DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

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1 Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. Sede e Direzione Generale: Piazza della Libertà, Faenza (RA) Iscritta all Albo delle Banche al n Codice ABI: Capitale sociale e Riserve Euro ,67 al Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna e Codice Fiscale e Partita Iva: Numero di iscrizione all Albo delle Cooperative a mutualità prevalente: A Numero di iscrizione all Albo delle Banche: 5387 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE Depositato presso la Consob in data a seguito di approvazione comunicata con nota n /17 del Il presente Documento, unitamente ai suoi eventuali Supplementi e ai documenti incorporati mediante riferimento, costituisce il Documento di Registrazione (il Documento di Registrazione ) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetto ) e successive modifiche ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche ed al regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n /1999 e successive modifiche. Il documento contiene informazioni sull Emittente per la durata di dodici mesi a decorrere dalla sua data di approvazione. Il presente Documento di Registrazione contiene informazioni sulla banca Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. (di seguito l Emittente), in qualità di emittente di titoli di debito di valore nominale unitario pari o superiore ad Euro 1.000,00 e comunque inferiore ad Euro ,00. In occasione dell Offerta di strumenti finanziari, il Documento di Registrazione deve essere letto congiuntamente al Prospetto di Base - composto dal presente Documento di Registrazione, incorporato mediante riferimento, dalla Nota Informativa sugli strumenti finanziari e dalla Nota di Sintesi e alla documentazione inclusa mediante riferimento nel Prospetto medesimo, alle Condizioni Definitive, nonché agli eventuali Supplementi e Avvisi Integrativi. Il presente Documento di Registrazione, unitamente al Prospetto di Base e agli eventuali Supplementi, è messo a disposizione del pubblico gratuitamente presso la Sede e presso tutte le Filiali dell Emittente, nonché pubblicato sul sito internet dell Emittente L adempimento di pubblicazione del presente Documento di Registrazione non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie ad esso relativi. 1

2 AVVERTENZE PER L INVESTITORE Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Documento di Registrazione e negli eventuali Supplementi, ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all Emittente, al settore di attività in cui opera, nonché relativi agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione dei quali si veda rispettivamente il Capitolo 3 del Documento di Registrazione e la Sezione 6 Capitolo 2 del Prospetto di Base. In particolare si richiama l attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato: 1) Il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., in data ha avviato con la Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa un operazione di fusione per incorporazione della Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop.. Il progetto di fusione è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. in data e dal Consiglio di Amministrazione di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa in data L istanza formale di autorizzazione della fusione è stata trasmessa in data , ai sensi dell art. 57 del D.Lgs. n.385/1993, a Banca d Italia che ha rilasciato l autorizzazione alla suddetta operazione in data La fusione delle due banche, approvata dalle rispettive assemblee in data 6 maggio 2017, si è perfezionata con decorrenza giuridica, contabile e fiscale il 1 luglio 2017 e la banca risultante dalla fusione ha assunto la denominazione di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.. La fusione impatterà negativamente sulle principali grandezze economico-patrimoniali dell Emittente in quanto la banca incorporata è caratterizzata da coefficienti patrimoniali inferiori all incorporante, da una qualità degli impieghi significativamente peggiore nonché da livelli di copertura inferiori sia rispetto a quella del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. che a quella dei dati medi espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza, con un trend negativo nel periodo dal al Si evidenzia al riguardo che la Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa ha chiuso gli esercizi 2015 e 2016 con una perdita pari rispettivamente a 14,424 milioni di Euro e 15,213 milioni di Euro principalmente a seguito delle consistenti rettifiche di valore per deterioramento dei crediti. Analogamente, i coefficienti patrimoniali, al 31 dicembre 2016, della Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, relativamente al CET1 Ratio, al TIER1 Ratio e al Total Capital Ratio, risultano inferiori ai corrispondenti dati del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. ed in peggioramento nel periodo dal 2014 al Si evidenzia, inoltre, che nel provvedimento di autorizzazione alla fusione trasmesso al Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. in data 31 marzo 2017, Banca d Italia ha invitato, inter alia, l Emittente a: - seguire con attenzione le fasi attuative dell operazione per garantire costantemente il buon funzionamento delle strutture coinvolte e l integrazione delle basi sociali nonché l uniformità nella gestione delle relazioni con la clientela delle due banche; - con riguardo al comparto creditizio, perseguire con determinazione la riqualificazione del portafoglio, procedendo fin da subito alle programmate cessioni di sofferenze della Banca di Forlì, con l obiettivo di portare ad un livello significativamente inferiore al 20% l incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi; - tenere costantemente informata Banca d Italia sull andamento del progetto industriale, comunicando, trascorsi sei mesi dalla data dell incorporazione, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nonché le misure correttive adottate. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, l operazione di fusione avrà un impatto negativo sui coefficienti economico-patrimoniali e sulla qualità del credito dell Emittente. Per maggiori dettagli si rinvia al fattore di rischio Rischio connesso alla realizzazione dell operazione di fusione per incorporazione della Banca di Forlì - Credito Cooperativo - Società Cooperativa nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. presente alla Sezione 3 Fattori di rischio del Documento di Registrazione. 2

