Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore e dei finanziamenti 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore e dei finanziamenti 1"

Transcript

1 1 Comunicazione dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell imprenditore e dei finanziamenti 1 di Pamela Alberti e Alessandro Cotto 2 Dopo numerosi rinvii, scade il il termine per effettuare il primo invio dei dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o familiari e di quelli relativi ai finanziamenti previsto dal DL 138/2011 convertito. In vista di tale scadenza, la presente scheda intende analizzare i nuovi profili procedurali relativi alla comunicazione dei dati all Anagrafe tributaria, alla luce dei provv. Direttore Agenzia delle Entrate n e 94904, nonché delle istruzioni al modello approvato il indice 1 PREMESSA Decorrenza dell obbligo di comunicazione Termine di presentazione della prima comunicazione Modello definitivo e istruzioni operative 2 SOGGETTI OBBLIGATI 2.1 Comunicazione dei beni in godimento Enti privati di tipo associativo Familiari Società fiduciarie e trust 2.2 Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Imprese in contabilità semplificata Familiari del socio e società del gruppo Società fiduciarie Cooperative a mutualità prevalente 3 BENI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Nozione di subentro 3.1 Categorie di beni rilevanti Nozione di veicolo Indicazione degli utilizzatori abituali nella carta di circolazione 3.2 Beni esclusi dalla comunicazione Esclusioni relative alle autovetture aziendali Beni concessi in godimento agli amministratori Beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo Professionista amministratore di società Beni concessi in godimento all imprenditore individuale Beni ad uso pubblico Beni di valore inferiore a 3.000,00 euro 3.3 Profili temporali 4 FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Distinzione per singolo socio o familiare dell imprenditore Finanziamenti effettuati da imprenditori individuali Finanziamenti effettuati da società di persone Tabella di sintesi 4.1 Nozione di finanziamenti e capitalizzazioni Finanziamenti Finanziamenti dai soci alle cooperative Anticipazioni per piccole spese 1 2 La presente aggiorna e sostituisce la scheda , in Schede di Aggiornamento on line, 11, p.alberti@eutekne.it; a.cotto@eutekne.it

2 Capitalizzazioni Rinuncia ai finanziamenti 4.2 Fattispecie escluse dalla comunicazione Limite di 3.600,00 euro Apporti già conosciuti dall Amministrazione finanziaria Atti societari soggetti a registrazione Dati oggetto di comunicazione finanziaria 4.3 Finanziamenti ricevuti dai soci 4.4 Profili temporali Momento di effettuazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Restituzione del finanziamento entro il 31 dicembre 5 PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE 5.1 Primo invio della comunicazione (termine del ) Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci Comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Esemplificazioni 5.2 Invio della comunicazione a regime Comunicazione dei beni concessi in godimento Comunicazione dei finanziamenti e capitalizzazioni 5.3 Modello da utilizzare Beni in godimento Dati del soggetto che comunica Dati del soggetto che concede o utilizza il bene Tipologia di utilizzo del bene Data di inizio e fine concessione Esempio di compilazione Finanziamenti e capitalizzazioni Dati del soggetto che comunica Dati del soggetto che effettua il finanziamento o la capitalizzazione Data del finanziamento o della capitalizzazione Ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Esempio di compilazione 5.4 Modalità di trasmissione Annullamento e sostituzione della comunicazione 6 SANZIONI 6.1 Sanzioni relative ai beni concessi in godimento Conformazione del contribuente Corrispettivo maturato Pagamento del socio nell esercizio successivo 6.2 Sanzioni relative ai finanziamenti normativa Provv. Agenzia delle Entrate n Provv. Agenzia delle Entrate n Provv. Agenzia delle Entrate n Provv. Agenzia delle Entrate n Provv. Agenzia delle Entrate n DL n. 138 (conv. L n. 148), art. 2 chiarimenti ufficiali Comunicato stampa Agenzia delle Entrate n. 168 Circ. Agenzia delle Entrate n. 36 Circ. Agenzia delle Entrate n. 25 Circ. Agenzia delle Entrate n. 24 chiarimenti di categoria Circ. CNDCEC n. 27/IR dottrina Alberti P. Comunicazione dei beni ai soci semplificata al 12 dicembre 2013, Il Quotidiano del Commercialista, Alberti P. Utilizzatori abituali di veicoli in carta di circolazione, procedura in stand by, Il Quotidiano del Commercialista,

3 3 Brusaterra M. Rischio invio per le piccole spese, Il Sole - 24 Ore, , p. 19 Cacciapaglia L., Protani R. Comunicazione dei beni ai soci con incognita sanzioni, Il Quotidiano del Commercialista, Cacciapaglia L., Protani R. Comunicazione finanziamenti e capitalizzazioni ancora al buio, Il Quotidiano del Commercialista, Cerato S., Zappi A. Finanziamenti soci, comunicazione indipendente dagli aumenti di capitale, Il Quotidiano del Commercialista, Cerato S., Zappi A. Per la comunicazione dei finanziamenti soci, conta solo l importo erogato, Il Quotidiano del Commercialista, Cerato S., Ranocchi G. L Agenzia delle Entrate modifica le regole di comunicazione dei beni ai soci, Il fisco, 31, 2013, 2, p ss. Cerofoli M., Pegorin L. Il costo allineato evita l obbligo, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1 Cotto A. Beni concessi in godimento ai soci o familiari dell imprenditore, Schede di Aggiornamento, 10, 2012, p ss. Cotto A. Beni ai soci, compilazione del quadro RL con uno sguardo alla comunicazione, Il Quotidiano del Commercialista, Cotto A. Comunicazione dei finanziamenti soci al nodo soglia euro, Il Quotidiano del Commercialista, Cotto A. Comunicazione dei beni ai soci anche assegnati prima del 2011, Il Quotidiano del Commercialista, Cotto A. Finanziamenti da comunicare al lordo delle restituzioni, Il Quotidiano del Commercialista, Cotto A. Finanziamenti ricevuti dai soci senza comunicazione, Il Quotidiano del Commercialista, Cotto A. In carta di circolazione gli utilizzatori abituali dei veicoli, Il Quotidiano del Commercialista, Cotto A. Comunicazione dei finanziamenti al nodo sanzioni, Il Quotidiano del Commercialista, De Stefani L. Finanziamenti dei soci senza certezze, Il Sole - 24 Ore, , p. 27 Deotto D. Apporti dei soci, vale il sintetico, Il Sole - 24 Ore, , p. 30 Deotto D. Finanziamenti soci con sanzione, Il Sole - 24 Ore, , p. 25 Ferranti G. Conto misto fuori dall invio, Il Sole - 24 Ore, , p. 27 Ferranti G. Rinnovata e semplificata la comunicazione dei beni in godimento ai soci, Corriere Tributario, 37, 2013, p ss. Ferranti G. Soci, meno obblighi di invio, Il Sole - 24 Ore, , p. 24 Ferranti G. La comunicazione dei finanziamenti dei soci: nuovo adempimento da chiarire, Corriere Tributario, 38, 2013, p Ferranti G. Soci, vale l importo effettivo, Il Sole - 24 Ore, , p. 19 Gaiani L. Beni ai soci, dai dati esclusi i benefit, Il Sole - 24 Ore, , p. 17 Gaiani L. Finanziamenti, rischio maxi invio, Il Sole - 24 Ore, , p. 22 Gaiani L. Prelievo limitato sui beni ai soci, Il Sole - 24 Ore, , p. 29 Gavelli G. Fondi dai soci, familiari da escludere, Il Sole - 24 Ore, , p. 19 Gavelli G. Sui finanziamenti sotto esame la capacità del socio, Il Sole - 24 Ore, , p. 24 Gavelli G. Versamenti da segnalare, la cassa batte la delibera, Il Sole - 24 Ore, , p. 21 Gavelli G., Sirri M. Apporti dei soci sotto esame, Il Sole - 24 Ore, , p. 17 Gavelli M., Sirri M. Beni ai soci, la comunicazione va ripetuta ogni anno, Il Sole - 24 Ore, , p. 29 Meneghetti P. Beni ai soci, Unico non basta, Il Sole - 24 Ore, , p. 28 Meneghetti P. Finanziamenti soci al bivio, Il Sole - 24 Ore, , p. 23 Meneghetti P., Ranocchi G.P. Beni ai soci, l invio diventa selettivo, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1 Meneghetti P., Ranocchi G.P. L impresa comunica i finanziamenti, Il Sole - 24 Ore, , p. 21 Meneghetti P., Ranocchi G.P. Niente avviso se i beni ai soci non producono reddito, Il Sole - 24 Ore, , p. 21 Pegorin L. Esclusi gli usi diretti dell imprenditore, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1 Ranocchi G.P. Anticipazioni senza comunicazione, Il Sole - 24 Ore, , p. 23 Ranocchi G.P., Tosoni G.P. Beni ai soci-amministratori senza invio, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1 Ranocchi G.P., Tosoni G.P. Le somme restituite non vanno dichiarate, Il Sole - 24 Ore, , p. 29 Tosoni G.P. Fondi coop da comunicare, Il Sole - 24 Ore, , p. 21 Villa N. Beni ai soci, si parte dal 2012, Italia Oggi, , p. 24 Villa N., Cornaggia F. Comunicazioni al countdown per i beni assegnati ai soci, Italia Oggi, , p. 21

4 4 1 PREMESSA Con due provvedimenti del , l Agenzia delle Entrate ha rivisto termini e modalità di effettuazione della comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci/familiari e della comunicazione relativa ai finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci a favore della società. Con la conferenza stampa del , l Agenzia delle Entrate ha annunciato la semplificazione degli adempimenti comunicativi concernenti i dati relativi ai beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell imprenditore e i dati relativi ai finanziamenti e alle capitalizzazioni ricevute dall impresa 3, 4. Facendo seguito alla predetta conferenza, con provv. Direttore Agenzia delle Entrate n e sono stati rivisti i termini e le modalità per l effettuazione della comunicazione introdotta dall art. 2 co. 36-sexiesdecies e co. 36-septiesdecies del DL 138/2011, recependo, di fatto, le semplificazioni annunciate con il comunicato diramato in occasione della conferenza stampa 5. In particolare, l Agenzia delle Entrate ha disciplinato con due provvedimenti distinti: la comunicazione dei dati relativi ai beni concessi in godimento (provv n ); la comunicazione dei dati relativi ai finanziamenti e capitalizzazioni concessi dall impresa (provv n ). La circostanza che le due comunicazioni siano regolate da provvedimenti distinti è legata al fatto che l obbligo di comunicazione deriva nella prospettiva dall Agenzia da fonti normative diverse. Nello specifico: per i beni in godimento l obbligo di comunicazione deriva dall art. 2 co. 36-sexiesdecies del DL 138/2011, in base al quale, al fine di garantire l attività di controllo, l impresa concedente ovvero il socio o il familiare dell imprenditore comunicano all Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento; per i finanziamenti e le capitalizzazioni l obbligo di comunicazione deriva: dal co. 36-septiesdecies del medesimo articolo, in base al quale l Agenzia delle Entrate, oltre a procedere al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano beni concessi in godimento dall impresa, deve tener conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, anche di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società; dall art. 7 co. 12 del DPR 605/73, il quale prevede che il Direttore dell Agenzia delle Entrate possa richiedere alle imprese dati in possesso di queste ultime ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti 6. Inoltre, il fatto che uno specifico provvedimento sia dedicato ai finanziamenti e alle capitalizzazioni evidenzia che tale comunicazione prescinde dalla circostanza che l impresa abbia concesso beni in godimento ai soci Si veda anche Cotto A. Revisione in arrivo anche per la comunicazione dei beni ai soci, Il Quotidiano del Commercialista, Per approfondimenti sulla disciplina, si consenta di rinviare a Cotto A. Beni concessi in godimento ai soci o familiari dell imprenditore, Schede di Aggiornamento, 10, 2012, p ss. Tale revisione era stata, peraltro, già prevista dal Ddl. delega per la riforma fiscale all esame del Senato il Cfr. Damasco M. Per il taglio degli adempimenti fiscali, scatta la fase due, Il Quotidiano del Commercialista, Per un primo commento, Alberti P. Comunicazioni dei beni ai soci semplificata al 12 dicembre 2013, Il Quotidiano del Commercialista, Dal momento che il DL 138/2011 non offrirebbe copertura normativa sufficiente a richiedere i dati voluti dall Amministrazione finanziaria, il nuovo provvedimento è stato emanato anche in base all art. 7 co. 12 del DPR 605/73, norma che conferirebbe tale potere al Direttore dell Agenzia delle Entrate (Cotto A. Comunicazione dei finanziamenti al nodo sanzioni, Il Quotidiano del Commercialista, ). Cosa, peraltro, già sottolineata dalla stessa Agenzia delle Entrate (Cotto A. Comunicazione dei finanziamenti soci al nodo soglia euro, Il Quotidiano del Commercialista, ).

