VETRO INDUSTRIA - SETTORI LAMPADE E DISPLAY Ottobre 2017

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1 VETRO INDUSTRIA - SETTORI LAMPADE E DISPLAY Ottobre 2017 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza Accordo di rinnovo 19 luglio settembre agosto 2016 Parti stipulanti Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil CCNL 9 dicembre dicembre agosto 2013 Parti stipulanti Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil Campo di applicazione Il c.c.n.l. si applica alle aziende che producono lampade elettriche, valvole termoioniche, display, quarzi pilota, semiconduttori, trafilerie e lavorazioni di metallo inerenti le lampade e valvole, tubi fluorescenti e luminescenti, tubi sagomati ed apparecchi termostatici. Accordi e protocolli aggiuntivi Accordo 4 luglio 2014 in materia di assistenza sanitaria Minimi contrattuali Dal 1 dicembre 2015 DATI RETRIBUTIVI Liv. Minimo Contingenza E.d.r. E.a.r. A 1.861,72 531,73 10,33 60,00 B 1.678,74 530,32 10,33 C 1.516,08 526,74 10,33 D 1.363,78 521,23 10,33 E 1.306,58 521,23 10,33 F 1.211,52 518,46 10,33 G 1.103,14 516,48 10,33 H 1.042,96 514,95 10,33 I 1.009,15 514,95 10,33 L 880,36 512,27 10,33 Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo A B 17,56 F G 12,39 C 16,53 H 10,85 D 14,46 I 10,33 E 13,94 L 8,26 Mensilità aggiuntive Premio di partecipazione Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il numero degli scatti maturati in precedenza viene ricalcolato; il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare ulteriori scatti fino a raggiungere il numero massimo maturabile (l eventuale frazione residua sarà attribuita nel biennio successivo). Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione globale mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Trattamento economico (turnisti): per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati le relative maggiorazioni sono computate ai fini della tredicesima mensilità sulla base della media relativa al ciclo completo dei turni al quale il lavoratore partecipa. Viene definito in sede aziendale

2 Lavoro straordinario, notturno, festivo DATI RETRIBUTIVI Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita: - per il lavoro straordinario diurno prestato dalla 41esima alla 48esima ora settimanale, da minimo tabellare e indennità di contingenza; - per gli altri tipi di prestazione, da minimo tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e relativo elemento retributivo individuale, eventuale superminimo comunque denominato. Tipo di prestazione Maggiorazione Lavoro straordinario diurno: dalla 41esima alla 48esima ora settimanale 20% diurno: oltre la 48esima ora settimanale 26% notturno feriale 50% notturno festivo 65% Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati 38% compreso in turni avvicendati 41,50% domenicale compreso in turni avvicendati 45% Lavoro festivo festivo 60% domenicale con riposo compensativo 15% Altre voci Premio speciale: corrisposto nel mese di giugno in misura pari al 9,50% del minimo tabellare mensile Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita ai quadri e agli impiegati normalmente addetti al maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errori. L indennità è pari all 8% della somma di minimo tabellare e indennità di posizione organizzativa o indennità di contingenza. Indennità per lavoro notturno (turnisti): per le prestazioni effettuate in turno notturno per un minimo di 6 ore tra le 22 e le 6 viene corrisposto un importo pari a euro 2,50 per turno, incrementato a euro 3,50 per turno dal L importo dell indennità è comprensivo dell incidenza sugli istituti ed è escluso dalla base di calcolo del tfr. Indennità ex turnisti: i turnisti addetti a lavorazioni a ciclo continuo, con anzianità aziendale superiore a 20 anni e contributiva di almeno 28 anni, che vengano definitivamente assegnati a lavori in regime di orario giornaliero, mantengono in cifra fissa un importo pari a 1/28 dell indennità media di turno ultimamente percepita ogni anno di lavoro come turnista, fino ad un massimo di 28 anni. Parametri retributivi Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 25 (operai e intermedi); quota oraria 173. Numero di mensilità: 13. Retribuzione mensile. E costituita dalle seguenti voci: paga mensile o stipendio (comprende minimo tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità), elemento retributivo individuale, superminimo comunque denominato, indennità continuative di ammontare determinato. Sono considerati elementi aggiuntivi della retribuzione: compensi per lavoro oltre l orario contrattuale, lavoro straordinario, notturno, festivo e in turni, indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio, ecc.), provvigioni, interessenze, tredicesima mensilità, premio speciale ed eventuali gratifiche a carattere continuativo, e.d.r. ex protocollo Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 10 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (Cap. XVI, art. 11). Mansioni promiscue. In caso di assegnazione a mansioni riferite a diversi livelli, viene attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore purché essa abbia almeno carattere di equivalenza di tempo. