VETRO INDUSTRIA - SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE Ottobre 2017
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1 VETRO INDUSTRIA - SETTORI A SOFFIO, A MANO E CON MACCHINE SEMIAUTOMATICHE Ottobre 2017 ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza Accordo di rinnovo 19 luglio settembre agosto 2016 Parti stipulanti Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil CCNL 9 dicembre dicembre agosto 2013 Parti stipulanti Assovetro e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uilcem-Uil Campo di applicazione Il c.c.n.l. si applica alle aziende industriali che producono vetro a macchina, a mano, a soffio; decorano, lavorano e posano in opera vetri, cristalli e specchi, effettuano la lavorazione di fiale, siringhe, termometri e densimetri, producono apparecchi per uso scientifico e sanitario, articoli di vetro per addobbi in genere e simili; trasformano lastre di vetro e di cristallo in vetro e cristallo temperato, accoppiato, stratificato, unito al perimetro e di sicurezza in genere. Accordi e protocolli aggiuntivi Accordo 4 luglio 2014 in materia di assistenza sanitaria Minimi contrattuali Dal 1 febbraio 2016 DATI RETRIBUTIVI Liv. Minimo Contingenza Edr Ear Sup.coll ,65 532,25 10,33 60, ,08 532,11 10,33 60,00 8A 1.649,57 528,17 10, ,22 528,14 10, ,25 523,14 10, ,22 521,61 10, ,76 518,77 10, ,54 516,88 10, ,90 515,22 10, ,63 514,05 10, ,64 512,61 10,33 5,28 Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo 9 17, , , , ,72 2 9, ,94 1 8, ,65 Mensilità aggiuntive Premio di partecipazione Maturazione: fino a 5 scatti biennali che decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il numero degli scatti maturati in precedenza viene ricalcolato; il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare ulteriori scatti fino a raggiungere il numero massimo maturabile (l eventuale frazione residua sarà attribuita nel biennio successivo). Nel settore è prevista l erogazione nel mese di dicembre di una tredicesima mensilità da calcolare sulla base di 1/12 della retribuzione globale mensile di fatto, per ciascun mese di servizio prestato nel periodo gennaio-dicembre. Se il rapporto è iniziato/cessato in corso d anno, la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero. Trattamento economico (turnisti): comprende le maggiorazioni per lavoro svolto nei turni diurni, per lavoro notturno in turni avvicendati, per lavoro domenicale con riposo compensativo e per lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati, calcolate in proporzione all incidenza delle prestazioni effettuate in turni; la maggiorazione per lavoro svolto normalmente di notte è computata in misura intera. Viene definito in sede aziendale
2 Lavoro straordinario, notturno, festivo DATI RETRIBUTIVI Il lavoro straordinario può essere richiesto dall azienda se giustificato da necessità indifferibili e temporanee (mercato con andamento stagionale, punte produttive impreviste, specifiche operazioni di magazzino, termini di consegna inderogabili, assenteismo anomalo, salvaguardia dell efficienza degli impianti, incombenze amministrative in particolari periodi dell anno); negli altri casi è concordato con la RSU. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione mensile composta da: minimo tabellare, indennità di posizione organizzativa (settori meccanizzati), indennità di contingenza (seconde lavorazioni e vetro a mano, a soffio e con macchine semiautomatiche), scatti di anzianità e relativo elemento retributivo individuale, eventuale superminimo, eventuale percentuale minima di cottimo. Per gli impiegati la retribuzione oraria ai fini del computo delle maggiorazioni si ottiene dividendo per 165 la retribuzione mensile. Tipo di prestazione Maggiorazione Lavoro straordinario Diurno: dalla 41esima alla 48esima ora 18% Diurno: 49esima ora 22% Diurno: oltre la 49esima ora 30% Notturno 50% Festivo 65% Lavoro notturno Non compreso in turni avvicendati 32% Compreso in turni avvicendati 43,34% Domenicale compreso in turni avvicendati 58% Lavoro festivo Festivo 55% Domenicale con riposo compensativo non compreso in turni avvicendati 10% Domenicale con riposo compensativo turnisti 38% Altre voci Parametri retributivi Premio speciale: corrisposto nel mese di giugno in misura pari a 100 quote orarie della retribuzione costituita da: minimo tabellare dedotta la contingenza conglobata fino al , scatti di anzianità e relativo elemento retributivo individuale. