CHIMICA PMI PLASTICA-GOMMA

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1 SINTESI CCNL CHIMICA PMI PLASTICA-GOMMA settembre 2016 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza Accordo di rinnovo 26 luglio gennaio dicembre 2018 Parti stipulanti Unionchimica e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil CCNL 25 luglio gennaio dicembre 2015 Parti stipulanti Unionchimica e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil Campo di applicazione Minimi contrattuali Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti delle aziende operanti nei settori: Chimica-Concia e settori accorpati; Plastica-Gomma e settori accorpati; Abrasivi; Ceramica (escluso settore piastrelle); Vetro e settori accorpati. Il settore Plastica-Gomma comprende: materie plastiche, gomma, cavi elettrici ed affini, linoleum, materie plastiche rinforzate e/o vetroresina. Liv. DATI RETRIBUTIVI Minimo contrattuale Ind. funzione - Q 2.286, , , ,65 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo Q 22, , , , , , , , ,94 Mensilità aggiuntive Premio di risultato Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra quanto maturato ed il numero degli scatti che si considerano maturati a quel momento viene ricalcolato. I lavoratori che hanno già conseguito 5 scatti al momento del passaggio maturano la frazione di scatto residua trascorsi 24 mesi. Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione globale di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Lavoro in turni avvicendati: la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base del valore medio relativo al ciclo completo dei turni effettuati. La contrattazione aziendale può individuare premi per obiettivi direttamente correlati agli incrementi di redditività, produttività, competitività, qualità e altri elementi rilevanti ai fini dell andamento economico. Nelle aziende fino a 150 dipendenti che non hanno contrattato il premio sono corrisposti i seguenti importi mensili perequativi. Liv. Fino Da Q 18,49 19, ,98 17, ,52 16, ,46 13, ,14 12, ,52 11, ,16 11, ,95 11, ,36 10,74

2 DATI RETRIBUTIVI Lavoro straordinario, notturno, festivo Altre voci Il ricorso al lavoro eccedente e straordinario deve avere carattere eccezionale e trovare giustificazione in esigenze non programmabili, imprescindibili, indifferibili e temporanee, tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita da: minimo contrattuale, scatti di anzianità e aumenti periodici congelati, eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale. Tipo di prestazione Maggiorazione Lavoro eccedente 39 ore e fino a 48 ore settimanali 18% Straordinario: fino alla 48esima ora 18% Straordinario: 49esima ora 25% Straordinario: ore successive 35% Straordinario notturno: 49esima ora 60% Straordinario notturno: ore successive 75% Straordinario festivo: oltre la 48esima ora 70% Notturno non compreso in turni (operai) 30% Notturno non compreso in turni (impiegati, intermedi) 50% Notturno compreso in turni avvicendati 28% Notturno domenicale compreso in turni avvicendati (con riposo compensativo) 58% Notturno festivo compreso in turni avvicendati (senza riposo compensativo) 78% Notturno effettuato dai turnisti addetti a cicli continui 40% Festivo 50% Domenicale con riposo compensativo 30% Domenicale diurno dei turnisti in turni avvicendati (con riposo compensativo) 34% Festivo diurno dei turnisti in turni avvicendati (senza riposo compensativo) 54% Festivo diurno dei turnisti addetti a cicli continui 54% Festivo notturno dei turnisti addetti a cicli continui 90% Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita agli impiegati normalmente addetti al maneggio di denaro con responsabilità per errori. L indennità è commisurata all 8% del minimo di retribuzione. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 12% del minimo di retribuzione con l aggiunta di euro 0,52 mensili. Compenso sostitutivo del cottimo: ai lavoratori per i quali non siano in atto cottimi o altri incentivi (diversi dal premio di produzione) viene erogato un compenso sostitutivo del cottimo nella misura mensile di seguito indicata: - liv. Q euro 12,39; - liv. 8 euro 11,15; - liv. 7 euro 10,02; - liv. 6 euro 8,37; - liv. 5 euro 7,31; - liv. 4 euro 6,82; - liv. 3 euro 6,51; - liv. 2 euro 6,36; - liv. 1 euro 5,89. Il compenso sostitutivo continuerà ad essere erogato ai lavoratori assunti entro il , mentre non viene più corrisposto ai lavoratori assunti dal A decorrere dalla stessa data gli importi sostitutivi del premio di risultato, corrisposti nelle