L IMU Imposta Municipale Propria (sperimentale) - Art. 13 D. Lgs. n. 23/2011
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1 SEMINARIO di AGGIORNAMENTO Udine, 1 giugno 2012 L IMU Imposta Municipale Propria (sperimentale) - Art. 13 D. Lgs. n. 23/2011 Alberto-Maria Camilotti Dottore Commercialista e Revisore Contabile Via Duchi d Aosta n. 2 - Udine
2 ARGOMENTI 1. ANALISI NORMATIVA e FILOSOFIA DEL TRIBUTO 2. PRESUPPOSTI dell IMPOSTA: oggettivo, soggettivo e territoriale 3. DETERMINAZIONE e MODALITA APPLICATIVE 4. IMU SETTORE AGRICOLO 5. ESENZIONI e AGEVOLAZIONI 6. ADEMPIMENTI :versamenti e dichiarazione 7. ACCERTAMENTO e REGIME SANZIONATORIO 2
3 1. ANALISI NORMATIVA 1. L. n. 42 del 2009 Legge delega per il Federalismo fiscale 2. D. Lgs. n. 23 del Federalismo fiscale municipale, attuazione alla legge delega 3. D.L. 201/2011 convertito in L. 214/2011 salva Italia : art. 13 introduce IMU sperimentale D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 semplificazioni 5. D.Lgs. N. 504/1992 norma ICI ancora in vigore 6. Circolare Ministero Finanze n. 3 del primo documento interpretativo emesso dal Ministero 3
4 1. ANALISI NORMATIVA 4
5 1. ANALISI NORMATIVA L Imposta Municipale propria (IMU) è stata istituita dagli art. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 in attuazione della L n. 42. Nonostante la sua decorrenza fosse prevista originariamente per l anno 2014, l art. 13 co. 1 del DL n. 201, convertito nella L n. 214: 1. ne ha anticipato l introduzione in via sperimentale, a decorrere dal 2012 fino al 2014; 2. ne ha rinviato l applicazione a regime a decorrere dal I frequenti richiami alle disposizioni del D.lgs n. 504 (ICI) rilevano come il nuovo tributo municipale si ponga rispetto all ICI in un rapporto di continuità, ancorchè la disciplina IMU si differenzi dalla precedente ICI sotto molteplici aspetti. 5
6 1. ANALISI NORMATIVA IMU: valenza sostitutiva Ai sensi dell art. 8 co. 1 del D.Lgs. 23/2011, l IMU sostituisce: - l ICI - l Irpef e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi a beni non locati. Pertanto continuano a scontare le ordinarie imposte sui redditi (oltre all IMU): - i redditi derivanti dall immobile locato senza opzione per la cedolare secca; - gli immobili utilizzati esclusivamente per l esercizio di arti e professioni; - gli immobili relativi alle imprese commerciali (strumentali, merce, patrimonio). Immobile locato DAL 2012 Immobile non locato È dovuta: - l IMU (aliquota ridotta) - l Irpef e relative addizionali CEDOLARE SECCA Sostituisce - irpef - addizionali È dovuta: - l IMU (aliquota piena) Attenzione: non è più dovuta l irpef e le addizionali per gli immobili a disposizione calcolate su rendita maggiorata di 1/3
7 2. PRESUPPOSTI dell IMPOSTA OGGETTIVO Ai sensi del comma 2 dell art. 13 del DL n. 201/2011 l IMU ha per presupposto il possesso: 1. FABBRICATI 2. AREE FABBRICABILI 3. TERRENI AGRICOLI Rientrano pertanto nell ambito impositivo anche: Immobili d impresa Abitazioni principali e relative pertinenze Fabbricati rurali 7
8 2. PRESUPPOSTI dell IMPOSTA SOGGETTIVO Ai sensi dell art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, sono soggetti passivi IMU: 1. il proprietario di immobili 2. il titolare di diritti reali (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) 3. Il concessionario di aree demaniali 4. Il locatario di immobili concessi in leasing (a decorrere dalla data di stipula del contratto, anche per immobili da costruire e in corso di costruzione) 8
9 2. PRESUPPOSTI dell IMPOSTA SOGGETTIVO CASO PARTICOLARE: CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO il DL n. 201/11 aveva confermato la previgente disciplina ICI, pertanto il soggetto passivo d imposta era il proprietario anche se non assegnatario della casa il DL n. 16/12 (art. 12-quinques) cambia completamente rotta affermando che l assegnazione della casa coniugale disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. 9