5 5 Fig. 1 - Disciplina delle comunicazioni I citati provvedimenti sostituiscono l originario provv. Direttore Agenzia delle Entrate ; di conseguenza, nelle parti in contrasto con il provvedimento, si intendono superati anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate 25/2012. Decorrenza dell obbligo di comunicazione Secondo i provv n e 94904, a differenza di quanto in precedenza previsto dal provv , l obbligo di effettuare la comunicazione decorre dall anno Per la sola comunicazione relativa ai beni, è previsto anche l obbligo di comunicare i beni concessi in godimento nei periodi precedenti se l utilizzo permane nell anno cui si riferisce la comunicazione 9. Termine di presentazione della prima comunicazione Dopo numerose proroghe 10, i provv. Direttore Agenzia delle Entrate n e hanno fissato la scadenza prevista per la prima comunicazione al Modello definitivo e istruzioni operative Il modello definitivo 12 (unico per entrambe le comunicazioni), le relative istruzioni e le specifiche tecniche sono state pubblicate sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate il , completando, quindi, l iter applicativo dell adempimento. Nonostante le precisazioni fornite dalle istruzioni, alcune questioni restano ancora in sospeso; sarebbe quindi opportuno l intervento dell Agenzia delle Entrate con una circolare ad hoc. 2 SOGGETTI OBBLIGATI Sono obbligati a trasmettere la comunicazione i soggetti che esercitano attività in forma individuale o collettiva concedenti; per i soli beni concessi in godimento ai soci, la comunicazione può essere effettuata in via alternativa anche dai soci o familiari utilizzatori. I due provv introducono regole diverse con riferimento ai soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione, a seconda che si tratti dei beni concessi in godimento o dei finanziamenti Deve quindi ritenersi superato l obbligo di comunicazione per i beni per i quali permane il godimento alla data del (così Cerato S., Ranocchi G. L Agenzia delle Entrate modifica le regole di comunicazione dei beni ai soci, Il fisco, 31, 2013, 2, p. 4847). Per approfondimenti, si rinvia al successivo 5.1. La prima comunicazione, originariamente prevista per il , è stata differita al dal provv. Direttore Agenzia delle Entrate n In data è stato emanato un terzo provv. Direttore Agenzia delle Entrate nel quale la scadenza del 15 ottobre veniva ulteriormente prorogata al ( per le festività pasquali). Il provv n aveva poi prorogato il suddetto termine al Per termini e modalità di presentazione della comunicazione, si veda il successivo 5. Tale modello sostituisce, quindi, i precedenti modelli allegati ai provv nn e Comunicato stampa Agenzia delle Entrate n. 168 (in Banca Dati Eutekne).

6 6 Fig. 2 - Soggetti obbligati ad effettuare la comunicazione 2.1 COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO La comunicazione relativa ai beni concessi in godimento ai soci deve essere trasmessa (in via alternativa): dai soggetti che esercitano attività d impresa in forma individuale o collettiva concedenti; dai soci ovvero familiari utilizzatori. Il provv n precisa che l obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti ( 1): imprenditore individuale; società di persone; società di capitali; società cooperative; stabili organizzazioni in Italia di società non residenti; enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Sono in ogni caso esclusi dall obbligo i professionisti, le associazioni professionali, le società semplici 14, gli enti non commerciali che non esercitano un attività d impresa e le società agricole produttive di redditi fondiari 15. L obbligo di comunicazione sussiste solo nel caso in cui: un determinato bene sia dato in godimento ai soci ovvero ai familiari dell imprenditore 16 ; sussista un differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento 17, per ognuno dei beni concessi o ricevuti nel periodo d imposta 18. Fig. 3 - Obbligo di comunicazione - Differenza tra corrispettivo e valore di mercato Esclusione espressamente prevista dal provv n Sul punto, si consenta di rinviare a Cotto A. Beni in godimento ai soci o familiari dell imprenditore, Schede di Aggiornamento, 10, 2012, p ss. A differenza del precedente provv , il nuovo provvedimento, nelle specifiche tecniche non prevede la c.d. comunicazione negativa ; secondo alcuni si sarebbe trattato dell obbligo di comunicare la circostanza di non avere beni concessi in godimento ai soci. Provv. Direttore Agenzia delle Entrate n , 2.1. Si osserva che il precedente provv non prevedeva l ulteriore condizione della differenza tra il corrispettivo e il valore di mercato; pertanto, l invio della comunicazione doveva comunque essere effettuato anche in caso di corrispettivo versato pari al valore di mercato. Cfr. istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, 9. La comunicazione, infatti, deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d imposta compilando per ognuno un modello distinto (cfr. successivo 5.3.1).

7 7 Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione, al 9, precisano che deve essere indicato il corrispettivo maturato per l anno o per la frazione di anno per cui il bene è stato concesso o ricevuto 19. Al riguardo, in dottrina è stato osservato che la comunicazione deve essere quindi effettuata qualora sussista una differenza tra il corrispettivo relativo al godimento del bene, anche se non versato nell anno, e il valore di mercato dello stesso in relazione a ognuno dei beni concessi 20. Pertanto, poiché sussista l obbligo di comunicazione deve esistere un reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all utilizzatore 21 ; se l utilizzo del bene aziendale è, invece, avvenuto a valori di mercato non scatta alcun obbligo di comunicazione 22. Resta fermo, invece, l obbligo di effettuare la comunicazione nel caso in cui il contribuente si sia conformato in dichiarazione 23, avendo previsto un corrispettivo inferiore al valore normale. In assenza di specifiche indicazioni nel provv. Direttore Agenzia delle Entrate e di espresse esclusioni da parte dell Agenzia: è irrilevante la percentuale di partecipazione del socio nel capitale della società; la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il beneficiario detenga partecipazioni nella società concedente solo indirettamente (ad esempio, la società Alfa concede un autovettura a Tizio che è socio di Beta che, a sua volta, è socia di Alfa) 24 ; la comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento al familiare del socio; la comunicazione è dovuta anche nel caso in cui il bene sia concesso in godimento a soci o familiari dei soci di altra società che appartiene al medesimo gruppo 25 ; la comunicazione deve essere effettuata anche dall ex socio, a condizione che abbia fruito del bene nel corso del periodo d imposta oggetto di osservazione 26. Enti privati di tipo associativo Il punto 1.3 del provvedimento precisa, come accennato, che l obbligo di comunicazione sussiste per gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale. Il riferimento più prossimo a tale nozione è contenuto nell art. 148 del TUIR il quale disciplina, appunto, gli enti di tipo associativo, intendendovi per questi, in linea generale: le associazioni politiche; le associazioni sindacali; le associazioni di categoria; le associazioni religiose; le associazioni assistenziali; le associazioni culturali; le associazioni sportive dilettantistiche; La casella BG09 del nuovo modello è denominata Corrispettivo relativo al bene e non più, come nel precedente modello, Corrispettivo versato. Ferranti G. Conto misto fuori dall invio, Il Sole - 24 Ore, , p. 27. Meneghetti P., Ranocchi G.P. Niente avviso se i beni ai soci non producono reddito, Il Sole - 24 Ore, , p. 21. Cerofolini M., Pegorin L. Il costo allineato evita l obbligo, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1. In tal senso, Meneghetti P. Beni ai soci, Unico non basta, Il Sole - 24 Ore, , p. 28. È stato osservato che, nell ottica delle possibili ulteriori semplificazioni all adempimento in esame, si potrebbe evitare la comunicazione ogni qualvolta il socio, attraverso il quadro RL del proprio modello UNICO, ha dichiarato correttamente il reddito in natura richiesto dall art. 67 co. 1 lett. h-ter) del TUIR (così Gavelli G. Fondi dai soci, familiari da escludere, Il Sole - 24 Ore, , p. 19). Ai sensi del punto 2.3 del provvedimento la comunicazione deve essere effettuata per i beni concessi in godimento dall impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. A ben vedere, il punto 2.3 del provvedimento si riferisce, in modo impreciso, ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo. Posto che non possono esserci familiari della società, la locuzione dovrebbe essere correttamente interpretata come soci o familiari dei soci di altra società del gruppo. In tal senso, con riguardo alla disciplina dei finanziamenti, Ferranti G. Soci, vale l importo effettivo, Il Sole - 24 Ore, , p. 19.

8 8 le associazioni di promozione sociale; le associazioni di formazione extra-scolastica della persona. Come rilevato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 45, 1.4, con riguardo all obbligo di trasmissione del modello EAS, non dovrebbero rientrare nell adempimento in oggetto gli enti che non hanno natura associativa, come ad esempio le fondazioni 27. Allo stesso modo, sono esclusi gli enti di diritto pubblico Familiari In assenza di una specifica previsione normativa, risulta applicabile la previsione dell art. 5 co. 5 del TUIR 28. Rientrano pertanto nella nozione di familiare: il coniuge; i parenti entro il terzo grado (es. nipote del socio); gli affini entro il secondo grado (es. cognato del socio) Società fiduciarie e trust Come precisato dalla circ n , nel caso di società fiduciarie e trust occorre verificare, rispettivamente, la posizione del fiduciante ovvero del disponente, trattandosi nella sostanza di detenzione indiretta di quote. Come soggetti beneficiari, pertanto, devono essere comunicati i predetti soggetti. A tal riguardo si segnala che, secondo Assofiduciaria 30, le società fiduciarie che ricevessero richiesta dei nominativi dei soci per conto dei quali amministrano fiduciariamente partecipazioni nelle società concedenti, possono invitare le predette società concedenti ad indirizzare la richiesta direttamente ai soggetti cui i beni sono concessi in godimento in quanto certamente loro noti. 2.2 COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI In merito alla comunicazione relativa ai finanziamenti, il provv n prevede l obbligo per gli imprenditori e per le società e non anche, in via alternativa, per il socio o familiare dell imprenditore; il punto 1 del citato provvedimento, infatti, non include questi ultimi tra i soggetti obbligati alla comunicazione 31. È stato osservato che, secondo il punto 1.1. del provv n , la comunicazione deve essere effettuata dai soggetti che esercitano attività d impresa sia in forma individuale che collettiva 32. Si tratta della stessa locuzione contenuta nel provv , in cui viene peraltro precisato che restano escluse dalla comunicazione le società semplici, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti che non svolgono attività produttive di reddito d impresa. La stessa regola dovrebbe, quindi, valere per la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni 33. Tale impostazione risulta confermata dalle istruzioni al modello di comunicazione, il quale prevede al 3 (Finanziamenti e capitalizzazioni) che rientrino nell obbligo in esame: Cfr. Alberti P., Negro M. Modello EAS: riapertura dei termini di presentazione (chiarimenti della circ. 11/2011), Schede di Aggiornamento on line, 3, In tal senso si è espressa la circ. Agenzia delle Entrate n. 24, 1, con riferimento alla disciplina sostanziale. Sul punto cfr. Cotto A. Beni concessi in godimento ai soci o familiari dell imprenditore, Schede di Aggiornamento, 10, 2012, p ss. Risposta 5.2. Tale chiarimento era già stato anticipato nella videoconferenza Agenzia delle Entrate Comunicazione , in Banca Dati Eutekne. Al riguardo è stato osservato che la norma primaria, vale a dire l art. 2 co 36-decies del DL 138/2011 prevede espressamente che l impresa concedente ovvero il socio o familiare debbano effettuare la comunicazione, ma il provvedimento fa discendere l obbligo di trasmettere i dati sui finanziamenti e le capitalizzazioni dall art. 2 co. 36-septies, in base al quale l Agenzia delle entrate procede a controllare sistematicamente la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni concessi in godimento e ai fini della ricostruzione sintetica del reddito tiene conto, in particolare, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. (Cotto A. Comunicazione dei finanziamenti al nodo soglia euro, Il Quotidiano del Commercialista, ). La circostanza che tale comunicazione possa essere effettuata soltanto dalla società è, inoltre, conforme al fatto che l adempimento derivi dall art. 7 co. 12 del DPR 605/73, in base al quale il Direttore dell Agenzia delle Entrate può richiedere alle imprese i dati in possesso di queste ai fini dei controlli sulle dichiarazioni dei contribuenti. Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione riprendono tale locuzione (cfr. punto 3.1 delle istruzioni). Ferranti G. Soci, vale l importo effettivo, Il Sole - 24 Ore, , p. 19.

