CALZATURE - PMI Ottobre 2016

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1 CALZATURE - PMI Ottobre 2016 Accordo di rinnovo Accordo di rinnovo Accordo di rinnovo CCNL Campo di applicazione ESTREMI E PARTI STIPULANTI Data di stipula Decorrenza Scadenza 12 ottobre aprile marzo 2019 Parti stipulanti Uniontessile e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uiltec-Uil 7 ottobre aprile marzo 2016 Parti stipulanti Uniontessile-Confapi e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil 22 luglio aprile marzo 2013 Parti stipulanti Uniontessile-Confapi e Femca-Cisl, Filctem-Cgil, Uilta-Uil 10 ottobre aprile marzo 2012 Parti stipulanti Uniontessile-Confapi e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil Il c.c.n.l. si applica ai dipendenti delle piccole e medie industrie del settore calzaturiero Minimi contrattuali DATI RETRIBUTIVI Elemento retributivo nazionale Liv. Ind.funz , , , ,71 51, , , , , , , , , , , , , , , , ,54 3 bis 1.606, , , , , , , ,54 2 bis 1.524, , , , , , , , , , , ,81 Scatti di anzianità Liv. Importo Liv. Importo 8 12,24 4 8, ,01 3 7,98 6 9,94 2 7,41 5 9,19 1 6,89 Numero massimo: 5 scatti Maturazione: biennale per i primi 4 scatti, quadriennale per l ultimo scatto. Gli aumenti decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie l anzianità di servizio richiesta. In caso di passaggio al livello superiore, il lavoratore conserva in cifra l importo maturato e il numero degli scatti che si considerano maturati viene ricalcolato. Apprendistato professionalizzante: il periodo di apprendistato è utile per la maturazione degli scatti, che vengono corrisposti nelle misure previste per il livello di appartenenza. Elemento di garanzia retributiva fino al 2016 dal ,00 240,00 L EGR viene erogato annualmente, con la retribuzione del mese di gennaio, ai dipendenti in forza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell anno precedente che non abbiano percepito importi aggiuntivi al trattamento minimo contrattuale (con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato in aggiunta al minimo). Criteri di computo: l importo è ragguagliato alla durata del rapporto nell anno di riferimento (la frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata mese intero) ed è riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale. L'importo è omnicomprensivo dell incidenza sugli istituti legali e contrattuali, compreso il tfr. Criteri di utilizzo: l importo può essere utilizzato per l istituzione di premi aziendali. Mensilità aggiuntive Nel settore è prevista l erogazione, entro il 20 dicembre, di una tredicesima mensilità che matura in misura proporzionale alle ore di

2 Premio di risultato Lavoro straordinario, notturno, festivo DATI RETRIBUTIVI effettiva prestazione nel periodo gennaio-dicembre. Periodi utili per la maturazione della tredicesima: le assenze per malattia e infortunio, nell ambito della conservazione del posto, e congedo matrimoniale, le assenze giustificate ed i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle disposizioni di legge. Non sono considerati utili i periodi di assenza ingiustificata e quelli di ricorso alla cassa integrazione guadagni. La contrattazione aziendale può individuare erogazioni economiche correlate al raggiungimento di obiettivi concordati rivolti ad incrementare la produttività, a migliorare la qualità o altri indicatori di efficienza, competitività e redditività, anche risultanti dalla combinazione di diversi parametri a carattere collettivo e/o individuale. Il lavoro straordinario è ammesso entro il limite individuale di 250 ore annuali fino al raggiungimento di un monte ore complessivo ragguagliato a 160 ore per dipendente. Le ore di straordinario prestate oltre 160 e fino a 250 possono essere recuperate su richiesta del lavoratore. Il lavoro notturno decorre, ai fini retributivi, dalle ore 22 alle 6. E considerato festivo il lavoro prestato di domenica (o giornata sostitutiva) e nelle festività nazionali e infrasettimanali. La base di computo delle maggiorazioni è costituita dalla retribuzione di fatto. Tipo di prestazione Maggiorazione supplementare o straordinario 27% straordinario notturno 45% notturno 35% notturno a turni 30% notturno a turni 6x6 38% festivo diurno 50% festivo notturno 60% Altre voci Parametri retributivi Indennità per lavoro a turni: viene corrisposta in misura pari all 1,38% della retribuzione di fatto per le ore di lavoro a turno. La maggiorazione si intende assorbita nelle percentuali stabilite per lavoro notturno e festivo. Indennità di cassa o maneggio denaro: è attribuita all impiegato adibito al maneggio di denaro con responsabilità per