3 2) Banca di Forlì Credito Cooperativo S. C., incorporata nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., riporta perdite significative, principalmente a seguito delle consistenti rettifiche di valore per deterioramento dei crediti, sia al che al , che hanno determinato un decremento dei ratios patrimoniali della medesima. Per maggiori dettagli si rinvia al fattore di rischio Rischio connesso alle perdite di esercizio di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C. registrate negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 2016 presente alla Sezione 3 Fattori di rischio del Documento di Registrazione. 3) Alla data del 31 dicembre 2016 si è verificato un ulteriore peggioramento della qualità del credito del Credito cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. rispetto al che evidenzia un trend negativo nel periodo dal al ; tale andamento riflette il perdurare delle condizioni di deterioramento della situazione economico-finanziaria che ha interessato anche il territorio dove opera la banca. In particolare, per quanto riguarda la banca, si è registrato un peggioramento dell incidenza dei crediti deteriorati lordi sul totale degli impieghi lordi al rispetto al ; anche il peso delle sofferenze lorde e nette sul totale degli impieghi è aumentato al rispetto al Si fa presente, infine, che a partire dal 01/01/2018 l Emittente dovrà applicare le regole di classificazione e misurazione delle attività finanziarie previste dall IFRS9. L applicazione dell IFRS9 potrebbe avere significativi impatti negativi sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell Emittente, in particolare a seguito del nuovo modello di impairment. Per maggiori informazioni in proposito, si rimanda al fattore di rischio denominato Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito dell Emittente e al fattore di rischio denominato Rischio connesso all entrata in vigore di nuovi principi contabili e alla modifica dei principi contabili applicabili presenti alla Sezione 3 Fattori di rischio del Documento di Registrazione. 4) In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge 14 febbraio 2016 n.18 recante misure urgenti in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La riforma stabilisce che ogni BCC dovrà aderire, attraverso la sottoscrizione di un contratto di coesione, ad un Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) che abbia come capogruppo una società per azioni con un patrimonio non inferiore ad un miliardo di Euro, il quale dovrà sottoporre alla Banca d Italia il progetto di costituzione entro 18 mesi dall entrata in vigore della normativa regolamentare di attuazione emanata dalla stessa Banca d Italia. L adesione a un GBC è la condizione per il rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo. In data il Consiglio di Amministrazione del Credito cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. ha deliberato di non avvalersi della possibilità della c.d. way-out. In data è stata pubblicata la normativa regolamentare di attuazione da parte della Banca d Italia che disciplina tra l altro - il contenuto minimo del contratto di coesione (tramite il quale le banche di credito cooperativo aderiscono al Gruppo Bancario Cooperativo e accettano di essere sottoposte all attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa) e le caratteristiche della garanzia. Da tale data ( ) ha avuto inizio il periodo transitorio (al massimo 18 mesi) previsto dalla riforma per la presentazione alla Banca d Italia delle iniziative di costituzione dei nuovi gruppi bancari cooperativi. Il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., in data ha deliberato l adesione al Gruppo Bancario Cooperativo costituito da Iccrea Banca Spa. Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell adesione del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. al Gruppo Bancario Cooperativo di Iccrea Banca Spa di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell Emittente (c.d. Free Capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l attuazione del previsto meccanismo di garanzia, comporti l obbligo per il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. di impegnare proprie risorse patrimoniali: - per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo; 3

4 - per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo. Sulla base dei dati al il Free Capital dell Emittente è pari a circa 165 milioni di Euro. L investimento in obbligazioni del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., pertanto, potrà comportare per l investitore l esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della BCC, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo Gruppo Bancario Cooperativo costituito da Iccrea Banca Spa (entro il limite delle risorse patrimoniali del Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale). Per ulteriori informazioni si rinvia al Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) presente alla Sezione 3 Fattori di rischio del Documento del Registrazione. 4

5 INDICE GENERALE 1. PERSONE RESPONSABILI Indicazione delle persone responsabili Dichiarazione di responsabilità 7 2. REVISORI LEGALI DEI CONTI Nome e indirizzo dei revisori dell Emittente Informazioni su dimissioni, rimozioni dall incarico o mancate nomine dei revisori 8 3. FATTORI DI RISCHIO Dati patrimoniali e finanziari selezionati riferiti all Emittente INFORMAZIONI SULL' EMITTENTE Storia ed evoluzione dell' Emittente Denominazione legale e commerciale dell Emittente Luogo di registrazione dell Emittente e suo numero di registrazione Data di costituzione e durata dell Emittente Domicilio e forma giuridica dell Emittente, legislazione in base alla quale opera, indirizzo e numero di telefono della Sede sociale Fatti rilevanti per la valutazione della solvibilità dell Emittente PANORAMICA DELLE ATTIVITA Principali attività Attività dell Emittente con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o servizi prestati Principali mercati STRUTTURA ORGANIZZATIVA Descrizione dell eventuale gruppo bancario Dipendenza da altri soggetti all interno del gruppo INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali Informazioni su fatti noti che potrebbero ripercuotersi sulle prospettive dell Emittente PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA Nome, indirizzo e funzioni presso l Emittente dei componenti degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza Conflitti di interesse degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza PRINCIPALI AZIONISTI Informazioni relative agli assetti proprietari e di controllo dell Emittente Eventuali accordi, noti all Emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell assetto di controllo dell Emittente INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL' EMITTENTE Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati 45 5