aziende fino a 150 dipendenti che non hanno contrattato il premio medesimo, assorbono il compenso sostitutivo del cottimo. Mantenimento del guadagno di cottimo: Ai lavoratori spostati a lavori ad economia, dopo aver lavorato a cottimo per oltre 15 anni, viene mantenuto un importo ad personam corrispondente all 80% dell eventuale conseguente perdita di guadagno calcolata in base al rendimento medio realizzato negli ultimi 3 anni. Indennità turno notturno. In aggiunta alle maggiorazioni previste, ai lavoratori che effettuano turni notturni avvicendati compete il seguente importo per ogni notte di turno notturno (dalle ore 22 alle ore 6): Liv. Importo da Importo da ,76 13, ,84 12, ,49 11,49 5 9,77 10,77 4 9,33 10,33 3 8,95 9,95 2 8,73 9,73 1 8,32 9,32 Mantenimento maggiorazioni turnisti. I lavoratori che si siano avvicendati su 3 o 2 turni per oltre 20 anni e che vengano assegnati definitivamente ad orari diurni, mantengono ad personam ed in cifra fissa un importo corrispondente all 80% dell eventuale conseguente perdita di guadagno, calcolata in base alla maggiorazione media realizzata nell ultimo triennio. 2

3 DATI RETRIBUTIVI Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 25; quota oraria 169. Numero di mensilità: 13 Retribuzione. Sono elementi retributivi mensili: la paga mensile o stipendio (minimo contrattuale, scatti di anzianità e scatti congelati, eventuali aumenti di merito ed eventuali altre eccedenze sul minimo contrattuale); l indennità di contingenza. Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione: i compensi per eventuale lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo ed a turni; le eventuali indennità attribuite a specifiche circostanze (alloggio, lavorazioni nocive, ecc.); le provvigioni, interessenze; la 13ª mensilità ed eventuali gratifiche aventi carattere continuativo; il premio per obiettivi e i residui premi non assorbiti; il compenso sostitutivo del cottimo e di altri incentivi. Conteggio delle ore di lavoro: in caso di ritardo fino a 30 minuti, il conteggio viene effettuato a partire da mezz ora dopo l inizio dell orario normale. Conteggio delle ore non lavorate: le relative quote sono calcolate in relazione al rapporto tra 169 e le ore lavorative del mese (con arrotondamento alla prima cifra decimale). Interruzioni del lavoro: ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro dovute a causa di forza maggiore, se l azienda trattiene il lavoratore in sede. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Categorie e qualifiche Periodo di prova Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 5 aree professionali e 9 livelli retributivi. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 11). Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito a mansioni pertinenti a diversi livelli viene inquadrato nel livello corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest ultima sia prevalente. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento continuativo delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a: - 45 giorni di effettivo servizio per operai e intermedi; - 3 mesi di effettivo servizio per impiegati e quadri; per questi ultimi l assegnazione diviene definitiva anche dopo periodi frazionati la cui somma raggiunga la stessa durata complessiva nell arco di 12 mesi per il passaggio ai livelli 7-8 e nell arco di 8 mesi per gli altri livelli. Passaggio di categoria: nel caso di passaggio da operaio a impiegato, l anzianità di servizio prestato nella categoria di provenienza è utile al 50% ai fini delle ferie e al 100% ai fini del trattamento di malattia/infortunio, del preavviso e degli scatti di anzianità. Livello Durata * 7 8 Q 130 giorni 6 80 giorni 5 65 giorni giorni 2 35 giorni 1 25 giorni * Riferita a giornate di effettivo servizio (in caso di orario su sei giorni, trova applicazione il coefficiente 1,20) Proroga/rinnovo del periodo di prova: sono esclusi. Riduzione del periodo di prova: per il lavoratore che documenti, prima della stipula del contratto, di aver svolto identiche mansioni per almeno un biennio nell azienda di immediata provenienza, il periodo è ridotto di un terzo. Malattia o infortunio: il periodo di prova interrotto da malattia o infortunio sul lavoro può essere completato se il lavoratore è in grado di riprendere servizio entro 15 giorni. In presenza di più eventi i periodi di sospensione sono cumulabili fino ad un massimo di 15 giorni. Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale: 39 ore (valore medio settimanale) normalmente concentrate su 5 giorni (dal lunedì al venerdì); eventuali eccezioni sono concordate con la RSU. Nelle aziende che ricorrono in via continuativa all utilizzo degli impianti su 6 giorni settimanali, viene attuata una riduzione dell orario anche mediante cicli plurisettimanali da concordare con la RSU. La durata media settimanale dell orario di lavoro viene calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi. Flessibilità: per adeguare le capacità aziendali all andamento produttivo e del mercato, l azienda può ricorrere (anche per singoli reparti, tipi di lavorazione, gruppi di lavoratori) alla flessibilità dell orario attraverso cicli plurisettimanali. La distribuzione della prestazione può essere articolata anche nella sesta giornata (sono escluse prestazioni nelle domeniche e nelle festività) entro un limite massimo di 48 ore settimanali. Discontinui: l orario normale è di 45 ore settimanali per i discontinui a 9 ore giornaliere e di 48 ore settimanali per i discontinui a 10 ore giornaliere. Le ore eccedenti la trentanovesima sono compensate con quote orarie della retribuzione normale fino al raggiungimento dell orario normale settimanale. Le ulteriori prestazioni sono compensate come lavoro eccedente (fino a 60 ore settimanali) o straordinario (oltre 60 ore settimanali). Maggiorazione per turni avvicendati diurni: 4%. Confluiscono nel conto ore individuale le prestazioni eccedenti e/o straordinarie, in funzione della modalità scelta del lavoratore (l opzione può essere modificata entro il 31 dicembre con effetto dall anno successivo) tra le seguenti: - 50% di quote orarie retribuite nel mese di competenza e 50% di riposi compensativi accantonati nel conto ore; - 100% di riposi compensativi; - 100% di quote orarie retribuite. I riposi non fruiti entro l anno successivo a quello di maturazione, possono essere utilizzati entro i 12 mesi ulteriori. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre), la domenica di Pasqua (in sede aziendale può essere concordata la sostituzione del trattamento economico per il giorno di Pasqua con l attribuzione di una giornata di riposo) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera della retribuzione, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Turnisti: per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base dell aliquota media relativa al ciclo completo dei turni effettuati. Turnisti (3x7): al turnista competono tante giornate di riposo compensativo per quante sono state le festività lavorate nel corso dell anno. 3

4 ORARIO DI LAVORO Ferie Operai Anzianità di servizio Fino a 18 anni Oltre 18 anni Durata 4 settimane (20 giorni) 5 settimane (25 giorni) Permessi ROL - Ex festività Impiegati e intermedi Anzianità di servizio Fino a 10 anni Oltre 10 anni * Durata 4 settimane (20 giorni) 5 settimane (25 giorni) * Per i lavoratori assunti prima del , dopo il compimento del 18 anno la durata delle ferie è incrementata di 2,5 giorni Anzianità di servizio dal : ferme restando le ferie maturate al , a decorrere dal ciascuna fascia di anzianità viene incrementata di 12 mesi. Maturazione: per ogni anno di servizio. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Modalità di conversione dei periodi di ferie espressi in settimane e giorni: - 1 settimana è pari a 39 ore; - 1 giorno è pari a 7 ore e 48 minuti. Retribuzione: comprende, per i lavoratori addetti a turni avvicendati, le relative maggiorazioni sulla base dell aliquota media relativa al ciclo completo dei turni effettuati. Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta sospeso in caso di sopravvenuta malattia che comporti ricovero ospedaliero; la sospensione opera per la durata del ricovero. Permessi retribuiti: - giornalieri e turnisti 2x5 e 2x6: 8 ore/anno; - turnisti 2x7: 38 ore/anno (di cui 8 attribuite dopo il 31 dicembre 2001); - turnisti su 17 turni settimanali: 30 ore/anno (di cui 8 attribuite dopo il 31 dicembre 2001). Permessi per i lavoratori che prestano attività sul 3 turno (anche nei tre turni avvicendati): - su impianti impegnati per 5 giorni settimanali, 22 ore; - su impianti impegnati per 6 giorni settimanali, 42 ore (di cui 12 attribuite dopo il 31 dicembre 2000); - su impianti impegnati per 7 giorni settimanali: 66 ore (di cui 16 attribuite dopo il 31 dicembre 2000). A decorrere dal ai lavoratori che prestano attività su 6 giorni settimanali in aziende che utilizzano gli impianti nello stesso arco di tempo settimanale, la riduzione di orario aziendalmente concordata viene elevata fino ad un massimo di 62 