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita ai quadri e agli impiegati normalmente addetti al maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti con responsabilità per errori. L indennità è pari all 8% della somma di minimo tabellare e indennità di posizione organizzativa o indennità di contingenza. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 12% dei minimi di paga base. Indennità per lavoro notturno (turnisti): per le prestazioni effettuate in turno notturno per un minimo di 6 ore tra le 22 e le 6 viene corrisposto un importo pari a euro 4,50 per turno, incrementato a euro 5,50 per turno dal L importo è omnicomprensivo dei riflessi sugli istituti contrattuali e legali ed è escluso dalla base di calcolo del tfr. Indennità ex turnisti: i turnisti addetti a lavorazioni a ciclo continuo, con anzianità aziendale superiore a 20 anni e contributiva di almeno 28 anni, che vengano definitivamente assegnati a lavori in regime di orario giornaliero, mantengono in cifra fissa un importo pari a 1/28 dell indennità media di turno ultimamente percepita per ogni anno di lavoro come turnista, fino ad un massimo di 28 anni. La maggiorazione è riconosciuta anche ai turnisti 3x6. Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 173. Quota giornaliera per i discontinui del settore vetro: 175 (orario di 40 ore), 186 (orario di 43 ore), 208 (orario di 48 ore). Numero di mensilità: 13. Retribuzione mensile. E costituita dalle seguenti voci: paga mensile o stipendio (comprende minimo tabellare, indennità di posizione organizzativa o indennità di contingenza, scatti di anzianità), elemento retributivo individuale, superminimo comunque denominato, indennità continuative di ammontare determinato. Sono considerati elementi aggiuntivi della retribuzione: compensi per lavoro oltre l orario contrattuale, lavoro straordinario, notturno, festivo e in turni, indennità attribuite per specifiche circostanze (alloggio, ecc.), provvigioni, interessenze, tredicesima mensilità ed eventuali gratifiche a carattere continuativo, e.d.r. ex protocollo Interruzioni del lavoro (operai): agli operai non preavvisati almeno 6 ore prima della impossibilità di prestare lavoro viene corrisposta l intera retribuzione per il primo giorno di interruzione; per i successivi giorni di sospensione (non integrabili dalla Cig) viene corrisposto il 75% della retribuzione. Interruzioni brevi: ai fini retributivi non si tiene conto delle interruzioni di lavoro di breve durata, a causa di forza maggiore, che non superano complessivamente nella giornata i 60 minuti; quelle che superano nel loro complesso i 60 minuti sono retribuite se l azienda trattiene il lavoratore in sede. Blocco al forno: si applicano le norme consuetudinarie in vigore. 2
3 Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 9 livelli. Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 11 bis). Mansioni promiscue (operai). In caso di assegnazione a mansioni riferite a diversi livelli, viene attribuito il livello corrispondente alla mansione superiore purché essa abbia almeno carattere di equivalenza di tempo. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo continuativo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto o di impiegati in trasferta fino a 1 anno) pari a 2 mesi per operai e intermedi, a 3 mesi per gli impiegati e a 5 mesi per i quadri. Per gli impiegati il passaggio avviene anche a seguito dello svolgimento delle mansioni superiori, nell arco di 8 mesi, per un periodo continuativo di 2 mesi completato con ulteriori periodi di durata almeno pari a 6 giorni ciascuno. Livello Durata mesi 6 * 4 mesi 8 A 45 giorni 5 * - 6 ** giorni 4 5 ** 25 giorni giorni * solo impiegati - ** solo operai Computo del periodo (operai): la durata espressa in giorni si riferisce a giorni di effettiva prestazione; ai fini del completamento del periodo sono considerate anche le prestazioni rese nella stessa azienda con le medesime mansioni nei 12 mesi precedenti l assunzione (il periodo di prova non può comunque essere inferiore a una settimana). Riduzione (impiegati): il periodo di prova è ridotto rispettivamente da 6 a 4 mesi e mezzo e da 4 a 3 mesi: - per gli impiegati amministrativi