9 9 gli imprenditori individuali; le società di persone commerciali (snc e sas); le società di capitali (spa, srl, sapa) le società cooperative 34 ; le stabili organizzazioni di società non residenti; gli enti privati di tipo associativo per i beni relativi alla sfera commerciale. Con specifico riferimento a quest ultima tipologia di soggetti si rinvia a quanto osservato nel precedente 2.1, rilevando tuttavia che, nel caso di specie, il riferimento ai beni relativi alla sfera commerciale potrebbe risultare incoerente, a meno che non si intenda che la comunicazione è dovuta solo per quei finanziamenti/capitalizzazioni connessi alla sfera commerciale. Imprese in contabilità semplificata Le istruzioni alla compilazione del modello 35 precisano che l obbligo di comunicazione sussiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per le imprese in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione. La precisazione fornita dalle istruzioni avrebbe meritato qualche ulteriore specificazione, soprattutto con riferimento alla nozione di conto corrente dedicato. Da quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circ n. 28, 7, sembra potersi evincere che il conto corrente è dedicato quando non raccoglie movimentazioni extra imprenditoriali 36. Al riguardo è stato osservato che, con la suddetta precisazione, è stata esclusa la comunicazione da parte delle imprese che utilizzano i conti intestati anche a soggetti diversi dall imprenditore ovvero utilizzati promiscuamente anche per esigenze personali o familiari. Inoltre, nonostante le istruzioni facciano riferimento anche alle imprese in contabilità ordinaria, è stato affermato che l esonero dovrebbe riguardare solo le imprese individuali in contabilità semplificata 37. Familiari del socio e società del gruppo Il provv n non contiene, a differenza dell omologo provvedimento in materia di beni in godimento ai soci 38, una previsione che estenda l obbligo anche a: familiari dei soci; soci o familiari dei soci di altre società del gruppo. Dalle istruzioni, ancorché implicitamente, sembra ricavarsi che in caso di finanziamento da parte di familiari del socio non debba effettuarsi alcuna comunicazione, così come sembrano esclusi gli apporti ad altre società del gruppo delle quali il soggetto erogante non è socio diretto 39. In linea di principio, quindi, i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da tali soggetti non dovranno essere comunicati 40. Società fiduciarie Nel caso in cui il socio eroghi un finanziamento ad una società le cui partecipazioni sono amministrate da una fiduciaria, in linea generale tale movimentazione dovrebbe essere comunicata È stato sottolineato che le cooperative sono soggette all obbligo di comunicazione anche in caso di finanziamenti frazionati nel periodo d imposta, qualora venga superata la soglia d 3.600,00 euro (Tosoni G.P. Fondi Coop da comunicare, Il Sole - 24 Ore, , p. 21). Si veda anche il successivo Istruzioni alla compilazione del modello, 10. Cotto A. Finanziamenti da comunicare al lordo delle restituzioni, Il Quotidiano del Commercialista, Così Ferranti G. Conto misto fuori dall invio, Il Sole - 24 Ore, , p. 27. L Autore sottolinea, altresì, che è difficilmente riscontrabile la condizione prevista dalle istruzioni della presenza di documentazione comprovante le operazioni in esame. In un successivo intervento, l Autore precisa che la società e, in generale, le imprese in contabilità ordinaria dovrebbero naturalmente utilizzare conti dedicati, ragion per cui l esclusione dovrebbe riguardare soltanto le imprese individuali in contabilità semplificata (così Ferranti G. Soci, meno obblighi di invio, Il Sole - 24 Ore, , p. 24). Cfr. punto 2.3 del provvedimento n Cotto A. Finanziamenti da comunicare al lordo delle restituzioni, Il Quotidiano del Commercialista, In tal senso, si vedano anche De Stefani L. Finanziamenti dei soci senza certezze, Il Sole - 24 Ore, , p. 27 e Ferranti G. Soci, meno obblighi di invio, Il Sole - 24 Ore, , p. 24.

10 10 Posto che l adempimento ricade solo sulla società, in accordo con quanto sostenuto da Assofiduciaria 42 con riguardo alla comunicazione dei beni in godimento, la società dovrebbe tuttavia chiedere al finanziatore di specificare eventuali rapporti di partecipazione con la società o di parentela con i soci 43. Cooperative a mutualità prevalente Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione precisano che le cooperative in possesso dei requisiti previsti dall art c.c. (cooperative a mutualità prevalente 44 ) che ricevono finanziamenti dai propri soci non sono tenute a comunicare i dati sull accredito delle retribuzioni dei propri soci dipendenti. Tali informazioni, infatti, sono già comunicate dalle cooperative all Anagrafe tributaria tramite i modelli di dichiarazione 770 ordinario e semplificato. 3 BENI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Devono essere oggetto di comunicazione i beni concessi in godimento ai soci o familiari, purché sussista una differenza tra il corrispettivo annuo per il godimento ed il valore di mercato del relativo diritto. Sono, tuttavia, previste alcune esclusioni. Con riferimento alla comunicazione dei beni concessi in godimento deve essere comunicato l utilizzo personale di qualsiasi bene di proprietà della società ovvero dell imprenditore individuale laddove sussista una differenza tra il corrispettivo annuo per il godimento del bene ed il valore di mercato del relativo diritto 45. Se concessi in godimento a tali condizioni, rientrano quindi nell ambito applicativo della disposizione: i beni merce; i beni strumentali; i beni meramente patrimoniali (ad esempio, gli immobili abitativi non utilizzati direttamente nell attività d impresa). Come si evince dal modello di comunicazione e dalle relative istruzioni, nella sezione relativa alle informazioni circa l utilizzo del bene, rilevano tanto l uso esclusivo quanto l uso non esclusivo. Nozione di subentro Le istruzioni precisano che deve essere comunicato anche il subentro, vale a dire quando un bene era stato in precedenza assegnato ad un altro soggetto che godeva dello stesso bene CATEGORIE DI BENI RILEVANTI Il provv. Agenzia delle Entrate n individua le seguenti categorie di beni: In tal senso depongono le istruzioni dell Agenzia delle Entrate fornite con la circ. 25/2012, 5.2. Comunicazione , in Banca Dati Eutekne. Peraltro, come evidenziato, l obbligo di comunicare finanziamenti e capitalizzazioni da parte dei familiari dei soci non sembra discendere dall ultimo provvedimento del Ai sensi del citato art c.c., le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le cooperative deliberano l introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l assemblea straordinaria. In pratica, deve sussistere un reddito diverso da tassare in capo all utilizzatore (cfr. Meneghetti P., Ranocchi G.P. Niente avviso se i beni ai soci non producono reddito, Il Sole - 24 Ore, , p. 21). Si veda il precedente 2.1. Qualora il soggetto precedente fosse un socio, è lecito che l Amministrazione finanziaria si aspetti una comunicazione relativa all utilizzo precedente; diversamente nel caso in cui il soggetto precedente fosse un amministratore, trattandosi di soggetto escluso dall adempimento, non può esservi comunicazione da correlare. Così Cotto A. Finanziamenti da comunicare al lordo delle restituzioni, Il Quotidiano del Commercialista, Se il subentro è avvenuto prima dell , occorre comunque indicare come data subentro l

11 11 autovetture; altri veicoli; unità da diporto; aeromobili; immobili; altri beni. Il provv. Agenzia delle Entrate richiede l indicazione di alcuni dati identificativi dei beni in questione, oltre che la tipologia del contratto e la data di inizio e fine concessione. TIPOLOGIA DI BENI DATI RILEVANTI Autovetture Numero di telaio Altri veicoli Numero di telaio Unità da diporto Metri Aeromobili Potenza motore in KW Immobili Comune, Provincia, Foglio, Particella Altro Nozione di veicolo La disposizione relativa ai beni concessi in godimento ai soci non prevede una definizione specifica con riferimento alle autovetture e ai veicoli oggetto di comunicazione. In assenza di precise indicazioni, è possibile fare riferimento a quanto previsto dal codice della strada. La nozione di veicoli nel codice della strada è contenuta nell art. 46 del DLgs. 285/92, in base al quale sono veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall uomo. Il successivo art. 47 classifica i veicoli in specifiche categorie 47. Le fattispecie che possono ricorrere con maggior frequenza e che sono state direttamente disciplinate dalla normativa fiscale sono, però, riconducibili alle categorie richiamate dall art. 164 del TUIR, vale a dire: autovetture e autocaravan di cui alle lett. a) e m) dell art. 54 co. 1 del DLgs. 285/92; ciclomotori; motocicli. Indicazione degli utilizzatori abituali nella carta di circolazione Per connessione d argomento, si segnala che il co. 4-bis dell art. 94 del codice della strada 48 prevede obblighi di comunicazione, finalizzati all aggiornamento dell Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione, laddove un soggetto diverso dall intestatario disponga di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni, rinviando al regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada l individuazione delle fattispecie ricadenti nelle nuova previsione legislativa. Al fine di consentire l attuazione della predetta norma, l art. 1 del DPR n. 198 ha introdotto l art. 247-bis del DPR n. 495, pubblicato sulla G.U n. 273 ed in vigore dal L art. 247-bis del DPR 495/92 prevede, fra l altro, che, a richiesta degli interessati, gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedano all aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall intestatario per periodi superiori a 30 giorni. L adempimento riguarda i libretti di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi quando la predetta disponibilità è: a titolo di comodato ovvero; in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale; in forza di contratti o atti unilaterali. Posto che, nella generalità dei casi, le autovetture sono date in uso ai dipendenti in forza di un contratto di comodato, mentre il soggetto intestatario del veicolo è l impresa, dovranno quindi essere aggiornati i libretti di circolazione di queste autovetture aziendali Per approfondimenti, si consenta di rinviare a Cotto A. La nozione di veicoli ai fini fiscali, AA.VV. La disciplina fiscale della autovetture, Quaderni di Schede di Aggiornamento, 97, Eutekne, Torino, 2011, p. 18 ss. Introdotto dall art. 12 co. 1 lett. a) della L. 120/2010. Cotto A. In carta di circolazione gli utilizzatori abituali dei veicoli, Il Quotidiano del Commercialista,