ore/anno. Criteri: le ore di permesso (con esclusione delle quote decorrenti dal 1 gennaio 2001 che maturano su base annua) maturano in proporzione alle ore di presenza con effettiva prestazione lavorativa. A tal fine viene annualmente detratto 1/46 della riduzione per ogni modulo di 39 ore di mancata prestazione. Non rientrano tra le cause di mancata prestazione unicamente le ferie, le festività ed ex festività, le riduzioni di orario effettivamente godute. Ex festività: 4 giornate che maturano su base annua, secondo i criteri utilizzati per le ferie. Per l ex festività del 4 novembre viene erogato un trattamento pari a 1/25 della retribuzione mensile. VICENDE DEL RAPPORTO Malattia Periodo di comporto * Periodo di assenza Integrazione fino al Anzianità fino a 3 anni: 6 mesi Operai: 2 mesi 100% Impiegati: primi 2 mesi 100% Impiegati: 4 mesi successivi ** 66,67% Anzianità da 4 a 6 anni: 9 mesi Operai: 3 mesi 100% Impiegati: primi 3 mesi 100% Impiegati: 6 mesi successivi ** 66,67% Anzianità oltre 6 anni: 12 mesi Operai: 4 mesi 100% Impiegati: primi 4 mesi 100% Impiegati: 8 mesi successivi ** 66,67% * Il periodo indicato è riferito alla malattia singola. Nel caso di più malattie si sommano le assenze comprese nell arco di 36 mesi (pari a giorni di calendario). ** Qualora venga superato il limite temporale delle prestazioni economiche Inps, il trattamento è limitato al 50% della retribuzione. Periodo di comporto: - per il raggiungimento dei limiti di conservazione del posto non sono considerate le assenze effettuate per sottoporsi a terapia salvavita; - il periodo viene prolungato dalle degenze ospedaliere entro il limite massimo di 90 giorni. Durante la degenza viene erogato un trattamento pari al 100% della retribuzione (qualora risultassero superati i limiti dell intervento Inps, il trattamento è pari al 50% anche per gli impiegati). Trattamento economico (operai): ricomincia ex novo dopo un periodo di 6 mesi senza assenze per malattia. Malattia durante la Cig: al lavoratore viene garantito un trattamento analogo all integrazione salariale Cig. Retribuzione: comprende, per i lavoratori addetti a turni avvicendati, la relativa maggiorazione media risultante dal ciclo completo dei turni effettuati. Turnisti: per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati, la retribuzione comprende le relative maggiorazioni sulla base dell aliquota media relativa al ciclo completo dei turni effettuati. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: il lavoratore può usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa fino a 6 mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori 6 mesi. Durante l aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio. Lavoratori affetti da patologie oncologiche e/o degenerative: viene concesso a richiesta un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di 12 mesi. Lavoro a tempo determinato: il periodo di conservazione del posto è pari a un quarto della durata del contratto, fino ad un massimo di 6 mesi. 4

5 VICENDE DEL RAPPORTO Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative Trasferta Trasferimento Integrazione a carico del datore di lavoro: fino a raggiungere il 100% della retribuzione durante il periodo di astensione obbligatoria (primi cinque mesi di assenza). Aspettativa: concluso il periodo di astensione facoltativa post-partum la lavoratrice può chiedere un aspettativa non retribuita fino al compimento di un anno del bambino. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Integrazione a carico del datore di lavoro come per la malattia In caso di matrimonio al lavoratore non in prova compete un congedo di 15 giorni consecutivi, computati escludendo i festivi, con decorrenza della retribuzione comprensiva della quota a carico Inps. Il congedo deve essere fruito entro i 30 giorni che precedono o seguono la data di celebrazione delle nozze. Diritto allo studio. I lavoratori che intendono frequentare corsi di qualificazione professionale (anche relativi all attività aziendale) o corsi di alfabetizzazione per stranieri, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare, per ciascun turno, il 3% della forza occupata nel turno stesso; in ogni reparto deve essere garantito lo svolgimento della normale attività produttiva. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. Ai lavoratori studenti di scuole medie superiori o professionali sono concessi permessi retribuiti per tutti i giorni di esame ed ulteriori 15 giorni di permesso non retribuito nel corso dell anno. Gli studenti universitari hanno diritto ad un giorno di permesso retribuito per ogni esame sostenuto (4 giorni di permessi retribuiti per gli esami di diploma o di laurea) ed a 20 giorni di permesso non retribuito nel corso dell anno. Assistenza a familiari. A favore dei lavoratori aventi familiari a carico che siano portatori di handicaps ovvero in condizioni di tossicodipendenza o ancora dei lavoratori provenienti da Paesi esteri, le aziende concedono permessi (qualora il lavoratore interessato non abbia disponibilità di ferie o riposi per riduzione di orario o ex festività) a fronte, rispettivamente, di esigenze di assistenza ai familiari o in relazione all esigenza di rientro nel Paese di origine per gravi motivi familiari. Tali permessi vengono concessi entro: - il limite collettivo del 5% dei dipendenti dell azienda; - il limite individuale di 10 giornate all anno (per le quali verrà erogato il 30% della retribuzione con un massimo complessivo annuo pari a 3 giornate di retribuzione). Il trattamento è aggiuntivo a quanto disposto dall art. 33, L. n. 104/1992. Adozione internazionale: viene concesso un periodo di aspettativa non retribuita fino a 30 giorni di calendario. Permessi ai padri lavoratori. In concomitanza con la nascita del figlio e in caso di esaurimento degli istituti contrattuali sono riconosciuti 2 giorni di permesso retribuito aggiuntivo. Aspettativa per motivi personali. Oltre a quanto previsto dalla legge in materia di congedi parentali (L. n. 53/2000), l azienda può concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta un periodo di aspettativa (non retribuita, né utile agli effetti dell anzianità) per comprovate necessità personali o familiari. Donatori di midollo osseo: ricevono, per 3 giorni di permesso a partire dal giorno della donazione, un trattamento integrativo fino al 100% della retribuzione globale di fatto. Permessi non retribuiti. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l azienda può concedere al lavoratore che ne faccia richiesta per esigenze personali brevi permessi non retribuiti. Indennità: oltre al rimborso delle spese (trasporto, vitto, alloggio), al lavoratore inviato in trasferta spetta, per ogni giorno di missione di durata superiore alle 12 ore, un indennità a titolo di rimborso spese non documentabili, pari al 50% della retribuzione giornaliera. L indennità assorbe anche l eventuale compenso per il tempo di viaggio, anticipazioni ed impreviste protrazioni di orario richieste dalla missione. Se la durata della missione si prolunga oltre un mese, la misura dell indennità è pari al 35% per il secondo mese ed al 20% per il periodo successivo. Trasferte frequenti: l indennità compete nella misura del 20% quando la frequenza dei viaggi costituisca caratteristica propria delle mansioni svolte. Tempo di viaggio: in caso di trasferte fino a 12 ore, per il tempo di viaggio eccedente il normale orario giornaliero in atto nello stabilimento di origine, viene corrisposto un importo pari al 50% della retribuzione oraria (con esclusione di ogni maggiorazione). In caso di trasferimento, oltre al rimborso delle spese di viaggio (compreso vitto e pernottamento) per il nucleo familiare (coniuge, figli, parenti entro il 3 grado ed affini entro il 2 ) e di trasporto delle masserizie, spetta al lavoratore l indennità di trasferta per la durata del viaggio e un indennità di trasferimento pari alle seguenti aliquote della retribuzione mensile: - 50% per il lavoratore senza carichi di famiglia; - 100% per il lavoratore con familiari a carico. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione. 5

6 DISCIPLINE SPECIALI Apprendistato professionalizzante Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Durata e retribuzione Apprendisti assunti dal Liv (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Apprendisti assunti in precedenza Liv (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Q Q (1) Livello di destinazione finale dell apprendista (2) Durata dell apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Stabilizzazione degli apprendisti. Il datore di lavoro che occupa almeno 50 dipendenti non può assumere nuovi apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il 30% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei 36 mesi precedenti (dal computo sono esclusi i rapporti cessati durante il periodo di prova e quelli risolti per dimissioni o licenziamento per giusta causa). Le parti possono individuare ipotesi diverse a livello aziendale. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti. Le imprese che occupano meno di 10 dipendenti possono assumere apprendisti in misura non superiore al 50% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato all inizio del mese precedente a quello di assunzione dell apprendista, con arrotondamento all unità superiore. Per queste imprese è comunque consentita l assunzione di tre apprendisti. Periodo di prova. La durata del periodo di prova è pari a quella prevista per i lavoratori del livello cui è destinato l apprendista e comunque non superiore a 40 giorni di effettiva prestazione. In caso di part-time il periodo di prova si intende proporzionalmente prolungato fino alla durata massima prevista dal c.c.n.l. Prolungamento del contratto: in caso di mancata prestazione per un periodo complessivamente superiore a 30 giorni di effettiva prestazione, anche non continuativi, il rapporto può essere prolungato per un periodo equivalente. Formazione: ai fini del conseguimento della qualifica vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite. Ferie. La durata delle ferie è di 4 settimane Malattia e infortunio: si applica la disciplina generale. Anzianità di servizio: il periodo di apprendistato non è considerato utile per la maturazione degli istituti contrattuali che fanno riferimento all anzianità di servizio. Preavviso: in caso di risoluzione del rapporto si applica la disciplina generale, ferma restando la possibilità per il datore di lavoro e per l apprendista di recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell art cod. civ. con preavviso decorrente dal medesimo termine. Limiti. A decorrere dal 1 ottobre 2016 il numero complessivo di contratti a tempo determinato (sia in forma di lavoro subordinato che somministrato) utilizzati dal datore di lavoro non può eccedere il 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell assunzione. In ogni singolo mese non può essere utilizzato un numero di lavoratori a termine superiore al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato. Sono esclusi dal computo i lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione a termine per ragioni sostitutive o ai sensi della L. n. 68/1999. In ciascuna azienda è consentito in ogni caso l utilizzo con contratto a tempo determinato di almeno 5 lavoratori. In caso di risoluzione anticipata del rapporto il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto dalla disciplina generale, entro il limite massimo di durata del rapporto. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell ipotesi di assunzione a termine di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto è consentito un periodo di affiancamento tra il sostituto e il lavoratore sostituito per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all assenza. Particolarità: Conservazione del posto in caso di malattia (vedi). Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata (in quest ultimo caso per una quantità non eccedente il 30% della prestazione annua a tempo parziale). A decorrere dal 1 ottobre 2016 le variazioni sono richieste con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Trattamento economico: per le ore prestate in orari variati e per le prestazioni in aumento spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 10%; se la modifica è richiesta con preavviso inferiore a quello ordinario, la maggiorazione da corrispondere è pari al 20% per le ore prestate nei giorni di mancato preavviso. Lavoro supplementare. Consentito per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario, per una quantità non eccedente il 30% della durata dell orario di lavoro a tempo parziale riferita all anno. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 16%, incrementata al 50% per le prestazioni eccedenti il limite indicato. Trasformazione del rapporto: le aziende sono tenute ad accettare le richieste di trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, fino al 4% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato al momento della richiesta, fatta eccezione per i casi di infungibilità della mansione. Nell ambito della percentuale indicata hanno priorità le trasformazioni del rapporto previste da disposizioni di legge. 6

