di illustrare a tutti i partecipanti l attività da esplicarsi e la relativa metodologia. Il mancato rispetto da parte dei responsabili degli obblighi di cui sopra sarà valutato negativamente ai fini dell erogazione di eventuali compensi accessori (indennità di risultato). Le attività relative ai piani di produttività verranno svolte durante il normale orario di lavoro per cui i relativi compensi non costituiscono corrispettivi per prestazione di lavoro straordinario L attribuzione dei compensi avverrà a seguito di verifica del risultato, contenuto in una relazione del responsabile di servizio, a cura dell Organo Interno di Valutazione. La relazione predetta dovrà indicare anche la suddivisione dei compensi tra i dipendenti impegnati secondo i parametri definiti con il contratto decentrato integrativo per l anno 2012 che qui si intendono integralmente riportati. Per quanto sopra le parti prendono atto che alcun piano è stato presentato entro il mese di marzo da parte dei responsabili di settore per l attribuzione di compensi ai sensi del presente articolo, per cui per l anno 2013 non vengono destinate risorse a tal fine. Art. 13 Disciplina delle progressioni economiche orizzontale nell ambito della categoria. 1. Posto che la disciplina contrattuale delle progressioni orizzontali nell ambito della categoria prevede che: a) la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle quattro categorie, con l acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai seguenti possibili percorsi individuali: per la categoria A dalla posizione A1 alla A5; per la categoria B dalla posizione B1 alla B7 e dalla posizione B3 a B7; per la categoria C dalla posizione C1 alla C5; per la categoria D dalla posizione D1 alla D6 e dalla posizione D3 a D6; b) il valore economico di ogni posizione successiva all iniziale è quello indicato dai contratti collettivi vigenti nel tempo; c) la progressione economica orizzontale si realizza nel rispetto degli specifici criteri analiticamente dettagliati nel vigente regolamento comunale in materia. 7. Le progressioni orizzontali in applicazione dell art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010, producono nel triennio effetti esclusivamente giuridici e non economici, per cui si ritiene che le stesse progressioni sono egualmente precluse per il medesimo triennio dal disposto del comma 1, dello stesso art. 9; pertanto, oltre, ovviamente a non destinare per il 2013 alcuna risorsa per l applicazione dell istituto in parola, conviene di corrispondere il trattamento economico relativo alla progressione orizzontale di cui al presente articolo eventualmente spettante nel triennio con decorrenza 1 gennaio 2014, salvo diverse disposizioni legislative ovvero pronunce in merito. Art. 14 Ripartizione del fondo destinato per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività 1. Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, detratte le risorse destinate al finanziamento dell'indennità di comparto, delle progressioni economiche nella categoria già effettuate, delle indennità dovute al personale educativo e delle riclassificazioni previste dal CCNL del e dall art. 31, comma 7, del CCNL del pari ad ,00 risulta, pertanto, per l anno 2013 così ripartito: Finalità del compenso Risorse assegnate Indennità di rischio 1.980,00 Indennità di maneggio valori 365,00 Compenso per particolari responsabilità 300,00 Compenso per specifiche responsabilità 4.250,00 Compenso maggiorazione per prestazione in orario festivo diurno 786,20 Compensi per la produttività /performance individuale 4.140,00 TOTALE ,00 6

7 1. Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell anno successivo in applicazione dell art. 17, comma 5, del CCNL come integrato dall art. 36, comma 1, del CCNL del Art. 15 Compensi scaturenti da specifiche disposizioni di legge Ai sensi dell art 17, comma 2, lett. g) confluiscono nel fondo (anche se i relativi oneri finanziari non sonodirettamente a carico dello stesso) le risorse destinate a retribuire attività attribuite direttamente dalla legge al personale dipendente, nella fattispecie trattasi delle risorse indicate nell art. 15, comma 1, lett. k) - incentivo di progettazione e compensi ISTAT per censimento. Tali risorse per l anno 2014 sono così ripartite: Finalità del compenso Risorse assegnate Compensi ISTAT 1.000,00 Incentivi ex art. 92 D.Lgs.n. 163/ ,00 TOTALE 7.165,00 Art. 16 Personale temporaneamente distaccato o assegnato ad unioni di comuni o per servizi in convenzione 1. Al personale temporaneamente assegnato a tempo pieno o tempo parziale presso unioni di comuni o con servizi in convenzione si applica la disciplina di cui agli articoli da 13 a 15 e 19 del CCNL del A favore dei dipendenti assegnati temporaneamente, anche a tempo parziale, con servizi gestiti in convenzione tra più comuni è attribuita un'indennità pari a 25 mensili correlata alle effettive prestazioni lavorative e gravante sul fondo relativo alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività costituito presso l'ente utilizzatore. E' escluso dalla corresponsione di tale indennità il personale titolare di posizione organizzativa cui si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.14 del CCNL , Art. 17 Disposizione finale 1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti. 2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 1. Quadrelle_ lì _ LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA: LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE: Per la R.S.U. F.to Antonio Napolitano, Cimmino Luigi, Colucci Giuseppe F.to d.ssa Maria Tarantino d.ssa Francesca Serio arch. Alfonso Fiordelisi Rappresentanti delle OO.SS. territoriali di comparto: f.to sig.ra Giro Adele FP/CGIL 7

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