Convegno Basilea 2 Opportunità o rischio? Tivoli, 22 marzo 2005 Hotel Torre S. Angelo. I CONFIDI alleati delle PMI

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1 Massimo Pacella Dottore Commercialista Revisore Contabile Relazione Convegno Basilea 2 Opportunità o rischio? Tivoli, 22 marzo 2005 Hotel Torre S. Angelo I CONFIDI alleati delle PMI Premessa Il 26 giugno 2004 i governatori delle banche centrali ed i responsabili della vigilanza bancaria dei paesi del gruppo dei Dieci hanno approvato il nuovo accordo di Basilea sui requisiti patrimoniali delle banche, comunemente noto come Basilea 2. Questa trattazione riguarderà in particolare le garanzie quali strumento di mitigazione del rischio per le banche. E necessario introdurre alcuni elementi tecnici dell accordo, al fine di meglio comprendere il tema delle garanzie. Il nuovo accordo prevede uno schema di regolamentazione fondato su tre pilastri fondamentali: 1) Requisiti patrimoniali minimi delle banche; 2) Processo di controllo prudenziale; 3) Disciplina di mercato. Tale schema sarà recepito da tutti i paesi che intendono prevenire una crisi economica dovuta al fallimento di una banca. Solo il primo di essi coinvolge direttamente le valutazioni delle imprese e pertanto su di esso verrà posta l attenzione del presente lavoro. Esso individua la normativa inerente al capitale minimo che deve essere detenuto dalle banche in funzione del rischio assunto. 1

2 Le banche in base al nuovo accordo hanno l obbligo di detenere un patrimonio netto totale pari almeno all 8% degli impieghi ponderati per il rischio. Patrimonio di vigilanza Attività ponderate per il rischio = 8% Le attività vengono ponderate secondo: a) Il rischio operativo; b) Il rischio del credito. Poniamo attenzione a questa seconda componente in quanto essa è influenzata dalle caratteristiche peculiari dell impresa richiedente. Il fattore di ponderazione del rischio di credito a sua volta è stato individuato in quattro componenti: 1) Probability of default (PD) = probabilità di inadempienza; 2) Loss given default (LGD) = perdita in caso di inadempienza; 3) Exposure at default (EAD) = esposizione in caso di inadempienza; 4) Maturity (M) = scadenza effettiva del prestito. Alcune considerazioni tecniche Per la misurazione del rischio di credito gli accordi prevedono tre metodi adottabili liberamente dalle banche. Accanto ad un metodo definito standard, con il quale le banche sono tenute a suddividere le loro esposizioni in categorie di rischio predefinite dall autorità di vigilanza, si prevedono anche due metodi basati su rating interni: Internal rating based approach (IRB). 2

3 I metodi IRB adottabili possono essere di base o avanzato. Vediamone le differenziazioni rispetto alla valutazione delle quattro componenti di rischio: PD = probabilità di inadempienza LGD = perdita in caso di inadempienza EAD = esposizione in caso di inadempienza M = scadenza effettiva del prestito IRB base Valori fissati dall autorità di vigilanza Valori fissati dall autorità di vigilanza Valori fissati dall autorità di vigilanza IRB Avanzato Tutte le banche che usano metodi IRB devono fornire proprie stime interne della PD. Ai fini della determinazione del rischio la PD è direttamente proporzionale al coefficiente di ponderazione: Tanto più alta è la probabilità di inadempienza, tanto più pesa il finanziamento per la banca. La LGD stima quanta parte del finanziamento andrebbe persa in caso di inadempienza. Questa grandezza dipende da tre fattori: 1) Dalla presenza di garanzie reali o personali; 2) Dal costo finanziario del tempo di recupero; 3) Dai costi amministrativi diretti. La presenza garanzie personali o reali pertanto è fondamentale al fine della mitigazione della valutazione del rischio del credito in generale, poiché comporta una riduzione della LGD e in alcuni casi, come vedremo in seguito, della PD, specialmente per le banche che adottano metodi di valutazione IRB. Nella valutazione delle garanzie il comitato di Basilea ha assunto un atteggiamento molto prudenziale e restrittivo. 3