errori, in misura pari al 6% del minimo contrattuale mensile. Cottimisti: le tariffe di cottimo devono garantire un utile non inferiore al 4,50% del minimo di retribuzione. Divisori contrattuali della retribuzione mensile: quota giornaliera 26; quota oraria 169 (orario settimanale di 39 ore), 173 (orario settimanale di 40 ore), 156 (turni 6x6). Divisore per detrazioni: il calcolo delle detrazioni per le ore di assenza viene effettuato dividendo la retribuzione mensile per le ore lavorative del mese. Numero di mensilità: 13. Retribuzione di fatto. E costituita dalle seguenti voci: minimo contrattuale, superminimo individuale o collettivo, incentivo (cottimo) o mancato cottimo (concottimo), aumenti periodici di anzianità, maggiorazione per lavoro a squadre e per lavoro a turno, premio di produzione (se calcolato e corrisposto in misura oraria o mensile), indennità di mensa, provvigioni e partecipazioni agli utili ed ai prodotti (se calcolate e corrisposte in misura oraria o mensile), altri elementi retributivi a carattere continuativo corrisposti mensilmente o a periodi più brevi. Retribuzione globale fatto. Comprende, oltre alle voci della retribuzione di fatto, gli elementi retributivi a carattere continuativo corrisposti a scadenza superiore al mese. Conteggio delle ore di lavoro: in caso di ritardo fino a 30 minuti viene effettuata una trattenuta di un quarto d ora o mezz ora, a seconda che il ritardo sia compreso nei primi 15 minuti o sia più elevato. Anzianità di servizio: nel caso di passaggio di qualifica da operaio a intermedio e impiegato, l anzianità trascorsa nella qualifica di provenienza è utile ai fini delle ferie e del preavviso. Interruzioni del lavoro: se gli operai non sono preavvisati in tempo utile, le ore di interruzione vengono recuperate a regime normale; in mancanza di recupero viene corrisposto l 80% della retribuzione di fatto per la prima giornata di sospensione. Categorie e qualifiche Periodo di prova COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Inquadramento. Classificazione unica per operai, intermedi, impiegati e quadri, articolata su 8 livelli (la posizione bis del 2 e del 3 livello ha valenza esclusivamente economica). Per i criteri di classificazione del personale si rinvia al testo del c.c.n.l. (art. 23). Addestramento: il personale operaio di nuova assunzione di età superiore a 20 anni è inquadrato nel primo livello per un periodo di addestramento non superiore a 12 mesi. Mansioni promiscue. Il lavoratore adibito con continuità a mansioni relative a livelli diversi viene inquadrato nel livello superiore. Passaggi di livello. I lavoratori di nuova assunzione nel settore possono essere inquadrati nel 1 livello per un periodo di parcheggio di durata non superiore a 12 mesi. Svolgimento di mansioni superiori. Il diritto al passaggio al livello superiore matura dopo un periodo di svolgimento delle relative mansioni (con esclusione dei casi di sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto) pari a sei mesi. Nel caso di sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, il nuovo livello è acquisito alla scadenza del termine di conservazione del posto dell assente. Il lavoratore riassegnato alle precedenti mansioni dopo aver sostituito per almeno 6 mesi un assente con diritto alla conservazione del posto, conserva il 50% della differenza retributiva (elemento retributivo nazionale più elementi collettivi aziendali). Svolgimento di mansioni inferiori. La permanenza nelle mansioni inferiori assegnate per esigenze di ordine tecnico e/o di modifica degli assetti organizzativi, non può prolungarsi oltre 2 mesi nell anno anche in periodi frazionati. Lo spostamento a mansioni inferiori è consentito a tempo indeterminato se motivato da inidoneità fisica del lavoratore o necessità aziendale di riduzione del personale e in assenza di altre soluzioni nell ambito del livello di provenienza. Livello Durata mesi mesi 4 3 mesi 3 2 mesi e mezzo 2