6 11.2. Bilanci Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati Dichiarazione attestante che le informazioni finanziarie relative agli esercizi passati sono state sottoposte a revisione Indicazione di altre informazioni contenute nel Documento di Registrazione Dati finanziari contenuti nel Documento di Registrazione Data delle ultime informazioni finanziarie Informazioni finanziarie infra-annuali e altre informazioni finanziarie Procedimenti giudiziari e arbitrali Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell Emittente CONTRATTI IMPORTANTI INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 49 6

7 1. PERSONE RESPONSABILI 1.1. Indicazione delle persone responsabili Il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., con Sede in Faenza, Piazza della Libertà, 14 (48018 Faenza - RAVENNA), nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente Secondo Ricci, si assume la responsabilità circa la correttezza e completezza delle informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione Dichiarazione di responsabilità Il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., nella persona del suo legale rappresentante, Secondo Ricci - dichiara che le informazioni contenute nel presente Documento di Registrazione sono, per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. 7

8 2. REVISORI LEGALI DEI CONTI 2.1. Nome e indirizzo dei revisori dell Emittente Ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 e dell art. 43 dello Statuto Sociale, l incarico di revisione legale sul bilancio di esercizio del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. al 31 dicembre 2015, è affidato al Collegio Sindacale, al quale è altresì affidato l incarico di revisione contabile limitata del conto economico e dello stato patrimoniale redatti semestralmente. Il Collegio Sindacale non ha formulato rilievi sulle semestrali di giugno 2016 e di giugno 2015 e ha formulato un giudizio senza rilievi sul bilancio relativo all esercizio Il Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. in data ha confermato alla Società Baker Tilly Revisa S.p.A. - Filiale di Bologna l incarico di revisione contabile volontaria del bilancio d esercizio per gli esercizi 2013, 2014 e La società di revisione, per l esercizio 2015 ha espresso un giudizio positivo senza rilievi. In data 14 maggio 2016 l Assemblea dei Soci, su proposta del Collegio Sindacale, ha deliberato, ai sensi dell art. 13 D.Lgs n. 39/2010, di conferire l incarico di revisore legale dei conti alla Società Baker Tilly Revisa S.p.A. - Filiale di Bologna per il periodo dal 2016 al La società di revisione, per l esercizio 2016, ha espresso un giudizio positivo senza rilievi. Le relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione, riferite al bilanci chiusi al e al , sono incluse nei fascicoli di bilancio d esercizio messi a disposizione del pubblico gratuitamente come indicato al capitolo 14 a cui si rinvia Informazioni su dimissioni, rimozioni dall incarico o mancate nomine dei revisori Non si sono verificati fatti rilevanti riguardo dimissioni, rimozioni dall incarico o mancate nomine dei revisori durante il periodo cui si riferiscono le informazioni finanziarie selezionate relative agli esercizi passati. 8