10 2. PRESUPPOSTI dell IMPOSTA SOGGETTIVO CASO PARTICOLARE: CONIUGE SEPARATO O DIVORZIATO - Il soggetto passivo diventa il coniuge assegnatario; - nessun onere IMU grava sul coniuge non assegnatario dell immobile; - il coniuge assegnatario se soddisfa i requisiti può applicare l agevolazione per l abitazione principale. ATTENZIONE: E una previsione con portata limitata all imposta municipale propria, non avendo alcun riflesso né sui diritti reali che effettivamente gravano sull immobile stesso (l art. 540 c.c. è immutato), né sulla soggettività ad altri tributi. 10
11 2. PRESUPPOSTI dell IMPOSTA TERRITORIALE Possesso di immobili all interno del territorio dello Stato. Per quanto riguarda la cosiddetta IMU estera, più propriamente detta IVIE vi è disciplina apposita 11
12 3. DETERMINAZIONE e MODALITA APPLICATIVE La determinazione dell imposta è disciplinata da: 1. Art. 13 commi 3, 4, 5 del D.L.201/2011 e per i richiami ivi forniti 2. Art. 5 commi 1, 3, 5, 6 del D. Lgs. 504/1992 (norma ICI) Base Imponibile Aliquota Eventuali detrazioni o riduzioni IMU 12
13 3. DETERMINAZIONE e MODALITA APPLICATIVE La base imponibile IMU varia in funzione delle diverse tipologie di immobili. Il richiamo operato dalla norma IMU alla norma ICI implica che sono, in gran parte, confermate le disposizioni e le modalità di calcolo vigenti per la vecchia imposta ed in particolare: 1) Rivalutazione della rendita catastale del 5%; 2) Applicazione di moltiplicatori (concetto uguale MA coefficienti aumentati); 3) Regole per fabbricati di categoria D 4) Regole per aree fabbricabili 5) Esenzioni 13
14 3. DETERMINAZIONE e MODALITA APPLICATIVE BASE IMPONIBILE FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO applicazione di specifici moltiplicatori alla rendita catastale rivalutata del 5% (vedi tavola successiva) FABBRICATI CLASSIFICABILI IN CATEGORIA D a) se interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati riferimento ad ammontare costi (al lordo quote ammortamento) risultanti da scritture contabili all 1.1 e applicando a tali costi specifici coefficienti individuati da apposito DM b) nel caso di leasing è possibile richiedere attribuzione di rendita proposta : in tal caso dal 1.1 dell anno successivo si utilizza tale valore per calcolo, in alternativa riferimento a valore contabile 14
15 3. DETERMINAZIONE e MODALITA APPLICATIVE BASE IMPONIBILE TERRENI AGRICOLI il valore è costituito da quello che risulta applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, all 1.1 dell anno di imposta, rivalutato del 25%, gli specifici moltiplicatori (135). Se i terreni agricoli (anche non coltivati) sono posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli I.A.P. iscritti alla previdenza agricola, sono soggetti a tassazione limitatamente alla parte di valore che eccede gli e con moltiplicatore
16 3. DETERMINAZIONE e MODALITA APPLICATIVE BASE IMPONIBILE AREE FABBRICABILI base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. Precisazioni: 1. I comuni quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo servizio postale con modalità idonee a garantirne l effettiva conoscenza da parte del contribuente (L. 289/2002, art. 31) 2. In caso di utilizzazione edificatoria dell area, demolizione fabbricato, interventi di recupero (lett. c), d), ed e) art. 31 L.457/78) la base imponibile è determinata dal valore dell area fino alla data di ultimazione lavori o se antecedente fino quando immobile è effettivamente utilizzato. 16
17 3. DETERMINAZIONE e MODALITA APPLICATIVE MOLTIPLICATORI A CONFRONTO Categoria catastale ICI (fino al 2011) IMU (dal 2012) A (diverso da A/10) B C/3 C/4 C/ A/10 E D/ D (escluso D/5) (65 dal 2013) C/ Terreni agricoli Terreni agricoli (c.diretti e IAP) N.B. tali nuovi moltiplicatori trovano applicazione esclusivamente per l IMU e non per altri tributi 17
18 3. DETERMINAZIONE e MODALITA APPLICATIVE ALIQUOTE ORDINARIE e AUTONOMIA DEI COMUNI Aliquote Aliquota IMU Range IMU (dal 2012) Range ICI (fino al 2011) Ordinaria 0,76 % 0,46 % - 1,06 % 0,4 % - 0,7 % Abitazione principale 0,40 % 0,2 % - 0,6 % Esente Rurali strumentali 0,20 % 0,1 % - 0,2 % Esenti Fabbricati strumentali Immobiliari di costruzione 0,76 % 0,40 % - 1,06 % 0,4 % - 0,7 % 0,76 % 0,38 % - 1,06 % 0,4 % - 0,7 % N.B. le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato: su aliquota base allo Stato va sempre lo 0,38 % 18