3 Periodo di prova Livello Durata 2 2 mesi 1 1 mese Esclusione: non si applica il periodo di prova al lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa per le stesse mansioni, qualora abbia prestato attività subordinata per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell arco dei 2 anni antecedenti. Sospensione: la malattia e l infortunio sopravvenuti durante il periodo di prova lo sospendono per tutta la durata dell evento nei limiti del periodo di conservazione del posto. L integrazione economica a carico del datore di lavoro è dovuta solo per i casi di sospensione a seguito di infortunio sul lavoro. Lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto: la durata del periodo di prova è computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate e per ogni settimana 5 giornate (ovvero 26 giornate/mese e 6 giornate/settimana per i cicli 6x6). Regimi di orario Banca ore ORARIO DI LAVORO Orario normale: 40 ore settimanali (39 ore previo accordo aziendale), distribuite di norma nei primi 5 giorni della settimana. Se il lavoro è organizzato su 6 giorni settimanali per un maggior utilizzo degli impianti, l orario è ridotto a 36 ore per turno a parità di retribuzione. La durata media settimanale della prestazione lavorativa (compreso lo straordinario) va calcolata con riferimento ad un periodo di 6 mesi, elevato a 12 mesi nei casi elencati nel testo contrattuale (incrementi di attività produttiva, termini di consegna tassativi, commesse eccezionali, lancio di nuove linee di prodotto, ecc.). Flessibilità: al fine dell ottimale utilizzo degli impianti e per fronteggiare variazioni di intensità produttiva l orario contrattuale, previo incontro con la RSU, può essere superato nel limite di 96 ore annue; a fronte delle prestazioni aggiuntive vengono accantonati riposi compensativi maggiorati del 20%. In ragione delle esigenze produttive le aziende possono liquidare la maggiorazione di cui sopra in corrispondenti quote della retribuzione normale di fatto. Lavoratori discontinui. Sono assunti per un orario di lavoro fino a 48 ore medie settimanali (la media è calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi). Le ore prestate oltre la 40 a e fino alla 50 a ora settimanale sono compensate con quote di retribuzione ordinaria. Turnisti. I lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz ora di riposo retribuito per turno di 8 ore. Possono confluire in banca ore le prime 32 ore annue di lavoro straordinario, le giornate di permesso per ex festività, le ore di flessibilità non utilizzate collettivamente e le ore di lavoro supplementare. I riposi accantonati devono essere utilizzati entro l anno successivo a quello di maturazione, salva la possibilità di cumularli nel tempo con le giornate di riposo previste contrattualmente per fruire di congedi retribuiti di lunga durata a fronte di particolari esigenze familiari/personali. Festività Sono considerati giorni festivi quelli previsti dalla legge (1 gennaio - 6 gennaio - Lunedì di Pasqua - 25 aprile - 1 maggio - 2 giugno - 15 agosto - 1 novembre - 8 dicembre - 25 dicembre - 26 dicembre) e la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui è ubicata l'unità produttiva (29 giugno per i lavoratori operanti nel comune di Roma). Retribuzione: per le festività coincidenti con la domenica (o con il sabato per orario distribuito su 5 giorni) spetta una quota giornaliera della retribuzione di fatto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile. Ferie Anzianità di servizio qualunque anzianità fino a 17 anni oltre 17 anni fino a 8 anni da 9 a 17 anni oltre 17 anni Durata Operai 4 settimane Intermedi 4 settimane 4 settimane e due giorni Impiegati 4 settimane 4 settimane e un giorno 5 settimane Permessi ROL - Ex festività Maturazione: per ogni anno di servizio. Sono considerate utili anche le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell ambito del periodo di comporto, le assenze giustificate e le assenze per maternità secondo le disposizioni di legge. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese non inferiore a due settimane è considerata mese intero). Permessi ROL Regimi di orario Lavoratori Settimanale giornalieri turnisti 40 ore 56 ore 52 ore 39 ore 8 ore 5 ore 36 ore (6x6) - 24 ore I permessi per i lavoratori giornalieri assorbono il trattamento relativo alla ex festività del 4 novembre. I permessi per i turnisti 6x6 assorbono il trattamento relativo alla ex festività del 4 novembre e alla festività del 15 agosto. Maturazione: per ogni anno di servizio con esclusione dei periodi di assenza per maternità e servizio militare. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese non inferiore a due settimane è considerata mese intero). Turnisti (8 ore): al raggiungimento di 50 notti di prestazione nell anno, possono usufruire nell anno successivo di ulteriori 8 ore annue di permesso. Permessi ex festività Distribuzione dell orario settimanale su 5 giorni su 6 giorni Permessi 4 giorni 5 giorni 3