che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende; - per gli impiegati tecnici che, con analoghe mansioni, abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende che svolgono la stessa attività. Proroga (impiegati): per i lavoratori assunti nel quarto livello è ammessa la proroga consensuale, risultante per iscritto, per ulteriori 20 giorni di effettiva prestazione. ORARIO DI LAVORO Regimi di orario Orario normale: 40 ore settimanali; per i lavoratori non in turni è considerato normale un orario settimanale di 39 ore con assorbimento di corrispondenti permessi ROL. L orario normale può essere realizzato anche come media su un arco di più settimane (esclusi turnisti del ciclo continuo): in questo caso le ore di lavoro prestato oltre le 40 settimanali (che non costituiscono straordinario) sono compensate con la maggiorazione del 10%. Per i maestri fiascai e aiutanti maestri della bofferia toscana, per gli operai addetti alla piazza semiautomatica (tagliatori, levatori, soffiatori, portantini e impilatori che fabbricano damigiane da 5/7 a 60 litri, l orario normale è di 36 ore settimanali con un massimo di 6 ore giornaliere. Per i settori del vetro bianco e colorato a soffio, a pressa e con macchine semiautomatiche e del vetro artistico sono previste disposizioni particolari. Lavoratori discontinui. Orario normale: - 48 ore settimanali per i discontinui già con orario di 50 ore; - 43 ore settimanali per i discontinui già con orario di 45 ore; - 40 ore settimanali per i discontinui già con orario di 42 ore. La retribuzione spettante per l ultima ora settimanale dei discontinui a 48 e a 43 ore è maggiorata del 18%. Turnisti. L orario dei turnisti addetti a lavorazioni a ciclo continuo (2x7 e 3x7) è pari a 232,5 giornate lavorative annue con assorbimento dei permessi ROL e per ex festività. Maggiorazioni per lavoro nei turni diurni feriali: - 1 e 2 turno avvicendato, 2,00%; - 1 e 2 turno per i turni avvicendati semicontinui ed a ciclo continuo articolati su tre turni, 1,33%. Banca ore Confluiscono in banca ore il 50% delle ore di lavoro straordinario (per il restante 50% l accantonamento avviene solo su richiesta del lavoratore, da presentare alla fine di ogni anno per i 12 mesi successivi; nelle unità produttive con meno di 150 dipendenti le percentuali indicate sono rispettivamente 40% e 60%); i corrispondenti riposi compensativi vengono fruiti entro i 12 mesi successivi all anno di maturazione. Esclusioni: sono escluse dal regime di banca ore le prestazioni straordinarie dovute a: - assenze improvvise nell avvicendamento dei turni; - manutenzioni straordinarie non programmabili; interventi per il ripristino dell efficienza degli impianti; - montaggio e rifacimento di impianti; incombenze indifferibili derivanti da innovazioni amministrative e di legge. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica spetta una quota giornaliera (1/25) della retribuzione, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Turnisti: il trattamento per festività comprende le maggiorazioni per lavoro svolto nei turni diurni, per lavoro notturno in turni avvicendati, per lavoro domenicale con riposo compensativo e per lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati, calcolate in proporzione all incidenza delle prestazioni effettuate in turni; la maggiorazione per lavoro svolto normalmente di notte è computata in misura intera. Ferie Durata fino a 4 anni 20 giorni da 5 a 9 anni 21 giorni da 10 a 14 anni 22 giorni da 15 a 19 anni 24 giorni oltre 19 anni 25 giorni I turnisti addetti alle macchine formatrici del settore vetro cavo automatico, in forza al , conservano il diritto ad ulteriori 3 giorni di ferie. Se assunti successivamente i 3 giorni ulteriori sono riconosciuti entro il limite massimo di 25 giorni complessivi. 3