12 12 Sulla carta di circolazione deve essere annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il nominativo dell affidatario. Nel caso di comodato, sono esentati dall obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. In caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni amministrative da 705,00 a 3.526,00 euro, previste dall art. 94 co. 4-bis del codice della strada 50 ; è, inoltre, previsto il ritiro della carta di circolazione. Ancorché la norma sia entrata in vigore il , la circ. Ministero dei Trasporti n ha chiarito che, poiché le procedure informatiche necessarie al fine della concreta applicazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione, al momento, non si rende possibile dar corso agli aggiornamenti dei dati d archivio e dei documenti di circolazione dei veicoli in disponibilità di soggetti diversi dai relativi intestatari, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste; non appena sarà effettuata la messa in esercizio delle predette procedure informatiche, ne sarà data tempestiva notizia con apposita circolare 51. Tale circolare non risulta essere stata ancora emanata 52. È auspicabile che, a regime, tale adempimento sostituisca la comunicazione in esame, in quanto comunque idoneo a fornire le informazioni richieste dall Amministrazione finanziaria, sebbene ad un altra Amministrazione delle Stato. 3.2 BENI ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE Il provv. Direttore Agenzia delle Entrate n ha circoscritto, però, l ambito oggettivo della comunicazione, escludendo da tale obbligo: i beni concessi in godimento agli amministratori; i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR; i beni concessi in godimento all imprenditore individuale; i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali; gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci; i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge; i beni concessi in godimento al socio o familiare dell imprenditore, inclusi nella categoria altro del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a 3.000,00 euro + IVA. Esclusioni relative alle autovetture aziendali Come sopra esposto, il provv. Agenzia delle Entrate n ha chiarito che non devono essere oggetto di comunicazione i beni dati in uso promiscuo a dipendenti e a lavoratori autonomi che siano anche soci della società, qualora tali beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina di cui all art. 51 e 54 del TUIR; sono, inoltre, esclusi i beni concessi in godimento agli amministratori 53. Sono, quindi, escluse dalla comunicazione le autovetture aziendali concesse in uso promiscuo a soci che siano anche dipendenti o lavoratori autonomi, nonché quelle concesse in godimento agli amministratori. In un precedente intervento 54, con riferimento alla disciplina sostanziale, l Agenzia delle Entrate aveva rilevato che la nuova disciplina di cui all art. 67 co. 1 lett. h-ter) del TUIR trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR non contempli specifiche norme che limitino la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente e che tassino il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Pertanto, tale disciplina non si applica nel caso delle auto, posto che: Il co. 4-bis citato rinvia, di fatto, alle sanzioni amministrative previste al co. 3 del medesimo art. 94. È legittimo ritenere che per l effettiva applicazione del dispositivo si debbano attendere ulteriori istruzioni operative, tanto con riferimento agli aspetti soggettivi, quanto con riferimento agli aspetti procedurali (Cotto A. In carta di circolazione gli utilizzatori abituali dei veicoli, Il Quotidiano del Commercialista, ). Alberti P. Utilizzatori abituali di veicoli in carta di circolazione, procedura in stand by, Il Quotidiano del Commercialista, Cfr. successivo 3.2. Circ. Agenzia delle Entrate n. 25.

13 13 l art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR prevede un limite di deducibilità del 70% 55 per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta e l art. 164 co. 1 lett. b) del TUIR prevede un limite di deducibilità del 20% 56 per le altre auto aziendali; l art. 51 co. 4 lett. a) considera fringe benefit tassato il 30% dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di km, calcolato sulle tariffe ACI Beni concessi in godimento agli amministratori Il provv /2013 esclude dalla comunicazione i beni concessi in godimento all amministratore, senza alcuna ulteriore precisazione. Considerando l ambito applicativo del provvedimento in esame (beni concessi a soci o familiari), dovrebbero essere esclusi dalla comunicazione i beni concessi in godimento a: amministratori-soci; amministratori-familiari dei soci 57. Sulla base dell esclusione in esame, non dovrebbero essere oggetto di comunicazione tout court i beni in godimento ai soci di snc, considerato che tali soggetti rivestono tutti, ex lege, la qualifica di amministratori ai sensi dell art co. 1 c.c. Analogo ragionamento dovrebbe valere nei confronti dei soci accomandatari di sas (soci amministratori ai sensi dell art c.c.). Con riferimento, poi, alla circostanza che il provvedimento non specifica se i beni debbano costituire fringe benefit per l amministratore, si ritiene che l esclusione dalla comunicazione operi a prescindere da tale condizione 58. Al riguardo, in dottrina è stato affermato che resta ferma in ogni caso ( ), la necessità ai fini reddituali di tassare il benefit in capo all amministratore, laddove effettivamente il bene (si pensi tipicamente all autovettura), sia utilizzato anche per scopi personali, come accade nell ipotesi di assegnazione in godimento Beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo Sono esclusi dalla comunicazione anche i beni concessi in godimento al socio (non amministratore) dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano fringe benefit assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR. Quanto sopra è, inoltre, conforme all esclusione da tassazione come reddito diverso della fattispecie in esame prevista dalla circ. Agenzia delle Entrate 24/2012. Professionista amministratore di società Nel caso in cui l amministratore sia un professionista che attrae i compensi nel reddito di lavoro autonomo (es. dottore commercialista), si ritiene che la comunicazione non debba essere effettuata, a prescindere dalla corretta tassazione del fringe benefit. Tale ipotesi risulta infatti assorbita dalla prima esimente L art. 4 co. 72 e 73 della L n. 92 ha ridotto dal 90% al 70% la percentuale di deducibilità prevista per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta (art. 164 co. 1 lett. b-bis) del TUIR); tale percentuale di deducibilità è applicabile a decorrere dal Per un primo commento, Alberti P. Deducibilità al 70% per i veicoli in uso promiscuo ai dipendenti, Il Quotidiano del Commercialista, Percentuale così ridotta dal 2013 (in luogo del precedente 40%), dall art. 1 co. 501 della L n. 228 (cfr. Alberti P. Sulle auto aziendali la deducibilità scende al 20%, Il Quotidiano del Commercialista, In dottrina è stato, infatti, affermato che gli amministratori in questione devono essere soci o familiari dei soci (Pegorin L. Esclusi gli usi diretti dell imprenditore, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1). Il presupposto per l esclusione va, quindi, individuato nel ruolo societario assunto dal socio o familiare (così Ranocchi G.P., Tosoni G.P. Beni ai soci-amministratori senza invio, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1). In senso conforme, Villa N., Cornaggia F. Comunicazioni al countdown per i beni assegnati ai soci, Italia Oggi, , p. 21 e Ranocchi G.P., Tosoni G.P. Beni ai soci-amministratori senza invio, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1. Al riguardo, le istruzioni alla compilazione del modello non hanno fornito precisazioni (Ferranti G. Conto misto fuori dall invio, Il Sole - 24 Ore, , p. 27). Così Cerato S., Ranocchi G.P. L Agenzia delle Entrate modifica le regole di comunicazione dei beni ai soci, Il fisco, 31, 2013, 2, p

14 Beni concessi in godimento all imprenditore individuale Il provv n esclude dall obbligo di comunicazione anche i beni concessi in godimento all imprenditore individuale. La formulazione del provvedimento avrebbe potuto essere più chiara, ma l esclusione dovrebbe riferirsi proprio ai beni dell impresa dell imprenditore medesimo 60. Considerando che nella circ. 24/2012 ( 1) l Agenzia ha affermato che rientrano nell ambito di applicazione dell art. 67 co. 1 lett. h-ter) del TUIR anche gli utilizzi da parte dell imprenditore individuale dei beni in godimento della sua impresa commerciale, si creerebbe un disallineamento tra quanto dichiarato in UNICO e quanto comunicato. Sarebbe, quindi, opportuno che fosse escluso anche da imposizione l utilizzo personale dei beni dell imprenditore individuale Beni ad uso pubblico Sono esclusi dalla comunicazione i beni ad uso pubblico, per i quali è prevista l integrale deducibilità 62 dei relativi costi, nonostante l utilizzo privatistico riconosciuto per legge. Tra i suddetti beni rientrano, ad esempio, i taxi. È stato, inoltre osservato che dovrebbero essere equiparati a tali beni anche le autovetture delle imprese di noleggio e di scuola guida 63. Considerato il riferimento ai beni ad uso pubblico, si ritiene che l esclusione operi con riferimento al bene, a prescindere che sia concesso ai soci o ai familiari Beni di valore inferiore a 3.000,00 euro Il provv n ha escluso l obbligo di comunicazione quando i beni, rientranti nella categoria altro, sono di valore superiore a 3.000,00 euro al netto dell IVA. In altri termini, nel caso di altri beni (ad esempio telefoni, computer portatili) la comunicazione deve essere effettuata solo se di valore superiore a 3.000,00 euro, al netto dell IVA. Al riguardo si osserva che, nonostante il provvedimento non riguardi la disciplina sostanziale, l Agenzia delle Entrate 64 ha precisato che i predetti beni non rilevano ai fini della tassazione dei redditi diversi in capo al socio utilizzatore ovvero dell indeducibilità dei costi in capo all impresa. Si tratta di un interpretazione che, per la sua rilevanza, meriterebbe una copertura normativa PROFILI TEMPORALI Con riferimento ai profili temporali, il provv n ha precisato che la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d imposta, a decorrere dal L obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, soltanto, però, se l utilizzo permane nell anno cui si riferisce la comunicazione. Sono, quindi, oggetto della comunicazione relativa al 2012 anche i beni concessi in godimento nel 2011 se l utilizzo permane nel Considerando che il modello di comunicazione richiede l indicazione della data di inizio e fine concessione, la comunicazione dovrebbe essere prevista anche nel caso in cui il godimento si sia verificato soltanto per un giorno nel periodo d imposta di riferimento Si ritiene vi sia un refuso nelle specifiche tecniche, laddove in relazione alla tipologia di soggetto utilizzatore è previsto il codice C in riferimento al soggetto che nella sfera privata utilizza in godimento beni della sua impresa commerciale residente nel territorio dello Stato. In tal senso, Ferranti G. Rinnovata e semplificata la comunicazione dei beni in godimento ai soci, Corriere Tributario, 37, 2013, p Cotto A. Beni ai soci, compilazione del quadro RL con uno sguardo alla comunicazione, Il Quotidiano del Commercialista, ). Secondo Gavelli M., Sirri M. Beni ai soci, la comunicazione va ripetuta ogni anno, Il Sole - 24 Ore, , p. 29 non è chiaro se l esclusione dalla comunicazione vada letta come superamento della posizione precedente o più semplicemente come un esonero compilativo senza effetto sull aspetto reddituale. Altra parte della dottrina sostiene che in questo modo l Agenzia intenda anche eliminare le conseguenze reddituali di tale utilizzo (così, Gaiani L. Beni ai soci, dai dati esclusi i benefit, Il Sole - 24 Ore, , p. 17). Ai sensi dell art. 164 co. 1 lett. a) n. 2 del TUIR. Cfr. Ferranti G. Rinnovata e semplificata la comunicazione dei beni in godimento ai soci, Corriere Tributario, 37, 2013, p Circ. Agenzia delle Entrate n. 24, 2. Cotto A. Beni ai soci, compilazione del quadro RL con uno sguardo alla comunicazione, Il Quotidiano del Commercialista, In tal caso, nel modello dovrà comunque essere indicata come data di inizio concessione del bene quella dell Si veda il successivo 5.

15 15 Come anticipato, per le ragioni appena riportate, la comunicazione dovrebbe essere effettuata anche con riferimento ai soggetti che al non rivestono più la qualifica di socio. Fig. 4 - Obbligo di comunicazione per concessioni ante FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI OGGETTO DI COMUNICAZIONE Il provv n disciplina la comunicazione dei finanziamenti e della capitalizzazioni effettuate da persone fisiche soci o familiari dell imprenditore nei confronti della società. Secondo il provv. Agenzia delle Entrate n , che disciplina la comunicazione dei finanziamenti, deve essere comunicata qualsiasi forma di finanziamento o di capitalizzazione effettuata, a decorrere dal 2012, da persone fisiche soci o familiari dell imprenditore nei confronti della società. Pertanto, non vanno comunicati: i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati da soci non persone fisiche; i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati dai familiari dei soci 67. Tale obbligo di comunicazione, si legge nelle motivazioni al provvedimento citato, è volto a rafforzare le misure che presiedono il recupero della base imponibile non dichiarata, tramite lo strumento della determinazione sintetica del reddito. Sulla base dell art. 7 co. 12 del DPR 605/73, il provvedimento dispone che devono essere comunicate le informazioni relative a specifici versamenti erogati all impresa da soci o familiari dell imprenditore. In tal caso la comunicazione deve essere effettuata, come sopra evidenziato, dalla società, non essendo prevista la possibilità di presentazione da parte del socio o familiare 68. Il caso tipico è quello del socio che finanzia la società al fine di acquistare un determinato bene che poi viene concesso in uso al socio medesimo. Altro caso oggetto di segnalazione potrebbe essere quello del finanziamento del socio quando il bene viene dato in godimento ad un soggetto diverso dal socio finanziatore 69. In ogni caso, tanto la struttura del provvedimento (separato rispetto a quello disciplinante la comunicazione dei beni) quanto i precedenti chiarimenti dell Agenzia delle Entrate 70, confermano che l obbligo sussiste anche nell ipotesi in cui i finanziamenti e capitalizzazioni non siano strumentali all acquisizione di beni poi concessi in godimento ai soci 71. Distinzione per singolo socio o familiare dell imprenditore Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione precisano che occorre indicare l ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni effettuati a favore dell impresa dal singolo socio o dal familiare dell imprenditore; infatti, per ognuno dei soci o dei familiari occorre compilare un modulo distinto. Finanziamenti effettuati da imprenditori individuali Come si è evidenziato, il provvedimento attuativo si riferisce alle persone fisiche. Nell ambito di tale nozione dovrebbero rientrare anche gli imprenditori individuali che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni Sulla tematica, si rinvia al 2.2 sub Familiari del socio e società del gruppo. Cfr. nota precedente. Sul punto si veda Ferranti G. Finanziamenti soci sempre da comunicare, Il Quotidiano del Commercialista, Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 25, risposta 5.3. Per osservazioni critiche si consenta il rinvio a Cotto A. Finanziamenti da comunicare anche senza beni in godimento, Il Quotidiano del Commercialista,