4 ORARIO DI LAVORO Maturazione: per ogni anno di servizio. I permessi maturano anche durante le assenze per malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell ambito del periodo di comporto, le assenze giustificate e le assenze per maternità secondo le disposizioni di legge. Rapporti iniziati/cessati in corso d anno: 1/12 per ciascun mese di servizio (la frazione di mese non inferiore a 78 ore è considerata mese intero). Malattia VICENDE DEL RAPPORTO Periodo di comporto Periodo di assenza Integrazione fino al Per singola malattia: 12 mesi. Nel caso di più malattie si sommano le assenze Operai eventi di durata fino a 16 giorni dal 1º al 3º giorno 50% comprese nell arco di 28 (sono sempre dal 4º al 16º giorno 90% esclusi i periodi di ricovero Operai eventi di durata superiore a 16 giorni ospedaliero). dal 1º al 180º giorno 100% Intermedi e Impiegati primi 6 mesi 100% mesi successivi 50% Operai dopo il 180 giorno. In caso di cessazione del trattamento a carico Inps, il datore di lavoro corrisponde il 50% della retribuzione fino al termine del periodo di conservazione del posto. Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto: - in caso di malattia con durata di 12 mesi consecutivi, escluso il periodo eventuale di spedalità, nonché per malattie croniche anche non continuative, il lavoratore ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di otto mesi; - il lavoratore sottoposto a terapie salvavita ha diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa fino ad un massimo di quattro mesi; - l'aspettativa non comporta retribuzione né altri oneri per l'azienda. Lavoro a tempo determinato: il periodo di comporto è complessivamente pari alla metà della durata del contratto con un minimo di 30 giorni; a tal fine si cumulano tutte le assenze per malattia. Lavoro a tempo parziale: nel part-time verticale il periodo di comporto e il periodo mobile vengono proporzionalmente ridotti in relazione al minor orario pattuito. Maternità Infortunio sul lavoro Integrazione a carico del datore di lavoro fino a raggiungere l intera retribuzione durante il periodo di assenza obbligatoria (operai: per i primi cinque mesi di assenza). Conservazione del posto: fino a guarigione clinica. Trattamento economico: integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione per tutto il periodo di comporto. Congedo matrimoniale Servizio militare Corsi di studio e attività formative Altri permessi e aspettative In caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un congedo di 15 giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto, comprensiva della quota a carico Inps. Al termine del periodo di richiamo il lavoratore deve rientrare in servizio: - entro 8 giorni, se il richiamo ha avuto durata non superiore a un mese; - entro 15 giorni, se ha avuto durata superiore ad uno ma non a sei mesi; - entro 30 giorni, se ha avuto durata superiore a sei mesi. Formazione continua. I lavoratori che, al fine di migliorare la preparazione professionale, intendono frequentare corsi di formazione correlati all attività dell azienda, organizzati da enti pubblici o direttamente gestiti dalle Regioni ovvero che siano inviati dall azienda a frequentare corsi previsti da piani formativi concordati, hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti, per un massimo di 150 ore pro-capite, a carico di un monte ore determinato all inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero dei dipendenti. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale. Le assenze contemporanee per la partecipazione ai corsi non possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità. Lavoratori studenti. Se iscritti e frequentanti corsi regolari di studio diversi dalla formazione e dall aggiornamento professionale sono immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e sono esonerati dal prestare lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti che devono sostenere prove di esame, possono usufruire sia di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame e per i due giorni precedenti la sessione di esami (non competono permessi per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico), sia di un monte ore fissato all inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per dipendente. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo avviene su base biennale. I permessi competono nella misura massima di 100 ore pro-capite e possono essere attribuiti anche a coloro che si iscrivono a corsi di alfabetizzazione o che frequentano corsi di lingua italiana per stranieri (in questi casi la misura massima è elevata a 200 ore). Le assenze contemporanee per i permessi di cui sopra (e per i congedi per la formazione di cui all art. 5, L. n. 53/2000) non possono superare il 2% dei dipendenti con un minimo di una unità (sono esclusi dal computo i permessi per lo svolgimento di esami). Congedi per la formazione. Il c.c.n.l. rinvia alla disciplina prevista dall art. 5, L. n. 53/2000. Gravi infermità e