9 FATTORI DI RISCHIO 3. FATTORI DI RISCHIO Si invitano i potenziali investitori a leggere attentamente il Documento di Registrazione al fine di comprendere il profilo di rischio dell Emittente in modo da formarsi una propria opinione prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Si indicano di seguito i fattori di rischio relativi all Emittente che devono essere considerati dagli investitori prima di qualsiasi decisione di investimento. I seguenti fattori di rischio potrebbero influire sulla capacità dell Emittente di adempiere agli obblighi relativi agli strumenti finanziari emessi. Tutti i fattori di rischio vengono monitorati attraverso le procedure di Risk Management proprie della banca e le esposizioni sono costantemente misurate e controllate. Per Emittente è da considerarsi il Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop. banca derivante dalla fusione per incorporazione della Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C. nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop., fusione approvata dalle rispettive assemblee dei soci in data e avente efficacia giuridica, contabile e fiscale dal Rischio connesso alla realizzazione dell operazione di fusione per incorporazione della Banca di Forlì - Credito Cooperativo Società Cooperativa nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. I Consigli di Amministrazione del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. e di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C., rispettivamente in data e in data hanno deliberato l Operazione di Fusione per incorporazione di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C. (incorporata) nel Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. (incorporante). Con lettera datata il progetto di fusione è stato sottoposto all approvazione di Banca d Italia che ha rilasciato l autorizzazione per la realizzazione della fusione in data 21 marzo In data 6 maggio 2017 le rispettive assemblee dei soci del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. e di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C. hanno approvato il progetto di fusione, ai sensi dell art del Codice Civile. La fusione delle due banche si è perfezionata con decorrenza giuridica, contabile e fiscale il 1 luglio 2017 e la banca risultante dall operazione ha assunto la denominazione di Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.. La fusione impatterà negativamente sulle principali grandezze economico-patrimoniali dell Emittente in quanto la banca incorporata è caratterizzata da coefficienti patrimoniali inferiori all incorporante, da una qualità degli impieghi significativamente peggiore nonché da livelli di copertura inferiori sia rispetto a quella del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. che a quella dei dati medi espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza, con un trend negativo nel periodo dal al Infatti, la Banca di Forlì - Credito Cooperativo S. C. ha chiuso gli esercizi 2015 e 2016 con una perdita pari rispettivamente a 14,424 milioni di Euro e 15,213 milioni di Euro principalmente a seguito delle consistenti rettifiche di valore per deterioramento dei crediti. Inoltre, i coefficienti patrimoniali al 31 dicembre 2016 della Banca di Forlì - Credito Cooperativo S. C., relativamente al CET1 Ratio, al TIER1 Ratio e al Total Capital Ratio, risultano inferiori ai corrispondenti dati del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. ed in peggioramento nel periodo dal 2014 al A questo riguardo si fa presente che sulla base dei dati aggregati delle due banche al , la banca risultante dall aggregazione presenta un CET1/TIER1 Ratio stimato pari al 15,60% (Total Capital Ratio pari al 16%) rispetto al CET1/TIER1 Ratio del Credito Cooperativo ravennate e imolese soc. coop. al pari al 18,23% (Total Capital Ratio pari al 18,24%). Detto indicatore, peraltro, si ridurrebbe al 14% circa a seguito delle valutazioni in corso più conservative dei rispettivi portafogli crediti e delle ulteriori svalutazioni legate alla cessione di crediti deteriorati (NPL) per complessivi 55 milioni di Euro, in via di perfezionamento. Infine, si evidenzia che nel provvedimento di autorizzazione alla fusione trasmesso al Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. in data 31 marzo 2017, Banca d Italia ha invitato, inter alia, l Emittente a: - seguire con attenzione le fasi attuative dell operazione per garantire costantemente il buon funzionamento delle strutture coinvolte e l integrazione delle basi sociali nonché l uniformità nella gestione delle relazioni con la clientela delle due banche; 9

10 FATTORI DI RISCHIO - con riguardo al comparto creditizio, perseguire con determinazione la riqualificazione del portafoglio, procedendo fin da subito alle programmate cessioni di sofferenze della Banca di Forlì, con l obiettivo di portare ad un livello significativamente inferiore al 20% l incidenza dei crediti deteriorati sugli impieghi; - tenere costantemente informata Banca d Italia sull andamento del progetto industriale, comunicando, trascorsi sei mesi dalla data dell incorporazione, gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati nonché le misure correttive adottate. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, l operazione di fusione avrà un impatto negativo sui coefficienti economico-patrimoniali e sulla qualità del credito dell Emittente. Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 6.6 Fusione per incorporazione della BCC di Forlì della Relazione del Consiglio di Amministrazione contenuta nel bilancio del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. per l esercizio chiuso il , pagg. da 82 a 86. Rischio connesso alle perdite di esercizio di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C. registrate negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 2016 Il risultato di esercizio al 31 dicembre 2016 di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C. riporta una perdita di Euro 15,2 milioni circa rispetto ad una perdita del 2015 pari a circa Euro 14,4 milioni. Dette perdite hanno determinato un significativo decremento dei ratios patrimoniali di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C. che sono passati, per il Cet 1 Ratio e per il Tier 1 Capital Ratio dal 10,35% del 31 dicembre 2015, al 9,15% del 31 dicembre 2016 e per il Total Capital Ratio dall 11,91% del 31 dicembre 2015 al 10,67% del 31 dicembre Su tale andamento hanno inciso principalmente le significative rettifiche di valore per deterioramento dei crediti, pari a circa Euro 26 milioni nel 2016 e a circa Euro 29,4 milioni nel 2015 e, relativamente alla perdita 2016, in misura minore il decremento del margine di intermediazione per la riduzione dei proventi dall attività in strumenti finanziari disponibili per la vendita. Per maggiori informazioni si rinvia alle tabelle sugli indicatori di rischiosità creditizia (Tabelle 2, 2.1, 2.2 e 2.3) e alla Tabella 5 Principali dati di conto Economico di Banca di Forlì - Credito Cooperativo - S. C. del paragrafo 3.1 Dati patrimoniali e finanziari selezionati riferiti all Emittente del presente Documento di Registrazione. Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito dell Emittente Nel corso del 2015 e 2016 la gestione del comparto crediti del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. ha evidenziato un aumento dei crediti deteriorati lordi a causa del perdurare delle condizioni di deterioramento della situazione economico-finanziaria che ha interessato il territorio dove la banca opera. La Tabella che segue riporta i principali indicatori di rischiosità creditizia del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. posti a confronto con i corrispondenti dati di sistema tratti dal Rapporto sulla stabilità finanziaria di Banca d Italia. 10