16 16 In linea astratta, si potrebbe sostenere che alcuni versamenti sono direttamente connessi all attività d impresa 72 e, transitando nella contabilità ordinaria dello stesso imprenditore, non devono essere oggetto di comunicazione. Ciò in quanto, sempre in linea astratta, i beni e i servizi relativi esclusivamente l attività d impresa o all esercizio di arti o professioni non sono, nell ambito del redditometro, considerati indicatori di capacità contributiva 73. Quindi, posto che l adempimento in questione è finalizzato alla ricostruzione sintetica del reddito delle persone fisiche, la comunicazione non dovrebbe essere inviata 74. In attesa che sul punto intervengano chiarimenti ufficiali, appare preferibile, in mera ottica prudenziale, comunicare anche i versamenti in esame. Finanziamenti effettuati da società di persone La formulazione letterale del provvedimento (che richiama espressamene le sole persone fisiche o familiari dell imprenditore) porta ad escludere l obbligo di comunicazione in caso di finanziamenti effettuati da persone giuridiche, ivi comprese le società semplici e le altre società di persone, posto che i predetti soggetti costituiscono sempre autonomi centri di imputazione rispetto ai soci 75. Tabella di sintesi La tabella che segue riepiloga le principali ipotesi di finanziamento e/o capitalizzazione, individuando i casi in cui è previsto l obbligo di comunicazione. Resta inteso che ci si riferisce a finanziamenti e capitalizzazione di importo non inferiore, per ciascuna tipologia di apporto, a euro. AUTORE DEL FINANZIAMENTO/CAPITALIZZAZIONE SOGGETTO RICEVENTE OBBLIGO Persone fisica socia Società di capitali SÌ Familiare dell imprenditore Imprenditore individuale SÌ Persona fisica socia Società di persone commerciale SI Persona fisica socia Società semplice NO Persona fisica associata Associazione SÌ Imprese consorziate Consorzio NO Società Società NO Familiare del socio Società NO Socio (persona fisica o società) Altra società del gruppo NO Familiare del socio Altra società del gruppo NO 4.1 NOZIONE DI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI Il provvedimento non fornisce una specifica nozione di finanziamenti e capitalizzazioni oggetto della comunicazione. Al fine di individuare le operazioni rilevanti è, tuttavia, possibile mutuare quanto affermato in passato dall Agenzia delle Entrate Finanziamenti La circ. Agenzia delle Entrate n.19, ancorché con riferimento alla disciplina degli interessi passivi, ha chiarito che rileva la messa a disposizione di una provvista di danaro, titoli o altri beni fungibili per i quali sussiste l obbligo di restituzione e in relazione ai quali è prevista una specifica remunerazione Si pensi, a mero titolo esemplificativo, ad un imprenditore individuale che è anche socio di altre società che svolgono attività connessa a quella dal medesimo esercitata. Cfr. Cissello A. Il redditometro in AA.VV. Il nuovo redditometro, Quaderni di Schede di Aggiornamento, 110, Eutekne, Torino, 2013, p In dottrina è stato evidenziato che per le imprese individuali vanno comunicati gli apporti dei familiari dell imprenditore, non anche i finanziamenti effettuati dall imprenditore stesso (De Stefani L. Finanziamenti dei soci senza certezze, Il Sole - 24 Ore, , p. 27). L obbligo di comunicazione dovrebbe riguardare anche i finanziamenti effettuati dal familiare dell imprenditore mediante somme prelevate dal conto corrente cointestato al familiare stesso e all imprenditore individuale (Ferranti G. Soci, vale l importo effettivo, Il Sole - 24 Ore, ). Cfr. Cotto A., Meoli M., Tosco F., Vitale R. Società, Guide e Soluzioni, IPSOA, Milano, 2013, p. 61 e 62.

17 17 Occorre, quindi, prestare attenzione alla causa del rapporto, che deve essere di natura finanziaria 76. Rientrano in tale nozione, ad esempio, anche: l accollo di un debito; i finanziamenti effettuati dai soci di una cooperativa. Finanziamenti dai soci alle cooperative In analogia con quanto previsto per le altre ipotesi di finanziamento, è stato sottolineato che i finanziamenti dei soci frazionati nel corso del periodo d imposta devono essere comunicati qualora superino completivamente la soglia di 3.600,00 euro; in tal caso, dovrà essere indicata la data dell ultimo apporto 77. Inoltre, con riferimento agli apporti da indicare, è stato osservato che devono essere comunicati 78 : le sottoscrizioni di aumenti di capitale mediante l assegnazione di nuove quote o azioni 79 ; i finanziamenti fruttiferi ed infruttiferi dei soci cooperatori e quelli dei soci sovventori e finanziatori; gli interessi capitalizzati, al netto della ritenuta fiscale; i dividendi accreditati sul libretto del socio, al netto della ritenuta se applicata 80. Anticipazioni per piccole spese Non dovrebbero rientrare tra i finanziamenti in esame le anticipazioni effettuate dal socio amministratore per piccole spese inerenti all attività della società che gli vengono successivamente rimborsate 81. È stato, inoltre, osservato che se, ad esempio, il socio amministratore di una società di persone acquista materiale di cancelleria e chiede la fattura intestata alla società anticipandone il pagamento, chiedendone poi la restituzione alla società, le somme anticipate non devono essere inserite nella comunicazione. Diversamente, se il pagamento effettuato da un socio amministratore in realtà è sostitutivo di un pagamento che avrebbe dovuto eseguire la società e di cui non viene richiesta la restituzione, ancorché si tratti di piccole spese le stesse costituiscono veri e propri finanziamenti che concorrono al limite di 3.600,00 euro 82. Non sono, inoltre, considerati finanziamenti gli anticipi dell amministratore, del socio di snc o dell accomandatario di sas per pagare le spese di trasferta per prestazioni alberghiere, somministrazioni di alimenti e bevande, viaggio o trasporto, che vengono rimborsate dalla società mensilmente o comunque dopo pochi mesi Capitalizzazioni Per capitalizzazioni si intendono tutte le somme che vengono indicate nelle voci di patrimonio netto e che si considerano, quindi, a fondo perduto (senza obbligo di restituzione) In tal senso, Ferranti G. La comunicazione dei finanziamenti dei soci: nuovo adempimento da chiarire, Corriere Tributario, 38, 2013, p e Ranocchi G. P. Anticipazioni senza comunicazione, Il Sole - 24 Ore, , p. 23. Tosoni G.P. Fondi coop da comunicare, Il Sole - 24 Ore, , p. 21. Con riferimento alle questioni in sospeso prima della pubblicazione delle istruzioni, si veda Tosoni G.P. I finanziamenti alle coop sotto l occhio dell Agenzia, Il Sole - 24 Ore, , p. 30. Si veda nota precedente. Diversamente dalle società di capitali, una cooperativa è a capitale variabile e quindi tali operazioni non richiedono l atto notarile, la cui presenza escluderebbe l obbligo della comunicazione (cfr. Tosoni G.P. Fondi coop da comunicare, Il Sole - 24 Ore, , p. 21). È stato, inoltre, precisato che dovrebbero rilevare anche i ristorni se accreditati sul libretto del socio, ma non se imputati nei debiti generici. Sono, invece, esclusi dalla comunicazione le rivalutazioni delle quote sociali e gli accrediti delle retribuzioni dei soci dipendenti. Ferranti G. La comunicazione dei finanziamenti dei soci: nuovo adempimento da chiarire, Corriere Tributario, 38, 2013, p e Ranocchi G. P. Anticipazioni senza comunicazione, Il Sole - 24 Ore, , p. 23. Brusaterra M. Rischio invio per le piccole spese, Il Sole - 24 Ore, , p. 19 e Ferranti G. La comunicazione dei finanziamenti dei soci: nuovo adempimento da chiarire, Corriere Tributario, 38, 2013, p Quest ultimo evidenzia che qualora fosse effettuato un finanziamento in qualità di amministratore sarebbe necessario stipulare un apposito contratto da sottoporre a registrazione ed in relazione al quale non sarebbe, di conseguenza, necessario effettuare la comunicazione. Ciò in quanto il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ha affermato, nell art. 2 della delibera CICR n. 1058, che è ammessa la raccolta del risparmio effettuata presso soci, dipendenti o società del gruppo ovvero sulla base delle trattative personalizzate con i singoli soggetti, mediante contratti dai quali risulti la natura del finanziamento. Con riferimento al citato limite di 3.600,00 euro, si rinvia al successivo De Stefani L. Finanziamenti dei soci senza certezze, Il Sole - 24 Ore, , p. 27. Ranocchi F. P., Tosoni G. P. Le somme restituite non vanno dichiarate, Il Sole - 24 Ore, , p. 29.

18 18 Sono, invece, esclusi dalla comunicazione gli apporti in natura 85. Con riferimento all individuazione delle operazioni rilevanti ai fini della comunicazione in esame, è stato osservato che, riprendendo i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 53/2009 relativamente al bonus capitalizzazioni 86, potrebbero rilevare: la costituzione di capitale sociale di nuove società 87 ; gli aumenti di capitale in società già costituite, compresi i versamenti a titolo di sovraprezzo; gli aumenti di capitale proprio di società derivanti da versamenti in denaro a fondo perduto che non comportano obblighi di restituzione; i conferimenti in denaro. Non dovrebbero, invece, rilevare: gli aumenti di capitale nominali, effettuati mediante conversione di riserve disponibili; gli aumenti di capitale sociale delle società incorporanti o beneficiarie conseguenti ad operazioni di fusione o scissione, nonché gli eventuali incrementi di patrimonio netto di dette società incorporanti o beneficiarie. Rinuncia ai finanziamenti È stato osservato che l importo della capitalizzazione conseguente alla rinuncia da parte del socio a un finanziamento effettuato nel corso del 2012 non vada comunicato 88. Ovviamente il finanziamento in sé deve essere comunicato. Inoltre, in caso di rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti relativi a precedenti finanziamenti effettuati nei riguardi della società e già comunicati non vada indicata la successiva capitalizzazione, al fine di evitare una sostanziale duplicazione di dati rilevanti ai fini dell accertamento sintetico FATTISPECIE ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE Il citato provv n ha espressamente disposto che non devono essere oggetto di comunicazione i dati relativi a: finanziamenti o capitalizzazioni di importo inferiore a 3.600,00 euro effettuati nell anno di riferimento; qualsiasi apporto già conosciuto dall Amministrazione finanziaria Limite di 3.600,00 euro Il provv n ha precisato che il limite di 3.600,00 euro opera distintamente con riferimento a ciascuna tipologia di apporto (finanziamenti e capitalizzazioni). Pertanto, a titolo esemplificativo, qualora nel 2012 siano stati eseguiti un versamento soci in conto capitale pari a 1.000,00 euro e un finanziamento pari a 3.000,00 euro, non occorre effettuare la comunicazione. Non era, tuttavia, chiaro a quale soggetto facesse riferimento il suddetto limite di 3.600,00 euro. Le istruzioni alla compilazione del modello di comunicazione hanno chiarito che tale limite va verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare Gavelli G. Versamenti da segnalare: la cassa batte la delibera, Il Sole - 24 Ore, , p. 21. Per approfondimenti, si rinvia a Valcarenghi G., Pellegrino S. Il premio di capitalizzazione delle società: chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate n. 53, Schede di Aggiornamento online, 1, Dovrebbe rilevare anche il capitale minimo di costituzione (così Ferranti G. La comunicazione dei finanziamenti dei soci: nuovo adempimento da chiarire, Corriere Tributario, 38, 2013, p. 3002). Si osserva, tuttavia, che qualora tale operazione fosse stata certificata dal notaio, essendo soggetta a registrazione, dovrebbe essere esclusa dalla comunicazione, come precisato nel successivo Inoltre, in sede di aumento o di costituzione, se il capitale non viene interamente versato, l Amministrazione non potrebbe ottenere l informazione che otterrebbe con la comunicazione. Sarebbe, quindi, opportuno, in ottica prudenziale, presentare comunque la comunicazione se il capitale non venisse interamente versato al momento dell aumento o della costituzione. Ferranti G. Soci, vale l importo effettivo, Il Sole - 24 Ore, , p. 19. Cfr. Ferranti G. La comunicazione dei finanziamenti dei soci: nuovo adempimento da chiarire, Corriere Tributario, 38, 2013, p In tal senso depone anche la circostanza che il provvedimento fa riferimento all anno di riferimento, utilizzando un terminologia non del tutto appropriata per le società, per le quali sarebbe stato opportuno riferirsi al periodo d imposta o esercizio sociale (Cotto