19 3. DETERMINAZIONE e MODALITA APPLICATIVE QUOTA RISERVATA ALLO STATO Tipo immobile Aliquota IMU Quota erariale Quota comunale Abitazione principale e relative pertinenze 0,40 % === 100 % Rurali strumentali 0,20 % === 100 % Tutti gli altri immobili 0,76 % 50 % 0,38 % 50 % 0,38 % < 0,38 se Comune riduce aliquota > 0,38 se Comune aumenta aliquota N.B. le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato: su aliquota base allo Stato va sempre lo 0,38 % 19
20 4. ESENZIONI ed AGEVOLAZIONI Rispetto alle regole generali vi sono fattispecie agevolative ed esenzioni specifiche: 1. Abitazione principale e relative pertinenze; 2. Fabbricati storico artistici, fabbricati inagibili o inabitabili; 3. Fabbricati non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti IRES; 4. Fabbricati costituenti beni merce imprese costruttrici; 5. Immobili posseduti da Stato ed enti locali; 6. Fabbricati classificati o classificabili in categoria E 7. Fabbricati con destinazione ad usi culturali (art. 5-bis Dpr 601/73); 8. Fabbricati destinati all esercizio del culto; 9. Fabbricati di proprietà della Santa Sede; 10.Fabbricati appartenenti a Stati Esteri; 11.Terreni agricoli montani; 12.Fabbricati utilizzati da enti non commerciali residenti nel territorio nazionale nei quali si svolge in modo esclusivo attività non commerciale 20
21 4. ESENZIONI ed AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Definizione : immobile iscritto o iscrivibile in catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente Pertinenze: esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie C/2, C/6 e C/7 in misura massima di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo Agevolazione: a) aliquota ridotta allo 0,4 % (facoltà dei Comuni +/- 0,20); b) detrazione base 200,00 rapportata al periodo ed alla percentuale di possesso; c) detrazione aggiuntiva 50,00 per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni con dimora e residenza nell immobile, fino ad un massimo di 400,00 21
22 4. ESENZIONI ed AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Casa assegnata all ex coniuge: spettano aliquota agevolata e detrazione di imposta Anziani e disabili ricoverati: facoltà dei Comuni di considerare l unità immobiliare posseduta tali soggetti quali abitazione principale anche se abbiano stabilito la residenza in istituti di ricovero, a condizione che l immobile non sia locato Cittadini italiani residenti all estero: facoltà dei Comuni di considerare l unità immobiliare posseduta tali soggetti quali abitazione principale qualora abbiano stabilito la residenza all estero, a condizione che l immobile non sia locato 22
23 4. ESENZIONI ed AGEVOLAZIONI Fabbricati di interesse storico artistico: abrogata la norma ICI che prevedeva l applicazione della tariffa d estimo di minore ammontare. E prevista ora una riduzione del 50% della base imponibile Fabbricato inagibili o inabitabili: riduzione della base imponibile del 50%, limitatamente al periodo dell anno in cui sussistono le condizioni; inagibilità è accertata da ufficio tecnico del Comune o con dichiarazione sostitutiva del contribuente Beni merce: comuni hanno facoltà di ridurre fino allo 0,38% l aliquota base per fabbricati costruiti e destinati alla rivendita, purchè non siano locati e per un periodo non superiore a 3 anni dalla data di ultimazione lavori Fabbricati: 1. non produttivi di reddito fondiario ex art. 43 TUIR 2. posseduti da soggetti IRES 3. locati Facoltà dei Comuni di ridurre l aliquota sino allo 0,4% 23
24 5. IMU: SETTORE AGRICOLO IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP): Art. 1, D.Lgs. n. 99/2004: colui che direttamente o come socio svolge le attività agricole di cui all art del C.c.: dedicando a tale attività almeno il 50% del proprio tempo si lavoro complessivo e ottenendo da tale attività ricavi per almeno il 50% del reddito globale da lavoro La qualifica di IAP spetta anche alle società a condizione che: 1) l oggetto sociale preveda l esercizio esclusivo delle attività agricole; 2) Società di persone: almeno un socio deve possedere la qualifica IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola Società di capitali: almeno un amministratore che sia anche socio deve possedere la qualifica IAP ed essere iscritto nella previdenza agricola.