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo continuativo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o di impiegati in trasferta fino a 1 anno) pari a 2 mesi per operai e intermedi, a 3 mesi per gli impiegati e a 5 mesi per i quadri. Per gli impiegati il passaggio avviene anche a seguito dello svolgimento delle mansioni superiori, nell arco di 8 mesi, per un periodo continuativo di 2 mesi completato con ulteriori periodi di durata almeno pari a 6 giorni ciascuno. Livello Qualifica Durata A B C Quadri Impiegati 6 mesi D E F G H - I Impiegati Intermedi 3 mesi E F G Operai 1 mese e mezzo H I Operai 1 mese L Operai Mezzo mese Apprendisti A B C Impiegati Intermedi 120 giorni D- E F G H I Impiegati Intermedi 60 giorni E F G Operai 30 giorni H I Operai 20 giorni L Operai 10 giorni Riduzione (impiegati): il periodo di prova è ridotto rispettivamente da 6 a 3 mesi e da 3 a 2 mesi per gli impiegati amministrativi e 2

3 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che esercitano la stessa attività. Computo del periodo (apprendisti): la durata è riferita a giorni di effettiva prestazione. Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale: 40 ore settimanali normalmente distribuite su 5 giorni. L orario normale può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane: in questo caso le ore prestate oltre le 8 giornaliere o nella giornata di sabato sono compensate con la maggiorazione del 10% calcolata su minimo di retribuzione e indennità di contingenza. Lavoratori discontinui. Il loro orario normale può essere di 45, 50 e 60 ore settimanali; le ore eccedenti la quarantesima sono compensate con quote orarie della retribuzione normale fino a completamento dell orario contrattuale, quelle ulteriori con una maggiorazione pari al 20% calcolato su minimo tabellare e indennità di contingenza. Turnisti. Orario annuo dei turnisti addetti a lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) è pari a 232,5 giornate lavorative annue con assorbimento dei permessi ROL e per ex festività. La maggiorazione per lavoro a turni avvicendati è pari al 5%. Confluiscono in banca ore il 50% delle ore di lavoro straordinario (per il restante 50% l accantonamento avviene solo su richiesta del lavoratore, da presentare alla fine di ogni anno per i 12 mesi successivi; i corrispondenti riposi compensativi vengono fruiti entro i 12 mesi successivi all anno di maturazione. Esclusioni: sono escluse dal regime di banca ore le prestazioni straordinarie dovute a: - messa a punto di nuovi investimenti; - mancato cambio turno; - manutenzione straordinaria non programmata (comprese esigenze di ripristino degli impianti), casi di forza maggiore causati da eventi esterni al ciclo produttivo. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica vengono corrisposte agli operai 6,66 quote orarie e agli impiegati una quota giornaliera (1/25) della retribuzione, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Turnisti: per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati le relative maggiorazioni sono computate sulla base del valore medio relativo al ciclo completo dei turni. Ferie Durata fino a 15 anni 4 settimane * oltre 15 anni 5 settimane * Per i lavoratori in forza al la durata delle ferie è di 4 settimane e 3 giorni fino a 18 anni di anzianità e di 5 settimane oltre i 18 anni di anzianità. Maturazione: su base annua. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Turnisti: per i lavoratori che prestano normalmente la loro opera in turni avvicendati le relative maggiorazioni sono computate ai fini delle ferie sulla base della media relativa al ciclo completo dei turni. Permessi ROL - Ex festività Permessi ROL: - 64 ore su base annua per i lavoratori giornalieri, turnisti 2x5 e 2x6, turnisti 3x5 e 3x6 in turni di durata inferiore a 8 ore giornaliere; - 72 ore su base annua per i turnisti 3x5 e 3x6 in turni di 8 ore giornaliere. Permessi ex festività: 4 giorni su base annua. I turnisti addetti a lavorazioni semicontinue (3x5 o 3x6) che prestino attività nel turno notturno hanno inoltre diritto di godere di tante giornate di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate e comunque di 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno. Ex festività del 4 novembre: con la retribuzione di agosto viene corrisposto un trattamento pari a 8 quote orarie della retribuzione mensile. Malattia Maternità VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto * Periodo di assenza Integrazione fino al fino a 3 anni 9 mesi (270 giorni) primi 3 mesi e mezzo 100% 2 mesi e mezzo successivi 70% 3 mesi residui 50% da 4 a 6 anni 12 mesi (360 giorni) primi 5 mesi 100% 1 mese e mezzo successivo 70% 5 mesi e mezzo residui 50% oltre 6 anni 16 mesi (480 giorni) primi 8 mesi 100% 8 mesi residui 50% * In caso di più malattie si cumulano le assenze nell arco di 36 mesi. Criteri di calcolo. Il decorso del periodo di comporto è sospeso, per una sola volta nell arco temporale di 36 mesi, da un ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a 20 giorni e fino a 60 giorni. Per gli eventi morbosi riferibili a patologie oncologiche e cronicodegenerative di difficile trattamento con le terapie comuni, la sospensione del periodo riguarda i giorni di assenza anche non continuativa richiesti da terapie salvavita, per un massimo di 120 giorni nell arco temporale di 36 mesi. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: in relazione a malattie di natura e durata particolarmente gravi il lavoratore può usufruire, a richiesta, di un aspettativa non retribuita fino a 4 mesi. Lavoro a tempo parziale. In caso di più assenze per malattia, i periodi di conservazione del posto sono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi e sono quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi. Part-time verticale: la conservazione del posto non può superare l 80% della prestazione annua concordata, fermo restando il riferimento all arco temporale di 36 mesi nel caso di più assenze. Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi di assenza. 3

4 Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative VICENDE DEL RAPPORTO Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: Integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione globale per la seguente durata: - 3 mesi, per anzianità fino a 6 anni; 4 mesi, per anzianità oltre 6 anni. In caso di ricaduta nello stesso evento entro due mesi dalla ripresa del lavoro, la durata dell integrazione è la seguente: - 3 mesi e mezzo, per anzianità fino a 3 anni; - 4 mesi e mezzo, per anzianità da 4 a 6 anni; - 6 mesi, per anzianità oltre 6 anni. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo retribuito di 14 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato, escluse festività infrasettimanali e domeniche). Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 30 giorni dopo la cessazione del servizio militare. Il periodo trascorso in servizio militare è utile ai fini del raggiungimento dei maggiori scaglioni previsti per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, sempreché il lavoratore presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro in azienda; tale periodo è altresì utile per la rivalutazione del tfr. Trattamento (impiegati richiamati): l azienda è tenuta a corrispondere per i primi 3 mesi un indennità ragguagliata alla retribuzione di fatto. Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di conseguire il titolo della scuola dell obbligo o di migliorare la propria preparazione, anche in relazione all attività dell azienda, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché le ore di frequenza siano pari almeno al doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2,50% della forza occupata per ogni turno. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e di un periodo di aspettativa non retribuita fino a 2 mesi all anno, computabile ai soli effetti della rivalutazione del tfr. Aspettativa per motivi personali. I lavoratori con almeno 2 anni di anzianità di servizio possono richiedere un limitato periodo di aspettativa non retribuita durante il quale non decorre l anzianità ad alcun effetto contrattuale. Ai lavoratori in condizioni di tossicodipendenza o con familiari a carico tossicodipendenti l aspettativa può essere concessa anche in mancanza del requisito di anzianità aziendale. Permessi brevi. Sono accordati, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi; l azienda ha facoltà di non corrispondere la retribuzione ove non sia possibile il recupero. Trasferta Il lavoratore inviato in trasferta ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Per le trasferte di durata superiore a 24 ore, ha inoltre diritto a un indennità determinata in misura percentuale sulla retribuzione giornaliera: - operai 30% della normale retribuzione di fatto fino a un mese, 21% dopo il primo mese; - impiegati 40% della retribuzione giornaliera (stipendio di fatto e contingenza) fino a un mese, 30% dopo il primo mese. Trasferte frequenti: quando la frequenza dei viaggi costituisce una caratteristica propria delle mansioni normalmente espletate, l indennità è sempre pari al 21% per gli operai e viene concordata direttamente con l azienda per gli impiegati. Trasferimento Operai e intermedi. Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuta un indennità commisurata alla retribuzione globale: - lavoratori non coniugati, 110 quote orarie; - lavoratori coniugati, 210 quote orarie. Impiegati. Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuta un indennità commisurata alle seguenti quote della retribuzione globale di fatto: - lavoratori non coniugati, 0,5 mensilità; - lavoratori coniugati, 1 mensilità. Se il nucleo familiare è composto da almeno 3 persone, viene erogata un indennità supplementare pari a 4 quote giornaliere per ogni familiare a partire dal terzo. Il lavoratore ha altresì diritto al rimborso dell indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, fino ad un massimo di tre mesi. In caso di risoluzione del rapporto (non per motivi disciplinari), entro l anno successivo al trasferimento, l azienda è tenuta a rimborsare all impiegato le spese di rientro nella residenza iniziale che intervenga entro un mese dalla cessazione del rapporto. In caso di morte, entro un anno dal trasferimento, del lavoratore che abbia maturato almeno 10 anni di anzianità, l azienda è tenuta a rimborsare ai familiari le spese di rientro nella residenza iniziale che avvenga entro 3 mesi dall evento. 4