4 L accordo individua requisiti specifici per il riconoscimento delle garanzie individuali, e precisamente: 1) la garanzia deve essere esplicita, incondizionata, irrevocabile, diretta, completa; 2) Viene individuato un elenco preciso e tassativo di garanti: Lo Stato; Un ente pubblico; Un intermediario vigilato con PD inferiore a quella del debitore; Un impresa con rating > 0 (pari ad A), se viene usato l approccio standard, oppure con rating equivalente, se vengono utilizzati metodi di valutazione IRB. 3) La banca deve porre in essere un Adeguato processo di Risk management; 4) La banca deve avere un trattamento prudenziale dei crediti garantiti: a. Per i crediti corporate si può applicare il principio della probability of default substitution; b. Per i crediti retail le banche che adottano metodi IRB avanzati possono scegliere se migliorare la PD del debitore oppure ridurre la LGD. Le garanzie ed il ruolo dei CONFIDI Fino ad oggi i CONFIDI hanno avuto un ruolo rilevante nel nostro sistema bancario quali prestatori di garanzie. Con il termine CONFIDI si individuano quegli organismi aventi natura cooperativa o consortile che esercitano in forma mutualistica l attività di garanzia collettiva dei finanziamenti a favore di imprese socie o consorziate. Fino al 2003 la fonte legislativa di riferimento per tali organismi era l art. 155 del TUB, che impone loro l iscrizione in un apposita sezione dell elenco degli intermediari finanziaria ex art 106 TUB, tenuto dall Ufficio Italiano Cambi (UIC). 4

5 Pertanto l attività dei Confidi si esplica sostanzialmente nel garantire alle banche finanziatrici la copertura totale o parziale delle perdite originate da possibili insolvenza degli associati, attraverso fondi collettivi di garanzia (fondi rischi) alimentati dai contributi versati dagli stessi associati. Pertanto i Confidi offrono alle banche delle garanzie consortili, con carattere sussidiario, infatti, in caso di insolvenza esso interviene dopo che è stato escusso il debitore principale e sia stata determinata la perdita.. Le garanzie prestate inoltre non sono esplicite, ossia riferite ad ogni singola operazione, poiché i fondi rischi costituiti presso le banche finanziatrici sono dati a garanzia ti tutte le obbligazioni assunte dal garante. Il sistema Confidi ha conosciuto uno sviluppo costante a partire dagli anni 70 nel nostro Paese; essi nel corso degli anni hanno rappresentato un fattore determinante per lo sviluppo delle PMI. La prima stesura dei nuovi accordi di Basilea, prevedendo criteri di valutazione molto stringenti, destò alcune preoccupazioni agli operatori economici: - Nel nostro sistema economico la quotazione, il rating, e l elevata dimensione aziendale costituiscono l eccezione, piuttosto che la regola; - Il sistema bancario italiano era poco avvezzo a porre in essere procedure di rating interno, cosicché gli operatori hanno scarsa esperienza al riguardo; - Gli accordi prevedevano una serie di criteri e condizioni per il riconoscimento delle garanzie quale fattore di mitigazione del rischio del credito, che portava ad escludere le garanzie di tipo consortile. Queste preoccupazioni hanno portato il Governo e l autorità di vigilanza porre in essere una politica economica a sostegno delle PMI, intese come elemento determinante per un equilibrato sviluppo del sistema economico. Tale politica si è esplicata in due azioni principali: 1) La Banca d Italia, insieme ad altre autorità di vigilanza europee, ha fortemente voluto ed ottenuto alcune correzioni all accordo di Basilea; 5

6 2) E stato creato un coordinamento tra Governo, Banca d Italia, ABI e Coordinamento nazionale CONFIDI, che ha portato alla riforma dei Confidi varata nel 2003 (art. 13 DL 269/2003, convertito con Legge 326/2003. Le modifiche apportate agli accordi hanno riguardato le modalità di ponderazione dei crediti concessi alle aziende medio piccole. Infatti a parità di rating è stata prevista una ponderazione meno severa per le esposizioni delle banche verso imprese con fatturato inferiore a 50 milioni di euro. Inoltre le imprese con fatturato inferiore a 5 milioni di euro sono equiparate alla clientela retail, nel caso la loro esposizione sia inferiore al milione di euro ed essa non ecceda il 2% dell intero portafoglio retail della banca. E stato previsto infine che i crediti verso i clienti privati vengano ritenuti in default qualora l insolvenza sia superiore ai 180 gg. Tale definizione di default è stata introdotta anche per le imprese, sebbene per un periodo transitorio di 5 anni. Sulla base di queste modifiche è possibile riconsiderare la funzione delle garanzie offerte dai confidi ai fini della mitigazione del rischio del credito. Se da una parte si può constatare che l accordo stabilisce un elenco tassativo, che non include esplicitamente le garanzie collettive è però importante rilevare che vengono riconosciute utili ai fini della mitigazione del rischio le garanzie reali e le garanzie individuali rilasciate da persone fisiche e giuridiche. Il documento statuisce in modo puntuale la gamma delle garanzie riconosciute che possono essere accettate da tutte le banche che adottano ai fini della misurazione del rischio del credito il metodo standard o il metodo IRB di base. Viceversa le banche che adottano il metodo di valutazione IRB avanzato possono procedere, sulla base di criteri valicati dall organo di vigilanza, ad una stima autonoma di tutte le componenti del rischio, e quindi anche sugli elementi di garanzia che incidono su tali componenti. Nel testo dell accordo le modalità di mitigazione del rischio previste sono differenziate in base alla natura, reale o individuale della garanzia. 6