25 5. IMU: SETTORE AGRICOLO COLTIVATORE DIRETTO: Il coltivatore diretto, ai sensi dell art del C.c., rientra nella categoria dei piccoli imprenditori e viene individuato, in base all art del C.c, come il soggetto che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia. La Circolare n. 3/DF definisce il coltivatore diretto come il soggetto: che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo con il lavoro proprio o della sua famiglia; la cui forza lavorativa non è inferiore a 1/3 di quella comlessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
26 5. IMU: SETTORE AGRICOLO Agevolazioni previste per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti /IAP iscritti alla previdenza agricola MOLTIPLICATORE TERRENI EDIFICABILI BASE IMPONIBILE ESENZIONI La base imponibile IMU va determinata applicando al reddito dominicale rivalutato del 25% il moltiplicatore 110 Non sono considerati edificabili i terreni sui quali persiste l utilizzo agro-silvo-pastorale mediante l esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animale I terreni agricoli sono assoggettati ad IMU per la parte di valore eccedente la franchigia di con le seguenti riduzioni: -del 70% dell imposta sulla parte eccedente fino del 50% dell imposta sulla parte eccedente fino a del 25% dell imposta sulla parte eccedente fino a Sono esenti da IMU i terreni agricoli siti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell art. 15, Legge n. 984/77 Fino all emanazione di uno specifico DM, per individuare i terreni agricoli esenti va fatto riferimento all elenco contenuto nella CM n. 9/1993 (la medesima a cui si faceva riferimento per l ICI)
27 5. IMU: SETTORE AGRICOLO Fabbricati rurali Fabbricati rurali ad uso abitativo Fabbricati rurali ad uso strumentale L IMU si applica con le aliquote ordinarie. Se l immobile è utilizzato come abitazione principale si applicano le relative agevolazioni. Si applica l aliquota ridotta allo 0,2% con possibilità per i comuni di diminuire ulteriormente fino allo 0,1%. Versamento del primo acconto per il 2012 nella misura del 30% con applicazione dell aliquota base con conguaglio nella seconda rata. Fabbricati rurali ad uso strumentale in comuni montani Esenzione dall IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. Si fa riferimento all elenco dei comuni predisposto dall ISTAT.
28 6. ADEMPIMENTI: versamenti e dichiarazione Liquidazione e versamento L imposta è dovuta: separatamente per ciascun anno di imposta e per ciascun Comune (versamenti) distinti in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso dell immobile (confermata la regola: possesso per più di 15 gg mese intero) Versamento: A regime in due rate di pari importo in scadenza : la prima il 16 giugno dell anno di imposta la seconda il 16 dicembre dell anno di imposta oppure in un unica soluzione entro il 16 giugno dell anno di imposta 28
29 6. ADEMPIMENTI: versamenti e dichiarazione Versamento per anno 2012: acconto (18.06), senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50% dell importo ottenuto applicando le aliquote base (0,4 e 0,76) e le detrazioni ordinarie. Seconda rata a dicembre (17.12) con conguaglio sulla prima prima casa: a scelta in due o tre rate. nel caso di scelta per le 3 rate ( /3, /3, con aliquote base, a conguaglio sulle prime due rate) per fabbricati rurali strumentali iscritti nel catasto fabbricati: due rate, la prima pari al 30% dell imposta calcolata con aliquote base, la seconda a saldo e conguaglio per fabbricati rurali strumentali iscritti al catasto terreni versamento in un unica soluzione entro il
30 6. ADEMPIMENTI: versamenti e dichiarazione Modalità di versamento: Versamenti effettuati con modello F 24 (da anche bollettino postale) Possibilità di compensare IMU con altri tributi a credito; Modalità di compilazione: sezione IMU e altri tributi locali possibilità di utilizzare vecchio modello sino al Indicazione di: ravvedimento, acconto, saldo, variazione immobili e num. immobili Indicare anno per cui si esegue versamento, codice tributo ed importo Quota riservata allo stato: 50 % dell IMU applicando aliquota di 0,76 %; Nessuna quota IMU per: prima casa e pertinenze, fabbricati rurali strumentali, immobili dei Comuni sul proprio territorio, immobili di coop. e alloggi IACP; Non si applicano a tale quota detrazioni di art. 13 e detrazioni e riduzioni deliberate da Comuni; Attività di accertamento e riscossione sono svolte da Comuni ai quali competono anche le maggiori somme (imposta, sanzioni ed interessi) accertate. 30