5 Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione (dal 1 marzo 2017) DISCIPLINE SPECIALI Liv (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Liv (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) B 1-18 D F 1-18 H C G C 1-18 E G 1-18 I D H D 1-18 F H 1-18 L E I E 1-18 G F (1) Livello di destinazione finale dell apprendista (2) Durata dell apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio Limiti. Il c.c.n.l. dispone che il numero complessivo di lavoratori occupati con contratto di lavoro (subordinato e/o somministrato) a tempo determinato non può eccedere il 25% medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell impresa al 31 dicembre dell anno precedente (con arrotondamento all unità superiore). In ogni caso possono essere stipulati almeno 8 contratti. Esclusioni: - il limite percentuale di cui sopra non si applica alle aziende con un solo stabilimento; - sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (fino a 24 mesi). Stabilizzazione del rapporto. Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per mansioni equivalenti rapporti di lavoro (subordinato e/o somministrato) a tempo determinato (escluse esigenze stagionali) acquisisce il diritto alla stabilizzazione quando la somma dei periodi di lavoro superi i 43 mesi complessivi (anche non consecutivi) comprensivi dell eventuale proroga in deroga assistita. Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento. Le variazioni sono richieste con un preavviso ordinario di 7 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione è dovuta la maggiorazione omnicomprensiva del 10%; se la variazione è richiesta per esigenze urgenti con preavviso ridotto, spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20% per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso ordinario e quello effettivo. Lavoro supplementare. Consentito fino ai seguenti limiti percentuali riferiti all orario annuo concordato: - 50% nel part-time fino a 4 ore giornaliere; - 30% nel part-time fino a 5 ore giornaliere; - 20% nel part-time fino a 6 ore giornaliere; - 10% nel part-time oltre 6 ore giornaliere. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 10%; la maggiorazione è pari al 50% per il lavoro supplementare prestato oltre i limiti indicati. Particolarità: malattia (vedi), periodo di prova (vedi). Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal lavoratore, tramite il prevalente supporto di strumenti telematici, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Esclusioni: non sono configurabili come telelavoro le attività svolte, anche in via telematica o con collegamento remoto, da operatori di vendita, addetti all assistenza tecnica presso la clientela e simili. Sono esclusi dalla disciplina del telelavoro i call center organizzati in autonome unità produttive. Orario di lavoro: al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che le obbligazioni connesse possono svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. Reperibilità: il lavoratore deve rendersi reperibile in una fascia oraria definita nell ambito dell orario di lavoro in atto nell impresa. Limiti. Il c.c.n.l. dispone che il numero complessivo di lavoratori occupati con contratto di lavoro (somministrato e/o subordinato) a tempo determinato non può eccedere il 25% medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell impresa al 31 dicembre dell anno precedente (con arrotondamento all unità superiore). In ogni caso possono essere stipulati almeno 8 contratti. Esclusioni: - il limite percentuale di cui sopra non si applica alle aziende con un solo stabilimento; - sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (fino a 24 mesi). 5

6 Attività sindacale Permessi retribuiti DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei seguenti limiti: - 10 ore annue retribuite, nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti; - 8 ore annue retribuite, nelle unità che occupano da 10 a 15 dipendenti. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi (in presenza di condizioni eccezionali la data dell assemblea può essere spostata con un preavviso di 24 ore). Componenti RSU: il numero dei componenti è stabilito con riferimento al numero dei dipendenti dell unità produttiva: - 3 componenti nelle unità da 16 a 100 dipendenti; - 4 nelle unità da 101 a 200 dipendenti; - 6 nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 9 nelle unità da 301 a 450 dipendenti; - 11 nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 13 nelle unità da 601 a 750 dipendenti; - 16 nelle unità da 751 a dipendenti; - 21 nelle unità da a dipendenti; - 25 nelle unità da a dipendenti; - 27 nelle unità produttive di maggiori dimensioni. Nelle unità produttive con più di 300 dipendenti la RSU può avvalersi di un comitato esecutivo. Rappresentanti per la sicurezza: fino alla scadenza del loro mandato, il numero dei rappresentanti è quello stabilito dal c.c.n.l. 5 giugno Dirigenti RSU: ciascuna RSU dispone di un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 2,50 ore per dipendente in forza. Tali permessi assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai sensi dell art. 23, L. n. 300/1970. Nelle unità che occupano da 16 a 40 dipendenti il monte ore annuo è pari a 100 ore. Rappresentanti per la sicurezza: nelle unità produttive con più di 15 dipendenti sono concessi permessi retribuiti pari a 48 ore annue per rappresentante. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi, nell ambito di ogni stabilimento, brevi permessi retribuiti nei limiti di seguito indicati per ciascuna organizzazione sindacale firmataria: - fino a 130 ore annue per le aziende che non occupano più di 100 dipendenti; - fino a 170 ore annue per le aziende che occupano più di 100 dipendenti. WELFARE CONTRATTUALE Previdenza complementare Contribuzione al fondo Fonchim (dal 1 febbraio 2016): - a carico azienda: 1,50% della retribuzione considerata utile per il calcolo del tfr; - a carico lavoratore: 1,50% della stessa base di computo, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (33% del tfr maturato se l attività è iniziata in precedenza). Destinatari: i lavoratori a tempo indeterminato (compresi apprendisti) e quelli a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi. Contributo aggiuntivo: a carico azienda, in misura pari allo 0,20% della retribuzione considerata utile per il calcolo del tfr, da versare al Fonchim per fornire ai lavoratori iscritti una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente. Assistenza integrativa Contribuzione al fondo Fasie (dal 1 gennaio 2015): - a carico azienda: 8 euro/mese (96 euro/anno); - a carico lavoratore 8 euro/mese (96 euro/anno). L adesione al sistema ha carattere volontario e necessita di espressa manifestazione di volontà da parte del lavoratore. Polizze assicurative Contributi contrattuali Preavviso Trattamento di fine rapporto Operai fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni ESTINZIONE DEL RAPPORTO Durata 6 giorni 9 giorni 12 giorni Intermedi Livello fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni D E 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo F 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini indicati in tabella sono ridotti alla metà. Impiegati Livello fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni A B C 2 mesi 3 mesi 4 mesi D E 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo F G 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi H I 15 giorni 1 mese 1 mese e mezzo I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini indicati in tabella sono ridotti alla metà. In caso di rinuncia al preavviso dato dal lavoratore, l azienda è tenuta a corrispondere il 50% della retribuzione dovuta per il periodo di preavviso. Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di contingenza, scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale, aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale, premio di produzione, compenso per lavoro discontinuo fino al limite di orario previsto, indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di mensa, provvigioni interessenze, cottimo, tredicesima mensilità e premio speciale, maggiorazioni per lavoro normale notturno e lavoro in turni diurni aventi carattere continuativo (per i turnisti sono comprese le maggiorazioni per lavoro svolto nei turni diurni, per lavoro notturno in turni avvicendati, per lavoro domenicale con riposo compensativo e per lavoro 6

7 ESTINZIONE DEL RAPPORTO domenicale notturno compreso in turni avvicendati, calcolate in proporzione all incidenza delle prestazioni effettuate in turni; la maggiorazione per lavoro svolto normalmente di notte è computata in misura intera). Trasferimento di azienda (quadri): in caso di trasferimento di proprietà dell azienda compete un trattamento aggiuntivo al tfr, pari a 1/3 dell indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, al quadro che si dimetta entro 90 giorni dalla data del trasferimento, senza effettuazione del preavviso. Anticipazioni sul tfr: il c.c.n.l. prevede la concessione dell anticipazione per una seconda volta nel corso del rapporto per le causali previste dalla legge e subordinatamente all assolvimento delle richieste di prima anticipazione, nonché la possibilità di ottenere l anticipazione, in caso di acquisto della prima casa di abitazione, anche se effettuato primo che sia maturato il requisito di anzianità richiesto dalla legge. 7

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