11 FATTORI DI RISCHIO Come si evince dalla suesposta Tabella, nel corso dell esercizio 2016 emerge un aumento dei crediti deteriorati lordi, composti dalle voci sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute/sconfinate sul totale degli impieghi lordi (passando da 13,87% del 2015 a 14,22% del 2016) rispetto all esercizio precedente. In particolare, si è registrato un peggioramento delle sofferenze (lorde e nette) sul totale degli impieghi (passando rispettivamente dal 6,65% del 2015 al 7,33% del 2016 e dal 2,96% del 2015 al 3,01% del 2016) e delle inadempienze probabili lorde sul totale degli impieghi lordi (passando dal 6,61% del 2015 al 6,65% del 2016). Inoltre a seguito della fusione si verificherà un ulteriore peggioramento della qualità del credito in quanto la banca incorporata è caratterizzata da una qualità degli impieghi significativamente peggiore sia a quella del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. che a quella dei dati medi espressi dal sistema bancario italiano per classe dimensionale di appartenenza. Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo 3.1 Dati patrimoniali e finanziari selezionati riferiti all Emittente del presente Documento di Registrazione e alla Parte E Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura, sezione 1 Rischio di credito, capitolo 2 Politiche di gestione del rischio di credito della Nota Integrativa contenuta nel bilancio del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. per l esercizio chiuso il , pag. 214 e seguenti. 11

12 FATTORI DI RISCHIO Rischio derivante dalla riforma del settore delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) In data 15 aprile 2016 è entrata in vigore la Legge n. 49/2016 riguardante la conversione del Decreto Legge 14 febbraio 2016 n. 18 recante misure urgenti in materia di riforma delle Banche di Credito Cooperativo. La riforma prevede l obbligo per le BCC, attraverso la sottoscrizione di un contratto di coesione, di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo (di seguito GBC ), formato da una capogruppo, costituita in forma di società per azioni e avente un patrimonio netto non inferiore a un miliardo di Euro. L adesione a un GBC che dovrà avvenire entro 18 mesi dall entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate da Banca d Italia il come di seguito riportato è la condizione per il rilascio dell autorizzazione all esercizio dell attività bancaria in forma di Banca di Credito Cooperativo. L Emittente non si è avvalso della c.d. way-out pur avendone i requisiti e pertanto in data l assemblea dei soci del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. ha approvato l adesione al Gruppo Bancario Cooperativo costituito da Iccrea Banca Spa. In data sono state pubblicate, da parte di Banca d Italia, mediante il 19 aggiornamento della propria circolare 285 del Disposizioni di vigilanza per le banche, le disposizioni attuative degli art. 37-bis e 37-ter del TUB, concernenti i GBC, che disciplinano i requisiti organizzativi della capogruppo, il contenuto minimo del contratto di coesione, le caratteristiche della garanzia, i criteri e le condizioni di adesione al GBC, gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate nonché la costituzione del GBC. Tale normativa prevede che il GBC si fondi sui poteri di direzione e coordinamento della capogruppo, definiti nel contratto di coesione stipulato fra questa e le Banche di Credito Cooperativo affiliate, finalizzati ad assicurare unità di direzione strategica e del sistema dei controlli nonché l osservanza delle disposizioni prudenziali applicabili al gruppo e ai suoi componenti, anche mediante disposizioni della capogruppo vincolanti per le banche affiliate. Con il contratto di coesione le Banche di Credito Cooperativo aderiscono al GBC e accettano di essere sottoposte all attività di direzione e coordinamento della capogruppo e ai poteri e controlli della stessa. L adesione al GBC ha carattere sostanzialmente permanente e il contratto di coesione indica i poteri della capogruppo sulle banche affiliate, che riguardano - tra l altro - i seguenti profili rilevanti sul piano prudenziale e di vigilanza: il governo societario del gruppo e delle sue componenti, i controlli interni e i sistemi informativi del gruppo, funzionali ai compiti della capogruppo di individuazione e attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo e ad assicurare l unitarietà ed efficacia dei sistemi di amministrazione, gestione e controllo a livello consolidato. Al riguardo è previsto, tra l altro, che: a) il contratto di coesione disciplini i casi e le modalità di esercizio dei poteri della capogruppo di nomina e revoca degli organi delle banche affiliate, ispirandosi al principio per cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo spetta, di norma, all assemblea dei soci, salvo che i soggetti proposti per tali cariche siano ritenuti dalla capogruppo inadeguati rispetto alle esigenze di unitarietà della governance del gruppo o di efficacia dell attività di direzione e coordinamento della capogruppo oppure inidonei ad assicurare la sana e prudente gestione della banca avendo riguardo in particolare al merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati conseguiti come esponente aziendale. In tali casi, sulla base di motivate considerazioni, la capogruppo esercita il potere di nominare o revocare direttamente i componenti degli organi delle banche affiliate, fino alla maggioranza degli stessi; b) la capogruppo svolga tutte le funzioni attribuite alla capogruppo di un gruppo bancario dalla disciplina di vigilanza in materia di Risk Appetite Framework ( sistema degli obiettivi di rischio ), controlli interni ed esternalizzazione di funzioni nei gruppi bancari. E inoltre previsto che - al fine di assicurare l unità del controllo strategico, gestionale e tecnicooperativo sul gruppo nel suo insieme e l equilibrio gestionale delle singole banche affiliate - la capogruppo definisca le strategie, le politiche e i principi di valutazione e misurazione dei rischi per il gruppo e assicuri la coerenza del sistema dei controlli interni delle banche affiliate con le strategie, le politiche e i principi stabiliti a livello di gruppo; a tal fine è previsto, tra l altro, che la capogruppo definisca regole e criteri di svolgimento dell attività delle banche affiliate, quanto meno con riferimento alle politiche di concessione del credito, all esposizione a rischi finanziari, alle decisioni di investimento in partecipazioni e in immobili, alla gestione dei conflitti d interesse; 12