7 Essendo le garanzie offerte dai Confidi a fronte del fondo rischi monetario di tipo reale, hanno l effetto di ridurre la stima della LGD, in considerazione del fatto che la garanzia può essere escussa al fine di ridurre la perdita manifestata. Inoltre le garanzie offerte dai Confidi sono di tipo personale e pertanto si possono stabilire dei criteri di trattamento differenziati in base alla tipologia del soggetto garantito. Nel caso esso sia corporate (impresa) la banca che adotta un sistema IRB avanzato può applicare il principio della PD substitution, ossia alla banca viene riconosciuta la possibilità di sostituire la PD del soggetto garantito con quella del garante. Qualora invece il cliente sia retail (privato) o assimilato, in presenza di garanzie consortili la banca ha la facoltà di scegliere se migliorare la PD oppure ridurre la LGD del debitore. La riforma dei confidi La seconda linea di azione si è esplicata con la riforma varata dal legislatore attraverso l art 13 del DL n. 269 del , convertito con la Legge 326/2003, che statuisce finalmente una cornice giuridica all azione dei Confidi. La legge impone ai Confidi il rispetto di regole patrimoniali che pongono le basi per il rafforzamento delle strutture. La riforma, oltre a favorire una concentrazione degli operatori esistenti, introduce nel nostro ordinamento due nuove tipologie di confidi. Infatti alle strutture tradizionali vengono affiancati due nuovi paradigmi che possiamo definire come intermediari di garanzia e banche di garanzia. I Confidi intermediari di garanzia sono quelle strutture, che al raggiungimento di determinate soglie di volume di attività e patrimonio, sono tenute ad iscriversi nell elenco speciale degli intermediari non bancari ex art 107 TUB, assoggettati al controllo di vigilanza della Banca d Italia. 7

8 Le banche di garanzia collettiva dei fidi, potranno operare sull intero territorio nazionale, pur agendo in veste di Banche di Credito cooperativo. Con la legge di riforma pertanto vengono superati i dubbi sulla qualità delle garanzie prestate dai Confidi, poiché essi, potendo trasformarsi in intermediari vigilati, potranno soddisfare i requisiti soggettivi previsti dal testo dell accordo, e forniranno garanzie che potranno essere ritenute idonee anche dalle banche che adotteranno siatemi di valutazione standard o IRB base. Prospettive di sviluppo I nuovi accordi di Basilea e la legge di riforma appena varata hanno sicuramente rafforzato il ruolo dei Confidi nel nostro sistema creditizio. Essi da un lato offriranno alle imprese un supporto irrinunciabile non solo in termini di garanzie, ma anche di servizi informativi ai soggetti preposti alla valutazione del loro profilo del rischio (banche e società di rating). Infatti sfruttando efficacemente la stretta vicinanza e la diretta conoscenza delle imprese, offriranno un efficace servizio di screening e di valutazione dei prenditori. Inoltre potranno offrire un presidio alla valutazione della clientela, consentendo il monitoraggio nel tempo della LGD del soggetto affidato. Tutto ciò assicurando la qualità attesa anche attraverso la certificazione ISO che molti Confidi hanno già introdotto o stanno introducendo e con l evoluzione verso il modello dell intermediario vigilato. Infine i Confidi offrono alle imprese consulenza qualificata per il reperimento delle fonti di finanziamento e del capitale di rischio. 8

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