31 6. ADEMPIMENTI: versamenti e dichiarazione Modalità di versamento: Istituzione di codici tributo Ris. 35/2012 efficacia da Codice Tributo Descrizione 3912 IMU su ab.principale e pertinenze COMUNE 3913 IMU per fabbricati strum.rurali COMUNE 3914 IMU per terreni - COMUNE 3915 IMU per terreni STATO 3916 IMU per aree fabbricabili COMUNE 3917 IMU per aree fabbricabili STATO 3918 IMU per altri fabbricati COMUNE 3919 IMU per altri fabbricati STATO 3923 IMU Interessi da accertamento COMUNE 3924 IMU Sanzioni da accertamento COMUNE 31
32 6. ADEMPIMENTI: versamenti e dichiarazione DICHIARAZIONE IMU Situazione a REGIME: Presentazione da parte dei soggetti passivi entro 90 giorni da quando il possesso ha avuto inizio e/o da quando sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del tributo; Utilizzo del modello da approvare ai sensi dell art. 9, co. 6 D.lgs. 23/2011 Dichiarazione ha effetto anche per anni successivi se non intervengono variazioni ( regola della tacita conferma ); Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI, qualora compatibili; In dichiarazione dei redditi permane obbligo di indicazione di IMU dovuta per l anno precedente Per esplicito richiamo operato dalla circolare 3/2012 l obbligo di presentazione della dichiarazione IMU sorge solo per quei casi in cui non interviene il notaio con procedura MUI Situazione per immobili i cui obblighi dichiarativi sono sorti dal al dichiarazione deve essere presentata entro il
33 7. ACCERTAMENTO e REGIME SANZIONATORIO Art. 9, comma 7 del D.Lgs. 23/2011 ha stabilito che per: Accertamento Riscossione coattiva Rimborsi Sanzioni Interessi Contenzioso si applicano vecchie norme ICI e quindi i riferimenti agli artt. 10, co. 6 e 11 co , 12, 14, 15 del D.Lgs- 504/92 Attività di accertamento e riscossione sono svolte dai Comuni ai quali competono anche le maggiori somme (imposta, sanzioni ed interessi) accertate. Confronta codici tributo: 3923 e 3924 con sola indicazione del COMUNE 33
34 Imposta patrimoniale sugli immobili situati all estero IVIE Riferimenti normativi Art. 19, D.L. 201/2011, convertivo in L. 214/2011 Art. 8, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012 Soggetto passivo: persona fisica residente in Italia (anche se non cittadino italiano) Presupposto dell imposta: proprietà o diritti reali su immobili situati all estero L imposta è dovuta proporzionalmente alla QUOTA ed ai MESI dell anno di possesso 34
35 Imposta patrimoniale sugli immobili situati all estero IVIE Determinazione dell imposta: valore dell immobile X aliquota Valore dell immobile: a) costo derivante da atto di acquisto o dai contratti e in mancanza secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l immobile; b) per immobili UE o SEE valore utilizzato nel Paese estero di fini dell assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; Aliquota: a) 0,76 % regola generale b) 0,40% per soggetti che prestano lavoro all estero per lo Stato Italiano per immobile adibito ad abitazione principale 35
36 Imposta patrimoniale sugli immobili situati all estero IVIE Determinazione dell imposta: riduzioni Franchigia: importo di 200: l imposta non è dovuta se l ammontare della stessa non supera tale soglia Credito di imposta: se contribuente sostiene all estero, sullo stesso immobile, un imposta patrimoniale allora gli spetta un credito di imposta da utilizzare in sede di dichiarazione 36
37 Imposta patrimoniale sugli immobili situati all estero IVIE Adempimenti in UNICO 2012 e imposte da pagare Riferimento al modello: 1. Quadro RW indicazione del possesso dell immobile 2. Quadro RL, rigo 12 indicazione dell eventuale reddito di locazione su immobile estero 3. Quadro RM, righi 33 e 34 indicazione e calcolo nuova IVIE Pagamento dell imposta: a) primo anno di applicazione dell imposta è 2011, con adempimenti dichiarativi, per la prima volta in UNICO b) Termine di versamento coincidente con quello per il pagamento a saldo dell IRPEF (anno 2011 giugno/luglio 2012) 37
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$57,&2/2 2**(772 $57,&2/2 35( '(//,03267$ $57,&2/2 (6&/86,21, $57,&2/2 (6(1=,21,
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