19 19 Sembra, quindi, che debbano essere comunicati i soli apporti effettuati dal singolo socio alla singola società, d importo superiore a 3.600,00 euro. In sostanza, se il socio ha finanziato il soggetto A per 2.000,00 euro e il soggetto B per altri 2.000,00 euro, non sembra si debba effettuare alcuna comunicazione 91. Di conseguenza, è necessario effettuare un calcolo con riferimento a ciascuna tipologia di apporto e per ciascun socio, verificando tutti i finanziamenti effettuati da un singolo soggetto nei confronti della società Apporti già conosciuti dall Amministrazione finanziaria Secondo il citato provvedimento, rientrano tra gli apporti già conosciuti dall Amministrazione finanziaria, ad esempio, i finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tale elenco risulta tuttavia essere esemplificativo, ma non esaustivo. Infatti, sono soggetti a registrazione e quindi sono già conosciuti dall Amministrazione finanziaria anche i finanziamenti effettuati tramite scrittura privata non autenticata 92, mentre non lo sono quelli effettuati tramite corrispondenza 93. In dottrina è stato, altresì, affermato che potrebbero essere incluse in tale ipotesi tutte le operazioni certificate da un notaio, quali ad esempio le costituzioni, gli aumenti di capitale, la copertura perdite, nonché in tutti i casi in cui l atto sia presentato volontariamente per la registrazione 94. In linea generale, l esimente introdotta dal provv. 2013/94904 deve essere applicata dal contribuente con una certa cautela, poiché la norma dispone espressamente che sono esclusi i dati relativi agli apporti, già in possesso dell Amministrazione finanziaria. Per essere certi che la comunicazione non sia dovuta, il contribuente dovrebbe conoscere esattamente i dati in possesso all Amministrazione, ben sapendo che alcuni difficilmente possono essere conosciuti (ad esempio, la qualifica di familiare). In altri termini, in attesa che l Agenzia definisca in modo più puntuale la portata applicativa dell esimente, è bene sottolineare che la possibile disponibilità dei dati da parte dell Amministrazione rappresenta sicuramente un elemento che può essere fatto valere in sede di contenzioso, ma non conferisce certezza ai fini della comunicazione in esame. Pertanto, in ottica prudenziale, potrebbe essere opportuno procedere comunque alla comunicazione all Anagrafe tributaria. Atti societari soggetti a registrazione Al fine di individuare gli atti soggetti a registrazione e, in quanto tali, conosciuti dall Amministrazione finanziaria, è possibile fare riferimento alla circ. Agenzia delle Entrate n. 18, recante chiarimenti in merito all applicazione dell imposta di registro in sede di registrazione di atti notarili A. Comunicazione dei finanziamenti soci al nodo soglia euro, Il Quotidiano del Commercialista, ). Anche Gavelli G. Sui finanziamenti sotto esame la capacità del socio, Il Sole - 24 Ore, , p. 24 propendeva per fare riferimento al socio, posto che ciò che rileva per l Amministrazione finanziaria è la capacità del socio stesso, rilevante ai fini dell accertamento sintetico. In senso contrario si erano espressi Meneghetti P., Ranocchi G. L impresa comunica i finanziamenti, Il Sole - 24 Ore, , p. 21. Gli Autori affermavano, tuttavia, che anche la tesi contraria avrebbe potuto essere sostenuta, per cui la questione avrebbe dovuto essere chiarita dall Agenzia delle Entrate. D altra parte, il soggetto obbligato alla comunicazione (la società) non potrebbe avere evidenza di quanto ha versato il socio con riguardo ad altri soggetti (Cotto A. Finanziamenti da comunicare al lordo delle restituzioni, Il Quotidiano del Commercialista, ). Cfr. Mauro A., Odetto G., Peirolo M. Imposte indirette, Guide e Soluzioni, IPSOA, Milano, 2013, p. 70 ss. Cfr. Art. 1, Tariffa, Parte II allegata al DPR 131/86. In senso conforme, Meneghetti P., Ranocchi G.P. Beni ai soci, l invio diventa selettivo, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1. Occorre osservare che il codice civile non individua la nozione di corrispondenza. Essa è in ogni caso considerata una forma di scrittura privata unilaterale che si incrocia con una analoga scrittura proveniente dalla controparte, realizzando l accordo contrattuale sottostante. Dal punto di vista civilistico la corrispondenza rientra nel concetto di scrittura privata mentre ai fini fiscali, come precisato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 5651, le due nozioni vanno tenute distinte, quanto meno ai fini dell imposta di registro, dovendosi intendere, a tali fini, per scrittura privata solo il documento che contenga le dichiarazioni di tutte le parti e le relative sottoscrizioni, e per corrispondenza commerciale gli atti contenenti dichiarazioni unilaterali e di parte, senza che rilevi la circostanza che essi possano o meno risultare efficaci, per sé soli, alla conclusione di un contratto (Mauro A., Odetto G., Peirolo M. Imposte indirette, Guide e Soluzioni, IPSOA, Milano, 2013, p. 799). Villa N. Beni ai soci, si parte dal 2012, Italia Oggi, , p. 24.

20 20 Nel citato documento di prassi, l Agenzia delle Entrate ha affermato che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli atti societari elencati nell art. 4 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, vale a dire tutti gli atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali o agricole. Nello specifico, l art. 4 sopra citato dispone che sono soggetti a registrazione, tra l altro, gli atti di costituzione e aumento del capitale o patrimonio 95 realizzati con: conferimento di denaro; conversione di obbligazioni in azioni; passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria. Dati oggetto di comunicazione finanziaria A seguito del DL 201/2011, gli operatori finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all Anagrafe tributaria il contenuto delle movimentazioni poste in essere con i clienti 96. Laddove i soci effettuino l apporto mediante uno strumento di pagamento tracciato (tipicamente il bonifico bancario) sorge il problema di capire se tali movimentazioni debbano comunque essere oggetto della trasmissione in esame. Anche se sul punto l Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa, è probabile che considererà comunque necessaria la comunicazione, atteso che dagli operatori finanziari riceve solo gli importi totali degli addebiti e degli accrediti, senza dettagli analitici che consentano di affermare di essere già in possesso dei dati relativi agli apporti, come richiesto dal provvedimento. 4.3 FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI L Agenzia delle Entrate 97 aveva inizialmente affermato che dovevano essere oggetto di comunicazione anche i finanziamenti ed i versamenti ricevuti dai soci 98. Tuttavia, il provv n , ancorché nell ambito della comunicazione relativa ai beni concessi in godimento 99, ha previsto l esclusione dalla comunicazione dei finanziamenti concessi ai soci o familiari dell imprenditore. 4.4 PROFILI TEMPORALI Il provv ha chiarito che sono oggetto di comunicazione i finanziamenti e le capitalizzazioni effettuati a decorrere dall anno Inizialmente il provv. Direttore Agenzia delle Entrate richiedeva anche di comunicare i finanziamenti e i versamenti realizzati in precedenti periodi d imposta che risultassero ancora in essere nel periodo d imposta in corso al Tale disposizione è, quindi, venuta meno Rientrano in tale fattispecie gli atti con i quali viene costituita una società attraverso il conferimento di beni da parte dei soci ovvero gli atti con i quali, per una società già esistente, viene deliberato un aumento del capitale societario attraverso il conferimento di un bene (circ. Agenzia delle Entrate 18/2013, 6.6). Per approfondimenti, Cissello A. L Anagrafe tributaria nei rapporti finanziari in Indagini finanziarie, accertamenti immobiliari e studi di settore, Quaderni di Schede di Aggiornamento, 111, Eutekne, Torino, 2013, p. 17 ss. Chiarimento fornito nel corso della videoconferenza e recepito nella circ. 25/2012, risposta 5.3. In sede di commento alla risposta fornita durante la videoconferenza, autorevole dottrina aveva ritenuto che il riferimento ai finanziamenti ricevuti dai soci costituisse un mero refuso. La circostanza che tale precisazione, ancorché non rinvenibile né nella norma, né nel provv. Direttore Agenzia delle Entrate sia stato però trasfuso nella circ. Agenzia delle Entrate n. 25, induceva a ritenere che l Agenzia delle Entrate ritenesse necessario l invio anche di tali informazioni. Si tratta di un errore materiale, che non incide sulla sostanza dell adempimento (Cotto A. Finanziamenti ricevuti dai soci senza comunicazione, Il Quotidiano del Commercialista, ). È stato, inoltre, evidenziato come la prescrizione sia stata effettuata nel provvedimento sbagliato (Gavelli G., Sirri M. Apporti dei soci sotto esame, Il Sole - 24 Ore, , p. 17).

CIRCOLARE n. 10 del 01/04/2014 COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI

CIRCOLARE n. 10 del 01/04/2014 COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI CIRCOLARE n. 10 del 01/04/2014 COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI E DELLE CAPITALIZZAZIONI INDICE 1. PREMESSA 2. COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI 2.1 Soggetti obbligati 2.2 Oggetto della

Dettagli

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI E COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI CONCESSI DAI SOCI - modalità e termini di effettuazione

OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI E COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI CONCESSI DAI SOCI - modalità e termini di effettuazione A tutti i clienti Loro sedi OGGETTO: COMUNICAZIONE DEI BENI CONCESSI AI SOCI E FAMILIARI E COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI CONCESSI DAI SOCI - modalità e termini di effettuazione PREMESSA Come noto il D.L.

Dettagli

STUDIO CAGNIN ROVOLETTO

STUDIO CAGNIN ROVOLETTO STUDIO CAGNIN ROVOLETTO COMMERCIALISTI ASSOCIATI PIERO CAGNIN CHIARA ROVOLETTO DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI A Tutti i Clienti Loro Sedi COMUNICAZIONE PER I BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI

Dettagli

Comunicazione dei beni dati in godimento ai soci e dei finanziamenti soci entro il prossimo 30 ottobre 2014

Comunicazione dei beni dati in godimento ai soci e dei finanziamenti soci entro il prossimo 30 ottobre 2014 Circolare 11/2014-C del 17.10.2014 Comunicazione dei beni dati in godimento ai soci e dei finanziamenti soci entro il prossimo 30 ottobre 2014 Come disposto dal provvedimento n. 54581 del 16 aprile 2014,

Dettagli

Comunicazione dei beni in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa

Comunicazione dei beni in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa 18.2015 Ottobre Comunicazione dei beni in godimento a soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa Sommario 1. PREMESSA... 2 2. SOGGETTI OBBLIGATI AD EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE...