lutti familiari. Il lavoratore ha diritto a 3 giorni complessivi di permesso retribuito all anno in caso di decesso o di grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente risultante da certificazione anagrafica. Aspettativa per motivi personali. Per gravi motivi familiari può essere concesso, a richiesta, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni; nell'ambito di questo periodo è concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 3 mesi, per gravi necessità personali di carattere straordinario. Alla lavoratrice madre adibita a lavoro a squadre che comprenda anche turni notturni (tra la mezzanotte e le 6 del mattino) può essere concessa un aspettativa per necessità di assistenza del bambino di età fino a 18 mesi. Trattamento: le aspettative di cui sopra non comportano retribuzione né altri oneri per l azienda, incluso il t.f.r. Le assenze contemporanee non possono superare il 3% dei lavoratori con arrotondamento all unità superiore. Riabilitazione tossicodipendenti. Il lavoratore che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo non superiore a tre anni. Al lavoratore che ne faccia richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma seguito da un familiare tossicodipendente, l azienda concede un periodo di aspettativa fino a 3 mesi anche frazionati, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive. L aspettativa è concessa una sola volta per ogni familiare coinvolto. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorre retribuzione, né anzianità di servizio per alcun istituto. 4

5 Trasferta Trasferimento VICENDE DEL RAPPORTO Il lavoratore inviato in trasferta fuori dal luogo in cui svolge normalmente la sua attività ha diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, a piè di lista ovvero nella misura concordata dalle parti. Le ore di viaggio sono compensate con la normale retribuzione. Al lavoratore trasferito, oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio (per sé e famiglia) e di trasloco, è dovuta un indennità commisurata al 50% della retribuzione mensile ovvero, se si tratta di trasferimento con congiunti a carico, al 100% della retribuzione mensile oltre un giorno per ogni figlio a carico. Il lavoratore ha diritto altresì al rimborso dell indennizzo corrisposto per anticipata risoluzione del contratto di locazione, fino ad un massimo di tre mesi. Per gli operai l indennità è pari rispettivamente a 100 o 200 ore della normale retribuzione, ridotta del 50% se l azienda rende disponibile l alloggio. Impiegati con funzioni direttive e intermedi con responsabilità di direzione esecutiva: il trasferimento che determini il cambiamento di residenza viene di norma comunicato con un preavviso di 45 giorni ovvero di 70 giorni per coloro che abbiano familiari a carico. In tali ipotesi è riconosciuto, per un periodo massimo di nove mesi, il rimborso dell'eventuale differenza del canone di locazione per un alloggio dello stesso tipo di quello occupato nella località di provenienza. Trasferimenti all estero: sono regolati da accordi diretti tra le parti. Apprendistato professionalizzante DISCIPLINE SPECIALI Durata e retribuzione (apprendisti assunti dal ) Livello (1) Periodo (2) (mesi) Progressione retr. (3) bis bis bis bis (1) Livello di destinazione finale dell'apprendista (2) Durata dell'apprendistato (mesi) (3) Livello di riferimento per la retribuzione Riduzione della durata: fino a 6 mesi, applicabili al terzo periodo, per gli apprendisti che abbiano in precedenza svolto presso la stessa azienda uno stage o tirocinio di pari durata. Formazione: sono dedicate alla formazione tra 80 e 120 ore medie annue, comprensive di quelle eventualmente previste dall offerta formativa pubblica. Malattia: si applica la disciplina generale. Recesso: in caso di dimissioni prima della scadenza del periodo di apprendistato il preavviso è regolato dalle norme generali. Anzianità di servizio: è utile per la maturazione e la corresponsione degli 5