7 DISCIPLINE SPECIALI Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio Collaborazioni organizzate dal committente Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e di continuità dal lavoratore, con il prevalente supporto di strumenti telematici, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso ed esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Esclusioni: non sono considerate telelavoro le attività svolte, anche in via telematica o in collegamento remoto, da operatori di vendita o addetti all assistenza tecnica presso i clienti. Orario di lavoro: al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l.; le modalità riguardanti la durata della prestazione possono differire da quelle ordinarie. Resta fermo l obbligo di definire una fascia di reperibilità nell ambito dell orario di lavoro in atto nell impresa. Limiti. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato (sia in forma di lavoro somministrato che subordinato) utilizzati dal datore di lavoro non può eccedere il 25% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell assunzione. In ogni singolo mese non può essere utilizzato un numero di lavoratori a termine superiore al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato. Sono esclusi dal computo i lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione a termine per ragioni sostitutive o ai sensi della L. n. 68/1999. In ciascuna azienda è consentito in ogni caso l utilizzo con contratto a tempo determinato di almeno 5 lavoratori. Precedenza. A decorrere dal 1 gennaio 2017, ai lavoratori che hanno prestato attività di lavoro somministrato a termine alla medesima azienda e con il medesimo livello contrattuale per una durata complessiva, anche non continuativa, di 36 mesi nell arco dei 5 anni precedenti, spetta la precedenza nel caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro con riferimento al medesimo livello. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Attività sindacale Permessi retribuiti Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali Assemblea: nelle unità produttive che occupano almeno 10 dipendenti i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 2 giorni con l indicazione dell ordine del giorno (condizioni eccezionali che comportino lo spostamento della data dell assemblea sono comunicate con preavviso di 24 ore). Componenti RSU: - unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti, 3 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti, 4 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 201 a 300 dipendenti, 6 rappresentanti; - unità produttive che occupano da 301 a 450 dipendenti, 9 rappresentanti. Per le unità produttive di maggiori dimensioni vengono designati 2 componenti ulteriori per ogni 150 dipendenti con un limite massimo di 30 componenti. Le RSU con almeno 9 componenti possono eleggere un comitato esecutivo. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti all interno della RSU in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano da 16 a 90 dipendenti; - 2 nelle unità produttive che occupano da 91 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità produttive che occupano da 201 a dipendenti; 6 nelle unità produttive di maggiori dimensioni. Per la determinazione della classe dimensionale sono considerati tutti i dipendenti a libro matricola che prestano attività nelle sedi aziendali (i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all orario svolto). Unità produttive che occupano meno di 15 dipendenti: il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno. Dirigenti RSU: per l espletamento dei propri compiti la RSU dispone di un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1 ora e mezza per dipendente (tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti della RSA ai sensi dell art. 23, L. n. 300/1970). Le associazioni sindacali dei lavoratori dispongono, per lo svolgimento dell attività associativa all interno delle unità lavorative, di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari a mezz ora per dipendente. Rappresentanti per la sicurezza: per l espletamento dei compiti attribuiti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono concessi permessi retribuiti pari a: - 12 ore annue, nelle unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti; - 30 ore annue, nelle unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti; - 40 ore annue, nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti. Nel triennio del mandato vengono inoltre riconosciute 8 ore complessive di permessi retribuiti aggiuntivi. Dirigenti OSL: Permessi retribuiti ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria: fino a 7 giornate all anno per ciascun lavoratore; il monte ore complessivo annuo è limitato a 56 ore nelle aziende con meno di 40 dipendenti ed a 112 ore nelle aziende di maggiori dimensioni. Aspettativa: il lavoratore chiamato a ricoprire cariche pubbliche