13 FATTORI DI RISCHIO le attività di controllo e intervento della capogruppo sulle banche affiliate; al riguardo è previsto che il contratto di coesione disciplini il quadro generale dei controlli della capogruppo sull organizzazione, sulla situazione tecnica e sulla situazione finanziaria delle banche affiliate. Inoltre, il contratto di coesione definisce gli interventi e le misure a disposizione della capogruppo con finalità di prevenzione e correzione delle situazioni di anomalia delle banche affiliate, ivi compresi i poteri di incidere sulla situazione patrimoniale e di liquidità, sulla riduzione del rischio, sulla dismissione di investimenti partecipativi e immobiliari, sulle politiche di distribuzione dei dividendi, sulla restrizione dell attività e dell articolazione territoriale; il rispetto dei requisiti prudenziali, degli obblighi segnaletici e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti; al riguardo è previsto, tra l altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di emanare disposizioni vincolanti per il rispetto dei requisiti prudenziali applicabili a livello consolidato, assegnando alla responsabilità esclusiva della capogruppo la definizione e l adozione delle metodologie di misurazione dei rischi a fini regolamentari; il ruolo della capogruppo nelle decisioni di rilievo strategico delle banche affiliate; al riguardo è previsto, tra l altro, che il contratto di coesione attribuisca alla capogruppo il potere di approvare preventivamente le operazioni delle banche affiliate che abbiano rilievo strategico sul piano patrimoniale o finanziario per il gruppo o per le singole banche affiliate, ivi comprese le operazioni di fusione, scissione, cessione o acquisto di beni e rapporti giuridici, l acquisto di partecipazioni e immobili, l apertura di succursali in Italia e all estero, la prestazione all estero di servizi senza stabilimento di succursali; le sanzioni applicabili dalla capogruppo nel caso di violazioni degli obblighi previsti dal contratto; al riguardo è previsto che il contratto di coesione individui le sanzioni per i casi di violazione di disposizioni della capogruppo e di altri obblighi contrattuali, da graduare in relazione alla gravità delle violazioni; in proposito è specificato che devono essere previste almeno le seguenti sanzioni: la possibilità per la capogruppo di adottare misure che incidono sulla struttura e l operatività della banca affiliata, ivi compresi, quando appropriato, la sospensione dell assunzione di nuovi rischi, il divieto di nuove operazioni, la restrizione delle attività o della rete territoriale; nei casi più gravi, esperite le altre azioni e gli interventi correttivi possibili e utili, l esclusione di una banca affiliata dal gruppo. Il contratto prevede inoltre la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate. In particolare, con riferimento alle regole che disciplinano tale garanzia, si pone nella massima evidenza quanto segue: - la garanzia in solido tra la capogruppo e le banche affiliate è parte integrante del contratto di coesione; - la partecipazione all accordo di garanzia in solido costituisce, in ogni caso, condizione imprescindibile per l adesione al contratto di coesione e, quindi, al Gruppo Bancario Cooperativo; - la garanzia tra la capogruppo e la banche affiliate è reciproca (cross-guarantee), ovverosia la capogruppo garantisce tutte le banche affiliate per le obbligazioni da queste assunte e ciascuna banca affiliata garantisce la capogruppo e le altre banche affiliate per le obbligazioni di queste; - la garanzia è disciplinata contrattualmente in modo da produrre l effetto di qualificare le passività della capogruppo e delle banche affiliate come obbligazioni in solido di tutte le banche aderenti all accordo; - l obbligazione di garanzia di ciascuna banca aderente è commisurata alle esposizioni ponderate per il rischio di ciascuna banca ed è contenuta entro il limite delle risorse patrimoniali eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale; - la garanzia ha anche una efficacia esterna in favore dei creditori delle banche aderenti, nel senso che ciascun aderente assumerà in solido, entro il limite sopra indicato dell obbligo di garanzia individuale, le obbligazioni di ogni altra banca aderente che si rendesse inadempiente verso i propri creditori; - la garanzia deve prevedere meccanismi di sostegno finanziario intra-gruppo con cui le banche aderenti si forniscono il sostegno finanziario necessario per assicurare la loro solvibilità e liquidità, in particolare per il rispetto dei requisiti prudenziali e delle richieste dell Autorità di Vigilanza, nonché per evitare, ove necessario, l assoggettamento alle procedure di risoluzione di cui al D.Lgs n. 180/2015 o alla procedura di liquidazione coatta amministrativa di cui all art. 80 e ss. del TUB. 13