6 DISCIPLINE SPECIALI aumenti periodici di anzianità; gli aumenti sono erogati nelle misure previste dal livello di appartenenza. Altri tipi di apprendistato Lavoro a tempo determinato Lavoro a tempo parziale Lavoro ripartito Lavoro stagionale Telelavoro Somministrazione di lavoro Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Limiti. L impresa può utilizzare nel corso dell anno solare, per i due tipi di contratto a termine (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine) complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori non superiore al 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell assunzione (le frazioni sono arrotondate all unità superiore; la percentuale indicata può essere elevata con accordo aziendale); è comunque consentita l assunzione di almeno 5 lavoratori con contratto a tempo determinato e/o somministrazione a termine. Esclusioni: sono escluse da limitazioni le assunzioni intervenute per le causali previste dalla legislazione vigente ed i contratti a tempo determinato riferiti alle seguenti ipotesi: lavorazioni connesse all'aggiudicazione di commesse pubbliche che presentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti al normale portafoglio ordini; sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti/lavorazioni; attività non programmabili e non riconducibili nell'attività ordinaria dell'impresa. Sono altresì esclusi da limitazioni i lavoratori assunti a tempo determinato e/o con contratto di somministrazione per ragioni sostitutive o ai sensi della L. n. 68/1999. Successione di contratti per mansioni equivalenti. Il limite temporale della durata complessiva del rapporto fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, considerando tutti i contratti a termine (anche in forma di somministrazione di lavoro) è di 36 mesi (comprensivi di proroghe e rinnovi e indipendentemente dall ampiezza delle interruzioni tra un contratto e l altro); tale limite può essere superato con la stipulazione, per una sola volta, di un ulteriore contratto a termine tra gli stessi soggetti per la durata massima di 12 mesi, a condizione che la formalizzazione avvenga presso la Dtl. Sostituzione di lavoratori con affiancamento. Nell ipotesi di assunzione a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, è consentito l affiancamento del sostituito per un massimo di due mesi collocabili nel periodo precedente e/o successivo all assenza. Particolarità: Malattia (vedi), Preavviso (vedi). Clausole elastiche. Le parti possono stabilire clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione ovvero alla variazione in aumento della sua durata, per una quantità non eccedente il 50% dell orario contrattuale. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di almeno 3 giorni. Trattamento economico: per le ore oggetto di variazione spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 15%. Lavoro supplementare. Consentito con il consenso del lavoratore fino al raggiungimento dell orario pieno settimanale, quando ricorrono le seguenti fattispecie: incrementi di attività produttiva, di campionario, di inventario, di confezionamento e spedizione del prodotto; sostituzione di lavoratori assenti; esecuzione di un incarico definito o predeterminato; formazione dei lavoratori neo assunti; adeguamento dei programmi informatici aziendali; supporto tecnico in materia di sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi; attività di riparazione e manutenzione; stati di necessità. Trattamento economico: il lavoro supplementare è compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 24%. Trasformazione del rapporto: le aziende sono tenute: - a valutare positivamente, ove non osti l infungibilità delle mansioni, le richieste di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale entro il limite complessivo del 10% del personale in forza a tempo indeterminato; - ad accogliere, entro il limite complessivo dell 8%, le richieste di trasformazione motivate da gravi problemi di salute del richiedente o da necessità di assistere il coniuge o parenti di primo grado affetti da malattie che richiedano assistenza continua nonché, ove non osti l infungibilità delle mansioni, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua correlati all attività aziendale. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale (e viceversa, se l interessato ne fa successivamente richiesta); tali trasformazioni non sono considerate ai fini del raggiungimento del limite percentuale da ultimo indicato. Particolarità: Periodo di prova (vedi), Malattia (vedi). Retribuzione: viene corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro prestato, con eventuale conguaglio annuale per gli scostamenti riferiti agli istituti indiretti e differiti. Lavoro straordinario e flessibilità: viene considerato lavoro straordinario quello effettuato dal lavoratore che ha prolungato la prestazione oltre l'orario complessivo settimanale; si applica il regime di flessibilità. Maturazione degli istituti: in deroga a quanto previsto in via ordinaria, la maturazione dei ratei mensili della tredicesima mensilità, delle ferie e dei permessi per ex festività e per riduzione di orario avviene in misura direttamente proporzionale al lavoro svolto da ogni coobbligato in ciascun mese. Durata della