elettive ovvero cariche sindacali provinciali/nazionali può richiedere di essere collocato in aspettativa non retribuita per la durata della carica, con decorrenza dell anzianità (esclusi riflessi sulla tredicesima mensilità e sulle ferie), fino ad una durata massima di 2 anni, prolungata a 3 anni nel caso in cui il lavoratore abbia precedentemente maturato presso l azienda un anzianità continuativa di effettivo servizio non inferiore a 3 anni. WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al Fondapi: - a carico azienda: 1,50% della retribuzione utile per il computo del tfr; - a carico lavoratore: 1,30% calcolato sulla stessa base di computo, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (33% del tfr maturato se l attività è iniziata in precedenza). L accordo di rinnovo prevede l incremento dell aliquota a carico azienda dello 0,10% a far data dal e di un ulteriore 0,10% con decorrenza a condizione che anche il lavoratore contribuisca con pari aliquota. Le parti stipulanti si sono riservate di valutare la possibilità di adesione ad un fondo di assistenza sanitaria integrativa. Quadri. L azienda è tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni, con un massimale di euro ,845. Ente bilaterale. Contribuzione a carico delle aziende aderenti al sistema: A) Fondo sicurezza: - 18 euro/anno (1,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le aziende prive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le altre aziende. 7

8 WELFARE CONTRATTUALE Contributi contrattuali B) Fondo sviluppo bilateralità: - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno, per lo sviluppo dell apprendistato; - 3 euro/anno (0,25 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo parziale, per lo sviluppo dell apprendistato. C) Fondo sostegno al reddito: 28 euro/anno (2,33 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore. D) Osservatorio della contrattazione e del lavoro: - 8 euro/anno (0,66 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, per l introduzione ed il sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale, nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello; - 12 euro/anno (1 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate di assistenza contrattuale. Aziende non aderenti. A decorrere dal i datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano i relativi contributi erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario sostitutivo, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear), pari a 25 euro/ mese per 13 mensilità. L elemento incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, escluso il tfr. Per i lavoratori a tempo parziale l importo è ragguagliato all orario di lavoro. ESTINZIONE DEL RAPPORTO Preavviso Operai Anzianità Fino a 1 anno Oltre 1 anno Durata 1 settimana 3 settimane Intermedi Anzianità Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni Q, 8, 7 2 mesi 3 mesi 4 mesi 6 1 mese e mezzo 3 mesi 4 mesi Altri livelli 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi Trattamento di fine rapporto Base di computo: è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale, aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale, indennità di contingenza, maggiorazioni per turno diurno e per turno notturno (esclusa indennità in cifra fissa), indennità sostitutiva di mensa, premio per obiettivi per la parte eccedente l importo sostitutivo previsto per le aziende fino a 150 dipendenti, compenso per lavoratori addetti a mansioni discontinue sino a 48 ore settimanali, cottimo, gli elementi suindicati corrisposti a titolo di tredicesima e di eventuali ulteriori mensilità corrisposte aziendalmente. Anticipazioni sul tfr: - il lavoratore che abbia già ottenuto un anticipazione ai sensi di legge, può richiedere una seconda anticipazione, purché siano decorsi almeno 3 anni dalla data della prima e sussistano motivazioni diverse. La seconda anticipazione sarà soddisfatta in misura non superiore al 70% del t.f.r. accantonato ed è subordinata all assolvimento delle richieste di prima anticipazione nell ambito delle previsioni di legge. Trattamento aggiuntivo (quadri). IIn caso di trasferimento di proprietà dell azienda, ai quadri che risolvano il rapporto entro 90 giorni dalla data legale dell avvenuto trasferimento senza effettuazione del periodo di preavviso, viene riconosciuto un importo aggiuntivo al trattamento di fine rapporto pari a 1/3 dell indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento. 8

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