4 ORARIO DI LAVORO Permessi ROL - Ex festività Maturazione: su base annua. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero). Trattamento economico (turnisti): comprende le maggiorazioni per lavoro svolto nei turni diurni, per lavoro notturno in turni avvicendati, per lavoro domenicale con riposo compensativo e per lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati, calcolate in proporzione all incidenza delle prestazioni effettuate in turni; la maggiorazione per lavoro svolto normalmente di notte è computata in misura intera. Malattia sopravvenuta: il decorso delle ferie resta interrotto in caso di sopravvenuta malattia con ricovero ospedaliero (per la durata del ricovero) o in caso di malattia che si prolunghi oltre 8 giorni (compreso il ricovero ospedaliero). Permessi ROL: 64 ore che maturano per ogni anno di servizio. Permessi ex festività: 4 giornate che maturano per ogni anno di servizio. I turnisti addetti a lavorazioni semicontinue (3x5 o 3x6) che prestino attività nel turno notturno hanno diritto di usufruire di tante giornate aggiuntive di riposo quante sono le festività effettivamente lavorate (in luogo del trattamento economico corrispondente) e comunque di 2 ulteriori giornate di riposo annue rapportate al lavoro prestato in turno notturno. Ex festività del 4 novembre: viene erogato, con la retribuzione di agosto, un trattamento complessivo pari a 8/175 della retribuzione mensile. Malattia Maternità Infortunio sul lavoro Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto * Periodo di assenza Integrazione fino al fino a 3 anni 9 mesi (270 giorni) primi 3 mesi e mezzo 100% 2 mesi e mezzo successivi 70% 3 mesi residui 50% da 4 a 6 anni 12 mesi (360 giorni) primi 5 mesi 100% 1 mese e mezzo successivo 70% 5 mesi e mezzo residui 50% oltre 6 anni 16 mesi (480 giorni) primi 8 mesi 100% 8 mesi residui 50% * In caso di più malattie si cumulano le assenze nell arco di 36 mesi. Criteri di calcolo. Il decorso del periodo di comporto è sospeso, per una sola volta nell arco temporale di 36 mesi, da un ricovero ospedaliero di durata pari o superiore a 20 giorni e fino a 60 giorni. Per gli eventi morbosi riferibili a patologie oncologiche e cronicodegenerative di difficile trattamento con le terapie comuni, la sospensione del periodo riguarda i giorni di assenza anche non continuativa richiesti da terapie salvavita, per un massimo di 120 giorni nell arco temporale di 36 mesi. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: in relazione a malattie di natura e durata particolarmente gravi il lavoratore può usufruire, a richiesta, di un aspettativa non retribuita fino a 4 mesi. Lavoro a tempo parziale. In caso di più assenze per malattia, i periodi di conservazione del posto sono riferiti ad un arco temporale di 36 mesi e sono quantificati facendo riferimento alla prestazione dovuta nei periodi stessi. Part-time verticale: la conservazione del posto non può superare l 80% della prestazione annua concordata, fermo restando il riferimento all arco temporale di 36 mesi nel caso di più assenze. Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere il 100% della normale retribuzione globale di fatto per i primi 5 mesi di assenza. Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: Integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della normale retribuzione globale per la seguente durata: - 3 mesi, per anzianità fino a 6 anni; 4 mesi, per anzianità oltre 6 anni. In caso di ricaduta nello stesso evento entro due mesi dalla ripresa del lavoro, la durata dell integrazione è la seguente: - 3 mesi e mezzo, per anzianità fino a 3 anni; - 4 mesi e mezzo, per anzianità da 4 a 6 anni; - 6 mesi, per anzianità oltre 6 anni. In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo retribuito di 14 giorni lavorativi (dal lunedì al sabato, escluse festività infrasettimanali e domeniche). Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino a 30 giorni dopo la cessazione del servizio militare. Il periodo trascorso in servizio militare è utile ai fini del raggiungimento dei maggiori scaglioni previsti per la misura delle ferie e del trattamento di malattia, sempreché il lavoratore presti almeno 6 mesi di servizio dopo il rientro in azienda; tale periodo è altresì utile per la rivalutazione del tfr. Trattamento (impiegati richiamati): l azienda è tenuta a corrispondere per i primi 3 mesi un indennità ragguagliata alla retribuzione di fatto. Diritto allo studio. I lavoratori che, al fine di conseguire il titolo della scuola dell obbligo o di migliorare la propria preparazione, anche in relazione all attività dell azienda, intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale corrispondente a 5 ore annue per dipendente. I permessi retribuiti possono essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché le ore di frequenza siano pari almeno al doppio di quelle richieste come permesso. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2,50% della forza occupata per ogni turno. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e di un periodo di aspettativa non retribuita fino a 2 mesi all anno, computabile ai soli effetti della rivalutazione del tfr. Aspettativa per motivi personali. I lavoratori con almeno 2 anni di anzianità di servizio possono richiedere un limitato periodo di aspettativa non retribuita durante il quale non decorre l anzianità ad alcun effetto contrattuale. Ai lavoratori in condizioni di tossicodipendenza o con familiari a carico tossicodipendenti l aspettativa può essere concessa anche in mancanza del requisito di anzianità aziendale. Permessi brevi. Sono accordati, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi; l azienda ha facoltà di non corrispondere la retribuzione ove non sia possibile il recupero. 4
5 Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO Il lavoratore inviato in trasferta oltre i limiti del territorio comunale ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio. Ha inoltre diritto a un indennità determinata in misura percentuale sulla retribuzione giornaliera (1/25 del minimo di retribuzione e dell indennità di contingenza): - operai (trasferte di durata superiore a 24 ore) 25% fino a un mese, 20% dopo il primo mese; - quadri e impiegati (trasferte di durata superiore a 12 ore) 40% fino a 6 giorni, 25% dal 7 al 30 giorno, 20% dopo il primo mese. Trasferte frequenti: quando la frequenza dei viaggi costituisce una caratteristica propria delle mansioni normalmente espletate, l indennità è sempre pari al 20%. Operai e intermedi. Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuta un indennità commisurata alla retribuzione globale: - lavoratori non coniugati, 110 quote orarie; - lavoratori coniugati, 210 quote orarie. Impiegati. Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di trasloco, è dovuta un indennità commisurata alle seguenti quote della retribuzione globale di fatto: - lavoratori non coniugati, 0,5 mensilità; - lavoratori coniugati, 1 mensilità. Se il nucleo familiare è composto da almeno 3 persone, viene erogata un indennità supplementare pari a 4 quote giornaliere per ogni familiare a partire dal terzo. Il lavoratore ha altresì diritto al rimborso dell indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, fino ad un massimo di tre mesi. In caso di risoluzione del rapporto (non per motivi disciplinari), entro l anno successivo al trasferimento, l azienda è tenuta a rimborsare all impiegato le spese di rientro nella residenza iniziale che intervenga entro un mese dalla cessazione del rapporto. In caso di morte, entro un anno dal trasferimento, del lavoratore che abbia maturato almeno 10 anni di anzianità, l azienda è tenuta a rimborsare ai familiari le spese di rientro nella residenza iniziale che avvenga entro 3 mesi dall evento. Apprendistato professionalizzante Durata e retribuzione (dal 1 marzo 2017) DISCIPLINE SPECIALI Liv (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) Liv (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) (1) Livello di destinazione finale dell apprendista (2) Durata dell apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Limiti. Il c.c.n.l. dispone che il numero complessivo di lavoratori occupati con contratto di lavoro (subordinato e/o somministrato) a tempo determinato non può eccedere il 25% medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell impresa al 31 dicembre dell anno precedente (con arrotondamento all unità superiore). In ogni caso possono essere stipulati almeno 8 contratti. Esclusioni: - il limite percentuale di cui sopra non si applica alle aziende con un solo stabilimento ed a quelle delle seconde lavorazioni del vetro; - sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (fino a 24 mesi). Stabilizzazione del rapporto. Il lavoratore che abbia intrattenuto con la stessa azienda e per mansioni equivalenti rapporti di lavoro (subordinato e/o somministrato) a tempo determinato (escluse esigenze stagionali) acquisisce il diritto alla stabilizzazione quando la somma dei periodi di lavoro superi i 43 mesi complessivi (anche non consecutivi) comprensivi dell eventuale proroga in deroga assistita. Clausole flessibili/elastiche. Le parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento. Le variazioni sono