Dettagli

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013

Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 Circolare informativa n.18 del 03 dicembre 2013 COMUNICAZIONE BENI D IMPRESA IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE

Dettagli

Circolare N.37 del 13 marzo 2012

Circolare N.37 del 13 marzo 2012 Circolare N.37 del 13 marzo 2012 Beni ai soci: comunicazione entro il 2 aprile 2011 Richiesta dei documenti necessari al fine dell adempimento Beni ai soci: comunicazione entro il 2 aprile 2011 Richiesta

Dettagli

NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI: COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI/COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI DAI SOCI

NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI: COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI/COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI DAI SOCI A tutti i clienti LL.SS Ravenna, 26/11/2013 NUOVI ADEMPIMENTI FISCALI: COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI/COMUNICAZIONE FINANZIAMENTI DAI SOCI Entro il prossimo 12 dicembre è previsto l invio

Dettagli

Circolare informativa area tributaria. La comunicazione dei beni ai soci/familiari, la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni

Circolare informativa area tributaria. La comunicazione dei beni ai soci/familiari, la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Circolare informativa area tributaria La comunicazione dei beni ai soci/familiari, la comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni Nel mese di ottobre sono in scadenza 2 adempimenti riguardanti

Dettagli

R O S S I & A S S O C I A T I

R O S S I & A S S O C I A T I R O S S I & A S S O C I A T I C o r p o r a t e A d v i s o r s Main Office: Via S. Radegonda, 8 - Milano www.rossiassociati.it Tel +39 02.874271 Fax +39 02.72099377 NEWS SETTIMANALE Novembre 2013 nr.

Dettagli

Loro sedi. Oggetto: comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e finanziamenti soci entro il 12 dicembre 2013.

Loro sedi. Oggetto: comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e finanziamenti soci entro il 12 dicembre 2013. Studio Associato di Consulenza Aziendale Dottori Commercialisti Dott. Gianpiero Perissinotto Dott.ssa Monica Lacedelli Via degli Agricoltori n. 11 32100 Belluno tel: 0437/932080 fax: 0437/932095 E-mail:

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale STUDIO GAMBI OGGETTO: Comunicazione beni ai soci e finanziamenti COMUNICAZIONE DEI BENI D IMPRESA AI SOCI/FAMILIARI SOGGETTO OBBLIGATO: - società (di capitali o persone) che concedono beni in uso ai soci

Dettagli

LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA ANNO 2013 : SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2014

LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA ANNO 2013 : SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2014 LA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI ALL'IMPRESA ANNO 2013 : SCADENZA AL 30 OTTOBRE 2014 a cura di Celeste Vivenzi Premessa generale Entro il prossimo 30 Ottobre 2014 come

Dettagli

La comunicazione dei beni in uso ai soci e l interpello disapplicativo delle società non operative. Alessandro Cotto

La comunicazione dei beni in uso ai soci e l interpello disapplicativo delle società non operative. Alessandro Cotto La comunicazione dei beni in uso ai soci e l interpello disapplicativo delle società non operative Alessandro Cotto La manovra di ferragosto (DL 138/2011 conv. L. 148/2011) BENI D IMPRESA IN GODIMENTO

Dettagli

Circolare informativa n. 10 del 23 ottobre 2014 COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI 2013

Circolare informativa n. 10 del 23 ottobre 2014 COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI 2013 Circolare informativa n. 10 del 23 ottobre 2014 COMUNICAZIONE BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI 2013 In presenza di società/ditte individuali che concedono in godimento l utilizzo di beni d impresa a un socio/familiare

Dettagli

Bologna, 12 dicembre 2013

Bologna, 12 dicembre 2013 Bologna, 12 dicembre 2013 A tutti i Clienti dello Studio Loro sedi Oggetto: CIRCOLARE N. 16 COMUNICAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2014 DEI BENI DATI IN GODIMENTO AI SOCI E AI FAMILIARI E DEI FINANZIAMENTI

Dettagli

Informativa speciale Compilazione e invio telematico Comunicazione Beni in godimento ai Soci

Informativa speciale Compilazione e invio telematico Comunicazione Beni in godimento ai Soci Informativa speciale Compilazione e invio telematico Comunicazione Beni in godimento ai Soci Vicenza 17 Gennaio 2014 Gentile Cliente, il 31/01/2014 scade il nuovo adempimento - di cui abbiamo trattato

Dettagli

Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa NUMERO 36-7 OTTOBRE 20151

Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa NUMERO 36-7 OTTOBRE 20151 Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa 1 1 PREMESSA L art. 2 co. 36-terdecies - 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv.

Dettagli

OGGETTO: Comunicazione beni ai soci e finanziamenti - liberatoria

OGGETTO: Comunicazione beni ai soci e finanziamenti - liberatoria GIORDA FRANCESCO Informativa per la clientela di studio N. 18 del 29.01.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Comunicazione beni ai soci e finanziamenti - liberatoria Gentile Cliente, con la stesura

Dettagli

Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa NUMERO 25-14 OTTOBRE 20141

Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa NUMERO 25-14 OTTOBRE 20141 Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa 1 1 PREMESSA L art. 2 co. 36-terdecies - 36-duodevicies del DL 13.8.2011 n. 138, conv.

Dettagli

OGGETTO:Comunicazione beni ai soci e finanziamenti

OGGETTO:Comunicazione beni ai soci e finanziamenti Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO:Comunicazione beni ai soci e finanziamenti RACCOLTA DATI PRESSO IL CLIENTE I dati di cui necessitiamo per effettuare la comunicazione sono i seguenti : DATI DELL UTILIZZATORE

Dettagli

Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa

Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa Circolare n. 19 Comunicazione dei beni in godimento ai soci o familiari e dei finanziamenti o capitalizzazioni ricevuti dall impresa del 20 ottobre 2014 INDICE 1 Premessa... 2 2 Soggetti obbligati ad effettuare

Dettagli

News per i Clienti dello studio

News per i Clienti dello studio News per i Clienti dello studio N. 162 del 29 Ottobre 2013 Ai gentili clienti Loro sedi 12 dicembre 2013: appuntamento con la comunicazione dei beni e finanziamenti dati in godimento ai soci Rileva solo

Dettagli

Il Nuovo Trattamento Fiscale delle Autovetture Aziendali

Il Nuovo Trattamento Fiscale delle Autovetture Aziendali Moro & Partners Il Nuovo Trattamento Fiscale delle Autovetture Aziendali Quadro di sintesi utile per potersi orientare all interno delle recenti modifiche normative in tema di autoveicoli aziendali. Moro

Dettagli

COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI

COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI COMUNICAZIONE DEI BENI UTILIZZATI DAI SOCI E FAMILIARI A meno di un mese dalla scadenza, sono ancora innumerevoli i dubbi che riguardano la comunicazioni dei beni utilizzati dai soci delle società e dai

Dettagli

I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE. Dott. Lelio Cacciapaglia

I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE. Dott. Lelio Cacciapaglia I BENI AZIENDALI IN USO AI SOCI E AI FAMILIARI DELL IMPRENDITORE Dott. Lelio Cacciapaglia BENI AI SOCI E SPESOMETRO Il comma 36-septiesdecies dispone che l'agenzia delle entrate proceda a controllare sistematicamente

Dettagli

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista

DAMIANO ADRIANI Dottore Commercialista 1/6 OGGETTO COMUNICAZIONE PER L ANNO 2014 DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E DEI FINANZIAMENTI E/O CAPITALIZZAZIONI RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 2, COMMI da 36-terdecies a 36-duodevicies,

Dettagli

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori

Fiscal News N. 32. Amministratori: uso promiscuo dell auto. La circolare di aggiornamento professionale 29.01.2014. Uso. Amministratori collaboratori Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 32 29.01.2014 Amministratori: uso promiscuo dell auto Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette In base a quanto disposto dall art. 3, comma

Dettagli

Pomara Scibetta & Partners

Pomara Scibetta & Partners Pomara Scibetta & Partners Commercialisti Revisori dei Conti Luciana Pomara Giuseppe Scibetta Onorina Zilioli Alessia Carla Vinci Roberto Scibetta Stefania Zilioli Rosaria Marano Sabrina Iannuzzi Your

Dettagli

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E RIFLESSI NEL MODELLO UNICO

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E RIFLESSI NEL MODELLO UNICO S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO SOCIETÀ DI COMODO E/O IN PERDITA SISTEMATICA: PRESUNZIONI DI NON OPERATIVITÀ E CONSEGUENTE TASSAZIONE COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E RIFLESSI NEL MODELLO

Dettagli

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale

STUDIO GAMBINO Studio Legale ed Economico Aziendale STUDIO GAMBI OGGETTO: Beni aziendali in uso a soci / familiari : aspetti contabili e fiscali Diverse tipologie di utilizzo dei beni d impresa L assegnazione in godimento di beni ai soci è fattispecie che

Dettagli

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Prot. n. 166485 IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Modalità e termini di comunicazione all Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari, ai sensi

Dettagli

Auto in uso ai dipendenti

Auto in uso ai dipendenti Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 23 23.01.2014 Auto in uso ai dipendenti Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette La tematica dell'utilizzo di auto aziendali da parte dei

Dettagli

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco

Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco Ipsoa Quotidiano LA RISOLUZIONE N. 102/E/2014 20 novembre 2014 ore 06:00 Tracciabilità dei pagamenti anche per associazioni no profit e pro-loco L obbligo di tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti

Dettagli

Periodico informativo n. 5/2013

Periodico informativo n. 5/2013 Periodico informativo n. 5/2013 Tabelle ACI 2013 aggiornate e auto in uso promiscuo ai soci e dipendenti Gentile Cliente, Le inviamo la presente per comunicarle che l ACI ha pubblicato, come ogni anno,

Dettagli

Roma, 19 novembre 2014

Roma, 19 novembre 2014 RISOLUZIONE N. 102/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 novembre 2014 OGGETTO: Consulenza giuridica L obbligo di tracciabilità previsto dall articolo 25, comma 5, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

Dettagli

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI D I S C I P L I N A E Q U E S T I O N I A P E R T E STUDIO ASSOCIATO TRIBUTARIO E SOCIETARIO BELLINI SECCHI SAVIOTTI FLORITA 20121 MILANO - PIAZZA CASTELLO,

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Anno 2014 N. RF264. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2014 N. RF264. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2014 N. RF264 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO GODIMENTO BENI AI SOCI E FAMILIARI - COMUNICAZIONE AL 30/10 RIFERIMENTI PROVV. N. 54581/2014 E N. 94902/2013

Dettagli

Circolare Informativa n. 2/2013

Circolare Informativa n. 2/2013 Dr. Carmelo Grillo Dottore commercialista Revisore contabile Dr. Santi Grillo Consulente del lavoro - Dottore commercialista Revisore contabile Circolare Informativa n. 2/2013 Olivarella, 14.01.2013 Ai

Dettagli

COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI: CHIARIMENTI CON PROROGA AL 2 APRILE 2013

COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI: CHIARIMENTI CON PROROGA AL 2 APRILE 2013 COMUNICAZIONE BENI IN GODIMENTO AI SOCI: CHIARIMENTI CON PROROGA AL 2 APRILE 2013 Con il Provvedimento Direttoriale del 17 settembre 2012 l Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga dell adempimento

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

Risposte alle domande più frequenti (FAQ)

Risposte alle domande più frequenti (FAQ) COMUNICAZIONE DEI DATI DEI BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE E DEI FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL IMPRESA

Dettagli

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c.