14 FATTORI DI RISCHIO Sussiste pertanto il rischio che in futuro, come conseguenza dell adesione della banca al GBC costituito da Iccrea Banca Spa, di cui non si può prevedere la composizione quantitativa e qualitativa, e ove permanga l attuale situazione di eccedenza delle risorse patrimoniali dell Emittente (c.d. Free Capital) rispetto ai requisiti obbligatori a livello individuale, l attuazione del previsto meccanismo di garanzia comporti l obbligo della banca di impegnare proprie risorse patrimoniali: - per rispondere di obbligazioni presso terzi assunte da altre banche aderenti al medesimo gruppo bancario cooperativo; - per fornire il sostegno finanziario necessario ad assicurare solvibilità e liquidità ad altre banche aderenti al medesimo GBC. Sulla base dei dati al il Free Capital è pari a circa 165 milioni di Euro. L investimento in obbligazioni della Banca, pertanto, potrà comportare per l investitore l esposizione, oltre che al rischio di impresa proprio della Banca, anche al rischio di impresa proprio di altre banche aderenti al medesimo GBC (entro il limite delle risorse patrimoniali della banca eccedenti i requisiti obbligatori a livello individuale). Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione del Consiglio di Amministrazione contenuta nel bilancio del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. per l esercizio chiuso il , pag. 23 e seguenti. Rischio di credito L attività e la solidità economica, patrimoniale e finanziaria dell Emittente dipendono dal grado di affidabilità creditizia dei propri clienti. L Emittente è esposto ai tradizionali rischi relativi all attività creditizia. Pertanto, l inadempimento da parte dei clienti ai contratti stipulati ed alle proprie obbligazioni, ovvero l eventuale mancata o non corretta informazione da parte degli stessi in merito alla rispettiva posizione finanziaria e creditizia, potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell Emittente. Più in generale, le controparti potrebbero non adempiere alle rispettive obbligazioni nei confronti dell Emittente a causa di fallimento, assenza di liquidità, malfunzionamento operativo o per altre ragioni. Il fallimento di un importante partecipante del mercato, o addirittura timori di un inadempimento da parte dello stesso, potrebbero causare ingenti problemi di liquidità, perdite o inadempimenti da parte di altri istituti, i quali a loro volta potrebbero influenzare negativamente l Emittente. L Emittente può essere inoltre soggetto al rischio, in determinate circostanze, che alcuni dei suoi crediti nei confronti di terze parti non siano esigibili. Inoltre, una diminuzione del merito di credito dei terzi di cui l Emittente detiene titoli od obbligazioni potrebbe comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità dell Emittente di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Una significativa diminuzione nel merito di credito delle controparti dell Emittente potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati dell Emittente stesso. Mentre in molti casi l Emittente può richiedere ulteriori garanzie a controparti che si trovino in difficoltà finanziarie, potrebbero sorgere delle contestazioni in merito all ammontare della garanzia che l Emittente ha diritto di ricevere e al valore delle attività oggetto di garanzia. Livelli di inadempimento, diminuzioni e contestazioni in relazione a controparti sulla valutazione della garanzia aumentano significativamente in periodi di tensioni e illiquidità di mercato. Le politiche creditizie della banca sono indirizzate ad una efficiente selezione delle singole controparti (attraverso una completa ed accurata analisi della capacità delle stesse di onorare gli impieghi contrattualmente assunti, finalizzata a contenere il rischio di credito), alla diversificazione del rischio stesso (individuando nei crediti alle famiglie ed alle piccole e medie imprese il naturale bacino operativo della Banca, nonché circoscrivendo la concentrazione delle esposizioni sui gruppi di clienti connessi o su singoli rami di attività economica) e al controllo andamentale delle singole posizioni (effettuato sia con una procedura informatica, sia con un attività di monitoraggio sistematica sui rapporti che presentano delle irregolarità). Per maggiori informazioni si rinvia alla Parte E Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura, sezione 1 Rischio di credito, capitolo 2 Politiche di gestione del rischio di credito della Nota Integrativa contenuta nel bilancio del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. per l esercizio chiuso il , pag. 214 e seguenti. 14