richieste con un preavviso ordinario di 7 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione è dovuta la maggiorazione omnicomprensiva del 10%; se la variazione è richiesta per esigenze urgenti con preavviso ridotto, spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20% per un numero di giorni pari alla differenza tra il preavviso ordinario e quello effettivo. Lavoro supplementare. Consentito fino ai seguenti limiti percentuali riferiti all orario annuo concordato: - 50% nel part-time fino a 4 ore giornaliere; - 30% nel part-time fino a 5 ore giornaliere; - 20% nel part-time fino a 6 ore giornaliere; - 10% nel part-time oltre 6 ore giornaliere. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 10%; la maggiorazione è pari al 50% per il lavoro supplementare prestato oltre i limiti indicati. Particolarità: malattia (vedi). Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata in via normale e con continuità dal lavoratore, tramite il prevalente supporto di strumenti telematici, presso il proprio domicilio ovvero in altro luogo fisso, esterno rispetto alla sede di lavoro aziendale. Esclusioni: non sono configurabili come telelavoro le attività svolte, anche in via telematica o con collegamento remoto, da operatori di vendita, addetti all assistenza tecnica presso la clientela e simili. Sono esclusi dalla disciplina del telelavoro i call center organizzati in autonome unità produttive. 5
6 Somministrazione di lavoro Lavoro a domicilio DISCIPLINE SPECIALI Orario di lavoro: al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che le obbligazioni connesse possono svilupparsi attraverso modalità diverse rispetto a quelle ordinarie, sia come collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa. Reperibilità: il lavoratore deve rendersi reperibile in una fascia oraria definita nell ambito dell orario di lavoro in atto nell impresa. Limiti. Il c.c.n.l. dispone che il numero complessivo di lavoratori occupati con contratto di lavoro (somministrato e/o subordinato) a tempo determinato non può eccedere il 25% medio annuo dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell impresa al 31 dicembre dell anno precedente (con arrotondamento all unità superiore). In ogni caso possono essere stipulati almeno 8 contratti. Esclusioni: - il limite percentuale di cui sopra non si applica alle aziende con un solo stabilimento ed a quelle delle seconde lavorazioni del vetro; - sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nella fase di avvio di nuove attività (fino a 24 mesi). Attività sindacale Permessi retribuiti DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei seguenti limiti: - 12 ore annue retribuite, nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti; - 8 ore annue retribuite, nelle unità che occupano da 10 a 15 dipendenti. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi (in presenza di condizioni eccezionali la data dell assemblea può essere spostata con un preavviso di 24 ore). Affissione: il diritto di affissione è regolato dall art. 25, L. n. 300/1970; i sindacati territoriali di categoria possono affiggere comunicazioni firmate da uno dei segretari. Componenti RSU: il numero dei componenti è stabilito con riferimento al numero dei dipendenti dell unità produttiva: - 3 componenti nelle unità da 16 a 100 dipendenti; - 4 nelle unità da 101 a 200 dipendenti; - 6 nelle unità da 201 a 300 dipendenti; - 9 nelle unità da 301 a 450 dipendenti; - 11 nelle unità da 451 a 600 dipendenti; - 13 nelle unità da 601 a 750 dipendenti; - 16 nelle unità da 751 a dipendenti; - 21 nelle unità da a dipendenti; - 25 nelle unità da a dipendenti; - 27 nelle unità produttive di maggiori dimensioni. Nelle unità produttive con più di 300 dipendenti la RSU può avvalersi di un comitato esecutivo. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano da 16 a 100 dipendenti; - 2 nelle unità produttive che occupano da 101 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità produttive che occupano da 201 a 450 dipendenti; 6 nelle unità produttive di maggiori dimensioni. Dirigenti RSU: ciascuna RSU dispone di un monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 2,50 ore per dipendente in forza. Tali permessi assorbono fino a concorrenza quelli spettanti ai sensi dell art. 23, L. n. 300/1970. Nelle unità che occupano da 16 a 40 dipendenti il monte ore annuo è pari a 100 ore. Rappresentanti per la sicurezza: nelle unità produttive con più di 15 dipendenti sono concessi permessi retribuiti pari a 48 ore annue per rappresentante. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Confederazioni sindacali e delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi, nell ambito di ogni stabilimento, brevi permessi retribuiti nei limiti di seguito indicati per ciascuna organizzazione sindacale firmataria: - fino a 130 ore annue per le aziende che non occupano più di 100 dipendenti; - fino a 170 ore annue per le aziende che occupano più di 100 dipendenti. WELFARE CONTRATTUALE Previdenza complementare Contribuzione al fondo Fonchim (dal 1 febbraio 2016): - a carico azienda: 1,50% della retribuzione considerata utile per il calcolo del tfr; - a carico lavoratore: 1,50% della stessa base di computo, oltre al versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (33% del tfr maturato se l attività è iniziata in precedenza). Destinatari: i lavoratori a tempo indeterminato (compresi apprendisti) e quelli a tempo determinato di durata continuativa superiore a 6 mesi. Contributo aggiuntivo: a carico azienda, in misura pari allo 0,20% della retribuzione considerata utile per il calcolo del tfr, da versare al Fonchim per fornire ai lavoratori iscritti una copertura assicurativa nel caso di premorienza o invalidità permanente. Assistenza integrativa Contribuzione al fondo Fasie (dal 1 gennaio 2015): - a carico azienda: 8 euro/mese (96 euro/anno); - a carico lavoratore 8 euro/mese (96 euro/anno). L adesione al sistema ha carattere volontario e necessita di espressa manifestazione di volontà da parte del lavoratore. Polizze assicurative Contributi contrattuali Preavviso Operai fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni ESTINZIONE DEL RAPPORTO Durata 6 giorni 8 giorni 10 giorni Intermedi Livello fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni 3 mezzo mese 1 mese 1 mese e mezzo 5 e 6 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini indicati in tabella sono ridotti alla metà. 6
7 ESTINZIONE DEL RAPPORTO Impiegati Livello fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni 7, 8, 9 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5, 6 1 mese e mezzo 2 mesi 3 mesi 2, 3, 4 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni i termini indicati in tabella sono ridotti alla metà. In caso di rinuncia al preavviso dato dal lavoratore, l azienda è tenuta a corrispondere il 50% della retribuzione dovuta per il periodo di preavviso. Trattamento di fine rapporto Secondo il c.c.n.l. la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale, indennità di contingenza, scatti di anzianità ed elemento retributivo individuale, aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale, premio di produzione, compenso per lavoro discontinuo fino al limite di orario previsto, indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità di mensa, provvigioni interessenze, cottimo, tredicesima mensilità e premio speciale, maggiorazioni per lavoro normale notturno e lavoro in turni diurni aventi carattere continuativo (per i turnisti sono comprese le maggiorazioni per lavoro svolto nei turni diurni, per lavoro notturno in turni avvicendati, per lavoro domenicale con riposo compensativo e per lavoro domenicale notturno compreso in turni avvicendati, calcolate in proporzione all incidenza delle prestazioni effettuate in turni; la maggiorazione per lavoro svolto normalmente di notte è computata in misura intera). Trasferimento di azienda (quadri): in caso di trasferimento di proprietà dell azienda compete un trattamento aggiuntivo al tfr, pari a 1/3 dell indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento, al quadro che si dimetta entro 90 giorni dalla data del trasferimento, senza effettuazione del preavviso. Anticipazioni sul tfr: il c.c.n.l. prevede la concessione dell anticipazione per una seconda volta nel corso del rapporto per le causali previste dalla legge e subordinatamente all assolvimento delle richieste di prima anticipazione, nonché la possibilità di ottenere l anticipazione, in caso di acquisto della prima casa di abitazione, anche se effettuato primo che sia maturato il requisito di anzianità richiesto dalla legge. 7
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