prestazione: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che ciascun coobbligato si impegna a svolgere sono indicati nel contratto di lavoro, ferma restando la possibilità per i coobbligati di determinare discrezionalmente la sostituzione o la modificazione dell'orario, previa comunicazione al datore di lavoro (preavviso: di norma una settimana; le variazioni che non comportano modifiche durature all'orario concordato possono essere comunicate con un giorno di preavviso). Le assenze per ferie, permessi (compresi permessi da banca ore e per riduzione di orario) e aspettative sono comunicate con almeno due giorni di preavviso. Sostituzioni: l assenza di uno dei coobbligati trasferisce l'obbligo della prestazione all'altro lavoratore, che è pertanto tenuto a sostituire l'assente senza soluzione di continuità. Solo in caso di oggettivo impedimento connesso a malattia/infortunio, che non consenta di avvisare tempestivamente l'altro coobbligato, la sostituzione può avvenire entro il giorno successivo a quello dell evento. Assenze di lunga durata: le parti possono concordare il subentro temporaneo di un nuovo lavoratore. Risoluzione del rapporto con uno dei coobbligati: l'altro è tenuto ad effettuare la prestazione lavorativa fino a concorrenza dell'orario complessivo. Le parti possono concordare la trasformazione del rapporto condiviso in rapporto a tempo pieno oppure il proseguimento del rapporto ripartito con un nuovo coobbligato. Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Nozione: per telelavoro si intende la prestazione effettuata con l ausilio di strumenti informatici al di fuori della sede aziendale; tale modalità deve essere prevalente rispetto a quella tradizionale e può essere svolta per periodi predefiniti e/o in alternanza al lavoro effettuato presso l azienda. Orario di lavoro: al lavoratore in regime di telelavoro si applica la disciplina prevista dalla legge e dal c.c.n.l., fermo restando che al lavoratore è concessa, per la particolare natura del rapporto, una maggiore autonomia di gestione con riferimento alla collocazione della prestazione lavorativa nell'arco della giornata e alla sua durata. Limiti. Per la somministrazione a termine trovano applicazione i limiti previsti per il lavoro a tempo determinato (vedi). Premio di risultato. In assenza di disciplina contrattuale di secondo livello il premio è riconosciuto ai lavoratori a tempo determinato in missione secondo i criteri e le modalità previsti per i lavoratori che abbiano interrotto il rapporto nel corso dell anno di maturazione 6

7 Lavoro a domicilio DISCIPLINE SPECIALI del premio. Sostituzione di lavoratori assenti. La durata dei contratti di somministrazione a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti può comprendere periodi di affiancamento per il passaggio delle consegne. Il lavoratore a domicilio riceve lo stesso trattamento economico previsto per i lavoratori interni, a parità di orario e di produzione. Ad ogni periodo di paga (o in coincidenza con le ferie o con le festività natalizie) vengono corrisposte le seguenti maggiorazioni da computarsi sull ammontare complessivo della retribuzione percepita nel periodo di riferimento. Maggiorazioni % Indennità sostitutiva della tredicesima mensilità, del trattamento di malattia e 22,50 maternità, delle ferie e delle festività Indennità sostitutiva del tfr 7,10 Rimborso spese per l uso di macchine, locali, energia e accessori 3,00 Attività sindacale Permessi retribuiti DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA Assemblea: i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea durante l orario di lavoro nei limiti di 10 ore annue retribuite. Le ore eventualmente non fruite, fino ad un massimo di 3, possono essere riportate all anno successivo; in alternativa è possibile anticipare fino ad un massimo di 3 ore spettanti per l anno successivo. La convocazione dell assemblea va comunicata all azienda con un preavviso di almeno 2 giorni, riducibile a uno in caso di urgenza, con indicazione specifica dell ordine del giorno. Componenti RSU: il numero dei componenti è stabilito con riferimento al numero dei dipendenti dell unità produttiva: - 3 componenti nelle unità da 16 a 120 dipendenti; - 6 nelle unità da 121 a 360 dipendenti; - 9 nelle unità da 361 a 600 dipendenti; - 12 nelle unità da 601 a 840 dipendenti; - 15 nelle unità da 841 a dipendenti; - 18 nelle unità da a dipendenti; 21 nelle unità da a dipendenti; - 24 nelle unità da a dipendenti. Delegato d impresa: può essere eletto dai lavoratori nelle imprese da 5 a 15 dipendenti. Dirigenti RSU: sono attribuiti i seguenti permessi retribuiti: - nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti, 