CENTRO ASSISTENZA SOCIETARIA di Cappellini Lia & C. s.n.c. CIRCOLARE N 4/2013 Tivoli, 16/01/2013 Oggetto: NOVITA DEDUCIBILITA AUTO. Spett.le Clientela, con la presente circolare siamo a comunicare che con la Riforma del mercato del lavoro, L. 28/06/2012 n. 92,

Dettagli

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata

Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012. Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Circolare N.147 del 23 Ottobre 2012 Legge di stabilità. Stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Legge di stabilità: stretta sui veicoli aziendali, deducibilità dimezzata Gentile cliente,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015

RISOLUZIONE N. 98/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 RISOLUZIONE N. 98/E Direzione Centrale Normativa Roma, 25/11/2015 OGGETTO: Consulenza giuridica Fatturazione delle prestazioni rese dai medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con

Dettagli

Circolare 21. del 3 novembre 2014. Veicoli concessi in comodato Adempimenti nei confronti della Motorizzazione Civile INDICE

Circolare 21. del 3 novembre 2014. Veicoli concessi in comodato Adempimenti nei confronti della Motorizzazione Civile INDICE Circolare 21 del 3 novembre 2014 Veicoli concessi in comodato Adempimenti nei confronti della Motorizzazione Civile INDICE 1 Premessa... 2 2 Decorrenza... 2 3 Ambito soggettivo... 3 3.1 Soggetti legittimati

Dettagli

Anno 2014 N. RF265. La Nuova Redazione Fiscale FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI COMUNICAZIONE AL 30 OTTOBRE

Anno 2014 N. RF265. La Nuova Redazione Fiscale FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI COMUNICAZIONE AL 30 OTTOBRE Anno 2014 N. RF265 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 8 OGGETTO FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI COMUNICAZIONE AL 30 OTTOBRE RIFERIMENTI PROVV. N. 94904/2013; DL 138/2011

Dettagli

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO

RISOLUZIONE N.80/E QUESITO RISOLUZIONE N.80/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 luglio 2012 OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Fatture di importo inferiore a 300,00 euro - Annotazione cumulativa anche

Dettagli

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW

RISOLUZIONE N.128/E. OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW RISOLUZIONE N.128/E Direzione Centrale Normativa Roma, 10 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Esonero dall obbligo di presentazione del modulo RW Con la richiesta di consulenza giuridica concernente

Dettagli

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: AGGIORNATO IL REDDITOMETRO APPLICABILE DAL 2011 PAG. 2

SOMMARIO. Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: AGGIORNATO IL REDDITOMETRO APPLICABILE DAL 2011 PAG. 2 CIRCOLARE N. 23 DEL 16/12/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: AGGIORNATO IL REDDITOMETRO APPLICABILE DAL 2011 PAG. 2 IN SINTESI: È stato recentemente pubblicato sulla

Dettagli

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24;

Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. Nuova modalità di presentazione dei modelli F24; Alle ditte Clienti Loro sedi Parma, 27 ottobre 2014 Oggetto: Informativa n. 18 Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a: Obbligo di comunicazione

Dettagli

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile Carlin Laurenti & associati STUDIO COMMERCIALISTI e REVISORI 45014 PORTO VIRO (RO) Via Mantovana n. 86 tel 0426.321062 fax 0426.323497 per informazioni su questa circolare: evacarlin@studiocla.it Circolare

Dettagli

Fondi pensione, un tris di chiarimenti

Fondi pensione, un tris di chiarimenti Fondi pensione, un tris di chiarimenti L Agenzia delle Entrate, in risposta a tre quesiti posti con istanza di interpello, chiarisce per i vecchi fondi pensione con gestione assicurativa come procedere

Dettagli

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

di Massimo Gabelli, Roberta De Pirro 24 Aprile 2009, ore 08:08 Immobili - patrimonio Deducibili gli interessi di finanziamento Rientrano nel novero degli interessi soggetti all art. 96 TUIR quelli di finanziamento relativi agli immobili-patrimonio.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 57/E QUESITO RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR

RISOLUZIONE N.129/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR RISOLUZIONE N.129/E Direzione Centrale Normativa Roma, 13 dicembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica - Disciplina applicabile all utilizzo e riporto delle perdite articoli 83 e 84 del TUIR Con la consulenza

Dettagli

Roma, 22 ottobre 2001

Roma, 22 ottobre 2001 RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 22 ottobre 2001 OGGETTO: Istanza di interpello n..2001, ai sensi dell articolo 11, della legge n. 212 del 2000, presentato dal Signor in ordine all assoggettabilità all imposta

Dettagli

La comunicazione dei beni d impresa concessi a soci e familiari e dei finanziamenti e capitalizzazioni

La comunicazione dei beni d impresa concessi a soci e familiari e dei finanziamenti e capitalizzazioni La comunicazione dei beni d impresa concessi a soci e familiari e dei finanziamenti e capitalizzazioni a cura diandrea Bongi Qualifica: Dottore Commercialista e Pubblicista La disciplina normativa di riferimento

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI

STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi Oggetto: la nuova disciplina dei beni d impresa concessi in godimento a soci e familiari. I nuovi adempimenti di comunicazione dei beni concessi

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 3 08.01.2015 Tariffe Aci per il 2015 Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con il consueto comunicato di fine anno sono state pubblicate

Dettagli

LA DISCIPLINA FISCALE PER LE AUTOVETTURE NON STRETTAMENTE STRUMENTALI PER L ATTIVITA D IMPRESA O DEL PROFESSIONISTA NEL 2007. di Vincenzo D Andò

LA DISCIPLINA FISCALE PER LE AUTOVETTURE NON STRETTAMENTE STRUMENTALI PER L ATTIVITA D IMPRESA O DEL PROFESSIONISTA NEL 2007. di Vincenzo D Andò LA DISCIPLINA FISCALE PER LE AUTOVETTURE NON STRETTAMENTE STRUMENTALI PER L ATTIVITA D IMPRESA O DEL PROFESSIONISTA NEL 2007 di Vincenzo D Andò Il 27.6.2007 è stata pubblicata sulla G.U. dell Unione Europea

Dettagli

RISOLUZIONE N. 123/E

RISOLUZIONE N. 123/E RISOLUZIONE N. 123/E Direzione Centrale Normativa Roma, 30 novembre 2010 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riportabilità delle perdite dei contribuenti minimi in

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

Ristrutturazione: la documentazione delle spese

Ristrutturazione: la documentazione delle spese Fiscal Adempimento La circolare di aggiornamento professionale N. 40 17.11.2014 Ristrutturazione: la documentazione delle spese Categoria: Irpef Sottocategoria: Detrazione 36% Come noto per fruire della

Dettagli

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA

IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire

Dettagli

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 74/E QUESITO RISOLUZIONE N. 74/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 novembre 2013 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imposta sul valore dei contratti assicurativi: chiarimenti in materia

Dettagli

NUOVO SPESOMETRO e BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI

NUOVO SPESOMETRO e BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott. Oscar Sartor Dott.ssa

Dettagli

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI

SPAZIANI & LONGO ASSOCIATI Circolare n. 11 del 28 marzo 2008 Spese auto IVA (art. 19 bis 1 DPR 633/72) Il regime di detraibilità dell Iva afferente le autovetture è stato modificato dalla Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), alla

Dettagli

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE

Circolare 20. del 29 luglio 2015. School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE Circolare 20 del 29 luglio 2015 School bonus e detrazione IRPEF per le spese scolastiche Novità della L. 13.7.2015 n. 107 INDICE 1 Premessa... 2 2 Credito d imposta per le erogazioni liberali agli istituti

Dettagli

CIRCOLARE TEMATICA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E DEI FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI RICEVUTI DALL IMPRESA

CIRCOLARE TEMATICA COMUNICAZIONE DEI BENI IN GODIMENTO AI SOCI O FAMILIARI E DEI FINANZIAMENTI O CAPITALIZZAZIONI RICEVUTI DALL IMPRESA Avv. GIORGIO ASCHIERI* Rag. Comm. SIMONETTA BISSOLI* Dott. Comm. MARCO GHELLI* Dott. Comm. ALBERTO MION* Dott. Comm. ALBERTO RIGHINI* Avv. ANTONIO RIGHINI* Dott. MONICA SECCO* Avv. ORNELLA BERTOLAZZI Avv.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 248/E

RISOLUZIONE N. 248/E RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti

Dettagli

Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali

Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali Circolare 02/06 Regime di detraibilità Iva e deducibilità dei costi relativi alle auto aziendali A. Detraibilità Iva La normativa sulla detraibilità dell Iva pagata al momento dell acquisto di veicoli

Dettagli

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009

NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 NEWS LETTER numero 1 del 12 marzo 2009 Bonus famiglia (art. 1 del DL 29.11.2008 n. 185 convertito nella L. 28.1.2009 n. 2) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti ufficiali a cura di Matteo Pulga

Dettagli

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito

Novembre 2013. Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Novembre 2013 Risoluzione 76/E del 6 novembre 2013 - Deducibilità dell imposta di bollo nel regime del risparmio gestito Avv. Vincenzo Bancone e Dott. Manfredi La Barbera, CBA Studio Legale e Tributario

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio Come cambia l antiriciclaggio Chi sono i titolari effettivi? Chi è l esecutore e cosa deve essere inserito nell AUI Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Il titolare effettivo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013

RISOLUZIONE N. 48/E. Roma, 8 luglio 2013 RISOLUZIONE N. 48/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica - Uffici dell'amministrazione finanziaria Riduzione imposta estera ex art. 165, comma 10, del TUIR Redditi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 45/E. Roma, 6 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 45/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 6 maggio 2015 OGGETTO: Obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti delle Associazioni sportive dilettantistiche - Vigenza

Dettagli

studio associato zaniboni

studio associato zaniboni N. protocollo: 51/2013 Oggetto: BENI AI SOCI E FINANZIAMENTI COMUNICAZIONE 2012 DA INVIARE ENTRO IL 12 DICEMBRE 2013 Con due distinti provvedimenti del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 2 agosto

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 08 26.02.2014 Enti non profit: le scritture contabili Categoria: Associazioni Sottocategoria: Varie Gli enti non commerciali rappresentano un fenomeno

Dettagli

Informativa per la clientela

Informativa per la clientela Informativa per la clientela Informativa n. 13 del 19 novembre 2012 Acquisti di carburante per autotrazione mediante carte elettroniche - Esonero dalla tenuta della scheda carburante - Chiarimenti dell

Dettagli

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE

del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE Circolare n. 5 del 26 gennaio 2012 Agevolazioni fiscali e contributive per i premi di produttività - Proroga per il 2012 INDICE 1 Premessa... 2 2 Detassazione dei premi di produttività... 2 2.1 Regime

Dettagli

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri

Periodico informativo n. 32/2014. Ritenuta 20% sui bonifici esteri Periodico informativo n. 32/2014 Ritenuta 20% sui bonifici esteri Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo informarla che dal 1 febbraio 2014 è scattato l obbligo per

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*)

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*) Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 14/2013 GENNAIO/14/2013 (*) 31 Gennaio 2013 LA RIDUZIONE DELLA DEDUCIBILITÀ

Dettagli

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente:

RISOLUZIONE N. 88/E. Con istanza d interpello formulata ai sensi dell articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, è stato posto il seguente: RISOLUZIONE N. 88/E ma, Roma, 25 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Gestore Servizi Energetici - GSE articolo 2 della legge 24 dicembre

Dettagli

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

Fisco & Contabilità La guida pratica contabile Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 24 25.06.2014 Rimborsi spese a dipendenti e collaboratori Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le spese sostenute dai dipendenti dell

Dettagli

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi

Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi Pag. 488 n. 6/2005 12/02/2005 Gli studi di settore secondo la Legge Finanziaria 2005: le schede di sintesi di Rosita Donzì La Legge 30/11/2004 n. 311, art. 1, commi da 408 a 411 (in n. 2/2005, pag. 166),

Dettagli

LE AUTOVETTURE IN GODIMENTO A SOCI / FAMILIARI: CASI PRATICI

LE AUTOVETTURE IN GODIMENTO A SOCI / FAMILIARI: CASI PRATICI INFORMATIVA N. 236 04 OTTOBRE 2012 IMPOSTE DIRETTE LE AUTOVETTURE IN GODIMENTO A SOCI / FAMILIARI: CASI PRATICI Art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, DL n. 138/2011 Circolari Agenzia Entrate

Dettagli

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente

Risoluzione n.125/e. Con l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, è stato esposto il seguente Risoluzione n.125/e Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 03 aprile 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito Decadenza dai benefici di cui alla nota II-bis

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 99/E QUESITO RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 08 aprile 2009 OGGETTO: Istanza di interpello Spese di ristrutturazione nell ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

DAMIANO ADRIANI. Dottore Commercialista DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE 1/5 OGGETTO DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE CLASSIFICAZIONE DT ART. 164 TUIR RIFERIMENTI NORMATIVI ART. 19 BIS1, COMMA 1, D.P.R. 26 OTTOBRE

Dettagli