15 FATTORI DI RISCHIO Rischio relativo all assenza del credit spread dell Emittente Si richiama l attenzione dell investitore sulla circostanza che per l Emittente non è possibile determinare un valore di Credit Spread (inteso come differenza tra il rendimento di una obbligazione plain vanilla di riferimento dell Emittente e il tasso Interest Rate Swap su durata corrispondente) atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell Emittente. Rischio connesso all evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie L Emittente è soggetto ad un articolata e stringente regolamentazione nonché all attività di vigilanza esercitata da una pluralità di soggetti tra cui Banca d Italia e Consob. Sia la regolamentazione applicabile, sia l attività di vigilanza, sono soggette a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l Emittente è soggetto a specifiche normative, in tema, tra l altro, di antiriciclaggio, usura e tutela del cliente (consumatore). La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all adozione di discipline più rigorose da parte delle Autorità Internazionali. A partire dal 1 gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Basilea III, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell introduzione di policy e di regole quantitative per l attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. In particolare, per quanto concerne l innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un Common Equity Tier 1 Ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un Tier 1 Capital Ratio pari almeno all 8,5% e un Total Capital Ratio pari almeno al 10,5% delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. Capital Conservation Buffer, ovvero un cuscinetto di ulteriore capitalizzazione obbligatoria). A seguito dell operazione di fusione continueranno ad applicarsi, nelle more della revisione annuale delle valutazioni prudenziali, i requisiti patrimoniali aggiuntivi imposti all incorporante Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. a conclusione del processo di revisione prudenziale (SREP) 2016 condotto, ai sensi degli art. 97 e seguenti della Direttiva UE n. 36/2013 (CRD IV) da Banca d Italia che, con provvedimento n del 09/03/2017, ha comunicato la misura dei coefficienti di capitale, comprensivi del Capital Conservation Buffer, di seguito indicati, che la banca dovrà rispettare: - CET 1 Ratio pari al 5,85%, composto da una misura vincolante del 4,60% (di cui 4,50% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,10% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale; - TIER 1 Ratio pari al 7,40%, composto da una misura vincolante del 6,15% (di cui 6,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,15% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale; - Total Capital Ratio pari al 9,45%, composto da una misura vincolante del 8,20% (di cui 8,00% a fronte dei requisiti minimi regolamentari e 0,20% a fronte dei requisiti aggiuntivi determinati ad esito dello SREP) e per la parte restante dalla componente di riserva di conservazione del capitale. Come specificato nella comunicazione di Banca d Italia, tali coefficienti di capitale si applicano a decorrere dalla segnalazione sui fondi propri successiva a quella di rilascio del provvedimento. I ratios patrimoniali del Credito Cooperativo ravennate e imolese Soc. coop. alla data del risultano superiori ai coefficienti vincolanti comunicati da Banca d Italia. Inoltre, si fa presente che, sulla base dei dati aggregati delle due banche al , la banca risultante dall aggregazione presenta un CET1/TIER1 Ratio stimato pari al 15,60% (Total Capital Ratio pari al 16%). Detto indicatore, peraltro, si ridurrebbe al 14% circa a seguito delle valutazioni in corso più conservative dei rispettivi portafogli crediti e delle ulteriori svalutazioni legate alla cessione di crediti deteriorati (NPL) per complessivi 55 milioni di Euro, in via di perfezionamento. 15

16 FATTORI DI RISCHIO Per quanto concerne la liquidità, gli accordi di Basilea III prevedono, tra l altro, l introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o LCR ), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o NSFR ) con orizzonte temporale superiore all anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che: - per l indicatore LCR (dal valore minimo del 60% introdotto dal 1 ottobre 2015) è previsto dal 1 gennaio 2016 un valore pari al 70%, a cui farà seguito un progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1 gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 ( CRR ); - per l indicatore NSFR è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1 gennaio Inoltre, gli accordi di Basilea III prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva finanziaria (Leverage Ratio), calcolato come rapporto tra il Capitale di classe 1 dell ente (TIER 1) e le esposizioni complessive dell ente, secondo quanto previsto dall art. 429 del Regolamento 575/2013, con l obiettivo di porre un limite alla crescita del leverage delle banche ed evitare che i metodi usati per la stima dei coefficienti di ponderazione sottostimino i rischi effettivi e quindi il fabbisogno di capitale. Tale indicatore, per il quale è stato assunto un valore minimo di riferimento del 3%, è oggetto di segnalazione da parte delle banche dal 2015, è stato monitorato nel corso del 2016 e verrà eventualmente ricalibrato nel 2017 per poi entrare in vigore come requisito obbligatorio a partire dall 1 gennaio Nonostante l evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell Emittente potrebbero essere significativi. Tra le novità regolamentari si segnalano i D.Lgs. n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o Direttiva BRRD in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, o Direttiva ), pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento, che s inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della Direttiva BRRD in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi - si evidenzia l introduzione di strumenti e poteri che le Autorità Nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le Autorità ) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell ente, riducendo al minimo l impatto del dissesto sull economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro ,00 (c.d. bail-in). Pertanto, con l applicazione dello strumento del bail-in, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell Emittente. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore il 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del bail-in per le quali è prevista l applicazione a partire dall 1 gennaio Peraltro, le disposizioni in materia di bail-in potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Al riguardo, per ulteriori dettagli in merito al funzionamento del bail-in, si rinvia alla sezione 6 Nota Informativa paragrafo 2 Fattori di rischio - Rischio connesso all utilizzo del bail-in del Prospetto di Base. 16

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