2 ore all anno per ogni dipendente, ripartite in parti uguali tra tutti i componenti; - nelle unità produttive che occupano più di 120 dipendenti, 8 ore mensili per ciascun componente. Rappresentanti per la sicurezza: sono eletti in numero di: - 1 nelle unità produttive che occupano fino a 120 dipendenti; - 2 nelle unità produttive che occupano da 121 a 200 dipendenti; - 3 nelle unità produttive che occupano da 201 a dipendenti; 6 nelle unità produttive che occupano oltre dipendenti. Dirigenti OSL: ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e territoriali delle Federazioni nazionali di categoria sono concessi permessi retribuiti fino a un giorno al mese, cumulabili trimestralmente. Previdenza complementare Assistenza integrativa Polizze assicurative Contributi contrattuali WELFARE CONTRATTUALE Contribuzione al Fondapi. A carico azienda: 1,70% dell elemento retributivo nazionale; a decorrere dall l aliquota è elevata all 1,80%. A carico lavoratore: 1,50% della stessa base di computo; a decorrere dall l aliquota è elevata all 1,60%. E previsto inoltre il versamento dell intero tfr maturato annualmente per coloro che hanno iniziato l attività lavorativa dopo il (2% dell elemento retributivo nazionale se l attività è iniziata in precedenza). Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica Quadri e impiegati direttivi. I quadri hanno diritto ad una copertura in forma assicurativa per le spese e l assistenza legale in caso di procedimenti civili/penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l esercizio delle funzioni svolte. Analoga copertura è riconosciuta ai lavoratori con funzioni direttive nei casi in cui norme di legge o regolamento attribuiscano loro specifiche responsabilità civili o penali. L azienda è altresì tenuta ad assicurare i quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie funzioni. Contribuzione a carico delle aziende aderenti al sistema: A) Fondo sicurezza: - 18 euro/anno (1,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le aziende prive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale; - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per le altre aziende. B) Fondo sviluppo bilateralità: - 6 euro/anno (0,50 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo pieno, per lo sviluppo dell apprendistato; - 3 euro/anno (0,25 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore a tempo parziale, per lo sviluppo dell apprendistato. C) Fondo sostegno al reddito: 28 euro/anno (2,33 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore. D) Osservatorio della contrattazione e del lavoro: - 8 euro/anno (0,66 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, per l introduzione ed il sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale, nonché per la contrattazione territoriale di secondo livello; - 12 euro/anno (1 euro/mese per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate di assistenza contrattuale. Importo sostitutivo: i datori di lavoro che non aderiscono al sistema e non versano i relativi contributi erogano a ciascun lavoratore un importo forfettario, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione (Ear) pari a 25 euro/mese per 13 mensilità. Per i lavoratori assunti a tempo parziale, l importo è ragguagliato all orario di lavoro. Preavviso Operai Durata: 2 settimane ESTINZIONE DEL RAPPORTO 7

8 Preavviso Intermedi Livello Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni 5 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi 4 1 mese 1 mese 1 mese e mezzo Impiegati Livello Anzianità di servizio fino a 5 anni da 6 a 10 anni oltre 10 anni mesi 4 mesi 5 mesi 6 2 mesi 3 mesi 4 mesi 5 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo mese 1 mese e mezzo 2 mesi I termini del preavviso decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Trattamento di fine rapporto Lavoro a tempo determinato: in caso di risoluzione anticipata ad opera del lavoratore la durata del preavviso è ridotta alla metà entro il limite di durata del rapporto. Fanno eccezione le durate previste per gli operai che restano confermate nella misura ordinaria. Il c.c.n.l. rinvia alle disposizioni di legge e precisa che la base di computo del tfr è composta esclusivamente dai seguenti elementi retributivi: minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità, eventuali aumenti di merito, eventuali superminimi individuali e/o collettivi, incentivo (cottimo) o mancato cottimo, premio di produzione e/o mensilità aggiuntive, tredicesima mensilità, indennità di turno, indennità di mensa, indennità di funzione. 8

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